ATTO CAMERA
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03741
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19Seduta di annuncio: 377 del 06/11/2024
Firmatari
Primo firmatario: SCARPA RACHELE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 05/11/2024
Destinatari
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'INTERNO
- MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 05/11/2024
Stato iter:
IN CORSOInterrogazione a risposta scritta 4-03741
SCARPA. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
per quanto riguarda l'organizzazione e l'esecuzione delle operazioni di rimpatrio forzato, a livello sovranazionale, la normativa specifica di riferimento è la decisione 2004/573/CE del 29 aprile 2004 che deve ritenersi vincolante in forza del richiamo della direttiva 115/2008/CE e applicabile a tutti gli allontanamenti realizzati per via aerea, secondo quanto indicato nel manuale comune sul rimpatrio di cui alla raccomandazione (UE) 2017/2338 del 16 novembre 2017 della Commissione europea;
dal lato dell'ordinamento interno, invece, attualmente non è stata integrata la disciplina europea con l'adozione di una norma di settore che definisca le regole per l'esecuzione dei rimpatri;
le operazioni di rimpatrio hanno diversi profili di criticità e risultano dunque regolate in maniera opaca, facendo affidamento per lo più alla prassi, come rilevato dall'ultimo rapporto tematico sull'attività di monitoraggio delle operazioni di rimpatrio forzato di cittadini stranieri, curato dal Garante nazionale dei diritti delle persone private delle libertà personali, soprattutto nell'ambito della tutela della salute e dell'assistenza sanitaria alle persone sottoposte a rimpatrio, che appare particolarmente critico;
le linee guida sulle procedure di rimpatrio, redatte da Frontex nel 2016, indicano la necessità che, nel corso dell'intera procedura, sia presente personale sanitario adeguato;
in Italia la scorta sanitaria delle operazioni di rimpatrio forzato realizzate mediante voli charter è composta da un medico e da un infermiere della polizia di Stato. Tenuto conto del possibile uso della forza nelle attività di rimpatrio e del correlato ruolo di garanzia delle professionalità sanitarie, svolto sia a tutela della persona interessata che del personale di polizia, nel predetto rapporto il Garante ha richiamato l'osservazione espressa dal comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti o pene inumani o degradanti (Cpt) nel «Rapporto sul monitoraggio su un volo di rimpatrio forzato» organizzato dall'Italia nel 2015;
in merito alla scelta organizzativa di impiegare medici e infermieri della polizia di Stato, il comitato europeo, infatti, osserva che «in order to reduce the potential for any conflict of dual obligations and to best assure the clinical independence of healthcare staff, it would be preferable if the medical staff participating in a removal operation were to be engaged by an authority distinct from the agency responsible for the operation itself, (in this case the State Police)»;
inoltre, dai monitoraggi effettuati è emersa la necessità che il personale sanitario coinvolto nelle procedure sia destinatario di una specifica formazione sulla disciplina prevista dalle varie fonti normative in tema di tutela della salute delle persone sottoposte a rimpatrio;
consapevole circa l'intrinseca imparzialità del personale medico vincolato al giuramento di Ippocrate, il Garante ha comunque invitato l'amministrazione responsabile a rivedere questa prassi nell'ottica di una maggiore tutela delle persone sottoposte alle misure di rimpatrio e di un innalzamento del sistema delle garanzie previste;
anche alcuni sindacati a tutela dei lavoratori della polizia di Stato, come ad esempio il Siulp, hanno chiesto chiarimenti a proposito dell'impiego del personale sanitario della polizia, menzionando le perplessità e le indicazioni del Garante, con l'ulteriore preoccupazione di esporre il personale medico-sanitario a rischi di natura giuridica, in un quadro in cui non sono definiti né compiti né l'ampiezza degli eventuali interventi da porre in essere;
l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 338 del 1982 (Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della polizia di Stato) prevede che il personale medico-sanitario della polizia di Stato possa essere impiegato nell'assistenza ai civili solo in relazione alle esigenze di servizio e, limitatamente alle proprie attribuzioni, in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed infortuni –:
se i Ministri interrogati intendano chiarire quali iniziative
vogliano assumere per regolamentare le attività di rimpatrio in
conformità con il diritto europeo ed internazionale, e se ritengano
opportuno impiegare personale medico-sanitario appartenente al Servizio
sanitario nazionale, nel corso dell'intera procedura di rimpatrio
forzato.
(4-03741)
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):migrazione coatta
professione sanitaria
politica sanitaria
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