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sabato 6 novembre 2010

"Pacchetto sicurezza....dubbi di costituzionalità sul potere ai sindaci in materia di ordine pubblico..."





TITOLO V DELLA COSTITUZIONE ITALIANA CHE DEMANDA SOLO ALLO STATO LA SICUREZZA E LE QUESTIONI DI ORDINE PUBBLICO...
IL PACCHETTO APPENA APPROVATO VIOLA I PRINCIPI COSTITUZIONALI
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TITOLO V [19]
LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

Art. 114 [20]
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
Art. 115
(abrogato) [21]
Art. 116 [22]
Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119.
La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
Art. 117 [23]
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Art. 118 [24]
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
Art. 119 [25]
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
Art. 120 [26]
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
Art. 121 [27]
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
Art. 122 [28]
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
Art. 123 [29]
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.
Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.
Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo.
Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.
Art. 124
(abrogato) [30]
Art. 125[31]
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Art. 126 [32]
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.
Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale.
Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
Art. 127 [33]
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.
Art. 128
(abrogato) [34]
Art. 129
(abrogato) [35]
Art. 130
(abrogato) [36]
Art. 131 [37]
Sono costituite le seguenti Regioni:
  • Piemonte;
  • Valle d'Aosta;
  • Lombardia;
  • Trentino-Alto Adige;
  • Veneto;
  • Friuli-Venezia Giulia;
  • Liguria;
  • Emilia-Romagna;
  • Toscana;
  • Umbria;
  • Marche;
  • Lazio;
  • Abruzzi;
  • Molise;
  • Campania;
  • Puglia;
  • Basilicata;
  • Calabria;
  • Sicilia;
  • Sardegna.
Art. 132 [38]
Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.
Art. 133.
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.""""

venerdì 5 novembre 2010

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Pensioni ..."...è da rilevare che il maxi-emendamento rende insostenibile la situazione per molti lavoratori e lavoratrici: le finestre a scorrimento si applicano a tutti i regimi pensionistici (quindi anche alle pensioni di vecchiaia anticipate previste nell'AGO e ai regimi speciali previsti per i vigili del fuoco, la Polizia di Stato, la Polizia penitenziaria, il Corpo forestale dello Stato, i Carabinieri, la Guardia di finanza, le forze armate) facendo salvi soltanto i lavoratori per i quali, al raggiungimento del limite di età previsto per il pensionamento, viene meno ...."

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00428
presentata da
CESARE DAMIANO
mercoledì 27 ottobre 2010, seduta n.389

La XI Commissione,

premesso che:

questo Governo aveva assicurato agli italiani che non avrebbe messo di nuovo le mani sulla previdenza perché non ce ne era bisogno, l'hanno sempre sostenuto sia il ministro Sacconi, sia il ministro Tremonti;

la promessa come sempre non è stata mantenuta, anzi nella manovra del Governo approvata con il decreto-legge n. 78 del 2010, gli interventi sulla previdenza risultano particolarmente pesanti, soprattutto particolarmente iniqui, e il riordino degli enti e della governance degli enti stessi è tutto teso a dare pieni poteri ai presidenti e a colpire la presenza delle parti sociali;

le nuove finestre di accesso alla pensione di vecchiaia ed alla pensione di anzianità non hanno carattere transitorio, così come inizialmente ipotizzato, ma hanno carattere strutturale;

così come hanno carattere strutturale anche tutte le altre misure contenute nel maxi-emendamento presentato dal Governo prima di porre la fiducia;

è da rilevare che il maxi-emendamento rende insostenibile la situazione per molti lavoratori e lavoratrici: le finestre a scorrimento si applicano a tutti i regimi pensionistici (quindi anche alle pensioni di vecchiaia anticipate previste nell'AGO e ai regimi speciali previsti per i vigili del fuoco, la Polizia di Stato, la Polizia penitenziaria, il Corpo forestale dello Stato, i Carabinieri, la Guardia di finanza, le forze armate) facendo salvi soltanto i lavoratori per i quali, al raggiungimento del limite di età previsto per il pensionamento, viene meno il titolo per lo svolgimento della mansione svolta; viene previsto l'aumento dell'età pensionabile progressivamente a 65 anni, a decorrere dal 1o gennaio 2012, per le donne dipendenti del pubblico impiego, alle quali si applicano anche le finestre a scorrimento; viene previsto, a decorrere dal 1o gennaio 2015, un aumento dell'età pensionabile di tre mesi che si applica ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia, ai fini del diritto alla pensione di anzianità, alle donne dipendenti pubbliche per le quali è già stato previsto l'aumento dell'età pensionabile a 65 anni, ai fini del diritto all'assegno sociale;

un ulteriore aumento dell'età pensionabile viene previsto a decorrere dal 1o gennaio 2019 e poi successivamente ogni tre anni. L'aumento dell'età pensionabile è legato alle aspettative di vita ed è illimitato. Così i giovani perderanno per sempre ogni certezza sul loro diritto a pensione;

è da rilevare che l'aumento dell'età pensionabile avviene con decreto direttoriale, quindi non vi è alcuna consultazione con le parti sociali né alcuna possibilità di intervento da parte del Parlamento, che da questo Governo viene sempre più esautorato del suo ruolo;

l'incremento dell'età pensionabile avviene per tutti: regimi pensionistici armonizzati - fondi sostitutivi dell'AGO, Inpdap, Enpals, Ipost -, nonché per tutti i regimi e tutte le gestioni che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano requisiti diversi rispetto a quelli previsti nell'Assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i minatori, il personale militare, le Forze di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale non contrattualizzato del pubblico impiego, nonché i rispettivi dirigenti. L'aumento dell'età pensionabile non si applica ai lavoratori per i quali il raggiungimento del limite di età fa venir meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa;

è da rilevare che non sono state previste modifiche immediate dei coefficienti di trasformazione delle pensioni che si applicano nel sistema misto e nel sistema contributivo: visto lo slittamento delle decorrenze delle pensioni e l'aumento dell'età pensionabile,ad avviso dei sottoscrittori del presente atto di indirizzo, era ed è necessario determinare immediatamente i coefficienti anche per le età superiori a 65 anni. Il Governo ha invece scelto una strada diversa e come sempre penalizzante per i lavoratori: la rideterminazione dei coefficienti scatterà infatti solo se l'incremento, determinato a seguito dell'adeguamento triennale del requisito anagrafico di 65 anni previsto per la pensione di vecchiaia, sia tale da superare di una o di due unità il predetto valore di 65. Ciò significa che nel 2015 non ci sarà alcun adeguamento dei coefficienti, cosa che probabilmente succederà anche nel 2019;

è da rilevare, inoltre, che non sono stati approvati emendamenti in merito a tutte le altre questioni che i sottoscrittori del presente atto avevano denunciato: quindi le finestre a scorrimento si applicano anche a coloro che maturano i 40 anni di contribuzione; ai lavoratori parasubordinati si applicano le finestre a scorrimento previste per i lavoratori autonomi; alle pensioni conseguite con la totalizzazione si applicano le finestre a scorrimento previste per i lavoratori autonomi. Né sono state apportate modifiche alle deroghe (preavviso, lavoratori in mobilità, titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore - credito, assicurazioni -) con tutti problemi che si pongono e che i sottoscrittori del presente atto avevano già ampiamente evidenziato. Né tra le deroghe sono stati inseriti coloro che stanno effettuando i versamenti volontari;

la manovra economica approvata a luglio mantiene in vigore le regole precedenti, legge n. 247 del 2007, solo per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che matureranno i requisiti per il diritto a pensione (vecchiaia, anzianità) entro il 31 dicembre 2010;

per le lavoratrici e per i lavoratori che maturano i previsti requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione di anzianità, a decorrere dal 1o gennaio 2011, è prevista invece una sola finestra di accesso sia per la pensione di vecchiaia sia per la pensione di anzianità;

la finestra è mobile e varia per ogni singolo lavoratore, visto che la decorrenza del trattamento pensionistico si consegue trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti per i lavoratori dipendenti privati e pubblici e trascorsi 18 mesi dal raggiungimento dei requisiti per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS (parasubordinati). Continua ad applicarsi la precedente normativa per l'accesso ai trattamenti pensionistici per:

a) i lavoratori dipendenti che al 30 giugno 2010 risultano essere in preavviso e che maturano i requisiti previsti per il pensionamento entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;

b) i lavoratori per i quali al raggiungimento del limite di età previsto per il pensionamento viene meno il titolo per lo svolgimento della mansione svolta;

c) i lavoratori, nei limiti del numero di 10.000 beneficiari: collocati in mobilità ordinaria nelle aree del Mezzogiorno in base ad accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010, che maturano i requisiti entro il periodo di fruizione della mobilità stessa, collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010 (la pensione continuerà a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda), titolari alla data di entrata in vigore del decreto-legge (31 maggio 2010), di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore (credito, assicurazioni);

è del tutto evidente che la norma si configura come una vera e propria lotteria. Il limite dei 10.000 beneficiari è infatti insufficiente rispetto all'attuale crisi economica. Di conseguenza, molte lavoratrici e molti lavoratori rischiano di rimanere per un lungo periodo di tempo senza alcun sostegno economico e senza pensione;

il Governo ha accolto, in sede di approvazione della legge di conversione del decreto-legge, alcuni ordini del giorno che invitano il Governo stesso a farsi carico, compatibilmente con le condizioni di finanza pubblica, di ulteriori fattispecie a cui applicare i previgenti termini di decorrenza dei trattamenti;

il gruppo parlamentare del PD ha presentato una proposta di legge al fine di intervenire sulle questioni esposte in premessa rispetto alle misure contenute nel decreto-legge n. 78 del 2010;
impegna il Governo:
ad adottare iniziative normative - nel quadro della legge di stabilità - che includano tra i soggetti nei cui confronti continuano ad applicarsi, in deroga, le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito dalla legge n. 122 del 2010 anche i lavoratori dipendenti con cessazione involontaria del rapporto di lavoro entro il 31 luglio 2010;

ad adottare iniziative normative per mantenere le finestre previdenti per i lavoratori e le lavoratrici che, entro il 30 aprile 2010, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione sociale a fini pensionistici da parte delle gestioni di previdenza obbligatoria a cui sono iscritti e abbiano effettivamente effettuato almeno un versamento e i soggetti che si trovino, alla medesima data, in stato di disoccupazione;

ad ampliare il tetto di 10.000 domande riferito ai casi di mobilità di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, del citato decreto-legge;

ad impartire istruzioni alle pubbliche amministrazioni affinché tengano conto dei nuovi termini di decorrenza della pensione nei casi in cui decidano di avvalersi della facoltà di risolvere il rapporto di lavoro di quei soggetti che abbiano raggiunto il 40o anno di servizio o di contributi, ciò al fine di evitare che il pubblico dipendente debba restare senza stipendio e senza pensione;

a promuovere forme di incentivazione alle aziende per mantenere al lavoro quei dipendenti che devono aspettare di poter godere del trattamento pensionistico onde evitare che perdano il posto di lavoro nel periodo intercorrente tra il momento della maturazione del diritto al pensionamento e la data di decorrenza della pensione stessa;

a valutare l'opportunità di applicare le deroghe previste dalla norma citata e mantenere i requisiti previgenti per l'esercizio del diritto al pensionamento per le lavoratrici alle dipendenze della pubblica amministrazione nei confronti delle quali la legge dispone che il requisito anagrafico della pensione di vecchiaia sia elevato a 65 anni a partire dal 1o gennaio 2012;

a favorire, per quanto di competenza, un rapido iter della proposta di legge n. 3692 vertente su tale problematica.

(7-00428)
«Damiano, Gnecchi, Schirru, Miglioli, Santagata, Madia, Mosca, Mattesini, Gatti, Bellanova, Boccuzzi, Codurelli, Berretta, Bobba, Rampi».

SICUREZZA: SINDACATI PS, MARONI VUOLE TRASFORMARCI IN IMPIEGATI

ZCZC
AGI0756 3 CRO 0 R01 /

SICUREZZA: SINDACATI PS, MARONI VUOLE TRASFORMARCI IN IMPIEGATI =
(AGI) - Roma, 5 nov. - Proclamazione dello "stato di
mobilitazione generale". Che, "in caso di deleteria
perseveranza del governo, sicuramente portera' ad una clamorosa
protesta di piazza". I sindacati di polizia Siulp, Sap,
Siap-Anfp, Silp-Cgil, Ugl Polizia di Stato e Coisp hanno deciso
di scendere "sul piede di guerra" dopo la riunione con il
dipartimento della pubblica sicurezza: all'ordine del giorno,
"la recente direttiva del gabinetto del ministro Maroni con la
quale i poliziotti vengono equiparati a tutti gli altri
pubblici impiegati".
Con tale direttiva - spiegano - "si pretende di far
funzionare la polizia solo dalle 8 del mattino alle 18 di sera,
esattamente come qualsiasi altro ufficio pubblico,
disconoscendo di fatto la richiesta di sicurezza da parte dei
cittadini che e' articolata nelle 24 ore. Nonche' la
specificita' del lavoro degli appartenenti al comparto
sicurezza, i quali sono obbligati per legge a rivestire la
qualifica di agente ed ufficiale di polizia giudiziaria e di
pubblica sicurezza permanentemente nell'arco delle 24 ore".
In pratica, "si vorrebbe da un lato rivendicare il dovere
del poliziotto di lavorare sempre e comunque h 24, dall'altro
di 'chiudere la polizia' alle 18 di sera. Non e' un episodio
isolato: questo governo con piu' atti gravi precisi e
concordanti ha in mente di distruggere la specificita' del
lavoro dei poliziotti, assimilandoli a tutti gli effetti agli
impiegati".
"A risentirne - lamenta il 'cartello' di organizzazioni -
sara' sicuramente il livello di sicurezza garantito con grandi
sacrifici personali (da oltre due anni a titolo gratuito) dei
poliziotti, dei carabinieri e tutti gli appartenenti al
comparto sicurezza. Una scelta questa irresponsabile e
irrazionale, tanto piu' grave se si tiene conto di come e di
quanto il governo in carica assume tutti i meriti positivi
della lotta al crimine e alla mafia, che tanti sacrifici costa
a quei poliziotti che in cambio ricevono solo umiliazioni,
schiaffi e tanta demotivazione".
Amara la conclusione: "ancora una volta il governo dopo
aver preso precisi impegni in sede di approvazione del decreto
Tremonti, sembra non voler mantenere la parola data alle donne
e agli uomini in divisa. Mentre a parole, riconosce la
specificita' correlata ai rischi e ai disagi del lavoro in
polizia, nei fatti continua con metodo e con costanza a
disconoscere qualsiasi beneficio, sia pur simbolico, ad essa
collegato". (AGI)
Bas
051915 NOV 10

NNNN

"come diretta conseguenza dei tagli, ad avviso dell'interrogante, indiscriminati, apportati dal Governo, da varie parti del Paese, in queste settimane, giungono notizie di gravi difficoltà negli approvvigionamenti di carburante per i mezzi delle forze di polizia, con l'esaurimento di scorte e di risorse, notizie riportate sugli organi di informazione (ad esempio, Messaggero Veneto, edizione di Pordenone, pagina 5 del 27 ottobre 2010); "

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09201
presentata da
IVANO STRIZZOLO
mercoledì 27 ottobre 2010, seduta n.389

STRIZZOLO. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:

con i provvedimenti finanziari adottati dal Governo negli anni 2008-2009 e 2010, sono stati ridotti in maniera drastica i finanziamenti per il comparto della sicurezza;

soltanto dopo ampie e condivise rimostranze da parte di molte forze politiche e dei rappresentanti sindacali delle forze dell'ordine, il Governo ha provveduto a riassegnare - per una parte - fondi che erano stati tagliati anche per le spese di mero funzionamento delle strutture e dei mezzi del comparto sicurezza;

come diretta conseguenza dei tagli, ad avviso dell'interrogante, indiscriminati, apportati dal Governo, da varie parti del Paese, in queste settimane, giungono notizie di gravi difficoltà negli approvvigionamenti di carburante per i mezzi delle forze di polizia, con l'esaurimento di scorte e di risorse, notizie riportate sugli organi di informazione (ad esempio, Messaggero Veneto, edizione di Pordenone, pagina 5 del 27 ottobre 2010);

tale situazione, oltre che provocare grave nocumento ad un'adeguata e tempestiva azione delle forze dell'ordine in tema di sicurezza e di prevenzione, determina anche un'ulteriore caduta di immagine e di credibilità per le istituzioni e alimenta ancor di più la sfiducia e l'insicurezza fra i cittadini -:

quali iniziative immediate il Ministro interrogato intenda porre in essere per assicurare alle forze dell'ordine, ed in particolare alla polizia di Stato, i mezzi e le risorse per consentire un adeguato assolvimento del loro importante compito di tutela della sicurezza dei cittadini e di contrasto alla criminalità. (4-09201)

Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-01710 presentata da LUIGI ZANDA martedì 2 novembre 2010, seduta n.450





Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-01703
presentata da
LUIGI ZANDA
giovedì 28 ottobre 2010, seduta n.449
ZANDA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno - Premesso che:
negli ultimi giorni i quotidiani (si veda, ad esempio, l'articolo pubblicato su "La Stampa" del 28 ottobre 2010) hanno riportato la notizia di «festeggiamenti che si sarebbero svolti nella villa di Arcore, di proprietà del Presidente del Consiglio, con la partecipazione di una ragazza minorenne non italiana alla quale sarebbe stato suggerito di spacciarsi per la nipote di Hosni Mubarak»;
secondo quanto riportato dai quotidiani la stessa minorenne sarebbe stata fermata a Milano dalla Polizia di Stato e condotta in Questura in quanto coinvolta in un'indagine su un furto. La Questura sarebbe stata indotta a favorirne il rilascio immediato, senza neanche identificarla, a seguito di ripetute, pressanti sollecitazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri;
la stessa minorenne si sarebbe recata alla villa di Arcore usufruendo della scorta di una autovettura dei Carabinieri,
si chiede di sapere se i suddetti fatti rispondano al vero.
(3-01703)

Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-01711 presentata da ANNA FINOCCHIARO martedì 2 novembre 2010, seduta n.450



SICUREZZA: SILP CONTRO PACCHETTO, PREFETTO SOTTO SINDACO 'SI VUOLE STRAVOLGERE RUOLO AUTORITA' PS'

SICUREZZA: SILP CONTRO PACCHETTO, PREFETTO SOTTO SINDACO
'SI VUOLE STRAVOLGERE RUOLO AUTORITA' PS'
(ANSA) - ROMA, 5 NOV - Con il pacchetto approvato oggi ''si
vuole stravolgere il ruolo dell'autorita' di pubblica
sicurezza''. Lo afferma Claudio Giardullo, segretario del
sindacato di polizia Silp-Cgil.
''Ha l'aria di una semplice norma di carattere tecnico quella
che stabilisce che 'al fine di assicurare l'attuazione dei
provvedimenti adottati dai sindaci il prefetto dispone le misure
ritenute necessarie per il concorso delle forze di polizia' -
sottolinea Giardullo - e invece e' un sasso gettato
nell'ingranaggio del sistema di sicurezza pubblica nel nostro
Paese, perche' capovolge il rapporto tra sindaco, che diventa
quello che decide, e il prefetto, che diventa quello che esegue
senza alcun margine di discrezionalita', visto che la norma non
dice 'puo' disporre' ma dice 'dispone'''. E tutto questo,
aggiunge, ''senza neanche il fastidio di modificare il Titolo V
della Costituzione, che come e' noto attribuisce allo Stato la
competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica, o il
precedente pacchetto che attribuisce, correttamente, al sindaco
la veste di ufficiale di governo, quindi quella di elemento di
una scala di responsabilita', in materia di sicurezza, il cui
vertice a livello territoriale e' costituito dal prefetto e dal
questore''.
''Noi siamo certi - conclude il segretario del Silp - che in
sede di conversione del decreto qualcuno che ha avuto il tempo
di leggere la Costituzione sapra' correggere l'errore. Nel
frattempo non possiamo fare a meno di rilevare che questo
pacchetto sa molto di campagna elettorale, piu' che di progetto
sulla sicurezza''. (ANSA).

NE
05-NOV-10 18:52 NNNN

ULTERIORI ENTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI STATALI

DM n. 0077740 del 28 ottobre 2010
5 Novembre 2010: (RGS) - Il DM 28 ottobre 2010, in corso di pubblicazione sulla GU, individua ulteriori enti beneficiari dei contributi statali di cui all'art. 13, comma 3-quater, del DL 112/2008, convertito con modificazioni, dalla L. 133/2008, per il finanziamento di interventi diretti al risanamento, al recupero dell'ambiente e allo sviluppo economico dei relativi territori e le relative modalità di erogazione. Gli enti dovranno porre la massima attenzione alle disposizioni contenute nel citato DM, con particolare riferimento a quelle che disciplinano le modalità per richiedere l'erogazione di tale finanziamento e i termini perentori da rispettare nonché le conseguenze (revoca del finanziamento) derivanti dal mancato espletamento degli adempimenti previsti.

Da leggere subito

Anno Zero puntata del 4 novembre 2010









Scorte Due articoli datati 1993 e 2001 ) - Una protesta sempre avanzata ma la politica è ben lungi dal risolverle una volta per tutte

Sulle strade 160 mila auto blu nessuno molla la griffe del potere

Repubblica — 07 aprile 2001   pagina 12   sezione: CRONACA
ROMA - L' alto papavero militare, a volte, se la tiene pure in pensione, sussurrano. E, visto che l' ultima segretaria ministeriale la usa per imperscrutabili impegni di servizio, chi è senza peccato scagli la prima pietra. Ne circolano ancora 160 mila, costano 100 milioni l' anno ciascuna, stipendi degli autisti a parte (60 milioni), 450 miliardi solo per i budget dei ministeri. Quella delle auto blu, metafora di status medio alto di massa, è la storia di un privilegio pertinace e di uno smantellamento fantasma: due decreti per emendarle, nel '95 e nel '98, naufragati per le resistenze dei vip (di destra, di sinistra, civili o militari, fa lo stesso) a difesa della loro flotta. Nell' ultimo anno, invece di diminuire, ne sono spuntate altre trecento. E se è vero che si è cominciato a noleggiare le superammiraglie, per esempio al Tesoro, i ministeri renitenti non mancano: secondo Raffaele Costa, Fi, che della battaglia ai macchinoni di rappresentanza ha fatto il suo pallino, Difesa, Interni e Finanze avrebbero poca voglia di sottoporsi ai tagli. L' amministrazione della Difesa, per dire, conta 134 macchine ad personam, il ministero da solo spende 200 miliardi l' anno, gli Interni 157, le Finanze 52. E se duecento blindate servono al trasporto dei pentiti, la Giustizia se ne concede in totale oltre 3 mila, e non sono poi tante quelle per i magistrati da proteggere. Le scorte, pur ridotte di un 15 per cento, restano tante, sulle 700, anche per le "celebrità" che di rischio correrebbero solo quello di passare inosservate. E poi c' è l' effetto che le auto blu, metafora del lei non sa chi sono io, producono in pubblico. Ultravelocità, sirene, lampeggianti: necessità o sceneggiata? Il codice della strada, articolo 177, è chiaro: segnalazioni sonore e luminose (blu, anche quelle) sono autorizzate solo per veicoli in servizio di polizia o di soccorso (ambulanze o antincendio). Dunque, osservano alla Polstrada, "qualche dubbio viene sull' uso del lampeggiante nella Lancia k del generale sulla via del Mare". Inseguiva un criminale? Portava un malato? Doveva spegnere un incendio? Pare di no. Un' eccezione di malcostume? Un aneddoto prova il contrario. Si dice che il ministro dell' Interno Bianco, che pure passa per un presenzialista, non abbia mai fatto accendere una sirena in vita sua. Che obblighi l' autista al rigido rispetto dei limiti di velocità e, non contento, quando è in macchina faccia pure... la spia. Nel senso che, se vede un' auto blu che sfreccia e schiamazza e spara il lampeggiante, prende il telefonino e chiama polizia e carabinieri per chiedere conto del comportamento "irresponsabile". Al Viminale dicono che la politica del risparmio ha ridotto un bel po' le ammiraglie di rappresentanza. A parte gli alti vertici, i prefetti e i questori, nessuno dispone di auto e autista personale. Siamo a meno di trecento mezzi. L' Arma di auto blu ad personam ne ha quattro. Le altre 1600 servono per trasporti plurimi di ufficiali. Di Lancia k, la Difesa dota solo il capo di Stato Maggiore, il suo vice, il comandante del vertice operativo interforze e il capo del Centro Alti sudi della Difesa, il generale Tria, appunto. Stop. Ma il privilegio resiste, segnala il generale del Cocer Carabinieri Maurizio Scoppa, piuttosto nell' Esercito e piuttosto in periferia. Insomma, "c' è un sommerso difficile da controllare, un abuso strisciante dei comandi". E va bene che il generale di brigata ce l' abbia, ma ce l' hanno pure i comandanti provinciali. Saranno in duecento, e guai a mollare la "griffe" del potere. Un mese fa un magistrato militare della procura romana è stato condannato proprio per abuso di auto blu. "Volendo tagliare la spesa, si potrebbe farlo ancora per vari miliardi". Quel che rincresce, aggiungono al Cocer, è anche il ricorso a carabinieri come autisti, a personale che dovrebbe esser impiegato in compiti operativi dato che i motivi di sicurezza non sono sempre così urgenti. Limiti e regole ci sono, "ma poi l' andazzo è quel che è", ammettono anonimi ma autorevoli ufficiali. "Il fatto è che è una battaglia persa in partenza". Dalla carrozza, insomma, scendono in pochi. - MARINA GARBESI

MAL UTILIZZATI 10.000 CARABINIERI' PROTESTA IL COCER

Repubblica — 18 giugno 1993   pagina 22   sezione: CRONACA
ROMA - Con una delibera approvata mercoledì a maggioranza (un solo voto contrario, su 18 votanti), il Consiglio centrale di rappresentanza dei carabinieri (Cocer) ha criticato l' impiego di personale in compiti che non sono attinenti al servizio. Secondo stime del Cocer sarebbero circa 10.000 i carabinieri utilizzati per compiti non di istituto. L' iniziativa del Cocer è conseguente a una "disposizione riservata" del Comando generale che "in pratica autorizza l' impiego di carabinieri per la gestione degli organismi di protezione sociale (bar, circoli, foresterie, soggiorni, spacci)". Questi organismi occuperebbero circa 3.000 uomini. Il Cocer avrebbe intenzione di chiedere una inchiesta parlamentare sulla gestione dell' istituto. E cita il caso dei circa 5 mila carabinieri assegnati, come polizia militare, alle forze armate, "che fanno di tutto: portieri, alza sbarre, piantoni ai piani, autisti; oltre i più di mille impiegati come falegnami, carpentieri, muratori, idraulici, elettricisti". Impiegare il personale in mansioni non previste - sottolinea ancora il Cocer - oltre a non garantire la pari dignità, "sottrae unità preziose al servizio nel momento in cui sale dal paese una istanza pressante di sicurezza".

giovedì 4 novembre 2010

POLIZIA: SILP-CGIL, A SECCO POMPE BENZINA CASERME DI FIRENZE

POLIZIA: SILP-CGIL, A SECCO POMPE BENZINA CASERME DI FIRENZE

(ANSA) - FIRENZE, 4 NOV - ''Non si era mai vista una cosa del
genere. I distributori di benzina della polizia di Stato sono
rimasti a secco. In mancanza di rifornimenti, a causa dell'
esaurimento della copertura finanziaria per l'acquisto di
carburanti, si va avanti solo con i buoni da consumare presso
distributori convenzionati''. E' quanto sta accadendo a Firenze
per i veicoli della polizia di Stato secondo quanto riferisce in
una nota il segretario provinciale della Silp-Cgil, Pierluciano
Mennonna.
Secondo il sindacato e' gia' esaurito il distributore alla
caserma Il Magnifico, dove si riforniscono i veicoli della
questura, mentre presto lo saranno quelli delle caserme del
reparto mobile, al Poggio Imperiale, e della polizia stradale,
in via Sercambi. Di conseguenza, i rifornimenti verranno fatti -
cosi' sta gia' operando il personale della questura -, pagando
la benzina con buoni nelle stazioni di servizio convenzionate.
''C'e' da prevedere - scrive il sindacato - che i costi del
carburante siano adesso superiori rispetto a prima, a prezzi di
mercato. Siccome si e' informalmente appreso che fino a marzo
2011 la situazione non cambiera', in mancanza di nuove
assegnazioni di fondi per i carburanti vi si scorge un implicito
invito a non consumare troppa benzina''. (ANSA).

COM-GUN/SPO
04-NOV-10 17:33 NNNN

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News nell'area tutela della salute



 

Fabbisogni formativi per l'esercizio del ruolo di Medico Competente.  (link diretto al sito dell'autore)

  «Direttiva 89/106/CEE – Prodotti da costruzione – Direttiva 89/686/CEE – Dispositivi di protezione individuale – Decisione 93/465/CEE – Marcatura “CE” – Dispositivi di ancoraggio anticaduta per attività su tetti – Norma EN 795»
  L'obbligo di esibizione del certificato medico in caso di invio di denuncia di malattia professionale in via telematica. (a cura della Dott.ssa Silvana Toriello)
  “Il Medico del Lavoro e le malattie professionali”, a cura di Calisti e Barbieri. “ Presentazione di P.G. Barbieri” (Attenzione: questo documento è stato realizzato antecedentemente all'emanazione del D.Lgs. 106/2009)
  “Installazione di dispositivi medici dotati d’impianti a pressione: aspetti normativi, tecnici e procedurali correlati alla verifica della conformità di fabbricazione e d’installazione secondo la “regola d’arte” per le apparecchiature a Risonanza Magnetica che utilizzano magneti superconduttori” (a cura Istituto Nazionale di Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (area ex ISPESL) - Dipartimento Igiene del Lavoro – Laboratorio Radiazioni Ionizzanti - Settore per le Verifiche Autorizzative ed Ispettive nelle Radiazioni Ionizzanti ed in Risonanza Magnetica )

Consiglio di Stato "...Il sig. ############### deduce di aver subito in data 2.3.1996 un infortunio mentre usciva dal Comando dei Vigili Urbani del Comune di ###############, del quale era dipendente con la qualifica di Sottotenente, riportando una frattura scomposta della gamba destra, con rigidità della stessa e calo del flusso sanguigno; a seguito di detto incidente ha ottenuto, con sentenza del Pretore di Napoli, Sezione Lavoro, la condanna dell’INAIL alla corresponsione, in suo favore, di una rendita per inabilità permanente...."

Consiglio di Stato "...Il sig. ############### deduce di aver subito in data 2.3.1996 un infortunio mentre usciva dal Comando dei Vigili Urbani del Comune di ###############, del quale era dipendente con la qualifica di Sottotenente, riportando una frattura scomposta della gamba destra, con rigidità della stessa e calo del flusso sanguigno; a seguito di detto incidente ha ottenuto, con sentenza del Pretore di Napoli, Sezione Lavoro, la condanna dell’INAIL alla corresponsione, in suo favore, di una rendita per inabilità permanente...."

"Tutti contro il Pdl: "E' un degrado, scambiano la scorta per l'autista"


"Il Governo liberi le scorte dalle escort" ..."Un offesa per chi è morto"...


"Se la Benemerita obbedisce ma non tace più"



Fonte GRNET