“Pronto soccorso psicologico: cosa fare dopo un grave infortunio sul lavoro? (fonte Suva)
N.B.: Gli eventuali riferimenti legislativi contenuti nel documento originale riguardano la realtà svizzera, i lavoratori e le aziende italiane possono trarne spunto
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domenica 26 settembre 2010
“Effetti sulla salute e sorveglianza sanitaria”, Dr. Paolo Paraluppi - Uoc Psal – Asl Pavia, intervento alla giornata di studio “Le Radiazioni Ottiche alla Luce del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: Problematiche e Prospettive”
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2010 Determinazione di talune categorie escluse dall'obbligo di identificazione. (10A11377) (GU n. 225 del 25-9-2010 )
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l'art. 55-novies, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'art. 69,
comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
secondo cui e' escluso dall'obbligo di identificazione di cui al
comma 1 «Il personale individuato da ciascuna amministrazione
sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse
attribuiti, mediante uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, su proposta del Ministro competente»; Visto il decreto del Presidente
della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on. prof. Renato
Brunetta e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro
senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per la pubblica
amministrazione e l'innovazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 13 giugno 2008, recante delega di funzioni
al Ministro senza portafoglio per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, prof. on. Renato Brunetta; Sulla proposta del Ministro degli affari
esteri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
dell'interno; Decreta: Art. 1 Dall'obbligo di identificazione di cui all'art. 55-
novies, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
come introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, sono esclusi: a) i dipendenti del Ministero degli affari
esteri individuati con provvedimento adottato dal direttore generale
competente nell'ambito del personale in servizio all'estero, nelle
sedi caratterizzate da particolari rischi connessi alla specifica
situazione ambientale; b) i dipendenti dell'Agenzia delle dogane
che svolgono attivita' di polizia giudiziaria su delega dell'autorita'
competente; c) il personale dell'Agenzia delle dogane
assegnato all'ufficio centrale antifrode e agli uffici antifrode
delle strutture territoriali, ad eccezione dei dirigenti,
del personale in servizio presso la segreteria e dei funzionari preposti
alla trattazione delle domande di tutela dei diritti di proprieta'
intellettuale; d) il personale dell'amministrazione
civile del Ministero dell'interno impiegato negli uffici di
polizia, qualora svolga la propria attivita' congiuntamente ad
operatori di polizia e in settori a contatto con il pubblico. Il presente decreto e' inviato ai
competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Roma, 28 luglio 2010
p. Il Presidente
del Consiglio
dei Ministri
Brunetta
sabato 25 settembre 2010
Salute: nuovi aerei 'low cost' nemici del respiro, malati a rischio
Barcellona, 20 set. (Adnkronos Salute) 17:00
Volare troppo in alto fa male alla salute di chi ha i polmoni malati. E gli aerei di nuova generazione, anche se più economici da gestire, rischiano di rovinare i viaggi di questi pazienti. Lanciano l'allarme i ricercatori australiani autori di uno studio presentato a Barcellona, al 20esimo Congresso della Società europea di medicina respiratoria (Ers). Rispetto ai 'vecchi' Boing 747, spiegano gli esperti, gli aeromobili moderni raggiungono altitudini più elevate. Ma in cabina l'aria è troppo rarefatta: l'ossigeno latita e aumentano la probabilità di crisi respiratorie ad alta quota. In tempi di crisi, anche le compagnie aeree tagliano i costi. Però a farne le spese potrebbero essere i malati, temono gli scienziati coordinati da Leigh Seccombe, del Dipartimento di medicina toracica del Concord General Hospital di Sydney. Il problema, precisano, è che in tutti gli aerei in generale, mantenere una pressione di cabina equivalente a quella sul livello del mare è impossibile per ragioni economiche. Tuttavia, mentre sui Boing 747 che per anni hanno dominato i cieli nelle tratte a lungo raggio la pressione di cabina supera di molto la soglia minima richiesta (752 ettopascal, hPa), sui nuovi modelli lo scarto è minore e cala progressivamente. Secondo i dati raccolti dall'equipe australiana su 102 voli aerei, durata media 9,1 ore, "la pressione media di cabina sui Boing 747 è significativamente maggiore, a parità di altitudine, rispetto a quella di Boing 777, A330/340 e A380". Tabella alla mano, si scende da una pressione di 838 ettopascal per il Boing 747 a 810, 804 e 808 hPa rispettivamente per gli altri modelli. "Le differenze dipendono anche dal fatto che i nuovi aerei raggiungono altitudini maggiori", ma questa spiegazione vale soltanto "in parte", ritengono gli studiosi. Traducendo la pressione di cabina in ossigeno da respirare, i passeggeri dei Boing 747 possono 'annusare' il gas salvavita a una concentrazione del 17,4% circa (contro il 21% del livello del mare), mentre chi vola sugli altri aerei si deve accontentare di inspirarlo al 16,7-16,8%. Una differenza importante per viaggiatori speciali come i pazienti con malattie respiratorie, che in aereo si sentono mancar l'aria e fanno fatica anche solo ad alzarsi per andare alla toilette. In conclusione, ai malati che non vogliono o non possono resistere al fascino di una crociera nel cielo, i ricercatori consigliano di restare fedeli al Boing 747 almeno finché esisterà. Perché quando lo metteranno definitivamente in pensione, avvertono Seccombe e colleghi, gli anziani con malattie croniche ai polmoni che si sentiranno male in volo non potranno che aumentare.
Volare troppo in alto fa male alla salute di chi ha i polmoni malati. E gli aerei di nuova generazione, anche se più economici da gestire, rischiano di rovinare i viaggi di questi pazienti. Lanciano l'allarme i ricercatori australiani autori di uno studio presentato a Barcellona, al 20esimo Congresso della Società europea di medicina respiratoria (Ers). Rispetto ai 'vecchi' Boing 747, spiegano gli esperti, gli aeromobili moderni raggiungono altitudini più elevate. Ma in cabina l'aria è troppo rarefatta: l'ossigeno latita e aumentano la probabilità di crisi respiratorie ad alta quota. In tempi di crisi, anche le compagnie aeree tagliano i costi. Però a farne le spese potrebbero essere i malati, temono gli scienziati coordinati da Leigh Seccombe, del Dipartimento di medicina toracica del Concord General Hospital di Sydney. Il problema, precisano, è che in tutti gli aerei in generale, mantenere una pressione di cabina equivalente a quella sul livello del mare è impossibile per ragioni economiche. Tuttavia, mentre sui Boing 747 che per anni hanno dominato i cieli nelle tratte a lungo raggio la pressione di cabina supera di molto la soglia minima richiesta (752 ettopascal, hPa), sui nuovi modelli lo scarto è minore e cala progressivamente. Secondo i dati raccolti dall'equipe australiana su 102 voli aerei, durata media 9,1 ore, "la pressione media di cabina sui Boing 747 è significativamente maggiore, a parità di altitudine, rispetto a quella di Boing 777, A330/340 e A380". Tabella alla mano, si scende da una pressione di 838 ettopascal per il Boing 747 a 810, 804 e 808 hPa rispettivamente per gli altri modelli. "Le differenze dipendono anche dal fatto che i nuovi aerei raggiungono altitudini maggiori", ma questa spiegazione vale soltanto "in parte", ritengono gli studiosi. Traducendo la pressione di cabina in ossigeno da respirare, i passeggeri dei Boing 747 possono 'annusare' il gas salvavita a una concentrazione del 17,4% circa (contro il 21% del livello del mare), mentre chi vola sugli altri aerei si deve accontentare di inspirarlo al 16,7-16,8%. Una differenza importante per viaggiatori speciali come i pazienti con malattie respiratorie, che in aereo si sentono mancar l'aria e fanno fatica anche solo ad alzarsi per andare alla toilette. In conclusione, ai malati che non vogliono o non possono resistere al fascino di una crociera nel cielo, i ricercatori consigliano di restare fedeli al Boing 747 almeno finché esisterà. Perché quando lo metteranno definitivamente in pensione, avvertono Seccombe e colleghi, gli anziani con malattie croniche ai polmoni che si sentiranno male in volo non potranno che aumentare.
Pensioni, cosa cambia La nostra guida
Decorrenze di anzianità e vecchiaia, finestre, pensioni anticipate, aumento dell'età pensionabile per le donne del pubblico impiego, ricongiunzioni. Le principali novità introdotte dal governo in materia previdenziale. A partire dal 2011
Pensioni, cosa cambia
Pensioni, cosa cambia
La nostra guida
Decorrenze di anzianità e vecchiaia, finestre, pensioni anticipate, aumento dell'età pensionabile per le donne del pubblico impiego, ricongiunzioni. Le principali novità introdotte dal governo in materia previdenziale. A partire dal 2011
Bitonto: incidente stradale coinvolge una volante. Morti due agenti ed una donna
Un impatto frontale sulla provinciale 156, tra Bitonto (Bari) e l'aeroporto del capoluogo pugliese è costato la vita a due colleghi e ad una donna che viaggiava a bordo di una Peugeot che veniva nel senso opposto. Un terzo collega è rimasto ferito ed è ricoverato presso l'ospedale San Paolo di Bari.
I tre poliziotti stavano andando al commissariato di Bitonto per servizio, quando, in una curva della provinciale, la loro pattuglia - una Bmw station wagon - si è scontrata frontalmente con la Peugeot che giungeva in senso inverso. Dopo il fortissimo impatto, la vettura della polizia è rimasta bloccata sulla strada, la Peugeot si è ribaltata ed è finita in un uliveto adiacente alla sede stradale.
Oltre la donna, hanno perso la vita Adriano Epifani, di 55 anni, che era alla guida e il capopattuglia della polizia Gabriele Schino, di 32 anni. Il collega ferito, Filippo Di Maso, ha riportato un trauma facciale e toracico e fratture in varie parti del corpo e ora viene sottoposto ad un intervento
TG VIDEO tratto da you tube
venerdì 24 settembre 2010
Caro Scalfari, all'opposizione serve un "Papa protestante"
di Paolo Flores d'ArcaisDomenica, su "Repubblica", Eugenio Scalfari ha affrontato la questione politica cruciale: "La sinistra non trae finora alcun beneficio dal marasma della maggioranza. Perché?". Ma è fuorviante la polarità che istituisce tra sognatori e realisti. Il vero problema è l'assenza di riformismo dei dirigenti del centrosinistra.
PARDI Il Pd, Profumo e il "Papa straniero"
RUFFOLO La crisi di un partito senza identità
PELLIZZETTI Alla ricerca della Sinistra perduta
CARNEVALI “Red” Miliband e i giovani turchi italiani
FLORES D'ARCAIS Orfani di leadership
Camilleri, Flores, don Gallo, Hack: "In piazza con la Fiom contro il regime Berlusconi-Marchionne"
Camilleri, Flores, don Gallo, Hack:
"In piazza con la Fiom contro
il regime Berlusconi-Marchionne"
Dal 2 ottobre al 16 ottobre
Camilleri, Flores, don Gallo, Hack:
"In piazza con la Fiom contro
il regime Berlusconi-Marchionne"
La Fiom ha aderito all’appello con il quale Andrea Camilleri, Paolo Flores d'Arcais, don Andrea Gallo e Margherita Hack invitavano la società civile a scendere al più presto in piazza. Ma ora che il regime Berlusconi è diventato il regime Berlusconi-Marchionne, rilanciano con forza il loro appello, facendo coincidere la mobilitazione auspicata con la giornata di lotta già indetta dai metalmeccanici Fiom per il 16 ottobre. giovedì 23 settembre 2010
LAVORO – LAVORATORI ESPOSTI A RISCHIO DI RADIAZIONI IONIZZANTI – INDENNITÀ E CONGEDO STRAORDINARIO
LAVORO – LAVORATORI ESPOSTI A RISCHIO DI RADIAZIONI IONIZZANTI – INDENNITÀ E CONGEDO STRAORDINARIO | |
La Corte, intervenendo in tema di lavoratori esposti a rischio di radiazioni ionizzanti, ha statuito che l’incremento legale dell’indennità di rischio riguarda solo i dipendenti del servizio sanitario nazionale e non anche i dipendenti del settore privato, ai quali compete, invece, esclusivamente i »» |
LAVORO – MOLESTIE SESSUALI – PROVA - RISARCIMENTO DEL DANNO
LAVORO – MOLESTIE SESSUALI – PROVA - RISARCIMENTO DEL DANNO | |
In tema di molestie sessuali sul luogo di lavoro, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul valore processuale delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dalla lavoratrice molestata, nonché sul danno, anche di tipo esistenziale, risarcibile alla lavoratrice. »» |
Aggiungi una notizia - Blog di informazione dei portali http://www.laboratoriopoliziademocratica.org e http://www.cives.roma.it
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varie notizie, potrete, se vorrete, commentarle e aggiungere uno o più link di specifico riferimento attinente alla notizia consultata
Un altro strumento utile per allargare l'informazione.
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RISARCIMENTO DANNI - INFORTUNIO SUL LAVORO - DANNO TANATOLOGICO - TRASMISSIBILITA' AGLI EREDI
RISARCIMENTO DANNI - INFORTUNIO SUL LAVORO - DANNO TANATOLOGICO - TRASMISSIBILITA' AGLI EREDI | |
In caso di infortunio sul lavoro, dal quale sia derivata la morte del lavoratore a distanza temporale dal fatto anche brevissima, è risarcibile al lavoratore, ed è quindi trasmissibile jure hereditatis, il c.d. danno tanatologico o da morte immediata, il quale va ricondotto nella dimensione del dann »» |
OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE – COSTITUZIONE DELLA P.A. A MEZZO POSTA – AMMISSIBILITA’ - FONDAMENTO
OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE – COSTITUZIONE DELLA P.A. A MEZZO POSTA – AMMISSIBILITA’ - FONDAMENTO | |
E’ legittima la costituzione in giudizio da parte della P.A. avvenuta tramite la trasmissione in cancelleria a mezzo posta della memoria difensiva ricorrendo la stessa “ratio” della fattispecie decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 98 del 2004, a seguito della quale é stata riconosciu »» |
CIRCOLAZIONE STRADALE – USO DEL CRONOTACHIGRAFO – VIOLAZIONI – UTILIZZO DI FOGLIO DI REGISTRAZIONE DI ALTRO CONDUCENTE
CIRCOLAZIONE STRADALE – USO DEL CRONOTACHIGRAFO – VIOLAZIONI – UTILIZZO DI FOGLIO DI REGISTRAZIONE DI ALTRO CONDUCENTE | |
In tema di violazioni connesse al prescritto uso del cronotachigrafo, di cui all’art. 179, comma 2, del codice della strada, la sanzionata fattispecie di mancato inserimento del foglio di registrazione è integrata non solo dal mancato utilizzo a detto fine del foglio di registrazione proprio del con »» |
SANZIONI AMMINISTRATIVE – VERBALE DI ACCERTAMENTO PER GUIDA PERICOLOSA – FEDE PRIVILEGIATA – ESCLUSIONE – FONDAMENTO
SANZIONI AMMINISTRATIVE – VERBALE DI ACCERTAMENTO PER GUIDA PERICOLOSA – FEDE PRIVILEGIATA – ESCLUSIONE – FONDAMENTO | |
Il verbale di accertamento per guida pericolosa, siccome fondato su una valutazione costituente il portato di un giudizio dei verbalizzanti che implica un'attività di elaborazione da parte degli stessi, è privo dell'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 2700 cod. civ., con la consegue »» |
STRANIERI – “FAMILIARE” CONIUGE DI CITTADINO – SOGGIORNO – DISCIPLINA APPLICABILE Il “familiare”- coniuge del cittadino italiano (o di altro Stato membro dell’Unione europea), dopo aver trascorso nel territorio dello Stato i primi tre mesi di soggiorno “informale”, è tenuto a richiedere la Carta di soggiorno ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 30 del 2007 e sino al momento in cui »»
STRANIERI – “FAMILIARE” CONIUGE DI CITTADINO – SOGGIORNO – DISCIPLINA APPLICABILE | |
Il “familiare”- coniuge del cittadino italiano (o di altro Stato membro dell’Unione europea), dopo aver trascorso nel territorio dello Stato i primi tre mesi di soggiorno “informale”, è tenuto a richiedere la Carta di soggiorno ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 30 del 2007 e sino al momento in cui »» |
Canone Rai - Richiesta per l'esenzione e istanza per il rimborso
A partire dal 2008, i contribuenti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento Rai per la televisione che si possiede nella casa di residenza. Se già è stato effettuato il versamento del canone, si possono recuperare gli importi versati mediante la presentazione di una istanza di rimborso. Per ulteriori informazioni si rinvia alla circolare n° 46 del 20/09/2010 - pdf.
Normativa e prassi
Circolare n° 46 del 20/09/2010 - pdf - Abolizione del canone RAI per soggetti di età pari o superiore a 75 anni - Articolo 1, comma 132, legge 24 dicembre 2007, n° 244
AUTOSTRADE: GASBARRA (PD), FERMIANO TASSA SUL GRA CON UNA PETIZIONE = PROVVEDIMENTO INDEGNO CHE COLPISCE I ROMANI, LA CAPITALE E LA SUA ECONOMIA
AUTOSTRADE: MONTINO (PD), PARLAMENTARI LAZIO VOTINO CONTRO PEDAGGI SU GRA =
Roma, 23 set. - (Adnkronos) - "Mi appello a tutti i parlamentari
del Lazio, a prescindere dalle appartenenze politiche, perche' la
prossima settimana sostengano l'emendamento del Pd finalizzato a
eliminare l'istituzione dei pedaggi sul Grande raccordo anulare". E'
questo l'appello di Esterino Montino, capogruppo del Pd alla Regione
Lazio.
"I senatori Pdl di Roma e del Lazio - prosegue Montino - ieri
hanno scelto di sostenere l'introduzione di questa ennesima tassa
invece di difendere i propri cittadini, le imprese e i lavoratori
della propria regione. Alemanno la smetta di fare annunci roboanti e
di sminuire quanto accaduto. Se non era per il ricorso al Tar del
presidente delle Provincia Nicola Zingaretti, il pedaggio era' gia una
realta'. Dunque si faccia parte attiva oggi nei confronti dei
parlamentari Pdl e la stessa cosa faccia la Polverini che su questo
tema svetta per il suo assordante silenzio". (segue)
(Cmu/Pn/Adnkronos)
23-SET-10 18:34
NNNN
Roma, 23 set. - (Adnkronos) - "Mi appello a tutti i parlamentari
del Lazio, a prescindere dalle appartenenze politiche, perche' la
prossima settimana sostengano l'emendamento del Pd finalizzato a
eliminare l'istituzione dei pedaggi sul Grande raccordo anulare". E'
questo l'appello di Esterino Montino, capogruppo del Pd alla Regione
Lazio.
"I senatori Pdl di Roma e del Lazio - prosegue Montino - ieri
hanno scelto di sostenere l'introduzione di questa ennesima tassa
invece di difendere i propri cittadini, le imprese e i lavoratori
della propria regione. Alemanno la smetta di fare annunci roboanti e
di sminuire quanto accaduto. Se non era per il ricorso al Tar del
presidente delle Provincia Nicola Zingaretti, il pedaggio era' gia una
realta'. Dunque si faccia parte attiva oggi nei confronti dei
parlamentari Pdl e la stessa cosa faccia la Polverini che su questo
tema svetta per il suo assordante silenzio". (segue)
(Cmu/Pn/Adnkronos)
23-SET-10 18:34
NNNN
AUTOSTRADE: MONTINO (PD), PARLAMENTARI LAZIO VOTINO CONTRO PEDAGGI SU GRA (2) =
(Adnkronos) - "E' venuto il momento di decidere da che parte
stare in modo chiaro - ha concluso Montino - e di finirla con il dire
una cosa e di fare esattamente il contrario. Stiamo parlando di
mettere le mani in tasca a 500/600mila cittadini che ogni giorno
utilizzano il Gra e non e' accettabile. I consiglieri regionali del
Pd, come gia accaduto a luglio, saranno in prima linea per contrastare
e scongiurare l'introduzione dell'ulteriore balzello e si faranno
parte attiva per sostenere l'idea di una petizione popolare che chieda
alle istituzioni e ai parlamentari di centrodestra di fermare un
progetto scellerato".
(Cmu/Pn/Adnkronos)
23-SET-10 18:37
NNNN
AUTOSTRADE: DALIA (PD), MIGLIAIA DI FIRME CONTRO GRA A PAGAMENTO =
Roma, 23 set. - (Adnkronos) - "Siamo pronti a raccogliere
migliaia di firme, di adesioni di cittadini, categorie, imprenditori,
forze sociali, pendolari per fermare il progetto di introdurre i
pedaggi sul Grande raccordo anulare". Queste le parole di Franco
Dalia, consigliere regionale del Pd.
"Martedi' prossimo il decreto legge sara' in aula alla Camera e
li' vedremo se i deputati del Pdl dimostreranno la loro coerenza, ma
raccogliendo l'appello di Gasbarra, nel frattempo facciamo partire una
grande raccolta di firme sia per informare i cittadini, sia per
chiedere il loro sostegno a Roma e nel Lazio per fermare una nuova
tassa. Sulla questione ne' Alemanno ne' Renata Polverini hanno mosso
un dito".
(Mme/Pn/Adnkronos)
23-SET-10 18:54
NNNN
AUTOSTRADE: POLICASTRO (PD), MOBILITAZIONE POPOLARE PER FERMARE TASSA SU GRA =
Roma, 23 set. - (Adnkronos) - "E' necessaria una mobilitazione
popolare per scongiurare l'introduzione dell'ulteriore balzello
vessatorio a danno dei cittadini romani. Un'azione che colpisce in
particolar modo pendolari, lavoratori e studenti". Lo ha affermato
Maurizio Policastro, Vice Presidente della Commissione Mobilita'
aggiungendo che "non escludo la possibilita' di organizzare una
raccolta di firme nei municipi da presentare al Sindaco Alemanno, ai
senatori e deputati del Pdl che si sono espressi favorevolmente
sull'introduzione dei pedaggi".
(Rre/Ct/Adnkronos)
23-SET-10 13:15
NNNN
AUTOSTRADE: GASBARRA (PD), FERMIANO TASSA SUL GRA CON UNA PETIZIONE =PROVVEDIMENTO INDEGNO CHE COLPISCE I ROMANI, LA CAPITALE E LA SUA ECONOMIA
Roma, 23 set. - (Adnkronos) - ''Il Pd presentera' alla Camera
gli emendamenti necessari per tentare di fermare il disegno del
governo che accelera il progetto Anas dei pedaggi sul Grande Raccordo
Anulare di Roma. Faremo un'opposizione durissima contro quello che
riteniamo un provvedimento indegno che colpisce milioni di romani, la
Capitale e la sua economia. Dopo gli appelli, le interrogazioni
parlamentari, la vittoria al Tar della Provincia di Roma e di altri
enti locali, abbiamo atteso e sperato che il sindaco di Roma ed i
parlamentari del Pdl avrebbero fatto seguire le parole ai fatti, per
rispetto della coerenza e dei cittadini''. Lo scrive in un comunicato
il deputato del Pd, Enrico Gasbarra della commissione Trasporti della
Camera.
''Purtroppo non e' accaduto e per questo ritengo opportuno
coinvolgere direttamente i milioni di cittadini di Roma e del Lazio
nella battaglia contro un progetto che colpisce tutti e che farebbe di
Roma l'unica capitale europea a far pagare la circolazione nella
propria area urbana. Uniamo le forze, - e' la proposta di Gasbarra -
ogni energia in una petizione popolare che chieda alle istituzioni e
ai parlamentari di centrodestra di fermare il progetto che
trasformerebbe il Gra a pagamento''.
(Rre/Ct/Adnkronos)
23-SET-10 12:38
NNNN
AUTOSTRADE: PEDICA (IDV) SU PEDAGGI GRA, OSTACOLARE ROVINA PENDOLARI =
Roma, 23 set. - (Adnkronos) - "Ieri in Senato si e' dato il via
libera all'Anas per i pedaggi sul Grande Raccordo Anulare, noi
dell'Idv abbiamo espresso un voto negativo e promettiamo di mettere in
campo, insieme a tutte le forze della sinistra una battaglia per
ostacolare quello che sarebbe la rovina di pendolari, aziende ed
automobilisti''. Lo afferma in una nota il segretario regionale
dell'Italia dei Valori del Lazio Stefano Pedica.
''I caselli elettronici sul Gra andrebbero a penalizzare proprio
la categoria di lavoratori piu' svantaggiata - prosegue - coloro che
dalla provincia, ogni mattina, si recano verso il centro per poter
lavorare .I confini della citta' si stanno dilatando e la selezione e'
fatta dal prezzo delle case al metro quadro, al di fuori del gra
vivono , per la maggiore, tutti coloro che dal centro si sono dovuti
spostare fuori dal raccordo, si tratta di cittadini a basso reddito o
di giovani precari, i mutui bancari parlano chiaro: impossibile per un
cittadino dal reddito medio ambire all'acquisto di una casa dentro i
confini del raccordo anulare".
"Questo un altro aspetto da mettere in evidenza sulla vicenda
dei pedaggi: la fascia piu' colpit a da un eventuale introduzione dei
caselli elettronici, sara' , come al solito quella piu' debole",
conclude Pedica.
(Rre/Ct/Adnkronos)
23-SET-10 11:32
NNNN
(Adnkronos) - "E' venuto il momento di decidere da che parte
stare in modo chiaro - ha concluso Montino - e di finirla con il dire
una cosa e di fare esattamente il contrario. Stiamo parlando di
mettere le mani in tasca a 500/600mila cittadini che ogni giorno
utilizzano il Gra e non e' accettabile. I consiglieri regionali del
Pd, come gia accaduto a luglio, saranno in prima linea per contrastare
e scongiurare l'introduzione dell'ulteriore balzello e si faranno
parte attiva per sostenere l'idea di una petizione popolare che chieda
alle istituzioni e ai parlamentari di centrodestra di fermare un
progetto scellerato".
(Cmu/Pn/Adnkronos)
23-SET-10 18:37
NNNN
AUTOSTRADE: DALIA (PD), MIGLIAIA DI FIRME CONTRO GRA A PAGAMENTO =
Roma, 23 set. - (Adnkronos) - "Siamo pronti a raccogliere
migliaia di firme, di adesioni di cittadini, categorie, imprenditori,
forze sociali, pendolari per fermare il progetto di introdurre i
pedaggi sul Grande raccordo anulare". Queste le parole di Franco
Dalia, consigliere regionale del Pd.
"Martedi' prossimo il decreto legge sara' in aula alla Camera e
li' vedremo se i deputati del Pdl dimostreranno la loro coerenza, ma
raccogliendo l'appello di Gasbarra, nel frattempo facciamo partire una
grande raccolta di firme sia per informare i cittadini, sia per
chiedere il loro sostegno a Roma e nel Lazio per fermare una nuova
tassa. Sulla questione ne' Alemanno ne' Renata Polverini hanno mosso
un dito".
(Mme/Pn/Adnkronos)
23-SET-10 18:54
NNNN
AUTOSTRADE: POLICASTRO (PD), MOBILITAZIONE POPOLARE PER FERMARE TASSA SU GRA =
Roma, 23 set. - (Adnkronos) - "E' necessaria una mobilitazione
popolare per scongiurare l'introduzione dell'ulteriore balzello
vessatorio a danno dei cittadini romani. Un'azione che colpisce in
particolar modo pendolari, lavoratori e studenti". Lo ha affermato
Maurizio Policastro, Vice Presidente della Commissione Mobilita'
aggiungendo che "non escludo la possibilita' di organizzare una
raccolta di firme nei municipi da presentare al Sindaco Alemanno, ai
senatori e deputati del Pdl che si sono espressi favorevolmente
sull'introduzione dei pedaggi".
(Rre/Ct/Adnkronos)
23-SET-10 13:15
NNNN
AUTOSTRADE: GASBARRA (PD), FERMIANO TASSA SUL GRA CON UNA PETIZIONE =PROVVEDIMENTO INDEGNO CHE COLPISCE I ROMANI, LA CAPITALE E LA SUA ECONOMIA
Roma, 23 set. - (Adnkronos) - ''Il Pd presentera' alla Camera
gli emendamenti necessari per tentare di fermare il disegno del
governo che accelera il progetto Anas dei pedaggi sul Grande Raccordo
Anulare di Roma. Faremo un'opposizione durissima contro quello che
riteniamo un provvedimento indegno che colpisce milioni di romani, la
Capitale e la sua economia. Dopo gli appelli, le interrogazioni
parlamentari, la vittoria al Tar della Provincia di Roma e di altri
enti locali, abbiamo atteso e sperato che il sindaco di Roma ed i
parlamentari del Pdl avrebbero fatto seguire le parole ai fatti, per
rispetto della coerenza e dei cittadini''. Lo scrive in un comunicato
il deputato del Pd, Enrico Gasbarra della commissione Trasporti della
Camera.
''Purtroppo non e' accaduto e per questo ritengo opportuno
coinvolgere direttamente i milioni di cittadini di Roma e del Lazio
nella battaglia contro un progetto che colpisce tutti e che farebbe di
Roma l'unica capitale europea a far pagare la circolazione nella
propria area urbana. Uniamo le forze, - e' la proposta di Gasbarra -
ogni energia in una petizione popolare che chieda alle istituzioni e
ai parlamentari di centrodestra di fermare il progetto che
trasformerebbe il Gra a pagamento''.
(Rre/Ct/Adnkronos)
23-SET-10 12:38
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AUTOSTRADE: PEDICA (IDV) SU PEDAGGI GRA, OSTACOLARE ROVINA PENDOLARI =
Roma, 23 set. - (Adnkronos) - "Ieri in Senato si e' dato il via
libera all'Anas per i pedaggi sul Grande Raccordo Anulare, noi
dell'Idv abbiamo espresso un voto negativo e promettiamo di mettere in
campo, insieme a tutte le forze della sinistra una battaglia per
ostacolare quello che sarebbe la rovina di pendolari, aziende ed
automobilisti''. Lo afferma in una nota il segretario regionale
dell'Italia dei Valori del Lazio Stefano Pedica.
''I caselli elettronici sul Gra andrebbero a penalizzare proprio
la categoria di lavoratori piu' svantaggiata - prosegue - coloro che
dalla provincia, ogni mattina, si recano verso il centro per poter
lavorare .I confini della citta' si stanno dilatando e la selezione e'
fatta dal prezzo delle case al metro quadro, al di fuori del gra
vivono , per la maggiore, tutti coloro che dal centro si sono dovuti
spostare fuori dal raccordo, si tratta di cittadini a basso reddito o
di giovani precari, i mutui bancari parlano chiaro: impossibile per un
cittadino dal reddito medio ambire all'acquisto di una casa dentro i
confini del raccordo anulare".
"Questo un altro aspetto da mettere in evidenza sulla vicenda
dei pedaggi: la fascia piu' colpit a da un eventuale introduzione dei
caselli elettronici, sara' , come al solito quella piu' debole",
conclude Pedica.
(Rre/Ct/Adnkronos)
23-SET-10 11:32
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. inottemperanza all'invito di presentarsi presso gli organi di polizia per fornire informazioni o esibire documenti; che ... dell'effettivo conducente ed a fornirli agli uffici di polizia, perché egli dovrebbe, senza alcuna colpa, soggiacere ... denuncia a carico del proprietario quando gli organi di polizia non siano riusciti ad identificarlo, laddove l'imposizione ...
Corte cost., Ord., 28-07-2010, n. 286
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
ORDINANZA
Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, promossi dal Giudice di pace di Recanati con due ordinanze del 27 ottobre 2009, iscritte ai nn. 46 e 47 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2010.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 2010 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto che, con due ordinanze di identico contenuto del 27 ottobre 2009, il Giudice di pace di Recanati ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, per violazione degli articoli 3, 24 e 27 della Costituzione;
che il rimettente riferisce che C.A., proprietario di un'autovettura, aveva proposto opposizione avverso il provvedimento emesso dal Comune di Montelupone con il quale gli era stata irrogata la sanzione amministrativa di cui all'art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, per avere omesso, senza giustificato e documentato motivo, di fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione e che parimenti aveva fatto C.D., altro proprietario di autovettura, per la medesima contestazione, nei confronti del Comune di Recanati;
che i ricorrenti avevano dichiarato, in considerazione del lasso di tempo trascorso, di non essere in grado di fornire i nominativi dei conducenti, in quanto i veicoli erano utilizzati da più persone;
che le amministrazioni costituite avevano contestato la circostanza;
che il giudice a quo ha affermato che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005, quando si tratti di violazione che implica la decurtazione di punti, il proprietario o l'obbligato in solido - ora indistintamente persona fisica o giuridica - che non siano autori della violazione, hanno due possibilità: a) comunicare i dati anagrafici e quelli della patente del conducente; b) assoggettarsi alla sanzione di cui all'art. 180, comma 8, del nuovo codice della strada, senza essere, in quest'ultimo caso, soggetti alla detrazione dei punti;
che, in sostanza, l'art. 180, comma 8, del nuovo codice della strada, basandosi sul principio della collaborazione del cittadino con lo Stato, prevede la sanzione amministrativa per l'ipotesi di inottemperanza all'invito di presentarsi presso gli organi di polizia per fornire informazioni o esibire documenti;
che il problema di costituzionalità delle norme impugnate sorge, però, nell'ipotesi in cui il proprietario non riesca a rintracciare i dati dell'effettivo conducente ed a fornirli agli uffici di polizia, perché egli dovrebbe, senza alcuna colpa, soggiacere alle sanzioni previste dal citato art. 180, comma 8;
che, continua il rimettente, ove il proprietario del veicolo abbia ottemperato all'obbligo di cooperare con l'autorità, rispondendo all'invito rivoltogli, non può essergli imputata una responsabilità per omissione;
che sarebbe assolutamente contraria ai principi costituzionali ogni disposizione che preveda ipotesi di responsabilità oggettiva per le sanzioni amministrative personali, come nel caso dell'art. 126-bis, comma 2;
che una simile norma risulterebbe contraria al principio di ragionevolezza, per essere la sanzione applicata ad un soggetto diverso da quello che ha commesso l'illecito, nonché per l'automatismo della applicazione della sanzione, visto che l'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), stabilisce che «nelle violazioni in cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa», dal momento che anche nell'ambito delle sanzioni amministrative vige il principio della responsabilità personale;
che, in considerazione di quanto precede, è censurabile, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, la norma che prevede l'obbligo di denuncia a carico del proprietario quando gli organi di polizia non siano riusciti ad identificarlo, laddove l'imposizione al proprietario di denunciare il conducente del veicolo responsabile della violazione appare limitare il diritto di difesa del cittadino, perché si risolverebbe in una violazione del diritto "al silenzio";
che nei giudizi innanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, in subordine, infondata, sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte.
Considerato che il Giudice di pace di Recanati, con due ordinanze di identico contenuto, dubita della legittimità costituzionale degli artt. 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui prevedono che, anche nell'ipotesi in cui il proprietario non riesca a rintracciare i dati dell'effettivo conducente, lo stesso sia soggetto alle sanzioni previste dall'art. 180, comma 8, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto contrari al principio di ragionevolezza, non comprendendosi perché la sanzione vada applicata ad un soggetto diverso da quello che ha commesso l'illecito; dell'art. 27, primo comma, della Costituzione, perché si tratterebbe di un'ipotesi di responsabilità oggettiva; nonché dell'art. 24, secondo comma,
della Costituzione, perché l'imposizione al proprietario dell'obbligo di denunciare il conducente del veicolo responsabile della violazione appare limitare il diritto di difesa del cittadino, risolvendosi in una violazione del diritto "al silenzio";
che i due giudizi, proponendo identiche questioni, vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento;
che, con riferimento alla violazione degli artt. 3 e 24 Cost., la questione è manifestamente infondata, e ciò sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui sussiste «la possibilità di discernere il caso di chi, inopinatamente, ignori del tutto l'invito "a fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione", da quello di colui che "presentandosi o scrivendo", adduca invece l'esistenza di motivi idonei a giustificare l'omessa trasmissione di tali dati» (sentenza n. 165 del 2008; ordinanza n. 244 del 2006);
che questa Corte ha anche affermato che deve essere riconosciuta al proprietario del veicolo la facoltà di esonerarsi dalla responsabilità, dimostrando l'impossibilità di rendere una dichiarazione diversa da quella "negativa" (cioè a dire di non conoscenza dei dati personali e della patente del conducente autore della commessa violazione), trattandosi di una conclusione che discende dalla necessità di offrire dell'art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, nella parte in cui richiama l'art. 180, comma 8, del medesimo codice, un'interpretazione coerente proprio con gli indirizzi ermeneutici formatisi in merito alla norma richiamata, secondo i quali essa sanzionerebbe il "rifiuto" della condotta collaborativa (e non già la mera omessa collaborazione) necessaria ai fini dell'accertamento delle infrazioni stradali (sentenza n. 165 del 2008);
che, dunque, resta confermata, nell'applicazione del citato art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, sia nel testo originario che in quello modificato, «la necessità si distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all'invito rivoltogli (contegno per ciò solo meritevole di sanzione) e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, la idoneità delle quali ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante dovrà essere vagliata dal giudice comune, di volta in volta, anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo giudizio» (sentenza n. 165 del 2008);
che il richiamo all'art. 27 Cost. non è pertinente, dal momento che la norma è applicabile alla sola responsabilità penale e non anche a quella amministrativa (ordinanza n. 434 del 2007).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, dal Giudice di pace di Recanati con le ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 2010.
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
ORDINANZA
Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, promossi dal Giudice di pace di Recanati con due ordinanze del 27 ottobre 2009, iscritte ai nn. 46 e 47 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2010.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 2010 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto che, con due ordinanze di identico contenuto del 27 ottobre 2009, il Giudice di pace di Recanati ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, per violazione degli articoli 3, 24 e 27 della Costituzione;
che il rimettente riferisce che C.A., proprietario di un'autovettura, aveva proposto opposizione avverso il provvedimento emesso dal Comune di Montelupone con il quale gli era stata irrogata la sanzione amministrativa di cui all'art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, per avere omesso, senza giustificato e documentato motivo, di fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione e che parimenti aveva fatto C.D., altro proprietario di autovettura, per la medesima contestazione, nei confronti del Comune di Recanati;
che i ricorrenti avevano dichiarato, in considerazione del lasso di tempo trascorso, di non essere in grado di fornire i nominativi dei conducenti, in quanto i veicoli erano utilizzati da più persone;
che le amministrazioni costituite avevano contestato la circostanza;
che il giudice a quo ha affermato che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005, quando si tratti di violazione che implica la decurtazione di punti, il proprietario o l'obbligato in solido - ora indistintamente persona fisica o giuridica - che non siano autori della violazione, hanno due possibilità: a) comunicare i dati anagrafici e quelli della patente del conducente; b) assoggettarsi alla sanzione di cui all'art. 180, comma 8, del nuovo codice della strada, senza essere, in quest'ultimo caso, soggetti alla detrazione dei punti;
che, in sostanza, l'art. 180, comma 8, del nuovo codice della strada, basandosi sul principio della collaborazione del cittadino con lo Stato, prevede la sanzione amministrativa per l'ipotesi di inottemperanza all'invito di presentarsi presso gli organi di polizia per fornire informazioni o esibire documenti;
che il problema di costituzionalità delle norme impugnate sorge, però, nell'ipotesi in cui il proprietario non riesca a rintracciare i dati dell'effettivo conducente ed a fornirli agli uffici di polizia, perché egli dovrebbe, senza alcuna colpa, soggiacere alle sanzioni previste dal citato art. 180, comma 8;
che, continua il rimettente, ove il proprietario del veicolo abbia ottemperato all'obbligo di cooperare con l'autorità, rispondendo all'invito rivoltogli, non può essergli imputata una responsabilità per omissione;
che sarebbe assolutamente contraria ai principi costituzionali ogni disposizione che preveda ipotesi di responsabilità oggettiva per le sanzioni amministrative personali, come nel caso dell'art. 126-bis, comma 2;
che una simile norma risulterebbe contraria al principio di ragionevolezza, per essere la sanzione applicata ad un soggetto diverso da quello che ha commesso l'illecito, nonché per l'automatismo della applicazione della sanzione, visto che l'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), stabilisce che «nelle violazioni in cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa», dal momento che anche nell'ambito delle sanzioni amministrative vige il principio della responsabilità personale;
che, in considerazione di quanto precede, è censurabile, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, la norma che prevede l'obbligo di denuncia a carico del proprietario quando gli organi di polizia non siano riusciti ad identificarlo, laddove l'imposizione al proprietario di denunciare il conducente del veicolo responsabile della violazione appare limitare il diritto di difesa del cittadino, perché si risolverebbe in una violazione del diritto "al silenzio";
che nei giudizi innanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, in subordine, infondata, sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte.
Considerato che il Giudice di pace di Recanati, con due ordinanze di identico contenuto, dubita della legittimità costituzionale degli artt. 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui prevedono che, anche nell'ipotesi in cui il proprietario non riesca a rintracciare i dati dell'effettivo conducente, lo stesso sia soggetto alle sanzioni previste dall'art. 180, comma 8, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto contrari al principio di ragionevolezza, non comprendendosi perché la sanzione vada applicata ad un soggetto diverso da quello che ha commesso l'illecito; dell'art. 27, primo comma, della Costituzione, perché si tratterebbe di un'ipotesi di responsabilità oggettiva; nonché dell'art. 24, secondo comma,
della Costituzione, perché l'imposizione al proprietario dell'obbligo di denunciare il conducente del veicolo responsabile della violazione appare limitare il diritto di difesa del cittadino, risolvendosi in una violazione del diritto "al silenzio";
che i due giudizi, proponendo identiche questioni, vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento;
che, con riferimento alla violazione degli artt. 3 e 24 Cost., la questione è manifestamente infondata, e ciò sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui sussiste «la possibilità di discernere il caso di chi, inopinatamente, ignori del tutto l'invito "a fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione", da quello di colui che "presentandosi o scrivendo", adduca invece l'esistenza di motivi idonei a giustificare l'omessa trasmissione di tali dati» (sentenza n. 165 del 2008; ordinanza n. 244 del 2006);
che questa Corte ha anche affermato che deve essere riconosciuta al proprietario del veicolo la facoltà di esonerarsi dalla responsabilità, dimostrando l'impossibilità di rendere una dichiarazione diversa da quella "negativa" (cioè a dire di non conoscenza dei dati personali e della patente del conducente autore della commessa violazione), trattandosi di una conclusione che discende dalla necessità di offrire dell'art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, nella parte in cui richiama l'art. 180, comma 8, del medesimo codice, un'interpretazione coerente proprio con gli indirizzi ermeneutici formatisi in merito alla norma richiamata, secondo i quali essa sanzionerebbe il "rifiuto" della condotta collaborativa (e non già la mera omessa collaborazione) necessaria ai fini dell'accertamento delle infrazioni stradali (sentenza n. 165 del 2008);
che, dunque, resta confermata, nell'applicazione del citato art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, sia nel testo originario che in quello modificato, «la necessità si distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all'invito rivoltogli (contegno per ciò solo meritevole di sanzione) e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, la idoneità delle quali ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante dovrà essere vagliata dal giudice comune, di volta in volta, anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo giudizio» (sentenza n. 165 del 2008);
che il richiamo all'art. 27 Cost. non è pertinente, dal momento che la norma è applicabile alla sola responsabilità penale e non anche a quella amministrativa (ordinanza n. 434 del 2007).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, dal Giudice di pace di Recanati con le ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 2010.
La Consulta dice no al demansionamento dei dipendenti pubblici
- La Consulta dice no al demansionamento dei dipendenti pubblici
- Risarcimento del danno patito dalla casalinga
- Assunzione di personale Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato
- Notifiche: è nulla la notifica a mani del portiere se l'ufficiale giudiziario non attesta la mancanz
- Guida in stato di ebbrezza e confisca del mezzo: cade l'irretroattività della misura ablativa che, d
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mercoledì 22 settembre 2010
"Regione Lazio, la baby pensione scatta per gli ex consiglieri a 50 anni"
(A QUANTO PARE LA LEGGE NON è PROPRIO UGUALE PER TUTTI)
di Marco Giovannelli
ROMA (22 settembre) - Ai privilegi è difficile rinunciare. E così, mentre la politica nazionale, più o meno di tutti gli schieramenti, si arrovella sulle pensioni, l’aumento delle età di fine lavoro «perché la vita media si è allungata» ed è sempre...
Notifiche: è nulla la notifica a mani del portiere se l'ufficiale giudiziario non attesta la mancanza degli altri soggetti abilitati a ricevere l'atto
Corte di cassazione
Sezione II civile
Sentenza 11 settembre 2010, n. 19417
FATTO E DIRITTO
................. ha impugnato la sentenza n. 9369 del 21 febbraio 2006 con la quale il Giudice di Pace di Roma ne ha respinto il ricorso avverso la cartella esattoriale n. 09720031053848204 per l'importo complessivo di euro 42,18 notificatagli in data 10 marzo 2005 ai sensi dell'articolo 139 c.p.c. per il mancato pagamento di una sanzione amministrativa emessa dal Comune di Roma nell'anno 2001.
L'Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale ha fatto pervenire requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Le considerazioni svolte nella relazione e condivise dal Procuratore Generale sono da recepire.
L'odierno ricorrente aveva dedotto con l'opposizione di non aver mai ricevuto la notificazione del verbale di cui alla cartella; quindi, depositatasi dal Comune in sede di costituzione la copia notificata del verbale, aveva contestato la validità della notificazione, in quanto effettuata al portiere dello stabile di sua residenza per difetto dei requisiti di legge.
Il Giudice di Pace ha respinto l'eccezione, ritenendola un indebito ampliamento dei motivi posti a fondamento del ricorso, qualificandola come mutatio libelli.
Con l'unico motivo di ricorso si deducono violazione e falsa applicazione dell'articolo 320 c.p.c. nonché vizi di motivazione su un punto decisivo della controversia per avere il G.d.P. erroneamente ritenuto di non doversi pronunciare sull'eccezione avanzata a seguito delle deduzioni e produzioni del Comune.
La censura è fondata.
Il motivo d'opposizione sollevato col ricorso era la mancata notifica del verbale posto a fondamento della cartella, onde incombeva al Comune provare l'avvenuta e rituale notifica, cosa che ha ritenuto di fare col deposito della copia notificata; soltanto una volta effettuato tale deposito l'opponente ha potuto sollevare la relativa eccezione di irregolarità della notificazione e, ciò facendo, non ha dedotto un nuovo motivo di opposizione, ma semplicemente specificato quello già proposto con l'atto introduttivo, evidenziando come la già dedotta mancata conoscenza del verbale per sua omessa notificazione fosse conseguenza dell'irritualità della notificazione stessa quale risultante dalla copia depositata dalla controparte.
La legittimità di specificazione siffatta deriva dall'espressa previsione dell'art. 183, comma 5, c.p.c.
L'oggetto, poi, di tale specificazione atteneva ad un vizio effettivo della notificazione, in quanto questa risultava eseguita a mani del portiere senza la dovuta specificazione dell'esito negativo delle prioritarie ricerche delle altre persone preferenzialmente destinatarie della consegna.
Al riguardo, le SS.UU. di questa Corte, con sentenze 20 aprile 2005 n. 8214 e 30 maggio 2005 n. 11332, hanno evidenziato che «è principio ripetutamente affermato in materia che, in caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale notificante debba dare atto, oltre che dell'inutile tentativo di consegna a mani proprie per l'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde nel riferire al riguardo, sebbene non debba necessariamente fare uso di formule sacramentali né riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell'art. 139 c.p.c., la successione preferenziale dei quali è nella norma tassativamente stabilita... è, pertanto, nulla la notificazione nelle mani del portiere quando, come nella specie, la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata (e pluribus, Cass. 11 maggio 1998 n. 4739, 7 febbraio 1995 n. 1387, 21 novembre 1983 n. 6956)».
L'impugnata sentenza va, dunque, annullata in relazione al motivo accolto e, decidendosi nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., in accoglimento altresì dei corrispondenti motivi d'opposizione, va annullata la cartella esattoriale opposta.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
L'Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale ha fatto pervenire requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Le considerazioni svolte nella relazione e condivise dal Procuratore Generale sono da recepire.
L'odierno ricorrente aveva dedotto con l'opposizione di non aver mai ricevuto la notificazione del verbale di cui alla cartella; quindi, depositatasi dal Comune in sede di costituzione la copia notificata del verbale, aveva contestato la validità della notificazione, in quanto effettuata al portiere dello stabile di sua residenza per difetto dei requisiti di legge.
Il Giudice di Pace ha respinto l'eccezione, ritenendola un indebito ampliamento dei motivi posti a fondamento del ricorso, qualificandola come mutatio libelli.
Con l'unico motivo di ricorso si deducono violazione e falsa applicazione dell'articolo 320 c.p.c. nonché vizi di motivazione su un punto decisivo della controversia per avere il G.d.P. erroneamente ritenuto di non doversi pronunciare sull'eccezione avanzata a seguito delle deduzioni e produzioni del Comune.
La censura è fondata.
Il motivo d'opposizione sollevato col ricorso era la mancata notifica del verbale posto a fondamento della cartella, onde incombeva al Comune provare l'avvenuta e rituale notifica, cosa che ha ritenuto di fare col deposito della copia notificata; soltanto una volta effettuato tale deposito l'opponente ha potuto sollevare la relativa eccezione di irregolarità della notificazione e, ciò facendo, non ha dedotto un nuovo motivo di opposizione, ma semplicemente specificato quello già proposto con l'atto introduttivo, evidenziando come la già dedotta mancata conoscenza del verbale per sua omessa notificazione fosse conseguenza dell'irritualità della notificazione stessa quale risultante dalla copia depositata dalla controparte.
La legittimità di specificazione siffatta deriva dall'espressa previsione dell'art. 183, comma 5, c.p.c.
L'oggetto, poi, di tale specificazione atteneva ad un vizio effettivo della notificazione, in quanto questa risultava eseguita a mani del portiere senza la dovuta specificazione dell'esito negativo delle prioritarie ricerche delle altre persone preferenzialmente destinatarie della consegna.
Al riguardo, le SS.UU. di questa Corte, con sentenze 20 aprile 2005 n. 8214 e 30 maggio 2005 n. 11332, hanno evidenziato che «è principio ripetutamente affermato in materia che, in caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale notificante debba dare atto, oltre che dell'inutile tentativo di consegna a mani proprie per l'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde nel riferire al riguardo, sebbene non debba necessariamente fare uso di formule sacramentali né riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell'art. 139 c.p.c., la successione preferenziale dei quali è nella norma tassativamente stabilita... è, pertanto, nulla la notificazione nelle mani del portiere quando, come nella specie, la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata (e pluribus, Cass. 11 maggio 1998 n. 4739, 7 febbraio 1995 n. 1387, 21 novembre 1983 n. 6956)».
L'impugnata sentenza va, dunque, annullata in relazione al motivo accolto e, decidendosi nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., in accoglimento altresì dei corrispondenti motivi d'opposizione, va annullata la cartella esattoriale opposta.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l'originaria opposizione ed annulla la cartella esattoriale opposta; condanna il Comune di Roma alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 500,00 per diritti ed onorari quanto alla fase di merito ed in euro 200,00 per esborsi ed in euro 400,00 per onorari quanto alla fase di legittimità
CARABINIERI ? NON PIU’, E’ EUROGENDFOR. Mentre tutto tace, il corpo militare sovranazionale è pronto.
venerdì, 14 maggio 2010
CARABINIERI ? NON PIU’, E’ EUROGENDFOR.
Mentre tutto tace, il corpo militare sovranazionale è pronto.
Si esatto, avete capito bene, entro il 2011 i Carabinieri dovrebbero confluire in un corpo militare sovranazionale che avrà il nome di Eurogendfor (European Gendarmerie Force, www.eurogendfor.eu). Eurogendfor è nata in Olanda il 18 Ottobre del 2007 con il Trattato di Velsen firmato da tutti i paesi che sono dotati di Polizie militari: Francia (Gendarmerie), Spagna (Guardia Civil), Portogallo (Guardia nacional) e Olanda (Marechaussée) e ovviamente, per l’Italia, i Carabinieri. Fin qua sembrerebbe tutto normale, qualcuno potrebbe dire che i Carabinieri verranno sostituiti con un altro nome ma la sostanza sarà la stessa. Caso strano, sembrerebbe che questo trattato, formato da 47 articoli, non è possibile leggerlo integralmente da nessuna parte. Sembrerebbe che non sia stato allegato nemmeno alla proposta di legge della costituzione di Eurogendfor per la parte italiana che è stata presentata il 28 Dicembre del 2009. Esisterebbe solamente un compendio del trattato per i parlamentari che lo devono convalidare. Di cosa si occuperà l’European Gendarmerie Force? In un articolo di Solange Manfredi, “L’eurocrazia si prende l’Arma. Per operazioni speciali” tratto dal sito www.effedieffe.com leggiamo che “questa Polizia sovranazionale sarà a disposizione della UE, dell’OSCE, della NATO o di altre organizzazioni internazionali o coalizioni specifiche. Una forza pre-organizzata e dispiegabile in tempi rapidi e capace di eseguire tutti i compiti di polizia previsti nell’ambito delle operazioni di gestione delle crisi” - e ancora - “potrà garantire la pubblica sicurezza e l’ordine pubblico, eseguire compiti di polizia giudiziaria, monitorare la polizia locale nell’adempimento dei propri servizi, compiere investigazioni criminali, dirigere la pubblica sorveglianza, operare come Polizia di frontiera, regolamentare il traffico, acquisire informazioni e svolgere operazioni di intelligence, proteggere la popolazione e la proprietà (…)”. Non è tutto, godrà anche di una forte immunità a livello internazionale, sempre nell’articolo di Manfredi vengono citati alcuni articoli del trattato: “Articolo 21 - i locali, edifici, archivi (anche informatici ed anche se non ivi presenti) appartenenti ad Eurogendfor sono inviolabili; Articolo 22 - le proprietà ed i capitali di Eurogendfor sono immuni da provvedimenti esecutivi dell'autorità giudiziaria; Articolo 23 - tutte le comunicazioni degli ufficiali di Eurogendfor non possono essere intercettate; Articolo 28 - i Paesi firmatari rinunciano a chiedere un indennizzo per danni procurati alle proprietà nel corso della preparazione o esecuzione delle operazioni. L’indennizzo non verrà richiesto neanche in caso di ferimento o decesso del personale di Eurogendfor; Articolo 29 - gli appartenenti ad Eurogendfor non potranno subire procedimenti a loro carico a seguito di una sentenza emanata contro di loro, sia nello Stato ospitante che nel ricevente, in uno specifico caso collegato all’adempimento del loro servizio”. Continuando a cercare notizie in merito, si apprende che la sede scelta per Eurogendfor è la caserma dei Carabinieri “Generale Chinotto”, che si trova a Vicenza. Strana collocazione, non trovate? Vicenza è infatti la località che “ospita” la più grande base militare statunitense in Italia che non è neanche a disposizione della NATO ma soltanto del Pentagono… Mentre tutto questo è taciuto dai media nazionali, il super corpo militare è pronto.
Di Fabio Polese, Free Press Perugia 15 Maggio 2010
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