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sabato 12 ottobre 2024

Agenzia delle Entrate Provv. 16/07/2024 Definizione dei termini e delle modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 9-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in attuazione delle previsioni di cui al comma 93 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213

 


Agenzia delle Entrate

Provv. 16/07/2024

Definizione dei termini e delle modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 9-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in attuazione delle previsioni di cui al comma 93 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213

Pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 16 luglio 2024, ai sensi del comma 361 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.


Epigrafe


Premessa


1.Ambito di applicazione


2.Modalità della verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento per gli acquisti effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, di autoveicoli e motoveicoli introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio della Repubblica di San Marino, per i quali sia stata emessa fattura con addebito d'imposta ai sensi degli articoli 7 e 10 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021


3.Modalità della verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento per gli acquisti di autoveicoli e motoveicoli introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni e relativi a beni destinati ad essere utilizzati dall'acquirente come beni strumentali all'esercizio dell'attività artistica, professionale o d'impresa


4.Modalità della verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento per gli acquisti a titolo oneroso da parte di soggetti operanti fuori dall'esercizio di imprese, arti e professioni, di autoveicoli e motoveicoli nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio dalla Repubblica di San Marino, effettuati presso soggetti operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e per i quali sia stata emessa fattura con addebito d'imposta ai sensi degli articoli 7 e 10 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021


5.Modalità della verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento in caso di introduzione di autoveicoli e motoveicoli usati come provenienti dal territorio della Repubblica di San Marino, fuori dall'esercizio di imprese, arti o professioni


6.Modalità della verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento in caso di introduzione di autoveicoli e motoveicoli come provenienti dal territorio dello Stato della Città del Vaticano, fuori dall'esercizio di imprese, arti o professioni


7.Termini della verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento "F24 Versamenti con elementi identificativi"


Motivazioni


Riferimenti normativi


Provv. 16 luglio 2024 (1).


Definizione dei termini e delle modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 9-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in attuazione delle previsioni di cui al comma 93 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (2)


(1) Pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 16 luglio 2024, ai sensi del comma 361 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.


(2) Emanato dall'Agenzia delle entrate.



IL DIRETTORE DELL'AGENZIA


In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento


dispone



1. Ambito di applicazione


1.1 Il presente provvedimento è emesso in attuazione delle disposizioni di cui al comma 93 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che ha introdotto il comma 9-ter all'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Le citate disposizioni stabiliscono che, ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la relativa richiesta è corredata di copia del modello F24 per il versamento unitario di imposte, contributi e altre somme, a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche, recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero del telaio e l'ammontare dell'I.V.A. assolta in occasione della prima cessione interna (modello "F24 Versamenti con elementi identificativi").

Le stesse disposizioni stabiliscono altresì che la sussistenza di condizioni di esclusione dal versamento di cui al medesimo comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, per gli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, viene verificata dall'Agenzia delle entrate, secondo i termini e le modalità stabiliti con il presente provvedimento.

Gli esiti del controllo dell'Agenzia delle entrate sono trasmessi al Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 26 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 2018.


1.2 Le ipotesi di esclusione dall'adempimento di cui al comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, (versamento dell'I.V.A. con "F24 Versamenti con elementi identificativi") riguardano:

a) gli acquisti, effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, di autoveicoli e motoveicoli introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio della Repubblica di San Marino, per i quali sia stata emessa fattura con addebito d'imposta ai sensi degli articoli 7 e 10 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 15 luglio 2021;

b) gli acquisti di autoveicoli e motoveicoli introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio della Repubblica di San Marino e dal territorio dello Stato della Città del Vaticano, effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni e relativi a beni destinati ad essere utilizzati dall'acquirente come beni strumentali all'esercizio dell'attività artistica, professionale o d'impresa;

c) gli acquisti a titolo oneroso da parte di soggetti operanti fuori dall'esercizio di imprese, arti e professioni, di autoveicoli e motoveicoli nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio dalla Repubblica di San Marino, effettuati presso soggetti operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e per i quali sia stata emessa fattura con addebito d'imposta ai sensi degli articoli 7 e 10 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021;

d) l'introduzione nel territorio dello Stato di autoveicoli e motoveicoli usati, come provenienti dal territorio della Repubblica di San Marino, fuori dall'esercizio di imprese, arti o professioni;

e) l'introduzione nel territorio dello Stato di autoveicoli e motoveicoli, come provenienti dal territorio dello Stato della Città del Vaticano, fuori dall'esercizio di imprese, arti o professioni.


1.3 Ai fini del riconoscimento della sussistenza di una delle condizioni di esclusione dal versamento con modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" di cui al precedente punto 1.2, nonché per la validazione di versamenti di imposta insufficienti ovvero incongruenti e di versamenti di imposta effettuati con modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" per un importo corrispondente all'imposta calcolata secondo l'aliquota I.V.A. agevolata per i casi in cui l'intestatario del veicolo sia un portatore di handicap avente diritto all'agevolazione, le relative istanze vanno presentate alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente alla data di presentazione dell'istanza stessa.



2. Modalità della verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento per gli acquisti effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, di autoveicoli e motoveicoli introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio della Repubblica di San Marino, per i quali sia stata emessa fattura con addebito d'imposta ai sensi degli articoli 7 e 10 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021


2.1 Al fine della verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento mediante modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", il soggetto passivo I.V.A. (3) presenta istanza alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente, esibendo in originale la documentazione che attesti il corretto assolvimento dell'I.V.A. addebitata in fattura dall'operatore economico munito di numero di identificazione attribuito dalla Repubblica di San Marino.

All'istanza deve essere altresì allegata la seguente documentazione:

a) originale della carta di circolazione del veicolo;

b) estremi della fattura in formato elettronico (file in formato XML - eXtensible Markup Language) trasmessa dall'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino al Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (SdI) e ricevuta dal cessionario, positivamente esitata da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate; oppure, ove previsto, esemplare della fattura cartacea originale con addebito d'imposta, restituita dall'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino che l'ha vidimata con datario e timbrata con impronta a secco;

c) pratica di censimento di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 26 marzo 2018, già trasmesso al centro elaborazione dati (C.E.D.) del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, compilato in tutti i suoi campi.


2.2 L'Agenzia delle entrate rilascia per ogni istanza apposito numero di protocollo e provvede ad acquisire copia conforme degli originali esibiti.


2.3 La verifica dell'Agenzia delle entrate si basa sull'analisi della documentazione esibita dal richiedente all'atto di presentazione dell'istanza, su ogni altra informazione reperibile nelle banche dati a disposizione, nonché su ulteriori elementi acquisiti utilizzando i poteri di cui agli articoli 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La verifica è volta ad appurare l'avvenuto pagamento dell'I.V.A. dovuta dal cessionario, ed in particolare che risultino positivamente esitati i controlli del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate relativi al versamento dell'imposta.


2.4 In caso di esito positivo della verifica effettuata, la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate provvede alla comunicazione dell'esito positivo al centro elaborazione dati (C.E.D.) del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, al fine di consentirne l'immatricolazione senza che sia necessario il versamento dell'imposta mediante modello "F24 Versamenti con elementi identificativi".


(3) Compresi gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da rinvio operato dai commi 1 e 2 dell'articolo 16 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021.



3. Modalità della verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento per gli acquisti di autoveicoli e motoveicoli introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni e relativi a beni destinati ad essere utilizzati dall'acquirente come beni strumentali all'esercizio dell'attività artistica, professionale o d'impresa


3.1 Al fine della verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento mediante modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" il soggetto passivo I.V.A. presenta istanza alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente, esibendo in originale la documentazione che attesti l'effettiva destinazione del mezzo all'esercizio dell'attività artistica, professionale o di impresa, e allegando la documentazione relativa all'assolvimento degli obblighi I.V.A. connessi all'acquisto del veicolo.

All'istanza deve essere altresì allegata la seguente documentazione:

a) originale della carta di circolazione del veicolo;

b) originale del titolo di acquisto o estremi della fattura in formato elettronico (file in formato XML - eXtensible Markup Language) di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021, trasmessa dall'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino al Sistema di interscambio, oppure, ove previsto, esemplare della fattura cartacea originale di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021, restituita dall'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino munita di timbro a secco.


3.2 L'Agenzia delle entrate rilascia per ogni istanza apposito numero di protocollo, provvede ad acquisire copia conforme degli originali esibiti e inserisce i dati del veicolo, tra i quali il numero di telaio, nel sistema informativo di comunicazione con il centro elaborazione dati (C.E.D.) del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.


3.3 La verifica dell'Agenzia delle entrate è volta ad appurare l'effettiva destinazione del mezzo all'esercizio dell'attività artistica, professionale o di impresa e si basa sull'analisi della documentazione esibita dal richiedente all'atto di presentazione dell'istanza, su ogni altra informazione reperibile nelle banche dati a disposizione, nonché su ulteriori elementi acquisiti utilizzando i poteri di cui agli articoli 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.


3.4 In caso di esito positivo della verifica effettuata, la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate provvede alla comunicazione degli elementi identificativi dell'autoveicolo e del motoveicolo al centro elaborazione dati (C.E.D.) del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, al fine di consentirne l'immatricolazione senza che sia necessario il versamento dell'imposta mediante modello "F24 Versamenti con elementi identificativi".



4. Modalità della verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento per gli acquisti a titolo oneroso da parte di soggetti operanti fuori dall'esercizio di imprese, arti e professioni, di autoveicoli e motoveicoli nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio dalla Repubblica di San Marino, effettuati presso soggetti operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e per i quali sia stata emessa fattura con addebito d'imposta ai sensi degli articoli 7 e 10 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021


4.1 Al fine della verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento mediante modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", il soggetto non operante nell'esercizio di imprese, arti o professioni (4) presenta istanza alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al proprio domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa, esibendo in originale la documentazione che attesti l'acquisto di autoveicolo o motoveicolo nuovo (5) nel territorio della Repubblica di San Marino, con addebito dell'I.V.A. ai sensi degli articoli 7 e 10 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021.

All'istanza deve essere altresì allegata la seguente documentazione:

a) originale della carta di circolazione del veicolo;

b) estremi della fattura in formato elettronico (file in formato XML - eXtensible Markup Language) trasmessa dall'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino al Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (SDI), positivamente esitata da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate; oppure, ove previsto, esemplare della fattura cartacea originale con addebito d'imposta, restituita dall'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino che l'ha vidimata con datario e timbrata con impronta a secco;

c) documentazione relativa al pagamento del veicolo, in originale; nel caso di pagamento in contanti, per somme di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 Euro, l'apposita dichiarazione di trasferimento di denaro contante ai sensi del Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, articolo 3;

d) pratica di censimento di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 26 marzo 2018, già trasmesso al centro elaborazione dati (C.E.D.) del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, compilato in tutti i suoi campi.


4.2 L'Agenzia delle entrate rilascia per ogni istanza apposito numero di protocollo e provvede ad acquisire copia conforme degli originali esibiti.


4.3 La verifica dell'Agenzia delle entrate si basa sull'analisi della documentazione esibita dal richiedente all'atto di presentazione dell'istanza, su ogni altra informazione reperibile nelle banche dati a disposizione, nonché su ulteriori elementi acquisiti utilizzando i poteri di cui agli articoli 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La verifica è volta ad appurare l'avvenuto pagamento dell'I.V.A. dovuta dal cessionario, ed in particolare che risultino positivamente esitati i controlli del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate relativi al versamento dell'imposta.


4.4 In caso di esito positivo della verifica effettuata, la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate provvede alla comunicazione dell'esito positivo al centro elaborazione dati (C.E.D.) del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, al fine di consentirne l'immatricolazione senza che sia necessario il versamento dell'imposta mediante modello "F24 Versamenti con elementi identificativi".


(4) Inclusi gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, come previsto al comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021, non abbiano effettuato nel corso dell'anno solare precedente o nel corso dell'anno acquisti di beni dalla Repubblica di San Marino per un importo superiore Euro 8.000, e che non abbi ano esercitato il diritto di opzione per il pagamento dell'imposta in Italia secondo le modalità ed i termini previsti dall'articolo 38 comma 6 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.


(5) Così come definito all'art. 38 c. 4 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.



5. Modalità della verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento in caso di introduzione di autoveicoli e motoveicoli usati come provenienti dal territorio della Repubblica di San Marino, fuori dall'esercizio di imprese, arti o professioni


5.1 Al fine della verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento mediante modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", il soggetto non operante nell'esercizio di imprese, arti o professioni (6) presenta istanza alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al proprio domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa, esibendo in originale la documentazione che attesti l'acquisto del veicolo nel territorio della Repubblica di San Marino e che detto veicolo possa considerarsi bene usato ai sensi del comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

All'istanza deve essere altresì allegata la seguente documentazione:

a) originale della carta di circolazione del veicolo;

b) documentazione relativa al pagamento del veicolo, in originale; nel caso di pagamento in contanti, per somme di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, l'apposita dichiarazione di trasferimento di denaro contante ai sensi del Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, articolo 3;

c) pratica di censimento di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 marzo 2018, già trasmesso al centro elaborazione dati (C.E.D.) del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, compilato in tutti i suoi campi;

d) copia del documento d'identità del cedente sammarinese, se persona fisica non soggetto passivo d'imposta.


5.2 L'Agenzia delle entrate rilascia per ogni istanza apposito numero di protocollo e provvede ad acquisire copia conforme degli originali esibiti.


5.3 La verifica dell'Agenzia delle entrate si basa sull'analisi della documentazione esibita dal richiedente all'atto di presentazione dell'istanza, su ogni altra informazione reperibile nelle banche dati a disposizione, nonché su ulteriori elementi acquisiti utilizzando i poteri di cui agli articoli 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La verifica è volta ad appurare:

a) l'effettività dell'acquisto operato in proprio dal richiedente, non operante nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nel territorio della Repubblica di San Marino;

b) che il veicolo abbia le caratteristiche per essere considerato usato ai sensi dell'articolo 38 comma 4 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.


5.4 In caso di esito positivo della verifica effettuata, la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate provvede alla comunicazione dell'esito positivo al centro elaborazione dati (C.E.D.) del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, al fine di consentirne l'immatricolazione senza che sia necessario il versamento dell'imposta mediante modello "F24 Versamenti con elementi identificativi".


(6) Inclusi gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, come previsto al comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021, non abbiano effettuato nel corso dell'anno solare precedente o nel corso dell'anno acquisti di beni dalla Repubblica di San Marino per un importo superiore Euro 8.000, e che non abbiano esercitato il diritto di opzione per il pagamento dell'imposta in Italia secondo le modalità ed i termini previsti dall'articolo 38 comma 6 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, come convertito.



6. Modalità della verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento in caso di introduzione di autoveicoli e motoveicoli come provenienti dal territorio dello Stato della Città del Vaticano, fuori dall'esercizio di imprese, arti o professioni


6.1 Al fine della verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento mediante modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", il soggetto non operante nell'esercizio di imprese, arti o professioni presenta istanza alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al proprio domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa, esibendo in originale la documentazione che attesti l'acquisto del veicolo nel territorio dello Stato di Città del Vaticano e l'avvenuto assolvimento degli obblighi I.V.A in occasione dell'introduzione del veicolo nel territorio dello Stato.

All'istanza deve essere altresì allegata la seguente documentazione:

a) originale della carta di circolazione del veicolo;

b) documentazione relativa al pagamento del veicolo, in originale; nel caso di pagamento in contanti, per somme di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, l'apposita dichiarazione di trasferimento di denaro contante ai sensi del Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, articolo 3;

c) documentazione attestante l'assolvimento dell'I.V.A. rilasciata dal competente ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

d) pratica di censimento di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 marzo 2018, già trasmesso al centro elaborazione dati (C.E.D.) del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, compilato in tutti i suoi campi.


6.2 L'Agenzia delle entrate rilascia per ogni istanza apposito numero di protocollo e provvede ad acquisire copia conforme degli originali esibiti.


6.3 La verifica dell'Agenzia delle entrate si basa sull'analisi della documentazione esibita dal richiedente all'atto di presentazione dell'istanza, su ogni altra informazione reperibile nelle banche dati a disposizione, nonché su ulteriori elementi acquisiti utilizzando i poteri di cui agli articoli 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La verifica è volta ad appurare:

a) l'effettività dell'acquisto operato in proprio dal richiedente, non operante nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nel territorio dello Stato della Città del Vaticano;

b) che l'I.V.A. relativa all'introduzione del veicolo nel territorio dello Stato sia stata assolta.


6.4 In caso di esito positivo della verifica effettuata, la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate provvede alla comunicazione dell'esito positivo al centro elaborazione dati (C.E.D.) del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, al fine di consentirne l'immatricolazione senza che sia necessario il versamento dell'imposta mediante modello "F24 Versamenti con elementi identificativi".



7. Termini della verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento "F24 Versamenti con elementi identificativi"


7.1 La verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento dell'I.V.A. mediante modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" si esaurisce nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.


7.2 Qualora dalla verifica dovessero emergere gravi elementi di rischio connessi a possibili fenomeni di frode I.V.A., al fine di consentire l'esecuzione di riscontri specifici e più approfonditi da parte delle strutture competenti per il controllo, il termine può essere esteso di ulteriori 30 giorni.



Motivazioni


In virtù di ragioni storiche e geografiche, i rapporti commerciali con la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano sono improntati alla semplificazione, anche in ambito fiscale. In particolare, per l'assolvimento dell'I.V.A. in occasione dell'introduzione di beni provenienti dai territori dei menzionati Stati, non appartenenti all'Unione Europea, è prevista in via generale l'applicazione del meccanismo del c.d. 'reverse charge' di cui al comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'esperienza operativa degli ultimi anni ha tuttavia dimostrato criticità da ascrivere all'impiego improprio e fraudolento delle semplificazioni previste nel sistema di assolvimento dell'I.V.A. sopra citato, nel settore del commercio di autoveicoli. Si è osservata infatti, tra l'altro, la pratica del sistematico rilascio, ai fini dell'immatricolazione, di false attestazioni di introduzione di veicoli dal territorio della Repubblica di San Marino, riguardanti in realtà beni di provenienza comunitaria, allo scopo di evadere fraudolentemente il pagamento dell'I.V.A.. Dette pratiche hanno consentito di aggirare l'esistente sistema dei controlli, incentrato sull'obbligo di versamento anticipato dell'I.V.A. con il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" previsto al comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per i veicoli oggetto di acquisto intracomunitario.


Il comma 93 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha esteso ai veicoli provenienti dai territori degli Stati di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli obblighi di versamento ed i connessi controlli antifrode propedeutici all'immatricolazione, già in uso con riferimento ai veicoli di provenienza unionale.


Con il presente provvedimento sono stabilite le modalità e i termini delle verifiche, propedeutiche all'immatricolazione, che gli uffici dell'Agenzia delle entrate devono effettuare nelle ipotesi in cui non sia previsto il versamento dell'I.V.A. con il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" in occasione dell'introduzione del territorio dello Stato di veicoli provenienti dai territori degli Stati di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.


La finalità antifrode della novella legislativa rappresenta il fulcro degli adempimenti richiesti agli uffici competenti in sede di lavorazione delle istanze e funge da discrimine ai fini degli approfondimenti richiesti e delle tempistiche necessarie per la lavorazione delle istanze.



Riferimenti normativi


Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate


Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, e 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4).


Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1).


Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1).


Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.


Disciplina normativa di riferimento


Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633


Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331


Legge 29 ottobre 1993, n. 427


Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262


Legge 24 novembre 2006, n. 286


Decreto Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 giugno 2021


Legge 30 dicembre 2023, n. 213


Legge 30 dicembre 2004, n. 311


Decreto ministeriale 26 marzo 2018


Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.


La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

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