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martedì 16 novembre 2010

"Il Decreto Sicurezza - Testo del DL con le disposizioni commentate articolo per articolo - Dalla tracciabilità dei pagamenti negli appalti della confrisca in materia di lavoro - Si scrive Sindaco si legge Sceriffo - (Fonte: Il Sole24ore)










"Ruby con la scorta. Agli assistenti sociali ha raccontato gli spostamenti verso le case di B. con tanto di agenti e autista"



"SICUREZZA STRADALE: TRIBUNALE ABBIATEGRASSO, IRREGOLARI MULTE CHE ARRIVANO COL POSTINO = A CONSEGNARLE DEVE ESSERE L'UFFICIALE GIUDIZIARIO O L'ESATTORE"

Milano, 16 nov. - (Adnkronos) - Le multe consegnate dal postino
sono irregolari e non devono essere pagate. A recapitare la cartella
esattoriale, infatti, deve essere l'ufficiale giudiziario o
l'esattore. E' quanto emerge da un articolo pubblicato oggi su "il
Giornale", che cita una sentenza emessa venerdi' scorso dal Tribunale
civile di Abbiategrasso (Milano), secondo cui sono da considerarsi
nulle le contravvenzioni ricevute tramite uffici postali.

In Lombardia, i vigili urbani dei vari Comuni, in caso di
mancato pagamento delle multe, si rivolgono alla societa' Equitalia,
che automaticamente invia le cartelle esattoriali tramite Poste
Italiane. Ora chi ha ricevuto quelle multe potra' presentare ricorso,
chiedendo che ne sia riconosciuta la nullita'.

Difficile stabilire quali siano le somme che le amministrazioni
rischiano di non incassare, considerando che solo nel Comune di
Milano, nel corso del 2008, la Polizia Municipale ha elevato multe per
149 milioni e 780mila euro.

(Cmu/Zn/Adnkronos)
16-NOV-10 10:38

NNNN

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

"""""""Art. 19  Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
 
1.  Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.
 
2.  La disciplina attuativa dei princìpi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.
 
3.  Il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) partecipa, in rappresentanza del personale militare, alle attività negoziali svolte in attuazione delle finalità di cui al comma 1 e concernenti il trattamento economico del medesimo personale.
Art. 27  Disposizioni in materia di personale dell’Amministrazione della difesa
 
1.  A decorrere dal 1° gennaio 2009, si applicano anche al personale delle Forze armate le disposizioni di cui all’ articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che pongono a carico delle amministrazioni utilizzatrici gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


Art. 28  Personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
 
1.  Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato ai sensi del presente articolo non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età.

Art. 29  Concorsi interni per vice revisore tecnico e vice perito tecnico della Polizia di Stato
 
1.  Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modifiche:
 
a)  all’ articolo 20-quater:
1)  al comma 1, lettera a), le parole: «provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui concorrono,» sono soppresse;
2)  al comma 3, le parole: «e nel solo bando di cui al comma 1, lettera a), si procede altresì alla definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso» sono soppresse;
b)  all’ articolo 25-ter:
1)  al comma 1, le parole: «proveniente da profili professionali omogenei a quello per il quale concorre,» sono soppresse;
2)  al comma 2, le parole: «, nonché la definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo dei revisori tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso» sono soppresse.
7. Il potere di diffida di cui al comma 2 è esteso agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell’ articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a diffidare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5»."""""""""""

Salute: le indicazioni del ministero per prevenire l’influenza stagionale 2010-2011

lunedì 15 novembre 2010

SICUREZZA: DECRETO;SILP-CGIL,PREFETTI ASSOGGETTATI A SINDACI

SICUREZZA: DECRETO;SILP-CGIL,PREFETTI ASSOGGETTATI A SINDACI(V. ''SICUREZZA: DECRETO IN G.U.,...'' DELLE 17.26)
(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Col decreto sicurezza entrato in
vigore c'e' il rischio che i prefetti vengano assoggettati ai
sindaci. Lo afferma Claudio Giardullo, segretario del sindacato
di polizia Silp-Cgil.
''Ha l'aria di una semplice norma di carattere tecnico quella
che stabilisce che 'al fine di assicurare l'attuazione dei
provvedimenti adottati dai sindaci il prefetto dispone le misure
ritenute necessarie per il concorso delle forze di polizia' -
sottolinea Giardullo - e invece e' un sasso gettato
nell'ingranaggio del sistema di sicurezza pubblica nel nostro
Paese, perche' capovolge il rapporto tra sindaco, che diventa
quello che decide, e il prefetto, che diventa quello che esegue
senza alcun margine di discrezionalita', visto che la norma non
dice 'puo' disporre' ma dice 'dispone'''. E tutto questo,
aggiunge, ''senza neanche il fastidio di modificare il Titolo V
della Costituzione, che come e' noto attribuisce allo Stato la
competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica, o il
precedente pacchetto che attribuisce, correttamente, al sindaco
la veste di ufficiale di governo, quindi quella di elemento di
una scala di responsabilita', in materia di sicurezza, il cui
vertice a livello territoriale e' costituito dal prefetto e dal
questore''. (ANSA).

NE
15-NOV-10 19:35 NNNN
ANSA/SICUREZZA: DECRETO IN G.U., STRETTA SU PROSTITUTE IN DDLGIRO DI VITE CONTRO ULTRAS, POTENZIATA AGENZIA BENI CONFISCATI
(di Massimo Nestico')
(ANSA) - ROMA, 15 NOV - E' in vigore il decreto sicurezza
approvato lo scorso 5 novembre dal Consiglio dei ministri. Il
provvedimento - che contiene misure contro la violenza negli
stadi, per il potenziamento dell'Agenzia nazionale per i beni
confiscati alla criminalita' organizzata, per la tracciabilita'
dei flussi finanziari, norme in materia di sicurezza urbana - e'
stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Nel decreto (11
articoli) non c'e' l'annunciata stretta contro la prostituzione,
che seguira' la via del ddl varato nella stessa occasione.
ARRESTO IN FLAGRANZA DIFFERITA PER ULTRAS VIOLENTI - Il
decreto reintroduce l'arresto in flagranza differita - scaduto
lo scorso 30 giugno - per i tifosi che commettono reati entro 48
ore dagli eventi, sulla base delle riprese video. Vengono poi
ampliati i compiti degli steward, chiamati a ''servizi ausiliari
dell'attivita' di polizia, relativi ai controlli nell'ambito
dell'impianto sportivo'' e se ne rafforza la tutela penale.
POTENZIATA AGENZIA BENI CONFISCATI - Si rafforza poi
l'Agenzia nazionale per i beni sequestrati alla criminalita'
organizzata mediante l'autofinanziamento dello stesso organismo
con la messa a reddito dei beni confiscati e l'aumento delle
risorse umane e finanziarie. L'obiettivo e' quello di aprire
nuove sedi dell'Agenzia (dopo la principale a Reggio Calabria e
quella distaccata a Roma) a Palermo, Napoli, Milano e Bari.
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI - In arrivo anche
disposizioni sulla tracciabilita' dei flussi finanziari che
precisano quanto previsto dal Piano straordinario antimafia
entrato in vigore nel settembre scorso. Si stabilisce, in
particolare, che la stretta sulla tracciabilita' dei flussi vale
solo per i contratti sottoscritti dopo il 7 settembre scorso
(data di entrata in vigore del Piano).
SICUREZZA URBANA - Il decreto intende quindi incrementare
l'attuazione delle ordinanze dei sindaci e prevede che, a questo
scopo, ''il prefetto dispone le misure ritenute necessarie per
il concorso delle forze di polizia''. Contro la norma si
scagliano opposizione e sindacati di polizia, che paventano il
rischio di un assoggettamento dei prefetti ai sindaci. ''Il
rovesciamento del rapporto decisionale tra prefetti e sindaci,
per cui ai secondi spetta di fatto il compito di decidere,
mentre ai primi solo quello di eseguire - rileva Emanuele Fiano,
presidente forum Sicurezza del Pd - apre la strada a uno stato
di permanente conflittualita' sul soggetto a cui spetti prendere
decisioni e alla paralisi dell'azione di pubblica sicurezza''.
Sulla stessa linea i sindacati di polizia Siulp e Silp-Cgil.
CONFISCA PER CHI VIOLA NORME SU LAVORO - In presenza di
''violazioni gravi e reiterate'' in materia di sicurezza del
lavoro, ''e' sempre disposta la confisca amministrativa delle
cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione
e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento''. La disposizione non si
applica ''se la cosa appartiene a persona estranea alla
violazione amministrativa''.
STRETTA CONTRO LUCCIOLE IN DDL - Nel capitolo del decreto
dedicato alla sicurezza urbana era contenuta, in un primo
momento, la norma, voluta dal ministro Maroni, che prevede la
possibilita' di dare il foglio di via a chi si prostituisce in
strada violando le ordinanze dei sindaci. In sede di discussione
si e' poi deciso di 'ripescare' parte del ddl Carfagna che
introduce il reato di prostituzione (''che non ha fatto
progressi in Parlamento'', spiego' il premier Berlusconi nella
conferenza stampa seguita al COnsiglio dei ministri del 5
novembre) e di inserirlo - insieme al foglio di via - nel ddl
che contiene anche norme sull'espulsione dei cittadini
comunitari, sulla carta di identita' elettronica e sulla
liberalizzazione dell'accesso alla rete wi-fi. (ANSA).

NE
15-NOV-10 19:49 NNNN

Anche a Modena la sicurezza è con l'acqua alla gola "Poliziotti, "Basta coi tagli""

INTERNET: ARRIVA IL 'PERSONAL NETWORK', NON PIU' DI 50 AMICI

INTERNET: ARRIVA IL 'PERSONAL NETWORK', NON PIU' DI 50 AMICI

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Le amicizie? Meglio poche ma buone,
anche nel mondo virtuale di Internet. E' questa la scommessa di
Path, il personal network per smartphone che consente di avere
un massimo di 50 contatti rispetto alle centinaia o migliaia di
Facebook, Twitter e degli altri social network.
Lanciato oggi sull'iPhone e in arrivo anche per BlackBerry e
cellulari Android, il personal network si basa sulle teorie di
Robin Dunbar, docente di psicologia evolutiva a Oxford, secondo
cui la neocorteccia del cervello puo' gestire non piu' di 150
relazioni. Di queste, 50 sono quelle piu' strette.
''Path e' un luogo dove si puo' essere se stessi'', spiega la
compagnia. ''Con una rete limitata a 50 amici e familiari, si ha
la sicurezza di poter inserire contenuti in ogni momento, non
importa quanto personali essi siano''.
Path ha alle spalle investitori solidi e un team di fondatori
di primo piano, tra cui l'ex manager di Facebook Dave Morin e il
co-fondatore di Napster Shawn Fanning, che per lanciare la rete
personale hanno puntato sulle fotografie.
Il network e' infatti incentrato sulle foto, scattate con il
cellulare e poi pubblicate con l'aggiunta di informazioni come
il luogo, le persone e i soggetti ritratti. L'insieme delle
immagini va quindi a creare una sorta di sentiero ('path' in
inglese, appunto) della vita dell'utente.(ANSA).

Y89-VC
15-NOV-10 14:05 NNNN

Scienza/ Agenzia sicurezza francese chiede cautela per luci led

Scienza/ Agenzia sicurezza francese chiede cautela per luci led
La componente blu pu avere effetti negativi sulla retina

Roma, 15 nov. (Apcom) - Si chiamano Led, sono sistemi di
illuminazione a diodi luminosi, e, a quanto sostiene l'Agenzia
francese per gli alimenti, l'ambiente e la sicurezza (Afssa)
possono avere effetti negativi sulla salute. Sempre pi diffusi,
per via del basso consumo e delle alte prestazioni, sono stati
oggetto, come riferisce l'Aduc, di uno studio da parte dell'Afssa
dal quale risulta che possono avere effetti negativo sulla
retina legati alla componente blu della luce, che pu provocare
danni soprattutto ai bambini. Per questo l'Agenzia sconsiglia
l'utilizzo di fonti di luce blu in luoghi frequentati dai
bambini, e ritiene che queste particolari lampade debbano essere
usate solo professionalmente e in condizioni che permettano la
sicurezza dei lavoratori. L'Aduc si mossa perch i risultati
dello studio francese vengano utilizzati anche in Italia:
"Abbiamo sollecitato i ministeri della Salute e del Lavoro
affinche' si predispongano le misure di tutela suggerite
dall'Afssa", sottolinea il segretario Primo Mastrantoni.

Noe

151450 nov 10

La prevenzione delle intossicazioni da funghi: indicazioni operative per l'effettuazione dell'attività di vigilanza e controllo. Pubblicata nel B.U. Lombardia 2 novembre 2010, n. 44, S.S. 5 novembre 2010, n. 3.

Proposta di accordo con le farmacie per l'erogazione di ausili e presidi per i pazienti diabetici nel triennio 2010-2013; schema tipo di convenzione con Federfarma per l'utilizzo del sistema Webcare2 e del tariffario ausili e presidi.Delib.G.R. 26 ottobre 2010, n. 9/700

Sospensione temporanea del fermo di circolazione previsto dalla Delib.G.R. n. 8/9958 del 29 luglio 2009 per gli autobus «EURO 2» alimentati a gasolio e utilizzati per il trasporto pubblico locale che siano stati ammessi al contributo per l'acquisto e l'installazione di dispositivi antiparticolato di cui al d.d.s. n. 10369 del 13 ottobre 2010.( Delib.G.R. 3 novembre 2010, n. 9/732 )

Ad uso per i servizi di polizia stradale

Il disastro continua "Abbandonati mentre il crimine impazza. I sindacati di polizia contestano le scelte del governo" "Assediati dalla mafia. I sindacati di polizia contro i tagli"




Pensioni - Causa di servizio - Equo indennizzo - Aspetti medico legali per le forze di polizia, forze armate, vigili del fuoco

Lo sfacelo negli uffici di polizia continua "Questura a pezzi tra zecche e intonaci pericolanti" (Link diretto al sito dell'autore)


Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario

domenica 14 novembre 2010

Sequestrato kit di targhe anti-autovelox - Una tendina che oscura la targa delle auto comandata da un telecomando è il contenuto di un pacco intercettato alla Dogana dell'aeroporto di Ciampino

SICUREZZA: ARRESTO IN FLAGRANZA DIFFERITA IN STADI FINO 30/6/2013

SICUREZZA: ARRESTO IN FLAGRANZA DIFFERITA IN STADI FINO 30/6/2013 =
(AGI) - Roma, 14 nov - Sara' possibile arrestare in flagranza
differita, entro 48 ore, chi ha commesso reati negli stadi. La
norma varra' fino al 30 giugno 2013. Lo stabilisce il decreto
legge sulla sicurezza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.(AGI)
Mal
141940 NOV 10

NNNN

ANSA-FOCUS/NOBEL PACE: BAGGIO SUPERSTAR OSCURA DALAI LAMA RICEVE 'PEACE AWARD'. NOBEL, DOPO SUU KYI TOCCA A LIU XIAOBO

ANSA-FOCUS/NOBEL PACE: BAGGIO SUPERSTAR OSCURA DALAI LAMA
RICEVE 'PEACE AWARD'. NOBEL, DOPO SUU KYI TOCCA A LIU XIAOBO
(dell'inviato Antonio Fatiguso)
(ANSA) - HIROSHIMA (GIAPPONE), 14 NOV - L'emozione iniziale
l'ha spinto a ripassare piu' volte il testo del discorso di
ringraziamento, prima di coprire i pochi metri che lo separavano
dal palco, e di sciogliere la tensione: Roberto Baggio ha oggi
ricevuto il 'World Peace Award 2010', nel Parco della Pace di
Hiroshima, tra un entusiasmo sorprendente che l'ha trasformato
in superstar relegando il Dalai Lama a ruolo di comprimario.
Ricevere il prestigioso riconoscimento annuale, assegnato da
tutti i Nobel per la Pace alla personalita' che piu' si e'
profusa verso i piu' bisognosi, e' ''una grande gioia difficile
da descrivere'', ammettera' l'ex 'divin codino' a caldo e a fine
cerimonia, conclusasi con la lettura della dichiarazione votata
dall'11/mo summit dei 'Laureates', interamente dedicata all'
abolizione delle armi nucleari.
Nessuna menzione esplicita di sostegno al dissidente cinese
Liu Xiaobo, Nobel per la Pace 2010 e in carcere dopo la condanna
a 11 anni per sovversione, pur se la soddisfazione espressa da
tutti i Nobel presenti all'evento presieduto dall'ex segretario
del Pd, Walter Veltroni (''e' andato tutto molto bene''), per
per la liberazione Aung San Suu Kyi, leader dell'opposizione in
Birmania, e' stata associata a quella dell'ideatore di Carta08,
il manifesto pro-democrazia in Cina. La coincidenza con il
vertice Apec (13-14 novembre a Yokohama, alle porte di Tokyo),
ha consentito per la prima volta di riunire nello stesso Paese
il presidente cinese, Hu Jintao, quello americano, Barack Obama,
e il leader spirituale del Tibet, il Dalai Lama.
Baggio, gessato scuro, cravatta grigia e camicia azzurra, ha
ricevuto il premio da Frederik Willem de Klerk (l'ex presidente
del Sudafrica e 'padre' con Nelson Mandela del crollo dell'
apartheid), provando un'emozione (''bellissimo momento'') di
rara intensita', forse sconosciuta sui campi di calcio, prima di
ricevere le congratulazioni da Mairead Corrigan Maguire, Mohamed
El Baradei, Jody Williams, Shirin Ebadi, oltre che dal Dalai
Lama, gli altri Nobel presenti al summit.
Il protocollo e' stato piuttosto rigido e attento per motivi
di sicurezza, con la presenza di manifestanti cinesi contro il
Dalai Lama, ma l'entusiasmo ha colto di sorpresa il servizio
d'ordine che ha faticato non poco quando, finita la cerimonia,
l'ex Pallone d'Oro si e' avviato fra due ali di folla in delirio
verso l'auditorium del Museo dell'Atomica per la conferenza
stampa. Gli assalti dei fan che indossavano o sventolavano la
maglia della Nazionale azzurra o della Juventus, con tanto di
numero 10 e la scritta 'Baggio', tra cori da stadio 'Roby,
Roby', sono via via diventati pressanti, e anche i genitori,
accompagnati dai figli, si sono lanciati a caccia d'autografo.
Le scarpette al chiodo le ha appese da anni, ma la memoria
delle sue 'magie' sul rettangolo di gioco sono ben vive. ''Devo
essere sincero, non mi aspettavo un affetto cosi''', ha spiegato
successivamente, prima di anticipare di avere ancora progetti e
idee da portare a termine e ''provero' a realizzarli''. Detto
quasi sottovoce e senza clamore, come gli impegni umanitari
finora sostenuti. (ANSA).

FT
14-NOV-10 18:45 NNNN

SAN.A. è il portale Internet sull′attività prefettizia di applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo(Vuoi sapere a che punto è la tua contravvenzione? Consulta questo sito)

Home Page del sito istituzionale SAN.A. - Sistema informativo sanzionatorio amministrativo delle prefetture

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Cassazione "..."Gli apparecchi da videogioco non possono riprodurre il gioco del poker o le sue regole fondamentali": è norma di chiusura avente finalità di ordine pubblico..."

AIRE - Elenco unico aggiornato al 31 dicembre 2010.

Ministero dell'interno
Circ. 10-11-2010 n. 33/2010
AIRE - Elenco unico aggiornato al 31 dicembre 2010.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.

Circ. 10 novembre 2010, n. 33/2010 (1).

AIRE - Elenco unico aggiornato al 31 dicembre 2010.

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.



 

Ai


Prefetti della Repubblica
   

Loro sedi
 

Al


Commissario del governo per la provincia di Bolzano
   

39100 - Bolzano
 

Al


Commissario del governo per la provincia di Trento
   

38100 - Trento
 

Al


Sig. Presidente della regione autonoma della Valle d'Aosta
   

Servizio affari di prefettura
   

Piazza della Repubblica, 15
   

11100 - Aosta

e, p.c.:


Al


Commissario dello Stato per la regione siciliana
   

90100 - Palermo
 

Al


Rappresentante del governo per la regione Sardegna
   

09100 - Cagliari
 

Al


Ministero degli affari esteri
   

D.G.I.E.P.M.
   

Piazzale della Farnesina, 1
   

00135 - Roma
 

All'


Istituto nazionale di statistica
   

Via Cesare Balbo, n. 16
   

00184 - Roma
 

All'


Associazione nazionale dei comuni d'Italia
   

Via dei Prefetti, 46
   

00186 - Roma
 

All'


Associazione nazionale ufficiali di stato civile e di anagrafe
   

Via dei Mille, 35 E/F
   

40024 - Castel San Pietro Terme (BO)
 

Alla


DE.A. - Demografici associati
   

c/o Amministrazione comunale di Cascina
   

Viale Comaschi, 116
   

56021 - Cascina (PI)
 

Al


Gabinetto del Sig. Ministro
   

Sede
 

All'


Ispettorato generale di amministrazione
   

Via Cavour, 6
   

00184 - Roma
 

Alla


Direzione centrale dei servizi elettorali
   

Ufficio III
   

Servizi informatici elettorali
   

Sede
 

Alla


S.S.A.I.
   

Uffici della documentazione generale e statistica
   

Via Cavour, 6
   

00184 - Roma
 

All'


Ufficio I
   

Gabinetto del capo dipartimento
   

Sede




Il Ministero degli Affari Esteri ha concordato con la scrivente l'aggiornamento dell'Elenco unico degli italiani residenti all'estero.

A tale scopo si invitano le SS.LL, anche in considerazione dell'imminente censimento dei connazionali residenti all'estero, che verrà gestito dal Ministero degli Affari Esteri, a voler attentamente vigilare sulla regolare tenuta ed aggiornamento delle anagrafi degli italiani residenti all'estero e a voler verificare che tutti i comuni inviino i propri dati - entro il prossimo 31 dicembre - all'Aire centrale, per consentire l'allineamento informatico con i dati del Ministero degli Affari Esteri e la predisposizione del citato Elenco aggiornato.

Si prega, inoltre, di voler rammentare ai Signori Sindaci l'obbligo dell'invio settimanale degli archivi informatici comunali - come indicato nella Circ. 25 giugno 2007, n. 34/2007 - anche qualora il Comune interessato non abbia iscritti.

Con l'occasione, si prega di voler sensibilizzare i Comuni affinché rispondano tempestivamente alle comunicazioni degli Uffici consolari, al fine di evitare disallineamenti tra i dati degli archivi comunali e gli schedari consolari.

Al fine di evitare una sottostima dei dati che saranno contenuti nel prossimo Elenco aggiornato, con una ricaduta negativa sulla veridicità dello stesso, si invitano i Signori Sindaci a voler verificare l'esattezza e la completezza di tutti i dati presenti nelle singole AIRE comunali e a voler "bonificare" le posizioni scartate dall'Aire centrale a causa dei controlli informatici di coerenza e completezza delle stesse.

A tale riguardo si rammenta che i nominativi scartati dall'Aire centrale a causa dei controlli informatici di completezza e di coerenza logico-formale sui dati essenziali richiesti, dovranno essere verificati con i dati anagrafici e di stato civile in possesso dei Comuni stessi, nonché con i codici consolari aggiornati messi a disposizione sul sito.

Qualora vengano riscontrate nelle AIRE comunali posizioni totalmente incomplete, ovvero prive di dati fondamentali per l'esatta identificazione e reperimento dei relativi cittadini (ad esempio mancanti della data di nascita, del luogo di nascita - inteso come comune italiano o come località più territorio/Stato estero - di Ufficio consolare, di Stato/territorio di residenza o contenenti un indirizzo carente di elementi essenziali), i comuni dovranno provvedere alla cancellazione delle relative posizioni per irreperibilità presunta, dandone comunicazione, qualora conosciuti, all'ultimo Ufficio consolare e all'ultimo indirizzo dell'interessato.

Con l'occasione si invitano le SS.LL. a voler anche verificare l'avvenuta cancellazione delle posizioni duplicate.

Si fa, inoltre, presente che gli Ufficiali di Anagrafe dovranno provvedere alla cancellazione degli iscritti Aire che risultino, alla data del 31 dicembre p.v., ultracentenari e per i quali non sia stata fornita, tramite gli Uffici consolari, la prova dell'esistenza in vita.

Si sottolinea, infine, la necessità del corretto utilizzo, nella trasmissione dei dati richiesti, del campo relativo al diritto di voto (elettore, non iscritto nelle liste elettorali, perdita del diritto di voto).

Le SS.LL. sono anche pregate di voler valutare, unitamente alle singole Amministrazioni comunali, gli interventi organizzativi necessari per risolvere eventuali situazioni di "arretrato", sia a livello anagrafico (mancato inserimento nell'anagrafe comunale di modelli Cons 01 di iscrizione e variazione, così come mancata cancellazione di posizioni per avvenuto decesso, rimpatrio, etc.) che a livello di trascrizione degli atti di stato civile.


Confidando nella consueta collaborazione, si ringrazia e si resta in attesa di un cortese riscontro.


Il Direttore centrale

Giovanna Menghini

AIRE - Sedi diplomatico consolari soppresse.

Ministero dell'interno
Circ. 5-11-2010 n. 31/2010
AIRE - Sedi diplomatico consolari soppresse.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.
AIRE - Sedi diplomatico consolari soppresse.



Ai
Prefetti della Repubblica
 
Loro sedi
Al
Commissario del governo per la provincia di Bolzano
 
39100 - Bolzano
Al
Commissario del governo per la provincia di Trento
 
38100 - Trento
Al
Presidente della regione autonoma Valle d'Aosta
 
11100 - Aosta





Il Ministero degli Affari Esteri, con nota del 4 ottobre 2010 ha segnalato che da parte delle Prefetture, continuano ad essere trasmessi messaggi, tramite "PATRA", indirizzati a sedi diplomatico consolari da tempo soppresse.
Pertanto, al fine di normalizzare lo scambio documentale e per evitare disservizi a carico dei connazionali all'estero, si richiama l'attenzione delle S.S.L.L. in merito all'elenco allegato, contenente l'indicazione delle sedi diplomatico consolari soppresse negli ultimi anni e degli Uffici Consolari che ne hanno assunto le rispettive competenze.
Tale elenco dovrà essere portato a conoscenza anche delle amministrazioni comunali.

Si confida nella consueta collaborazione e si ringrazia.

Il Direttore centrale
Giovanna Menghini



Allegato

Elenco sedi soppresse

- BASTIA CONS competenze a MARSIGLIA CONS GEN
- BEDFORD VICE CONS competenze a LONDRA CONS GEN
- CHAMBERY CONS competenze a LIONE CONS GEN
- COIRA AGENZIA CONS competenze a SAN GALLO CONS
- DURBAN CONS competenze a JOHANNESBURG CONS GEN
- EDMONTON CONS competenze a VANCOUVER CONS GEN
- ESCH SUR ALZETTE CONS competenze a LUSSEMBURGO AMB
- GENK AGENZIA CONS competenze a BRUXELLES CANCELLERIA CONS
- INNSBRUCK CONS GEN competenze a VIENNA CANCELLERIA CONS
- LIPSIA CONS GEN competenze a BERLINO AMB
- MANNHEIM AGENZIA CONS competenze a STOCCARDA CONS GEN
- MULHOUSE CONS competenze a METZ CONS GEN
- NORIMBERGA CONS competenze a MONACO DI BAVIERA CONS GEN
- SAARBRUCKEN CONS competenze a FRANCOFORTE SUL MENO CONS GEN
- WINDHOEK AMB competenze a PRETORIA AMB

Esame per l’accertamento della conoscenza della lingua francese nei confronti del personale della Polizia di Stato in servizio nella regione autonoma della Valle d’Aosta, per la corresponsione dell’indennità di bilinguismo

E’ indetta una sessione d’esame per l’accertamento della conoscenza della lingua francese, al fine della corresponsione dell’indennità di bilinguismo al personale della Polizia di Stato.
L’esame consiste in una prova scritta ed una orale, di difficoltà graduata in relazione al ruolo di appartenenza.
Può partecipare all’esame il personale della Polizia di Stato in servizio effettivo presso Uffici aventi sede nella regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in conformità al modello allegato al bando ed indirizzate al Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio III – Attività concorsuali per il personale che espleta funzioni di polizia – Via del Castro Pretorio n. 5, - Roma - dovranno essere presentate presso gli Uffici o Reparti di appartenenza entro il termine di giorni 30 (trenta), decorrente dalla data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, pertanto l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande è il 13 dicembre 2010.
Le domande anzidette si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
La prova scritta avrà luogo nei locali della Questura di Aosta, con inizio alle ore 8.30,  il 25 gennaio 2011, per il personale appartenente ai ruoli dei sovrintendenti, degli assistenti e agenti e dei corrispondenti ruoli del personale tecnico scientifico e professionale, ed il 26 gennaio 2011, per il personale appartenente ai ruoli dei dirigenti, dei commissari, degli ispettori e dei corrispondenti ruoli del personale tecnico scientifico e professionale.

La circolare
Il bando di concorso
Il frontespizio del bollettino ufficiale
Il modulo per la domanda

Ulteriori comunicazioni o variazioni circa la sede o il diario della prova scritta saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno del 18 gennaio 2011.












sabato 13 novembre 2010

Un altro grido di allarme sulla destrutturazione del Comparto Sicurezza "I sindacati di polizia accusano: “Chiacchiere e basta. I politici pensano alle poltrone, a noi tagliano uomini e mezzi”"

Concorsi pubblici aggiornati al 12 novembre 2010

Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi n. 90 del 12-11-2010

DECRETO-LEGGE 12 novembre 2010, n. 187 Misure urgenti in materia di sicurezza. (10G0211) (GU n. 265 del 12-11-2010 )

Gazzetta Ufficiale N. 265 del 12 Novembre 2010

DECRETO-LEGGE 12 novembre 2010 , n. 187
Misure urgenti in materia di sicurezza. (10G0211)

Capo I MISURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire la
sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive,
prevedendo misure idonee a prevenire e reprimere i comportamenti
particolarmente pericolosi;
Considerata altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di
adottare mirati interventi per rafforzare l'azione di contrasto alla
criminalita' organizzata e alla cooperazione internazionale di
polizia;
Ritenuta inoltre, la straordinaria necessita' ed urgenza di
adottare ulteriori misure in materia di tracciabilita' dei flussi
finanziari, di sicurezza urbana e per la funzionalita' del Ministero
dell'interno;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 novembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia,
dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti,
dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e
l'innovazione; Emana
il seguente decreto-legge: Art. 1
Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi ove si
svolgono manifestazioni sportive 1. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8
della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30
giugno 2013.
2. All'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo
il comma 3-quinquies, e' aggiunto, in fine, il seguente: «3-sexies. A
garanzia della sicurezza, fruibilita' ed accessibilita' degli
impianti sportivi la sanzione di cui al comma 3-quinquies si applica
anche alle societa' sportive che impiegano personale di cui
all'articolo 2-ter, in numero inferiore a quello previsto nel piano
approvato dal Gruppo operativo sicurezza di cui al decreto attuativo
del medesimo articolo 2-ter.».
Capo I MISURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI
Art. 2
Disposizioni urgenti per il personale addetto agli impianti sportivi 1. All'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo
il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Ferme restando le
attribuzioni e i compiti dell'autorita' di pubblica sicurezza, al
personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai
compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi,
ausiliari dell'attivita' di polizia, relativi ai controlli
nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non e'
richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego operativo di
appartenenti alle Forze di polizia.».
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabilite le condizioni e le modalita' per
l'affidamento dei compiti di cui al comma 1, attraverso
l'integrazione del decreto del Ministro dell'interno in data 8 agosto
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007,
adottato in attuazione dell'articolo 2-ter, comma 1, del
decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. Il decreto e' sottoposto al parere
delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro
trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto puo' essere
egualmente adottato.
3. All'articolo 6-quater, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n.
401, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice
penale.».
4. Dopo l'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401,
e' inserito il seguente: «Art. 6-quinquies. - (Lesioni personali
gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei
luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive). 1. Chiunque commette
uno dei fatti previsti dall'art. 583-quater del codice penale nei
confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge
8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2007, n. 41, purche' riconoscibili e in relazione alle
mansioni svolte, e' punito con le stesse pene previste dal medesimo
articolo 583-quater.».
Capo II POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA'
ORGANIZZATA E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA
Art. 3
Interventi urgenti a sostegno dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalita' organizzata 1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2-undecies:
1) al comma 2, dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
«a-bis) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione
del Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalita'
economiche, i cui proventi, nei limiti previsti dal comma 2.1, sono
destinati ad assicurare il potenziamento della medesima Agenzia;»;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2.1. I proventi
derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 2, lettera a-bis),
affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed
amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati
all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e
riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno al
fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia.»;
b) all'articolo 2-sexies, comma 15, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».
2. Al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 4, dopo la lettera c), e' inserita la
seguente: «c-bis) richiede all'autorita' di vigilanza di cui
all'articolo 1, comma 2, l'autorizzazione ad utilizzare i beni
immobili di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera a-bis),
della legge 31 maggio 1965, n. 575, per le finalita' ivi indicate;»;
b) all'articolo 7, dopo il comma 3-ter e' aggiunto, in fine, il
seguente: «3-quater. L'Agenzia puo', altresi', disporre, con delibera
del Consiglio direttivo, l'estromissione di singoli beni immobili
dall'azienda non in liquidazione e il loro trasferimento al
patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora
si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi gia' utilizzano
a qualsiasi titolo per finalita' istituzionali. La delibera del
Consiglio direttivo e' adottata fatti salvi i diritti dei creditori
dell'azienda confiscata.».
3. Al fine di garantire il potenziamento dell'attivita'
istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, l'Agenzia
nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, previa
autorizzazione del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
per l'economia e le finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, stipula, in deroga all'articolo 7,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, e
nei limiti stabiliti dall'autorizzazione, contratti di lavoro a tempo
determinato, anche avvalendosi delle modalita' di cui al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I rapporti di lavoro
instaurati non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012. A
tali fini all'Agenzia sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno
2011 e 4 milioni di euro per l'anno 2012.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo II POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA'
ORGANIZZATA E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA
Art. 4
Integrazione della Commissione centrale consultiva per l'adozione
delle misure di sicurezza personale 1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le questioni di
sicurezza relative a magistrati la Commissione e' integrata da un
magistrato designato dal Ministro della giustizia.».
Capo II POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA'
ORGANIZZATA E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA
Art. 5
Potenziamento della cooperazione internazionale di polizia 1. Al fine di potenziare l'azione di contrasto della criminalita'
organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali ad
essa riconducibili, nonche' al fine di incrementare la cooperazione
internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea o in
esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati,
sono predisposte urgenti linee di indirizzo strategico per rafforzare
l'attivita' del personale delle Forze di polizia dislocato all'estero
attraverso la massima valorizzazione del patrimonio informativo
disponibile e dello scambio info-operativo. A tale scopo, nell'ambito
del Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale della
polizia criminale, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, il Comitato per la programmazione
strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP),
presieduto dal vice direttore generale della pubblica
sicurezza-direttore centrale della polizia criminale. Per la
partecipazione al Comitato non e' prevista la corresponsione di
compensi o rimborsi spese di alcun genere.
Capo III DISPOSIZIONI SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Art. 6
Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell'articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilita' dei
flussi finanziari 1. L'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta
nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti
indicati nello stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla
data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e
ai subcontratti da essi derivanti.
2. I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in
vigore della legge n. 136 del 2010 ed i contratti di subappalto e i
subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui
all'articolo 3 della legge 136 del 2010 entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della stessa legge.
3. L'espressione: «filiera delle imprese» di cui ai commi 1 e 9
dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si intende
riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' ai subcontratti
stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.
4. L'espressione: «anche in via non esclusiva» di cui al comma 1
dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel
senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche
deve essere realizzata tramite uno o piu' conti correnti bancari o
postali, utilizzati anche promiscuamente per piu' commesse, purche'
per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma
7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel
senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti
finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.
5. L'espressione: «eseguiti anche con strumenti diversi» di cui al
comma 3, primo periodo, dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136, e l'espressione: «possono essere utilizzati anche strumenti
diversi» di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3,
si interpretano nel senso che e' consentita l'adozione di strumenti
di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purche'
siano idonei ad assicurare la piena tracciabilita' della transazione
finanziaria.
Capo III DISPOSIZIONI SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Art. 7
Modifiche alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di
tracciabilita' dei flussi finanziari 1. Alla legge 13 agosto 2010, n. 136, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3,
1) al comma 1 le parole: «bonifico bancario o postale.» sono
sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita' delle operazioni.»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e
fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonche'
quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono
eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con
strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purche' idonei a
garantire la piena tracciabilita' delle operazioni per l'intero
importo dovuto, anche se questo non e' riferibile in via esclusiva
alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.»;
3) al comma 4 le parole: «bonifico bancario o postale.» sono
sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita' delle operazioni.»;
4) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, gli
strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna
transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri
soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG),
attribuito dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e,
ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).»;
5) il comma 6 e' abrogato;
6) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione
appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1
entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti
correnti gia' esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonche', nello stesso
termine, le generalita' e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresi', a
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.»;
7) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con
gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di
cui al comma 1, inserisce, a pena di nullita' assoluta, un'apposita
clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilita'
dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il
subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilita' finanziaria
di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla
stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del
Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o
l'amministrazione concedente.»;
8) dopo il comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita' delle operazioni determina la risoluzione di diritto
del contratto.».
b) all'articolo 6,
1) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, quinto comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative
pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono
applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione
appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del
1981, l'opposizione e' proposta davanti al giudice del luogo ove ha
sede l'autorita' che ha applicato la sanzione.»
2) dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«5-bis. L'autorita' giudiziaria, fatte salve le esigenze
investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i
fatti di cui e' venuta a conoscenza che determinano violazione degli
obblighi di tracciabilita' previsti dall'articolo 3.».
Capo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA
Art. 8
Attuazione delle ordinanze dei sindaci 1. All'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati
dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto dispone le
misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di polizia.
Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto
puo' altresi' disporre ispezioni per accertare il regolare
svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati
e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.».
Capo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA
Art. 9
Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di confisca 1. All'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il
terzo comma e' inserito il seguente: «In presenza di violazioni gravi
o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di
lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, e' sempre
disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono
destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il
prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di
pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a
persona estranea alla violazione amministrativa.».
Capo V DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITA' DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Art. 10
Disposizioni per assicurare le gestioni commissariali straordinarie
nei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa e altri incarichi
speciali 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Per l'espletamento degli incarichi di gestione
commissariale straordinaria, nonche' per specifici incarichi connessi
a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza, i
viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti, entro l'aliquota del 3 per
cento nella dotazione organica, sono collocati in posizione di
disponibilita' per un periodo non superiore al triennio, prorogabile
con provvedimento motivato per un periodo non superiore ad un anno. I
viceprefetti e i viceprefetti aggiunti sono collocati in posizione di
disponibilita' con decreto del Ministro dell'interno su proposta del
Capo del Dipartimento delle Politiche del Personale
dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e
Finanziarie del Ministero dell'interno. I funzionari collocati in
posizione di disponibilita' non occupano posto nella qualifica cui
appartengono. Nella qualifica iniziale della carriera prefettizia
sono resi indisponibili un numero di posti per ciascun funzionario
collocato in disponibilita' equivalenti dal punto di vista
finanziario. Con il procedimento negoziale di cui al Capo II puo'
essere stabilito il trattamento economico accessorio spettante ai
funzionari in disponibilita', in relazione alle funzioni
esercitate.».
Capo V DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITA' DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Art. 11
Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 12 novembre 2010 NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Maroni, Ministro dell'interno Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti Romani, Ministro dello sviluppo
economico Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione Visto, il Guardasigilli: Alfano

Farmaci: 47 ospedalieri passano in farmacia, Aifa pubblica lista in gazzetta

Roma, 9 nov. (Adnkronos Salute) 17:15
Pubblicata nella Gazzetta ufficiale di ieri la lista stilata dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) con 47 medicinali di uso ospedaliero che passano in fascia A e che saranno dunque dispensati attraverso le farmacie territoriali, così come previsto dalla manovra finanziaria della scorsa estate. Il provvedimento mira a generare un risparmio pari a circa 600 milioni di euro. Fra i 47 prodotti figurano anticoagulanti, chemioterapici e anticancro, antivirali, antibiotici, farmaci contro l'ipertensione polmonare, l'accumulo di ferro nel sangue e il rigetto post-trapianto d'organo. L'obiettivo del loro passaggio in farmacia è contenere la crescita della spesa farmaceutica ospedaliera, in costante aumento negli ultimi anni. Il testo della manovra prevedeva che l'Aifa dovesse "provvedere a individuare tra i medicinali attualmente in carico della spesa farmaceutica ospedaliera quelli che, in quanto suscettibili di uso ambulatoriale o domiciliare, devono essere erogati attraverso l'assistenza farmaceutica territoriale", ricorda la Gazzetta ufficiale. Dunque, "visto il parere della commissione tecnico scientifica dell'Aifa nella seduta del primo luglio 2010 sui criteri adottati per l'individuazione dei farmaci da riclassificare e visto il parere espresso dal Cda del 30 agosto 2010, con il quale si approva la relazione presentata dal direttore generale sulla riclassificazione dei farmaci attualmente in carico alla spesa ospedaliera", i medicinali inclusi nella lista "sono classificati in fascia A". "I medicinali - si legge ancora nella Gazzetta - sono inseriti nell'elenco dei prodotti Pht - Prontuario della distribuzione diretta indicati nella determinazione Aifa 29 ottobre 2004. Ai fini del monitoraggio della spesa territoriale sottoposta al rispetto del tetto di spesa annuo e in accordo con le disposizioni contenute nella legge 222/2007 concernenti le modalità di calcolo dei budget aziendali, la spesa per i medicinali di cui all'allegato elenco è imputata alle singole aziende titolari di Aic a partire dal primo novembre 2010". I farmaci compresi nella lista "vanno dispensati attraverso le strutture individuate dalle Regioni per una continuità assistenziale tra soggetto prescrittore e unità dispensatrice del farmaco, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative. La modalità operativa della distribuzione scelta dalla Regione", per questi prodotti, "non deve costituire aggravio di spesa per il Ssn rispetto ai costi attualmente sostenuti dalla Regione. Gli stampati e il confezionamento - si precisa in conclusione - devono essere aggiornati entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente determinazione". 




Riclassificazione del regime di rimborsabilita' - PHT. (10A13422) (GU n. 261 del 8-11-2010 )  
DETERMINAZIONE 2 novembre 2010 
IL DIRETTORE GENERALE Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8; Vista la legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007, in particolare l'art. 5, comma 1, che stabilisce come la spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva della spesa per farmaci erogati in regime di convenzione e della spesa in distribuzione diretta dei medicinali classificati in fascia A ai fini della rimborsabilita' non debba superare un tetto prefissato del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 che all'art. 11, comma 7, lettera a), prevede che l'Agenzia italiana del farmaco debba provvedere ad individuare tra i medicinali attualmente in carico della spesa farmaceutica ospedaliera quelli che, in quanto suscettibili di uso ambulatoriale o domiciliare, devono essere erogati attraverso l'assistenza farmaceutica territoriale; Vista la determinazione AIFA 29 ottobre 2004 pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 ed in particolare l'allegato 2 - PHT Prontuario della distribuzione diretta per la presa in carico e la continuita' assistenziale; Visto il parere della commissione tecnico scientifica nella seduta del 1° luglio 2010 circa i criteri adottati per l'individuazione dei farmaci da riclassificare; Visto il parere espresso dal CdA del 30 agosto 2010, con il quale si approva la relazione presentata dal direttore generale sulla riclassificazione dei farmaci attualmente in carico alla spesa ospedaliera; Determina: Art. 1 Classificazione ai fini della rimborsabilita' I medicinali di cui all'allegato elenco sono classificati in fascia A, con l'indicazione del regime di fornitura, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 8. Le prescrizioni dei centri ospedalieri dei medicinali in elenco non necessitano di ulteriori specifiche se non quelle stabilite da ciascuna regione nell'ambito della propria competenza.

Art. 2 Modalita' di impiego I medicinali di cui all'art. 1 sono inseriti nell'elenco dei prodotti PHT - Prontuario della distribuzione diretta indicati nella determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004. Ai fini del monitoraggio della spesa territoriale sottoposta al rispetto del tetto di spesa annuo e in accordo con le disposizioni contenute nella legge n. 222/2007 concernenti le modalita' di calcolo dei budget aziendali, la spesa per i medicinali di cui all'allegato elenco e' imputata alle singole aziende titolari di AIC a partire dal 1° novembre 2010.

Art. 3 Assistenza sul territorio I farmaci di cui all'allegato elenco vanno dispensati attraverso le strutture individuate dalle regioni per una continuita' assistenziale tra soggetto prescrittore ed unita' dispensatrice del farmaco, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative. La modalita' operativa della distribuzione scelta dalla regione, per i farmaci di cui in allegato elenco, non deve costituire aggravio di spesa per il SSN rispetto ai costi attualmente sostenuti dalla regione.

Art. 4 Aggiornamento stampati Gli stampati e il confezionamento devono essere aggiornati entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente determinazione.

Art. 5 Disposizioni finali La presente determinazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione. Roma, 2 novembre 2010










 

VIGILI DEL FUOCO........UN ESPERIENZA PARTICOLARE: VIGILI DEL FUOCO........UN ESPERIENZA PARTICOLARE

VIGILI DEL FUOCO........UN ESPERIENZA PARTICOLARE: VIGILI DEL FUOCO........UN ESPERIENZA PARTICOLARE: "Ciao a tutti mi chiamo Stefano sono un vigile del fuoco discontinuo del comando dei vigili del fuoco di Perugia dal lontano 2002 dopo tante ..."

venerdì 12 novembre 2010

Giovani: CGIL, 'NON +' disposti a tutto

G.Epifani   Giovani: CGIL, 'NON +' disposti a tutto
Prosegue la campagna di comunicazione promossa dai giovani della Confederazione, una protesta per sottolineare come le nuove generazioni non sono più disposte a sottostare alle continue ed incessanti richieste ricattatorie del mondo del lavoro
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SICUREZZA:A3;FILLEA,VIGILANZA ESERCITO E' RISPOSTA SBAGLIATA




SICUREZZA:A3;FILLEA,VIGILANZA ESERCITO E' RISPOSTA SBAGLIATA

(ANSA) - CASTROVILLARI (COSENZA), 12 NOV - ''I problemi
denunciati in merito alle infiltrazioni mafiose nei cantieri
dell'A3 sono problemi reali, sappiamo che ci sono cantieri a
rischio, lo dimostrano gli attentati che si sono verificati
all'interno di alcuni cantieri, ma riteniamo che l'impiego
dell'esercito sia una risposta sbagliata''. E' quanto ha
sostenuto il segretario nazionale della Fillea Cgil, Mauro Livi,
a margine di una riunione a Castrovillari.
''Questi fenomeni - ha aggiunto - della malavita organizzata,
delle infiltrazioni nei posti di lavoro sono fenomeni che si
combattono con strumenti ordinari, a cominciare dalle procedure
di legalita', dalla sinergia fra tutti i soggetti che hanno
compiti specifici di controllo e sorveglianza e attraverso la
responsabilizzazione delle imprese. Noi, come Fillea, abbiamo
gia' realizzato e sottoscritto, con un gruppo importante che e'
Italcementi, un 'protocollo legalita''. Lo abbiamo sottoscritto
in Prefettura a Reggio Calabria e crediamo che questo sia il
percorso, la via maestra, per affrontare e risolvere i problemi
di legalita' all'interno dei cantieri''.
''L'esercito - ha concluso Livi - va utilizzato per le
funzioni specifiche. Dobbiamo, invece, riuscire ad avere
un'ordinarieta' di funzioni di controllo da parte degli organi
competenti, ispettorati del lavoro, Asl e Prefetture. Bisogna
contrastare l'illegalita' con strumenti ordinari e l'esercito
sarebbe veramente una cosa fuori luogo''. (ANSA).

YF4-LE/MED
12-NOV-10 19:46 NNNN