IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento
Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 55-novies, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come introdotto dall'art. 69,
comma 1, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
secondo cui e' escluso
dall'obbligo di identificazione di cui al
comma 1 «Il personale
individuato da ciascuna amministrazione
sulla base di categorie
determinate, in relazione ai compiti ad esse
attribuiti, mediante uno
o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del
Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, su proposta
del Ministro competente»;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica in data 7 maggio
2008, con il quale l'on. prof. Renato
Brunetta e' stato nominato
Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data
8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro
senza portafoglio e'
stato conferito l'incarico per la pubblica
amministrazione e
l'innovazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data
13 giugno 2008, recante delega di funzioni
al Ministro senza
portafoglio per le riforme e le innovazioni
nella pubblica
amministrazione, prof. on. Renato Brunetta;
Sulla proposta del Ministro degli affari
esteri, del Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro
dell'interno;
Decreta:
Art. 1
Dall'obbligo di identificazione di cui all'art. 55-
novies, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
come introdotto
dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, sono
esclusi:
a) i dipendenti del Ministero degli affari
esteri individuati con
provvedimento adottato dal direttore generale
competente nell'ambito
del personale in servizio all'estero, nelle
sedi caratterizzate da
particolari rischi connessi alla specifica
situazione ambientale;
b) i dipendenti dell'Agenzia delle dogane
che svolgono attivita'
di polizia giudiziaria su delega dell'autorita'
competente;
c) il personale dell'Agenzia delle dogane
assegnato all'ufficio
centrale antifrode e agli uffici antifrode
delle strutture
territoriali, ad eccezione dei dirigenti,
del personale in servizio
presso la segreteria e dei funzionari preposti
alla trattazione delle
domande di tutela dei diritti di proprieta'
intellettuale;
d) il personale dell'amministrazione
civile del Ministero
dell'interno impiegato negli uffici di
polizia, qualora svolga la
propria attivita' congiuntamente ad
operatori di polizia e in settori
a contatto con il pubblico.
Il presente decreto e' inviato ai
competenti organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2010
p. Il Presidente
del Consiglio
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