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domenica 26 settembre 2010

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2010 Determinazione di talune categorie escluse dall'obbligo di identificazione. (10A11377) (GU n. 225 del 25-9-2010 )

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400, 
recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento 
Presidenza   del
Consiglio dei Ministri; 
  Visto l'art. 55-novies, comma 2, del decreto
legislativo  30  marzo
2001, n. 165, come introdotto dall'art.  69, 
comma  1,  del  decreto
legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150
secondo  cui   e'   escluso
dall'obbligo di identificazione di  cui  al 
comma  1  «Il  personale
individuato da  ciascuna  amministrazione 
sulla  base  di  categorie
determinate, in relazione ai compiti ad esse 
 
attribuiti, mediante uno
o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio 
dei  Ministri  o  del
Ministro per la pubblica amministrazione e 
l'innovazione, su proposta
del Ministro competente»; 
  Visto il decreto del Presidente
della Repubblica in data  7  maggio
2008, con il quale l'on. prof.  Renato 
Brunetta  e'  stato  nominato
Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri in  data
8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro 
senza portafoglio e'
stato  conferito  l'incarico  per  la  pubblica 
amministrazione   e
l'innovazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in  data
13  giugno  2008,  recante  delega  di  funzioni 
al  Ministro  senza
portafoglio  per  le  riforme  e  le   innovazioni
nella   pubblica
amministrazione, prof. on. Renato Brunetta; 
  Sulla proposta del  Ministro  degli  affari 
esteri,  del  Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro
dell'interno; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Dall'obbligo di identificazione di cui all'art. 55-
novies, comma 1,
del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165, 
come  introdotto
dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n.  150,  sono
esclusi: 
    a) i dipendenti del Ministero degli affari 
esteri individuati con
provvedimento adottato dal direttore generale
competente  nell'ambito
del personale in servizio all'estero, nelle 
sedi  caratterizzate  da
particolari rischi connessi alla specifica 
situazione ambientale; 
    b) i dipendenti dell'Agenzia delle dogane 
che svolgono  attivita'
di polizia giudiziaria su delega dell'autorita'
competente; 
    c) il personale dell'Agenzia delle dogane 
assegnato  all'ufficio
centrale  antifrode  e  agli   uffici   antifrode 
delle   strutture
territoriali, ad eccezione dei dirigenti, 
del personale  in  servizio
presso la segreteria e dei funzionari preposti 
alla trattazione delle
domande di tutela dei diritti di proprieta' 
intellettuale; 
    d)  il  personale  dell'amministrazione 
civile   del   Ministero
dell'interno impiegato negli uffici di 
polizia,  qualora  svolga  la
propria attivita' congiuntamente ad 
operatori di polizia e in settori
a contatto con il pubblico. 
  Il presente decreto e' inviato ai
competenti organi di controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana. 
    Roma, 28 luglio 2010 
p. Il Presidente 
del Consiglio 
dei Ministri 
Brunetta

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