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mercoledì 29 dicembre 2010

Lavoro: rischio stress, arriva obbligo valutazione ma per aziende molti dubbi




LAVORO: RISCHIO STRESS, ARRIVA OBBLIGO VALUTAZIONE MA PER AZIENDE MOLTI DUBBI =
'INDAGINE DI 'QUOTIDIANO SICUREZZA' DELL'ANFOS

Roma, 29 dic. (Adnkronos/Labitalia) - A poche ore dall'entrata
in vigore dell'obbligo per migliaia di aziende italiane di preparare
un documento per la valutazione del rischio stress, come impone il
Testo Unico 81 del 2008, molti i dubbi e le incertezze sulla corretta
applicazione della norma che ha l'importante obiettivo di ridurre la
possibilita' che lo stress lavorativo diventi malattia professionale,
incidendo sulla salute di lavoratori e manager. A evidenziare le
difficolta' delle aziende, un'indagine di 'Quotidiano Sicurezza'
(www.quotidianosicurezza.it), giornale on line dell'Anfos,
Associazione nazionale formatori Sicurezza sul Lavoro), condotta tra
alcune delle piu' grandi aziende dell'information technology, come
Microsoft, Telecom, HP, IBM, Vodafone o Symantec, dove piu' alto e' il
'rischio stress lavoro correlato'.

Nel comparto Ict lavorano infatti circa 1,3 milioni di addetti,
impegnati ogni giorno per molte ore su computer e internet, con ritmi
di lavoro spesso incalzanti, che li espongono anche al rischio 'tecno
stress', la nuova malattia professionale balzata agli onori della
cronaca in seguito all'impegno del giudice Raffaele Guariniello della
procura di Torino. Le conseguenze sulla salute sono concrete:
insonnia, ipertensione, disturbi gastrointestinali, problemi cardiaci,
ansia, mal di testa, depressione, deficit immunitari.

Delle 12 grandi aziende interpellate, 5 hanno deciso di non
rispondere, anche ammettendo di non avere ancora una posizione in
merito. Alla prima domanda "In che modo la vostra azienda si e'
adoperata per redigere il Documento Valutazione Rischio Stress lavoro
correlato?", delle 7 aziende che hanno risposto 5 hanno dichiarato di
essersi mosse tempestivamente e in linea con il rispetto della
normativa e solo 2 aziende hanno dichiarato di essersi impegnate a
prevenire lo stress dei dipendenti sul posto di lavoro con grande
anticipo e indipendentemente dalla normativa. (segue)

(Lab/Opr/Adnkronos)
29-DIC-10 12:26

NNNNLAVORO: RISCHIO STRESS, ARRIVA OBBLIGO VALUTAZIONE MA PER AZIENDE MOLTI DUBBI (2) =

(Adnkronos/Labitalia) - Tutti d'accordo, invece, sulla
conoscenza delle sanzioni a carico delle aziende che non ottemperano
al Testo Unico 81/2008: tutte le sette aziende sanno dell'inasprimento
delle pene previste dalla norma. Anche per quanto riguarda il livello
di conoscenza su stress e tecno stress, mediamente tutte le aziende
interpellate hanno mostrato di conoscere cio' di cui si stava
parlando. La tendenza generale e' tenere ben separati lo stress dal
tecnostress e a non identificare lo stress con l'uso del computer, di
internet e delle nuove tecnologie.

Semmai sono le tensioni provenienti dall'esterno, come il
maggior bisogno di flessibilita', frequente ricorso ai contratti a
tempo determinato, carichi di lavoro sempre piu' intensi e a scapito
della vita privata, a costituire una minaccia per lo stato
psico-fisico del lavoratore. Piu' in generale, gli intervistati
tendono a individuare lo stress in "una situazione di prolungata
tensione", che puo' ridurre l'efficienza sul lavoro e arrivare a
determinare un cattivo stato di salute , puntando alle azioni
migliorative della salute del lavoratore, a prescindere dalle
definizioni e differenziazioni delle patologie o tecno patologie.

Infine sul grado di applicabilita' del Testo Unico, e' stato
chiesto "Giudicate esaustivo e di facile applicazione il Testo Unico,
relativamente al tema  dello stress lavoro correlato?". Le risposte
variano a seconda della complessita' della realta' aziendale. Pur
nell'apprezzamento generale della norma, si legge tra le righe, dicono
gli autori dell'indagine "una non facile ricezione e comprensione
delle misure da adottare per la sua attuazione e una forte aspettativa
di miglioramento della norma". (segue)

(Lab/Opr/Adnkronos)
29-DIC-10 12:31

NNNNLAVORO: RISCHIO STRESS, ARRIVA OBBLIGO VALUTAZIONE MA PER AZIENDE MOLTI DUBBI (3) =

(Adnkronos/Labitalia) - E che la comprensione della procedura
della valutazione dello stress in azienda non sia facile viene
confermato a 'Quotidiano sicurezza', da Lorenzo Fantini, dirigente del
Ministero del Lavoro (area salute e sicurezza) e presidente della
Commissione Consultiva che ha redatto le linee guida per la
valutazione del rischio stress: "Riceviamo molte richieste di
chiarimento -spiega Fantini- da parte delle aziende e riguardano la
metodologia da seguire per la valutazione dello stress lavoro
correlato. Nelle linee guida emanate dalla Commissione Consultiva si
specifica che dal 31 dicembre 2010 le aziende devono iniziare un
percorso per la valutazione di tale rischio, indicando i tempi di
conclusione. Quindi una grande azienda con migliaia di lavoratori
avra' la necessita' di identificare i gruppi di lavoro e potra'
concludere tale percorso anche dopo sei mesi". Come dire: avete ancora
tempo, ma dovete dimostrare che qualcuno si sta occupando del problema
in azienda.

Il problema reale, pero', dice 'Quotidiano sicurezza', "e' che
le linee guida dovevano uscire a giugno 2010, quando la scadenza per
tale valutazione era prevista al 31 agosto, come indicato il Testo
Unico 81. Ma poi le aziende hanno lamentato la scarsa conoscenza del
problema e dei metodi da seguire, cosi' e' arrivato il primo
slittamento al 31 dicembre per il settore pubblico, a cui e' poi
seguito il privato".

"La nuova sfida per le aziende di valutare il rischio stress
deve essere affrontata tenendo conto delle dimensioni dell'azienda,
utilizzando le metodologie attualmente proposte dalle istituzioni,
come regioni, ex Ispesl e Ministero del Lavoro", spiega Rolando
Morelli, presidente dell'Associazione Nazionale Formatori Sicurezza
del Lavoro (Anfos). Quanto alle piccole aziende, Morelli consiglia di
scaricare dal sito dell'Anfos (www.anfos.it) il documento con la
specifica check list validata dall'Ispesl. "Esiste anche la
possibilita' di affidarsi a check list -suggerisce ancora- che si
rifanno alle precedenti linee guida regionali, semplificando quindi il
compito del piccolo datore di lavoro".

(Lab/Opr/Adnkronos)
29-DIC-10 12:35

NNNN

RADICALI: STADERINI, RIMUOVERE GANZER, DE GENNARO, PICCIRILLO



RADICALI: STADERINI, RIMUOVERE GANZER, DE GENNARO, PICCIRILLO =
(AGI) - Roma, 29 dic - "Non e' immaginabile che il generale
Ganzer rimanga al vertice dei Ros, e bene farebbe il Comando
generale dei Carabinieri almeno a rimuoverlo da ogni incarico
operativo. Allo stesso modo, pero', non possono rimanere al
loro posto Gianni De Gennaro, Direttore del Dipartimento per le
Informazioni e la Sicurezza, il capo dell'Antiterrorismo, il
responsabile dell'AISI e il responsabile dello SCO, tutti
condannati in secondo grado per gravi reati e interdetti dai
pubblici uffici. Uno Stato che si presume democratico non puo'
permettersi che i principali posti di comando delle forze di
sicurezza siano diretti da persone condannate e interdette dai
pubblici uffici, perche' sarebbe folle lasciare che anche solo
una parte degli italiani possa nutrire dubbi sulla loro
serenita'. Eppure, il Governo e l'opposizione sono uniti nel
nascondere una situazione che non ha precedenti nelle
democrazie moderne. Evidentemente, quando istituzioni e partiti
si trasformano in associazioni a delinquere contro i diritti
dei cittadini, diventa indispensabile che alcuni posti chiave
siano in vario modo controllabili". Lo afferma il segretario
dei radicali, Mario Staderini.(AGI)

Mal
291251 DIC 10

NNNN

DROGA: LABORATORIO NUOVO STUPEFACENTE, ARRESTI PS TREVISO





DROGA: LABORATORIO NUOVO STUPEFACENTE, ARRESTI PS TREVISO

(ANSA) - TREVISO, 29 DIC - Un laboratorio per la
realizzazione di una nuova e pericolosa droga, non ancora
inserita tra quelle della lista del Ministero degli Interni, e'
stato scoperto dalla squadra mobile di Treviso che sta
eseguendo, dalle prime ore di stamani, arresti e numerose
perquisizioni nella Marca.
Indagati giovani della Treviso bene implicati in un traffico
di nuove sostanze stupefacenti in grado di produrre gravi
conseguenze psicofisiche sugli assuntori.
L'indagine, iniziata alcuni mesi fa con l'arresto e il
coinvolgimento di una decina di giovani poco piu' che
diciottenni aveva portato al sequestro di 'mefredone'. Agli
inizi di dicembre la 'mobile trevigiana ha arrestato due giovani
e sequestrato quasi un chilo di mefredone, e un'analoga
quantita' e' stata recuperata una settimana fa alla periferia di
Treviso, nei pressi di una canaletta d'irrigazione.
La polizia e' riuscita a localizzare l'appartamento dove tale
sostanza veniva prodotta e preparata. La casa, secondo quanto
accertato dalla polizia, era stato presa in locazione da tre
cittadini russi residenti a Berlino che sono attivamente
ricercati anche tramite Interpol. (ANSA).

CS
29-DIC-10 05:30 NNNN

ESPLOSIONE DAVANTI A SEDE LEGA NORD A GEMONIO NEL VARESOTTO




LEGA: ESPLOSI DUE ORDIGNI A SEDE DI GEMONIO, DANNI AL PORTONE =
(AGI) - Milano, 29 dic. - Un'esplosione nella notte ha
provocato danni alla sede della Lega Nord a Gemonio, in
provincia di Varese. Stando alla stampa locale, sarebbero
esplosi "due ordigni", provocando danni al portone e mandando
in frantumi i vetri delle finestre. (AGI)
Mi7
290949 DIC 10
**FLASH -VARESE: ESPLOSI DUE ORDIGNI DAVANTI SEDE LEGA GEMONIO- FLASH** =

(Sag/Gs/Adnkronos)
29-DIC-10 09:51

NNNN

VARESE: ESPLOSI DUE ORDIGNI DAVANTI SEDE LEGA GEMONIO =

Milano, 29 dic. (Adnkronos) - Due ordigni non meglio
identificati sono esplosi davanti alla sede della Lega Nord di
Gemonio, nel Varesotto. E' ancora presto, si apprende dai carabinieri,
per sapere di che tipo di ordigni si tratti. Verra' diffuso un
comunicato stampa con maggiori dettagli piu' tardi, nel corso della
mattinata.

(Sag/Gs/Adnkronos)
29-DIC-10 09:52

NNNN

Due petardi contro sede della Lega a Gemonio, vetrine infrante
Gemonio,petardi nella notte davanti sede Lega infrante 2 vetrine
Polizia: non erano ordigni, rivendicazione area anarchica

Roma, 29 dic. (Apcom) - Nella notte sono esplosi due grossi
petardi davanti alla sede della Lega Nord a Gemonio, che hanno
infranto due vetrine.

"Dagli involucri rimasti a terra - spiega la polizia - sembra si
tratti di petardi, non di ordigni", messi comunque "a scopo
intimidatorio", che hanno infranto i vetri di due vetrine, nella
sede della Lega lombarda di Gemonio in via Marsala. Lo scoppio
avvenuto intorno alle tre di notte e sul muro uno scritta con
vernice spray "Antifa secondo atto" rivendica l'azione di membri
dell'area anarchica vicino ai centri sociali, spiegano gli
investigatori.

Sono in corso gli esami dei filmati delle telecamere per utili
indizi. Sul posto stanotte sono intervenuti i carabinieri. Indaga
anche la Digos di Varese.

Gtu

291000 dic 10

 LEGA: ESPLOSI DUE ORDIGNI A SEDE DI GEMONIO, DANNI AL PORTONE (2)=
(AGI) - Milano, 29 dic. - L'esplosione e' avvenuta di notte e
non ha provocato feriti. Le forze dell'ordine stanno
effettuando i rilievi del caso. Non e' la prima volta che la
sede del Carroccio di Gemonio, dove abita Umberto Bossi, viene
presa di mira: il portone degli uffici, che si trovano a poche
centinaia di metri dall'abitazione del Senatur, fu incendiato
nel febbraio del 2007 e nel gennaio del 2009. (AGI)
Mi7/gim
291002 DIC 10

NNNN
ESPLOSIONE DAVANTI A SEDE LEGA NORD A GEMONIO NEL VARESOTTO

(ANSA) - VARESE, 29 DIC - Due ordigni sono esplosi nella
notte davanti alla sede della Lega Nord a Gemonio (Varese), in
via Marsala. Non ci sono stati feriti, e le bombe hanno
danneggiato il portone della palazzina. (ANSA).

Y2N-AG
29-DIC-10 10:02 NNNN
ESPLOSIONE DAVANTI A SEDE LEGA NORD A GEMONIO NEL VARESOTTO

(ANSA) - VARESE, 29 DIC - Due ordigni sono esplosi nella
notte davanti alla sede della Lega Nord a Gemonio (Varese), in
via Marsala. Non ci sono stati feriti, e le bombe hanno
danneggiato il portone della palazzina. (ANSA).

Y2N-AG
29-DIC-10 10:02 NNNN

VARESE: ESPLOSI DUE ORDIGNI DAVANTI SEDE LEGA GEMONIO (2) =

(Adnkronos) - Secondo le prime indiscrezioni, ancora tutte da
confermare, i due ordigni esplosi questa notte davanti alla sede della
Lega Nord di Gemonio, paese del Varesotto noto perche' vi abita il
leader del Carroccio Umberto Bossi, sarebbero due grossi petardi,
ancora non si sa se fabbricati allo scopo o preconfezionati.

Non si tratterebbe comunque, stando alle prime indiscrezioni che
non trovano ancora conferme ufficiali, di ordigni sofisticati. Le
esplosioni avrebbero comunque provocato danni materiali, distruggendo
due vetrate della sezione locale del Carroccio.

(Sag/Gs/Adnkronos)
29-DIC-10 10:25

NNNN
ESPLOSIONE DAVANTI A SEDE LEGA NORD A GEMONIO NEL VARESOTTO (2)

(ANSA) - VARESE, 29 DIC - Sul muro di fianco alla sede della
Lega Nord di Gemonio, a 50 metri dalla casa di Umberto Bossi, i
presunti autori del gesto hanno scritto, in vernice nera,
'antifa', senza lasciare alcuna rivendicazione. Secondo le prime
ricostruzioni dei carabinieri e' stato verso le 3 che sarebbero
stati applicati due petardi alle finestre esterne, infrante
dall'esplosione.
L'esplosione di questa notte non e' il primo attacco alla
sede del Carroccio di Gemonio. Il portone della sede della Lega
Nord, infatti, fu incendiato nel febbraio del 2007 e nel gennaio
del 2009.(ANSA).

Y2N-AG
29-DIC-10 10:25 NNNN

"Alemanno si prepara a lasciare Roma per il Governo. Bertolaso in Campidoglio"


Un tuffo nel passato! Si torna agli anni '70 o 50? (sotto l'immagine un piccolo ripasso di storia che non fa mai male)

"Chi non ricorda il proprio passato è destinato a riviverlo"





 

Mario Scelba (Caltagirone, 5 settembre 1901 – Roma, 29 ottobre 1991) è stato un politico italiano, presidente del Consiglio dei ministri italiano dal 10 febbraio 1954 al 6 luglio 1955.
Membro della prima ora del Partito Popolare. Con le elezioni del 1948 diventò deputato al Parlamento Italiano.
Fu ministro dell'interno dal 2 febbraio 1947 al 7 luglio 1953 (dall'11 luglio al 18 settembre 1952 si fece sostituire da Giuseppe Spataro perché colpito da malattia), dal 10 febbraio 1954 al 6 luglio 1955 e dal 26 luglio 1960 al 21 febbraio 1961; fu Presidente del Consiglio dal 10 febbraio 1954 al 6 luglio 1955.
In vista delle elezioni del 1948 preparò lo Stato al possibile scoppio di una guerra civile, rafforzando la polizia, espungendo da essa elementi considerati (dal punto di vista scelbiano) di dubbia fedeltà, conseguenti ad arruolamenti provvisori avvenuti sul finire della guerra (Polizia Partigiana).
Dopo le elezioni divenne meno acuto il pericolo di insurrezione generale armata delle sinistre. Si passò al tempo delle manifestazioni, violente ma in genere non armate. Nell'Italia di quegli anni, le manifestazioni erano organizzate soprattutto dai partiti Comunista e Socialista, per cui Scelba si fece rapidamente fama di nemico e persecutore del comunismo.
Con le elezioni del 1948 diventò frattanto deputato al Parlamento Italiano, dove fu costantemente rieletto fino al 1968, quando passò al Senato.
La percezione da parte dei simpatizzanti del Partito Comunista e del Partito Socialista di essere oggetto di una repressione mirata, era motivata anche dal fatto che la repressione delle manifestazioni avveniva di norma in modo molto cruento: la cronaca di quei sei anni riporta in tutto circa 150 morti fra scioperanti e manifestanti vari e migliaia di feriti ad opera delle forze di polizia, in particolare della "Celere", preposta alle operazioni di ordine pubblico.
Scelba fu colui che coniò, il 6 giugno 1949 a Venezia, nel corso del terzo congresso nazionale della Democrazia Cristiana, il termine Culturame.
Scelba esercitò grande fermezza nei confronti di don Zeno Saltini protagonista di grandi iniziative a favore degli orfani e dei diseredati, tra le quali Nomadelfia, ma le cui idee progressiste avrebbero potuto essere confuse con l'applicazione degli ideali comunisti[1]. La sua opposizione a don Zeno e a Nomadelfia venne pesantemente criticata sia dagli intellettuali della sinistra che da quelli cattolici:
            « In questo paese dove centinaia di enti parassitari succhiano lo Stato, dove si buttano via miliardi per finanziare esposizioni inutili, manifestazioni balorde e stagioni vuote, non s' è trovato niente per aiutare don Zeno e Nomadelfia che mantenevano 700 bambini dispersi e privi di famiglia. Peggio. Quando la situazione precipitò, per essere sicuri che non potessero più sfuggire di mano, che non potessero più rialzare la testa, s' impose per loro la forma più odiosa e peggiore: la liquidazione coatta. Un bel giorno la polizia arrivò a Nomadelfia. I ragazzi furono tolti alle mamme adottive, caricati coi loro fagotti sui camion, e sparpagliati per tutta l' Italia in istituti diversi, da dove scrivono ancora lettere accorate, e di tanto in tanto scappano. »
(Filippo Sacchi, La Stampa, 17 dicembre 1953)
La repressione politica nel secondo dopoguerra [modifica]
Secondo Giuseppe Carlo Marino, docente ordinario dell'Università di Palermo, storico e scrittore, Scelba, divenuto Ministro dell'Interno il 2 febbraio 1947, diede il via ad una politica repressiva antidemocratica verso gli scioperi causando numerose vittime e feriti nel corso della sua funzione pubblica. Sempre secondo il parere di tale studioso, l'avversione a idee di giustizia sociale di stampo socialcomunista in nome di una priorità di ordine economico portò a violare le libertà costituzionali di opinione e assemblea agli appartenenti alle formazioni sindacali e delle sinistre.[2]
L'evoluzione successiva [modifica]
Il suo nome è legato anche a quella che venne definita all'epoca dalle opposizioni la "Legge truffa", il tentativo di modificare in senso maggioritario la legge proporzionale vigente dal 1946, introducendo un premio di maggioranza consistente nell'assegnazione del 65% dei seggi della Camera dei deputati alla lista o a un gruppo di liste apparentate in caso di raggiungimento del 50% più uno dei voti validi. La Legge n° 148 del 31 marzo 1953 passò con i soli voti della maggioranza democristiana - con Scelba ministro dell'Interno - ma non ebbe effetti pratici, dal momento che alle elezioni politiche dello stesso anno la Democrazia Cristiana e le liste a essa apparentate non ottennero la maggioranza assoluta.
Scelba lasciò la Presidenza del Consiglio (era anche ministro ad interim degli Interni) dopo l'elezione a Presidente della Repubblica di Giovanni Gronchi, nel 1955. Ritrovò brevemente il ministero degli Interni nel luglio 1960, in occasione del governo varato da Fanfani, dopo l'episodio increscioso del governo Tambroni con i gravi fatti di Genova, Roma e Reggio Emilia, che aveva creato, tra l'altro, il sospetto della minaccia di colpo di stato in chiave reazionaria.
Ostile al centrosinistra, dopo l'avvento del primo governo Moro nel quale per la prima volta entravano a far parte i socialisti decise di assumere una posizione defilata. Nel 1966 fu invitato a far parte del terzo governo Moro, sempre di centrosinistra, ma rifiutò l'offerta. Nel 1969 fu eletto Presidente del Parlamento Europeo, carica che avrebbe mantenuto fino al 1971, e presidente del Consiglio nazionale della Democrazia Cristiana, incarico che avrebbe lasciato nel 1973. Costantemente rieletto, fece parte del Senato della Repubblica dal 1968 al 1979, anno in cui si ritirò dalla vita politica.
Scelba congratulato da esponenti della sua corrente; fra gli altri: Giuseppe Trabucchi, Oscar Luigi Scalfaro, Fiorentino Sullo, Silvio Gava, Angelo Raffaele Jervolino, Amintore Fanfani
Fra le personalità a lui maggiormante legate, il futuro Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro.
A seconda dei punti di vista è stato considerato o l'uomo che, riorganizzando le forze dell'ordine, ha salvato lo Stato democratico dal presunto sovversivismo attribuito al Partito Comunista Italiano e dal revanscismo neofascista, oppure l'uomo simbolo della repressione poliziesca del dissenso negli anni cinquanta.
Scelba e la strage di Portella della Ginestra
Dopo la strage di Portella della Ginestra, avvenuta il 1 maggio 1947, il suo nome venne fatto da Gaspare Pisciotta, luogotenente di Salvatore Giuliano, e da altri banditi in relazione ai gravissimi fatti avvenuti in Sicilia. Da diversi storici è stato investigato quale elemento chiave delle connessioni di potere che in un modo o in un altro avrebbero contribuito alla strage medesima e che, al fine di eliminare definitivamente ogni traccia, avrebbero poi deciso l'uccisione del capobanda di Montelepre, avvenuta il 5 luglio 1950.
Ricostruzioni e ipotesi su quei fatti risultano, fra le tante, nell'opera Il binomio Giuliano-Scelba di Carlo Ruta (1995), in Salvatore Giuliano di Giuseppe Casarrubea (2001) e in Segreti di Stato di Paolo Benvenuti (2003).
Tuttavia non fu mai portata alcuna prova e nulla fu mai accertato. Fonte Wikipedia



martedì 28 dicembre 2010

Ministero dell'economia e delle finanze Circolare esplicativa concernente “la disciplina dello speciale sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato” (Cedolino Unico). Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione centrale dei sistemi informativi e dell'innovazione.

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Circ. 27-12-2010 n. 162 Conguaglio di fine anno 2010 dei contributi previdenziali e assistenziali. Aliquote contributive per l’anno 2011. Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.

Circ. 27 dicembre 2010, n. 162 (1).

Conguaglio di fine anno 2010 dei contributi previdenziali e assistenziali. Aliquote contributive per l’anno 2011.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.



 

Ai


Dirigenti centrali e periferici
 

Ai


Direttori delle Agenzie
 

Ai


Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
 

Al


Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici

e, p.c.:


Al


Presidente
 

Al


Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
 

Al


Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
 

Al


Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
 

Ai


Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
 

Al


Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
 

Ai


Presidenti dei comitati regionali
 

Ai


Presidenti dei comitati provinciali




Premessa

L'approssimarsi della fine dell'anno solare segna, in genere, il momento in cui, per i datori di lavoro, occorre effettuare alcune operazioni di conguaglio riferite ai contributi previdenziali e assistenziali. Per effetto di talune normative particolari, infatti, può essere necessario:

pervenire a una precisa quantificazione dell'imponibile contributivo (art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997); applicare con esattezza le aliquote correlate all'imponibile stesso; imputare, all'anno di competenza, gli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti con la successiva denuncia del mese di gennaio 2011.

Di seguito si elencano le singole fattispecie:

1. variabili della retribuzione ( D.M. 7 ottobre 1993);

2. massimale contributivo e pensionabile art. 2, comma 18 della L. n. 335/1995;

3. contributo aggiuntivo IVS 1%, art. 3-ter della L. n. 438/1992;

4. conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito fruizione delle stesse;

5. “fringe benefits” esenti non superiori al limite di € 258,23 nel periodo d'imposta (art. 51, comma 3 del TUIR);

6. auto aziendali;

7. prestiti ai dipendenti;

8. conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;

9. rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;

10. operazioni societarie.


Termine per l’effettuazione del conguaglio.


In attuazione a quanto contenuto dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2010” (scadenza 17 gennaio 2011), anche con quella di competenza del mese di “gennaio 2011” (scadenza 16 febbraio 2011), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.

Considerato, peraltro, che - con effetto dall’anno 2007 - le suddette operazioni possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, si fa presente che le stesse potranno avvenire anche con la denuncia di “febbraio 2011” (scadenza 16 marzo 2011), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2011.

Riguardo ad alcune categorie di dipendenti pubblici ovvero al personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato, si fa presente che la sistemazione della maggiorazione del 18 per cento prevista dall’art. 22 della L. n. 177/1976 potrà avvenire anche con la denuncia del mese di “febbraio 2011” (scadenza 16 marzo 2011).



1. Elementi variabili della retribuzione ( D.M. 7 ottobre 1993).

La citata delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993 ha stabilito che, qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall'intervento di tali fattori, fatta salva, nell'ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell'anno stesso e quella soggetta a contribuzione. Gli eventi o elementi considerati sono:

- compensi per lavoro straordinario;

- indennità di trasferta o missione;

- indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'INPS;

- indennità riposi per allattamento;

- giornate retribuite per donatori sangue;

- riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'INAIL;

- permessi non retribuiti;

- astensioni dal lavoro;

- indennità per ferie non godute;

- congedi matrimoniali;

- integrazioni salariali (non a zero ore).

Agli eventi di cui sopra possono considerarsi assimilabili anche la indennità di cassa, i prestiti ai dipendenti ed i congedi parentali in genere.

Tra le variabili retributive l’Istituto ha, altresì, ricompreso [1] i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi alla elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l’assunzione stessa.

Mentre, quindi, non occorre operare alcun accorgimento se l’assunzione è intervenuta nei mesi da gennaio a novembre, se la stessa avviene a dicembre ed i ratei si corrispondono nella retribuzione di gennaio, occorre evidenziare l’evento nel flusso UNIEMENS.

Gli eventi o elementi che hanno determinato l'aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza del mese di dicembre 2010, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2011, vanno evidenziati nel flusso UNIEMENS valorizzando l’elemento “VarRetributive” di “DenunciaIndividuale”, allo scopo integrato, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento ed in diminuzione ed anche gli “imponibili negativi” con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute.

Si ricorda che, ai fini della imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione sopra indicati si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2010), mentre, ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2011, salvo il caso di imponibile negativo in relazione al quale la contribuzione non dovuta va recuperata nel suo effettivo ammontare.

Anche ai fini della certificazione CUD/2011 e della dichiarazione 770/2011, i datori di lavoro terranno conto delle predette variabili retributive, nel computo dell’imponibile dell’anno 2010.

Si ribadisce che la sistemazione contributiva degli elementi variabili della retribuzione (salvo quanto precisato per la maggiorazione del 18% ex art. 22, L. n. 177/1976), deve avvenire entro il mese successivo a quello cui gli stessi si riferiscono.


1.1 Compilazione flusso Uniemens.


Per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione nonché per gli imponibili negativi, con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute - a livello individuale - deve essere compilato l’elemento “VarRetributive” di “DenunciaIndividuale” all’uopo integrato, secondo le modalità contenute nel documento tecnico, cui - quindi - si rimanda.


Esempio di variabile riferita all’ipotesi di assunzione nel mese di Dicembre.


Si ipotizzi il caso di un impiegato assunto il 18 dicembre 2010, ad elaborazione delle paghe riferite al mese di dicembre ormai chiusa, il cui rateo di retribuzione sia pari a € 500,00.

L’evento “Assunzione” viene contabilizzato nella busta paga di gennaio 2011, nella quale la retribuzione imponibile di gennaio pari, ad esempio, a € 1.500,00 sarà aumentata dell’importo di € 500,00 (per rateo del mese di dicembre), per un totale di € 2.000,00.

Per quanto attiene al flusso UNIEMENS, per il lavoratore in questione - entro la fine del mese di febbraio 2011 - devono essere trasmesse due denunce:

- la prima, riferita a dicembre 2010, nella quale saranno valorizzati, oltre agli elementi identificativi del lavoratore (“CFLavoratore”, “Cognome”, “Nome”, “Qualifica1”, “Qualifica2”, “Qualifica3”, “TipoContribuzione”, “CodiceComune”, “CodiceContratto”) anche gli elementi “Assunzione” (“GiornoAssunzione” e “TipoAssunzione”), “Imponibile” con valore pari a zero e “Settimana” (“IdSettimana” e “TipoCopertura”);

- la seconda, riferita a gennaio 2011, nella quale, nell’elemento “Imponibile”, sarà riportato il valore di € 2.000 assoggettato al regime contributivo in vigore per l’anno 2011, mentre - nell’elemento "VarRetributive”,"AnnoMeseVarRetr” - sarà riportato 2010-12, nella “CausaleVarRetr” la causale AUMIMP e in “ImponibileVarRetr” il valore € 500.

[1] Cfr. Circ. 7 dicembre 2005, n. 117.



2. Massimale art. 2, comma 18 della L. 8 agosto 1995, n. 335.

Come noto, l'art. 2, comma 18 della L. n. 335/1995, ha stabilito un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie privi di anzianità contributiva ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, ai sensi dell’art. 1, comma 23 della legge n. 335/1995, così come interpretato dall’art. 2 del decreto legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito con L. 27 novembre 2001, n. 417. Tale massimale - pari, l'anno 2010, a € 92.147,00 - deve essere rivalutato ogni anno in base all'indice dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT.

Lo stesso trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (IVS), ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'art. 3-ter della L. n. 438/1992.

Si rammenta che: il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l'anno solare risulti retribuito solo in parte; nel caso di rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti, si cumulano ai fini della applicazione del massimale. Pertanto il dipendente è tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la certificazione CUD rilasciata dal precedente datore di lavoro ovvero presentare una dichiarazione sostitutiva;

in caso di rapporti simultanei le retribuzioni derivanti dai due rapporti si cumulano agli effetti del massimale. Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, sino a quando, tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale. Nel corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici sarà calcolata per i due rapporti di lavoro in misura proporzionalmente ridotta; nel caso di coesistenza nell’anno di rapporti di lavoro subordinato e di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o similari, che comportano l’iscrizione alla Gestione Separata ex lege n. 335/1995, ai fini dell’applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa.


2.1 Modalità operative per la gestione del massimale ex lege n. 335/1995 dal periodo “gennaio 2010”.


- Compilazione flusso Uniemens


Da “gennaio 2010”, per i lavoratori dipendenti soggetti al massimale di cui all’articolo 2, comma 18 della L. n. 335/1995, nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, NON deve essere più utilizzato il “tipo Contribuzione” “98” con l’invio di due denunce per lo stesso mese, come avveniva per l’Emens. L’imponibile da riportare nel relativo elemento “Imponibile” di “Denuncia Individuale”, “Dati Retributivi”, deve essere indicato nel limite del massimale, mentre la parte eccedente il massimale deve essere riportata nell’elemento “EccedenzaMassimale” di “DatiParticolari” con la relativa contribuzione minore. Nei mesi successivi al superamento del massimale, l’imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato l’elemento “EccedenzaMassimale”

Ai fini della compilazione del flusso, si rinvia a quanto illustrato nel documento tecnico.



3. Contributo aggiuntivo IVS 1% (art. 3-ter della L. 14 novembre 1992, n. 438).

L'art. 3-ter della L. n. 438/1992 ha istituito, in favore di quei regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, un contributo nella misura dell'1% (a carico del lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, comma 6 della L. 11 marzo 1988, n. 67.

Per l'anno 2010, tale limite è risultato pari a € 42.364,00 annui, corrispondenti a € 3.530,00 mensili.

Si ribadisce che, ai fini del versamento del contributo in trattazione, deve essere osservato il metodo della mensilizzazione del limite della retribuzione; tale criterio, può rendere necessario procedere ad operazioni di conguaglio, a credito o a debito del lavoratore, degli importi dovuti a detto titolo.

Le operazioni di conguaglio si rendono, altresì, necessarie nel caso di rapporti di lavoro simultanei, ovvero che si susseguono nell'anno. In tale ultimo caso, le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile.

Il dipendente è, quindi, tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la prevista certificazione CUD (o dichiarazione sostitutiva) delle retribuzioni già percepite. I datori di lavoro provvederanno al conguaglio a fine anno (ovvero nel mese in cui si risolve il rapporto di lavoro) cumulando anche le retribuzioni relative al precedente (o ai precedenti rapporti di lavoro), tenendo conto di quanto già trattenuto al lavoratore a titolo di contributo aggiuntivo.

Nel caso di rapporti simultanei, in linea di massima, sarà il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata, sulla base della dichiarazione esibita dal lavoratore, ad effettuare le operazioni di conguaglio a credito o a debito del lavoratore stesso.

Qualora a dicembre 2010 il rapporto di lavoro sia in essere con un solo datore, sarà quest'ultimo a procedere all'eventuale conguaglio, sulla base dei dati retributivi risultanti dalle certificazioni rilasciate dai lavoratori interessati.


3.1 Modalità operative per la gestione del contributo aggiuntivo 1% dal periodo “gennaio 2010”.


Ai fini delle operazioni di conguaglio, si precisa che, ove gli adempimenti contributivi vengano assolti con la denuncia del mese di gennaio 2011, gli elementi variabili della retribuzione non incidono sulla determinazione del tetto 2010 di € 42.364,00. Ai fini del regime contributivo, infatti, dette componenti vengono considerate retribuzione di gennaio 2011.

Per gestire la contribuzione aggiuntiva di 1% ex lege n. 438/1992, a livello individuale, deve essere compilato l’elemento “ContribuzioneAggiuntiva” di “DatiRetributivi”, all’uopo integrato, secondo le modalità illustrate nel documento tecnico.



4. Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d’intesa con l’Istituto, nel ribadire il principio che il periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, ha precisato [2] che possono essere monetizzate, vale a dire sostituite con apposita indennità:

- le ferie maturate e non godute fino al 29 aprile 2003 (entrata in vigore del D.Lgs. n. 66/2003);

- le ferie maturate e non godute dal lavoratore il cui rapporto di lavoro cessi entro l’anno di riferimento;

- le settimane o i giorni di ferie previsti dalla contrattazione collettiva in misura superiore al “periodo minimo” legale.

Quanto, invece, alle quattro settimane di ferie considerate dal legislatore, il Dicastero ha chiarito che le stesse, ove non godute entro il termine dei diciotto mesi successivi all’anno di maturazione, ovvero nel diverso e più ampio termine fissato dalla contrattazione collettiva [3], potranno essere fruite dal lavoratore anche successivamente, ove il datore di lavoro a ciò acconsenta. Ciò a norma dell’art. 2109 del c.c. il quale, appunto, dispone che il “momento di godimento delle ferie è stabilito dal datore di lavoro che deve tener conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore”, ferme restando le conseguenze sanzionatorie previste dal D.Lgs. n. 66/2003.

Con riguardo all’adempimento dell’obbligo contributivo per le somme corrisposte o dovute per indennità sostitutiva delle ferie, si confermano le istruzioni fornite nel tempo dall’Istituto, che - sul piano del momento impositivo e della collocazione temporale dei contributi - possono così sintetizzarsi:

- in presenza di una previsione legale ovvero contrattuale collettiva che regolamenta il termine massimo di fruizione delle ferie, la scadenza dell’obbligazione contributiva per il compenso per ferie non godute - e quindi la relativa collocazione temporale dei contributi - coincide necessariamente con il predetto termine legale o contrattuale. Ne consegue che il momento impositivo e la collocazione temporale dei contributi dovuti sul compenso delle ferie non godute coincidono con il diciottesimo mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione delle stesse o con il più ampio termine contrattuale;

- i datori di lavoro sono, quindi, tenuti a sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza anche l’importo corrispondente al compenso ferie non godute, sebbene non ancora realmente corrisposto in ragione dell’espresso divieto di cui al comma 2 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003. Detto criterio si applica anche ai periodi di ferie ulteriori rispetto alle quattro settimane minime di legge;

- nel caso in cui le ferie vengano effettivamente godute in un periodo successivo al versamento dei contributi saranno applicati i principi contenuti nella Circ. 15 gennaio 2002, n. 15.

L’ipotesi di assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute, ancorché non corrisposto, rientra nelle fattispecie contemplate dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, i cui adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi [4].


[2] Cfr. risposta ad una istanza di interpello, nota 26 ottobre 2006, n. 25/I/0005221.

[3] Sul punto l’art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 66/2003, fa espressamente salvo “quanto previsto dalla contrattazione collettiva”.

[4] Cfr. Msg. 13 giugno 2001, n. 101.


4.1. Ferie godute successivamente all’assolvimento degli obblighi contributivi.


L’individuazione del momento in cui sorge l’obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle stesse [5].

Può, quindi, verificarsi il caso in cui queste vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell’assoggettamento contributivo. In tale ipotesi il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al "compenso ferie" non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro ed il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell’imponibile dell’anno (ovvero del mese, dal 1° gennaio 2005) al quale era stato imputato.


[5] Cfr. Circ. 7 ottobre 1999, n. 186.


4.2. Modalità operative per il recupero dei contributi sul compenso ferie non godute dal periodo “gennaio 2010”.


Il flusso UNIEMENS consente di gestire il recupero della contribuzione versata sull’indennità per il compenso ferie dal 1° gennaio 2005. Conseguentemente, la procedura per il recupero della contribuzione è stata notevolmente semplificata, in quanto - attraverso una specifica variabile retributiva con la causale FERIE - si consente al datore di lavoro, al momento della eventuale fruizione delle ferie da parte del lavoratore, di modificare in diminuzione l’imponibile dell’anno e mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute e, contemporaneamente, di recuperare una quota o tutta la contribuzione già versata.

Per le modalità di compilazione del flusso, si rinvia a quanto all’uopo illustrato nel documento tecnico.



5. Fringe benefits (art. 51, comma 3 del TUIR).

L'art. 51 comma 3 del TUIR, D.P.R. n. 917/1986 stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a € 258,23 e che, se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore al predetto limite l'azienda dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.

Per la determinazione del predetto limite si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.

Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite di € 258,23, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefit da lui erogati (ciò, diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).

Per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:

- porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefit dagli stessi corrisposti qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a € 258,23 nel periodo d'imposta e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno;

- provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.



6. Auto aziendali ad uso promiscuo (art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR.

Ai fini della quantificazione forfetaria dell’utilizzo in forma privata dell’autovettura - di proprietà del datore di lavoro (o committente) e assegnata in uso promiscuo al lavoratore - il TUIR (art. 51, comma 4, lettera a) dispone che tale calcolo sia effettuato sulla base di una percorrenza annua totale dell’auto di 15.000 km e riferendone una parte di essi all’uso privato; la percentuale prevista dalla norma è 30% (15.000 x 30% = 4.500 x valore km tariffe ACI = misura del fringe benefit).



7. Prestiti ai dipendenti (art. 51, comma 4, lett. b) del TUIR.

Si rammenta che ai fini della determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti (art. 51, comma 4, lett. b) del TUIR) si deve assumere il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Al riguardo si fa presente che, attualmente, il tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente é pari a 1% [6].


[6] Cfr. provvedimento della BCE del 7 maggio 2009.



8. Regime contributivo delle stock option.

Con la Circ. 11 dicembre 2009, n. 123 e con il Msg. 12 ottobre 2010, n. 25602 sono state illustrate le novità introdotte - in materia di imponibilità fiscale e contributiva delle stock option - dal D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2009.

L’art. 82, comma 24-bis, del citato decreto ha - infatti - previsto, in deroga al principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale, un regime di esenzione contributiva per i redditi di lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di stock option, che si applica a tutte le azioni assegnate a partire dal 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del D.L. n. 112/2008), indipendentemente dalla data di adozione dei piani azionari.

Si ricorda che, ai fini dell'applicabilità del regime esonerativo di cui trattasi:

il piano azionario non deve essere generalizzato; l'attuazione del piano deve essere subordinata al verificarsi delle condizioni in esso previste; il piano deve prevedere esclusivamente l'assegnazione di titoli azionari.

Per le modalità di recupero della contribuzione versata ma non dovuta sulle azioni assegnate dal 25 giugno 2008, si richiamano le istruzioni fornite nel citato Msg. 12 ottobre 2010, n. 25602.

Al riguardo si precisa che, ove le operazioni di recupero si riferiscono a lavoratori non più in forza alla data del 1 gennaio 2010, i datori di lavoro dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (DM10/V) [7] e, contestualmente, riproporre il flusso EMens del mese nel quale hanno provveduto al versamento della contribuzione, valorizzando il corretto imponibile.


[7] Ai fini della compilazione del DM10/V dovranno essere utilizzati i codici del quadro “D” “L480" o "L481"per i dirigenti ex Inpdai.



9. Conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria.

Con Circ. 3 aprile 2007, n. 70, è stata illustrata la funzionalità del Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile (Fondo Tesoreria) e sono state altresì fornite le istruzioni operative per il versamento delle quote di TFR dovute dalle aziende destinatarie dalle disposizioni di cui ai commi 755 e successivi dell’art. 1, L. n. 296/2006.

Nel rispetto della previsione di cui all’ articolo 1, comma 4 del D.M. 30 gennaio 2007 - attuativo delle citate disposizioni - è stato in particolare chiarito che il versamento delle quote di TFR va effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro.

In occasione delle operazioni di conguaglio, quindi, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative.


9.1 Aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006.


Nella citata Circ. 3 aprile 2007, n. 70 è stato chiarito che per le aziende che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre 2006, gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria scattano se, alla fine dell’anno solare (1° gennaio - 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei 50 addetti.

In tal caso le aziende sono tenute al versamento delle quote dovute anche per i mesi pregressi, a far tempo da quello di inizio dell’attività.

È stato, altresì, precisato che le aziende interessate devono effettuare il versamento di quanto dovuto in sede di conguaglio di fine anno, maggiorando l’importo da versare del tasso di rivalutazione, che - per l’anno 2010 - è pari al 2,22%, calcolato fino alla data di effettivo versamento.

Le aziende che, al 31.12.2010, hanno raggiunto il limite dei 50 addetti, devono trasmettere l’apposita dichiarazione entro il termine di trasmissione della denuncia UNIEMENS relativa al mese di febbraio 2011 (31 marzo 2011).


9.2. Rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva.


Come noto, l’articolo 2120 del c.c. stabilisce che le quote annuali di trattamento di fine rapporto - ad eccezione di quella maturata nell'anno - devono essere incrementate, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento - al netto dell’imposta sostitutiva - deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore.

Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria.

Sulle somme oggetto di rivalutazione, va versata all’Erario l’imposta sostitutiva del 11% ex D.Lgs. n. 47/2000, che grava sul lavoratore.

I datori di lavoro possono conguagliare l’importo versato relativamente alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria entro il mese di “dicembre 2010”, salvo conguaglio da eseguirsi entro il mese di “febbraio 2011”.

Per individuarne l’ammontare, i datori di lavoro potranno calcolare una presunta rivalutazione delle quote di TFR trasferite alla Tesoreria, avvalendosi dell’ultimo (o del penultimo) indice ISTAT. A tale riguardo, si fa presente che il coefficiente valido per il mese di ottobre 2010 è 2,354565.


9.2.1. Adempimenti a carico del datore di lavoro.


Con riferimento ai lavoratori per i quali nell’anno 2010 sono state versate quote di TFR al Fondo di Tesoreria, i datori di lavoro dovranno determinare la rivalutazione ex art. 2120 c.c. (separatamente da quella spettante sul TFR accantonato in azienda) e calcolare sulla stessa, con le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate, l'imposta sostitutiva dell’11%.

L'importo di quest'ultima sarà recuperato in sede di conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.

Le somme eventualmente conguagliate in eccedenza a titolo di imposta sostitutiva - sia all’atto del versamento dell’acconto che in altre ipotesi - potranno in ogni caso essere restituite (vedi successivo punto 10).



10. Modalità operative per la gestione del TFR al Fondo di Tesoreria dal periodo “gennaio 2010”.

La gestione del TFR al Fondo di Tesoreria sul flusso UNIEMENS, avviene attraverso la compilazione delle sezioni DENUNCIA INDIVIDUALE e DENUNCIA AZIENDALE, secondo le modalità descritte nel documento tecnico.



11. Operazioni societarie. Riflessi in materia di conguaglio.

Nelle ipotesi di operazioni societarie, che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c., e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della certificazione CUD, con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell'anno, ivi incluse le quote retributive

da assoggettare allo sgravio sul II livello contrattuale [8], le erogazioni liberali ed i fringe benefit.

Si richiama l’attenzione dei datori di lavoro ad utilizzare - nel caso di passaggio di lavoratori da una matricola all’altra (anche per effetto di operazioni societarie) - gli appositi codici “TipoAssunzione” e “TipoCessazione” “2” e “2T”, con l’indicazione della matricola di provenienza.

Come indicato al precedente punto 1.1., dal 1° gennaio 2010, il datore di lavoro subentrante potrà gestire correttamente le variabili retributive utilizzando il nuovo elemento di “VarRetributive”, “InquadramentoLav”, valorizzando l’elemento “Matricola Azienda” con il codice dell’azienda di provenienza.


[8] Per il 2010, ai fini dello sgravio, occorre attendere la pubblicazione sulla GU del previsto D.M.



12. Recupero del contributo di solidarietà del 10% ex L. n. 166/1991 su contributi e somme accantonate a favore dei dipendenti per le finalità di previdenza complementare.

Come noto [9], sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare, è dovuto il contributo di solidarietà previsto, nella misura del 10 per cento, dall'articolo 9-bis del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° giugno 1991, n. 166.

Si ricorda - con l’occasione - che, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 252/2005, una percentuale pari all'1 per cento del gettito del predetto contributo di solidarietà confluisce presso l’apposito Fondo di garanzia - ex articolo 5 del D.Lgs. n. 80/1992 - istituito mediante evidenza contabile nell'ambito della gestione delle prestazioni temporanee dell'INPS - apprestato contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata.

Nelle ipotesi in cui, sia in occasione delle operazioni di conguaglio che nel corso dell’anno, si rendesse necessario effettuare recuperi su detta contribuzione - a partire dalle denunce riferite al periodo “gennaio 2010” - i datori di lavoro possono avvalersi dei seguenti nuovi codici causale:


Codice


Significato

L938


Rec.“contr.solidarietà 10% ex art.16, D.Lgs. n. 252/2005” per i lavoratori iscritti al F.P.L.D. nonché a tutti gli altri Fondi gestiti dall’INPS.

L939


Rec. di “contr.solidarietà 10% ex art. 16, D.Lgs. n. 252/2005 dirigenti industriali già iscritti all’ex Inpdai”, per i dirigenti iscritti all’ex INPDAI al 31 dicembre 2002.


istituiti nell’Elemento “Denuncia Aziendale”, “AltrePartiteACredito”, “CausaleACredito”, del flusso UNIEMENS.


[9] Cfr. Circ. 2 luglio 2007, n. 98.



13. Aliquote contributive anno 2011. Aggiornamento delle tabelle.

Al fine di fornire le prime indicazioni in merito agli aspetti contributivi dell’anno 2011, si allegano le aliquote riguardanti le aziende in genere. Al riguardo si fa presente che: nella predisposizione si è preso in considerazione il quadro normativo che, nel prossimo anno, dovrebbe delinearsi a legislazione vigente; eventuali novità, nonché l’aggiornamento e inserimento dei minimali contributivi, saranno oggetto di apposita successiva comunicazione; le tabelle riguardano le tipologie di aziende e di lavoratori dipendenti più ricorrenti; le stesse, quindi, non esauriscono tutte le fattispecie possibili in relazione a particolari inquadramenti aziendali e situazioni soggettive dei lavoratori.


Il Direttore generale

Nori



Allegato 1 (2)

(2) Allegato di prossimo inserimento.



Allegato 2 (3)

(3) Allegato di prossimo inserimento.



D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 6
D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 3-ter
D.M. 7 ottobre 1993
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2

Agenzia delle Entrate Ris. 6-12-2010 n. 125/E Chiarimenti in merito ad alcune problematiche riguardanti la presentazione del modello EAS. Variazione dei dati identificativi del rappresentante legale o dell'ente. Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contribuenti.

Ris. 6 dicembre 2010, n. 125/E (1).

Chiarimenti in merito ad alcune problematiche riguardanti la presentazione del modello EAS. Variazione dei dati identificativi del rappresentante legale o dell'ente.

(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contribuenti.



Sono giunte alla scrivente richieste di chiarimenti in relazione alle modalità di presentazione del Modello EAS, previsto dall'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

In particolare, è stato chiesto di conoscere se nel caso in cui cambi il rappresentante legale o intervenga una variazione dei dati relativi all'ente debba essere presentato, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, un nuovo modello di comunicazione.

Al riguardo si osserva che la presentazione del modello EAS risponde, come precisato nei documenti di prassi in materia, all'esigenza di acquisire i dati e le notizie necessarie a conoscere e monitorare gli enti associativi, con l'obiettivo di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore e, conseguentemente, concentrare l'azione di controllo fiscale sulle pseudo-associazioni.

Coerentemente a tale finalità, nelle istruzioni per la compilazione del modello EAS è stato precisato che, ad eccezione di alcuni dati espressamente segnalati, il modello deve essere nuovamente presentato nel caso in cui i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali subiscano variazioni.

In proposito si osserva che, nel fornire chiarimenti in merito alla comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi, è stata segnalata l'opportunità di evitare duplicazioni di comunicazioni in caso di informazioni già in possesso della pubblica Amministrazione, ciò in conformità alle disposizioni in materia di Statuto del contribuente (cfr. Circ. 29 ottobre 2009, n. 45/E).

In base a tale indirizzo deve ritenersi che la comunicazione della variazione dei dati relativi al rappresentate legale o all'ente, attraverso la presentazione di un nuovo modello EAS, non sia necessaria ove l'anzidetta informazione risulti dalle notizie già in possesso dell'Amministrazione finanziaria.

Si segnala che le variazioni dei dati del rappresentante legale e, più in generale, dei dati relativi all'ente, devono essere comunicate all'Agenzia delle entrate attraverso:

a) il modello AA5/6 per i soggetti non titolari di partita IVA;

b) il modello AA7/10 per i soggetti titolari di partita IVA.

Pertanto, non è necessario comunicare attraverso un nuovo modello EAS le variazioni dei dati delle sezioni "Dati relativi all'Ente" e "Rappresentante legale" già comunicate rispettivamente nel quadro B "Soggetto d'imposta" e nel quadro C "Rappresentante" dei modelli AA5/6 e AA7/10.



1. Variazione dei dati identificativi dei soggetti non titolari di partita IVA

I soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla dichiarazione di inizio attività ai fini IVA sono tenuti, in tutti i casi di variazione dei dati precedentemente comunicati, a darne comunicazione all'Agenzia delle entrate, utilizzando il modello AA5/6 - Domanda attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione, estinzione.

II modello può essere presentato direttamente (anche a mezzo di persona appositamente delegata) oppure spedito a mezzo servizio postale mediante raccomandata ad uno qualsiasi degli uffici dell'Agenzia delle entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente, ovvero può essere trasmesso in via telematica direttamente (Fisconline) o attraverso intermediari abilitati (Entratel).



2. Variazione dei dati identificativi dei soggetti titolari di partita IVA

L'art. 35, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce che, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, il contribuente deve darne comunicazione entro trenta giorni dalla data di variazione. I dati variati devono essere comunicati dai soggetti titolari di partita IVA diversi dalle persone fisiche attraverso il modello AA7/10 -Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA.

Il modello può essere presentato direttamente (anche a mezzo di persona appositamente delegata) oppure spedito a mezzo servizio postale mediante raccomandata ad uno qualsiasi degli uffici dell'Agenzia delle entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente, ovvero può essere trasmesso in via telematica direttamente (Fisconline) o attraverso intermediari abilitati (Entratel).

Se il soggetto d'imposta è tenuto all'iscrizione nel Registro delle Imprese ovvero alla denuncia al R.E.A. (Repertorio delle notizie economiche e amministrative), la dichiarazione di variazione dati deve essere presentata tramite la Comunicazione Unica, da inviare all'ufficio del Registro delle Imprese per via telematica o su supporto informatico, che contiene anche il modello AA7/10 con le variazioni intervenute.


Il Direttore centrale

Aldo Polito



D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 30
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 35

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti D.M. 22-11-2010 Caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo di cui all'allegato tecnico alla legge 25 marzo 1985, n. 106.

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 17-12-2010 n. 31936 Rateizzazione degli oneri di riscatto - Aumento del numero di rate pagate in ritardo che possano essere oggetto di accettazione ai sensi del punto D della circolare n. 142 del 22 giugno 1993. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Msg. 17 dicembre 2010, n. 31936 (1).

Rateizzazione degli oneri di riscatto - Aumento del numero di rate pagate in ritardo che possano essere oggetto di accettazione ai sensi del punto D della circolare n. 142 del 22 giugno 1993.

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.



Con circolare n. 142 del 22 giugno 1993 sono state impartite disposizioni operative da applicare per tutte le pratiche di costituzione o riscatto di periodi assicurativi per le quali il legislatore non ha ritenuto di prefissare termini temporali per il versamento dei relativi oneri.

Al punto D della predetta circolare si è stabilito che in via eccezionale, per le rate mensili successive alla prima, appena sarà dato rilevare che il loro versamento risulti effettuato oltre le date di scadenza ma con un ritardo non superiore a 30 giorni, è consentita la loro accettazione per non più di due rate (anche non consecutive).

Col presente messaggio è portato a cinque il numero massimo di rate pagate con un ritardo non superiore a trenta giorni convalidabili ai sensi del punto D della circolare n. 42 del 22 giugno 1993.

I pagamenti tardivi verificatisi antecedentemente alla data di pubblicazione del presente messaggio e convalidabili in base alla previgente normativa devono essere sottratti al nuovo numero massimo di rate convalidabili.

Esempio:


Numero di ritardi verificatisi sotto la previgente normativa.


Numero di pagamenti tardivi residui convalidabili

0


5

1


4

2


3



Restano ferme le decadenze per ritardato pagamento verificatesi entro la data di pubblicazione del presente messaggio in base alla disciplina previgente.

Si ribadisce infine la necessità del tempestivo e puntuale annullamento dei versamenti rateali effettuati con ritardo; a tal fine, come già precisato con messaggio n. 1380 del 6 ottobre 1998, la pratica di riscatto deve essere conservata in una particolare evidenza da revisionare nell'ultima decade di ciascun mese.

Agenzia delle dogane Circ. 21-12-2010 n. 16/D Det. 7 dicembre 2010, n. 158235 - Prime istruzioni operative. Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti, Ufficio regimi doganali e fiscali.

Circ. 21 dicembre 2010, n. 16/D (1).

Det. 7 dicembre 2010, n. 158235 - Prime istruzioni operative.

(1) Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti, Ufficio regimi doganali e fiscali.



 

Alle


Direzioni regionali, interregionali e provinciali
 

Agli


Uffici delle dogane

e, p.c.:


All'


Ufficio centrale audit interno
 

All'


Ufficio centrale antifrode
 

Alla


Direzione centrale affari giuridici e contenzioso
 

Alla


Direzione centrale accertamenti e controlli
 

Alla


Direzione centrale per l'analisi merceologica e per lo sviluppo dei laboratori chimici
 

Alla


Direzione centrale tecnologie per l'innovazione




È stata pubblicata il 7 dicembre 2010 sul sito internet dell'Agenzia la Det. 7 dicembre 2010, n. 158235, in applicazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

Tale determinazione, entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, detta le modalità per l'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 504/1995 (testo unico) di presentazione del documento amministrativo elettronico (e-AD). Al riguardo, con Det. 1° aprile 2010, n. 38869 è stata stabilita la decorrenza del prossimo 1° gennaio per tale obbligo, dando facoltà agli operatori di continuare ad applicare le disposizioni relative al DAA cartaceo fino al 31 dicembre di quest'anno.

Nel rimandare alla lettura della suddetta determinazione per lo svolgimento delle attività d'istituto, si forniscono alcune istruzioni operative concernenti le novità del nuovo sistema,anche alla luce dei quesiti finora pervenuti.



1. Soggetti abilitati e anagrafica accise

Come si è avuto modo di ribadire più volte (si veda da principio il comunicato prot. 46015/RU del 1° aprile 2010), l'attuale quadro normativo ha modificato le disposizioni relative ai soggetti abilitati ad operare nell'ambito del regime sospensivo dei diritti di accisa

- sostituendo le precedenti figure dell'operatore professionale registrato e non registrato con quella del destinatario registrato (eventualmente occasionale), per il quale evidentemente continuano a valere le indicazioni contenute nel paragrafo 9 della circolare n. 335 del 30 dicembre 1992;

- sopprimendo la figura del rappresentante fiscale;

- introducendo la figura dello speditore registrato, che previa autorizzazione può spedire (ma non detenere) prodotti in regime sospensivo esclusivamente dal luogo di immissione in libera pratica dei medesimi.

Con riferimento alle procedure per il rilascio delle specifiche autorizzazioni ai suddetti soggetti, si evidenzia preliminarmente che tali soggetti corrispondono ad altrettanti codici di accisa nella banca dati comunitaria (SEED) e nazionale (Anagrafica) cui sono correlate le figure professionali di depositario autorizzato, destinatario registrato (anche occasionale) e speditore registrato.

Per quanto riguarda i rappresentanti fiscali previsti dal testo unico nella versione precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 48/2010, già censiti con codice di accisa di tipo "R" nell'anagrafica in esercizio, benché tali soggetti siano ancora presenti come ditte attive nell'anagrafica stessa, essi non sono abilitati alle procedure dell'e-AD; si precisa pertanto che essi non sono presenti nella banca dati comunitaria (SEED) nè vengono accettate dal sistema informatizzato bozze di e-AD con destinatario un codice di accisa del tipo "R".

Ciò trova corrispondenza nella struttura dell'anagrafica attualmente in esercizio, che pertanto non ha necessitato di particolari aggiornamenti e continuerà ad essere utilizzata come segue:

- per i depositari autorizzati già operanti continueranno a valere i codici già rilasciati;

- per i destinatari registrati già operanti, in virtù della corrispondenza con la previgente figura dell'operatore professionale registrato, continueranno a valere i codici già rilasciati;

- per il destinatario registrato occasionale (già operatore professionale non registrato), l'acquisizione ed il rilascio di tali autorizzazioni è oggetto da tempo di apposita linea di lavoro;

- per lo speditore registrato, l'acquisizione dei dati ed il rilascio del codice verrà effettuato come illustrato più avanti.

Per quanto riguarda l'acquisizione dei dati del destinatario registrato occasionale che intende ricevere vino proveniente in sospensione da altro Stato membro, si comunica che è ora possibile il rilascio a sistema di tali autorizzazioni, selezionando nella sezione "Prodotti" dell'autorizzazione temporanea una o più tipologie di vini ed inserendo zero come valore dell'accisa da garantire/pagare.

Per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 21, comma 10, del testo unico accise, gli stessi devono essere scortati in ambito comunitario da e-AD in provenienza da un deposito fiscale o da uno speditore registrato, mentre in ambito nazionale, per i prodotti sottoposti alla vigilanza fiscale di cui al comma 3 del medesimo articolo 21, è ammessa dal D.M. n. 322/1995 la scorta della bolla di accompagnamento beni viaggianti in provenienza dagli impianti di produzione, dai depositi intermedi dotati della licenza di deposito commerciale o dagli "appositi" depositi intermedi privi di licenza di cui all'articolo 9 del medesimo decreto. Qualora uno di tali depositi debba effettuare movimentazioni intracomunitarie, su apposita istanza, al solo fine di consentire la suddetta movimentazione e non essendo sempre previsto dalla norma nazionale il rilascio di una licenza relativa a deposito fiscale, l'Ufficio provvederà a registrare il soggetto su apposita scheda anagrafica quale
depositario autorizzato, avendo cura di registrare esclusivamente i prodotti effettivamente movimentati, senza procedere all'apertura di un conto ditta. Al termine della procedura, verrà rilasciata apposita autorizzazione con codice accisa, modificando la licenza che il sistema propone in formato Word. Per quanto riguarda tutti gli altri adempimenti, tali attività continueranno ad essere effettuate con le consuete modalità relative ai depositi in parola.

Per il rilascio del codice accisa agli speditori registrati, è stato predisposto in via provvisoria l'inserimento nella procedura anagrafica del nuovo tipo impianto "speditore registrato". Per rilasciare un codice accisa con terzo carattere "A", "O" o "V" allo speditore registrato, gli Uffici dovranno selezionare la figura professionale "operatore registrato" e il nuovo tipo di impianto "speditore registrato" per lo specifico settore oggetto della richiesta, da indicare come tipo impianto principale. Una volta ottenuto il codice accisa, l' Ufficio modificherà l' autorizzazione (generata dal sistema in formato Word) prima del rilascio della stessa agli operatori. Il codice accisa rilasciato con questa modalità figurerà correttamente censito nella banca dati SEED come speditore registrato. Sarà necessario indicare i prodotti autorizzati nei dati d'impianto, onde inserire i corrispondenti CPA nella banca dati SEED. A tal fine, l'Ufficio inserirà serbatoi fittizi di capacità zero.

Con riferimento alle fattispecie di cui alla circolare n. 121 del 21 aprile 1995 (utilizzatori in esenzione per navigazione aerea che gestiscono un proprio deposito nell'ambito di un aeroporto non doganale) ed all'articolo 9, comma 2, del D.M. n. 524/1996 (utilizzatori di alcole per prove necessarie all'avviamento di produzioni agevolate o a fini scientifici), ove il trasferimento in sospensione avviene previo un "nulla osta" da parte degli Uffici delle dogane, si fa riserva di impartire le relative istruzioni, nelle more delle quali si continuerà a operare con le attuali procedure del DAA cartaceo.

Parimenti, nelle more della determinazione di cui all'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 48/2010, continuerà ad essere effettuata con DAA cartaceo la circolazione, che abbia luogo interamente nel territorio nazionale, dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo destinati ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, del testo unico.



2. Obblighi dello speditore

La determinazione non apporta novità sostanziali in materia di tenuta delle contabilità del depositario autorizzato, fatta salva la necessità di riferire i dati delle registrazioni a quelli dell'e-AD e non a quelli del DAA.

Per la nuova figura dello speditore registrato, è prevista la tenuta della contabilità di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), del testo unico, secondo le modalità indicate nell'articolo 3 della determinazione e consistente essenzialmente in un registro degli e-AD emessi e appurati che, nelle more della determinazione direttoriale di cui all'articolo 3, comma 5, del D.Lgs. n. 48/2010 sulla tenuta informatizzata dei registri, che sarà emanata a cura della competente Direzione Centrale Tecnologie per l'Innovazione, sarà di tipo cartaceo.

Si coglie l'occasione per sottolineare che l'obbligo di e-AD sorge con la circolazione di prodotto in sospensione in provenienza da un deposito fiscale o da un luogo di immissione in libera pratica, poichè il prodotto, uscendo da un luogo sottoposto a controllo doganale/fiscale, potrebbe essere immesso in consumo senza che i diritti siano riscossi; da ciò nasce la necessità di un regime che consenta il controllo da parte dell'amministrazione doganale e una garanzia sulla riscossione del diritto sospeso. Per "circolazione" non può evidentemente intendersi il caso in cui un prodotto viene immesso in libera pratica all'interno di un deposito doganale gestito anche in regime di deposito fiscale, nel qual caso sono valide le dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica ai fini della presa in carico sui registri previsti dalla normativa accise.

Analogamente, non si configura "circolazione" in regime sospensivo e quindi non occorre l'emissione di un e-AD laddove un prodotto venga caricato direttamente dal deposito sulla nave a bordo della quale lascia il territorio doganale comunitario, come avviene presso talune raffinerie e taluni depositi costieri, fermi restando gli obblighi di natura doganale.

È stato richiesto se il depositario autorizzato possa utilizzare il proprio codice di accisa per spedire prodotti dal luogo di immissione in libera pratica sito in ambito nazionale verso il proprio deposito. A tal proposito si osserva quanto segue.

Il codice di accisa è quel codice univoco utilizzato nel sistema informatizzato dell'Agenzia, nonché in quello delle amministrazioni fiscali degli altri Stati Membri, per identificare la figura professionale rivestita da un soggetto operante sul territorio nazionale. Non riveste pertanto rilevanza giuridica tanto il codice attribuito, quanto il riconoscimento, da parte dell'amministrazione, delle attività che il soggetto è autorizzato a porre in essere.

In generale, per l'attività di spedizione dal luogo di immissione in libera pratica di merce in sospensione dei diritti di accisa, l'Agenzia autorizza un soggetto ad operare con la qualifica, prevista dal D.Lgs. n. 48/2010 e dalla Dir. 118/2008/CE, di "speditore registrato", che abilita a spedire verso tutti i soggetti abilitati a ricevere in regime sospensivo (depositari autorizzati, destinatari registrati, destinatari esenti) o verso un luogo dal quale i prodotti lasciano il territorio della Comunità.

Nel caso prospettato, il soggetto viene autorizzato a due distinte attività, ricoperte da due distinte figure professionali, spedizione dal luogo di immissione in libera pratica (speditore registrato) e spedizione, detenzione e ricezione dal/presso il proprio deposito in sospensione (depositario autorizzato). Pertanto si rendono necessari due distinti codici.

Per l'ipotesi prospettata di spedizione dal luogo di immissione in libera pratica sito in territorio nazionale unicamente verso il proprio deposito fiscale, sono in corso specifici approfondimenti assieme alle altre Strutture tecniche dell'Agenzia coinvolte per individuare, se possibile, semplificazioni (ivi inclusa una differente modalità di tenuta dei registri relativi alla figura di speditore registrato) e pertanto si fa riserva di impartire le eventuali istruzioni.

Si coglie l'occasione per comunicare che, con riguardo al documento commerciale di scorta riportante l'ARC, le delegazioni del comitato della accise hanno unanimemente convenuto che venga considerata valida la scorta della merce con il documento di accompagnamento di esportazione di cui all'articolo 796-bis del Reg. (CEE) n. 2454/93 (DAE) purché tale documento accompagni la merce fino al luogo di uscita dal territorio della Comunità e purché tale documento contenga l'ARC dell'e-AD.



3. Obblighi del destinatario

L'articolo 6 detta gli obblighi del destinatario. Anche per questo soggetto, la determinazione non apporta novità sostanziali in materia di tenuta delle contabilità, fatta salva la necessità di riferire i dati delle registrazioni a quelli dell'e-AD e non a quelli del DAA.

Si fa presente che né il Reg. (CE) n. 684/2009 né il D.Lgs. n. 48/2010 prevedono la possibilità di annullamento o rettifica della nota di ricevimento, mentre continueranno ad essere possibili le eventuali correzioni sui registri di carico scarico da apportare con le modalità già in uso. È appena il caso di far notare che sia l'annotazione sui registri sia la nota di ricevimento dovranno rappresentare l'effettiva operazione di presa in consegna del prodotto e che non possono sussistere differenze sostanziali tra le due rappresentazioni. Pertanto, i destinatari porranno la massima cura nell'elaborazione della nota di ricevimento in coerenza con le registrazioni contabili.



4. Procedure dì riserva

L'articolo 9 detta le procedure che devono essere adottate nel caso di ricorso, per indisponibilità del sistema informatizzato, alle procedure di riserva. La tenuta delle contabilità degli operatori in tali casi è stata regolata con riguardo ai seguenti principi di carattere generale:

- I dati della contabilità degli operatori hanno lo scopo di rappresentare la reale situazione del deposito, solo in parte provocata dalla movimentazione in sospensione di accisa;

- L'adozione delle procedure di riserva rappresenterà l'eccezione nella gestione dei depositi ed avverrà per ristrettissimi lassi di tempo;

- Non può esistere differenza tra i dati riportati sul documento di riserva e quelli successivamente inviati al sistema informatizzato;

- Ogni eventuale differenza tra i suddetti dati riscontrata dalle autorità fiscali sarà oggetto di sanzione e di ulteriore analisi per stabilire quale sia stata la reale movimentazione; in assenza di ulteriori prove fornite dal depositario/destinatario, l'amministrazione dovrà ritenere veri i dati che obblighino ad un maggior carico di imposta il soggetto che ha reso dichiarazioni non corrette;

- Deve essere possibile per l'autorità fiscale verificare la rispondenza tra i dati riportati sui documenti di riserva che hanno scortato la merce ed i dati successivamente inseriti nel sistema informatizzato.

Pertanto, il caso di utilizzo della nota di ricevimento di riserva da parte del destinatario per indisponibilità del suo sistema sarà rarissimo, potendo lo stesso attendere fino a cinque giorni; lo stesso non si può dire per spedizioni che partono con l'utilizzo delle procedure di riserva e il cui tragitto è di breve durata.

Coerentemente con quanto sopra detto, con riguardo all'articolo 9 comma 3 della Determinazione non sarà ritenuta necessaria la consegna della nota cartacea qualora il destinatario possa emettere una nota elettronica prima dei termini ivi indicati.

Le disposizioni inerenti le procedure di riserva sono state dettate in assenza di dati relativi al concreto verificarsi delle indisponibilità. Per tale motivo, le Direzioni regionali effettueranno un monitoraggio del ricorso a tali procedure, riferendo semestralmente alla scrivente sul numero di casi verificatisi, loro durata e quantità di documenti di riserva emessi, oltre che su ogni eventuale criticità riscontrata.



5. Ambito di applicazione

L'articolo 10, comma 1, stabilisce sostanzialmente che la determinazione si applica in tutti i casi in cui viene utilizzato un e-AD, anche in applicazione del combinato disposto dalla nuova normativa (articolo 6 del testo unico nella versione attuale, Reg. (CE) n. 684/2008, Dir. 2008/118/CE che abroga la precedente direttiva 92/12/CEE, la determinazione in argomento) e di quella che già prevedeva il documento di accompagnamento di cui al Reg. (CEE) n. 2719/92 (ad esempio l'articolo 6, comma 3, del D.M. n. 557/1996 sugli oli lubrificanti e i bitumi). Laddove invece continuasse ad usarsi il DAA cartaceo (come ad esempio nel caso del trasporto alla rinfusa, via mare, con la scorta del DAA cumulativo -articolo 7, comma 2, della determinazione direttoriale), continueranno ovviamente ad applicarsi le modalità di cui al D.M. n. 210/1996.

Con riferimento agli additivi di cui al codice di nomenclatura combinata 3811 per i quali è prevista la circolazione in regime sospensivo con la scorta del documento di accompagnamento, nelle more dell'adeguamento delle tabelle di riferimento per i codici dei prodotti, tale circolazione, prevista unicamente in ambito nazionale, continuerà con la scorta del DAA cartaceo.

Si coglie l'occasione per chiarire la portata di quanto disposto al comma 15 dell'art. 6 del testo unico accise relativamente ai "prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo", come definiti all'articolo 1, comma 2, lettera h), per i quali non si rende dovuta l'emissione dell'e-AD.

A tal proposito, si fa presente che l'art. 84, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (CEE) n. 2913/92 stabilisce in quali casi, in presenza di merci non comunitarie, si applica il regime doganale sospensivo: transito esterno, deposito doganale, perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione, trasformazione sotto controllo doganale e ammissione temporanea. L'articolo 1, comma 2, lettera h), del testo unico accise comprende nella nozione anche la custodia temporanea, le zone franche o i depositi franchi che, pur non essendo regimi doganali sospensivi, hanno in comune con i primi il fatto di essere istituti relativi a merci in posizione "terza".

Viceversa, l'istituto delle "destinazioni particolari" è da ricondurre alla destinazione doganale dell'immissione in libera pratica di merci che per la loro natura o destinazione godono di un trattamento tariffario favorevole (riduzione o sospensione, anche nell'ambito di un contingente tariffario, di un dazio). Le merci immesse in libera pratica, vincolate ad un uso specifico, sono quindi merci comunitarie proprio perché dichiarate per l'immissione in libera pratica.

La vigilanza di cui alla lettera h) richiamata, avendo per oggetto merci non comunitarie, elemento comune a tutti i regimi ivi menzionati, di fatto esclude le merci immesse in libera pratica per le quali l'art. 82 del Reg. (CEE) n. 2913/92 prevede una vigilanza doganale "ad hoc" riguardo l'uso finale delle merci.

Si chiarisce, pertanto, che le destinazioni particolari non sono riconducibili né alla "procedura doganale sospensiva o regime doganale sospensivo" né alle "procedure speciali" di cui all'art. 1, comma 2, lettera h), del testo unico. Pertanto le merci che usufruiscono dell'istituto delle destinazioni particolari non sono per questo motivo esonerate dai vincoli di circolazione e deposito relativi alle merci sottoposte ad accisa. È questo il caso dei prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, dichiarati all'atto dell'immissione in libera pratica come destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori con l'utilizzo dell'istituto delle destinazioni particolari.



6. Circolazione di prodotto sottoposto ad accisa dopo l'immissione in consumo

Sono state avanzate alcune richieste di chiarimento relative ad alcune fattispecie di circolazione di alcole che attualmente avverrebbero mediante il ricorso al DAA cartaceo.

In particolare occorre preliminarmente ribadire la necessità che i prodotti ad accisa assolta viaggino con i relativi documenti (XAB e DAS) e non con l'e-AD. È questo il caso dell' alcole esente contenuto negli intermedi delle profumerie. Si evidenzia che, come già chiarito con Circ. 27 giugno 1997, n. 186/D e successivo telex 298/97, i prodotti finiti sfusi non sono soggetti all'obbligo di circolazione con la bolla di accompagnamento dei beni viaggianti, mentre gli intermedi di lavorazione sono ancora assoggettati a tale obbligo, ma in nessun caso è previsto l'e-AD.

Altro caso prospettato è quello di alcoli immessi in consumo in Italia, contrassegnati e destinati ad altro Stato membro con rinuncia al rimborso. Si pone in evidenza che la previsione dell'art. 13, comma 6 (obbligo dell'e-AD nella circolazione intracomunitaria dei prodotti contrassegnati), come già a suo tempo illustrato con circolare n. 335/1992, si riferisce alla diversa fattispecie del trasferimento in Italia dei prodotti contrassegnati negli altri Stati membri, e non già alla spedizione di prodotti immessi in consumo in territorio nazionale verso altri Stati membri, la quale avviene nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 12 del testo unico (DAS).


Tutto ciò premesso, in considerazione della ampia ricaduta operativa che avrà l'avvio del nuovo sistema, si invitano codeste strutture all'osservanza delle disposizioni impartite ed ad assicurare la tempestiva e corretta assistenza all'utenza interessata all'utilizzo dell'e-AD.


Le Direzioni regionali, interregionali e provinciali sono pregate inoltre di attivare un'adeguata attività di monitoraggio sull'insorgenza di eventuali problematiche operative e di segnalare le stesse alla Scrivente con la dovuta tempestività, al fine di assicurare l'uniformità di comportamento in ambito nazionale.


Il Direttore centrale

Ing. Walter De Santis



Det. 7 dicembre 2010, n. 158235, art. 6
Det. 7 dicembre 2010, n. 158235, art. 9
Det. 7 dicembre 2010, n. 158235, art. 10
D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, art. 3
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 6
Det. 1 aprile 2010, n. 38869