Atto Camera
Risoluzione in Commissione 7-00428
presentata da Risoluzione in Commissione 7-00428
CESARE DAMIANO
mercoledì 27 ottobre 2010, seduta n.389
mercoledì 27 ottobre 2010, seduta n.389
La XI Commissione,
premesso che:
questo Governo aveva assicurato agli italiani che non avrebbe messo di nuovo le mani sulla previdenza perché non ce ne era bisogno, l'hanno sempre sostenuto sia il ministro Sacconi, sia il ministro Tremonti;
la promessa come sempre non è stata mantenuta, anzi nella manovra del Governo approvata con il decreto-legge n. 78 del 2010, gli interventi sulla previdenza risultano particolarmente pesanti, soprattutto particolarmente iniqui, e il riordino degli enti e della governance degli enti stessi è tutto teso a dare pieni poteri ai presidenti e a colpire la presenza delle parti sociali;
le nuove finestre di accesso alla pensione di vecchiaia ed alla pensione di anzianità non hanno carattere transitorio, così come inizialmente ipotizzato, ma hanno carattere strutturale;
così come hanno carattere strutturale anche tutte le altre misure contenute nel maxi-emendamento presentato dal Governo prima di porre la fiducia;
è da rilevare che il maxi-emendamento rende insostenibile la situazione per molti lavoratori e lavoratrici: le finestre a scorrimento si applicano a tutti i regimi pensionistici (quindi anche alle pensioni di vecchiaia anticipate previste nell'AGO e ai regimi speciali previsti per i vigili del fuoco, la Polizia di Stato, la Polizia penitenziaria, il Corpo forestale dello Stato, i Carabinieri, la Guardia di finanza, le forze armate) facendo salvi soltanto i lavoratori per i quali, al raggiungimento del limite di età previsto per il pensionamento, viene meno il titolo per lo svolgimento della mansione svolta; viene previsto l'aumento dell'età pensionabile progressivamente a 65 anni, a decorrere dal 1o gennaio 2012, per le donne dipendenti del pubblico impiego, alle quali si applicano anche le finestre a scorrimento; viene previsto, a decorrere dal 1o gennaio 2015, un aumento dell'età pensionabile di tre mesi che si applica ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia, ai fini del diritto alla pensione di anzianità, alle donne dipendenti pubbliche per le quali è già stato previsto l'aumento dell'età pensionabile a 65 anni, ai fini del diritto all'assegno sociale;
un ulteriore aumento dell'età pensionabile viene previsto a decorrere dal 1o gennaio 2019 e poi successivamente ogni tre anni. L'aumento dell'età pensionabile è legato alle aspettative di vita ed è illimitato. Così i giovani perderanno per sempre ogni certezza sul loro diritto a pensione;
è da rilevare che l'aumento dell'età pensionabile avviene con decreto direttoriale, quindi non vi è alcuna consultazione con le parti sociali né alcuna possibilità di intervento da parte del Parlamento, che da questo Governo viene sempre più esautorato del suo ruolo;
l'incremento dell'età pensionabile avviene per tutti: regimi pensionistici armonizzati - fondi sostitutivi dell'AGO, Inpdap, Enpals, Ipost -, nonché per tutti i regimi e tutte le gestioni che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano requisiti diversi rispetto a quelli previsti nell'Assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i minatori, il personale militare, le Forze di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale non contrattualizzato del pubblico impiego, nonché i rispettivi dirigenti. L'aumento dell'età pensionabile non si applica ai lavoratori per i quali il raggiungimento del limite di età fa venir meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa;
è da rilevare che non sono state previste modifiche immediate dei coefficienti di trasformazione delle pensioni che si applicano nel sistema misto e nel sistema contributivo: visto lo slittamento delle decorrenze delle pensioni e l'aumento dell'età pensionabile,ad avviso dei sottoscrittori del presente atto di indirizzo, era ed è necessario determinare immediatamente i coefficienti anche per le età superiori a 65 anni. Il Governo ha invece scelto una strada diversa e come sempre penalizzante per i lavoratori: la rideterminazione dei coefficienti scatterà infatti solo se l'incremento, determinato a seguito dell'adeguamento triennale del requisito anagrafico di 65 anni previsto per la pensione di vecchiaia, sia tale da superare di una o di due unità il predetto valore di 65. Ciò significa che nel 2015 non ci sarà alcun adeguamento dei coefficienti, cosa che probabilmente succederà anche nel 2019;
è da rilevare, inoltre, che non sono stati approvati emendamenti in merito a tutte le altre questioni che i sottoscrittori del presente atto avevano denunciato: quindi le finestre a scorrimento si applicano anche a coloro che maturano i 40 anni di contribuzione; ai lavoratori parasubordinati si applicano le finestre a scorrimento previste per i lavoratori autonomi; alle pensioni conseguite con la totalizzazione si applicano le finestre a scorrimento previste per i lavoratori autonomi. Né sono state apportate modifiche alle deroghe (preavviso, lavoratori in mobilità, titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore - credito, assicurazioni -) con tutti problemi che si pongono e che i sottoscrittori del presente atto avevano già ampiamente evidenziato. Né tra le deroghe sono stati inseriti coloro che stanno effettuando i versamenti volontari;
la manovra economica approvata a luglio mantiene in vigore le regole precedenti, legge n. 247 del 2007, solo per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che matureranno i requisiti per il diritto a pensione (vecchiaia, anzianità) entro il 31 dicembre 2010;
per le lavoratrici e per i lavoratori che maturano i previsti requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione di anzianità, a decorrere dal 1o gennaio 2011, è prevista invece una sola finestra di accesso sia per la pensione di vecchiaia sia per la pensione di anzianità;
la finestra è mobile e varia per ogni singolo lavoratore, visto che la decorrenza del trattamento pensionistico si consegue trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti per i lavoratori dipendenti privati e pubblici e trascorsi 18 mesi dal raggiungimento dei requisiti per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS (parasubordinati). Continua ad applicarsi la precedente normativa per l'accesso ai trattamenti pensionistici per:
a) i lavoratori dipendenti che al 30 giugno 2010 risultano essere in preavviso e che maturano i requisiti previsti per il pensionamento entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;
b) i lavoratori per i quali al raggiungimento del limite di età previsto per il pensionamento viene meno il titolo per lo svolgimento della mansione svolta;
c) i lavoratori, nei limiti del numero di 10.000 beneficiari: collocati in mobilità ordinaria nelle aree del Mezzogiorno in base ad accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010, che maturano i requisiti entro il periodo di fruizione della mobilità stessa, collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010 (la pensione continuerà a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda), titolari alla data di entrata in vigore del decreto-legge (31 maggio 2010), di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore (credito, assicurazioni);
è del tutto evidente che la norma si configura come una vera e propria lotteria. Il limite dei 10.000 beneficiari è infatti insufficiente rispetto all'attuale crisi economica. Di conseguenza, molte lavoratrici e molti lavoratori rischiano di rimanere per un lungo periodo di tempo senza alcun sostegno economico e senza pensione;
il Governo ha accolto, in sede di approvazione della legge di conversione del decreto-legge, alcuni ordini del giorno che invitano il Governo stesso a farsi carico, compatibilmente con le condizioni di finanza pubblica, di ulteriori fattispecie a cui applicare i previgenti termini di decorrenza dei trattamenti;
il gruppo parlamentare del PD ha presentato una proposta di legge al fine di intervenire sulle questioni esposte in premessa rispetto alle misure contenute nel decreto-legge n. 78 del 2010;
impegna il Governo:
ad adottare iniziative normative - nel quadro della legge di stabilità - che includano tra i soggetti nei cui confronti continuano ad applicarsi, in deroga, le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito dalla legge n. 122 del 2010 anche i lavoratori dipendenti con cessazione involontaria del rapporto di lavoro entro il 31 luglio 2010;
ad adottare iniziative normative per mantenere le finestre previdenti per i lavoratori e le lavoratrici che, entro il 30 aprile 2010, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione sociale a fini pensionistici da parte delle gestioni di previdenza obbligatoria a cui sono iscritti e abbiano effettivamente effettuato almeno un versamento e i soggetti che si trovino, alla medesima data, in stato di disoccupazione;
ad ampliare il tetto di 10.000 domande riferito ai casi di mobilità di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, del citato decreto-legge;
ad impartire istruzioni alle pubbliche amministrazioni affinché tengano conto dei nuovi termini di decorrenza della pensione nei casi in cui decidano di avvalersi della facoltà di risolvere il rapporto di lavoro di quei soggetti che abbiano raggiunto il 40o anno di servizio o di contributi, ciò al fine di evitare che il pubblico dipendente debba restare senza stipendio e senza pensione;
a promuovere forme di incentivazione alle aziende per mantenere al lavoro quei dipendenti che devono aspettare di poter godere del trattamento pensionistico onde evitare che perdano il posto di lavoro nel periodo intercorrente tra il momento della maturazione del diritto al pensionamento e la data di decorrenza della pensione stessa;
a valutare l'opportunità di applicare le deroghe previste dalla norma citata e mantenere i requisiti previgenti per l'esercizio del diritto al pensionamento per le lavoratrici alle dipendenze della pubblica amministrazione nei confronti delle quali la legge dispone che il requisito anagrafico della pensione di vecchiaia sia elevato a 65 anni a partire dal 1o gennaio 2012;
a favorire, per quanto di competenza, un rapido iter della proposta di legge n. 3692 vertente su tale problematica.
(7-00428)
«Damiano, Gnecchi, Schirru, Miglioli, Santagata, Madia, Mosca, Mattesini, Gatti, Bellanova, Boccuzzi, Codurelli, Berretta, Bobba, Rampi».
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