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martedì 28 dicembre 2010

Agenzia delle dogane Circ. 21-12-2010 n. 16/D Det. 7 dicembre 2010, n. 158235 - Prime istruzioni operative. Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti, Ufficio regimi doganali e fiscali.

Circ. 21 dicembre 2010, n. 16/D (1).

Det. 7 dicembre 2010, n. 158235 - Prime istruzioni operative.

(1) Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti, Ufficio regimi doganali e fiscali.



 

Alle


Direzioni regionali, interregionali e provinciali
 

Agli


Uffici delle dogane

e, p.c.:


All'


Ufficio centrale audit interno
 

All'


Ufficio centrale antifrode
 

Alla


Direzione centrale affari giuridici e contenzioso
 

Alla


Direzione centrale accertamenti e controlli
 

Alla


Direzione centrale per l'analisi merceologica e per lo sviluppo dei laboratori chimici
 

Alla


Direzione centrale tecnologie per l'innovazione




È stata pubblicata il 7 dicembre 2010 sul sito internet dell'Agenzia la Det. 7 dicembre 2010, n. 158235, in applicazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

Tale determinazione, entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, detta le modalità per l'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 504/1995 (testo unico) di presentazione del documento amministrativo elettronico (e-AD). Al riguardo, con Det. 1° aprile 2010, n. 38869 è stata stabilita la decorrenza del prossimo 1° gennaio per tale obbligo, dando facoltà agli operatori di continuare ad applicare le disposizioni relative al DAA cartaceo fino al 31 dicembre di quest'anno.

Nel rimandare alla lettura della suddetta determinazione per lo svolgimento delle attività d'istituto, si forniscono alcune istruzioni operative concernenti le novità del nuovo sistema,anche alla luce dei quesiti finora pervenuti.



1. Soggetti abilitati e anagrafica accise

Come si è avuto modo di ribadire più volte (si veda da principio il comunicato prot. 46015/RU del 1° aprile 2010), l'attuale quadro normativo ha modificato le disposizioni relative ai soggetti abilitati ad operare nell'ambito del regime sospensivo dei diritti di accisa

- sostituendo le precedenti figure dell'operatore professionale registrato e non registrato con quella del destinatario registrato (eventualmente occasionale), per il quale evidentemente continuano a valere le indicazioni contenute nel paragrafo 9 della circolare n. 335 del 30 dicembre 1992;

- sopprimendo la figura del rappresentante fiscale;

- introducendo la figura dello speditore registrato, che previa autorizzazione può spedire (ma non detenere) prodotti in regime sospensivo esclusivamente dal luogo di immissione in libera pratica dei medesimi.

Con riferimento alle procedure per il rilascio delle specifiche autorizzazioni ai suddetti soggetti, si evidenzia preliminarmente che tali soggetti corrispondono ad altrettanti codici di accisa nella banca dati comunitaria (SEED) e nazionale (Anagrafica) cui sono correlate le figure professionali di depositario autorizzato, destinatario registrato (anche occasionale) e speditore registrato.

Per quanto riguarda i rappresentanti fiscali previsti dal testo unico nella versione precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 48/2010, già censiti con codice di accisa di tipo "R" nell'anagrafica in esercizio, benché tali soggetti siano ancora presenti come ditte attive nell'anagrafica stessa, essi non sono abilitati alle procedure dell'e-AD; si precisa pertanto che essi non sono presenti nella banca dati comunitaria (SEED) nè vengono accettate dal sistema informatizzato bozze di e-AD con destinatario un codice di accisa del tipo "R".

Ciò trova corrispondenza nella struttura dell'anagrafica attualmente in esercizio, che pertanto non ha necessitato di particolari aggiornamenti e continuerà ad essere utilizzata come segue:

- per i depositari autorizzati già operanti continueranno a valere i codici già rilasciati;

- per i destinatari registrati già operanti, in virtù della corrispondenza con la previgente figura dell'operatore professionale registrato, continueranno a valere i codici già rilasciati;

- per il destinatario registrato occasionale (già operatore professionale non registrato), l'acquisizione ed il rilascio di tali autorizzazioni è oggetto da tempo di apposita linea di lavoro;

- per lo speditore registrato, l'acquisizione dei dati ed il rilascio del codice verrà effettuato come illustrato più avanti.

Per quanto riguarda l'acquisizione dei dati del destinatario registrato occasionale che intende ricevere vino proveniente in sospensione da altro Stato membro, si comunica che è ora possibile il rilascio a sistema di tali autorizzazioni, selezionando nella sezione "Prodotti" dell'autorizzazione temporanea una o più tipologie di vini ed inserendo zero come valore dell'accisa da garantire/pagare.

Per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 21, comma 10, del testo unico accise, gli stessi devono essere scortati in ambito comunitario da e-AD in provenienza da un deposito fiscale o da uno speditore registrato, mentre in ambito nazionale, per i prodotti sottoposti alla vigilanza fiscale di cui al comma 3 del medesimo articolo 21, è ammessa dal D.M. n. 322/1995 la scorta della bolla di accompagnamento beni viaggianti in provenienza dagli impianti di produzione, dai depositi intermedi dotati della licenza di deposito commerciale o dagli "appositi" depositi intermedi privi di licenza di cui all'articolo 9 del medesimo decreto. Qualora uno di tali depositi debba effettuare movimentazioni intracomunitarie, su apposita istanza, al solo fine di consentire la suddetta movimentazione e non essendo sempre previsto dalla norma nazionale il rilascio di una licenza relativa a deposito fiscale, l'Ufficio provvederà a registrare il soggetto su apposita scheda anagrafica quale
depositario autorizzato, avendo cura di registrare esclusivamente i prodotti effettivamente movimentati, senza procedere all'apertura di un conto ditta. Al termine della procedura, verrà rilasciata apposita autorizzazione con codice accisa, modificando la licenza che il sistema propone in formato Word. Per quanto riguarda tutti gli altri adempimenti, tali attività continueranno ad essere effettuate con le consuete modalità relative ai depositi in parola.

Per il rilascio del codice accisa agli speditori registrati, è stato predisposto in via provvisoria l'inserimento nella procedura anagrafica del nuovo tipo impianto "speditore registrato". Per rilasciare un codice accisa con terzo carattere "A", "O" o "V" allo speditore registrato, gli Uffici dovranno selezionare la figura professionale "operatore registrato" e il nuovo tipo di impianto "speditore registrato" per lo specifico settore oggetto della richiesta, da indicare come tipo impianto principale. Una volta ottenuto il codice accisa, l' Ufficio modificherà l' autorizzazione (generata dal sistema in formato Word) prima del rilascio della stessa agli operatori. Il codice accisa rilasciato con questa modalità figurerà correttamente censito nella banca dati SEED come speditore registrato. Sarà necessario indicare i prodotti autorizzati nei dati d'impianto, onde inserire i corrispondenti CPA nella banca dati SEED. A tal fine, l'Ufficio inserirà serbatoi fittizi di capacità zero.

Con riferimento alle fattispecie di cui alla circolare n. 121 del 21 aprile 1995 (utilizzatori in esenzione per navigazione aerea che gestiscono un proprio deposito nell'ambito di un aeroporto non doganale) ed all'articolo 9, comma 2, del D.M. n. 524/1996 (utilizzatori di alcole per prove necessarie all'avviamento di produzioni agevolate o a fini scientifici), ove il trasferimento in sospensione avviene previo un "nulla osta" da parte degli Uffici delle dogane, si fa riserva di impartire le relative istruzioni, nelle more delle quali si continuerà a operare con le attuali procedure del DAA cartaceo.

Parimenti, nelle more della determinazione di cui all'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 48/2010, continuerà ad essere effettuata con DAA cartaceo la circolazione, che abbia luogo interamente nel territorio nazionale, dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo destinati ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, del testo unico.



2. Obblighi dello speditore

La determinazione non apporta novità sostanziali in materia di tenuta delle contabilità del depositario autorizzato, fatta salva la necessità di riferire i dati delle registrazioni a quelli dell'e-AD e non a quelli del DAA.

Per la nuova figura dello speditore registrato, è prevista la tenuta della contabilità di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), del testo unico, secondo le modalità indicate nell'articolo 3 della determinazione e consistente essenzialmente in un registro degli e-AD emessi e appurati che, nelle more della determinazione direttoriale di cui all'articolo 3, comma 5, del D.Lgs. n. 48/2010 sulla tenuta informatizzata dei registri, che sarà emanata a cura della competente Direzione Centrale Tecnologie per l'Innovazione, sarà di tipo cartaceo.

Si coglie l'occasione per sottolineare che l'obbligo di e-AD sorge con la circolazione di prodotto in sospensione in provenienza da un deposito fiscale o da un luogo di immissione in libera pratica, poichè il prodotto, uscendo da un luogo sottoposto a controllo doganale/fiscale, potrebbe essere immesso in consumo senza che i diritti siano riscossi; da ciò nasce la necessità di un regime che consenta il controllo da parte dell'amministrazione doganale e una garanzia sulla riscossione del diritto sospeso. Per "circolazione" non può evidentemente intendersi il caso in cui un prodotto viene immesso in libera pratica all'interno di un deposito doganale gestito anche in regime di deposito fiscale, nel qual caso sono valide le dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica ai fini della presa in carico sui registri previsti dalla normativa accise.

Analogamente, non si configura "circolazione" in regime sospensivo e quindi non occorre l'emissione di un e-AD laddove un prodotto venga caricato direttamente dal deposito sulla nave a bordo della quale lascia il territorio doganale comunitario, come avviene presso talune raffinerie e taluni depositi costieri, fermi restando gli obblighi di natura doganale.

È stato richiesto se il depositario autorizzato possa utilizzare il proprio codice di accisa per spedire prodotti dal luogo di immissione in libera pratica sito in ambito nazionale verso il proprio deposito. A tal proposito si osserva quanto segue.

Il codice di accisa è quel codice univoco utilizzato nel sistema informatizzato dell'Agenzia, nonché in quello delle amministrazioni fiscali degli altri Stati Membri, per identificare la figura professionale rivestita da un soggetto operante sul territorio nazionale. Non riveste pertanto rilevanza giuridica tanto il codice attribuito, quanto il riconoscimento, da parte dell'amministrazione, delle attività che il soggetto è autorizzato a porre in essere.

In generale, per l'attività di spedizione dal luogo di immissione in libera pratica di merce in sospensione dei diritti di accisa, l'Agenzia autorizza un soggetto ad operare con la qualifica, prevista dal D.Lgs. n. 48/2010 e dalla Dir. 118/2008/CE, di "speditore registrato", che abilita a spedire verso tutti i soggetti abilitati a ricevere in regime sospensivo (depositari autorizzati, destinatari registrati, destinatari esenti) o verso un luogo dal quale i prodotti lasciano il territorio della Comunità.

Nel caso prospettato, il soggetto viene autorizzato a due distinte attività, ricoperte da due distinte figure professionali, spedizione dal luogo di immissione in libera pratica (speditore registrato) e spedizione, detenzione e ricezione dal/presso il proprio deposito in sospensione (depositario autorizzato). Pertanto si rendono necessari due distinti codici.

Per l'ipotesi prospettata di spedizione dal luogo di immissione in libera pratica sito in territorio nazionale unicamente verso il proprio deposito fiscale, sono in corso specifici approfondimenti assieme alle altre Strutture tecniche dell'Agenzia coinvolte per individuare, se possibile, semplificazioni (ivi inclusa una differente modalità di tenuta dei registri relativi alla figura di speditore registrato) e pertanto si fa riserva di impartire le eventuali istruzioni.

Si coglie l'occasione per comunicare che, con riguardo al documento commerciale di scorta riportante l'ARC, le delegazioni del comitato della accise hanno unanimemente convenuto che venga considerata valida la scorta della merce con il documento di accompagnamento di esportazione di cui all'articolo 796-bis del Reg. (CEE) n. 2454/93 (DAE) purché tale documento accompagni la merce fino al luogo di uscita dal territorio della Comunità e purché tale documento contenga l'ARC dell'e-AD.



3. Obblighi del destinatario

L'articolo 6 detta gli obblighi del destinatario. Anche per questo soggetto, la determinazione non apporta novità sostanziali in materia di tenuta delle contabilità, fatta salva la necessità di riferire i dati delle registrazioni a quelli dell'e-AD e non a quelli del DAA.

Si fa presente che né il Reg. (CE) n. 684/2009 né il D.Lgs. n. 48/2010 prevedono la possibilità di annullamento o rettifica della nota di ricevimento, mentre continueranno ad essere possibili le eventuali correzioni sui registri di carico scarico da apportare con le modalità già in uso. È appena il caso di far notare che sia l'annotazione sui registri sia la nota di ricevimento dovranno rappresentare l'effettiva operazione di presa in consegna del prodotto e che non possono sussistere differenze sostanziali tra le due rappresentazioni. Pertanto, i destinatari porranno la massima cura nell'elaborazione della nota di ricevimento in coerenza con le registrazioni contabili.



4. Procedure dì riserva

L'articolo 9 detta le procedure che devono essere adottate nel caso di ricorso, per indisponibilità del sistema informatizzato, alle procedure di riserva. La tenuta delle contabilità degli operatori in tali casi è stata regolata con riguardo ai seguenti principi di carattere generale:

- I dati della contabilità degli operatori hanno lo scopo di rappresentare la reale situazione del deposito, solo in parte provocata dalla movimentazione in sospensione di accisa;

- L'adozione delle procedure di riserva rappresenterà l'eccezione nella gestione dei depositi ed avverrà per ristrettissimi lassi di tempo;

- Non può esistere differenza tra i dati riportati sul documento di riserva e quelli successivamente inviati al sistema informatizzato;

- Ogni eventuale differenza tra i suddetti dati riscontrata dalle autorità fiscali sarà oggetto di sanzione e di ulteriore analisi per stabilire quale sia stata la reale movimentazione; in assenza di ulteriori prove fornite dal depositario/destinatario, l'amministrazione dovrà ritenere veri i dati che obblighino ad un maggior carico di imposta il soggetto che ha reso dichiarazioni non corrette;

- Deve essere possibile per l'autorità fiscale verificare la rispondenza tra i dati riportati sui documenti di riserva che hanno scortato la merce ed i dati successivamente inseriti nel sistema informatizzato.

Pertanto, il caso di utilizzo della nota di ricevimento di riserva da parte del destinatario per indisponibilità del suo sistema sarà rarissimo, potendo lo stesso attendere fino a cinque giorni; lo stesso non si può dire per spedizioni che partono con l'utilizzo delle procedure di riserva e il cui tragitto è di breve durata.

Coerentemente con quanto sopra detto, con riguardo all'articolo 9 comma 3 della Determinazione non sarà ritenuta necessaria la consegna della nota cartacea qualora il destinatario possa emettere una nota elettronica prima dei termini ivi indicati.

Le disposizioni inerenti le procedure di riserva sono state dettate in assenza di dati relativi al concreto verificarsi delle indisponibilità. Per tale motivo, le Direzioni regionali effettueranno un monitoraggio del ricorso a tali procedure, riferendo semestralmente alla scrivente sul numero di casi verificatisi, loro durata e quantità di documenti di riserva emessi, oltre che su ogni eventuale criticità riscontrata.



5. Ambito di applicazione

L'articolo 10, comma 1, stabilisce sostanzialmente che la determinazione si applica in tutti i casi in cui viene utilizzato un e-AD, anche in applicazione del combinato disposto dalla nuova normativa (articolo 6 del testo unico nella versione attuale, Reg. (CE) n. 684/2008, Dir. 2008/118/CE che abroga la precedente direttiva 92/12/CEE, la determinazione in argomento) e di quella che già prevedeva il documento di accompagnamento di cui al Reg. (CEE) n. 2719/92 (ad esempio l'articolo 6, comma 3, del D.M. n. 557/1996 sugli oli lubrificanti e i bitumi). Laddove invece continuasse ad usarsi il DAA cartaceo (come ad esempio nel caso del trasporto alla rinfusa, via mare, con la scorta del DAA cumulativo -articolo 7, comma 2, della determinazione direttoriale), continueranno ovviamente ad applicarsi le modalità di cui al D.M. n. 210/1996.

Con riferimento agli additivi di cui al codice di nomenclatura combinata 3811 per i quali è prevista la circolazione in regime sospensivo con la scorta del documento di accompagnamento, nelle more dell'adeguamento delle tabelle di riferimento per i codici dei prodotti, tale circolazione, prevista unicamente in ambito nazionale, continuerà con la scorta del DAA cartaceo.

Si coglie l'occasione per chiarire la portata di quanto disposto al comma 15 dell'art. 6 del testo unico accise relativamente ai "prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo", come definiti all'articolo 1, comma 2, lettera h), per i quali non si rende dovuta l'emissione dell'e-AD.

A tal proposito, si fa presente che l'art. 84, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (CEE) n. 2913/92 stabilisce in quali casi, in presenza di merci non comunitarie, si applica il regime doganale sospensivo: transito esterno, deposito doganale, perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione, trasformazione sotto controllo doganale e ammissione temporanea. L'articolo 1, comma 2, lettera h), del testo unico accise comprende nella nozione anche la custodia temporanea, le zone franche o i depositi franchi che, pur non essendo regimi doganali sospensivi, hanno in comune con i primi il fatto di essere istituti relativi a merci in posizione "terza".

Viceversa, l'istituto delle "destinazioni particolari" è da ricondurre alla destinazione doganale dell'immissione in libera pratica di merci che per la loro natura o destinazione godono di un trattamento tariffario favorevole (riduzione o sospensione, anche nell'ambito di un contingente tariffario, di un dazio). Le merci immesse in libera pratica, vincolate ad un uso specifico, sono quindi merci comunitarie proprio perché dichiarate per l'immissione in libera pratica.

La vigilanza di cui alla lettera h) richiamata, avendo per oggetto merci non comunitarie, elemento comune a tutti i regimi ivi menzionati, di fatto esclude le merci immesse in libera pratica per le quali l'art. 82 del Reg. (CEE) n. 2913/92 prevede una vigilanza doganale "ad hoc" riguardo l'uso finale delle merci.

Si chiarisce, pertanto, che le destinazioni particolari non sono riconducibili né alla "procedura doganale sospensiva o regime doganale sospensivo" né alle "procedure speciali" di cui all'art. 1, comma 2, lettera h), del testo unico. Pertanto le merci che usufruiscono dell'istituto delle destinazioni particolari non sono per questo motivo esonerate dai vincoli di circolazione e deposito relativi alle merci sottoposte ad accisa. È questo il caso dei prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, dichiarati all'atto dell'immissione in libera pratica come destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori con l'utilizzo dell'istituto delle destinazioni particolari.



6. Circolazione di prodotto sottoposto ad accisa dopo l'immissione in consumo

Sono state avanzate alcune richieste di chiarimento relative ad alcune fattispecie di circolazione di alcole che attualmente avverrebbero mediante il ricorso al DAA cartaceo.

In particolare occorre preliminarmente ribadire la necessità che i prodotti ad accisa assolta viaggino con i relativi documenti (XAB e DAS) e non con l'e-AD. È questo il caso dell' alcole esente contenuto negli intermedi delle profumerie. Si evidenzia che, come già chiarito con Circ. 27 giugno 1997, n. 186/D e successivo telex 298/97, i prodotti finiti sfusi non sono soggetti all'obbligo di circolazione con la bolla di accompagnamento dei beni viaggianti, mentre gli intermedi di lavorazione sono ancora assoggettati a tale obbligo, ma in nessun caso è previsto l'e-AD.

Altro caso prospettato è quello di alcoli immessi in consumo in Italia, contrassegnati e destinati ad altro Stato membro con rinuncia al rimborso. Si pone in evidenza che la previsione dell'art. 13, comma 6 (obbligo dell'e-AD nella circolazione intracomunitaria dei prodotti contrassegnati), come già a suo tempo illustrato con circolare n. 335/1992, si riferisce alla diversa fattispecie del trasferimento in Italia dei prodotti contrassegnati negli altri Stati membri, e non già alla spedizione di prodotti immessi in consumo in territorio nazionale verso altri Stati membri, la quale avviene nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 12 del testo unico (DAS).


Tutto ciò premesso, in considerazione della ampia ricaduta operativa che avrà l'avvio del nuovo sistema, si invitano codeste strutture all'osservanza delle disposizioni impartite ed ad assicurare la tempestiva e corretta assistenza all'utenza interessata all'utilizzo dell'e-AD.


Le Direzioni regionali, interregionali e provinciali sono pregate inoltre di attivare un'adeguata attività di monitoraggio sull'insorgenza di eventuali problematiche operative e di segnalare le stesse alla Scrivente con la dovuta tempestività, al fine di assicurare l'uniformità di comportamento in ambito nazionale.


Il Direttore centrale

Ing. Walter De Santis



Det. 7 dicembre 2010, n. 158235, art. 6
Det. 7 dicembre 2010, n. 158235, art. 9
Det. 7 dicembre 2010, n. 158235, art. 10
D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, art. 3
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 6
Det. 1 aprile 2010, n. 38869

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