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mercoledì 10 novembre 2010
Perdite d'acqua e reponsabilita' del condominio per le parti comuni
B.R. e D.G. convenivano in giudizio F.N. esponendo: che l'appartamento di loro proprietà era stato interessato da infiltrazioni di acqua provenienti dalle tubature dell'impianto dell'appartamento soprastante di proprietà della F. la quale si era opposta a far accedere alla propria abitazione un idraulico per l'esecuzione delle necessarie riparazioni; che ciò aveva reso necessario il ricorso ad un procedimento ex articolo 700 c.p.c., conclusosi con pronuncia con la quale era stato ordinato alla F. di provvedere all'immediata esecuzione dei lavori atti ad eliminare le infiltrazioni; che i lavori erano stati eseguiti; che era stato possibile stabilire che la perdita aveva avuto origine "nella braga di innesto dello scarico del lavandino della F. alla colonna condominiale". Gli attori chiedevano quindi la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti a causa delle infiltrazioni.
La F. , costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda - sostenendone l'infondatezza - e, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al risarcimento dei danni patiti determinati dalla loro illecita condotta. Con sentenza 21/1/2003 l'adito tribunale di Cremona accoglieva la domanda principale - condannando la convenuta a pagare agli attori euro 971,31 a titolo di risarcimento danni - e rigettava quella incidentale.
Avverso la detta sentenza la F. proponeva appello al quale resistevano il B. e la D. .
Con sentenza 19/4/2005 la corte di appello di Brescia rigettava il gravame osservando: che la perdita d'acqua infiltratasi nel soffitto dell'appartamento sottostante era stata determinata dalla rottura della tubazione di scarico nel tratto obliquo creato per convogliare le acque del lavandino della F. alla colonna condominiale; che la distinzione, operata dalla appellante, tra tratto di proprietà esclusiva e tratto costituito da un elemento speciale formante corpo unico con la colonna verticale di proprietà condominiale, non trovava alcun riscontro sul piano tecnico e contrastava con la definizione comunemente data alla "braga" in questione; che quindi correttamente il tribunale aveva affermato l'appartenenza del tratto di tubazione in questione in proprietà esclusiva alla F. ed aveva ravvisato la sussistenza in capo alla stessa della responsabilità per cose in custodia ex articolo 2051 c.c; che la prova della sussistenza del danno subito dagli appellati risultava dagli accertamenti eseguiti dal geometra Pa. - trasfusi nella relazione del 21/10/1999 - e dalla acquisita documentazione fotografica, oltre che dalla prova testimoniale; che, come emergeva da tali risultanze probatorie, i soffitti e le pareti del servizio igienico e relativo disimpegno dell'appartamento dei coniugi B. - D. erano interessati da evidenti tracce di infiltrazioni d'acqua; che, al contrario di quanto asserito dalla appellante, il condominio non si era accollato l'onere della spesa necessaria per il ripristino dell'appartamento degli appellati; che la quantificazione del danno in euro 800,00, in linea capitale, pur essendo più ampia rispetto a quella indicata dal geometra Pa. in lire 1.350,000, era giustificata da vari elementi (nel dettaglio indicati); che giustamente era stata rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla F. tenuto conto della riscontrata legittimità dell'iniziativa giudiziaria intrapresa dai citati coniugi.
La cassazione della sentenza della corte di appello di Brescia è stata chiesta da F. Na. con ricorso affidato a quattro motivi. Re. B. e D.G. hanno resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la F. denuncia violazione dell'articolo 1117 c.c., n. 3, sostenendo che - come affermato nella stessa sentenza impugnata - il punto di rottura della tubazione di scarico è stato individuato nel tratto obliquo che convoglia le acque del lavandino di proprietà di essa ricorrente alla colonna condominiale. La perdita d'acqua è quindi da ascriversi alla rottura di un elemento comune dell'edificio. Infatti la "braga di innesto" tra la colonna di scarico condominiale e l'utenza esclusiva di un singolo condomino costituisce un corpo unico con la colonna condominiale ed è un elemento di esclusiva proprietà del condominio. La corte di appello ha quindi errato nell'interpretare l'articolo 1117 c.c., n. 3.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'articolo 2051 c.c., deducendo che la presunzione di colpa per i danni cagionati dalla cosa in custodia trae giustificazione all'esistenza di un effettivo potere fisico del soggetto sul bene stesso. Nella specie essa F. non ha mai avuto un potere di intervento sulla parte della tubatura in questione trattandosi di un pezzo da considerarsi un tutt'uno con la braga condominiale. Infatti per poter intervenire è stata necessaria una delibera condominiale. La responsabilità ex articolo 2051 c.c., va quindi imputata solo al condominio.
Con il terzo motivo la F. denuncia vizi di motivazione per aver la corte di appello omesso di esaminare un fatto decisivo, ossia che la parte della tubatura che ha causato il danno appartiene ad un unico blocco costituente la colonna verticale di proprietà condominiale così come provato dalla documentazione prodotta. Il giudice di appello ha omesso di esaminare alcuni elementi probatori quali: le perizie del geometra B. e del geometra Pa. e i verbali di assemblea condominiale del 23/11/1999 e del 25/1/2000.
La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che, per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di motivazione, possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza riguardando tutte - quale più quale meno e sia pur sotto aspetti e profili diversi - la stessa questione relativa alla condominialità o meno della "braga" della colonna di scarico dalla quale sono derivate le infiltrazioni d'acqua nell'appartamento dei coniugi B. - D. .
Al riguardo va osservato che la soluzione data dalla corte di appello a tale quesito è ineccepibile e conforme ai principi che questa Corte ha avuto modo di affermare - e che il Collegio condivide e fa propri - secondo cui:
- ai sensi del l'articolo 1117 c.c., n. 3, i canali di scarico sono oggetto di proprietà comune solo fino a punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva, e poichè la braga, quale elemento di raccordo fra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale, di pertinenza condominiale, è strutturalmente posta nella diramazione, essa non può rientrare nella proprietà comune condominiale, che è tale perchè serve all'uso (ed al godimento) di tutti i condomini; e, nella specie, la braga qualunque sia il punto di rottura della stessa, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza de singolo appartamento, a differenza della colonna verticale che, raccogliendo gli scarichi, di tutti gli appartamenti, serve all'uso di tutti i condomini (sentenza 17 marzo 2005 n. 5792);
- in un condominio la presunzione di comproprietà, prevista dall'articolo 1117 c.c., n. 3, anche per l'impianto di scarico delle acque, opera con riferimento alla parte dell'impianto che raccoglie le acque provenienti dagli appartamenti, e, quindi, che presenta l'attitudine all'uso ed al godimento collettivo, con esclusione delle condutture (ivi compresi i raccordi di collegamento) che, diramandosi da detta colonna condominiale di scarico, servono un appartamento di proprietà esclusiva (sentenze 1/1/2001 n. 583; 8.10.1998,n. 9940, in tema di impianto di riscaldamento).
- la spesa per la riparazione dei canali di scarico dell'edificio in condominio, che, ai sensi dell'articolo 1117 c.c., n. 3, sono oggetto di proprietà comune fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli, sono a carico di tutti i condomini per la parte relativa alla colonna verticale di scarico ed a carico dei rispettivi proprietari per la parte relativa alle tubazioni che si diramano verso i singoli appartamenti (sentenza 18/12/1995 n. 12894).
Avuto riguardo ai principi esposti la sentenza impugnata non è incorsa in alcuna violazione di legge e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto con le censure in esame posto che - come ammesso dalla stessa ricorrente - il punto di rottura della tubazione di scarico è stato individuato nel tratto obliquo che convoglia le acque del lavandino di proprietà della F. alla colonna condominiale.
Va solo aggiunto - con riferimento all'asserita violazione dell'articolo 2051 c.c., denunciata con il secondo motivo di ricorso - che la citata norma prevede una forma di responsabilità che ha fondamento giuridico nella circostanza che il soggetto chiamato a rispondere si trovi in una relazione particolarmente qualificata con la cosa, intesa come rapporto di fatto o relazione fisica implicante l'effettiva disponibilità della stessa, da cui discende il potere - dovere di custodirla e di vigilare, affinchè non arrechi danni a terzi. La fattispecie di cui all'articolo 2051 c.c., individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa, e, perciò, trova applicazione anche nell'ipotesi (ricorrente nella specie) di cose inerti.
Pertanto, perchè possa configurarsi in concreto la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone nè implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario. Ne consegue che il custode convenuto è onerato di offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva (nel caso in esame non offerta) del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento.
La corte di merito, che così ha interpretato la norma in questione, non è incorsa in alcuna violazione di legge.
Va infine rilevata l'inammissibilità delle critiche mosse in questa sede (con il terzo motivo di ricorso) avente ad oggetto l'asserito omesso (o errato) esame delle prove documentali acquisite (le perizie del geometra B. e del geometra Pa. , nonchè i verbali di assemblea condominiale del 23/11/1999 e del 25/1/2000).
Dette critiche non sono meritevoli di accoglimento, oltre che per la loro evidente incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito, anche per la loro genericità.
Sotto quest'ultimo aspetto bisogna segnalare che il ricorrente denuncia l'errata interpretazione e valutazione delle indicate prove documentali senza riportarne il contenuto specifico e completo il che non consente di ricostruirne - alla luce esclusivamente di alcune isolate parti - il senso complessivo ed i punti salienti ed importanti. Ciò impedisce a questa Corte di valutare - sulla base delle sole deduzioni contenute in ricorso - l'incidenza causale del denunciato difetto di motivazione e la decisività dei rilievi al riguardo mossi dalla ricorrente.
Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ha l'onere (per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto delle prove non esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo dell'asserito vizio di valutazione: tale onere non è stato nella specie rispettato.
La ricorrente, inoltre, con la tesi concernente gli errori che sarebbero stati commessi dal Giudice di appello nel ricostruire i fatti di causa in relazione alle risultanze probatorie, ha sostanzialmente inteso sostenere che l'impugnata sentenza sarebbe basata su elementi di fatto inesistenti o contrastanti con le risultanze istruttorie. Trattasi all'evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene (come nella specie) al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione degli articoli 2697, 2056 e 1223 c.c., nonchè vizi di motivazione, deducendo che la corte di appello non ha applicato correttamente le norme relative al risarcimento del danno extracontrattuale ed all'onere probatorio a carico della parte lesa. La corte di merito ha infatti ritenuto sufficienti le prove relative al danno considerando "verosimile" l'estensione del risarcimento anche ad ulteriori e non provate spese di tinteggiatura dell'immobile dei coniugi B. . I danni risarcibili sono solo quelli direttamente ed immediatamente conseguenti all'inadempimento. Il danneggiale, inoltre, deve rispondere solo delle conseguenze probabili della sua condotta e non di quelle remote, improbabili o indirette che possano dipendere dal suo operato. Nella specie il presunto danno relativo alla tinteggiatura del soffitto non è stato suffragato da alcun elemento probatorio. Al riguardo il giudice di appello ha ritenuto risarcibili detti danni meramente verosimili ed ipotetici. Inoltre la motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria nella parte in cui ha preso atto della Delib. condominiale 15 gennaio 2002, con la quale erano state ripartite tra i condomini le spese relative alla ricerca ed alla riparazione del guasto idraulico.
Anche questo motivo, al pari degli altri, non è fondato posto che, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente e come più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, in ordine all'entità del risarcimento dei danni derivati da fatto illecito, il requisito della prevedibilità del danno, correlato all'elemento psicologico di esso (articolo 1225 c.c.), è inapplicabile alla responsabilità extracontrattuale, in quanto non richiamato dall'articolo 2056 c.c, avendo scelto il legislatore di non commisurare il risarcimento al grado della colpa (sentenza 30/3/2005 n. 6725). Pertanto, anche in relazione alla causalità nell'omissione in ordine all'illecito aquiliano, resta applicabile il principio per cui, non avendo l'articolo 2056 c.c., richiamato l'articolo 1225 c.c., sono risarcibili sia i danni prevedibili che imprevedibili, atteso che le dette particolarità rilevano sul piano della causalità giuridica di cui all'articolo 1223 c.c., e non su quello della causalità materiale di cui agli articoli 40 e 41 c.p. (sentenza 31/5/2005 n. 11609).
Correttamente, quindi la corte di appello ha ritenuto - confermando la decisione del primo giudice - di dover aggiungere, all'importo indicato dal geometra Pa. per la quantificazione dei danni subiti dai coniugi B. , una somma (peraltro molto contenuta) per il "verosimile" ulteriore danno al soffitto del locale soggiorno. In proposito la corte di merito ha ampiamente giustificato tale decisione facendo espresso riferimento: alla limitala valutazione operata dal professionista relativa solo alle spese di ripritino e tinteggiatura del soffitto del bagno; all'estensione del fenomeno dannoso anche al soffitto locale soggiorno; al perdurare della causa dell'inconveniente anche dopo il sopralluogo del professionista.
Si tratta, come appare palese, di una motivazione adeguata e congrua, frutto di un insindacabile valutazione delle risultanze probatorie e sorretta da coerenti argomenti immuni da vizi logici e giuridici.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi euro 200,00, oltre euro 600,00 a titolo di onorario ed oltre accessori come per legge.
La F. , costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda - sostenendone l'infondatezza - e, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al risarcimento dei danni patiti determinati dalla loro illecita condotta. Con sentenza 21/1/2003 l'adito tribunale di Cremona accoglieva la domanda principale - condannando la convenuta a pagare agli attori euro 971,31 a titolo di risarcimento danni - e rigettava quella incidentale.
Avverso la detta sentenza la F. proponeva appello al quale resistevano il B. e la D. .
Con sentenza 19/4/2005 la corte di appello di Brescia rigettava il gravame osservando: che la perdita d'acqua infiltratasi nel soffitto dell'appartamento sottostante era stata determinata dalla rottura della tubazione di scarico nel tratto obliquo creato per convogliare le acque del lavandino della F. alla colonna condominiale; che la distinzione, operata dalla appellante, tra tratto di proprietà esclusiva e tratto costituito da un elemento speciale formante corpo unico con la colonna verticale di proprietà condominiale, non trovava alcun riscontro sul piano tecnico e contrastava con la definizione comunemente data alla "braga" in questione; che quindi correttamente il tribunale aveva affermato l'appartenenza del tratto di tubazione in questione in proprietà esclusiva alla F. ed aveva ravvisato la sussistenza in capo alla stessa della responsabilità per cose in custodia ex articolo 2051 c.c; che la prova della sussistenza del danno subito dagli appellati risultava dagli accertamenti eseguiti dal geometra Pa. - trasfusi nella relazione del 21/10/1999 - e dalla acquisita documentazione fotografica, oltre che dalla prova testimoniale; che, come emergeva da tali risultanze probatorie, i soffitti e le pareti del servizio igienico e relativo disimpegno dell'appartamento dei coniugi B. - D. erano interessati da evidenti tracce di infiltrazioni d'acqua; che, al contrario di quanto asserito dalla appellante, il condominio non si era accollato l'onere della spesa necessaria per il ripristino dell'appartamento degli appellati; che la quantificazione del danno in euro 800,00, in linea capitale, pur essendo più ampia rispetto a quella indicata dal geometra Pa. in lire 1.350,000, era giustificata da vari elementi (nel dettaglio indicati); che giustamente era stata rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla F. tenuto conto della riscontrata legittimità dell'iniziativa giudiziaria intrapresa dai citati coniugi.
La cassazione della sentenza della corte di appello di Brescia è stata chiesta da F. Na. con ricorso affidato a quattro motivi. Re. B. e D.G. hanno resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la F. denuncia violazione dell'articolo 1117 c.c., n. 3, sostenendo che - come affermato nella stessa sentenza impugnata - il punto di rottura della tubazione di scarico è stato individuato nel tratto obliquo che convoglia le acque del lavandino di proprietà di essa ricorrente alla colonna condominiale. La perdita d'acqua è quindi da ascriversi alla rottura di un elemento comune dell'edificio. Infatti la "braga di innesto" tra la colonna di scarico condominiale e l'utenza esclusiva di un singolo condomino costituisce un corpo unico con la colonna condominiale ed è un elemento di esclusiva proprietà del condominio. La corte di appello ha quindi errato nell'interpretare l'articolo 1117 c.c., n. 3.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'articolo 2051 c.c., deducendo che la presunzione di colpa per i danni cagionati dalla cosa in custodia trae giustificazione all'esistenza di un effettivo potere fisico del soggetto sul bene stesso. Nella specie essa F. non ha mai avuto un potere di intervento sulla parte della tubatura in questione trattandosi di un pezzo da considerarsi un tutt'uno con la braga condominiale. Infatti per poter intervenire è stata necessaria una delibera condominiale. La responsabilità ex articolo 2051 c.c., va quindi imputata solo al condominio.
Con il terzo motivo la F. denuncia vizi di motivazione per aver la corte di appello omesso di esaminare un fatto decisivo, ossia che la parte della tubatura che ha causato il danno appartiene ad un unico blocco costituente la colonna verticale di proprietà condominiale così come provato dalla documentazione prodotta. Il giudice di appello ha omesso di esaminare alcuni elementi probatori quali: le perizie del geometra B. e del geometra Pa. e i verbali di assemblea condominiale del 23/11/1999 e del 25/1/2000.
La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che, per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di motivazione, possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza riguardando tutte - quale più quale meno e sia pur sotto aspetti e profili diversi - la stessa questione relativa alla condominialità o meno della "braga" della colonna di scarico dalla quale sono derivate le infiltrazioni d'acqua nell'appartamento dei coniugi B. - D. .
Al riguardo va osservato che la soluzione data dalla corte di appello a tale quesito è ineccepibile e conforme ai principi che questa Corte ha avuto modo di affermare - e che il Collegio condivide e fa propri - secondo cui:
- ai sensi del l'articolo 1117 c.c., n. 3, i canali di scarico sono oggetto di proprietà comune solo fino a punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva, e poichè la braga, quale elemento di raccordo fra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale, di pertinenza condominiale, è strutturalmente posta nella diramazione, essa non può rientrare nella proprietà comune condominiale, che è tale perchè serve all'uso (ed al godimento) di tutti i condomini; e, nella specie, la braga qualunque sia il punto di rottura della stessa, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza de singolo appartamento, a differenza della colonna verticale che, raccogliendo gli scarichi, di tutti gli appartamenti, serve all'uso di tutti i condomini (sentenza 17 marzo 2005 n. 5792);
- in un condominio la presunzione di comproprietà, prevista dall'articolo 1117 c.c., n. 3, anche per l'impianto di scarico delle acque, opera con riferimento alla parte dell'impianto che raccoglie le acque provenienti dagli appartamenti, e, quindi, che presenta l'attitudine all'uso ed al godimento collettivo, con esclusione delle condutture (ivi compresi i raccordi di collegamento) che, diramandosi da detta colonna condominiale di scarico, servono un appartamento di proprietà esclusiva (sentenze 1/1/2001 n. 583; 8.10.1998,n. 9940, in tema di impianto di riscaldamento).
- la spesa per la riparazione dei canali di scarico dell'edificio in condominio, che, ai sensi dell'articolo 1117 c.c., n. 3, sono oggetto di proprietà comune fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli, sono a carico di tutti i condomini per la parte relativa alla colonna verticale di scarico ed a carico dei rispettivi proprietari per la parte relativa alle tubazioni che si diramano verso i singoli appartamenti (sentenza 18/12/1995 n. 12894).
Avuto riguardo ai principi esposti la sentenza impugnata non è incorsa in alcuna violazione di legge e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto con le censure in esame posto che - come ammesso dalla stessa ricorrente - il punto di rottura della tubazione di scarico è stato individuato nel tratto obliquo che convoglia le acque del lavandino di proprietà della F. alla colonna condominiale.
Va solo aggiunto - con riferimento all'asserita violazione dell'articolo 2051 c.c., denunciata con il secondo motivo di ricorso - che la citata norma prevede una forma di responsabilità che ha fondamento giuridico nella circostanza che il soggetto chiamato a rispondere si trovi in una relazione particolarmente qualificata con la cosa, intesa come rapporto di fatto o relazione fisica implicante l'effettiva disponibilità della stessa, da cui discende il potere - dovere di custodirla e di vigilare, affinchè non arrechi danni a terzi. La fattispecie di cui all'articolo 2051 c.c., individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa, e, perciò, trova applicazione anche nell'ipotesi (ricorrente nella specie) di cose inerti.
Pertanto, perchè possa configurarsi in concreto la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone nè implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario. Ne consegue che il custode convenuto è onerato di offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva (nel caso in esame non offerta) del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento.
La corte di merito, che così ha interpretato la norma in questione, non è incorsa in alcuna violazione di legge.
Va infine rilevata l'inammissibilità delle critiche mosse in questa sede (con il terzo motivo di ricorso) avente ad oggetto l'asserito omesso (o errato) esame delle prove documentali acquisite (le perizie del geometra B. e del geometra Pa. , nonchè i verbali di assemblea condominiale del 23/11/1999 e del 25/1/2000).
Dette critiche non sono meritevoli di accoglimento, oltre che per la loro evidente incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito, anche per la loro genericità.
Sotto quest'ultimo aspetto bisogna segnalare che il ricorrente denuncia l'errata interpretazione e valutazione delle indicate prove documentali senza riportarne il contenuto specifico e completo il che non consente di ricostruirne - alla luce esclusivamente di alcune isolate parti - il senso complessivo ed i punti salienti ed importanti. Ciò impedisce a questa Corte di valutare - sulla base delle sole deduzioni contenute in ricorso - l'incidenza causale del denunciato difetto di motivazione e la decisività dei rilievi al riguardo mossi dalla ricorrente.
Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ha l'onere (per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto delle prove non esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo dell'asserito vizio di valutazione: tale onere non è stato nella specie rispettato.
La ricorrente, inoltre, con la tesi concernente gli errori che sarebbero stati commessi dal Giudice di appello nel ricostruire i fatti di causa in relazione alle risultanze probatorie, ha sostanzialmente inteso sostenere che l'impugnata sentenza sarebbe basata su elementi di fatto inesistenti o contrastanti con le risultanze istruttorie. Trattasi all'evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene (come nella specie) al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione degli articoli 2697, 2056 e 1223 c.c., nonchè vizi di motivazione, deducendo che la corte di appello non ha applicato correttamente le norme relative al risarcimento del danno extracontrattuale ed all'onere probatorio a carico della parte lesa. La corte di merito ha infatti ritenuto sufficienti le prove relative al danno considerando "verosimile" l'estensione del risarcimento anche ad ulteriori e non provate spese di tinteggiatura dell'immobile dei coniugi B. . I danni risarcibili sono solo quelli direttamente ed immediatamente conseguenti all'inadempimento. Il danneggiale, inoltre, deve rispondere solo delle conseguenze probabili della sua condotta e non di quelle remote, improbabili o indirette che possano dipendere dal suo operato. Nella specie il presunto danno relativo alla tinteggiatura del soffitto non è stato suffragato da alcun elemento probatorio. Al riguardo il giudice di appello ha ritenuto risarcibili detti danni meramente verosimili ed ipotetici. Inoltre la motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria nella parte in cui ha preso atto della Delib. condominiale 15 gennaio 2002, con la quale erano state ripartite tra i condomini le spese relative alla ricerca ed alla riparazione del guasto idraulico.
Anche questo motivo, al pari degli altri, non è fondato posto che, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente e come più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, in ordine all'entità del risarcimento dei danni derivati da fatto illecito, il requisito della prevedibilità del danno, correlato all'elemento psicologico di esso (articolo 1225 c.c.), è inapplicabile alla responsabilità extracontrattuale, in quanto non richiamato dall'articolo 2056 c.c, avendo scelto il legislatore di non commisurare il risarcimento al grado della colpa (sentenza 30/3/2005 n. 6725). Pertanto, anche in relazione alla causalità nell'omissione in ordine all'illecito aquiliano, resta applicabile il principio per cui, non avendo l'articolo 2056 c.c., richiamato l'articolo 1225 c.c., sono risarcibili sia i danni prevedibili che imprevedibili, atteso che le dette particolarità rilevano sul piano della causalità giuridica di cui all'articolo 1223 c.c., e non su quello della causalità materiale di cui agli articoli 40 e 41 c.p. (sentenza 31/5/2005 n. 11609).
Correttamente, quindi la corte di appello ha ritenuto - confermando la decisione del primo giudice - di dover aggiungere, all'importo indicato dal geometra Pa. per la quantificazione dei danni subiti dai coniugi B. , una somma (peraltro molto contenuta) per il "verosimile" ulteriore danno al soffitto del locale soggiorno. In proposito la corte di merito ha ampiamente giustificato tale decisione facendo espresso riferimento: alla limitala valutazione operata dal professionista relativa solo alle spese di ripritino e tinteggiatura del soffitto del bagno; all'estensione del fenomeno dannoso anche al soffitto locale soggiorno; al perdurare della causa dell'inconveniente anche dopo il sopralluogo del professionista.
Si tratta, come appare palese, di una motivazione adeguata e congrua, frutto di un insindacabile valutazione delle risultanze probatorie e sorretta da coerenti argomenti immuni da vizi logici e giuridici.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi euro 200,00, oltre euro 600,00 a titolo di onorario ed oltre accessori come per legge.
martedì 9 novembre 2010
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
concorso per l'ammissione al 17° corso biennale di 490 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri.
News della giornata
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circ. 28-10-2010 n. 86959-28/08.03
Rilascio del permesso di guida provvisorio in occasione del rinnovo della patente presso Commissioni mediche locali - Modello unificato per il rilascio provvisorio del permesso di guida ex art. 59 della legge n. 120 del 2010 ed ex art. 37, comma 4, della legge n. 448 del 1998 - Istruzioni operative.
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 5.(completa di modulistica) - Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Nota 5-11-2010 n. 25/I/0018618
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Congedo di maternità - Adozioni internazionali - Fruizione del congedo ai sensi dell'art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 151/2001 in caso di interruzione della procedura adottiva.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l’attività ispettiva. - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circ. 5-11-2010 n. 88827/08.03
Disposizioni di attuazione delle modifiche apportate agli articoli 121 e 122 del Codice della strada dall'articolo 20, co. 1 e 2, della legge n. 120 del 2010 - Rilascio del foglio rosa dopo il superamento della prova teorica.. Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale motorizzazione, Divisione 5.
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TERREMOTO: SINDACATI PS, ANNULLATA PROTESTA ALL'AQUILA DECISIONE DOPO ANNULLAMENTO IMPEGNI PREMIER FUORI CASERMA GDF
TERREMOTO: SINDACATI PS, ANNULLATA PROTESTA ALL'AQUILA
DECISIONE DOPO ANNULLAMENTO IMPEGNI PREMIER FUORI CASERMA GDF
(ANSA) - L'AQUILA, 9 NOV - Le segreterie provinciali aquilane
dei sindacati di Polizia (Sap, Siap, Silp, Ugl Polizia di Stato,
Coisp, Siulp), nell'esprimere solidarieta' alle popolazioni del
Veneto, della Calabria e di tutte le localita' colpite dagli
eventi catastrofici delle ultime ore, hanno annunciato che,
''l'annullamento degli impegni al di fuori della Caserma della
Guardia di Finanza da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri e l'incertezza dell'ultim'ora circa la sua presenza
all'Aquila, impediscono, per oggi, il materiale svolgimento
della programmata manifestazione di protesta dei sindacati''.
''La mobilitazione, tutt'ora in atto - si legge in una nota
congiunta dei sindacati - e la presa di posizione dei
poliziotti, ha comunque apportato delle novita', non tanto sul
fronte dei tagli indiscriminati alla sicurezza posti in essere
dal Governo, quanto alla concessione di alcuni strumenti che
possano garantire ai cittadini aquilani un minimo di diritto
alla sicurezza. Le serrate trattative tra le Segreterie
Nazionali dei sindacati di Polizia ed i vertici del
Dipartimento, hanno gia' assicurato il riconoscimento di sede
disagiata anche per l'anno 2011 e il mantenimento dell'attuale
standard di ore di straordinario emergente per garantire ai
cittadini i servizi di sicurezza minimi''.
''Siamo in attesa di conoscere - si prosegue nella nota - gli
esiti sul nodo della sede strategica della Questura e della
Polizia Stradale ed il destino dei poliziotti in servizio nelle
baracche e nel sottoscala della Cassa di Risparmio della
Provincia dell'Aquila. Per questo ultimo aspetto e per la
questione relativa alle aggregazioni dei poliziotti del cratere
in servizio in altre sedi, le organizzazioni sindacali del
cartello, sono state convocate in tarda serata nella sede della
Questura sita negli uffici della Carispaq, per un incontro
urgente con il vicecapo della Polizia, Nicola Izzo. Sulla scorta
di cio' la preannunciata manifestazione sara' rimandata ad altra
data qualora non si raggiungeranno gli esiti sperati''. (ANSA).
COM-HNZ/RST
09-NOV-10 16:09 NNNN
DECISIONE DOPO ANNULLAMENTO IMPEGNI PREMIER FUORI CASERMA GDF
(ANSA) - L'AQUILA, 9 NOV - Le segreterie provinciali aquilane
dei sindacati di Polizia (Sap, Siap, Silp, Ugl Polizia di Stato,
Coisp, Siulp), nell'esprimere solidarieta' alle popolazioni del
Veneto, della Calabria e di tutte le localita' colpite dagli
eventi catastrofici delle ultime ore, hanno annunciato che,
''l'annullamento degli impegni al di fuori della Caserma della
Guardia di Finanza da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri e l'incertezza dell'ultim'ora circa la sua presenza
all'Aquila, impediscono, per oggi, il materiale svolgimento
della programmata manifestazione di protesta dei sindacati''.
''La mobilitazione, tutt'ora in atto - si legge in una nota
congiunta dei sindacati - e la presa di posizione dei
poliziotti, ha comunque apportato delle novita', non tanto sul
fronte dei tagli indiscriminati alla sicurezza posti in essere
dal Governo, quanto alla concessione di alcuni strumenti che
possano garantire ai cittadini aquilani un minimo di diritto
alla sicurezza. Le serrate trattative tra le Segreterie
Nazionali dei sindacati di Polizia ed i vertici del
Dipartimento, hanno gia' assicurato il riconoscimento di sede
disagiata anche per l'anno 2011 e il mantenimento dell'attuale
standard di ore di straordinario emergente per garantire ai
cittadini i servizi di sicurezza minimi''.
''Siamo in attesa di conoscere - si prosegue nella nota - gli
esiti sul nodo della sede strategica della Questura e della
Polizia Stradale ed il destino dei poliziotti in servizio nelle
baracche e nel sottoscala della Cassa di Risparmio della
Provincia dell'Aquila. Per questo ultimo aspetto e per la
questione relativa alle aggregazioni dei poliziotti del cratere
in servizio in altre sedi, le organizzazioni sindacali del
cartello, sono state convocate in tarda serata nella sede della
Questura sita negli uffici della Carispaq, per un incontro
urgente con il vicecapo della Polizia, Nicola Izzo. Sulla scorta
di cio' la preannunciata manifestazione sara' rimandata ad altra
data qualora non si raggiungeranno gli esiti sperati''. (ANSA).
COM-HNZ/RST
09-NOV-10 16:09 NNNN
lunedì 8 novembre 2010
TERREMOTO: VISITA PREMIER, SINDACATI PS ANNUNCIANO PROTESTE
TERREMOTO: VISITA PREMIER, SINDACATI PS ANNUNCIANO PROTESTE
(ANSA) - L'AQUILA, 8 NOV - Le segreterie provinciali aquilane
dei sindacati di Polizia (Sap, Siap, Silp, Ugl Polizia di Stato,
Coisp, Siulp) annunciano ''probabili iniziative di protesta in
occasione della visita all'Aquila del presidente del Consiglio,
Silvio Berlusconi'', prevista domani, in relazione alle
difficili condizioni di lavoro a 18 mesi dal terremoto.
''Mentre il presidente del Consiglio torna all'Aquila per la
consegna dei riconoscimenti di Protezione Civile ai vertici
delle forze di polizia, in riferimento ai servizi svolti nel
post-terremoto - si legge in una nota congiunta -, i poliziotti
aquilani, cioe' coloro che, mentre vivevano la tragedia sulla
loro pelle e su quella dei congiunti, hanno generosamente
prestato servizi e soccorso alla popolazione tralasciando i loro
problemi, ancora oggi sono costretti a lavorare ammassati e
dimenticati in malsani ambienti di fortuna''.
''Il Governo in carica - si legge ancora nella nota - ha
cercato di accreditarsi tantissimi meriti sulla ricostruzione,
sinora solo virtuale, a danno anche dell'immagine della
popolazione aquilana, non risparmiando figuracce neanche in
merito alla ricostruzione degli edifici strategici, come lo
stabile della Questura, luogo preposto alla pianificazione e al
coordinamento della sicurezza di tutta la provincia''. Di qui la
necessita' di lavorare in container o in sottoscala ''in
condizioni malsane''.
''Questo Esecutivo - conclude la nota dei sindacati di
Polizia - oltre a disattendere gli impegni presi con le donne e
gli uomini in divisa per il riconoscimento della specificita',
pretenderebbe, con una direttiva del gabinetto del ministro
Roberto Maroni, gia' emanata, di equiparare i poliziotti a tutti
gli impiegati civili e far funzionare la Polizia solo dalle 8
del mattino alle 18 di sera, come qualsiasi altro ufficio
pubblico, disconoscendo di fatto la richiesta di sicurezza da
parte dei cittadini, che e' articolata nelle 24 ore''. (ANSA).
Y3M-SAS
08-NOV-10 10:04 NNNN
(ANSA) - L'AQUILA, 8 NOV - Le segreterie provinciali aquilane
dei sindacati di Polizia (Sap, Siap, Silp, Ugl Polizia di Stato,
Coisp, Siulp) annunciano ''probabili iniziative di protesta in
occasione della visita all'Aquila del presidente del Consiglio,
Silvio Berlusconi'', prevista domani, in relazione alle
difficili condizioni di lavoro a 18 mesi dal terremoto.
''Mentre il presidente del Consiglio torna all'Aquila per la
consegna dei riconoscimenti di Protezione Civile ai vertici
delle forze di polizia, in riferimento ai servizi svolti nel
post-terremoto - si legge in una nota congiunta -, i poliziotti
aquilani, cioe' coloro che, mentre vivevano la tragedia sulla
loro pelle e su quella dei congiunti, hanno generosamente
prestato servizi e soccorso alla popolazione tralasciando i loro
problemi, ancora oggi sono costretti a lavorare ammassati e
dimenticati in malsani ambienti di fortuna''.
''Il Governo in carica - si legge ancora nella nota - ha
cercato di accreditarsi tantissimi meriti sulla ricostruzione,
sinora solo virtuale, a danno anche dell'immagine della
popolazione aquilana, non risparmiando figuracce neanche in
merito alla ricostruzione degli edifici strategici, come lo
stabile della Questura, luogo preposto alla pianificazione e al
coordinamento della sicurezza di tutta la provincia''. Di qui la
necessita' di lavorare in container o in sottoscala ''in
condizioni malsane''.
''Questo Esecutivo - conclude la nota dei sindacati di
Polizia - oltre a disattendere gli impegni presi con le donne e
gli uomini in divisa per il riconoscimento della specificita',
pretenderebbe, con una direttiva del gabinetto del ministro
Roberto Maroni, gia' emanata, di equiparare i poliziotti a tutti
gli impiegati civili e far funzionare la Polizia solo dalle 8
del mattino alle 18 di sera, come qualsiasi altro ufficio
pubblico, disconoscendo di fatto la richiesta di sicurezza da
parte dei cittadini, che e' articolata nelle 24 ore''. (ANSA).
Y3M-SAS
08-NOV-10 10:04 NNNN
domenica 7 novembre 2010
RISCHIA CHIUSURA MUSEO LIBERAZIONE, EX CARCERE ROMANO SS (((non cancelliamo la memoria))))))
RISCHIA CHIUSURA MUSEO LIBERAZIONE, EX CARCERE ROMANO SS
NELLA STRUTTURA DI VIA TASSO TRA I VERTICI C'ERA HERBERT KAPPLER
(ANSA) - ROMA, 7 NOV - Rischia la chiusura il Museo storico
della Liberazione, l'ex carcere romano delle Ss di via Tasso,
tristemente noto per le sevizie inflitte dai nazisti in
particolare agli ebrei della capitale. Lo ha annunciato il
presidente della struttura, Antonio Parisella.
Ricevendo il premio ''Sasso per la Pace'' oggi a Cervara
(Roma), Parisella ha detto che ''dal 2 gennaio la chiusura e'
quasi certa, per motivi di bilancio''.
A dispetto del numero di visitatori raddoppiato (oggi e' di
circa 12 mila persone), di una ripresa dell'attivita' del museo
e dello stesso riconoscimento ricevuto oggi, dal 2 gennaio il
museo potrebbe non riaprire e venire commissariato.
''Il Ministero per i beni e le attivita' culturali non ha
operato, forse, il previsto taglio del 15% del contributo
annuale di 50 mila euro'' ma ''ci ha finora assegnato per il
2010 solo un terzo di quanto dovuto'', ha spiegato il presidente
ne' si sa la cifra che dovra' ancora essere accreditata ne'
quali saranno le entrate per il 2011. Nessun aiuto neppure dalle
amministrazioni locali (Regione, Comune Roma, Provincia Roma e
Camera di Commercio Roma).
L'annuncio e' giunto in un momento di ripresa dell'attivita':
alto numero di prenotazioni di visite per i prossimi mesi,
richieste di spazi per rappresentazioni cinematografiche o
teatrali e di tante nuove iniziative anche innovative, ad
esempio con il CNR.
Il Museo Storico della Liberazione e' allestito nei locali
dell'edificio che, nei mesi dell'occupazione nazista di Roma (11
settembre 1943 - 4 giugno 1944), venne utilizzato come carcere
dal Comando della Polizia di sicurezza (SD Polizei). L'ufficio
di collegamento tra la polizia politica tedesca e quella
italiana, che aveva sede nell'edificio, era affidato al maggiore
delle SS Herbert Kappler. (ANSA).
DO
07-NOV-10 18:51 NNNN
ANIMALI: SULLE ORME DEL COMMISSARIO REX, AUMENTANO ADOZIONI CANI POLIZIOTTO/
ANIMALI: SULLE ORME DEL COMMISSARIO REX, AUMENTANO ADOZIONI CANI POLIZIOTTO/ADNKRONOS =
TANTI PRIVATI ACCOLGONO A CASA I POLIZIOTTI A 4 ZAMPE ANDATI IN
PENSIONE
Roma, 7 nov. (Adnkronos) - Quanti, guardando in tv l'avventurosa
lotta contro il crimine del Commissario Rex, il pastore tedesco capace
di fiutare criminali e truffatori, hanno desiderato per un attimo di
vederlo scorrazzare nel proprio giardino e stringergli la zampa? Tanti
hanno sognato di farlo, e hanno realizzato il proprio sogno, visto il
trend in crescita nelle adozioni da parte dei privati, dei cani
'poliziotto' andati in pensione dopo aver servito per anni le forze
dell'ordine.
Sono sempre di piu' le persone che prendono con se' i Rex
italiani, che si sono distinti per la loro capacita' operativa, dal
contrasto al traffico di stupefacenti al servizio anti-esplosivo, fino
all'ordine pubblico e alle 'missioni' speciali degli eroi a 4 zampe. A
spiegare all'ADNKRONOS questa tendenza in continua crescita, e' Luigi
Congedo, ex istruttore della Polizia di Stato, per 22 anni in servizio
nelle unita' cinofile, che oggi a Nettuno ha una scuola di
addestramento, la K9 Service.
"Qui non si addestrano cani che verranno utilizzati dalla
polizia o da altre forze dell'ordine - spiega Congedo - ma sono quasi
sempre i privati che ci chiedono di creare un piccolo Rex a scopo di
vigilanza, per la sicurezza della propria abitazione o per altre
ragioni". (segue)
(Mrg/Gs/Adnkronos)
07-NOV-10 14:35
NNNN
ANIMALI: SULLE ORME DEL COMMISSARIO REX, AUMENTANO ADOZIONI CANI POLIZIOTTO (2) =
LA SCUOLA DI CONGEDO, QUI SI INSTAURA UN LEGAME SPECIALE
UOMO-CANE SENZA COERCIZIONI
(Adnkronos) - Nell'agenzia di guardiania dell'ex poliziotto, si
svolgono anche corsi di educazione ed obbedienza per 4 zampe di
qualsiasi razza e dimensione, attraverso lezioni collettive ed
individuali, mirate alla risoluzione di piccoli e grandi problemi che
possono verificarsi durante la quotidiana convivenza con i nostri
fedeli amici.
"Il metodo educativo utilizzato dalla K9 Service - fa notare
Congedo - non utilizza comportamenti coercitivi e tanto meno violenti
ma processi naturali di comunicazione tra uomo e cane. Il metodo e'
quello di educare con dolcezza e professionalita', mantenendo sempre
un occhio di riguardo alle reali esigenze di vita sia dell'uomo che
dell'animale". Un po' come avviene nel legame che si viene a creare
tra il chi lavora nelle unita' cinofile e il proprio collega a 4
zampe: un rapporto di complicita' e mai di coercizione, di fiducia
reciproca e affetto.
"Ho avuto tanti cani che mi hanno fatto da braccio destro quando
ero in polizia - racconta l'ex istruttore - ognuno di loro ha un posto
speciale nel mio cuore, e' un po' come con i figli, li ami tutti senza
avere preferenze. E loro ti ricambiano dandoti molte soddisfazioni".
C'e' anche chi non riesce a separarsi dal proprio 'collega' a 4 zampe,
e quando il cane va in pensione lo adotta. (segue)
(Mrg/Gs/Adnkronos)
07-NOV-10 14:41
NNNN
ANIMALI: SULLE ORME DEL COMMISSARIO REX, AUMENTANO ADOZIONI CANI POLIZIOTTO (3) =
(Adnkronos) - E quando i tanti Rex in servizio nelle forze
dell'Ordine, finita la carriera vengono 'riformati' e non possono
essere adottati da quello che e' stato il loro compagno di lavoro (in
gergo chiamato conduttore), sono molti i privati che decidono di
accoglierli in casa per poterne apprezzare le doti che li hanno resi
tutori dell'ordine molto speciali.
"Le richieste di adozione dei Rex nostrani sono in aumento -
prosegue Congedo - perche' le doti di questi cani sono tantissime. Ma
attenzione, alcuni di loro, per il forte temperamento, hanno bisogno
di un padrone che abbia esperienza di cani da guardia o da difesa. In
polizia questi cani hanno svolto, per lo piu', mansioni di ordine
pubblico e sono addestrati per le operazioni anti-sommossa e nella
ricerca di esplosivi". Gli ex poliziotti a 4 zampe possono essere
adottati sia da privati cittadini che da associazioni ma e'
necessario, in ogni caso, che siano persone esperte e conoscano le
caratteristiche di queste razze canine dal carattere piuttosto
"forte".
Sul sito della Polizia www.poliziadistato.it ci sono le foto e
le schede dei cani che cercano una nuova sistemazione e che, per vari
motivi, non possono restare con i loro "vecchi" amici-poliziotti.
Online anche le modalita' e gli allegati per poter presentare la
domanda di adozione. (segue)
(Mrg/Gs/Adnkronos)
07-NOV-10 14:53
NNNN
ANIMALI: SULLE ORME DEL COMMISSARIO REX, AUMENTANO ADOZIONI CANI POLIZIOTTO (4) =
NON SOLO PASTORI TEDESCHI, IN SERVIZIO ANCHE LABRADOR, PASTORI
BELGI E ROTTWEILER
(Adnkronos) - Ma quali sono le caratteristiche principali, oltre
all'agilita' e al coraggio, per diventare un cane speciale come il
mitico Rex? "Prima tra tutte - fa notare l'ex istruttore - la
versatilita', una qualita' che contraddistingue soprattutto il pastore
tedesco, il cane poliziotto per eccellenza e il piu' impiegato". Ma
tra gli 'operativi' a 4 zampe, vanno forte anche i labrador,
particolarmente dotati nella ricerca di sostanze stupefacenti, armi ed
esplosivi, o i pastori belgi malinois, molto apprezzati per le loro
eccezionali doti olfattive e per il loro grande temperamento.
E ancora, i rottweiler, preziosi ausiliari nei servizi a tutela
dell'ordine pubblico. Non e' neanche indispensabile avere un pedigree,
infatti ha ottenuto ottimi risultati l'addestramento di cani meticci
"adottati" nei canili pubblici. Gli esemplari scelti per le attivita'
di polizia provengono per lo piu' da allevamenti nazionali ed europei
(Paesi bassi, Europa Centro Orientale) e hanno un'eta' compresa tra i
12 e i 30 mesi.
Come i "colleghi" uomini, i futuri poliziotti a 4 zampe, devono
superare accurate visite mediche e prove psico-attitudinali. Vengono
sottoposti ad esami clinici, a radiografie e a una serie di test per
verificare se abbiano i requisiti psico-fisici e caratteriali
necessari per svolgere le mansioni cui saranno destinati. (segue)
(Mrg/Gs/Adnkronos)
07-NOV-10 15:11
ANIMALI: SULLE ORME DEL COMMISSARIO REX, AUMENTANO ADOZIONI CANI POLIZIOTTO (5) =
ESAMI CLINICI E TEST PER LE SELEZIONI
(Adnkronos) - Dopo un periodo di osservazione sanitaria, i
candidati prescelti vengono affidati ad un istruttore del Centro
Coordinamento dei Servizi Cinofili che ne valuta ulteriormente le
attitudini e gli aspetti caratteriali affinche' siano compatibili con
quelli dell'allievo conduttore, al quale l'animale verra'
successivamente assegnato per la frequenza del corso di
qualificazione. Verificata "l'affinita' di coppia", il cane ed il
conduttore, al termine corso, formeranno l'unita' cinofila e
cominceranno la loro attivita' di servizio.
Una carriera a due, all'insegna dell'azione, del coraggio, ma
soprattutto di una fedele amicizia. Un'apposita Commissione
analizzera' e decidera' quando per il commissario a 4 zampe sara' il
momento di andare in "pensione".
E come si diventa conduttore cinofilo? Possono farlo gli
operatori che hanno frequentato un corso di specializzazione
sull'impiego del cane nelle attivita' di polizia giudiziaria e ordine
pubblico, nei servizi Antidroga, antiesplosivo o ricerca e soccorso.
(segue)
(Mrg/Gs/Adnkronos)
07-NOV-10 15:28
NNNN
ANIMALI: SULLE ORME DEL COMMISSARIO REX, AUMENTANO ADOZIONI CANI POLIZIOTTO (6) =
RESISTENZA FISICA, PAZIENZA ED EQUILIBRIO PER DIVENTARE
CONDUTTORE CINOFILO
(Adnkronos) - "Per lavorare con un poliziotto a 4 zampe - si
legge nel sito della Polizia - bisogna avere prestanza e resistenza
fisica, oltre a doti di perseveranza, tenacia, pazienza e grande
equilibrio. Queste qualita', insieme all'amore ed al rispetto per il
cane, sono necessarie ad instaurare un rapporto di unione e
complicita', elementi fondamentali in una squadra durante le varie
operazioni".
E Congedo, con i suoi tanti 'colleghi' a 4 zampe avuti accanto
nella carriera, ne sa qualcosa. "Dietro un legame forte con l'animale
- conclude l'ex poliziotto - c'e' un lavoro non solo fisico ma anche
di psicologia canina: devi saper prendere l'animale cogliendo tutte le
sue sfumature, per sfruttarne ogni potenzialita'. Non ci deve mai
essere coercizione nel legame che si instaura, ma solo interazione,
rispetto e fiducia reciproca".
Congedo non ha mai dimenticato i suoi 'colleghi' a 4 zampe, e
oggi fa l'educatore cinofilo. Nella sua scuola, tramanda questa sua
esperienza dedicandosi con passione anche al recupero dei problemi
comportamentali durante le fasi addestrative dei cani destinati ai
servizi di polizia, e con lui, i futuri Rex, tornano tutti in riga.
(Mrg/Gs/Adnkronos)
07-NOV-10 15:40
NNNN
TANTI PRIVATI ACCOLGONO A CASA I POLIZIOTTI A 4 ZAMPE ANDATI IN
PENSIONE
Roma, 7 nov. (Adnkronos) - Quanti, guardando in tv l'avventurosa
lotta contro il crimine del Commissario Rex, il pastore tedesco capace
di fiutare criminali e truffatori, hanno desiderato per un attimo di
vederlo scorrazzare nel proprio giardino e stringergli la zampa? Tanti
hanno sognato di farlo, e hanno realizzato il proprio sogno, visto il
trend in crescita nelle adozioni da parte dei privati, dei cani
'poliziotto' andati in pensione dopo aver servito per anni le forze
dell'ordine.
Sono sempre di piu' le persone che prendono con se' i Rex
italiani, che si sono distinti per la loro capacita' operativa, dal
contrasto al traffico di stupefacenti al servizio anti-esplosivo, fino
all'ordine pubblico e alle 'missioni' speciali degli eroi a 4 zampe. A
spiegare all'ADNKRONOS questa tendenza in continua crescita, e' Luigi
Congedo, ex istruttore della Polizia di Stato, per 22 anni in servizio
nelle unita' cinofile, che oggi a Nettuno ha una scuola di
addestramento, la K9 Service.
"Qui non si addestrano cani che verranno utilizzati dalla
polizia o da altre forze dell'ordine - spiega Congedo - ma sono quasi
sempre i privati che ci chiedono di creare un piccolo Rex a scopo di
vigilanza, per la sicurezza della propria abitazione o per altre
ragioni". (segue)
(Mrg/Gs/Adnkronos)
07-NOV-10 14:35
NNNN
ANIMALI: SULLE ORME DEL COMMISSARIO REX, AUMENTANO ADOZIONI CANI POLIZIOTTO (2) =
LA SCUOLA DI CONGEDO, QUI SI INSTAURA UN LEGAME SPECIALE
UOMO-CANE SENZA COERCIZIONI
(Adnkronos) - Nell'agenzia di guardiania dell'ex poliziotto, si
svolgono anche corsi di educazione ed obbedienza per 4 zampe di
qualsiasi razza e dimensione, attraverso lezioni collettive ed
individuali, mirate alla risoluzione di piccoli e grandi problemi che
possono verificarsi durante la quotidiana convivenza con i nostri
fedeli amici.
"Il metodo educativo utilizzato dalla K9 Service - fa notare
Congedo - non utilizza comportamenti coercitivi e tanto meno violenti
ma processi naturali di comunicazione tra uomo e cane. Il metodo e'
quello di educare con dolcezza e professionalita', mantenendo sempre
un occhio di riguardo alle reali esigenze di vita sia dell'uomo che
dell'animale". Un po' come avviene nel legame che si viene a creare
tra il chi lavora nelle unita' cinofile e il proprio collega a 4
zampe: un rapporto di complicita' e mai di coercizione, di fiducia
reciproca e affetto.
"Ho avuto tanti cani che mi hanno fatto da braccio destro quando
ero in polizia - racconta l'ex istruttore - ognuno di loro ha un posto
speciale nel mio cuore, e' un po' come con i figli, li ami tutti senza
avere preferenze. E loro ti ricambiano dandoti molte soddisfazioni".
C'e' anche chi non riesce a separarsi dal proprio 'collega' a 4 zampe,
e quando il cane va in pensione lo adotta. (segue)
(Mrg/Gs/Adnkronos)
07-NOV-10 14:41
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ANIMALI: SULLE ORME DEL COMMISSARIO REX, AUMENTANO ADOZIONI CANI POLIZIOTTO (3) =
(Adnkronos) - E quando i tanti Rex in servizio nelle forze
dell'Ordine, finita la carriera vengono 'riformati' e non possono
essere adottati da quello che e' stato il loro compagno di lavoro (in
gergo chiamato conduttore), sono molti i privati che decidono di
accoglierli in casa per poterne apprezzare le doti che li hanno resi
tutori dell'ordine molto speciali.
"Le richieste di adozione dei Rex nostrani sono in aumento -
prosegue Congedo - perche' le doti di questi cani sono tantissime. Ma
attenzione, alcuni di loro, per il forte temperamento, hanno bisogno
di un padrone che abbia esperienza di cani da guardia o da difesa. In
polizia questi cani hanno svolto, per lo piu', mansioni di ordine
pubblico e sono addestrati per le operazioni anti-sommossa e nella
ricerca di esplosivi". Gli ex poliziotti a 4 zampe possono essere
adottati sia da privati cittadini che da associazioni ma e'
necessario, in ogni caso, che siano persone esperte e conoscano le
caratteristiche di queste razze canine dal carattere piuttosto
"forte".
Sul sito della Polizia www.poliziadistato.it ci sono le foto e
le schede dei cani che cercano una nuova sistemazione e che, per vari
motivi, non possono restare con i loro "vecchi" amici-poliziotti.
Online anche le modalita' e gli allegati per poter presentare la
domanda di adozione. (segue)
(Mrg/Gs/Adnkronos)
07-NOV-10 14:53
NNNN
ANIMALI: SULLE ORME DEL COMMISSARIO REX, AUMENTANO ADOZIONI CANI POLIZIOTTO (4) =
NON SOLO PASTORI TEDESCHI, IN SERVIZIO ANCHE LABRADOR, PASTORI
BELGI E ROTTWEILER
(Adnkronos) - Ma quali sono le caratteristiche principali, oltre
all'agilita' e al coraggio, per diventare un cane speciale come il
mitico Rex? "Prima tra tutte - fa notare l'ex istruttore - la
versatilita', una qualita' che contraddistingue soprattutto il pastore
tedesco, il cane poliziotto per eccellenza e il piu' impiegato". Ma
tra gli 'operativi' a 4 zampe, vanno forte anche i labrador,
particolarmente dotati nella ricerca di sostanze stupefacenti, armi ed
esplosivi, o i pastori belgi malinois, molto apprezzati per le loro
eccezionali doti olfattive e per il loro grande temperamento.
E ancora, i rottweiler, preziosi ausiliari nei servizi a tutela
dell'ordine pubblico. Non e' neanche indispensabile avere un pedigree,
infatti ha ottenuto ottimi risultati l'addestramento di cani meticci
"adottati" nei canili pubblici. Gli esemplari scelti per le attivita'
di polizia provengono per lo piu' da allevamenti nazionali ed europei
(Paesi bassi, Europa Centro Orientale) e hanno un'eta' compresa tra i
12 e i 30 mesi.
Come i "colleghi" uomini, i futuri poliziotti a 4 zampe, devono
superare accurate visite mediche e prove psico-attitudinali. Vengono
sottoposti ad esami clinici, a radiografie e a una serie di test per
verificare se abbiano i requisiti psico-fisici e caratteriali
necessari per svolgere le mansioni cui saranno destinati. (segue)
(Mrg/Gs/Adnkronos)
07-NOV-10 15:11
ANIMALI: SULLE ORME DEL COMMISSARIO REX, AUMENTANO ADOZIONI CANI POLIZIOTTO (5) =
ESAMI CLINICI E TEST PER LE SELEZIONI
(Adnkronos) - Dopo un periodo di osservazione sanitaria, i
candidati prescelti vengono affidati ad un istruttore del Centro
Coordinamento dei Servizi Cinofili che ne valuta ulteriormente le
attitudini e gli aspetti caratteriali affinche' siano compatibili con
quelli dell'allievo conduttore, al quale l'animale verra'
successivamente assegnato per la frequenza del corso di
qualificazione. Verificata "l'affinita' di coppia", il cane ed il
conduttore, al termine corso, formeranno l'unita' cinofila e
cominceranno la loro attivita' di servizio.
Una carriera a due, all'insegna dell'azione, del coraggio, ma
soprattutto di una fedele amicizia. Un'apposita Commissione
analizzera' e decidera' quando per il commissario a 4 zampe sara' il
momento di andare in "pensione".
E come si diventa conduttore cinofilo? Possono farlo gli
operatori che hanno frequentato un corso di specializzazione
sull'impiego del cane nelle attivita' di polizia giudiziaria e ordine
pubblico, nei servizi Antidroga, antiesplosivo o ricerca e soccorso.
(segue)
(Mrg/Gs/Adnkronos)
07-NOV-10 15:28
NNNN
ANIMALI: SULLE ORME DEL COMMISSARIO REX, AUMENTANO ADOZIONI CANI POLIZIOTTO (6) =
RESISTENZA FISICA, PAZIENZA ED EQUILIBRIO PER DIVENTARE
CONDUTTORE CINOFILO
(Adnkronos) - "Per lavorare con un poliziotto a 4 zampe - si
legge nel sito della Polizia - bisogna avere prestanza e resistenza
fisica, oltre a doti di perseveranza, tenacia, pazienza e grande
equilibrio. Queste qualita', insieme all'amore ed al rispetto per il
cane, sono necessarie ad instaurare un rapporto di unione e
complicita', elementi fondamentali in una squadra durante le varie
operazioni".
E Congedo, con i suoi tanti 'colleghi' a 4 zampe avuti accanto
nella carriera, ne sa qualcosa. "Dietro un legame forte con l'animale
- conclude l'ex poliziotto - c'e' un lavoro non solo fisico ma anche
di psicologia canina: devi saper prendere l'animale cogliendo tutte le
sue sfumature, per sfruttarne ogni potenzialita'. Non ci deve mai
essere coercizione nel legame che si instaura, ma solo interazione,
rispetto e fiducia reciproca".
Congedo non ha mai dimenticato i suoi 'colleghi' a 4 zampe, e
oggi fa l'educatore cinofilo. Nella sua scuola, tramanda questa sua
esperienza dedicandosi con passione anche al recupero dei problemi
comportamentali durante le fasi addestrative dei cani destinati ai
servizi di polizia, e con lui, i futuri Rex, tornano tutti in riga.
(Mrg/Gs/Adnkronos)
07-NOV-10 15:40
NNNN
Nuove regole per la detenzione di armi da parte dei privati cittadini
In attuazione della delega contenuta nella Legge 7 agosto 2009, n. 88, recante 'Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee', il Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2010 ha approvato il D.Lgs di recepimento della direttiva 2008/51 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Il decreto mira a conciliare le esigenze della libera circolazione delle armi sul mercato interno con quelle di protezione della sicurezza pubblica e della pubblica incolumità, in coerenza con i principi ispiratori della normativa comunitaria. Per esercitare l'attività di intermediario nel settore delle armi è richiesta un’apposita licenza rilasciata dal Prefetto, valida per tre anni. Ogni operatore autorizzato deve comunicare ogni anno all'autorità che ha rilasciato la licenza un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate. La mancata comunicazione può comportare, in caso di prima violazione, la sospensione e, in caso di recidiva, la revoca della licenza. L'armaiolo è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute, che deve essere esibito a richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza e conservato per un periodo di 50 anni. Gli armaioli devono comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità dei privati che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. Dall'applicazione del presente decreto, le cui disposizioni entrano in vigore il 1 luglio 2011, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Fonte: Governo
Ultime circolari -
Link al portale
I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro)
“Collegato Lavoro” - Prime indicazioni.
Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.
Ministero delle infrastrutture e dei trasportiDecr. 22-10-2010
Nuove disposizioni in materia di gestione del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente e del certificato di abilitazione professionale di tipo KB, derivante dalle modifiche intervenute sull'articolo 126-bis del Codice della strada.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 novembre 2010, n. 258.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decr. 22-10-2010
Nuove disposizioni in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 novembre 2010, n. 258.
ALLEGATO 1 (REGISTRO DI ISCRIZIONE AL CORSO PER IL RECUPERO DEI PUNTI)
ALLEGATO 2 ( REGISTRO DI FREQUENZA DEL CORSO PER IL RECUPERO DEI PUNTI)
ALLEGATO 3 (ATTESTATO DI FREQUENZA AL CORSO PER IL RECUPERO DEI PUNTI)
I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro)
“Collegato Lavoro” - Prime indicazioni.
Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.
Ministero delle infrastrutture e dei trasportiDecr. 22-10-2010
Nuove disposizioni in materia di gestione del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente e del certificato di abilitazione professionale di tipo KB, derivante dalle modifiche intervenute sull'articolo 126-bis del Codice della strada.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 novembre 2010, n. 258.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decr. 22-10-2010
Nuove disposizioni in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 novembre 2010, n. 258.
ALLEGATO 1 (REGISTRO DI ISCRIZIONE AL CORSO PER IL RECUPERO DEI PUNTI)
ALLEGATO 2 ( REGISTRO DI FREQUENZA DEL CORSO PER IL RECUPERO DEI PUNTI)
ALLEGATO 3 (ATTESTATO DI FREQUENZA AL CORSO PER IL RECUPERO DEI PUNTI)
sabato 6 novembre 2010
SICUREZZA: ASSOCIAZIONE PREFETTIZI, CON POTERI A SINDACI SI RISCHIA FRANTUMAZIONE = CORONA, I PREFETTI HANNO VISIONE D'INSIEME E NON POSSONO RINCORRERE SINGOLE ORDINANZE
SICUREZZA: ASSOCIAZIONE PREFETTIZI, CON POTERI A SINDACI SI RISCHIA FRANT
SICUREZZA: ASSOCIAZIONE PREFETTIZI, CON POTERI A SINDACI SI RISCHIA FRANTUMAZIONE = CORONA, I PREFETTI HANNO VISIONE D'INSIEME E NON POSSONO RINCORRERE SINGOLE ORDINANZE Roma, 6 nov. - (Adnkronos) - Raccomanda prudenza l'Associazione Prefettizi sull'uso del nuovo strumento che il 'pacchetto sicurezzà messo a punto dal ministro dell'Interno Roberto Maroni consegna ai sindaci, per la richiesta con un'ordinanza dell'impiego delle forze di polizia. «Come funzionari dello Stato non discutiamo le decisioni del governo e del Parlamento ma le applichiamo - premette all'ADNKRONOS Antonio Corona, presidente della Ap Associazione Prefettizi - però ci permettiamo di avanzare alcune osservazioni di fondo, per evitare un possibile 'sbrindellamento ' del sistema sicurezza a livello locale». Per Corona, «è opportuno che i sindaci facciano un uso molto oculato di questo strumento, per evitare di mettere in crisi l'impianto attuale e consentire allo stesso tempo un uso razionale delle risorse a disposizione, che non sono certo infinite. È giusto coinvolgere maggiormente i sindaci nella gestione del tema sicurezza; ma ciò non toglie che i prefetti abbiano una visione più allargata, quanto meno a livello provinciale, del tema, delle emergenze e delle relative necessità». Ecco perchè «bisogna evitare che i prefetti si trovino nella situazione di dover rincorrere le singole ordinanze dei vari sindaci del loro territorio. Si avrebbe, altrimenti - avverte il presidente dell'Associazione Prefettizi - un effetto di polverizzazione del dispositivo di sicurezza, con i sindaci a dettare di fatto l'agenda delle priorità ai prefetti e rovesciando l'attuale normativa incentrata sui Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza: dalla cabina di regia guidata dal prefetto si arriverebbe a una serie di singoli registi, senza un valido raccordo basato sull'esame del quadro generale». (Bon/Zn/Adnkronos) 06-NOV-10 14:01 NNN
SICUREZZA: ASSOCIAZIONE PREFETTIZI, CON POTERI A SINDACI SI RISCHIA FRANTUMAZIONE = CORONA, I PREFETTI HANNO VISIONE D'INSIEME E NON POSSONO RINCORRERE SINGOLE ORDINANZE Roma, 6 nov. - (Adnkronos) - Raccomanda prudenza l'Associazione Prefettizi sull'uso del nuovo strumento che il 'pacchetto sicurezzà messo a punto dal ministro dell'Interno Roberto Maroni consegna ai sindaci, per la richiesta con un'ordinanza dell'impiego delle forze di polizia. «Come funzionari dello Stato non discutiamo le decisioni del governo e del Parlamento ma le applichiamo - premette all'ADNKRONOS Antonio Corona, presidente della Ap Associazione Prefettizi - però ci permettiamo di avanzare alcune osservazioni di fondo, per evitare un possibile 'sbrindellamento ' del sistema sicurezza a livello locale». Per Corona, «è opportuno che i sindaci facciano un uso molto oculato di questo strumento, per evitare di mettere in crisi l'impianto attuale e consentire allo stesso tempo un uso razionale delle risorse a disposizione, che non sono certo infinite. È giusto coinvolgere maggiormente i sindaci nella gestione del tema sicurezza; ma ciò non toglie che i prefetti abbiano una visione più allargata, quanto meno a livello provinciale, del tema, delle emergenze e delle relative necessità». Ecco perchè «bisogna evitare che i prefetti si trovino nella situazione di dover rincorrere le singole ordinanze dei vari sindaci del loro territorio. Si avrebbe, altrimenti - avverte il presidente dell'Associazione Prefettizi - un effetto di polverizzazione del dispositivo di sicurezza, con i sindaci a dettare di fatto l'agenda delle priorità ai prefetti e rovesciando l'attuale normativa incentrata sui Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza: dalla cabina di regia guidata dal prefetto si arriverebbe a una serie di singoli registi, senza un valido raccordo basato sull'esame del quadro generale». (Bon/Zn/Adnkronos) 06-NOV-10 14:01 NNN
"Pacchetto sicurezza....dubbi di costituzionalità sul potere ai sindaci in materia di ordine pubblico..."
TITOLO V DELLA COSTITUZIONE ITALIANA CHE DEMANDA SOLO ALLO STATO LA SICUREZZA E LE QUESTIONI DI ORDINE PUBBLICO...
IL PACCHETTO APPENA APPROVATO VIOLA I PRINCIPI COSTITUZIONALI
"""
TITOLO V [19]
LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI
Art. 114 [20]
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
Art. 115
(abrogato) [21]Art. 116 [22]
Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119.
La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
Art. 117 [23]
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Art. 118 [24]
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
Art. 119 [25]
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
Art. 120 [26]
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
Art. 121 [27]
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
Art. 122 [28]
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
Art. 123 [29]
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.
Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo.
Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.
Art. 124
(abrogato) [30]Art. 125[31]
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione. Art. 126 [32]
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale.
Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
Art. 127 [33]
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.
Art. 128
(abrogato) [34]Art. 129
(abrogato) [35]Art. 130
(abrogato) [36]Art. 131 [37]
Sono costituite le seguenti Regioni: - Piemonte;
- Valle d'Aosta;
- Lombardia;
- Trentino-Alto Adige;
- Veneto;
- Friuli-Venezia Giulia;
- Liguria;
- Emilia-Romagna;
- Toscana;
- Umbria;
- Marche;
- Lazio;
- Abruzzi;
- Molise;
- Campania;
- Puglia;
- Basilicata;
- Calabria;
- Sicilia;
- Sardegna.
Art. 132 [38]
Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.
Art. 133.
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.""""
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