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domenica 5 settembre 2010

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla formazione del personale dell’area della polizia locale per il quale trova applicazione in via esclusiva l’articolo 20 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale); la somma destinata alla formazione ai sensi del comma 2 concorre a finanziare il programma delle attività formative per la polizia locale.

Friuli-Venezia Giulia

L.R. 11-8-2010 n. 16
Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre.
Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2010, n. 32, S.O. 13 agosto 2010, n. 19.
Art. 5
Formazione del personale.

1. Al fine di una razionalizzazione e un contenimento della spesa e nell’ottica di assicurare uniformi livelli di formazione del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, salvo il disposto di cui al comma 5, e degli enti del servizio sanitario della regione, nonché a tutela della costante qualificazione, occupabilità e produttività del personale stesso, la Regione provvede, mediante la struttura direzionale competente in materia di personale, ad attivare un sistema di formazione di base e avanzata, di sviluppo, aggiornamento e di riqualificazione professionale del suddetto personale anche in relazione a eventuali processi di mobilità e ristrutturazione delle amministrazioni, nonché a processi di preparazione e accesso al pubblico impiego e a supporto di processi di cambiamento e innovazione organizzativa e gestionale. Le iniziative possono essere realizzate direttamente dalla Regione oppure tramite le singole Amministrazioni del comparto o degli enti della sanità d’intesa con le amministrazioni e gli enti medesimi; in tal caso le relative risorse sono trasferite ai soggetti attuatori. Con deliberazione della Giunta regionale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e le organizzazioni sindacali, e previo parere della competente Commissione consiliare, sono definiti i relativi criteri e modalità di attuazione.

2. Il finanziamento corrente delle attività di cui al comma 1 è assicurato, a partire dall’esercizio 2011, mediante destinazione annuale di una somma corrispondente a una quota percentuale dell’importo che le amministrazioni e gli enti sono tenuti contrattualmente a destinare alla formazione del personale. La parte residua del fondo per la formazione rimane a disposizione delle amministrazioni e degli enti per le attività di esclusivo interesse aziendale.

3. La quota percentuale di cui al comma 2 è definita con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 e, per gli enti locali, può essere differenziata in ragione della dimensione demografica degli stessi e del numero dei dipendenti in servizio.

4. Le somme vengono individuate annualmente con specifica disposizione della legge finanziaria regionale nell’ambito della dotazione complessiva delle risorse che l’Amministrazione regionale assegna per il funzionamento degli enti locali e del Servizio sanitario regionale.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla formazione del personale dell’area della polizia locale per il quale trova applicazione in via esclusiva l’articolo 20 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale); la somma destinata alla formazione ai sensi del comma 2 concorre a finanziare il programma delle attività formative per la polizia locale.

6. Il Consiglio regionale, nell’ambito della propria autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa, provvede alla realizzazione delle attività di formazione per le specifiche esigenze consiliari.

7. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2010 a carico dell’unità di bilancio 6.2.1.1123 e del capitolo 1326 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010, con la denominazione «Spese per un sistema di formazione del pubblico impiego».

8. All’onere di 200.000 euro per l’anno 2010 derivante dal disposto di cui al comma 7, si provvede mediante storno di pari importo dall’unità di bilancio 11.3.1.5033 e dal capitolo 9646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010 - 2012 e del bilancio per l’anno 2010.

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