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martedì 28 dicembre 2010

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 17-12-2010 n. 31936 Rateizzazione degli oneri di riscatto - Aumento del numero di rate pagate in ritardo che possano essere oggetto di accettazione ai sensi del punto D della circolare n. 142 del 22 giugno 1993. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Msg. 17 dicembre 2010, n. 31936 (1).

Rateizzazione degli oneri di riscatto - Aumento del numero di rate pagate in ritardo che possano essere oggetto di accettazione ai sensi del punto D della circolare n. 142 del 22 giugno 1993.

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.



Con circolare n. 142 del 22 giugno 1993 sono state impartite disposizioni operative da applicare per tutte le pratiche di costituzione o riscatto di periodi assicurativi per le quali il legislatore non ha ritenuto di prefissare termini temporali per il versamento dei relativi oneri.

Al punto D della predetta circolare si è stabilito che in via eccezionale, per le rate mensili successive alla prima, appena sarà dato rilevare che il loro versamento risulti effettuato oltre le date di scadenza ma con un ritardo non superiore a 30 giorni, è consentita la loro accettazione per non più di due rate (anche non consecutive).

Col presente messaggio è portato a cinque il numero massimo di rate pagate con un ritardo non superiore a trenta giorni convalidabili ai sensi del punto D della circolare n. 42 del 22 giugno 1993.

I pagamenti tardivi verificatisi antecedentemente alla data di pubblicazione del presente messaggio e convalidabili in base alla previgente normativa devono essere sottratti al nuovo numero massimo di rate convalidabili.

Esempio:


Numero di ritardi verificatisi sotto la previgente normativa.


Numero di pagamenti tardivi residui convalidabili

0


5

1


4

2


3



Restano ferme le decadenze per ritardato pagamento verificatesi entro la data di pubblicazione del presente messaggio in base alla disciplina previgente.

Si ribadisce infine la necessità del tempestivo e puntuale annullamento dei versamenti rateali effettuati con ritardo; a tal fine, come già precisato con messaggio n. 1380 del 6 ottobre 1998, la pratica di riscatto deve essere conservata in una particolare evidenza da revisionare nell'ultima decade di ciascun mese.

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