SABATO 27 LUGLIO 2019 09.40.15
--ROMA. CARABINIERE UCCISO, I DUE 19ENNI STATUNITENSI HANNO CONFESSATO
DIR0068 3 CRO 0 RR1 N/POL / DIR /TXT
--ROMA. CARABINIERE UCCISO, I DUE 19ENNI STATUNITENSI HANNO CONFESSATO
DI FRONTE A PROVE SCHIACCIANTI
(DIRE) Roma, 27 lug. - I due 19enni statunitensi accusati
dell'aggressione mortale ai danni del Vice Brigadiere dei
Carabinieri Mario Cerciello Rega, "di fronte a prove
schiaccianti, hanno confessato i loro addebiti". Cosi' una nota
dell'Arma dei Carabinieri.
(Ran/Dire)
09:39 27-07-19
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SABATO 27 LUGLIO 2019 09.42.16
ROMA. CARABINIERE UCCISO, I DUE 19ENNI STATUNITENSI HANNO CONFESSATO -2-
DIR0072 3 CRO 0 RR1 N/POL / DIR /TXT
ROMA. CARABINIERE UCCISO, I DUE 19ENNI STATUNITENSI HANNO CONFESSATO -2-
(DIRE) Roma, 27 lug. - Nella nottata appena trascorsa, i
Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, hanno eseguito un
decreto di fermo emesso dalla locale Procura della Repubblica, a
carico di due 19enni statunitensi, per il reato di omicidio
aggravato in concorso e tentata estorsione.
L'indagine, iniziata la notte precedente, immediatamente dopo
l'aggressione mortale ai danni Vice Brigadiere dei Carabinieri
Mario Cerciello Rega, e proseguita incessantemente mediante la
visione delle immagini di video sorveglianza nonche' le
escussioni testimoniali, ha consentito agli inquirenti del Nucleo
Investigativo capitolino di individuare, i due responsabili
dell'efferato delitto, all'interno di un albergo romano gia'
pronti per lasciare il territorio nazionale.
Le indagini hanno consentito di accertare che poco prima
dell'omicidio, i due giovani statunitensi avevano sottratto uno
zaino ad un cittadino italiano, minacciandolo, nel corso di una
telefonata, di non restituirglielo se non dietro la
corresponsione di 100 euro ed 1 grammo di cocaina.
Successivamente, i Carabinieri, contattati dalla vittima che
aveva denunciato l'accaduto, si sono presentati all'appuntamento
per bloccare i malfattori, i quali, nonostante i militari si
fossero qualificati quali appartenenti all'Arma non hanno esitato
ad ingaggiare una colluttazione, culminata nel tragico ferimento
mortale del Vice brigadiere.
I fermati sono stati tradotti presso la casa circondariale di
Roma Regina Coeli a disposizione dell'Autorita' Giudiziaria.
(Com/Ran/Dire)
09:41 27-07-19
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sabato 27 luglio 2019
SABATO 27 LUGLIO 2019 08.57.19 **FLASH -CARABINIERE: DECRETO FERMO, 'INDAGATI TEMEVANO NUOVO INGANNO DA DENUNCIANTE'- FLASH** = ADN0081 7 CRO 0 ADN CRO NAZ **FLASH -CARABINIERE: DECRETO FERMO, 'INDAGATI TEMEVANO NUOVO INGANNO DA DENUNCIANTE'- FLASH** = (Sil/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 27-LUG-19 08:56 NNNN
SABATO 27 LUGLIO 2019 08.57.19
**FLASH -CARABINIERE: DECRETO FERMO, 'INDAGATI TEMEVANO NUOVO INGANNO DA DENUNCIANTE'- FLASH** =
ADN0081 7 CRO 0 ADN CRO NAZ **FLASH -CARABINIERE: DECRETO FERMO, 'INDAGATI TEMEVANO NUOVO INGANNO DA DENUNCIANTE'- FLASH** = (Sil/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 27-LUG-19 08:56 NNNN
**FLASH -CARABINIERE: DECRETO FERMO, 'INDAGATI TEMEVANO NUOVO INGANNO DA DENUNCIANTE'- FLASH** =
ADN0081 7 CRO 0 ADN CRO NAZ **FLASH -CARABINIERE: DECRETO FERMO, 'INDAGATI TEMEVANO NUOVO INGANNO DA DENUNCIANTE'- FLASH** = (Sil/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 27-LUG-19 08:56 NNNN
SABATO 27 LUGLIO 2019 08.58.19 **FLASH -CARABINIERE: DECRETO FERMO, 'NATALE CONCORRE OMICIDIO PERCHE' BLOCCA AIUTO CC VARRIALE'- FLASH** = ADN0082 7 CRO 0 ADN CRO NAZ **FLASH -CARABINIERE: DECRETO FERMO, 'NATALE CONCORRE OMICIDIO PERCHE' BLOCCA AIUTO CC VARRIALE'- FLASH** = (Sil/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 27-LUG-19 08:58 NNNN
SABATO 27 LUGLIO 2019 08.58.19
**FLASH -CARABINIERE: DECRETO FERMO, 'NATALE CONCORRE OMICIDIO PERCHE' BLOCCA AIUTO CC VARRIALE'- FLASH** =
ADN0082 7 CRO 0 ADN CRO NAZ **FLASH -CARABINIERE: DECRETO FERMO, 'NATALE CONCORRE OMICIDIO PERCHE' BLOCCA AIUTO CC VARRIALE'- FLASH** = (Sil/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 27-LUG-19 08:58 NNNN
**FLASH -CARABINIERE: DECRETO FERMO, 'NATALE CONCORRE OMICIDIO PERCHE' BLOCCA AIUTO CC VARRIALE'- FLASH** =
ADN0082 7 CRO 0 ADN CRO NAZ **FLASH -CARABINIERE: DECRETO FERMO, 'NATALE CONCORRE OMICIDIO PERCHE' BLOCCA AIUTO CC VARRIALE'- FLASH** = (Sil/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 27-LUG-19 08:58 NNNN
SABATO 27 LUGLIO 2019 08.59.19 **FLASH -CARABINIERE: DECRETO FERMO, 'REAZIONE ELDER SPROPOSITATA PERCHE' CC NON ESTRAE ARMA'- FLASH** = ADN0083 7 CRO 0 ADN CRO NAZ **FLASH -CARABINIERE: DECRETO FERMO, 'REAZIONE ELDER SPROPOSITATA PERCHE' CC NON ESTRAE ARMA'- FLASH** = (Sil/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 27-LUG-19 08:58 NNNN
SABATO 27 LUGLIO 2019 08.59.19
**FLASH -CARABINIERE: DECRETO FERMO, 'REAZIONE ELDER SPROPOSITATA PERCHE' CC NON ESTRAE ARMA'- FLASH** =
ADN0083 7 CRO 0 ADN CRO NAZ **FLASH -CARABINIERE: DECRETO FERMO, 'REAZIONE ELDER SPROPOSITATA PERCHE' CC NON ESTRAE ARMA'- FLASH** = (Sil/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 27-LUG-19 08:58 NNNN
**FLASH -CARABINIERE: DECRETO FERMO, 'REAZIONE ELDER SPROPOSITATA PERCHE' CC NON ESTRAE ARMA'- FLASH** =
ADN0083 7 CRO 0 ADN CRO NAZ **FLASH -CARABINIERE: DECRETO FERMO, 'REAZIONE ELDER SPROPOSITATA PERCHE' CC NON ESTRAE ARMA'- FLASH** = (Sil/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 27-LUG-19 08:58 NNNN
venerdì 26 luglio 2019
Brexit: Ue,accordo non si tocca; BoJo tra voto, no-deal e rinvio =
VENERDÌ 26 LUGLIO 2019 18.36.02
= Brexit: Ue,accordo non si tocca; BoJo tra voto, no-deal e rinvio =
(AGI) - Bruxelles, 26 lug. - Jean Claude Juncker e Boris Johnson si sono parlati ieri, "si sono scambiati i numeri di cellulare" e probabilmente si sentiranno nel corso dell'estate. Ma il dialogo tra Bruxelles e Londra su Brexit resta difficilissimo. E le distanze enormi. La posizione della Ue non cambia: l'accordo di ritiro del Regno Unito dall'Unione, faticosamente negoziato nei mesi scorsi e che ha visto i 27 compattarsi come non accadeva da tempo immemorabile, non sara' rimesso in discussione a nessun costo. A cominciare dal 'backstop' sull'Irlanda, il vero nodo che ha diviso la Manica nel corso delle trattative e che ha fatto fallire il tentativo di Theresa May di far passare l'intesa a Westminster, facendole perdere set, gioco e partita e costringendola alla fine alle dimissioni. Il 'backstop' e' intoccabile, l'accordo di ritiro e' "il migliore e l'unico possibile", ripete Juncker. Gli fa eco il capo negoziatore della Ue Michel Barnier che in una lettera inviata agli ambasciatori dei 27 che suona come una vera e propria chiamata alle armi in vista della battaglia d'autunno, ripete che sara' certamente possibile rivedere la dichiarazione politica che accompagna il testo dell'accordo, ma l'intesa in se' non sara' cambiata di una virgola. Lavoriamo per una uscita ordinata del Regno Unito dall'Unione e restiamo convinti che il 'no-deal' sarebbe un danno - ripete Bruxelles replicando alle "combattive" parole di Johnson ai Comuni - ma siamo pronti a ogni scenario. E dunque anche a una uscita di Londra senza intesa. Nel Regno Unito e' gia' aria di vacanza. Westminster chiude oggi i battenti fino al 3 settembre, e sara' proprio durante la prima settimana dopo la pausa estiva che si capira' quali saranno le mosse di BoJo. Prima di tutto si capira' se intende far tornare il Paese alle urne per rafforzare la sua posizione negoziale presentandosi come l'uomo della Brexit, cancellando le ambizioni di Nigel Farage e neutralizzando l'opposizione, divisa tra i convinti Remainers Liberal democratici e i tiepidi laburisti di Jeremy Corbyn. Non e' sfuggito agli osservatori britannici che Boris abbia nominato capo dello staff quel Dominic Cummings che ha guidato la comunicazione del 'Leave' nella campagna referendaria, cosa che farebbe pensare alla volonta' di BoJo di andare alle elezioni anticipate. (AGI) Mgm (Segue) 261835 LUG 19 NNNN
= Brexit: Ue,accordo non si tocca; BoJo tra voto, no-deal e rinvio =
(AGI) - Bruxelles, 26 lug. - Jean Claude Juncker e Boris Johnson si sono parlati ieri, "si sono scambiati i numeri di cellulare" e probabilmente si sentiranno nel corso dell'estate. Ma il dialogo tra Bruxelles e Londra su Brexit resta difficilissimo. E le distanze enormi. La posizione della Ue non cambia: l'accordo di ritiro del Regno Unito dall'Unione, faticosamente negoziato nei mesi scorsi e che ha visto i 27 compattarsi come non accadeva da tempo immemorabile, non sara' rimesso in discussione a nessun costo. A cominciare dal 'backstop' sull'Irlanda, il vero nodo che ha diviso la Manica nel corso delle trattative e che ha fatto fallire il tentativo di Theresa May di far passare l'intesa a Westminster, facendole perdere set, gioco e partita e costringendola alla fine alle dimissioni. Il 'backstop' e' intoccabile, l'accordo di ritiro e' "il migliore e l'unico possibile", ripete Juncker. Gli fa eco il capo negoziatore della Ue Michel Barnier che in una lettera inviata agli ambasciatori dei 27 che suona come una vera e propria chiamata alle armi in vista della battaglia d'autunno, ripete che sara' certamente possibile rivedere la dichiarazione politica che accompagna il testo dell'accordo, ma l'intesa in se' non sara' cambiata di una virgola. Lavoriamo per una uscita ordinata del Regno Unito dall'Unione e restiamo convinti che il 'no-deal' sarebbe un danno - ripete Bruxelles replicando alle "combattive" parole di Johnson ai Comuni - ma siamo pronti a ogni scenario. E dunque anche a una uscita di Londra senza intesa. Nel Regno Unito e' gia' aria di vacanza. Westminster chiude oggi i battenti fino al 3 settembre, e sara' proprio durante la prima settimana dopo la pausa estiva che si capira' quali saranno le mosse di BoJo. Prima di tutto si capira' se intende far tornare il Paese alle urne per rafforzare la sua posizione negoziale presentandosi come l'uomo della Brexit, cancellando le ambizioni di Nigel Farage e neutralizzando l'opposizione, divisa tra i convinti Remainers Liberal democratici e i tiepidi laburisti di Jeremy Corbyn. Non e' sfuggito agli osservatori britannici che Boris abbia nominato capo dello staff quel Dominic Cummings che ha guidato la comunicazione del 'Leave' nella campagna referendaria, cosa che farebbe pensare alla volonta' di BoJo di andare alle elezioni anticipate. (AGI) Mgm (Segue) 261835 LUG 19 NNNN
Brexit: Irlanda, Johnson ha messo Gb in rotta collisione con Ue =
VENERDÌ 26 LUGLIO 2019 13.39.46
= Brexit: Irlanda, Johnson ha messo Gb in rotta collisione con Ue =
(AGI/AFP) - Dublino, 26 lug. - Il nuovo premier britannico, Boris Johnson, ha deliberatamente messo il Regno Unito "in rotta di collisione" con l'Ue in merito ai negoziati sulla Brexit. Ne e' convinto il ministro degli Esteri irlandese, Simon Coveney. "Sembra che abbia preso la decisione deliberata di mettere la Gran Bretagna in rotta di collisione con l'Ue e l'Irlanda in relazione ai negoziati sulla Brexit", ha affermato il capo della diplomazia di Dublino ai microfoni dell'emittente locale Rte. "Le dichiarazioni del premier britannico ieri alla Camera dei Comuni non sono state di aiuto", ha aggiunto, facendo riferimento all'intenzione espressa da Johnson di abolire il backstop, la misura per evitare il ritorno al confine fisico rigido tra le due Irlande, inserita nell'accordo negoziato dall'ex premier Theresa May con l'Ue ma che molti Brexiteer vedono come fumo negli occhi, temendo che di fatto mantenga Londra nel mercato comune sine die. (AGI) Sca 261339 LUG 19 NNNN
= Brexit: Irlanda, Johnson ha messo Gb in rotta collisione con Ue =
(AGI/AFP) - Dublino, 26 lug. - Il nuovo premier britannico, Boris Johnson, ha deliberatamente messo il Regno Unito "in rotta di collisione" con l'Ue in merito ai negoziati sulla Brexit. Ne e' convinto il ministro degli Esteri irlandese, Simon Coveney. "Sembra che abbia preso la decisione deliberata di mettere la Gran Bretagna in rotta di collisione con l'Ue e l'Irlanda in relazione ai negoziati sulla Brexit", ha affermato il capo della diplomazia di Dublino ai microfoni dell'emittente locale Rte. "Le dichiarazioni del premier britannico ieri alla Camera dei Comuni non sono state di aiuto", ha aggiunto, facendo riferimento all'intenzione espressa da Johnson di abolire il backstop, la misura per evitare il ritorno al confine fisico rigido tra le due Irlande, inserita nell'accordo negoziato dall'ex premier Theresa May con l'Ue ma che molti Brexiteer vedono come fumo negli occhi, temendo che di fatto mantenga Londra nel mercato comune sine die. (AGI) Sca 261339 LUG 19 NNNN
Usa: dem agitano spettro impeachment per avere prove Mueller
VENERDÌ 26 LUGLIO 2019 21.56.26
Usa: dem agitano spettro impeachment per avere prove Mueller
ZCZC9047/SXB ONY58028_SXB_QBXB U EST S0B QBXB Usa: dem agitano spettro impeachment per avere prove Mueller Chiesto a giudice forzare pubblicazione informazioni grand jury (ANSA) - NEW YORK, 26 LUG - I democratici alla Camera intraprendono quello che e' finora il passo piu' significativo per l'impeachment di Donald Trump. La commissione giustizia della Camera ha chiesto a un giudice federale di forzare la pubblicazione delle informazioni in possesso del grand jury dell'ex procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller. La richiesta, spiega il presidente della commissione giustizia della Camera Ribert Nadler, consentirebbe di accedere alle prove raccolte da Mueller per decidere se raccomandare o meno l'impeachment del presidente. "Visto che le politiche del Dipartimento di Giustizia non consentono l'incriminazione di un presidente in carica, la camera e' l'unica istituzione del governo federale che puo' rendere Trump responsabile delle sue azioni" affermano i democratici nella richiesta presentata al giudice federale. "La camera deve essere in possesso di tutti i fatti rilevanti e valutare se esercitare tutti i suoi poteri previsti dall'Articolo I, incluso il potere costituzionale di raccomandare l'impeachment". (ANSA). DRZ 26-LUG-19 21:56 NNNN
Usa: dem agitano spettro impeachment per avere prove Mueller
ZCZC9047/SXB ONY58028_SXB_QBXB U EST S0B QBXB Usa: dem agitano spettro impeachment per avere prove Mueller Chiesto a giudice forzare pubblicazione informazioni grand jury (ANSA) - NEW YORK, 26 LUG - I democratici alla Camera intraprendono quello che e' finora il passo piu' significativo per l'impeachment di Donald Trump. La commissione giustizia della Camera ha chiesto a un giudice federale di forzare la pubblicazione delle informazioni in possesso del grand jury dell'ex procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller. La richiesta, spiega il presidente della commissione giustizia della Camera Ribert Nadler, consentirebbe di accedere alle prove raccolte da Mueller per decidere se raccomandare o meno l'impeachment del presidente. "Visto che le politiche del Dipartimento di Giustizia non consentono l'incriminazione di un presidente in carica, la camera e' l'unica istituzione del governo federale che puo' rendere Trump responsabile delle sue azioni" affermano i democratici nella richiesta presentata al giudice federale. "La camera deve essere in possesso di tutti i fatti rilevanti e valutare se esercitare tutti i suoi poteri previsti dall'Articolo I, incluso il potere costituzionale di raccomandare l'impeachment". (ANSA). DRZ 26-LUG-19 21:56 NNNN
Molestie sessuali, accuse a generale nominato da Trump
VENERDÌ 26 LUGLIO 2019 21.57.26
Molestie sessuali, accuse a generale nominato da Trump
ZCZC9050/SXB ONY58033_SXB_QBXB R EST S0B QBXB Molestie sessuali, accuse a generale nominato da Trump Hyten in procinto di diventare vice capo Stato Maggiore Usa (ANSA) - NEW YORK, 26 LUG - Il colonnello dell'esercito Kathryn Spletstoser accusa il generale dell'Air Force John Hyten di averla sessualmente aggredita. Donald Trumpha nominato in aprile Hyten vice presidente del Joint Chiefs of Staff, lo Stato maggiore interforze americano: se sara' confermato diventera' il secondo in carica fra le forza armate americane, contribuendo a gestire gli 1,2 milioni di militari in servizio negli Usa e nel mondo. Lo riporta il New York Times. L'incidente denunciato dal colonnello Spletstoser risale al 2 dicembre del 2017, quando l'ufficiale era appena rientrata nella sua camera di albergo dopo la giornata trascorsa al Reagan national Defense Forum. Mentre si stava applicando della crema sul viso - racconta il Nyt - qualcuno ha bussato alla sua porta. Si trattava del generale Hyten, il comandante dello United States Strategic Command, ovvero colui che ha la responsabilita' dell'arsenale nucleare. Hyten le ha detto che le doveva parlare: e' entrato nella stanza e si e' seduto sul letto, invitandola a fare lo stesso. ha cercato di prenderle la mano. Il colonnello si e' sottratto e a quel punto Hyten ha usato la forza: l'ha spinta, l'ha baciata a ha iniziato a strusciarsi contro di lei fino all'eiaculazione. Hyten ha smentito la ricostruzione e il funzionario dell'Air Force che si e' occupato della denuncia della donna non lo ha denunciato alla Corte Marziale. Il colonnello Spletstoser e Hyten sono stati sentiti separatamente dalla commissione delle forze armate del Senato nell'ambito del processo di conferma della di Hyten. (ANSA). DRZ 26-LUG-19 21:57 NNNN
Molestie sessuali, accuse a generale nominato da Trump
ZCZC9050/SXB ONY58033_SXB_QBXB R EST S0B QBXB Molestie sessuali, accuse a generale nominato da Trump Hyten in procinto di diventare vice capo Stato Maggiore Usa (ANSA) - NEW YORK, 26 LUG - Il colonnello dell'esercito Kathryn Spletstoser accusa il generale dell'Air Force John Hyten di averla sessualmente aggredita. Donald Trumpha nominato in aprile Hyten vice presidente del Joint Chiefs of Staff, lo Stato maggiore interforze americano: se sara' confermato diventera' il secondo in carica fra le forza armate americane, contribuendo a gestire gli 1,2 milioni di militari in servizio negli Usa e nel mondo. Lo riporta il New York Times. L'incidente denunciato dal colonnello Spletstoser risale al 2 dicembre del 2017, quando l'ufficiale era appena rientrata nella sua camera di albergo dopo la giornata trascorsa al Reagan national Defense Forum. Mentre si stava applicando della crema sul viso - racconta il Nyt - qualcuno ha bussato alla sua porta. Si trattava del generale Hyten, il comandante dello United States Strategic Command, ovvero colui che ha la responsabilita' dell'arsenale nucleare. Hyten le ha detto che le doveva parlare: e' entrato nella stanza e si e' seduto sul letto, invitandola a fare lo stesso. ha cercato di prenderle la mano. Il colonnello si e' sottratto e a quel punto Hyten ha usato la forza: l'ha spinta, l'ha baciata a ha iniziato a strusciarsi contro di lei fino all'eiaculazione. Hyten ha smentito la ricostruzione e il funzionario dell'Air Force che si e' occupato della denuncia della donna non lo ha denunciato alla Corte Marziale. Il colonnello Spletstoser e Hyten sono stati sentiti separatamente dalla commissione delle forze armate del Senato nell'ambito del processo di conferma della di Hyten. (ANSA). DRZ 26-LUG-19 21:57 NNNN
#Carabiniere ucciso a Roma, due cittadini Usa fermati
VENERDÌ 26 LUGLIO 2019 21.58.38
##Carabiniere ucciso a Roma, due cittadini Usa fermati
##Carabiniere ucciso a Roma, due cittadini Usa fermati Salvini: per i responsabili ci vogliono i lavori forzati in carcere Roma, 26 lug. (askanews) - E' ancora in corso l'interrogatorio di due giovani cittadini statunitensi, 20 anni, fermati per accertamenti in relazione all'omicidio del vice brigadiere dei carabinieri Mario Rega Cerciello, avvenuto questa notte a Roma nel quartiere Prati. I due giovani, condotti nella sede del reparto operativo dei carabineri, in via in Selci, stanno rispondendo alle domande del procuratore Michele Prestipino. I due ragazzi americani sarebbero stati individuati grazie alle telecamere di video sorveglianza e ad alcune testimonianze. La notte scorsa, Rega, vice brigadiere di 35 anni aveva fermato due persone, in via Pietro Cossa, quartiere Prati, alle spalle di piazza Cavour, sospettate di aver rubato poco prima un borsello a un uomo. I ladri avevano chiesto alla vittima 100 euro per la restituzione della borsetta, una pratica usuale fra i borseggiatori. L'uomo ha denunciato tutto e all'appuntamento con i ladri si sono presentati i militari dell'Arma, fra cui il vice brigadiere Rega. Gli aggressori lo hanno colpito con 8 coltellate e poi sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. Rega è stato trasportato all'ospedale Santo Spirito dove morto poco dopo, mentre il suo collega è rimasto ferito. Tutto è successo alle 3 di notte. (Segue) Pie/Bla 20190726T215834ZVENERDÌ 26 LUGLIO 2019 21.58.44
##Carabiniere ucciso a Roma, due cittadini Usa fermati -2-
##Carabiniere ucciso a Roma, due cittadini Usa fermati -2- Roma, 26 lug. (askanews) - Stupore tra i commercianti e i lavoratori arrivati di prima mattina. "Era chiusa la farmacia e mi hanno detto: ci è scappato un morto e la titolare mi ha raccontato che avevano accoltellato un carabiniere". "Stamattina appena sono arrivato ho trovato tutto bloccato, e ho aperto anche tardi. Mi spiace per quello che è successo, una persona di 35 anni non può morire così per difendere noi, tutti. Poi per cento euro". "Il vice brigadiere Mario Cerciello Rega aveva 35 anni, era sposato da 43 giorni e 13 ne erano passati dal suo ultimo compleanno", ha scritto l'Arma dei carabinieri in un messaggio di cordoglio per la morte dell'uomo. "Ma quei numeri non sono freddi: sono il conto di un'esistenza consacrata agli altri e al dovere". Cordoglio da tutto il mondo politico. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso vicinanza alla famiglia. "E' una profonda ferita per lo Stato" ha commentato il premier Giuseppe Conte. "Oggi mi sento di esprimere vicinanza ai colleghi dell'Arma dei carabinieri e ai familiari di Mario che è stato ucciso a 35 anni da due stronzi per un cellulare e 100 euro e spero che vengano beccati il prima possibile. Mi auguro che anche in Italia ci possa essere lo strumento dei lavori in carcere come in altri paesi. Perché non si può morire così a 35 anni", ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Pie/Bla 20190726T215841Z
##Carabiniere ucciso a Roma, due cittadini Usa fermati
##Carabiniere ucciso a Roma, due cittadini Usa fermati Salvini: per i responsabili ci vogliono i lavori forzati in carcere Roma, 26 lug. (askanews) - E' ancora in corso l'interrogatorio di due giovani cittadini statunitensi, 20 anni, fermati per accertamenti in relazione all'omicidio del vice brigadiere dei carabinieri Mario Rega Cerciello, avvenuto questa notte a Roma nel quartiere Prati. I due giovani, condotti nella sede del reparto operativo dei carabineri, in via in Selci, stanno rispondendo alle domande del procuratore Michele Prestipino. I due ragazzi americani sarebbero stati individuati grazie alle telecamere di video sorveglianza e ad alcune testimonianze. La notte scorsa, Rega, vice brigadiere di 35 anni aveva fermato due persone, in via Pietro Cossa, quartiere Prati, alle spalle di piazza Cavour, sospettate di aver rubato poco prima un borsello a un uomo. I ladri avevano chiesto alla vittima 100 euro per la restituzione della borsetta, una pratica usuale fra i borseggiatori. L'uomo ha denunciato tutto e all'appuntamento con i ladri si sono presentati i militari dell'Arma, fra cui il vice brigadiere Rega. Gli aggressori lo hanno colpito con 8 coltellate e poi sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. Rega è stato trasportato all'ospedale Santo Spirito dove morto poco dopo, mentre il suo collega è rimasto ferito. Tutto è successo alle 3 di notte. (Segue) Pie/Bla 20190726T215834ZVENERDÌ 26 LUGLIO 2019 21.58.44
##Carabiniere ucciso a Roma, due cittadini Usa fermati -2-
##Carabiniere ucciso a Roma, due cittadini Usa fermati -2- Roma, 26 lug. (askanews) - Stupore tra i commercianti e i lavoratori arrivati di prima mattina. "Era chiusa la farmacia e mi hanno detto: ci è scappato un morto e la titolare mi ha raccontato che avevano accoltellato un carabiniere". "Stamattina appena sono arrivato ho trovato tutto bloccato, e ho aperto anche tardi. Mi spiace per quello che è successo, una persona di 35 anni non può morire così per difendere noi, tutti. Poi per cento euro". "Il vice brigadiere Mario Cerciello Rega aveva 35 anni, era sposato da 43 giorni e 13 ne erano passati dal suo ultimo compleanno", ha scritto l'Arma dei carabinieri in un messaggio di cordoglio per la morte dell'uomo. "Ma quei numeri non sono freddi: sono il conto di un'esistenza consacrata agli altri e al dovere". Cordoglio da tutto il mondo politico. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso vicinanza alla famiglia. "E' una profonda ferita per lo Stato" ha commentato il premier Giuseppe Conte. "Oggi mi sento di esprimere vicinanza ai colleghi dell'Arma dei carabinieri e ai familiari di Mario che è stato ucciso a 35 anni da due stronzi per un cellulare e 100 euro e spero che vengano beccati il prima possibile. Mi auguro che anche in Italia ci possa essere lo strumento dei lavori in carcere come in altri paesi. Perché non si può morire così a 35 anni", ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Pie/Bla 20190726T215841Z
Sindacato Penitenziaria: Salvini passi da parole a fatti
VENERDÌ 26 LUGLIO 2019 19.36.36
Sindacato Penitenziaria: Salvini passi da parole a fatti
Sindacato Penitenziaria: Salvini passi da parole a fatti "Condoglianze alla famiglia del carabiniere Mario Cerciello Rega" Roma, 26 lug. (askanews) - "Anche in occasione del barbaro assassinio del carabiniere Mario Cerciello Rega, 35 anni, originario di Somma Vesuviana e in servizio alla stazione Romacentro di Campo dè Fiori, il Ministro Salvini non ha perso occasione per fare propaganda invocando i 'lavori forzati' per il responsabile. Da ministro della Repubblica dovrebbe però sapere che senza una normativa di legge non si può continuare a parlare alla 'pancia degli italiani' solo per propaganda e consenso politico, bisogna legiferare tanto per inasprire le pene per chi uccide un appartenete alle forze dell'ordine tanto per i bambini che subiscono violenze". È il commento del segretario generale del Sindacato Polizia Penitenziaria Aldo Di Giacomo che esprime il cordoglio più sentito alla moglie e alla famiglia del giovane carabiniere a nome di tutto il personale di Polizia penitenziaria. "In carcere la Polizia penitenziaria quotidianamente condivide l'identico rischio di vita, come dimostrano le continue aggressioni in carcere, proprio come gli altri uomini e donne in divisa in servizio fuori gli istituti di pena. A distanza di pochi giorni dal "comizio" di Bibbiano il Ministro - aggiunge Di Giacomo - tra le tante divise che alterna indossa i panni di "forcaiolo" senza però di fatto muovere un dito a tutela dei lavoratori del comparto sicurezza. Persino le nuove assunzioni preannunciate anche nelle carceri italiane vanno avanti molto lentamente mentre le condizioni di lavoro di agenti di Polizia penitenziaria, carabinieri, forze dell'ordine, soprattutto in questa torrida estate, sono sempre più stressanti. Da Salvini ora si aspettano i fatti e non più parole", conclude. Red/Cro/Bla 20190726T193632Z
Sindacato Penitenziaria: Salvini passi da parole a fatti
Sindacato Penitenziaria: Salvini passi da parole a fatti "Condoglianze alla famiglia del carabiniere Mario Cerciello Rega" Roma, 26 lug. (askanews) - "Anche in occasione del barbaro assassinio del carabiniere Mario Cerciello Rega, 35 anni, originario di Somma Vesuviana e in servizio alla stazione Romacentro di Campo dè Fiori, il Ministro Salvini non ha perso occasione per fare propaganda invocando i 'lavori forzati' per il responsabile. Da ministro della Repubblica dovrebbe però sapere che senza una normativa di legge non si può continuare a parlare alla 'pancia degli italiani' solo per propaganda e consenso politico, bisogna legiferare tanto per inasprire le pene per chi uccide un appartenete alle forze dell'ordine tanto per i bambini che subiscono violenze". È il commento del segretario generale del Sindacato Polizia Penitenziaria Aldo Di Giacomo che esprime il cordoglio più sentito alla moglie e alla famiglia del giovane carabiniere a nome di tutto il personale di Polizia penitenziaria. "In carcere la Polizia penitenziaria quotidianamente condivide l'identico rischio di vita, come dimostrano le continue aggressioni in carcere, proprio come gli altri uomini e donne in divisa in servizio fuori gli istituti di pena. A distanza di pochi giorni dal "comizio" di Bibbiano il Ministro - aggiunge Di Giacomo - tra le tante divise che alterna indossa i panni di "forcaiolo" senza però di fatto muovere un dito a tutela dei lavoratori del comparto sicurezza. Persino le nuove assunzioni preannunciate anche nelle carceri italiane vanno avanti molto lentamente mentre le condizioni di lavoro di agenti di Polizia penitenziaria, carabinieri, forze dell'ordine, soprattutto in questa torrida estate, sono sempre più stressanti. Da Salvini ora si aspettano i fatti e non più parole", conclude. Red/Cro/Bla 20190726T193632Z
ANSA/ Maltempo: dopo l'afa pioggia e temporali a Centro-Nord
ANSA/ Maltempo: dopo l'afa pioggia e temporali a Centro-Nord VENERDÌ 26 LUGLIO 2019 20.05.01
>>>ANSA/ Maltempo: dopo l'afa pioggia e temporali a Centro-Nord
ZCZC8635/SXB XCI57220_SXB_QBXB R CRO S0B QBXB >>>ANSA/ Maltempo: dopo l'afa pioggia e temporali a Centro-Nord Allerta arancione in Lombardia e Veneto. Attese anche grandinate (ANSA) - ROMA, 26 LUG - Ore contate per il caldo record che da giorni sta asfissiando gran parte delle regioni italiane: secondo le previsioni con il week end e' in arrivo una perturbazione che portera' piogge e temporali e, soprattutto, un drastico abbassamento delle temperature. A essere interessate sono le regioni del Nord e parte del Centro. Piogge e temporali faranno la loro comparsa gia' dalla serata di oggi in Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, e da domani si estenderanno al Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna. Poi, dopo qualche ora, il maltempo dovrebbe raggiungere anche la Toscana. Secondo il quadro delle previsioni i temporali potranno essere accompagnati da violente grandinate e da forti raffiche di vento. Anche per questa ragione la Protezione Civile ha emesso una allerta arancione per la Lombardia e per la parte sud-orientale del Veneto; sara' invece gialla per il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, la Valle d'Aosta, la Liguria e per gran parte del Piemonte e della Toscana. E' gia' partita nel frattempo, soprattutto in alcuni territori maggiormente a rischio, la macchina per sventare possibili emergenze. Il Comune di Milano ad esempio ha gia' attivato il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro, con le pattuglie della Polizia Locale e del servizio idrico di Metropolitana Milanese pronte a intervenire. Le piogge intanto sono gia' arrivate nel primo pomeriggio in Trentino causando danni e disagi nelle valli Rendena e Fassa, soprattutto per quanto riguarda la viabilita' a causa della chiusura della statale del passo del Pordoi, interessata da una frana sul lato Bellunese. Numerosi i torrenti e piccoli corsi d'acqua esondati, ma la situazione nel complesso e' rimasta sotto controllo. In Val Rendena, nella zona di Borzago, un fulmine ha provocato la morte di 47 pecore. Ma in realta' la perturbazione si era gia' annunciata nella serata di ieri: in Alto Adige si sono registrati violenti temporali accompagnati da un numero considerevole di fulmini, circa 14mila secondo gli esperti, che hanno provocato anche l'interruzione dell'illuminazione pubblica e privata. Tanto lavoro per i vigili del fuoco, usciti per un centinaio di interventi - di cui una ventina solo a Bolzano, ma molti anche a Trento - per alberi caduti e allagamenti di cantine e garage. Problemi di qualche rilievo anche in Val Venosta, dove una frana di 15mila metri cubi si e' riversata nel Rio della Valle. Altri smottamenti di minore entita' anche a Planol e Piavenna, frazioni del comune di Malles. Il bilancio parla di 17 interventi da parte del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano, mentre sono stati piu' di 100 gli interventi dei vigili del fuoco volontari, soprattutto nei comprensori Bressanone/Val d'Isarco, Bolzano, Vipiteno/Alta Val d'Isarco, Merano e Bassa Atesina. Nella maggior parte dei casi per allagamenti di strade e cantine, ma non sono mancate piccole frane, cadute massi, alberi e rami spezzati, nonche' due principi di incendio provocati da fulmini a Prati di Vizze e in Val di Giovo. Nelle scorse ore un altro temporale si e' abbattuto anche sul Piemonte, in particolare a ridosso del Monviso, dove in pochi minuti sono caduti oltre 20 millimetri di pioggia, che anche in questo caso hanno messo a dura prova i vigili del fuoco, chiamati anche per togliere da una strada comunale un grande albero caduto, fortunatamente senza provocare danni.(ANSA). TEO-RED 26-LUG-19 20:04 NNNN
>>>ANSA/ Maltempo: dopo l'afa pioggia e temporali a Centro-Nord
ZCZC8635/SXB XCI57220_SXB_QBXB R CRO S0B QBXB >>>ANSA/ Maltempo: dopo l'afa pioggia e temporali a Centro-Nord Allerta arancione in Lombardia e Veneto. Attese anche grandinate (ANSA) - ROMA, 26 LUG - Ore contate per il caldo record che da giorni sta asfissiando gran parte delle regioni italiane: secondo le previsioni con il week end e' in arrivo una perturbazione che portera' piogge e temporali e, soprattutto, un drastico abbassamento delle temperature. A essere interessate sono le regioni del Nord e parte del Centro. Piogge e temporali faranno la loro comparsa gia' dalla serata di oggi in Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, e da domani si estenderanno al Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna. Poi, dopo qualche ora, il maltempo dovrebbe raggiungere anche la Toscana. Secondo il quadro delle previsioni i temporali potranno essere accompagnati da violente grandinate e da forti raffiche di vento. Anche per questa ragione la Protezione Civile ha emesso una allerta arancione per la Lombardia e per la parte sud-orientale del Veneto; sara' invece gialla per il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, la Valle d'Aosta, la Liguria e per gran parte del Piemonte e della Toscana. E' gia' partita nel frattempo, soprattutto in alcuni territori maggiormente a rischio, la macchina per sventare possibili emergenze. Il Comune di Milano ad esempio ha gia' attivato il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro, con le pattuglie della Polizia Locale e del servizio idrico di Metropolitana Milanese pronte a intervenire. Le piogge intanto sono gia' arrivate nel primo pomeriggio in Trentino causando danni e disagi nelle valli Rendena e Fassa, soprattutto per quanto riguarda la viabilita' a causa della chiusura della statale del passo del Pordoi, interessata da una frana sul lato Bellunese. Numerosi i torrenti e piccoli corsi d'acqua esondati, ma la situazione nel complesso e' rimasta sotto controllo. In Val Rendena, nella zona di Borzago, un fulmine ha provocato la morte di 47 pecore. Ma in realta' la perturbazione si era gia' annunciata nella serata di ieri: in Alto Adige si sono registrati violenti temporali accompagnati da un numero considerevole di fulmini, circa 14mila secondo gli esperti, che hanno provocato anche l'interruzione dell'illuminazione pubblica e privata. Tanto lavoro per i vigili del fuoco, usciti per un centinaio di interventi - di cui una ventina solo a Bolzano, ma molti anche a Trento - per alberi caduti e allagamenti di cantine e garage. Problemi di qualche rilievo anche in Val Venosta, dove una frana di 15mila metri cubi si e' riversata nel Rio della Valle. Altri smottamenti di minore entita' anche a Planol e Piavenna, frazioni del comune di Malles. Il bilancio parla di 17 interventi da parte del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano, mentre sono stati piu' di 100 gli interventi dei vigili del fuoco volontari, soprattutto nei comprensori Bressanone/Val d'Isarco, Bolzano, Vipiteno/Alta Val d'Isarco, Merano e Bassa Atesina. Nella maggior parte dei casi per allagamenti di strade e cantine, ma non sono mancate piccole frane, cadute massi, alberi e rami spezzati, nonche' due principi di incendio provocati da fulmini a Prati di Vizze e in Val di Giovo. Nelle scorse ore un altro temporale si e' abbattuto anche sul Piemonte, in particolare a ridosso del Monviso, dove in pochi minuti sono caduti oltre 20 millimetri di pioggia, che anche in questo caso hanno messo a dura prova i vigili del fuoco, chiamati anche per togliere da una strada comunale un grande albero caduto, fortunatamente senza provocare danni.(ANSA). TEO-RED 26-LUG-19 20:04 NNNN
Cc ucciso: Napoli; Volanti dinanzi caserma per solidarieta'
VENERDÌ 26 LUGLIO 2019 21.10.06
Cc ucciso: Napoli; Volanti dinanzi caserma per solidarieta'
ZCZC8976/SXB ONA57852_SXB_QBXB R CRO S0B QBXB Cc ucciso: Napoli; Volanti dinanzi caserma per solidarieta' Questore Giuliano, e' stato un bellissimo gesto degli agenti (ANSA) - NAPOLI, 26 LUG - Anche a Napoli gli agenti della polizia di Stato hanno voluto portare la loro solidarieta' all'Arma dei Carabinieri ed esprimere vicinanza dopo l'uccisione del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, in servizio a Romama originario della provincia di Napoli. Alcune volanti si sono portate dinanzi alla caserma sede del Comando provinciale di Napoli dell'Arma. "Sono orgoglioso dei ragazzi delle Volanti di Napoli e del loro bellissimo gesto spontaneo di oggi. Li ringrazio di cuore", ha detto il questore di Napoli, Alessandro Giuliano. (ANSA). PO 26-LUG-19 21:09 NNNN
Cc ucciso: Napoli; Volanti dinanzi caserma per solidarieta'
ZCZC8976/SXB ONA57852_SXB_QBXB R CRO S0B QBXB Cc ucciso: Napoli; Volanti dinanzi caserma per solidarieta' Questore Giuliano, e' stato un bellissimo gesto degli agenti (ANSA) - NAPOLI, 26 LUG - Anche a Napoli gli agenti della polizia di Stato hanno voluto portare la loro solidarieta' all'Arma dei Carabinieri ed esprimere vicinanza dopo l'uccisione del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, in servizio a Romama originario della provincia di Napoli. Alcune volanti si sono portate dinanzi alla caserma sede del Comando provinciale di Napoli dell'Arma. "Sono orgoglioso dei ragazzi delle Volanti di Napoli e del loro bellissimo gesto spontaneo di oggi. Li ringrazio di cuore", ha detto il questore di Napoli, Alessandro Giuliano. (ANSA). PO 26-LUG-19 21:09 NNNN
LEGGE 19 luglio 2019, n. 69 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. (19G00076) (GU n.173 del 25-7-2019) Vigente al: 9-8-2019
LEGGE 19 luglio 2019, n. 69
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre
disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica
e di genere. (19G00076)
(GU n.173 del 25-7-2019)
Vigente al: 9-8-2019
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Obbligo di riferire la notizia del reato
1. All'articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale, dopo
le parole: « nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a
6) » sono inserite le seguenti: « , del presente codice, o di uno dei
delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater,
609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale,
ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle
ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2,
5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo
codice penale, ».
Art. 2
Assunzione di informazioni
1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 362 del codice di procedura
penale e' aggiunto il seguente:
«1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli
572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e
612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies
del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli
576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e
secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume
informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia,
querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione
della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze
di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle
indagini, anche nell'interesse della persona offesa».
Art. 3
Atti diretti e atti delegati
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 370 del codice di procedura penale
sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli
572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis
e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e
583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi
degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo
comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia
giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati
dal pubblico ministero.
2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone
senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione
dell'attivita' nelle forme e con le modalita' previste dall'articolo
357».
Art. 4
Introduzione dell'articolo 387-bis del codice penale in materia di
violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare
e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona
offesa
1. Dopo l'articolo 387 del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 387-bis (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla
casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati
dalla persona offesa). - Chiunque, essendovi legalmente sottoposto,
violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che
applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter
del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo
384-bis del medesimo codice e' punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni».
Art. 5
Formazione degli operatori di polizia
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo di
Polizia penitenziaria attivano presso i rispettivi istituti di
formazione specifici corsi destinati al personale che esercita
funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione
alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 1,
2 e 3 o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone
per essi condannate. La frequenza dei corsi e' obbligatoria per il
personale individuato dall'amministrazione di appartenenza.
2. Al fine di assicurare l'omogeneita' dei corsi di cui al comma 1,
i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa.
Art. 6
Modifica all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione
condizionale della pena
1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quarto comma e'
inserito il seguente:
«Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572,
609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis,
nonche' agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai
sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577,
primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale
della pena e' comunque subordinata alla partecipazione a specifici
percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di
prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati
per i medesimi reati».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli
oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui
all'articolo 165 del codice penale, come modificato dal citato comma
1, sono a carico del condannato.
Art. 7
Introduzione dell'articolo 558-bis del codice penale in materia di
costrizione o induzione al matrimonio
1. Dopo l'articolo 558 del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 558-bis (Costrizione o induzione al matrimonio). - Chiunque,
con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio
o unione civile e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle
condizioni di vulnerabilita' o di inferiorita' psichica o di
necessita' di una persona, con abuso delle relazioni familiari,
domestiche, lavorative o dell'autorita' derivante dall'affidamento
della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza
o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.
La pena e' aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore
di anni diciotto.
La pena e' da due a sette anni di reclusione se i fatti sono
commessi in danno di un minore di anni quattordici.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il
fatto e' commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero
residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di
straniero residente in Italia».
Art. 8
Modifica all'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, in
materia di misure in favore degli orfani per crimini domestici e
delle famiglie affidatarie
1. All'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
«1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies,
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato
dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, e' incrementata
di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 5
milioni di euro per l'anno 2019 e di 7 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalita' a valere su tale
incremento:
a) una quota pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2017 e' destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli
orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di
orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei
medesimi nell'attivita' lavorativa ai sensi delle disposizioni della
presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma
sia destinato agli interventi in favore dei minori e che la quota
restante, ove ne ricorrano i presupposti, sia destinata agli
interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non
autosufficienti;
b) una quota pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e' destinata, in
attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, della legge 4
maggio 1983, n. 184, a misure di sostegno e di aiuto economico in
favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equita' fissati
con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione».
2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione
delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per
l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
Art. 9
Modifiche agli articoli 61, 572 e 612-bis del codice penale, nonche'
al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
1. All'articolo 61, numero 11-quinquies, del codice penale, le
parole: «, contro la liberta' personale nonche' del delitto di cui
all'articolo 572,» sono sostituite dalle seguenti: «e contro la
liberta' personale,».
2. All'articolo 572 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da due a sei anni» sono sostituite
dalle seguenti: «da tre a sette anni»;
b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso in
presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di
gravidanza o di persona con disabilita' come definita ai sensi
dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il
fatto e' commesso con armi»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui
al presente articolo si considera persona offesa dal reato.».
3. All'articolo 612-bis, primo comma, del codice penale, le parole:
«da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un
anno a sei anni e sei mesi».
4. All'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «del delitto di cui
all'articolo 612-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei delitti di
cui agli articoli 572 e 612-bis».
5. All'articolo 8, comma 5, del codice di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole da: «di cui» fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli
articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera i-ter), il
divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente
dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori».
Art. 10
Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale in materia di
diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti
1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale e' inserito il
seguente:
«Art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente
espliciti). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede,
pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente
esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle
persone rappresentate, e' punito con la reclusione da uno a sei anni
e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.
La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque
acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia,
consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone
rappresentate al fine di recare loro nocumento.
La pena e' aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche
separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da
relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono
commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti sono
commessi in danno di persona in condizione di inferiorita' fisica o
psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per
la proposizione della querela e' di sei mesi. La remissione della
querela puo' essere soltanto processuale. Si procede tuttavia
d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonche' quando il fatto e'
connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».
Art. 11
Modifiche all'articolo 577 del codice penale
1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, numero 1, dopo le parole: «o il discendente»
sono inserite le seguenti: «anche per effetto di adozione di
minorenne» e le parole: «o contro la persona legata al colpevole da
relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» sono
sostituite dalle seguenti: «o contro la persona stabilmente
convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva»;
b) al secondo comma, dopo le parole: «l'altra parte dell'unione
civile, ove cessata,» sono inserite le seguenti: «la persona legata
al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove
cessate,» e dopo le parole: «la sorella,» sono inserite le seguenti:
«l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro
primo del codice civile,»;
c) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
«Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli
articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze
aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non
possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste».
Art. 12
Modifiche al codice penale in materia di deformazione dell'aspetto
della persona mediante lesioni permanenti al viso, nonche'
modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354
1. Dopo l'articolo 583-quater del codice penale e' inserito il
seguente:
«Art. 583-quinquies (Deformazione dell'aspetto della persona
mediante lesioni permanenti al viso). - Chiunque cagiona ad alcuno
lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio
permanente del viso e' punito con la reclusione da otto a quattordici
anni.
La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il
reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da
qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e
all'amministrazione di sostegno».
2. All'articolo 576, primo comma, numero 5, del codice penale, dopo
la parola: «572,» e' inserita la seguente: «583-quinquies,».
3. All'articolo 583, secondo comma, del codice penale, il numero 4
e' abrogato.
4. All'articolo 585, primo comma, del codice penale, dopo la
parola: «583-bis» e' inserita la seguente: «, 583-quinquies».
5. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-quater, dopo le parole: «per i delitti di cui agli
articoli » e' inserita la seguente: «583-quinquies,»;
b) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «per i delitti di cui
agli articoli» e' inserita la seguente: «583-quinquies,».
Art. 13
Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies e
609-octies del codice penale
1. All'articolo 609-bis, primo comma, del codice penale le parole:
«da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a
dodici anni».
2. All'articolo 609-ter del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) all'alinea, le parole: «La pena e' della reclusione da sei a
dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis» sono sostituite
dalle seguenti: «La pena stabilita dall'articolo 609-bis e' aumentata
di un terzo se i fatti ivi previsti»;
2) il numero 1) e' sostituito dal seguente:
«1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia
l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore»;
3) il numero 5) e' sostituito dal seguente:
«5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni
diciotto»;
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«La pena stabilita dall'articolo 609-bis e' aumentata della meta'
se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che
non ha compiuto gli anni quattordici. La pena e' raddoppiata se i
fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di
persona che non ha compiuto gli anni dieci».
3. All'articolo 609-quater del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
«La pena e' aumentata se il compimento degli atti sessuali con il
minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio
di denaro o di qualsiasi altra utilita', anche solo promessi»;
b) al terzo comma, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle
seguenti: «quattro anni».
4. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «articoli 609-bis, 609-ter e
609-quater» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 609-bis e
609-ter»;
b) al secondo comma, la parola: «sei» e' sostituita dalla
seguente: «dodici»;
c) al quarto comma, il numero 5) e' abrogato.
5. All'articolo 609-octies del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da otto a quattordici anni»;
b) al terzo comma, le parole: «La pena e' aumentata se concorre
taluna delle» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le».
Art. 14
Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale e agli articoli 90-bis e 190-bis del
codice di procedura penale
1. Dopo l'articolo 64 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:
«Art. 64-bis (Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice
civile). - 1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione
personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di eta'
o all'esercizio della potesta' genitoriale, copia delle ordinanze che
applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione
o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari,
del provvedimento con il quale e' disposta l'archiviazione e della
sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai
reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater,
609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale,
nonche' dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle
ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2,
5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice
penale e' trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente».
2. All'articolo 90-bis, comma 1, lettera p), del codice di
procedura penale, le parole: «e alle case rifugio» sono sostituite
dalle seguenti: «, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle
vittime di reato».
3. All'articolo 190-bis, comma 1-bis, del codice di procedura
penale, le parole: «anni sedici» sono sostituite dalle seguenti:
«anni diciotto».
Art. 15
Modifiche agli articoli 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299 e 659 del
codice di procedura penale
1. All'articolo 90-ter del codice di procedura penale e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
«1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate
alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede
per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter,
609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale,
nonche' dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle
ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2,
5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice
penale».
2. Al comma 1 dell'articolo 282-ter del codice di procedura penale
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche disponendo
l'applicazione delle particolari modalita' di controllo previste
dall'articolo 275-bis».
3. Al comma 1 dell'articolo 282-quater del codice di procedura
penale, dopo le parole: «alla parte offesa» sono inserite le
seguenti: «e, ove nominato, al suo difensore».
4. Al comma 2-bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale,
le parole: «al difensore della persona offesa o, in mancanza di
questo, alla persona offesa» sono sostituite dalle seguenti: «alla
persona offesa e, ove nominato, al suo difensore».
5. Dopo il comma 1 dell'articolo 659 del codice di procedura penale
e' inserito il seguente:
«1-bis. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di
sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per
uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter,
609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale,
nonche' dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle
ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2,
5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice
penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne da' immediata
comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa
e, ove nominato, al suo difensore».
Art. 16
Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale
1. All'articolo 275, comma 2-bis, del codice di procedura penale,
dopo la parola: «612-bis» e' inserita la seguente: «, 612-ter».
Art. 17
Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in
materia di trattamento psicologico per i condannati per reati
sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per
atti persecutori
1. All'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «nonche' agli articoli 609-bis e
609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona
minorenne » sono sostituite dalle seguenti: « nonche' agli articoli
572, 583-quinquies, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo
codice»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1
possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella
societa' e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di
prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati
per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti
o associazioni e gli istituti penitenziari»;
c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Trattamento
psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti
contro familiari o conviventi e per atti persecutori».
Art. 18
Modifica all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119,
in materia di riequilibrio territoriale dei centri antiviolenza
1. All'articolo 5-bis, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14
agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
ottobre 2013, n. 119, le parole da: «, riservando un terzo» fino alla
fine della lettera sono soppresse.
Art. 19
Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante
attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle
vittime di reato
1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, le parole: «la procura generale della
Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite, ovunque
ricorrono, dalle seguenti: «la procura della Repubblica presso il
tribunale»;
b) all'articolo 3, comma 1, le parole: «procura generale della
Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti:
«procura della Repubblica presso il tribunale»;
c) all'articolo 4, le parole: «procura generale della Repubblica
presso la corte d'appello» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle
seguenti: «procura della Repubblica presso il tribunale»;
d) all'articolo 7, comma 1, le parole: «delle procure generali
presso le corti d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «delle
procure della Repubblica presso i tribunali».
Art. 20
Modifica all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in
materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali
violenti
1. All'articolo 11, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122,
dopo le parole: «secondo comma, del codice penale» sono inserite le
seguenti: «nonche' per il delitto di deformazione dell'aspetto
mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-quinquies
del codice penale».
Art. 21
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi
adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 luglio 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Bonafede, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre
disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica
e di genere. (19G00076)
(GU n.173 del 25-7-2019)
Vigente al: 9-8-2019
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Obbligo di riferire la notizia del reato
1. All'articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale, dopo
le parole: « nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a
6) » sono inserite le seguenti: « , del presente codice, o di uno dei
delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater,
609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale,
ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle
ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2,
5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo
codice penale, ».
Art. 2
Assunzione di informazioni
1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 362 del codice di procedura
penale e' aggiunto il seguente:
«1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli
572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e
612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies
del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli
576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e
secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume
informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia,
querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione
della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze
di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle
indagini, anche nell'interesse della persona offesa».
Art. 3
Atti diretti e atti delegati
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 370 del codice di procedura penale
sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli
572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis
e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e
583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi
degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo
comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia
giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati
dal pubblico ministero.
2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone
senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione
dell'attivita' nelle forme e con le modalita' previste dall'articolo
357».
Art. 4
Introduzione dell'articolo 387-bis del codice penale in materia di
violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare
e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona
offesa
1. Dopo l'articolo 387 del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 387-bis (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla
casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati
dalla persona offesa). - Chiunque, essendovi legalmente sottoposto,
violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che
applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter
del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo
384-bis del medesimo codice e' punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni».
Art. 5
Formazione degli operatori di polizia
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo di
Polizia penitenziaria attivano presso i rispettivi istituti di
formazione specifici corsi destinati al personale che esercita
funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione
alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 1,
2 e 3 o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone
per essi condannate. La frequenza dei corsi e' obbligatoria per il
personale individuato dall'amministrazione di appartenenza.
2. Al fine di assicurare l'omogeneita' dei corsi di cui al comma 1,
i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa.
Art. 6
Modifica all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione
condizionale della pena
1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quarto comma e'
inserito il seguente:
«Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572,
609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis,
nonche' agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai
sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577,
primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale
della pena e' comunque subordinata alla partecipazione a specifici
percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di
prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati
per i medesimi reati».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli
oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui
all'articolo 165 del codice penale, come modificato dal citato comma
1, sono a carico del condannato.
Art. 7
Introduzione dell'articolo 558-bis del codice penale in materia di
costrizione o induzione al matrimonio
1. Dopo l'articolo 558 del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 558-bis (Costrizione o induzione al matrimonio). - Chiunque,
con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio
o unione civile e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle
condizioni di vulnerabilita' o di inferiorita' psichica o di
necessita' di una persona, con abuso delle relazioni familiari,
domestiche, lavorative o dell'autorita' derivante dall'affidamento
della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza
o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.
La pena e' aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore
di anni diciotto.
La pena e' da due a sette anni di reclusione se i fatti sono
commessi in danno di un minore di anni quattordici.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il
fatto e' commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero
residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di
straniero residente in Italia».
Art. 8
Modifica all'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, in
materia di misure in favore degli orfani per crimini domestici e
delle famiglie affidatarie
1. All'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
«1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies,
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato
dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, e' incrementata
di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 5
milioni di euro per l'anno 2019 e di 7 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalita' a valere su tale
incremento:
a) una quota pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2017 e' destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli
orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di
orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei
medesimi nell'attivita' lavorativa ai sensi delle disposizioni della
presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma
sia destinato agli interventi in favore dei minori e che la quota
restante, ove ne ricorrano i presupposti, sia destinata agli
interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non
autosufficienti;
b) una quota pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e' destinata, in
attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, della legge 4
maggio 1983, n. 184, a misure di sostegno e di aiuto economico in
favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equita' fissati
con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione».
2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione
delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per
l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
Art. 9
Modifiche agli articoli 61, 572 e 612-bis del codice penale, nonche'
al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
1. All'articolo 61, numero 11-quinquies, del codice penale, le
parole: «, contro la liberta' personale nonche' del delitto di cui
all'articolo 572,» sono sostituite dalle seguenti: «e contro la
liberta' personale,».
2. All'articolo 572 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da due a sei anni» sono sostituite
dalle seguenti: «da tre a sette anni»;
b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso in
presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di
gravidanza o di persona con disabilita' come definita ai sensi
dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il
fatto e' commesso con armi»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui
al presente articolo si considera persona offesa dal reato.».
3. All'articolo 612-bis, primo comma, del codice penale, le parole:
«da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un
anno a sei anni e sei mesi».
4. All'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «del delitto di cui
all'articolo 612-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei delitti di
cui agli articoli 572 e 612-bis».
5. All'articolo 8, comma 5, del codice di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole da: «di cui» fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli
articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera i-ter), il
divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente
dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori».
Art. 10
Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale in materia di
diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti
1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale e' inserito il
seguente:
«Art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente
espliciti). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede,
pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente
esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle
persone rappresentate, e' punito con la reclusione da uno a sei anni
e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.
La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque
acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia,
consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone
rappresentate al fine di recare loro nocumento.
La pena e' aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche
separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da
relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono
commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti sono
commessi in danno di persona in condizione di inferiorita' fisica o
psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per
la proposizione della querela e' di sei mesi. La remissione della
querela puo' essere soltanto processuale. Si procede tuttavia
d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonche' quando il fatto e'
connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».
Art. 11
Modifiche all'articolo 577 del codice penale
1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, numero 1, dopo le parole: «o il discendente»
sono inserite le seguenti: «anche per effetto di adozione di
minorenne» e le parole: «o contro la persona legata al colpevole da
relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» sono
sostituite dalle seguenti: «o contro la persona stabilmente
convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva»;
b) al secondo comma, dopo le parole: «l'altra parte dell'unione
civile, ove cessata,» sono inserite le seguenti: «la persona legata
al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove
cessate,» e dopo le parole: «la sorella,» sono inserite le seguenti:
«l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro
primo del codice civile,»;
c) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
«Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli
articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze
aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non
possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste».
Art. 12
Modifiche al codice penale in materia di deformazione dell'aspetto
della persona mediante lesioni permanenti al viso, nonche'
modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354
1. Dopo l'articolo 583-quater del codice penale e' inserito il
seguente:
«Art. 583-quinquies (Deformazione dell'aspetto della persona
mediante lesioni permanenti al viso). - Chiunque cagiona ad alcuno
lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio
permanente del viso e' punito con la reclusione da otto a quattordici
anni.
La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il
reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da
qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e
all'amministrazione di sostegno».
2. All'articolo 576, primo comma, numero 5, del codice penale, dopo
la parola: «572,» e' inserita la seguente: «583-quinquies,».
3. All'articolo 583, secondo comma, del codice penale, il numero 4
e' abrogato.
4. All'articolo 585, primo comma, del codice penale, dopo la
parola: «583-bis» e' inserita la seguente: «, 583-quinquies».
5. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-quater, dopo le parole: «per i delitti di cui agli
articoli » e' inserita la seguente: «583-quinquies,»;
b) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «per i delitti di cui
agli articoli» e' inserita la seguente: «583-quinquies,».
Art. 13
Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies e
609-octies del codice penale
1. All'articolo 609-bis, primo comma, del codice penale le parole:
«da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a
dodici anni».
2. All'articolo 609-ter del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) all'alinea, le parole: «La pena e' della reclusione da sei a
dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis» sono sostituite
dalle seguenti: «La pena stabilita dall'articolo 609-bis e' aumentata
di un terzo se i fatti ivi previsti»;
2) il numero 1) e' sostituito dal seguente:
«1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia
l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore»;
3) il numero 5) e' sostituito dal seguente:
«5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni
diciotto»;
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«La pena stabilita dall'articolo 609-bis e' aumentata della meta'
se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che
non ha compiuto gli anni quattordici. La pena e' raddoppiata se i
fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di
persona che non ha compiuto gli anni dieci».
3. All'articolo 609-quater del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
«La pena e' aumentata se il compimento degli atti sessuali con il
minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio
di denaro o di qualsiasi altra utilita', anche solo promessi»;
b) al terzo comma, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle
seguenti: «quattro anni».
4. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «articoli 609-bis, 609-ter e
609-quater» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 609-bis e
609-ter»;
b) al secondo comma, la parola: «sei» e' sostituita dalla
seguente: «dodici»;
c) al quarto comma, il numero 5) e' abrogato.
5. All'articolo 609-octies del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da otto a quattordici anni»;
b) al terzo comma, le parole: «La pena e' aumentata se concorre
taluna delle» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le».
Art. 14
Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale e agli articoli 90-bis e 190-bis del
codice di procedura penale
1. Dopo l'articolo 64 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:
«Art. 64-bis (Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice
civile). - 1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione
personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di eta'
o all'esercizio della potesta' genitoriale, copia delle ordinanze che
applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione
o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari,
del provvedimento con il quale e' disposta l'archiviazione e della
sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai
reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater,
609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale,
nonche' dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle
ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2,
5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice
penale e' trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente».
2. All'articolo 90-bis, comma 1, lettera p), del codice di
procedura penale, le parole: «e alle case rifugio» sono sostituite
dalle seguenti: «, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle
vittime di reato».
3. All'articolo 190-bis, comma 1-bis, del codice di procedura
penale, le parole: «anni sedici» sono sostituite dalle seguenti:
«anni diciotto».
Art. 15
Modifiche agli articoli 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299 e 659 del
codice di procedura penale
1. All'articolo 90-ter del codice di procedura penale e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
«1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate
alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede
per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter,
609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale,
nonche' dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle
ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2,
5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice
penale».
2. Al comma 1 dell'articolo 282-ter del codice di procedura penale
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche disponendo
l'applicazione delle particolari modalita' di controllo previste
dall'articolo 275-bis».
3. Al comma 1 dell'articolo 282-quater del codice di procedura
penale, dopo le parole: «alla parte offesa» sono inserite le
seguenti: «e, ove nominato, al suo difensore».
4. Al comma 2-bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale,
le parole: «al difensore della persona offesa o, in mancanza di
questo, alla persona offesa» sono sostituite dalle seguenti: «alla
persona offesa e, ove nominato, al suo difensore».
5. Dopo il comma 1 dell'articolo 659 del codice di procedura penale
e' inserito il seguente:
«1-bis. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di
sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per
uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter,
609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale,
nonche' dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle
ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2,
5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice
penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne da' immediata
comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa
e, ove nominato, al suo difensore».
Art. 16
Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale
1. All'articolo 275, comma 2-bis, del codice di procedura penale,
dopo la parola: «612-bis» e' inserita la seguente: «, 612-ter».
Art. 17
Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in
materia di trattamento psicologico per i condannati per reati
sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per
atti persecutori
1. All'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «nonche' agli articoli 609-bis e
609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona
minorenne » sono sostituite dalle seguenti: « nonche' agli articoli
572, 583-quinquies, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo
codice»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1
possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella
societa' e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di
prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati
per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti
o associazioni e gli istituti penitenziari»;
c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Trattamento
psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti
contro familiari o conviventi e per atti persecutori».
Art. 18
Modifica all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119,
in materia di riequilibrio territoriale dei centri antiviolenza
1. All'articolo 5-bis, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14
agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
ottobre 2013, n. 119, le parole da: «, riservando un terzo» fino alla
fine della lettera sono soppresse.
Art. 19
Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante
attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle
vittime di reato
1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, le parole: «la procura generale della
Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite, ovunque
ricorrono, dalle seguenti: «la procura della Repubblica presso il
tribunale»;
b) all'articolo 3, comma 1, le parole: «procura generale della
Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti:
«procura della Repubblica presso il tribunale»;
c) all'articolo 4, le parole: «procura generale della Repubblica
presso la corte d'appello» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle
seguenti: «procura della Repubblica presso il tribunale»;
d) all'articolo 7, comma 1, le parole: «delle procure generali
presso le corti d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «delle
procure della Repubblica presso i tribunali».
Art. 20
Modifica all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in
materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali
violenti
1. All'articolo 11, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122,
dopo le parole: «secondo comma, del codice penale» sono inserite le
seguenti: «nonche' per il delitto di deformazione dell'aspetto
mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-quinquies
del codice penale».
Art. 21
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi
adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 luglio 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Bonafede, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
MALTEMPO: VERONA, SABATO POMERIGGIO PREVISTI NUBIFRAGI =
VENERDÌ 26 LUGLIO 2019 13.19.52
MALTEMPO: VERONA, SABATO POMERIGGIO PREVISTI NUBIFRAGI =
ADN0615 7 CRO 0 ADN CRO NAZ RVE MALTEMPO: VERONA, SABATO POMERIGGIO PREVISTI NUBIFRAGI = Pronto il piano straordinario della Protezione Civile Verona, 26 lug. (AdnKronos) - Le previsioni meteo annunciano per domani l'arrivo su Verona di una forte perturbazione, dovuta allo scontrarsi di un fronte freddo con le alte temperature, che potrebbe dare luogo ad eventi anche gravi, quali bombe d'acqua e raffiche di vento. L'arrivo del maltempo è previsto nelle prime ore del pomeriggio di sabato, dove sono attesi i fenomeni più intensi, per proseguire in serata, nella notte e anche domenica. La Polizia locale invita la cittadinanza a prestare massima attenzione alla situazione meteo prima di uscire da casa, evitando spostamenti nelle ore di allerta. Comune e Protezione civile hanno già preparato il piano straordinario per gestire eventuali emergenze e criticità sul territorio comunale. Tutti i volontari delle 16 squadre della Protezione civile sono già allertate per essere operative al massimo entro due ore dalla sede centrale al Quadrante Europa. Saranno di appoggio alle squadre di pronto intervento, squadre antispurgo, spazzatrici e personale netturbino. Sul sito della Protezione civile è possibile essere aggiornati sulla situazione meteorologica e sugli indicatori di pericolo/disagio messi a disposizione dalla Regione Veneto Protezione Civile. Informazioni sulla situazione meteo si trovano anche sul sito di Arpav Veneto. Il numero di emergenza da contattare è lo 045-8078828 per la Protezione civile, per il servizio regionale è attivo il numero verde 800 990 009. (Dac/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 26-LUG-19 13:19 NNNN
MALTEMPO: VERONA, SABATO POMERIGGIO PREVISTI NUBIFRAGI =
ADN0615 7 CRO 0 ADN CRO NAZ RVE MALTEMPO: VERONA, SABATO POMERIGGIO PREVISTI NUBIFRAGI = Pronto il piano straordinario della Protezione Civile Verona, 26 lug. (AdnKronos) - Le previsioni meteo annunciano per domani l'arrivo su Verona di una forte perturbazione, dovuta allo scontrarsi di un fronte freddo con le alte temperature, che potrebbe dare luogo ad eventi anche gravi, quali bombe d'acqua e raffiche di vento. L'arrivo del maltempo è previsto nelle prime ore del pomeriggio di sabato, dove sono attesi i fenomeni più intensi, per proseguire in serata, nella notte e anche domenica. La Polizia locale invita la cittadinanza a prestare massima attenzione alla situazione meteo prima di uscire da casa, evitando spostamenti nelle ore di allerta. Comune e Protezione civile hanno già preparato il piano straordinario per gestire eventuali emergenze e criticità sul territorio comunale. Tutti i volontari delle 16 squadre della Protezione civile sono già allertate per essere operative al massimo entro due ore dalla sede centrale al Quadrante Europa. Saranno di appoggio alle squadre di pronto intervento, squadre antispurgo, spazzatrici e personale netturbino. Sul sito della Protezione civile è possibile essere aggiornati sulla situazione meteorologica e sugli indicatori di pericolo/disagio messi a disposizione dalla Regione Veneto Protezione Civile. Informazioni sulla situazione meteo si trovano anche sul sito di Arpav Veneto. Il numero di emergenza da contattare è lo 045-8078828 per la Protezione civile, per il servizio regionale è attivo il numero verde 800 990 009. (Dac/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 26-LUG-19 13:19 NNNN
**TORINO: AGENTI POLIZIA ACCERCHIATI MENTRE CERCANO IDENTIFICARE STRANIERO**
VENERDÌ 26 LUGLIO 2019 15.38.40
**TORINO: AGENTI POLIZIA ACCERCHIATI MENTRE CERCANO IDENTIFICARE STRANIERO** =
ADN0968 7 CRO 0 ADN CRO NAZ RPI **TORINO: AGENTI POLIZIA ACCERCHIATI MENTRE CERCANO IDENTIFICARE STRANIERO** = Ricca, 'inaccettabile sono gesti da respingere con fermezza' Torino, 26 lug. (AdnKronos) - Alcuni agenti di POLIZIA mentre stavano identificando un cittadino nigeriano in Barriera di Milano a Torino sono stati accerchiati da un gruppo di persone che ha cercato di impedire l'identificazione. A denunciare l'episodio l'assessore regionale alla Sicurezza, Fabrizio Ricca che annuncia ''pugno duro contro chi intralcia il lavoro delle forze dell'ordine''. ''Non è tollerabile che bande di malviventi osino accerchiare agenti di POLIZIA che stanno compiendo il loro dovere - sottolinea Ricca - atti come questi sono da reprimere con fermezza. La mia solidarietà piena va a quegli agenti che si sono trovati in una situazione pericolosa mentre facevano il loro lavoro. La Regione Piemonte è al loro fianco''. (Abr/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 26-LUG-19 15:37 NNNN
**TORINO: AGENTI POLIZIA ACCERCHIATI MENTRE CERCANO IDENTIFICARE STRANIERO** =
ADN0968 7 CRO 0 ADN CRO NAZ RPI **TORINO: AGENTI POLIZIA ACCERCHIATI MENTRE CERCANO IDENTIFICARE STRANIERO** = Ricca, 'inaccettabile sono gesti da respingere con fermezza' Torino, 26 lug. (AdnKronos) - Alcuni agenti di POLIZIA mentre stavano identificando un cittadino nigeriano in Barriera di Milano a Torino sono stati accerchiati da un gruppo di persone che ha cercato di impedire l'identificazione. A denunciare l'episodio l'assessore regionale alla Sicurezza, Fabrizio Ricca che annuncia ''pugno duro contro chi intralcia il lavoro delle forze dell'ordine''. ''Non è tollerabile che bande di malviventi osino accerchiare agenti di POLIZIA che stanno compiendo il loro dovere - sottolinea Ricca - atti come questi sono da reprimere con fermezza. La mia solidarietà piena va a quegli agenti che si sono trovati in una situazione pericolosa mentre facevano il loro lavoro. La Regione Piemonte è al loro fianco''. (Abr/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 26-LUG-19 15:37 NNNN
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