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sabato 12 ottobre 2024

Ministero delle Imprese e del Made in Italy D.Dirett. 12/06/2024 Bonus colonnine domestiche. Contributi 2024. Pubblicato nel sito internet del Ministero delle imprese e del Made in Italy.

 


Ministero delle Imprese e del Made in Italy

D.Dirett. 12/06/2024

Bonus colonnine domestiche. Contributi 2024.

Pubblicato nel sito internet del Ministero delle imprese e del Made in Italy.


Epigrafe


Premessa


Art. 1Finalità dell'intervento


Art. 2Definizioni


Art. 3Contributo concedibile


Art. 4Spese ammissibili


Art. 5Caratteristiche delle infrastrutture di ricarica


Art. 6Soggetto gestore


Art. 7Presentazione delle domande


Art. 8Concessione ed erogazione dei contributi


Art. 9Monitoraggio, ispezioni e controlli


Art. 10Revoche


Art. 11Disposizioni finali


D.Dirett. 12 giugno 2024 (1) (3).


Bonus colonnine domestiche. Contributi 2024. (2)


(1) Pubblicato nel sito internet del Ministero delle imprese e del Made in Italy.


(2) Emanato dal Ministero delle imprese e del made in Italy.


(3) Della pubblicazione del presente provvedimento è stato dato avviso nella G.U. 22 giugno 2024, n. 145, con Comunicato 22 giugno 2024.



DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE


DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA RICONVERSIONE E LA CRISI INDUSTRIALE,


L'INNOVAZIONE, LE PMI E IL MADE IN ITALY


IL DIRETTORE GENERALE


VISTI gli articoli 1117, 1117-bis e 1137 del Codice civile (regio decreto 16 marzo 1942, n. 262) e l'articolo 71-bis delle Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie (regio decreto 30 marzo 1942, n. 318);


VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";


VISTO l'articolo 19 (Società pubbliche), comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;


VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";


VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".


VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante "Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato", ed in particolare l'articolo 3, comma 2, che prevede la comunicazione del decreto di assegnazione delle risorse alla competente ragioneria ed alla Corte dei conti;


VISTA la legge n. 196 del 31 dicembre 2009, "Legge di contabilità e finanza pubblica";


VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 3 del 4 gennaio 2023, e in particolare l'articolo 2, comma 1, il quale dispone "Il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy";


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 281 del 1 dicembre 2023, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy";


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei Conti il 30 gennaio 2024 al n. 201, con il quale il Dott. Paolo Casalino è stato nominato Direttore Generale della Direzione Generale per la Politica Industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'Innovazione, le PMI e il Made in Italy del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;


VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2023 "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 303 del 30 dicembre 2023 - supplemento ordinario n. 41;


VISTA la legge del 30 dicembre 2023, n. 213 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 303 del 30 dicembre 2023, supplemento ordinario n. 40;


VISTO il decreto ministeriale dell'8 gennaio 2024 con il quale il Ministro delle imprese e del made in Italy, in conformità a quanto previsto dall'articolo 21, comma 17, della sopra richiamata legge del 31 dicembre 2009 n. 196, ha proceduto all'assegnazione delle disponibilità del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2024 alle strutture di primo livello;


VISTO il decreto 10 gennaio 2024 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, recante "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy", registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024 al n. 267;


VISTO il decreto del 15 gennaio 2024, con il quale il Capo del Dipartimento per le politiche per le imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy ha proceduto all'assegnazione, in termini di residui, competenza e cassa, delle disponibilità dei capitoli di cui al sopracitato Decreto del Ministro dell'8 gennaio 2024, ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento stesso;


VISTO il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali", e, in particolare, l'articolo 22, in materia di riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive, istitutivo di un fondo, con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, finalizzato, tra le altre, al riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti;


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2022, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro della transizione ecologica, recante "Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 16 maggio 2022 - Serie Generale - n. 113, emanato in attuazione di quanto previsto dal sopra citato articolo 22, comma 2, del D.L. n. 17/2022;


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2022, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro della transizione ecologica, recante "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 - Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti", registrato dalla Corte dei Conti il 20 settembre 2022 al n. 1030, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 232 del 4 ottobre 2022;


VISTO l'articolo 1, comma 1, del sopra richiamato DPCM 4 agosto 2022, il quale, alla lettera a), apporta al sopracitato DPCM 6 aprile 2022 la seguente modificazione: "All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: "f-bis) Per l'anno 2022, per l'acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici, è riconosciuto un contributo pari all'80 per cento del prezzo di acquisto e posa in opera, nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente. Il limite di spesa di cui al comma 1 è innalzato ad euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile";


VISTA, altresì, la lettera c) del medesimo comma 1, dell'articolo 1, del DPCM 4 agosto 2022, la quale, nel sostituire il primo periodo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 (rubricato "Individuazione e riparto delle risorse del Fondo destinate al riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti") del DPCM 6 aprile 2022, assegna 40 milioni di euro ai contributi di cui alla sopra riportata e neo introdotta lettera f -bis) dell'articolo 2, comma 1, del medesimo DPCM 6 aprile 2022, quale limite massimo complessivo di spesa;


VISTA la nota n. 24330 del 4 ottobre 2022 con cui il Ministro dello Sviluppo Economico ha chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione del DPCM 4 agosto 2022, la rimodulazione delle risorse dal capitolo 7323 p.g. 2, a un capitolo di nuova istituzione, da considerare sia in termini di competenza che di cassa, dedicato ai contributi per l'acquisto di infrastrutture di ricarica da parte di utenti domestici di cui alla lettera f-bis) del comma 1 dell'articolo 2 del DPCM 6 aprile 2022, come introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del DPCM 4 agosto 2022;


VISTA la nota n. 258011 del 21 novembre 2022 recante le variazioni di bilancio, per gli anni finanziari 2022, 2023 e 2024, effettuate in attuazione del DPCM 4 agosto 2022, di modifica del DPCM 6 aprile 2022, di riparto delle risorse del Fondo destinate al riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti e del DPCM. 4 agosto 2022, in attuazione dell'art. 22 del D.L. del 1° marzo 2022, n. 17 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022 n. 34;


VISTO l'articolo 1, comma 2, del sopra richiamato DPCM 4 agosto 2022, il quale prevede che con decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo economico possono essere individuate le disposizioni procedurali per l'erogazione dei benefici di cui al decreto medesimo;


VISTO l'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 303 del 29 dicembre 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il quale estende la misura di cui alla sopracitata lettera f-bis) del comma 1 dell'articolo 2 del DPCM 6 aprile 2022 alle annualità 2023 e 2024 e, conseguentemente, prevede che le risorse assegnate dal citato DPCM per il 2023 e 2024 alla concessione di incentivi per l'acquisto di nuovi veicoli, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del citato DPCM 6 aprile 2022 sono ridotte di 40 milioni per ciascuna annualità 2023 e 2024, per essere destinate alla misura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f-bis) del medesimo DPCM;


VISTO l'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, in fase di conversione, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 105 del 7 maggio 2024, il quale nell'introdurre la lettera l-ter) all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n 56, prevede che, per l'anno 2024, siano ridotte a 20 milioni le risorse, di cui al sopra richiamato articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, destinate, dal sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, ai contributi per l'acquisto di infrastrutture di ricarica ad uso domestico ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy;


CONSIDERATO che si rende necessario individuare per l'annualità 2024 le disposizioni procedurali per l'erogazione dei citati contributi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2022, recante "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 - Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti";


Decreta



Art. 1 Finalità dell'intervento


1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2022 (di seguito DPCM 4 agosto 2022) richiamato in premessa, individua le disposizioni procedurali per la concessione e l'erogazione di contributi per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica effettuati da utenti domestici di cui alla lettera f-bis) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2022 (di seguito DPCM 6 aprile 2022), come introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del DPCM 4 agosto 2022.



Art. 2 Definizioni


1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Ministero»: Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

b) «Invitalia»: Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a. - Invitalia, società in house dello Stato;

c) «Infrastruttura di ricarica»: Infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;

d) «Soggetti beneficiari»: utenti domestici, ossia persone fisiche residenti in Italia e condomìni, rappresentati dall'amministratore pro tempore o condomino delegato, per le parti di uso comune di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile.



Art. 3 Contributo concedibile


1. Nel limite delle risorse finanziarie disponibili per la misura oggetto del presente decreto, pari a 20 milioni di euro per l'annualità 2024 quale limite massimo complessivo di spesa, il Ministero può concedere ai soggetti beneficiari un contributo per le spese ammissibili di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, così individuato:

a) 80 per cento del prezzo di acquisto e posa, nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente;

b) il limite di spesa di cui al punto a) è innalzato a euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile.


2. Il contributo, di cui al comma 1, non è cumulabile con altre agevolazioni di carattere nazionale, regionale o dell'Unione Europea previste per la medesima spesa. Qualora siano state erogate agevolazioni, di qualsiasi natura, concesse da enti o istituzioni pubbliche, verrà disposta la revoca ai sensi dell'art. 10 del presente decreto.



Art. 4 Spese ammissibili


1. Sono ammissibili al contributo le spese sostenute dai soggetti beneficiari, dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, relativamente all'annualità 2024, per l'acquisto dell'infrastruttura di ricarica e la relativa posa in opera, da effettuarsi a regola d'arte. Tali spese possono comprendere:

a) l'acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica, ivi comprese - ove necessario - le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;

b) spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi;

c) costi per la connessione alla rete elettrica, tramite attivazione di un nuovo POD (point of delivery).


2. Le spese di cui al comma 1 devono essere oggetto di pagamento tracciabile.


3. Non sono, in ogni caso, ammissibili al contributo, a titolo esemplificativo:

a) le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere;

b) le spese per consulenze ad eccezione di quelle previste alla lettera b) del comma 1;

c) le spese relative a terreni e immobili;

d) le spese relative all'acquisto di servizi diversi da quelli previsti dal precedente comma 1 anche se funzionali all'installazione;

e) le spese per costi relativi ad autorizzazioni edilizie, alla costruzione e all'esercizio.



Art. 5 Caratteristiche delle infrastrutture di ricarica


1. Ai fini dell'ammissibilità al contributo, le infrastrutture di ricarica devono essere:

a) acquistate e installate;

b) nuove di fabbrica;

c) di potenza standard;

d) collocate nel territorio italiano e in aree nella piena disponibilità dei soggetti beneficiari;

e) realizzate secondo la regola d'arte ed essere dotate di dichiarazione di conformità.


2. Per le persone fisiche, oltre ai requisiti di cui al comma 1, le infrastrutture devono essere ad esclusivo uso privato e non accessibili al pubblico.


3. In caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, le infrastrutture devono essere destinate all'utilizzo collettivo da parte dei condòmini e non accessibili al pubblico.



Art. 6 Soggetto gestore


1. Per la gestione dei contributi il Ministero si avvale di un apposito sistema informatico, la cui realizzazione e gestione è affidata, sulla base di apposita convenzione, ad un Soggetto gestore, individuato in Invitalia, società in house dello stesso Ministero, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dell'articolo 19, comma 5, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con la convenzione di cui al primo periodo sono regolati anche i reciproci rapporti connessi alle attività previste dal presente decreto; in particolare, gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'erogazione dei contributi, l'esecuzione dei controlli e delle ispezioni sono affidati al Soggetto gestore.


2. Gli oneri connessi alle attività di cui al comma 1, entro il limite massimo del 2% (due per cento), sono posti a carico delle risorse finanziarie stanziate per la misura, come previste dall'articolo 3, comma 2, lettera a), primo periodo, del DPCM 6 aprile 2022, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del DPCM 4 agosto 2022 e previste dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ridotte, per il 2024, a euro 20 milioni, dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, in fase di conversione.



Art. 7 Presentazione delle domande


1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura a sportello.


2. Con avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero verranno comunicate le date di apertura e di chiusura dello sportello.


3. Con avviso a firma del Direttore Generale, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, verrà comunicato l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. In caso di insufficienza delle suddette risorse, le domande presentate sono ammesse all'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione.


4. Ciascun soggetto può presentare, nell'ambito del presente intervento, una sola domanda di accesso all'agevolazione.


5. La domanda è presentata dai soggetti beneficiari esclusivamente per via telematica, utilizzando la propria identità digitale tramite le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), carta d'identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS), mediante compilazione del modulo elettronico reso disponibile sul sistema informatico dedicato e seguendo la procedura guidata ivi indicata.


6. A pena di inammissibilità, seguendo la procedura guidata del sistema informatico, devono essere inseriti i seguenti dati e, ove richiesto, deve essere allegata la seguente documentazione:

a) il codice fiscale e documento d'identità del richiedente;

b) codice fiscale del condominio e documento d'identità dell'amministratore pro tempore con dichiarazione di quest'ultimo di essere in possesso dei requisiti di legge di cui all'articolo 71-bis delle "Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie" o del condomino delegato per i condomìni fino a 8 partecipanti, in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali;

c) delibera assembleare di autorizzazione dei lavori sulle parti comuni di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile con la dichiarazione da parte dell'amministratore che tale delibera non è stata impugnata nel termine di cui all'articolo 1137 codice civile;

d) copia delle fatture elettroniche relative alle spese di cui all'art. 4;

e) estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti connessi alle fatture di cui alla lettera d); i pagamenti dei titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione devono essere effettuati attraverso un conto corrente intestato al soggetto beneficiario ed esclusivamente per mezzo di bonifici bancari oppure mediante SEPA Credit Transfer, oppure mediante carta di credito o di debito intestata al beneficiario del contributo;

f) relazione finale relativa all'investimento realizzato e alle relative spese sostenute;

g) idonea certificazione di conformità rilasciata da un installatore, che attesti l'avvenuta installazione dell'infrastruttura;

h) i dati del conto corrente sul quale richiedere l'accreditamento del contributo.


7. Per ogni domanda presentata, il sistema informatico verifica:

a) che il soggetto beneficiario non abbia già presentato domande del contributo;

b) la disponibilità delle risorse finanziarie alla data di presentazione della domanda.


8. Al termine della compilazione corretta della domanda, il sistema informatico rilascia una ricevuta di registrazione.



Art. 8 Concessione ed erogazione dei contributi


1. Entro novanta giorni dalla data di chiusura dello sportello di cui all'articolo 7, comma 1, il Ministero emana il decreto di concessione ed erogazione dei contributi, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione delle domande.


2. Il contributo concesso a ciascun soggetto beneficiario è erogato in un'unica soluzione.



Art. 9 Monitoraggio, ispezioni e controlli


1. Invitalia procede allo svolgimento di controlli a campione sulle richieste di contributo per verificare la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentate dai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo connesso al presente provvedimento. A tal fine, Invitalia può effettuare accertamenti d'ufficio, verifiche e ispezioni in loco, delle qualità e dei fatti riguardanti le predette dichiarazioni e documentazione.


2. In caso di esito negativo dei controlli successivi all'erogazione dei contributi, il Ministero procede alla revoca degli stessi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2.



Art. 10 Revoche


1. Il Ministero può procedere alla revoca parziale o totale dei benefici concessi ai sensi del presente decreto in particolare se, in seguito all'erogazione degli stessi, è riscontrata la falsità delle dichiarazioni rese o l'irregolarità della documentazione prodotta nel corso di tutto il procedimento amministrativo.


2. La revoca è disposta dal Ministero con provvedimento motivato e comporta per il soggetto beneficiario l'obbligo di restituzione del contributo entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca.



Art. 11 Disposizioni finali


1. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto interviene su stanziamenti già previsti a legislazione vigente.


2. Eventuali modifiche, approvate in sede di conversione, all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, richiamato in premessa, e in particolare alla neo introdotta lettera l-ter) dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, verranno tempestivamente recepite con atto modificativo del presente decreto.


3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero. Dell'adozione del decreto sarà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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