Translate

martedì 28 dicembre 2010

Agenzia delle Entrate Ris. 6-12-2010 n. 125/E Chiarimenti in merito ad alcune problematiche riguardanti la presentazione del modello EAS. Variazione dei dati identificativi del rappresentante legale o dell'ente. Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contribuenti.

Ris. 6 dicembre 2010, n. 125/E (1).

Chiarimenti in merito ad alcune problematiche riguardanti la presentazione del modello EAS. Variazione dei dati identificativi del rappresentante legale o dell'ente.

(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contribuenti.



Sono giunte alla scrivente richieste di chiarimenti in relazione alle modalità di presentazione del Modello EAS, previsto dall'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

In particolare, è stato chiesto di conoscere se nel caso in cui cambi il rappresentante legale o intervenga una variazione dei dati relativi all'ente debba essere presentato, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, un nuovo modello di comunicazione.

Al riguardo si osserva che la presentazione del modello EAS risponde, come precisato nei documenti di prassi in materia, all'esigenza di acquisire i dati e le notizie necessarie a conoscere e monitorare gli enti associativi, con l'obiettivo di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore e, conseguentemente, concentrare l'azione di controllo fiscale sulle pseudo-associazioni.

Coerentemente a tale finalità, nelle istruzioni per la compilazione del modello EAS è stato precisato che, ad eccezione di alcuni dati espressamente segnalati, il modello deve essere nuovamente presentato nel caso in cui i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali subiscano variazioni.

In proposito si osserva che, nel fornire chiarimenti in merito alla comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi, è stata segnalata l'opportunità di evitare duplicazioni di comunicazioni in caso di informazioni già in possesso della pubblica Amministrazione, ciò in conformità alle disposizioni in materia di Statuto del contribuente (cfr. Circ. 29 ottobre 2009, n. 45/E).

In base a tale indirizzo deve ritenersi che la comunicazione della variazione dei dati relativi al rappresentate legale o all'ente, attraverso la presentazione di un nuovo modello EAS, non sia necessaria ove l'anzidetta informazione risulti dalle notizie già in possesso dell'Amministrazione finanziaria.

Si segnala che le variazioni dei dati del rappresentante legale e, più in generale, dei dati relativi all'ente, devono essere comunicate all'Agenzia delle entrate attraverso:

a) il modello AA5/6 per i soggetti non titolari di partita IVA;

b) il modello AA7/10 per i soggetti titolari di partita IVA.

Pertanto, non è necessario comunicare attraverso un nuovo modello EAS le variazioni dei dati delle sezioni "Dati relativi all'Ente" e "Rappresentante legale" già comunicate rispettivamente nel quadro B "Soggetto d'imposta" e nel quadro C "Rappresentante" dei modelli AA5/6 e AA7/10.



1. Variazione dei dati identificativi dei soggetti non titolari di partita IVA

I soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla dichiarazione di inizio attività ai fini IVA sono tenuti, in tutti i casi di variazione dei dati precedentemente comunicati, a darne comunicazione all'Agenzia delle entrate, utilizzando il modello AA5/6 - Domanda attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione, estinzione.

II modello può essere presentato direttamente (anche a mezzo di persona appositamente delegata) oppure spedito a mezzo servizio postale mediante raccomandata ad uno qualsiasi degli uffici dell'Agenzia delle entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente, ovvero può essere trasmesso in via telematica direttamente (Fisconline) o attraverso intermediari abilitati (Entratel).



2. Variazione dei dati identificativi dei soggetti titolari di partita IVA

L'art. 35, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce che, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, il contribuente deve darne comunicazione entro trenta giorni dalla data di variazione. I dati variati devono essere comunicati dai soggetti titolari di partita IVA diversi dalle persone fisiche attraverso il modello AA7/10 -Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA.

Il modello può essere presentato direttamente (anche a mezzo di persona appositamente delegata) oppure spedito a mezzo servizio postale mediante raccomandata ad uno qualsiasi degli uffici dell'Agenzia delle entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente, ovvero può essere trasmesso in via telematica direttamente (Fisconline) o attraverso intermediari abilitati (Entratel).

Se il soggetto d'imposta è tenuto all'iscrizione nel Registro delle Imprese ovvero alla denuncia al R.E.A. (Repertorio delle notizie economiche e amministrative), la dichiarazione di variazione dati deve essere presentata tramite la Comunicazione Unica, da inviare all'ufficio del Registro delle Imprese per via telematica o su supporto informatico, che contiene anche il modello AA7/10 con le variazioni intervenute.


Il Direttore centrale

Aldo Polito



D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 30
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 35

Nessun commento: