CONCORSO (scad. 4 ottobre 2010) | |
Concorso pubblico, per titoli, a complessivi 5 posti per l'accesso al Gruppo sportivo A.S. Astrea calcio del Corpo di polizia penitenziaria. | |
Pag. 5 |
Translate
domenica 5 settembre 2010
Concorso pubblico, per titoli, a complessivi 5 posti per l'accesso al Gruppo sportivo A.S. Astrea calcio del Corpo di polizia penitenziaria. - Concorso pubblico, per titoli, a complessivi 2 posti per l'accesso al gruppo sportivo Fiamme azzurre del Corpo di polizia penitenziaria, di cui 1 posto nel ruolo maschile e 1 posto nel ruolo femminile.
CONCORSO (scad. 4 ottobre 2010) Avviso relativo alla pubblicazione dei bandi per la selezione di 8.817 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi nelle Regioni e Province autonome.
CONCORSO (scad. 4 ottobre 2010) Avviso relativo alla pubblicazione del bando per la selezione di 10.810 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale in Italia e all'estero presentati dagli Enti inseriti nell'Albo nazionale.
Comunicato relativo al decreto 9 agosto 2010, recante modifica della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare. (10A10728) (GU n. 206 del 3-9-2010 )
Comunicato relativo al decreto 9 agosto 2010, recante modifica della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare. (10A10728) (GU n. 206 del 3-9-2010 ) |
Il decreto 9 agosto 2010 della Direzione generale della sanita' militare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2010 ha modificato la direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, allegata al decreto dirigenziale 5 dicembre 2005 all'art. 2, lettera d) la voce «deficit di G6PDH, che abbia dato luogo a comprovate manifestazioni emolitiche», sostituendola con nuova voce: «pregressa emolisi». Il candidato all'atto delle visite mediche concorsuali dovra' esibire un certificato medico conforme a quanto riportato nell'allegato A alla presente direttiva. Tale certificato dovra' essere rilasciato da un medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 883, e dovra' necessariamente indicare, come da fac-simile allegato, la presenza o meno di manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Nel certificato il candidato dovra' inoltre dichiarare di aver fornito tutti gli elementi informativi richiesti, con particolare riferimento ad eventuali ricoveri ospedalieri. Il certificato avra' validita' semestrale. Parte di provvedimento in formato grafico |
Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
L. 13-8-2010 n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 agosto 2010, n. 196. |
L. 13 agosto 2010, n. 136 (1).
Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 agosto 2010, n. 196.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:Art. 1 (Delega al Governo per l’emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato realizzando:
a) una completa ricognizione della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia di contrasto della criminalità organizzata, ivi compresa quella già contenuta nei codici penale e di procedura penale;
b) l’armonizzazione della normativa di cui alla lettera a);
c) il coordinamento della normativa di cui alla lettera a) con le ulteriori disposizioni di cui alla presente legge e con la normativa di cui al comma 3;
d) l’adeguamento della normativa italiana alle disposizioni adottate dall’Unione europea.
3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, previa ricognizione della normativa vigente in materia di misure di prevenzione, il Governo provvede altresì a coordinare e armonizzare in modo organico la medesima normativa, anche con riferimento alle norme concernenti l’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, aggiornandola e modificandola secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere, in relazione al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione:
1) che l’azione di prevenzione possa essere esercitata anche indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale;
2) che sia adeguata la disciplina di cui all’ articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;
3) che le misure di prevenzione personali e patrimoniali possano essere richieste e approvate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione;
4) che le misure patrimoniali possano essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento, che esso prosegua nei confronti degli eredi o, comunque, degli aventi causa;
5) che venga definita in maniera organica la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti e riferiti in particolare all’esistenza di circostanze di fatto che giustificano l’applicazione delle suddette misure di prevenzione e, per le sole misure personali, anche alla sussistenza del requisito della pericolosità del soggetto; che venga comunque prevista la possibilità di svolgere indagini patrimoniali dirette a svelare fittizie intestazioni o trasferimenti dei patrimoni o dei singoli beni;
6) che il proposto abbia diritto di chiedere che l’udienza si svolga pubblicamente anziché in camera di consiglio;
7) che l’audizione dell’interessato o dei testimoni possa avvenire mediante videoconferenza ai sensi degli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni;
8) quando viene richiesta la misura della confisca:
8.1) i casi e i modi in cui sia possibile procedere allo sgombero degli immobili sequestrati;
8.2) che il sequestro perda efficacia se non viene disposta la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell’amministratore giudiziario e, in caso di impugnazione del provvedimento di confisca, se la corte d’appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso;
8.3) che i termini di cui al numero 8.2) possano essere prorogati, anche d’ufficio, con decreto motivato per periodi di sei mesi, e per non più di due volte, in caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti;
9) che dopo l’esercizio dell’azione di prevenzione, previa autorizzazione del pubblico ministero, gli esiti delle indagini patrimoniali siano trasmessi al competente nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza a fini fiscali;
b) prevedere, in relazione alla misura di prevenzione della confisca dei beni, che:
1) la confisca possa essere disposta in ogni tempo anche se i beni sono stati trasferiti o intestati fittiziamente ad altri;
2) la confisca possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati in territorio estero;
c) prevedere la revocazione della confisca di prevenzione definitiva, stabilendo che:
1) la revocazione possa essere richiesta:
1.1) quando siano scoperte nuove prove decisive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione;
1.2) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l’esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;
1.3) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato;
2) la revocazione possa essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l’applicazione della misura di prevenzione;
3) la richiesta di revocazione sia proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al numero 1), salvo che l’interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile;
4) in caso di accoglimento della domanda di revocazione, la restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all’ articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, possa avvenire anche per equivalente, secondo criteri volti a determinarne il valore, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l’interesse pubblico;
d) prevedere che, nelle controversie concernenti il procedimento di prevenzione, l’amministratore giudiziario possa avvalersi dell’Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e l’assistenza legali;
e) disciplinare i rapporti tra il sequestro e la confisca di prevenzione e il sequestro penale, prevedendo che:
1) il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro nell’ambito di un procedimento penale;
2) nel caso di contemporanea esistenza di un sequestro penale e di un sequestro di prevenzione in relazione al medesimo bene, la custodia giudiziale e la gestione del bene sequestrato nel procedimento penale siano affidate all’amministratore giudiziario del procedimento di prevenzione, il quale applica, anche con riferimento a detto bene, le disposizioni in materia di amministrazione e gestione previste dal decreto legislativo di cui al comma 1, prevedendo altresì, a carico del medesimo soggetto, l’obbligo di trasmissione di copia delle relazioni periodiche anche al giudice del procedimento penale;
3) in relazione alla vendita, all’assegnazione e alla destinazione dei beni si applichino le norme relative alla confisca divenuta definitiva per prima;
4) se la confisca di prevenzione definitiva interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si proceda in ogni caso alla gestione, alla vendita, all’assegnazione o alla destinazione dei beni secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo di cui al comma 1;
f) disciplinare la materia dei rapporti dei terzi con il procedimento di prevenzione, prevedendo:
1) la disciplina delle azioni esecutive intraprese dai terzi su beni sottoposti a sequestro di prevenzione, stabilendo tra l’altro il principio secondo cui esse non possono comunque essere iniziate o proseguite dopo l’esecuzione del sequestro, fatta salva la tutela dei creditori in buona fede;
2) la disciplina dei rapporti pendenti all’epoca dell’esecuzione del sequestro, stabilendo tra l’altro il principio che l’esecuzione dei relativi contratti rimane sospesa fino a quando, entro il termine stabilito dalla legge e, comunque, non oltre novanta giorni, l’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto;
3) una specifica tutela giurisdizionale dei diritti dei terzi sui beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione; e in particolare:
3.1) che i titolari di diritti di proprietà e di diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto di sequestro di prevenzione siano chiamati nel procedimento di prevenzione entro trenta giorni dalla data di esecuzione del sequestro per svolgere le proprie deduzioni; che dopo la confisca, salvo il caso in cui dall’estinzione derivi un pregiudizio irreparabile, i diritti reali o personali di godimento sui beni confiscati si estinguano e che all’estinzione consegua il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo;
3.2) che i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore al sequestro debbano, a pena di decadenza, insinuare il proprio credito nel procedimento entro un termine da stabilire, comunque non inferiore a sessanta giorni dalla data in cui la confisca è divenuta definitiva, salva la possibilità di insinuazioni tardive in caso di ritardo incolpevole;
3.3) il principio della previa escussione del patrimonio residuo del sottoposto, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni confiscati, nonché il principio del limite della garanzia patrimoniale, costituito dal 70 per cento del valore dei beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento;
3.4) che il credito non sia simulato o in altro modo strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego;
3.5) un procedimento di verifica dei crediti in contraddittorio, che preveda l’ammissione dei crediti regolarmente insinuati e la formazione di un progetto di pagamento degli stessi da parte dell’amministratore giudiziario;
3.6) la revocazione dell’ammissione del credito quando emerga che essa è stata determinata da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi;
g) disciplinare i rapporti tra il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione e le procedure concorsuali, al fine di garantire i creditori dalle possibili interferenze illecite nel procedimento di liquidazione dell’attivo fallimentare, prevedendo in particolare:
1) che i beni sequestrati o confiscati nel procedimento di prevenzione siano sottratti dalla massa attiva del fallimento e conseguentemente gestiti e destinati secondo le norme stabilite per il procedimento di prevenzione;
2) che, dopo la confisca definitiva, i creditori insoddisfatti sulla massa attiva del fallimento possano rivalersi sul valore dei beni confiscati, al netto delle spese sostenute per il procedimento di prevenzione;
3) che la verifica dei crediti relativi a beni oggetto di sequestro o di confisca di prevenzione possa essere effettuata in sede fallimentare secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo di cui al comma 1; che se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l’intero compendio aziendale dell’impresa dichiarata fallita, nonché, nel caso di società di persone, l’intero patrimonio personale dei soci falliti illimitatamente responsabili, alla verifica dei crediti si applichino anche le disposizioni previste per il procedimento di prevenzione;
4) che l’amministratore giudiziario possa proporre le azioni di revocatoria fallimentare con riferimento ai rapporti relativi ai beni oggetto di sequestro di prevenzione; che, ove l’azione sia già stata proposta, al curatore si sostituisca l’amministratore giudiziario;
5) che il pubblico ministero, anche su segnalazione dell’amministratore giudiziario, possa richiedere al tribunale competente la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore o dell’ente nei cui confronti è disposto il procedimento di prevenzione patrimoniale e che versa in stato di insolvenza;
6) che, se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni siano nuovamente attratti alla massa attiva; che, se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento, si provveda alla riapertura dello stesso; che, se il sequestro o la confisca intervengono dopo la vendita dei beni, essi si eseguano su quanto eventualmente residua dalla liquidazione;
h) disciplinare la tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati, prevedendo che la stessa:
1) sia effettuata con riferimento alle categorie reddituali previste dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
2) sia effettuata in via provvisoria, in attesa dell’individuazione del soggetto passivo d’imposta a seguito della confisca o della revoca del sequestro;
3) sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai beni sequestrati, sia applicata, da parte del sostituto d’imposta, l’aliquota stabilita dalle disposizioni vigenti per le persone fisiche;
4) siano in ogni caso fatte salve le norme di tutela e le procedure previste dal capo III del titolo I della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
i) prevedere una disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione in ordine ai quali sia stata avanzata proposta o applicata una misura alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1;
l) prevedere l’abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1.
4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.
5. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.
Art. 2 (Delega al Governo per l’emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica e l’integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e di cui all’ articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) aggiornamento e semplificazione, anche sulla base di quanto stabilito dalla lettera f) del presente comma, delle procedure di rilascio della documentazione antimafia, anche attraverso la revisione dei casi di esclusione e dei limiti di valore oltre i quali le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui all’ articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, né rilasciare o consentire le concessioni e le erogazioni di cui al citato articolo 10 della legge n. 575 del 1965, se non hanno acquisito complete informazioni, rilasciate dal prefetto, circa l’insussistenza, nei confronti degli interessati e dei loro familiari conviventi nel territorio dello Stato, delle cause di decadenza o di divieto previste dalla citata legge n. 575 del 1965, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’ articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, nelle imprese interessate;
b) aggiornamento della normativa che disciplina gli effetti interdittivi conseguenti alle cause di decadenza, di divieto o al tentativo di infiltrazione mafiosa di cui alla lettera a), accertati successivamente alla stipulazione, all’approvazione o all’adozione degli atti autorizzatori di cui alla medesima lettera a);
c) istituzione di una banca di dati nazionale unica della documentazione antimafia, con immediata efficacia delle informative antimafia negative su tutto il territorio nazionale e con riferimento a tutti i rapporti, anche già in essere, con la pubblica amministrazione, finalizzata all’accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e al potenziamento dell’attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell’attività d’impresa, con previsione della possibilità di integrare la banca di dati medesima con dati provenienti dall’estero e secondo modalità di acquisizione da stabilirsi, nonché della possibilità per il procuratore nazionale antimafia di accedere in ogni tempo alla banca di dati medesima;
d) individuazione dei dati da inserire nella banca di dati di cui alla lettera c), dei soggetti abilitati a implementare la raccolta dei medesimi e di quelli autorizzati, secondo precise modalità, ad accedervi con indicazione altresì dei codici di progetto relativi a ciascun lavoro, servizio o fornitura pubblico ovvero ad altri elementi idonei a identificare la prestazione;
e) previsione della possibilità di accedere alla banca di dati di cui alla lettera c) da parte della Direzione nazionale antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti dall’articolo 371-bis del codice di procedura penale;
f) individuazione, attraverso un regolamento adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, delle diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell’attività d’impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d’impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria l’acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione, di cui all’ articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
g) previsione dell’obbligo, per l’ente locale sciolto ai sensi dell’ articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l’informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all’approvazione o all’autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione, di cui all’ articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, indipendentemente dal valore economico degli stessi;
h) facoltà, per gli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell’ articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di deliberare, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica del commissario nominato, di avvalersi della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale;
i) facoltà per gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cui all’ articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di deliberare di avvalersi per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica degli stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante, ove costituita, per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale;
l) previsione dell’innalzamento ad un anno della validità dell’informazione antimafia qualora non siano intervenuti mutamenti nell’assetto societario e gestionale dell’impresa oggetto di informativa;
m) introduzione dell’obbligo, a carico dei legali rappresentanti degli organismi societari, di comunicare tempestivamente alla prefettura-ufficio territoriale del Governo che ha rilasciato l’informazione l’intervenuta modificazione dell’assetto societario e gestionale dell’impresa;
n) introduzione di sanzioni per l’inosservanza dell’obbligo di cui alla lettera m).
2. All’attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla lettera c) del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse già destinate allo scopo a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell’interno.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.
4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.
Art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa.
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale.
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante.
6. La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.
Art. 4 (Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali)
1. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l’attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.
Art. 5 (Identificazione degli addetti nei cantieri)
1. La tessera di riconoscimento di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’ articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l’indicazione del committente.
Art. 6 (Sanzioni)
1. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all’ articolo 3, comma 1, e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa comportano, a carico del soggetto inadempiente, fatta salva l’applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 3, comma 8, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa.
2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all’ articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale comportano, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa l’indicazione del CUP di cui all’ articolo 3, comma 5.
3. Il reintegro dei conti correnti di cui all’ articolo 3, comma 1, effettuato con modalità diverse dal bonifico bancario o postale comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito.
4. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all’ articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
5. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonché per quello di applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Art. 7 (Modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione)
1. Alla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’ articolo 25 è sostituito dal seguente:
«Art. 25. - 1. A carico delle persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza di condanna anche non definitiva per taluno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all’ articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, il nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, competente in relazione al luogo di dimora abituale del soggetto, può procedere alla verifica della relativa posizione fiscale, economica e patrimoniale ai fini dell’accertamento di illeciti valutari e societari e comunque in materia economica e finanziaria, anche allo scopo di verificare l’osservanza della disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all’ articolo 10 della citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni.
2. Le indagini di cui al comma 1 sono effettuate anche nei confronti dei soggetti di cui all’ articolo 2-bis, comma 3, e all’ articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Nei casi in cui il domicilio fiscale, il luogo di effettivo esercizio dell’attività, ovvero il luogo di dimora abituale dei soggetti da sottoporre a verifica sia diverso da quello delle persone di cui al comma 1, il nucleo di polizia tributaria può delegare l’esecuzione degli accertamenti di cui al presente comma ai reparti del Corpo della guardia di finanza competenti per territorio.
3. Copia della sentenza di condanna o del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione è trasmessa, a cura della cancelleria competente, al nucleo di polizia tributaria indicato al comma 1.
4. Per l’espletamento delle indagini di cui al presente articolo, i militari del Corpo della guardia di finanza, oltre ai poteri e alle facoltà previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, si avvalgono dei poteri di cui all’ articolo 2-bis, comma 6, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché dei poteri attribuiti agli appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
5. La revoca del provvedimento con il quale è stata disposta una misura di prevenzione non preclude l’utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del comma 1.
6. Ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, ai dati, alle notizie e ai documenti acquisiti ai sensi del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 51, secondo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all’ articolo 32, primo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni»;
b) all’ articolo 30, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Le persone condannate con sentenza definitiva per taluno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all’ articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell’entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell’anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani»;
c) all’ articolo 31 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilità dei quali i soggetti di cui all’articolo 30, primo comma, hanno la disponibilità».
Art. 8 (Modifiche alla disciplina in materia di operazioni sotto copertura)
1. All’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) a lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall’articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’ articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l’individuazione della loro provenienza o ne consentono l’impiego o compiono attività prodromiche e strumentali»;
2) alla lettera b), dopo le parole: «commessi con finalità di terrorismo» sono inserite le seguenti: «o di eversione»;
b) b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma 1 si applica agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli ausiliari che operano sotto copertura quando le attività sono condotte in attuazione di operazioni autorizzate e documentate ai sensi del presente articolo. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle interposte persone che compiono gli atti di cui al comma 1»;
c) al comma 2, dopo le parole: «o indicazioni di copertura» sono inserite le seguenti: «, rilasciati dagli organismi competenti secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5,»;
d) d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo l’appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato, d’intesa con la Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere per i delitti previsti dall’articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. L’esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 in relazione ai delitti previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominate "attività antidroga", è specificatamente disposta dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre d’intesa con questa, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo l’appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato»;
e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L’organo che dispone l’esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione all’autorità giudiziaria competente per le indagini. Dell’esecuzione delle attività antidroga è data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i servizi antidroga e al pubblico ministero competente per le indagini. Se necessario o se richiesto dal pubblico ministero e, per le attività antidroga, anche dalla Direzione centrale per i servizi antidroga, è indicato il nominativo dell’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell’operazione, nonché quelli degli eventuali ausiliari e interposte persone impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso dell’operazione, delle modalità e dei soggetti che vi partecipano, nonché dei risultati della stessa»;
f) al comma 5, le parole: «avvalersi di ausiliari» sono sostituite dalle seguenti: «avvalersi di agenti di polizia giudiziaria, di ausiliari e di interposte persone,»;
g) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal comma 1, per i delitti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi previsti agli articoli 73 e 74, gli ufficiali di polizia giudiziaria, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, e le autorità doganali, limitatamente ai citati articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero, che può disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso pubblico ministero motivato rapporto entro le successive quarantotto ore. Per le attività antidroga, il medesimo immediato avviso deve pervenire alla Direzione centrale per i servizi antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale»;
h) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui all’articolo 630 del codice penale, il pubblico ministero può richiedere che sia autorizzata la disposizione di beni, denaro o altra utilità per l’esecuzione di operazioni controllate per il pagamento del riscatto, indicandone le modalità. Il giudice provvede con decreto motivato»;
i) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all’ articolo 70 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni»;
l) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e 6-bis e i provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi del comma 7 sono senza ritardo trasmessi, a cura del medesimo pubblico ministero, al procuratore generale presso la corte d’appello. Per i delitti indicati all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, la comunicazione è trasmessa al procuratore nazionale antimafia»;
m) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero per lo svolgimento dei compiti d’istituto»;
n) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni di cui al presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni»;
o) al comma 11 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-bis) l’articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni».
2. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’ articolo 97 è sostituito dal seguente:
«Art. 97. - (Attività sotto copertura). - 1. Per lo svolgimento delle attività sotto copertura concernenti i delitti previsti dal presente testo unico si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni»;
b) l’ articolo 98 è abrogato.
3. All’articolo 497 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, gli ausiliari, nonché le interposte persone, chiamati a deporre, in ogni stato e grado del procedimento, in ordine alle attività svolte sotto copertura ai sensi dell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, invitati a fornire le proprie generalità, indicano quelle di copertura utilizzate nel corso delle attività medesime».
«2-bis. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, gli ausiliari, nonché le interposte persone, chiamati a deporre, in ogni stato e grado del procedimento, in ordine alle attività svolte sotto copertura ai sensi dell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, invitati a fornire le proprie generalità, indicano quelle di copertura utilizzate nel corso delle attività medesime».
4. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 115, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le annotazioni di cui al comma 1, se riguardanti le attività di indagine condotte da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nel corso delle operazioni sotto copertura ai sensi dell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, contengono le generalità di copertura dagli stessi utilizzate nel corso delle attività medesime»;
b) all’articolo 147-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella rubrica, dopo la parola: «Esame» sono inserite le seguenti: «degli operatori sotto copertura,»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L’esame in dibattimento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, degli ausiliari e delle interposte persone, che abbiano operato in attività sotto copertura ai sensi dell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, si svolge sempre con le cautele necessarie alla tutela e alla riservatezza della persona sottoposta all’esame e con modalità determinate dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente, in ogni caso idonee a evitare che il volto di tali soggetti sia visibile»;
3) al comma 3 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) quando devono essere esaminati ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, nonché ausiliari e interposte persone, in ordine alle attività dai medesimi svolte nel corso delle operazioni sotto copertura di cui all’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni. In tali casi, il giudice o il presidente dispone le cautele idonee ad evitare che il volto di tali soggetti sia visibile».
Art. 9 (Modifica all’articolo 353 del codice penale, concernente il reato di turbata libertà degli incanti)
1. All’articolo 353, primo comma, del codice penale, le parole: «fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque anni».
Art. 10 (Delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)
1. Dopo l’articolo 353 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 353-bis. - (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032».
«Art. 353-bis. - (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032».
Art. 11 (Ulteriori modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice)
1. All’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, le parole: «e dall’articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall’ articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».
2. All’articolo 147-bis, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) quando l’esame è disposto nei confronti di persone ammesse al piano provvisorio di protezione previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, o alle speciali misure di protezione di cui al citato articolo 13, commi 4 e 5, del medesimo decreto-legge;».
«a) quando l’esame è disposto nei confronti di persone ammesse al piano provvisorio di protezione previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, o alle speciali misure di protezione di cui al citato articolo 13, commi 4 e 5, del medesimo decreto-legge;».
Art. 12 (Coordinamenti interforze provinciali)
1. Al fine di rendere più efficace l’aggressione dei patrimoni della criminalità organizzata, il Ministro dell’interno, il Ministro della giustizia e il procuratore nazionale antimafia stipulano uno o più protocolli d’intesa volti alla costituzione, presso le direzioni distrettuali antimafia, di coordinamenti interforze provinciali, cui partecipano rappresentanti delle Forze di polizia e della Direzione investigativa antimafia.
2. I protocolli d’intesa di cui al comma 1 definiscono le procedure e le modalità operative per favorire lo scambio informativo e razionalizzare l’azione investigativa per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, fermo restando il potere di proposta dei soggetti di cui all’ articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
Art. 13 (Stazione unica appaltante)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell’interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalità per promuovere l’istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati:
a) gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla SUA;
b) le attività e i servizi svolti dalla SUA, ai sensi dell’ articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che aderiscono alla SUA;
d) le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti, ferme restando le disposizioni vigenti in materia.
Art. 14 (Modifica della disciplina in materia di ricorso avverso la revoca dei programmi di protezione e ulteriori disposizioni concernenti le misure previste per i testimoni di giustizia)
1. All’articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, il comma 2-septies è sostituito dal seguente:
«2-septies. Nel termine entro il quale può essere proposto il ricorso giurisdizionale e in pendenza della decisione relativa all’eventuale richiesta di sospensione ai sensi dell’ articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell’articolo 36 del regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, il provvedimento di cui al comma 2-sexies rimane sospeso».
«2-septies. Nel termine entro il quale può essere proposto il ricorso giurisdizionale e in pendenza della decisione relativa all’eventuale richiesta di sospensione ai sensi dell’ articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell’articolo 36 del regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, il provvedimento di cui al comma 2-sexies rimane sospeso».
2. All’articolo 16-ter, comma 1, lettera e), del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno è surrogato, quanto alle somme corrisposte al testimone di giustizia a titolo di mancato guadagno, nei diritti verso i responsabili dei danni. Le somme recuperate sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’interno in deroga all’ articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
Art. 15 (Modifica della composizione del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata)
1. All’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le lettere d), e) e f) sono sostituite dalle seguenti:
«d) dal Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna;
e) dal Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna;
f) dal Direttore della Direzione investigativa antimafia»;
b) al comma 3, le parole: «nonché dell’organismo previsto dall’articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «nonché della Direzione investigativa antimafia».
Art. 16 (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Disposizioni occorrenti per dare attuazione a decisioni quadro adottate nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale
L. 4-6-2010 n. 96
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 giugno 2010, n. 146, S.O.
Capo III
Disposizioni occorrenti per dare attuazione a decisioni quadro adottate nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale
Art. 52. (Delega al Governo per l’attuazione di decisioni quadro)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per l’attuazione delle seguenti decisioni quadro:
a) decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale;
b) decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;
c) decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali;
d) decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell’ articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’interno, dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 53 e 54, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati nel rispetto delle disposizioni previste dalle decisioni quadro, dei princìpi e criteri direttivi di cui all’ articolo 2, comma 1, lettere a) e d), nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle decisioni quadro di cui al comma 1 del presente articolo, con la previsione di adeguate e proporzionate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti degli enti nell’interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso il reato;
b) attribuire a organi di autorità amministrative esistenti, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il compito di svolgere l’attività di punto di contatto per lo scambio di informazioni e per ogni altro rapporto con autorità straniere previsto dalle decisioni quadro di cui al comma 1.
4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 5 e 7, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.
5. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle decisioni quadro che comportano conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’ articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3, 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
7. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 4, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 giugno 2010, n. 146, S.O.
Capo III
Disposizioni occorrenti per dare attuazione a decisioni quadro adottate nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale
Art. 52. (Delega al Governo per l’attuazione di decisioni quadro)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per l’attuazione delle seguenti decisioni quadro:
a) decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale;
b) decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;
c) decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali;
d) decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell’ articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’interno, dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 53 e 54, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati nel rispetto delle disposizioni previste dalle decisioni quadro, dei princìpi e criteri direttivi di cui all’ articolo 2, comma 1, lettere a) e d), nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle decisioni quadro di cui al comma 1 del presente articolo, con la previsione di adeguate e proporzionate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti degli enti nell’interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso il reato;
b) attribuire a organi di autorità amministrative esistenti, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il compito di svolgere l’attività di punto di contatto per lo scambio di informazioni e per ogni altro rapporto con autorità straniere previsto dalle decisioni quadro di cui al comma 1.
4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 5 e 7, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.
5. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle decisioni quadro che comportano conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’ articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3, 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
7. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 4, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla formazione del personale dell’area della polizia locale per il quale trova applicazione in via esclusiva l’articolo 20 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale); la somma destinata alla formazione ai sensi del comma 2 concorre a finanziare il programma delle attività formative per la polizia locale.
Friuli-Venezia Giulia
L.R. 11-8-2010 n. 16
Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre.
Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2010, n. 32, S.O. 13 agosto 2010, n. 19.
Art. 5
Formazione del personale.
1. Al fine di una razionalizzazione e un contenimento della spesa e nell’ottica di assicurare uniformi livelli di formazione del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, salvo il disposto di cui al comma 5, e degli enti del servizio sanitario della regione, nonché a tutela della costante qualificazione, occupabilità e produttività del personale stesso, la Regione provvede, mediante la struttura direzionale competente in materia di personale, ad attivare un sistema di formazione di base e avanzata, di sviluppo, aggiornamento e di riqualificazione professionale del suddetto personale anche in relazione a eventuali processi di mobilità e ristrutturazione delle amministrazioni, nonché a processi di preparazione e accesso al pubblico impiego e a supporto di processi di cambiamento e innovazione organizzativa e gestionale. Le iniziative possono essere realizzate direttamente dalla Regione oppure tramite le singole Amministrazioni del comparto o degli enti della sanità d’intesa con le amministrazioni e gli enti medesimi; in tal caso le relative risorse sono trasferite ai soggetti attuatori. Con deliberazione della Giunta regionale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e le organizzazioni sindacali, e previo parere della competente Commissione consiliare, sono definiti i relativi criteri e modalità di attuazione.
2. Il finanziamento corrente delle attività di cui al comma 1 è assicurato, a partire dall’esercizio 2011, mediante destinazione annuale di una somma corrispondente a una quota percentuale dell’importo che le amministrazioni e gli enti sono tenuti contrattualmente a destinare alla formazione del personale. La parte residua del fondo per la formazione rimane a disposizione delle amministrazioni e degli enti per le attività di esclusivo interesse aziendale.
3. La quota percentuale di cui al comma 2 è definita con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 e, per gli enti locali, può essere differenziata in ragione della dimensione demografica degli stessi e del numero dei dipendenti in servizio.
4. Le somme vengono individuate annualmente con specifica disposizione della legge finanziaria regionale nell’ambito della dotazione complessiva delle risorse che l’Amministrazione regionale assegna per il funzionamento degli enti locali e del Servizio sanitario regionale.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla formazione del personale dell’area della polizia locale per il quale trova applicazione in via esclusiva l’articolo 20 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale); la somma destinata alla formazione ai sensi del comma 2 concorre a finanziare il programma delle attività formative per la polizia locale.
6. Il Consiglio regionale, nell’ambito della propria autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa, provvede alla realizzazione delle attività di formazione per le specifiche esigenze consiliari.
7. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2010 a carico dell’unità di bilancio 6.2.1.1123 e del capitolo 1326 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010, con la denominazione «Spese per un sistema di formazione del pubblico impiego».
8. All’onere di 200.000 euro per l’anno 2010 derivante dal disposto di cui al comma 7, si provvede mediante storno di pari importo dall’unità di bilancio 11.3.1.5033 e dal capitolo 9646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010 - 2012 e del bilancio per l’anno 2010.
L.R. 11-8-2010 n. 16
Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre.
Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2010, n. 32, S.O. 13 agosto 2010, n. 19.
Art. 5
Formazione del personale.
1. Al fine di una razionalizzazione e un contenimento della spesa e nell’ottica di assicurare uniformi livelli di formazione del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, salvo il disposto di cui al comma 5, e degli enti del servizio sanitario della regione, nonché a tutela della costante qualificazione, occupabilità e produttività del personale stesso, la Regione provvede, mediante la struttura direzionale competente in materia di personale, ad attivare un sistema di formazione di base e avanzata, di sviluppo, aggiornamento e di riqualificazione professionale del suddetto personale anche in relazione a eventuali processi di mobilità e ristrutturazione delle amministrazioni, nonché a processi di preparazione e accesso al pubblico impiego e a supporto di processi di cambiamento e innovazione organizzativa e gestionale. Le iniziative possono essere realizzate direttamente dalla Regione oppure tramite le singole Amministrazioni del comparto o degli enti della sanità d’intesa con le amministrazioni e gli enti medesimi; in tal caso le relative risorse sono trasferite ai soggetti attuatori. Con deliberazione della Giunta regionale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e le organizzazioni sindacali, e previo parere della competente Commissione consiliare, sono definiti i relativi criteri e modalità di attuazione.
2. Il finanziamento corrente delle attività di cui al comma 1 è assicurato, a partire dall’esercizio 2011, mediante destinazione annuale di una somma corrispondente a una quota percentuale dell’importo che le amministrazioni e gli enti sono tenuti contrattualmente a destinare alla formazione del personale. La parte residua del fondo per la formazione rimane a disposizione delle amministrazioni e degli enti per le attività di esclusivo interesse aziendale.
3. La quota percentuale di cui al comma 2 è definita con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 e, per gli enti locali, può essere differenziata in ragione della dimensione demografica degli stessi e del numero dei dipendenti in servizio.
4. Le somme vengono individuate annualmente con specifica disposizione della legge finanziaria regionale nell’ambito della dotazione complessiva delle risorse che l’Amministrazione regionale assegna per il funzionamento degli enti locali e del Servizio sanitario regionale.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla formazione del personale dell’area della polizia locale per il quale trova applicazione in via esclusiva l’articolo 20 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale); la somma destinata alla formazione ai sensi del comma 2 concorre a finanziare il programma delle attività formative per la polizia locale.
6. Il Consiglio regionale, nell’ambito della propria autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa, provvede alla realizzazione delle attività di formazione per le specifiche esigenze consiliari.
7. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2010 a carico dell’unità di bilancio 6.2.1.1123 e del capitolo 1326 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010, con la denominazione «Spese per un sistema di formazione del pubblico impiego».
8. All’onere di 200.000 euro per l’anno 2010 derivante dal disposto di cui al comma 7, si provvede mediante storno di pari importo dall’unità di bilancio 11.3.1.5033 e dal capitolo 9646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010 - 2012 e del bilancio per l’anno 2010.
Nuovo ordinamento del personale del corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicotteri
Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma Acc.reg. 27-7-2010 Nuovo ordinamento del personale del corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicotteri. Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 luglio 2010, n. 30. |
Acc.reg. 27 luglio 2010 (1).
Nuovo ordinamento del personale del corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicotteri (2) (3) .
(1) Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 luglio 2010, n. 30.
(2) Il presente provvedimento è stato emanato dall’Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale.
(3) La data dell’Accordo qui indicata è quella del Bollettino Ufficiale, in quanto mancante nel testo pubblicato.
Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale
A seguito della Delib.G.P. n. 1606 del 9 luglio 2010, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il nuovo ordinamento del personale del corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicotteri, il giorno 16 luglio 2010 presso gli uffici di Piazza Fiera, 3 a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, rappresentata dal:
dott. Aldo Duca - presidente | (firmato) |
e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali: per la C.G.I.L. FP (non firmato)
per la C.I.S.L. FPS | (firmato) |
per la U.I.L. FPL - Enti locali (firmato) per la Fe.N.A.L.T. - Enti locali | (firmato) |
Al termine dell’incontro le parti hanno sottoscritto il nuovo ordinamento del personale del corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicotteri
Allegato
Nuovo ordinamento del personale del corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicotteri.
Capo I
Articolo 1
Campo di applicazione.
Campo di applicazione.
1. Il presente accordo disciplina il sistema di classificazione del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicottero.
2. Le norme del presente accordo sostituiscono le norme contenute nell’Ordinamento professionale del personale dei profili professionali dei vigili del fuoco del 15 novembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni ed hanno decorrenza dall’1 gennaio 2010.
Articolo 2
Settori e ruoli.
Settori e ruoli.
1. Il personale oggetto di questo accordo è suddiviso in due settori, settore operativo e settore aeronavigante.
2. All’interno del settore operativo sono istituiti i seguenti ruoli che si articolano in qualifiche, come specificato nei successivi articoli:
a) ruolo dei vigili del fuoco;
b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto;
c) ruolo degli ispettori e dei collaboratori antincendi;
d) ruolo dei funzionari antincendi.
3. All’interno del settore aeronavigante vi è un unico ruolo, denominato ruolo del personale aeronavi gante. Fino a diversa disposizione contrattuale, il personale del settore aeronavigante mantiene l’inquadramento negli attuali profili professionali che assumono la denominazione di qualifiche. Analogamente rimane invariato il sistema di classificazione e progressione. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni giuridico - economiche contenute nel presente accordo, il personale del predetto ruolo è equiparato al personale del settore operativo come indicato nella tabella di cui all’art. 42.
Articolo 3
Funzioni di polizia giudiziaria.
Funzioni di polizia giudiziaria.
1. Il personale appartenente ai ruoli di cui al precedente art. 2, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, svolge funzioni di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.
2. Il personale inquadrato nel ruolo dei vigili del fuoco riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.
3. Il personale inquadrato nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, nel ruolo degli ispettori e dei collaboratori antincendi, nel ruolo dei funzionari antincendi e nel ruolo del personale del settore aeronavigante riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.
Capo II
Ruolo dei vigili del fuoco
Articolo 4
Qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco.
Qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco.
1. Il ruolo dei vigili del fuoco è articolato nelle seguenti quattro qualifiche:
a) vigile del fuoco;
b) vigile del fuoco qualificato;
c) vigile del fuoco esperto;
d) vigile del fuoco coordinatore.
2. Le funzioni del personale inquadrato nel ruolo dei vigili del fuoco sono riportate nell’Allegato A) del presente Accordo.
Articolo 5
Accesso alla qualifica di vigile del fuoco.
Accesso alla qualifica di vigile del fuoco.
1. L'accesso al ruolo dei vigili del fuoco e alla qualifica di vigile del fuoco avviene mediante procedura di pubblico concorso e corso di formazione. È possibile far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita dalle vigenti disposizioni provinciali;
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti previsti per l’analogo personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
e) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi.
2. Fino al 40%, i posti del concorso pubblico di cui al comma 1 possono essere riservati al personale che ha svolto servizio civile nel Corpo permanente dei vigili del fuoco, al personale che presta servizio nei corpi volontari dei vigili del fuoco che, alla data di indizione del bando di concorso, abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio e al personale che ha prestato servizio presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco come vigile del fuoco discontinuo per un periodo complessivamente superiore a 120 giorni. I posti riservati ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli altri candidati.
3. In materia di inammissibilità al concorso operano le vigenti disposizioni dell’ordinamento provinciale o di quello nazionale cui le prime fanno riferimento.
4. I vincitori del concorso ammessi al corso di formazione sono nominati allievi vigili del fuoco. Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.
5. A domanda, possono essere ammessi a frequentare il corso di formazione per allievi vigili del fuoco, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo permanente deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1 e non si trovino nelle condizioni che impediscono l’ammissione al concorso.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo permanente dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.
7. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale successivo al concorso, la frequenza minima richiesta per l’ammissione all’esame di fine corso, i casi di esclusione dal corso, le garanzie previste nel caso di mancata o insufficiente partecipazione al corso per rilevanti motivi di ordine personale e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. Sono prese a riferimento le corrispondenti disposizioni previste per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Articolo 6
Corso di formazione per vigili del fuoco.
Corso di formazione per vigili del fuoco.
1. Gli allievi vigili del fuoco frequentano un corso teorico - pratico della durata di almeno tre mesi.
2. Durante il corso di cui al comma 1 il personale non può essere impiegato in servizi operativi di istituto, salvo quelli previsti dal relativo piano di studi.
3. Al termine del corso gli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico sono inquadrati nella qualifica di vigile del fuoco secondo la graduatoria finale dell’esame di fine corso. Dalla data di inquadramento nella qualifica di vigile del fuoco decorre il periodo di prova previsto dal contratto collettivo.
4. L’esclusione dal corso di formazione comporta la cessazione di ogni rapporto con l’Amministrazione provinciale.
Articolo 7
Promozioni alle qualifiche superiori.
Promozioni alle qualifiche superiori.
1. Nell'ambito del ruolo dei vigili del fuoco, la promozione da una qualifica a quella superiore avviene a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo. Sono interessati da detta promozione coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della multa.
2. Il servizio prestato come allievo vigile del fuoco è computato per intero nella qualifica di vigile del fuoco.
Articolo 8
Attribuzione di uno scatto convenzionale ai vigili del fuoco coordinatori.
Attribuzione di uno scatto convenzionale ai vigili del fuoco coordinatori.
1. Ai vigili del fuoco coordinatori che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della multa è attribuito uno scatto convenzionale.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b) della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della multa, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1.
3. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'art. 44.
Capo III
Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto
Articolo 9
Articolazione del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.
Articolazione del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.
1. Il ruolo dei capi squadra e dei capi reparto è articolato nelle seguenti quattro qualifiche:
a) capo squadra;
b) capo squadra esperto;
c) capo reparto;
d) capo reparto esperto.
2. Le funzioni del personale inquadrato nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto sono riportate nell’Allegato A) del presente Accordo.
Articolo 10
Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.
Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.
1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto e alla qualifica di capo squadra avviene di regola a cadenza biennale e nel numero dei posti che si rendono necessari sulla base delle esigenze organizzativo-funzionali determinate dall’Amministrazione provinciale tenuto anche conto della differenza tra “dotazione storica complessiva” e posti attualmente occupati, sempre che la consistenza del numero dei posti non giustifichi l’attivazione delle procedure a cadenza annuale, secondo le seguenti modalità:
a) nel limite del sessanta per cento dei posti mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a due mesi, riservato al personale che, alla data del 31 dicembre dell’anno antecedente quello in cui hanno inizio le procedure concorsuali, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore;
b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti mediante concorso interno per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a due mesi, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco che, alla data del 31 dicembre dell’anno antecedente quello in cui hanno inizio le procedure concorsuali, abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nei sei anni medesimi, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalità di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza con provvedimento della Giunta provinciale. Tale individuazione terrà conto dei criteri individuati, per l’analogo personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal decreto del Ministro dell'interno.
2. Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso il personale in possesso dei requisiti ivi previsti che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della multa.
3. A parità di punteggio, per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età, mentre per l’ammissione al corso di formazione di cui al comma 1, lettera b), prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.
4. I vigili del fuoco coordinatori ammessi al corso di formazione del concorso di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche di quello di cui alla lettera b) del medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di questo ultimo concorso.
5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono resi disponibili per i partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), sono resi disponibili per gli idonei al concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.
6. I dipendenti che superano l’esame finale dei corsi di cui ai precedenti commi sono inquadrati nella qualifica di capo squadra nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno in cui hanno avuto inizio le relative procedure concorsuali e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.
7. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, le materie oggetto dell'esame scritto di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale successivi ai concorsi, la frequenza minima richiesta per l’ammissione all’esame di fine corso, i casi di esclusione dal corso, le garanzie previste nel caso di mancata o insufficiente partecipazione al corso per rilevanti motivi di ordine personale e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.
Articolo 11
Promozione a capo squadra esperto.
Promozione a capo squadra esperto.
1. La promozione alla qualifica di capo squadra esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai capi squadra che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della multa.
Articolo 12
Attribuzione di uno scatto convenzionale ai capi squadra esperti.
Attribuzione di uno scatto convenzionale ai capi squadra esperti.
1. Ai capi squadra esperti che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della multa è attribuito uno scatto convenzionale.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b) della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della multa, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1.
3. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'art. 44.
Articolo 13
Promozione a capo reparto.
Promozione a capo reparto.
1. La promozione alla qualifica di capo reparto avviene di regola a cadenza biennale, secondo le seguenti modalità, nel numero dei posti che si rendono necessari sulla base delle esigenze organizzativo-funzionali determinate dall’Amministrazione provinciale e sempre che la consistenza del numero dei posti non giustifichi l’attivazione delle procedure a cadenza annuale:
a) nel limite del sessanta per cento dei posti, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a due mesi, al quale sono ammessi i capi squadra esperti che, alla data del 31 dicembre dell’anno antecedente quello in cui hanno inizio le procedure concorsuali, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica;
b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a due mesi, riservato al personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto che, alla data del 31 dicembre dell’anno antecedente quello in cui hanno inizio le procedure concorsuali, abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nel quadriennio medesimo, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalità di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza, con provvedimento della Giunta provinciale. Tale individuazione terrà conto dei criteri individuati, per l’analogo personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal decreto del Ministro dell'interno.
2. Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della multa.
3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.
4. I capi squadra esperti ammessi al corso di formazione del concorso di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche di quello di cui alla lettera b) del medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di questo ultimo concorso.
5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono resi disponibili per i partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), sono resi disponibili per gli idonei al concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.
6. I dipendenti che superano l’esame finale dei corsi di cui ai precedenti commi sono inquadrati nella qualifica di capo reparto nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno in cui hanno avuto inizio le relative procedure concorsuali e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.
7. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, le materie oggetto dell'esame scritto di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale successivi ai concorsi, la frequenza minima richiesta per l’ammissione all’esame di fine corso, i casi di esclusione dal corso, le garanzie previste nel caso di mancata o insufficiente partecipazione al corso per rilevanti motivi di ordine personale e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.
Articolo 14
Promozione a capo reparto esperto.
Promozione a capo reparto esperto.
1. La promozione alla qualifica di capo reparto esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai capi reparto che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della multa.
Articolo 15
Attribuzione di uno scatto convenzionale ai capi reparto esperti.
Attribuzione di uno scatto convenzionale ai capi reparto esperti.
1. Ai capi reparto esperti che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della multa è attribuito uno scatto convenzionale.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b) della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della multa, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1.
3. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'art. 44.
Capo IV
Ruolo degli ispettori e dei collaboratori antincendi
Articolo 16
Articolazione del ruolo degli ispettori e dei collaboratori antincendi.
Articolazione del ruolo degli ispettori e dei collaboratori antincendi.
1. Il ruolo degli ispettori e dei collaboratori antincendi è articolato nelle seguenti cinque qualifiche:
a) vice ispettore antincendi;
b) ispettore antincendi;
c) ispettore antincendi esperto;
d) collaboratore antincendi;
e) collaboratore antincendi capo.
2. Le funzioni del personale inquadrato nel ruolo dei degli ispettori e dei collaboratori antincendi sono riportate nell’Allegato A) del presente Accordo.
Articolo 17
Accesso alla qualifica di vice ispettore antincendi.
Accesso alla qualifica di vice ispettore antincendi.
1. La nomina alla qualifica di vice ispettore antincendi si consegue:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, per esami, consistenti in una prova scritta e un colloquio, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Un sesto dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto in possesso del prescritto titolo di studio, per i quali si prescinde dai limiti di età. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito;
b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno, per titoli di servizio ed esami, consistenti in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative, in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni e del diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico-scientifico, che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.
2. È ammesso a partecipare al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva di cui al comma 1, lettera a), il personale in possesso dei requisiti prescritti che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della multa.
3. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.
4. A domanda, possono essere ammessi a frequentare il corso di formazione per vice ispettori antincendi, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo permanente deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 18, comma 1, e non si trovino nelle condizioni previste dal comma 4 del medesimo art. 18.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo permanente dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.
6. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.
Articolo 18
Accesso alla qualifica di vice ispettore antincendi per concorso pubblico: requisiti di partecipazione, titoli di preferenza e casi di esclusione.
Accesso alla qualifica di vice ispettore antincendi per concorso pubblico: requisiti di partecipazione, titoli di preferenza e casi di esclusione.
1. L'assunzione dei vice ispettori antincendi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita dalle vigenti disposizioni provinciali;
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti previsti per l’analogo personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
d) diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico-scientifico, che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
e) ………………… (4);
f) altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi.
2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al concorso.
3. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo permanente dei vigili del fuoco o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
4. In materia di inammissibilità al concorso operano le vigenti disposizioni dell’ordinamento provinciale o di quello nazionale cui le prime fanno riferimento.
5. I vincitori del concorso sono inquadrati nella qualifica di allievi vice ispettori antincendi. Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.
(4) La lettera e) non è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale.
Articolo 19
Partecipazione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di vice ispettore.
Partecipazione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di vice ispettore.
1. Gli allievi vice ispettori antincendi frequentano un corso della durata di almeno tre mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale.
2. Gli allievi vice ispettori antincendi, che abbiano superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono inquadrati nella qualifica di vice ispettori antincendi. Dalla data di inquadramento nella qualifica di vice ispettore antincendi decorre il periodo di prova previsto dal contratto collettivo.
3. Gli allievi vice ispettori antincendi durante i primi tre mesi di corso non possono essere impiegati in servizio operativo; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di vice ispettori antincendi e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi.
4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i programmi, le modalità di svolgimento e la durata del corso di formazione, la frequenza minima richiesta per l’ammissione all’esame di fine corso, le modalità di svolgimento degli esami finali, la composizione della commissione esaminatrice, i casi di esclusione dal corso, le garanzie previste nel caso di mancata o insufficiente partecipazione al corso per rilevanti motivi di ordine personale e i criteri per la formazione della graduatoria finale.
5. L’esclusione dal corso di formazione comporta la cessazione di ogni rapporto con l’Amministrazione provinciale.
Articolo 20
Accesso alla qualifica di vice ispettore antincendi per concorso interno: partecipazione al corso di formazione.
Accesso alla qualifica di vice ispettore antincendi per concorso interno: partecipazione al corso di formazione.
1. I vincitori del concorso interno di cui all'art. 17, comma 1, lett. b), sono ammessi a frequentare un corso di formazione della durata di almeno due mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale, disciplinato negli aspetti previsti dal precedente art. 19, comma 4, con deliberazione della Giunta provinciale.
2. Il corso di cui al comma 1 può essere ripetuto una sola volta. Conseguono l'idoneità per l’inquadramento nella qualifica di vice ispettore antincendi coloro che abbiano superato gli esami finali del corso. I dipendenti che non abbiano superato i predetti esami sono ammessi alla frequenza del corso successivo.
Articolo 21
Promozione a ispettore antincendi.
Promozione a ispettore antincendi.
1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice ispettori antincendi che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica, oltre al periodo di frequenza del corso di formazione di cui agli artt. 19 e 20 e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della multa.
Articolo 22
Promozione a ispettore antincendi esperto.
Promozione a ispettore antincendi esperto.
1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori antincendi che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della multa.
Articolo 23
Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori antincendi esperti.
Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori antincendi esperti.
1. Agli ispettori antincendi esperti che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che nel biennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della multa è attribuito uno scatto convenzionale.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1.
3. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'art. 44.
Articolo 24
Promozione a collaboratore antincendi.
Promozione a collaboratore antincendi.
1. La promozione alla qualifica di collaboratore antincendi avviene di regola a cadenza biennale e nel numero dei posti che si rendono necessari sulla base delle esigenze organizzativo - funzionali mediante concorso interno per titoli ed esami al quale sono ammessi gli ispettori antincendi esperti che, alla data di scadenza del bando, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente la medesima data, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della multa. La procedura di promozione può avvenire a cadenza annuale qualora ciò si renda necessario per la consistenza del numero dei posti da mettere a concorso.
2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, a parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.
3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.
Articolo 25
Promozione a collaboratore antincendi capo.
Promozione a collaboratore antincendi capo.
1. La promozione alla qualifica di collaboratore antincendi capo è conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai collaboratori antincendi che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della multa.
Articolo 26
Collaboratore antincendi capo “esperto”.
Collaboratore antincendi capo “esperto”.
1. Ai collaboratori antincendi capo che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della multa è attribuito uno scatto convenzionale. Essi, fermo restando la qualifica rivestita, assumono contestualmente la denominazione di “esperto”.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b) della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della multa, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2.
3. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'art. 44.
Articolo 27
Tabella di equiparazione.
Tabella di equiparazione.
1. Ai fini dell’applicazione degli istituti giuridici ed economici e degli aspetti previdenziali previsti dalle norme nazionali previste per il corrispondente personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si riporta di seguito la seguente tabella di equiparazione:
QUALIFICHE ORDINAMENTO PROFESSIONALE PROVINCIALE | QUALIFICHE ORDINAMENTO PROFESSIONALE NAZIONALE |
collaboratore antincendi | sostituto direttore antincendi |
collaboratore antincendi capo | sostituto direttore antincendi capo |
collaboratore antincendi capo “esperto” | sostituto direttore antincendi capo “esperto” |
Capo V
Altre disposizioni relative al personale dei ruoli dei vigili del fuoco, capi squadra e capi reparto e degli ispettori e collaboratori antincendi
Articolo 28
Conferimento delle promozioni per merito straordinario.
Conferimento delle promozioni per merito straordinario.
1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita per merito straordinario al personale dei ruoli di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), b) e c) che, nell'esercizio delle loro funzioni, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, abbia corso grave ed effettivo pericolo di vita ovvero, nel portare a compimento attività di eccezionale rilevanza, abbia messo in luce eccezionali capacità professionali, dimostrando di poter adempiere alle funzioni della qualifica superiore.
2. Al personale delle qualifiche apicali di ciascun ruolo, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1, possono essere attribuiti o il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore o, se più favorevoli, tre scatti convenzionali previsti per la qualifica di appartenenza.
3. Le promozioni per merito straordinario decorrono dalla data del verificarsi del fatto.
4. Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma 3.
5. La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco. Sulla proposta di promozione si esprime il Dirigente del dipartimento competente in materia di personale, sentito il Dirigente del dipartimento cui è incardinato il Corpo permanente dei vigili del fuoco.
6. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tale caso, qualora si verifichino le condizioni previste da questo articolo, al personale interessato possono essere attribuiti o il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore o, se più favorevoli, tre scatti convenzionali previsti per la qualifica di appartenenza.
Capo VI
Ruolo dei funzionari antincendi
Articolo 29
Articolazione del ruolo dei funzionari antincendi.
Articolazione del ruolo dei funzionari antincendi.
1. Il ruolo dei funzionari antincendi è articolato nelle seguenti due qualifiche:
a) funzionario antincendi;
b) funzionario direttivo antincendi.
2. Le funzioni del personale inquadrato nel ruolo dei funzionari antincendi sono riportate nell’Allegato A) del presente Accordo.
Articolo 30
Accesso al ruolo dei funzionari antincendi.
Accesso al ruolo dei funzionari antincendi.
1. L’accesso alla qualifica di funzionario antincendi avviene mediante pubblico concorso per esami con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo.
2. Nel concorso, il venti per cento dei posti è riservato al personale delle qualifiche inferiori in possesso della laurea magistrale e dei titoli abilitativi prescritti come specificati nel successivo articolo, di un'anzianità di servizio di almeno tre anni alla data del bando di indizione del concorso, se personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei collaboratori, e di sette anni se appartenente ai ruoli inferiori e che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della multa.
3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso pubblico, le modalità di svolgimento del concorso pubblico e dei concorsi riservati, le prove di esame, scritte e orali, i titoli da prendere in considerazione nel concorso riservato, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale. Sono altresì individuati i diplomi di specializzazione, i titoli di dottorato di ricerca e gli altri titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria.
Articolo 31
Accesso al ruolo dei funzionari antincendi per pubblico concorso.
Accesso al ruolo dei funzionari antincendi per pubblico concorso.
1. Al concorso pubblico per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei funzionari antincendi possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita dalla normativa provinciale vigente;
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti per l’analogo personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
d) laurea magistrale in ingegneria o architettura, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di applicazione del regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei; abilitazione all'esercizio della professione. In relazione a particolari esigenze dell'Amministrazione, può essere richiesto nel bando di concorso anche il possesso di diplomi di specializzazione;
e) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi.
2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea specialistica in ingegneria e architettura rilasciati in sede di attuazione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.
Articolo 32
Corso di formazione per l’accesso al ruolo dei funzionari antincendi.
Corso di formazione per l’accesso al ruolo dei funzionari antincendi.
1. I vincitori del concorso di cui all'art. 30 sono inquadrati nella qualifica di funzionario antincendi e sono ammessi a frequentare un corso di formazione teorico – pratico della durata non inferiore a tre mesi.
2. Il corso di formazione è articolato in cicli di formazione alternata teorico-pratica e di tirocinio operativo finalizzato all'espletamento delle funzioni per la qualifica di funzionario antincendi. Al termine del corso i dipendenti devono superare l’esame finale. Dalla data di superamento dell’esame di fine corso decorre il periodo di prova previsto dal contratto collettivo.
3. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, i criteri generali del tirocinio operativo e delle relative funzioni, le modalità di svolgimento dell'esame finale, la frequenza minima richiesta per l’ammissione all’esame di fine corso, i casi si esclusione dal corso, le garanzie previste nel caso di mancata o insufficiente partecipazione al corso per rilevanti motivi di ordine personale nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con deliberazione della Giunta provinciale.
4. Salvo che si tratti di personale già inquadrato nel Corpo permanente dei vigili del fuoco, l’esclusione dal corso o il mancato superamento dello stesso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione.
Articolo 33
Promozione a funzionario direttivo antincendi.
Promozione a funzionario direttivo antincendi.
1. La promozione a funzionario direttivo antincendi si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di funzionario antincendi, in possesso del diploma di laurea, che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.
2. Non è ammesso a scrutinio il personale che:
a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato nella valutazione annuale di cui al successivo art. 34 un punteggio inferiore al 70% della valutazione positiva;
b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della multa;
c) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della multa.
3. Le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ai fini della promozione e i punteggi agli stessi attribuiti sono individuati con deliberazione della Giunta provinciale.
Articolo 34
Valutazione annuale del personale del ruolo dei funzionari.
Valutazione annuale del personale del ruolo dei funzionari.
1. L'Amministrazione valuta annualmente le prestazioni del personale del ruolo dei funzionari nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate.
2. La Giunta provinciale definisce le modalità di valutazione del personale del ruolo dei funzionari tenuto conto di quanto previsto per il corrispondente personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Articolo 35
Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale della qualifica di funzionario direttivo antincendi.
Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale della qualifica di funzionario direttivo antincendi.
1. Al personale inquadrato nella qualifica di funzionario direttivo antincendi che abbia compiuto sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche del ruolo dei funzionari è attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale dopo ventisei anni di effettivo servizio.
2. Gli scatti convenzionali di cui al precedente comma non sono attribuiti al personale che nel triennio precedente abbia riportato nella valutazione annuale un punteggio inferiore all’80% del punteggio positivo o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione più grave della multa.
Articolo 36
Tabella di equiparazione.
Tabella di equiparazione.
1. Ai fini dell’applicazione degli istituti giuridici ed economici e degli aspetti previdenziali previsti dalle norme nazionali previste per il corrispondente personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si riporta di seguito la seguente tabella di equiparazione:
QUALIFICHE ORDINAMENTO PROFESSIONALE PROVINCIALE | QUALIFICHE ORDINAMENTO PROFESSIONALE NAZIONALE |
funzionario antincendi | direttore |
funzionario direttivo antincendi | direttore vice dirigente |
Articolo 37
Corsi di formazione.
Corsi di formazione.
1. I corsi di formazione previsti dal presente accordo sono organizzati dalla scuola provinciale antincendi; ai discenti potrà comunque essere richiesto di partecipare ai corsi o a parte degli stessi organizzati per l’analogo personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Capo VII
Norme di primo inquadramento
Articolo 38
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco.
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco.
1. Il personale inquadrato nel profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo alla data del 31 dicembre 2009, è inquadrato nella qualifica di vigile del fuoco.
2. Il personale inquadrato nel profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, che abbia compiuto cinque anni e meno di dieci anni di effettivo servizio nel profilo medesimo alla data del 31 dicembre 2009, è inquadrato nella qualifica di vigile del fuoco qualificato.
3. Il personale inquadrato nel profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, che abbia compiuto dieci anni e meno di quindici anni di effettivo servizio nel profilo medesimo alla data del 31 dicembre 2009, è inquadrato nella qualifica di vigile del fuoco esperto.
4. Il personale inquadrato nel profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, che abbia compiuto quindici anni di effettivo servizio nel profilo medesimo alla data del 31 dicembre 2009, è inquadrato nella qualifica di vigile del fuoco coordinatore.
5. Il personale inquadrato nel profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, che abbia compiuto ventitre anni di effettivo servizio nel profilo medesimo alla data del 31 dicembre 2009, è inquadrato nella qualifica di vigile del fuoco coordinatore, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'art. 8.
6. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nel predetto ruolo; il personale inquadrato ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 conserva, ai medesimi fini, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
7. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'art. 44, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all’ordinamento professionale del 15 novembre 2005.
Articolo 39
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.
1. Il personale inquadrato nel profilo professionale di capo squadra, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo alla data del 31 dicembre 2009, è inquadrato nella qualifica di capo squadra.
2. Il personale inquadrato nel profilo professionale di capo squadra, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo alla data del 31 dicembre 2009, è inquadrato nella qualifica di capo squadra esperto.
3. Il personale inquadrato nel profilo professionale di capo squadra, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, che abbia compiuto tredici anni di effettivo servizio nel profilo medesimo alla data del 31 dicembre 2009, è inquadrato nella qualifica di capo squadra esperto, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'art. 12.
4. Il personale inquadrato nel profilo professionale di capo reparto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo alla data del 31 dicembre 2009, è inquadrato nella qualifica di capo reparto.
5. Il personale inquadrato nel profilo professionale di capo reparto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo alla data del 31 dicembre 2009, è inquadrato nella qualifica di capo reparto esperto.
6. Il personale inquadrato nel profilo professionale di capo reparto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, che abbia compiuto nove anni di effettivo servizio nel profilo medesimo alla data del 31 dicembre 2009, è inquadrato nella qualifica di capo reparto esperto, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'art. 15.
7. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale di cui ai commi 1 e 4 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nel predetto ruolo. Il personale di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 conserva, ai medesimi fini, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
8. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'art. 44, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico derivante dall'inserimento nelle fasce di cui di cui all’ordinamento professionale del 15 novembre 2005.
Articolo 40
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli ispettori e dei collaboratori antincendi.
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli ispettori e dei collaboratori antincendi.
1. Il personale inquadrato nel profilo professionale di collaboratore antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, è inquadrato nella qualifica di collaboratore antincendi.
2. Il personale inquadrato nel profilo professionale di collaboratore antincendi esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, è inquadrato nella qualifica di collaboratore antincendi capo.
3. Il personale inquadrato nel profilo professionale di collaboratore antincendi capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, è inquadrato nella qualifica di collaboratore antincendi capo con l’attribuzione dello scatto convenzionale e l’assunzione della denominazione aggiuntiva di “esperto”.
4. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l’ordine di ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell’anzianità maturata nel profilo di provenienza.
5. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'art. 44, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico derivante dall'inserimento nelle fasce di cui di cui all’ordinamento professionale del 15 novembre 2005.
6. Il personale inquadrato, ai sensi del comma 2, nella qualifica di collaboratore antincendi capo, consegue il diritto secondo l’ordine di ruolo, con decorrenza dall’1 gennaio di ciascun anno, lo scatto convenzionale di cui all’art. 26 e la denominazione aggiuntiva di “esperto” prescindendo dall’anzianità di servizio prevista dal medesimo art. 26, nei limiti delle cessazioni dal servizio del personale collaboratore antincendi capo “esperto” verificatesi al 31 dicembre dell’anno precedente, purché nell’ultimo triennio non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della multa.
Articolo 41
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei funzionari antincendi.
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei funzionari antincendi.
1. Il personale inquadrato nel profilo professionale funzionario antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, è inquadrato nella qualifica di funzionario antincendi.
2. Il personale inquadrato nel profilo professionale di funzionario esperto antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, è inquadrato nella qualifica di funzionario direttivo antincendi.
3. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianità maturata nei profili professionali di provenienza.
4. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'art. 44, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica superiore, il maturato economico derivante dall'inserimento nelle fasce di cui di cui all’ordinamento professionale del 15 novembre 2005.
Articolo 42
Disposizioni giuridico-economiche per il personale inquadrato nel settore aeronavigante.
Disposizioni giuridico-economiche per il personale inquadrato nel settore aeronavigante.
1. Il personale del settore aeronavigante mantiene, fino a diversa disposizione contrattuale, l’inquadramento negli attuali profili professionali che assumono la denominazione di qualifica.
2. Ai fini dell’applicazione degli istituti giuridici ed economici previsti per il restante personale disciplinato dal presente accordo si definisce la seguente tabella di equiparazione:
QUALIFICHE DEL SETTORE AERONAVIGANTE | QUALIFICHE DEL SETTORE OPERATIVO |
SPECIALISTA BREVETTATO (Certifying Staff meccanico di linea) | Capo SQUADRA |
TECNICO DI ELICOTTERO (Certifying Staff tecnico di linea) | Capo REPARTO |
SPECIALISTA DI ELICOTTERO PROFESSIONALE (Certifying Staff Base Maintenance) | COLLABORATORE ANTINCENDI |
RESPONSABILE PLANNING | COLLABORATORE ANTINCENDI |
RESPONSABILE TECNICO | COLLABORATORE ANTINCENDI Capo |
3. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'art. 44, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico derivante dall'inserimento nelle fasce di cui di cui all’ordinamento professionale del 15 novembre 2005.
Articolo 43
Trattamento economico.
Trattamento economico.
1. Al personale contemplato dal presente accordo è attribuito il trattamento economico fondamentale fissato dalle disposizioni vigenti per il corrispondente personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre all’assegno annuo, previsto per la generalità del personale dell’area non dirigenziale del comparto autonomie locali, già in godimento.
2. L’eventuale differenza tra lo stipendio annuo lordo attribuito per effetto del comma 1 e quello in godimento alla data di inquadramento è conservato quale assegno personale riassorbibile, fino a concorrenza, a seguito dell’attribuzione dello stipendio tabellare previsto per il biennio economico 2008-2009 dalle norme di disciplina del trattamento economico del corrispondente personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. L’eventuale ulteriore differenza tra lo stipendio in godimento e quello spettante a seguito dell’applicazione delle disposizioni relative al corrispondente personale del Corpo nazionale con riferimento al biennio 2008-2009 è conservato come assegno personale non riassorbibile.
Articolo 44
Clausola di salvaguardia retributiva.
Clausola di salvaguardia retributiva.
1. Nelle ipotesi in cui il personale, a seguito delle promozioni alle qualifiche iniziali dei ruoli superiori ovvero delle operazioni di primo inquadramento previste dal presente accordo, consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto delle promozioni o degli inquadramenti medesimi, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.
Articolo 45
Disposizioni transitorie in materia di promozioni a ruolo aperto o attribuzione di scatto convenzionale e di promozione alla qualifica di ispettore antincendi.
Disposizioni transitorie in materia di promozioni a ruolo aperto o attribuzione di scatto convenzionale e di promozione alla qualifica di ispettore antincendi.
1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore di questo accordo beneficia, per una sola volta in carriera, dell’abbreviazione di un anno dell’anzianità richiesta ai fini delle promozioni a ruolo aperto o dell’attribuzione di scatti convenzionali nelle prime procedure utili per ciascun dipendente.
2. In sede di prima applicazione del presente accordo, l’accesso al ruolo degli ispettori e dei collaboratori antincendi avviene alla qualifica di ispettore antincendi mediante concorso per titoli riservato al personale inquadrato nelle qualifiche di capo squadra esperto, capo reparto e capo reparto esperto, in possesso del titolo di studio di cui all’art. 18, comma 1, lett. d), che non abbia riportato, nell’ultimo biennio, una sanzione disciplinare più grave della multa.
3. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al precedente comma 2, le categorie dei titoli da valutare ed i punteggi da attribuire a ciascuna di esse sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. L’immissione nella qualifica decorre dalla data di superamento del concorso medesimo.
Articolo 46
Norma finale.
Norma finale.
1. Le parti concordano sulla necessità di riapertura del tavolo contrattuale al fine di un’eventuale revisione di questo ordinamento qualora, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, nell’ordinamento relativo al corrispondente personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco intervenissero modifiche che si rende opportuno recepire, compatibilmente con la struttura organizzativa della Provincia e l’impianto ordinamentale del personale provinciale relativamente alle strutture di secondo e terzo livello.
Allegato A
Funzioni del personale dei ruoli e delle qualifiche
Articolo 1
Funzioni del personale inquadrato nel ruolo di vigile del fuoco.
1. Ferma restando l'unitarietà delle funzioni del personale inquadrato nel ruolo dei vigili del fuoco e la piena fungibilità tra il personale medesimo, esso svolge, nell'ambito delle attività di soccorso, prevenzione e vigilanza, mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute, effettuando tutte le necessarie operazioni, anche con l'utilizzo e la preventiva manutenzione delle apparecchiature e attrezzature in dotazione; può, altresì, in relazione alla specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale.
2. Al personale inquadrato nella qualifica di vigile del fuoco coordinatore possono essere altresì conferiti incarichi di coordinamento o comando di uno o più vigili del fuoco. Il vigile del fuoco coordinatore, nel corso dell'attività operativa, sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il capo squadra.
Articolo 2
Funzioni del personale inquadrato nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.
Funzioni del personale inquadrato nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.
1. Ferma restando l'unitarietà delle funzioni degli appartenenti alle qualifiche di capo squadra e di capo squadra esperto, il personale inquadrato nelle qualifiche medesime provvede e controlla gli interventi preliminari, esecutivi, connessi e conseguenti alle attività di soccorso, svolge le attività di soccorso e di prevenzione incendi anche attraverso l'utilizzo delle attrezzature e apparecchiature in dotazione; è responsabile della squadra di cui fa parte stabilmente od occasionalmente; in assenza delle professionalità superiori, valuta autonomamente gli interventi occorrenti, nonché l'impiego di risorse e mezzi; su disposizione delle professionalità superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettua e coordina le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, sia pure per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; segue i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipa e coordina l'attività di addestramento; partecipa all'attività di formazione, di vigilanza e di prevenzione incendi; redige e sottoscrive rapporti e relazioni sugli interventi effettuati.
2. Al personale inquadrato nella qualifica di capo squadra esperto, oltre a quanto specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini e la responsabilità dei posti di vigilanza. Il capo squadra esperto, nel corso dell'attività operativa, sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il capo reparto.
3. Nell'espletamento dei compiti di istituto, gli appartenenti alle qualifiche di capo reparto e di capo reparto esperto sono diretti collaboratori dei superiori appartenenti ai ruoli operativi; assicurano l'intervento delle squadre operative e le coordinano nelle attività di soccorso, anche recandosi sul posto, assumendone, ove necessario, la responsabilità operativa e ottimizzando, negli interventi, risorse e mezzi; svolgono le attività di soccorso e di prevenzione incendi; sovrintendono all'efficienza di materiali e mezzi in dotazione alle unità operative e strutture logistiche; su disposizione delle professionalità superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettuano e coordinano le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, anche per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; seguono i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipano e coordinano l'attività di addestramento; partecipano all'attività di formazione e di vigilanza; tenuto conto dei rapporti di sovraordinazione funzionale, agli stessi possono essere attribuiti compiti di coordinamento di più unità operative nell'ambito delle direttive superiori con piena responsabilità per l'attività svolta e, nel corso delle attività operative, possono sostituire, in caso di assenza o impedimento, il superiore diretto.
Articolo 3
Funzioni del personale inquadrato nel ruolo degli ispettori e dei collaboratori antincendi.
Funzioni del personale inquadrato nel ruolo degli ispettori e dei collaboratori antincendi.
1. Nell'espletamento dei compiti di istituto, gli appartenenti al ruolo degli ispettori e dei collaboratori antincendi collaborano direttamente all'organizzazione dei servizi di soccorso, partecipano alle attività di soccorso tecnico urgente, difesa civile e protezione civile; sono responsabili di attività a rilevanza interna e di attività esterne connesse sia all’attività interventistica che a quella di prevenzione; in relazione alle professionalità possedute e all'esperienza pratica acquisita, collaborano con il personale dei ruoli operativi per i quali è previsto l'accesso con laurea magistrale, alla formazione dei piani di intervento, redigendo progetti particolareggiati delle unità alle quali sono preposti, curandone l'attuazione; nell’ambito dei compiti attribuiti effettuano attività di prevenzione mediante esami progetto e sopralluoghi; sulla base delle direttive ricevute, partecipano ai lavori degli organi collegiali e delle commissioni su materie connesse alla propria professionalità; realizzano progetti di fattibilità e svolgono, ove previsto, in relazione alle proprie specifiche competenze, attività tecnico-ispettive; collaborano e partecipano alla redazione di atti; svolgono attività tecniche ed eseguono controlli. Nell’ambito delle proprie attribuzioni coordinano reparti speciali e tecnico logistici ai quali sono assegnati. Seguono l'organizzazione dei programmi di formazione, addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico del personale.
2. Ai collaboratori antincendi, oltre a quanto specificato al comma 1, sono attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze e attitudini. Essi realizzano dettagliati progetti di fattibilità e svolgono, ove previsto, in relazione alle proprie competenze specialistiche, attività tecnico-ispettive, di studio e di ricerca per la formulazione di proposte operative nei diversi settori di attività;
Articolo 4
Funzioni del personale del ruolo dei funzionari.
Funzioni del personale del ruolo dei funzionari.
1. Il personale del ruolo dei funzionari antincendi, anche in relazione alla specifica qualificazione professionale, svolge le funzioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo permanente dei vigili del fuoco implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle agli stessi attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. I funzionari del ruolo dei direttivi possono esercitare funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo di più unità organiche se esistenti all’interno del Corpo permanente dei vigili del fuoco; partecipano alle attività di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assumono la direzione; nell'attività di soccorso e di difesa civile propongono piani di intervento ed effettuano con piena autonomia gli interventi nell'area di competenza anche con compiti di protezione civile; in caso di emergenze di protezione civile, può essere affidata loro la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso; possono essere delegati al rilascio del certificato di prevenzione incendi, in relazione al grado di complessità e alla specifica competenza tecnica; svolgono attività di studio e di ricerca o anche attività ispettive o di valutazione e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza; predispongono piani e studi di fattibilità, verificandone l'attuazione dei risultati e dei costi; svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco.
Nota a verbale
Trento, 26 maggio 2010
La scrivente organizzazione sindacale ritiene indispensabile ed importante l'applicazione dell'articolo 5 comma 2 dell'ordinamento nazionale, là dove stabilisce la percentuale della riserva dei posti per la qualìfica iniziale di vigile del fuoco al personale proveniente dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati. Si farà carico di richiederlo anche nelle prossime tornate contrattuali, vista la contrarietà manifestata dall'amministrazione e dalle altre forze sindacali per un inserimento immediato.
Per la Segreteria FPS CISL
Roberto Tavagnutti
Iscriviti a:
Post (Atom)