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sabato 12 ottobre 2024

Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-01503 presentata da SABRINA LICHERI mercoledì 9 ottobre 2024, seduta n.229 LICHERI Sabrina, MARTON - Al Ministro della difesa. - Premesso che: il decreto interministeriale 18 aprile 2002 stabilisce all'art. 1 che "il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa", e al comma 5 dell'art. 2 che "il personale trasferito è inquadrato in soprannumero nella qualifica corrispondente al grado rivestito al momento del trasferimento, conservando l'anzianità assoluta riferita al predetto grado, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita";

 

            ATTO SENATO

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01503

Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 229 del 09/10/2024

Firmatari
Primo firmatario: LICHERI SABRINA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 09/10/2024
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARTON BRUNO MOVIMENTO 5 STELLE 09/10/2024


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 09/10/2024
Stato iter:
IN CORSO
Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-01503
presentata da
SABRINA LICHERI
mercoledì 9 ottobre 2024, seduta n.229

LICHERI Sabrina, MARTON - Al Ministro della difesa. - Premesso che:

il decreto interministeriale 18 aprile 2002 stabilisce all'art. 1 che "il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa", e al comma 5 dell'art. 2 che "il personale trasferito è inquadrato in soprannumero nella qualifica corrispondente al grado rivestito al momento del trasferimento, conservando l'anzianità assoluta riferita al predetto grado, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita";

l'art. 930 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (codice dell'ordinamento militare) stabilisce che "il personale delle Forze Armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, secondo modalità e procedure definite con Decreto del Ministro della Difesa";

nel 2011 la Direzione Generale per il personale civile del Ministero aveva emesso una circolare che prevedeva, per tutte le forze armate e l'Arma dei Carabinieri senza alcuna distinzione, per la scelta della prima assegnazione la "regione in cui il militare era in servizio al momento in cui è stato giudicato inidoneo, salvo deroghe per fattispecie meritevoli di elevata tutela sociale";

lo stesso organo, attraverso la circolare applicativa del 25 luglio 2023, ha rivisto le modalità di definizione della procedura di transito del personale militare all'impiego civile per motivi sanitari;

da quest'ultima circolare emerge una palese disparità di trattamento dei criteri di scelta della prima assegnazione in base alla forza armata di appartenenza: per la Marina militare l'obiettivo prioritario è "ripianare le carenze organiche afferenti al profilo professionale assegnato al personale in transitato",rispetto al trasferimento di tale personale, per motivi sanitari, presso la sede dell'ultima assegnazione o limitrofa, indicato per le altre forze armate;

la circolare, al paragrafo 4, stabilisce inoltre che il militare non idoneo transitato a impiego civile ha l'obbligo di permanenza nella sede assegnata per almeno 5 anni, analogamente a quanto prescritto per i vincitori dei concorsi dal comma 5-bis dell'art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

successivamente alla circolare, lo Stato maggiore della Marina ha emesso una nota con la quale opera un distinguo tra il personale a seconda del profilo amministrativo o tecnico;

in Marina, negli ultimi mesi si sta assistendo ad assegnazioni fuori sede o regione;

i trasferimenti in un'area lontana dalla residenza o dall'ultima sede di lavoro dei soggetti operanti in Marina giudicati non idonei al servizio militare incondizionato, che saranno chiamati a rimanervi per ben 5 anni, sta influendo ulteriormente sulla loro salute, sul legame con i familiari, rischiando di provocare anche effetti negativi sul relativo rendimento professionale, a danno dell'efficienza del comparto ministeriale coinvolto;

tra questi, per motivi geografici, i soggetti provenienti dalla Sardegna stanno pagando il maggior disagio;

la parificazione con i vincitori di concorsi risulta, secondo gli interroganti, irragionevole e discriminatoria, e viola altresì le disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto interministeriale 18 aprile 2002, considerando che il militare non più idoneo non è paragonabile a un militare di prima assegnazione neoassunto, avendo maturato capacità, esperienza e anzianità di servizio, né ne segue la ratio di tutelarne la salute;

la recente circolare non assicura il buon andamento né l'imparzialità della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, a seguito dei differenti criteri di scelta di prima assegnazione a seconda della forza armata di appartenenza o del profilo amministrativo o tecnico, dimenticando che il personale in transito è giudicato da apposita commissione medica che certifica i problemi di salute, tali da non rendere il soggetto idoneo al servizio militare, ed oggettive difficoltà sanitarie, logistiche e familiari legate a un trasferimento;

considerato infine che l'organizzazione sindacale FLP Difesa e altre sigle hanno emesso note (tra cui quella dello scorso 20 novembre indirizzata al gabinetto del Ministro e allo Stato maggiore di difesa e seguita da un'ulteriore missiva datata 20 giugno 2024) nelle quali vengono sottolineate le conseguenze negative dell'ultima circolare, nella quale peraltro non è fatta menzione dell'anzianità assoluta riferita al grado, secondo quanto previsto invece dal decreto 18 aprile 2002, che mira a garantire al personale che transita la valenza dell'esperienza maturata da militare sia ai fini del trattamento giuridico che di quello economico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda fornire motivazioni chiare sulle scelte contenute nella circolare del 25 luglio 2023, risultando non sufficiente l'esigenza di arginare "l'esodo" dei militari della Marina rispetto a esigenze contrapposte ben più serie e incisive sulla vita dei dipendenti e sul funzionamento di talune aree dell'apparato statale della difesa;

quali iniziative, per quanto di competenza, intenda intraprendere, al fine di abrogare l'obbligo di permanenza di 5 anni nella prima sede di assegnazione del militare transitato a impiego civile, prevedere criteri unitari di scelta di prima assegnazione per tutto il personale della difesa, utilizzando anche per la Marina il criterio dell'ultima sede o aree limitrofe, concedendo da subito la possibilità di mobilità presso la sede della precedente assegnazione o altra sede desiderata dall'interessato, a favore del personale su cui la circolare ha pesantemente gravato;

quali iniziative, per quanto di competenza, intenda intraprendere, al fine di superare la circolare menzionata, tenendo conto, tra i criteri di prima assegnazione, dello stato di salute, economico e familiare, dell'età e degli anni di servizio dell'interessato, e contemplando, nell'iter di formulazione e approvazione, la partecipazione dei sindacati e delle associazioni di carattere sindacale delle categorie professionali coinvolte.

(4-01503)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

personale militare

mobilita' della manodopera

mobilita' professionale

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