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martedì 7 settembre 2010

CONCORSO (scad. 7 ottobre 2010) Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di ottanta posti di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato.

CONCORSO   (scad. 7 ottobre 2010)

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di ottanta posti di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato.  

news della settimana da www.laboratoriopoliziademocratica.org (26 luglio 7 settembre 2010)

news della settimana da www.laboratoriopoliziademocratica.org  (26 luglio 7 settembre 2010)

(dal 26 luglio al 7 settembre  2010)
 

 
CON SOLI 25,00 EURO POTRAI SCARICARE, DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO,  SENTENZE, SAGGI, APPROFONDIMENTI, SCHEMI, MODELLI E TANTI ARTICOLI UTILISSIMI PER IL LAVORO E LO STUDIO DI TUTTI I GIORNI
NON ASPETTARE ALTRO TEMPO: CLICCA QUI TAR "...Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la preventiva contestazione degli addebiti e senza che sia stato sentito l'interessato..."

La Direzione Generale delle Risorse Umane e Affari Generali, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato la circolare n. 28 del 2 agosto 2010, con la quale ha chiarito che la procedura di impugnazione delle sanzioni disciplinari, di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 7, della Legge n. 300/70, non si applica ai dipendenti pubblici.
Il chiarimento arriva dopo il parere espresso, al Ministero del Lavoro, dal Dipartimento della Funzione Pubblica (parere n. 7 del 22 luglio 2010) (LINK DIRETTO AL SITO DELL'AUTORE)

Consiglio di Stato "...Il Ministero dell'interno chiede la riforma della sentenza con la quale il Tar della Calabria ha accolto il ricorso proposto dall'agente scelto della Polizia di Stato @@@@@@@ per l'annullamento della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di un mese, irrogata con decreto del Capo della Polizia in data 8 ottobre 2001 in relazione alla contestata assunzione di sostanze stupefacenti..."

TAR "..."Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, del d.p.r. 25.10.1981 n. 737; violazione e/o falsa applicazione art. 14 DPR 28.10.1985 n. 782. Ancora: eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; sviamento di potere; disparità di trattamento, irragionevolezza, sproporzione ed ingiustizia manifesta; difetto di motivazione; carenza di istruttoria; violazione del giusto procedimento"...."

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circ. 14-7-2010 n. 59790
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20 marzo 1958).
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 1.


I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro)
Nota 21-7-2010 n. 2879
Nuova normativa comunitaria relativa al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri (Reg. (CE) n. 883/2004 e Reg. (CE) n. 987/2009).
Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.


Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circ. 21-6-2010 n. 53870
Nuovi tagliandi di aggiornamento della carta di circolazione.
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione.
 


Ministero dell'interno
Circ. 30-7-2010 n. 300/A/10777/10/101/3/3/9
Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”. Modifiche agli articoli 97, 172, 173, 186, 186-bis, 187, 219 e 219-bis del Codice della Strada, in vigore dal 30 luglio 2010. Prime disposizioni operative.
Emanata dal Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato.


Ministero dell'economia e delle finanze
D.M. 21-6-2010 n. 132
Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 2010, n. 192


Deroga al divieto dell'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell'attività venatoria.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  Decr. 26-7-2010  Approvazione del modello di attestazione di partecipazione al corso e del certificato per istruttore certificato in maritime security.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  Decr. 26-7-2010 Approvazione del modello di attestazione per il superamento dell'esame a seguito di corso di specifica formazione per ufficiale di sicurezza della nave.

 Ministero dello sviluppo economico  D.M. 4-8-2010  Fissazione della data per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre nell'area tecnica 7 del Friuli-Venezia Giulia.

Ministero dell'interno  Circ. 6-8-2010 n. 558/A/421.2/70/195960  Sistemi di videosorveglianza.  Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza.

Ministero della difesa
Comunicato 3-9-2010
Comunicato relativo al decreto 9 agosto 2010, recante modifica della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare.


   Cassazione "...Le tute dei netturbini? Deve lavarle l'azienda comunale, altrimenti paga i danni. Gli indumenti ad alta visibilità servono anche a difendere gli operatori ecologici dalle infezioni: l'obbligo di mantenerli in stato di efficienza non può non ricadere sul datore, ma non si estende a tutti i capi da lavoro forniti ai dipendenti..."      
 Cassazione "...Marito minaccia di morte la moglie? Legittimo sequestro armi anche se non usate per minacciare..."   
   Cassazione "...La pattuglia dei carabinieri multa l'avvocato che guida senza cinture: il verbale è valido fino a querela di falso. Il professionista parla al cellulare con il collega della situazione di un cliente detenuto: l'uso del telefonino è giustificato solo se serve a evitare un danno grave per sé o per gli altri. Per rispondere al cellulare il legale avrebbe dovuto accostare, fermarsi e quindi rispondere..."  
 Cassazione "...Il veicolo ormai fuori uso è un rifiuto pericoloso: perseguibile chi lo abbandona, anche se su un suolo privato..."  
  TAR "...Carabinieri: nei test di ammissione al corso ufficiali il test psichiatrico non è determinante al buon esito della prova..."   
Cassazione "...Ecco quando non può scattare il sequestro per chi guida in stato di ebbrezza..." 

 Cassazione "...Licenziato il sindacalista per e-mail offensive..."  
 Cassazione "...Il Giudice di Pace è competente anche per la decurtazione dei punti sulla patente...   
Consiglio di Stato "...Polizia di Stato - Presenza di tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme..."
Corte dei Conti "...Polizia di Stato - Pensione privilegiata - Accoglimento....“…indiscusso che al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi (ove più favorevoli) le disposizioni dettate per il personale militare (sesto comma dell'art. 5 del D.L. n. 387/1987, convertito con l. n. 472/19879),..."
 Cassazione "...Il verbale per guida pericolosa non ha fede privilegiata. L'atto è privo dell'efficacia probatoria ex articolo 2700 Cc perché fondato sul giudizio valutativo degli agenti che implica un'attività di elaborazione da parte degli stessi...."   

 Cassazione "...Opposizione alla sanzione amministrativa: al giudice ordinario le liti sulla decurtazione dei punti-patente mentre pende la causa contro l'ordinanza-ingiunzione. Illegittimo il provvedimento con cui il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunica all'automobilista la riduzione del punteggio laddove risulti la non avvenuta definizione dell'infrazione..." 

   
 
 Corte Costituzionale "...dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 180, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992 (Nuovo codice della strada), come integrato dall’articolo 3, comma 17, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni ad codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui non estende a tutti i veicoli delle aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 146 del 1990, la facoltà di tenere a bordo dei veicoli, in luogo dell’originale, una fotocopia della carta di circolazione, autenticata dal proprietario del veicolo, con sottoscrizione del medesimo...."
 TAR "...Polizia Penitenziaria: Nessun risarcimento delle spese legali, seppur assolto per insufficienza di prove ha recato danno alla propria amministrazione..."
   TAR "...La perdita parziale del visus non è causa ostativa all'immissione in ruolo nelle forze di Polizia Penitenziaria..."
 TAR "...Polizia penitenziaria: l'invalidità al 100% del genitore non sempre legittima il trasferimento ad altra sede ..."
 Cassazione "...Il fastidio invadente arrecato con la posta elettronica non può far configurare il reato di molestie private..."
  Cassazione "...Ingiuria in danno di agenti di polizia: quando il contesto legittima l'epiteto "razzista" come un irrefrenabile estrinsecarsi del diritto di critica..."
   Consiglio di Stato "...Polizia Penitenziaria - Lavori usuranti - Sentenza..."
  Cassazione "...Infortunio sul lavoro: il sindacato può costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento del danno per la lesione delle sue prerogative di controllo e promozione della sicurezza sul lavoro..."

  
 Cassazione "...Guida in stato di ebbrezza: sì al sequestro dello scooter anche se intestato al genitore anziano del conducente ubriaco. Non conta la formale intestazione del bene, ma l'effettivo e concreto dominio sulla cosa che può assumere sia le forme del possesso che della detenzione. Si escludono le forme di dominio del tutto occasionali..."
Cassazione "...Guida in stato di ebbrezza: legittimo il sequestro dell'auto anche se ha più proprietari. Il provvedimento cautelare va confermato: il regime di comproprietà del veicolo, infatti, non preclude la possibilità di confisca pro-quota..."
Cassazione "...Coniuge separato? Può operare detrazione del 100% per figli a carico..."
 Cassazione "...Straniero commette maltrattamenti in famiglia? È legittima l’espulsione immediata ..."
  Cassazione "...Niente confisca se tasso alcolemico è sotto a 1,5. Anche se c'è stato incidente..."

 Cassazione "...Presidente cooperativa equiparato a datore di lavoro. Responsabile in caso di infortuni sul lavoro  ..."
 Cassazione "...Il capo deve essere 'pedante' nel far rispettare le norme sulla sicurezza...."
 Cassazione "...Coniuge separato? Può operare detrazione del 100% per figli a carico..."
 Cassazione "...Guida in stato di ebbrezza: legittimo il sequestro dell'auto in leasing utilizzata da altri soci della Srl..."
Cassazione "...Gli odori del ristorante "assediano" il vicino: paga i danni il gestore e non il proprietario del locale..."
  Cassazione "...Medici incaricati presso Istituti penitenziari: I.I.S. limitata e con opzione per il trattamento più favorevole..."
   Cassazione "...Valida la notifica a persona diversa dal destinatario, firmata in modo illeggibile ..."
 Cassazione "...Infortunio in itinere solo in luogo pubblico . La Cassazione ha ribadito il proprio orientamento in materia di infortunio in itinere, rilevando che "un infortunio "in itinere" comporta il suo verificarsi nella pubblica strada e, comunque, non in luoghi identificabili in quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune, quali le scale ed i cortili condominiali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali con le relative componenti strutturali. Questo perché si deve trattare di luoghi in cui la parte non ha possibilità diretta di incidere per escludere o ridurre i rischi di incidenti, cosa che invece può fare in tali ambiti..."
  Cassazione "...Per il Karaoke occorre una distinta licenza..."
Cassazione "..."Mai il telefonino in auto senza auricolare, neanche per un'urgenza". L'urgenza non giustifica in alcun modo l'uso del telefonino senza auricolare durante la guida...."
  Cassazione "...Il licenziamento intimato in pendenza di gravidanza è nullo ..."
  Cassazione "...Equo indennizzo: la competenza è della Corte d’Appello del distretto in cui si è svolta la causa protrattasi irragionevolmente nel tempo...."
 Cassazione "...Anche il tempo necessario per recarsi al lavoro va retribuito..."
  Cassazione "...Non ha diritto all’indennizzo per infortunio in itinere il lavoratore che per dimezzare il tempo di percorrenza tra il posto di lavoro e la sua abitazione e quindi per gestire meglio il lavoro e le esigenze della sua famiglia, utilizza il proprio mezzo (nel caso si specie, un motorino) al posto dei mezzi pubblici...."
Cassazione "...Infortunio sul lavoro: sindacato parte civile anche per i non iscritti..."
 Cassazione "...Condominio senza unanimità tabelle millesimali modificabili..."
  TAR "...Con il presente gravame il ricorrente, Maresciallo in servizio presso la Stazione Carabinieri di @@@@@@@ @@@@@@@, dove rivestiva la funzione di Comandante, impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stato trasferito per servizio da tale Stazione al reparto Servizi Magistratura di @@@@@@@, per motivi di incompatibilità ambientale...."

 
 
Min.Lavoro: disposizioni in materia di sicurezza stradale. Con nota n. 0013944 del 5 agosto 2010, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito, ai propri organi di vigilanza, i primi chiarimenti operativi correlati all’art. 30 della Legge n. 120/2010 che ha riformato talune sanzioni in materia di autotrasporto, intervenendo sugli articoli 174, 178, 200, 201 e 202 – bis del codice della strada.

INAIL: malattia professionale e denuncia telematica - INAIL:  malattia professionale e denuncia telematica. L'INAIL, con delibera n. 42/2010, ha affermato che in caso di denuncia per malattia professionale inviata per via telematica, il certificato medico va rimesso all'istituto solo se esplicitamente richiesto.  delibera 42/2010.

 

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 11 del 6 agosto 2010, dando attuazione all’art. 52 del D.L.vo n. 150/2009, ha affermato che gli ex Dirigenti sindacali non possono, dopo il 15 novembre 2009, ottenere incarichi “sola gestione del personale”. Il divieto viene meno se nell’incarico dirigenziale sono previste altre funzioni (talora, anche più significative) come, ad esempio, la responsabilità delle strutture territoriali del Ministero del Lavoro.

  Agenzia Entrate: retribuzioni erogate ai dipendenti per lavoro notturno e straordinario
  Corte dei Conti "...In particolare, per l’art. 1 della legge anzidetta sono destinatari delle norme di cui alla legge stessa “gli invalidi per servizio di 1ª categoria appartenenti alle categorie dei militari in servizio di leva o richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati gli allievi carabinieri, gli allievi della Guardia di finanza, gli allievi del Corpo delle ex guardie di pubblica sicurezza e gli allievi della Polizia di Stato, gli allievi del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi della 1ª classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi militari, i militari volontari o trattenuti nonché quelli appartenenti alle altre categorie di dipendenti dello Stato”...."
  Corte dei Conti "...Il ricorrente lamenta che il Ministero dell’Interno nel negare la PPO ha violato l’art.5 c.6 d.l.n.387/1987 che estende la normativa di cui all’art.67 TU dpr.n.1092/1973 al personale delle forze di Polizia ed in virtù della quale la disciplina del trattamento pensionistico di privilegio del personale della Polizia di Stato è equiparato a quella del personale militare. ..."
  Corte dei Conti "...Con l’atto introduttivo del presente giudizio il sig. .... , già Sovrintendente Capo della Polizia di Stato e collocato in quiescenza a decorrere dal 1° aprile 1995, chiede che venga dichiarata la irripetibilità del credito erariale di € 3.411,02 derivante dal conguaglio tra la pensione definitiva spettante al ricorrente e la pensione parimenti definitiva corrisposta al medesimo per il periodo dal mese di dicembre 2002 al mese di aprile 2004...."
 Consiglio di Stato "...Il sig. @@@@@@@, già dipendente della Polizia di Stato, veniva dalla sua Amministrazione collocato a riposo, quindi richiamato in servizio temporaneo di polizia e definitivamente collocato in pensione..."
   Cassazione "...Le tute dei netturbini? Deve lavarle l'azienda comunale, altrimenti paga i danni. Gli indumenti ad alta visibilità servono anche a difendere gli operatori ecologici dalle infezioni: l'obbligo di mantenerli in stato di efficienza non può non ricadere sul datore, ma non si estende a tutti i capi da lavoro forniti ai dipendenti..."      

  Confindustria e CGIL CISL UIL di Verona hanno realizzato e reso disponibile un fascicolo informativo per i lavoratori sul divieto di assunzione di bevande alcoliche nei luoghi di lavoro.

  La guida “Sicurezza e igiene degli alimenti”

  Inail, “Il lavoro al videoterminale”, aggiornamento a cura di Barbara Manfredi (link diretto al sito dell'autore)
  Ministero della salute
D.M. 16-4-2010 n. 116
Regolamento per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi da donatore vivente.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2010, n. 172.

  “Alcol e performance lavorative”, a cura di Valentino Patussi, Centro Alcologico Regionale della Toscana - Centro di Alcologia Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi Firenze  , intervento al convegno “Alcol e lavoro. analisi della situazione attuale e proposte per una normativa miglio

Occhiali 3D per la visione di spettacoli cinematografici: nuova Circolare del Ministero della Salute. Il Ministero ha emanato la circolare 6 agosto 2010. Il Consiglio Superiore di Sanità ha ritenuto, relativamente agli occhiali 3D che non è possibile considerare monouso per tecnologia e costo, che sia possibile il ricondizionamento degli occhiali 3D attraverso appropriati processi di pulizia e disinfezione ed ha ribadito la necessità che: 1) nei casi in cui si preveda il riutilizzo degli occhiali da parte di utenti diversi, vengano adottati protocolli di pulizia e disinfezione appropriati per ogni singola tipologia di occhiale, anche in relazione alle caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati, e atti a garantire il mantenimento della qualità della visione; 2) tali protocolli garantiscano, dopo l'effettuazione del trattamento, l'assenza di microrganismi e parassiti patogeni; 3) il confezionamento degli occhiali sia tale da evitare ricontaminazioni fino all?utilizzo da parte dell'utente (link diretto al sito dell'autore)


  Prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario
  Prevenzione e controllo dell'influenza, stagione 2010-2011
  Regolamento recante integrazione delle informazioni relative alla scheda di dimissione ospedaliera
  Dolore freddo? Dolore formicolante? Dolore misterioso?
  ALIMENTI: DA CORPO FORESTALE VADEMECUM PER RACCOLTA FUNGHI
  Malattie cuore prima causa morte, ma 80% decessi sono evitabili

 

Regione Lombardia trasmissione telematica dei dati delle ricette a carico del Servizio sanitario nazionale. Nella G.U. n. 176 del 30/7/2010 e' pubblicato il decreto 14 luglio 2010 recante: Comunicazione dell'avvio a regime del sistema regionale della regione Lombardia, per la trasmissione telematica dei dati delle ricette a carico del Servizio sanitario nazionale da parte dei medici prescrittori regionali (link diretto al sito dell'autore)


Sanità penitenziaria. Nella G.U. n. 172 del 26/7/2010 e' pubblicato dalla Conferenza Unificata l'accordo 8 luglio 2010 recante: Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanita' penitenziaria, recante: «Monitorare l'attuazione del D.P.C.M. 1° aprile 2008 concernente le modalita' ed i criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanita' penitenziaria». (Reperterio n. 59/CU). (link diretto al sito dell'autore)



 

Gazzetta Ufficiale N. 175 del 29 Luglio 2010 LEGGE 29 luglio 2010 , n. 120 Disposizioni in Materia di sicurezza stradale. (10G0145)


 
 

Modifica al decreto dirigenziale n. 33 del 9 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 21 - del 16 marzo 2010, con il quale e' stato indetto il concorso per titoli ed esami per l'ammissione al 16° corso biennale (2010-2012) di 390 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri.  


 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 2010, n. 143 Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, aventi durata non superiore ai novanta giorni, in attuazione all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. (10G0164) (GU n. 208 del 6-9-2010 )


 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 2010, n. 142 Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, aventi durata superiore ai novanta giorni, in attuazione all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. (10G0163) (GU n. 208 del 6-9-2010 )

 
CONCORSO   (scad. 4 ottobre 2010)
  Concorso pubblico, per titoli, a complessivi 2 posti per l'accesso al gruppo sportivo Fiamme azzurre del Corpo di polizia penitenziaria, di cui 1 posto nel ruolo maschile e 1 posto nel ruolo femminile.  

 
CONCORSO   (scad. 4 ottobre 2010)
  Concorso pubblico, per titoli, a complessivi 5 posti per l'accesso al Gruppo sportivo A.S. Astrea calcio del Corpo di polizia penitenziaria.  

AVVISO
  Modifica al concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciotto tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri (anno 2010).  


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Corte dei Conti "...Il ricorrente lamenta che il Ministero dell’Interno nel negare la PPO ha violato l’art.5 c.6 d.l.n.387/1987 che estende la normativa di cui all’art.67 TU dpr.n.1092/1973 al personale delle forze di Polizia ed in virtù della quale la disciplina del trattamento pensionistico di privilegio del personale della Polizia di Stato è equiparato a quella del personale militare. ..."

Corte dei Conti "...Il ricorrente lamenta che il Ministero dell’Interno nel negare la PPO ha violato l’art.5 c.6 d.l.n.387/1987 che estende la normativa di cui all’art.67 TU dpr.n.1092/1973 al personale delle forze di Polizia ed in virtù della quale la disciplina del trattamento pensionistico di privilegio del personale della Polizia di Stato è equiparato a quella del personale militare. ..."

Corte dei Conti "...In particolare, per l’art. 1 della legge anzidetta sono destinatari delle norme di cui alla legge stessa “gli invalidi per servizio di 1ª categoria appartenenti alle categorie dei militari in servizio di leva o richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati gli allievi carabinieri, gli allievi della Guardia di finanza, gli allievi del Corpo delle ex guardie di pubblica sicurezza e gli allievi della Polizia di Stato, gli allievi del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi della 1ª classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi militari, i militari volontari o trattenuti nonché quelli appartenenti alle altre categorie di dipendenti dello Stato”...."

Corte dei Conti "...In particolare, per l’art. 1 della legge anzidetta sono destinatari delle norme di cui alla legge stessa “gli invalidi per servizio di 1ª categoria appartenenti alle categorie dei militari in servizio di leva o richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati gli allievi carabinieri, gli allievi della Guardia di finanza, gli allievi del Corpo delle ex guardie di pubblica sicurezza e gli allievi della Polizia di Stato, gli allievi del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi della 1ª classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi militari, i militari volontari o trattenuti nonché quelli appartenenti alle altre categorie di dipendenti dello Stato”...."

Cassazione "...Guida in stato di ebbrezza: sì al sequestro dello scooter anche se intestato al genitore anziano del conducente ubriaco. Non conta la formale intestazione del bene, ma l'effettivo e concreto dominio sulla cosa che può assumere sia le forme del possesso che della detenzione. Si escludono le forme di dominio del tutto occasionali..."

Cassazione "...Guida in stato di ebbrezza: sì al sequestro dello scooter anche se intestato al genitore anziano del conducente ubriaco. Non conta la formale intestazione del bene, ma l'effettivo e concreto dominio sulla cosa che può assumere sia le forme del possesso che della detenzione. Si escludono le forme di dominio del tutto occasionali..."

Cassazione "...Guida in stato di ebbrezza: legittimo il sequestro dell'auto anche se ha più proprietari. Il provvedimento cautelare va confermato: il regime di comproprietà del veicolo, infatti, non preclude la possibilità di confisca pro-quota..."

Cassazione "...Guida in stato di ebbrezza: legittimo il sequestro dell'auto anche se ha più proprietari. Il provvedimento cautelare va confermato: il regime di comproprietà del veicolo, infatti, non preclude la possibilità di confisca pro-quota..."

Ministero della difesa Comunicato 3-9-2010 Comunicato relativo al decreto 9 agosto 2010, recante modifica della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare.

Ministero della difesa Comunicato 3-9-2010 Comunicato relativo al decreto 9 agosto 2010, recante modifica della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare.

Soppressione e/o limitazioni della legazioni Consolari estere

Soppressione e/o limitazioni della legazioni Consolari estere



Ministero degli affari esteri
D.Dirett. 12-8-2010
Soppressione del Consolato generale onorario di Kyoto (Giappone) e istituzione di un Vice Consolato onorario in Nagoya (Giappone).
Pubblicato, per estratto, nella Gazz. Uff. 4 settembre 2010, n. 207.

D.Dirett. 12 agosto 2010 (1).

Soppressione del Consolato generale onorario di Kyoto (Giappone) e istituzione di un Vice Consolato onorario in Nagoya (Giappone). (2)


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(1) Pubblicato, per estratto, nella Gazz. Uff. 4 settembre 2010, n. 207.

(2) Emanato dal Ministero degli affari esteri.



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IL VICE DIRETTORE GENERALE

per le risorse umane e l'organizzazione

(Omissis);

Decreta:


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Art. 1.

Il Consolato Generale onorario di Kyoto (Giappone) è soppresso.



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Art. 2.

È istituito a Nagoya (Giappone) un Vice Consolato onorario posto alle dipendenze del Consolato Generale d'Italia in Osaka con la seguente circoscrizione territoriale: la Prefettura di Aichi.


Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.





Ministero degli affari esteri
D.Dirett. 5-8-2010
Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Honolulu (Stati Uniti).
Pubblicato, per estratto, nella Gazz. Uff. 4 settembre 2010, n. 207.

D.Dirett. 5 agosto 2010 (1).

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Honolulu (Stati Uniti). (2)


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(1) Pubblicato, per estratto, nella Gazz. Uff. 4 settembre 2010, n. 207.

(2) Emanato dal Ministero degli affari esteri.



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IL DIRETTORE GENERALE

per le risorse umane e l'organizzazione

(Omissis);

Decreta:


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[Estratto del decreto]


Il sig. Michele Carbone, Console onorario in Honolulu (Stati Uniti), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in San Francisco degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in San Francisco delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in San Francisco dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in San Francisco degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in San Francisco);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in San Francisco della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Honolulu;

j) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in San Francisco;

k) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in San Francisco della documentazione relativa al rilascio di visti;

l) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in San Francisco delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Honolulu;

m) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in San Francisco, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

n) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato Generale d'Italia in San Francisco;

o) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato onorario in Honolulu, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato Generale d'Italia in San Francisco;

p) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

q) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.





Ministero degli affari esteri
D.Dirett. 30-7-2010
Determinazione della circoscrizione territoriale del Consolato Generale d'Italia a Metz (Francia).
Pubblicato, per estratto, nella Gazz. Uff. 4 settembre 2010, n. 207.

D.Dirett. 30 luglio 2010 (1).

Determinazione della circoscrizione territoriale del Consolato Generale d'Italia a Metz (Francia). (2)


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(1) Pubblicato, per estratto, nella Gazz. Uff. 4 settembre 2010, n. 207.

(2) Emanato dal Ministero degli affari esteri.



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IL DIRETTORE GENERALE

per le risorse umane e l'organizzazione

(Omissis);

Decreta:


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Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 2010, la circoscrizione territoriale del Consolato Generale d'Italia a Metz (Francia) è rideterminata come segue: i dipartimenti di Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Meurthe-et-Moselle, Vosges, Haut-Rhin ed il territorio di Belfort.



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Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.





Ministero degli affari esteri
D.M. 14-7-2010
Soppressione del Consolato d'Italia a Bruxelles (Belgio) e l'Agenzia consolare d'Italia a Genk (Belgio).
Pubblicato, per estratto, nella Gazz. Uff. 4 settembre 2010, n. 207.

D.M. 14 luglio 2010 (1).

Soppressione del Consolato d'Italia a Bruxelles (Belgio) e l'Agenzia consolare d'Italia a Genk (Belgio). (2)


--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato, per estratto, nella Gazz. Uff. 4 settembre 2010, n. 207.

(2) Emanato dal Ministero degli affari esteri.



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IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(Omissis);

Decreta:


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Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 2010 sono soppressi il Consolato d'Italia a Bruxelles (Belgio) e l'Agenzia consolare d'Italia a Genk (Belgio).



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Art. 2

(Omissis)



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Art. 3

(Omissis)



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Art. 4.

A decorrere dal 1° ottobre 2010 è istituita una Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Bruxelles con la seguente circoscrizione: la Regione di Bruxelles-Capitale, la provincia del Brabante Vallone (Regione Vallonia), la Provincia del Brabante Fiammingo (Regione Fiandre), la Provincia di Anversa (Regione Fiandre), la Provincia delle Fiandre Orientali (Regione Fiandre), la provincia delle Fiandre Occidentali (Regione Fiandre), la provincia del Limburgo (Regione Fiandre).



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Art. 5.

A decorrere dal 1° ottobre 2010 il Consolato onorario di Anversa, il Consolato onorario di Gand, il Consolato onorario di Ostenda ed il Consolato onorario di Lovanio sono posti alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia a Bruxelles.



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Art. 6

(Omissis)



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Art. 7

(Omissis)



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Art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto di competenza.



Ministero degli affari esteri
D.M. 14-7-2010
Soppressione del Consolato d'Italia a Mulhouse (Francia).
Pubblicato, per estratto, nella Gazz. Uff. 4 settembre 2010, n. 207.

D.M. 14 luglio 2010 (1).

Soppressione del Consolato d'Italia a Mulhouse (Francia). (2)


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(1) Pubblicato, per estratto, nella Gazz. Uff. 4 settembre 2010, n. 207.

(2) Emanato dal Ministero degli affari esteri.



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IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(Omissis);

Considerata la necessità di sopprimere il Consolato d'Italia a Mulhouse (Francia) e di attribuire le relative competenze, territoriali e funzionali, al Consolato Generale d'Italia a Metz (Francia) nel quadro del predetto processo di razionalizzazione;

(Omissis);

Decreta:


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Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 2010 è soppresso il Consolato d'Italia a Mulhouse (Francia).



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Art. 2

(Omissis)



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Art. 3

(Omissis)



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Art. 4

(Omissis)



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Art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto di competenza.





Ministero degli affari esteri
D.M. 14-7-2010
Soppressione dell'Agenzia Consolare d'Italia a Coira (Svizzera).
Pubblicato, per estratto, nella Gazz. Uff. 4 settembre 2010, n. 207.

D.M. 14 luglio 2010 (1).

Soppressione dell'Agenzia Consolare d'Italia a Coira (Svizzera). (2)


--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato, per estratto, nella Gazz. Uff. 4 settembre 2010, n. 207.

(2) Emanato dal Ministero degli affari esteri.



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IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(Omissis);

Considerata la necessità di sopprimere l'Agenzia Consolare d'Italia a Coira (Svizzera) e di attribuire le relative competenze, territoriali e funzionali, al Consolato di I classe d'Italia a San Gallo (Svizzera) nel quadro del predetto processo di razionalizzazione;

(Omissis);

Decreta:


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Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 2010 è soppressa l'Agenzia Consolare d'Italia a Coira (Svizzera).



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Art. 2

(Omissis)



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Art. 3

(Omissis)



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Art. 4

(Omissis)



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Art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto di competenza.

si apprende da un comunicato stampa della Segreteria provinciale del Sindacato italiano lavoratori polizia (SILP) per la CGIL che, in data 27 luglio 2009, il Prefetto e il Sindaco di Roma hanno deciso lo spostamento di circa 80 persone di etnia serba, in gran parte bambini, dal campo nomadi della Borghesiana a un capannone dell'ex Fiera di Roma;

Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-00900
presentata da
FRANCESCA MARIA MARINARO
venerdì 31 luglio 2009, seduta n.250
MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, MILANA - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

si apprende da un comunicato stampa della Segreteria provinciale del Sindacato italiano lavoratori polizia (SILP) per la CGIL che, in data 27 luglio 2009, il Prefetto e il Sindaco di Roma hanno deciso lo spostamento di circa 80 persone di etnia serba, in gran parte bambini, dal campo nomadi della Borghesiana a un capannone dell'ex Fiera di Roma;

a seguito di tale determinazione, il Questore di Roma ha deciso l'istituzione di un servizio di vigilanza fissa per tutte le 24 ore che vede impegnati 10 carabinieri, a breve sostituiti da 10 operatori di Polizia con una autovettura del Commissariato Tor Carbone, competente di zona;

il SILP per la CGIL ha denunciato la decisione, ritenendo che a causa delle conseguenze derivanti dall'istituzione del servizio di vigilanza, il Commissariato Tor Carbone, già in grave carenza organica, non possa più garantire il servizio espletato dalla volante di zona, rinunciando quindi al controllo del territorio di propria competenza che si estende per circa 25 chilometri quadrati e a servizio di oltre 70.000 cittadini;

è accaduto più volte che gli operatori della polizia della Capitale siano stati sottratti agli importanti e prioritari compiti di prevenzione e contrasto alla microcriminalità e a quei fenomeni sempre più presenti nella provincia, quali infiltrazioni mafiose e usura, per svolgere servizi su problematiche di natura prioritariamente sociale - rom, prostituzione - che continuano a non trovare appropriata soluzione e sono ricondotte erroneamente solo a questioni securitarie;

la politica finora adottata dal Governo sta mettendo a dura prova il lavoro delle forze di Polizia prive di strutture e mezzi e costrette ad un irrazionale impiego sul territorio. Come, ad esempio, sta avvenendo a Roma, dove lo stesso comunicato del SILP contesta la annunciata chiusura dei tre presidi di polizia di Montesacro, Centocelle e Fregene, spiegando che il personale sarà così reimpiegato sul territorio per incrementare le attività di prevenzione e repressione, mentre si relegano 10 operatori a vigilare un capannone, lasciando abbandonato un intero quartiere,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per restituire alla Polizia di Stato la funzione prioritaria di coordinamento della attività di pubblica sicurezza, anche attraverso una valorizzazione del ruolo che il personale della Polizia di Stato svolge insieme alle altre Forze dell'ordine, e la dotazione di strumenti e risorse adeguate a favorire la prevenzione oltre che il contrasto della criminalità;

se non ritenga inadeguato l'utilizzo delle Forze di polizia in attività che interessano problematiche di natura sociale senza che rispetto a queste ultime siano previamente adottati progetti, quanto meno integrati, che garantiscano una soluzione, senza limitarsi all'attività squisitamente repressiva.

(3-00900)

SINDACO UCCISO: FRATELLO, MI PARLO' DI FORZE ORDINE COLLUSE

SINDACO UCCISO: FRATELLO, MI PARLO' DI FORZE ORDINE COLLUSE

(ANSA) - POLLICA (SALERNO), 7 SET - ''Due, tre giorni prima
di essere ammazzato mio fratello mi aveva detto che esponenti
delle forze dell'ordine erano in combutta con personaggi poco
raccomandabili''. E' quanto rivela oggi ai microfoni di Sky Tg
24 Claudio Vassallo, fratello del sindaco di Pollica (Salerno),
Angelo, brutalmente ammazzato nella notte tra domenica e
lunedi'.
''Ci sono delle lettere scritte - ha aggiunto il fratello
della vittima - sia al comando provinciale che a quello generale
di Roma senza nessuna risposta. Lo hanno lasciato solo e
abbandonato''. Quanto al possibile movente all'origine
dell'efferato omicidio, Claudio Vassallo indica due piste:
''penso o a interessi sul porto oppure a certi problemi di droga
che ci sono stati ad Acciaroli questa estate per i quali mio
fratello aveva chiesto aiuto alle forze dell'ordine e non glielo
hanno dato''.(ANSA).

PTR
07-SET-10 11:27 NNNN
OMICIDIO VASSALLO: IL FRATELLO, MI PARLO' DI FORZE ORDINE COLLUSE =
(AGI) - Roma, 7 set. - "Mio fratello prima di essere ammazzato,
due tre giorni prima, mi aveva detto che personaggi delle forze
dell'ordine erano in combutta con personaggi poco
raccomandabili". Claudio Vassallo, fratello di Angelo, il
sindaco di Pollica ucciso nella notte tra domenica e lunedi',
si sfoga ai microfoni di SkyTg24. "Ci sono delle lettere
scritte - rivela - sia al comando provinciale sia al comando
generale di Roma senza nessuna risposta. L'hanno lasciato solo,
abbandonato".
Quanto alla possibile "pista", Claudio Vassallo dice: "o
interessi sul porto oppure ci sono stati dei problemi
quest'estate con la droga ad Acciaroli, dove lui ha chiesto
aiuto alle forze dell'ordine e non glielo hanno dato". (AGI)
Bas
071206 SET 10

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SINDACO UCCISO: FRATELLO, MI PARLO' DI FORZE ORDINE COLLUSE

(ANSA) - POLLICA (SALERNO), 7 SET - ''Due, tre giorni prima
di essere ammazzato mio fratello mi aveva detto che esponenti
delle forze dell'ordine erano in combutta con personaggi poco
raccomandabili''. E' quanto rivela oggi ai microfoni di Sky Tg
24 Claudio Vassallo, fratello del sindaco di Pollica (Salerno),
Angelo, brutalmente ammazzato nella notte tra domenica e
lunedi'.
''Ci sono delle lettere scritte - ha aggiunto il fratello
della vittima - sia al comando provinciale che a quello generale
di Roma senza nessuna risposta. Lo hanno lasciato solo e
abbandonato''. Quanto al possibile movente all'origine
dell'efferato omicidio, Claudio Vassallo indica due piste:
''penso o a interessi sul porto oppure a certi problemi di droga
che ci sono stati ad Acciaroli questa estate per i quali mio
fratello aveva chiesto aiuto alle forze dell'ordine e non glielo
hanno dato''.(ANSA).

PTR
07-SET-10 11:27 NNNN

GOVERNO. VENDOLA: TREMONTI NON E' VARIANTE BERLUSCONI ACCETTABILE "E' UNA SPECIE DI CIRINO POMICINO DEL NORD"

GOVERNO. VENDOLA: TREMONTI NON E' VARIANTE BERLUSCONI ACCETTABILE
"E' UNA SPECIE DI CIRINO POMICINO DEL NORD"

(DIRE) Roma, 7 set. - "Come si puo' immaginare che Tremonti sia
un interlocutore buono, che Berlusconi sia la metafora del male e
Tremonti la sua variante accettabile?". Lo dice Nichi Vendola,
portavoce di Sinistra ecologia e liberta', nel corso di una
videochat con i lettori de 'La stampa'.
Certo, aggiunge "il suo camaleontismo e' noto, ma Tremonti e'
quello che ha tirato fuori la necessita' di superare la normativa
vigente sulla sicurezza del lavoro. E' espressione di uno
scandalo, Tremonti ha messo al centro della finanziaria il totem
del debito pubblico a costo di falcidiare il sistema del welfare.
L'Europa di Tremonti e' un'Europa che fuoriesce da se stessa".
Nel corso delle domande poi, Vendola e' tornato sul ministro
dell'Economia spiegando che "in questi anni e' stato una specie
di Cirino Pomicino del nord".

(Vid/ Dire)
14:01 07-09-10 begin_of_the_skype_highlighting 01 07-09-10 end_of_the_skype_highlighting

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SCUOLA: IN FVG LA SICUREZZA STRADALE 'ENTRA IN CLASSE' E DIVENTA A PIENO TITOLO MATERIA DI STUDIO

SCUOLA: IN FVG LA SICUREZZA STRADALE 'ENTRA IN CLASSE'
E DIVENTA A PIENO TITOLO MATERIA DI STUDIO
(ANSA) - TRIESTE, 7 SET - La sicurezza stradale entra in
classe: in Friuli Venezia Giulia, nei prossimi tre anni,
l'educazione stradale diventera' a pieno titolo una materia di
studio, per sensibilizzare i ragazzi dai 4 ai 18 anni, gli
insegnanti e le famiglie.
Il progetto 'Sicuramente', promosso dalla Regione Friuli
Venezia Giulia e dall'Ufficio scolastico regionale, e' stato
presentato oggi a Trieste dall'assessore regionale ai Trasporti,
Riccardo Riccardi, e dal direttore scolastico, Daniela Beltrame.
All'inizio il progetto coinvolgera' undici istituti, dalla
scuola primaria a quella secondaria, e avra' come obiettivo la
riduzione degli incidenti ''attraverso - ha sottolineato
Beltrame - una didattica della sicurezza che sviluppi nei
ragazzi un senso civico che permetta di comprendere il
rischio''.
Riccardi ha sottolineato l'importanza del trasferimento di
conoscenza non solo tra docente e alunno ma anche tra alunno e
alunno e, citando la grande partecipazione degli abitanti di
Gonars (Udine) ai funerali di una donna e dei duoi due figli,
morti in un unico incidente stradale, ha fatto l'esempio dei
ragazzi delle scuole medie che, dopo un periodo di formazione,
terranno lezioni di sicurezza stradale ai loro colleghi delle
elementari.
Due insegnanti coordineranno per l'intero anno scolastico il
progetto, che viene sostenuto dalla Regione con 350 mila euro
per il triennio. Il piano, realizzato in collaborazione con
FvgStrade e la Polizia Stradale, prevede anche la creazione di
un 'campo scuola' in cui i ragazzi potranno mettere in pratica
le nozioni apprese.
In Italia, gli incidenti sulla strada sono la prima causa di
morte per la popolazione di eta' inferiore ai 40 anni, e il
Friuli Venezia Giulia e' tra le regioni italiane a piu' alto
rischio di incidenti mortali, tanto che una famiglia su tre ha
vissuto un'esperienza diretta di coinvolgimento in incidenti.
(ANSA).

YUM-DF
07-SET-10 12:23 NNNN

Circolazione stradale - Art. 201 del Codice della Strada - Notifica delle violazioni: i corpi di polizia municipale sono abilitati alla notifica dei verbali di accertamento a mezzo posta senza alcuna limitazione territoriale. E' legittima la notifica a mezzo posta del verbale eseguita mediante spedizione del plico da un ufficio postale ubicato in un Comune diverso da quello cui appartiene l'organo notificante.

HTML clipboardCorte di Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n. 23588 del 15/09/2008
 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 L'avv. ################# propose opposizione all'ordinanza ingiunzione di pagamento di Euro 153,14 emessa nei suoi confronti, il 12 novembre 2003, dal Prefetto di Verona per violazione dell'art. 158 C.d.S.

 Dedusse che l'ordinanza era immotivata e che la notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, elevato dalla Polizia municipale di Verona, era nulla, essendo stata effettuata, a mezzo posta, da Lamezia Terme, in violazione del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 106, comma 1, e art. 107, comma 2, (ordinamento degli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari).

 Resistette il Prefetto sostenendo la fondatezza dell'addebito e la legittimità della notifica del verbale, atteso che nessuna norma vieta all'amministrazione comunale di avvalersi, per esigenze di contenimento dei costi, di un ufficio postale ubicato fuori della provincia, e che le richiamate norme dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari si riferiscono unicamente alla notifica degli atti processuali, mentre il verbale di accertamento è un atto amministrativo e il codice della strada - legge speciale in materia - non prevede alcun procedimento per la sua notifica.

 L'adito Giudice di pace di Verona, con sentenza del 20 luglio 2004, accolse l'opposizione sull'assorbente rilievo della nullità della notificazione del verbale di accertamento: nullità non sanabile per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3, - norma applicabile alla notifica di atti processuali e non di atti amministrativi, come i verbali di accertamento di infrazioni al codice della strada - e scaturente dalla incompetenza dell'ufficiale giudiziario. Ad avviso del Giudice di pace, infatti, ai sensi del D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 106, comma 1, e art. 107, comma 2, l'ufficiale giudiziario non è competente all'esecuzione di notifiche a persone residenti, dimoranti o domiciliate fuori del mandamento dell'ufficio cui è addetto, e la deroga prevista per le notifiche a mezzo posta è limitata agli atti relativi ad affari di competenza dell'autorità giudiziaria della sua sede (art. 107, comma 2).

 L'Amministrazione, in persona del Prefetto di Verona e del Ministro dell'Interno, ricorre quindi per cassazione deducendo un unico motivo di censura. L'avv. Z. resiste con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c..

 MOTIVI DELLA DECISIONE

 1. - L'Amministrazione ricorrente (ritualmente costituita in persona del Prefetto autore dell'ordinanza ingiunzione, unico legittimato attivo nel giudizio di opposizione alla medesima) denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 106 e 107 nella statuizione di nullità della notifica del verbale.

 Evidenzia che il comma 3 del secondo dei predetti articoli prevede che "tutti gli ufficiali giudiziari possono eseguire, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale sono addetti e degli atti stragiudiziali". Osserva, quindi, che, mentre è previsto un limite di competenza territoriale per l'attività dell'ufficiale giudiziario, viceversa nulla è stabilito quanto all'ufficio postale che provvede materialmente - nella notifica a mezzo posta - alla spedizione e consegna del plico;
 sicchè nulla impedisce all'ufficiale giudiziario di Verona di avvalersi dell'ufficio postale di Lamezia Terme. Nella specie - prosegue - la notificazione, ossia le attività di certificazione, dichiarazione di conformità all'originale e affidamento del plico al vettore, furono compiute da un ufficiale del corpo di Polizia municipale di Verona, la cui firma, certificata e depositata, compare in basso a destra sulla seconda facciata del verbale di accertamento notificato, sotto la dicitura "Firma di chi procede a certificazione atto conforme originale e notifica", in calce alla relazione di notifica a mezzo posta che recita: "Il sottoscritto ufficiale di P.G. dichiara di aver notificato il presente atto a mezzo del servizio postale al retroscritto destinatario, in piego raccomandato con avviso di ricevimento".

 Osserva, altresì, che dall'attenta esegesi del D.P.R. n. 1229 del 1959, richiamato art. 107, comma 3, risulta, per di più, che per la notifica a mezzo posta degli atti stragiudiziali - quali sono gli atti amministrativi - non sussiste alcuna limitazione di competenza territoriale.

 2. - Osservato che non può in questa sede rimettersi in discussione la questione della sanatoria della nullità della notifica, espressamente esclusa dalla sentenza impugnata senza censura del ricorrente, il motivo va accolto per le ragioni che seguono.

 2.1. - Va premesso che, a dispetto dell'ambiguità, sul punto, della sentenza impugnata, è pacifico tra le parti che la notifica del verbale è stata eseguita, a mezzo posta, non da un ufficiale giudiziario, bensì (come sostiene parte ricorrente, non smentita dal controricorrente) da un ufficiale del corpo di polizia municipale di Verona (conformemente, del resto, alle previsioni dell'art. 201 C.d.S., comma 3, che invece non contempla gli ufficiali giudiziari).

 2.2. - Se è vero che non si tratta di notifica eseguita a ministero di ufficiale giudiziario, allora è del tutto fuori luogo invocare (come ha fatto l'opponente, seguito dal giudice di merito) la disciplina della sua competenza territoriale, stabilita dal D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 106 e 107. Quella disciplina, infatti, riguarda solo gli ufficiali giudiziari e non è di per sè estensibile agli altri pubblici ufficiali che, volta per volta, la legge autorizza ad eseguire notificazioni, perchè la loro competenza è disciplinata dall'ordinamento che li riguarda, o dalle norme che li abilitano alla notifica di atti.

 Il Giudice di pace di Verona ha quindi sicuramente errato nel fare applicazione del D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 106 e 107 in una fattispecie in cui non si tratta di notifica eseguita da un ufficiale giudiziario.

 2.3. - Nè può comunque affermarsi la nullità della notifica per incompetenza territoriale dell'ufficiale di polizia municipale che nella specie l'ha eseguita, perchè la legge - e in particolare l'art. 201 C.d.S., comma 3, in relazione all'art. 12 C.d.S., comma 1, lett. e), - nell'abilitare i corpi di polizia municipale alla notifica dei verbali di accertamento non prevede alcuna limitazione territoriale del loro potere di eseguire notifiche a mezzo posta: le quali, dunque, possono essere eseguite nei confronti di destinatari residenti, dimoranti o domiciliati anche fuori del territorio comunale.

 2.4. - In realtà, la questione che si pone con riguardo alla notifica di cui trattasi non è una questione di competenza dell'organo notificante, ma è la questione se sia legittima la notifica a mezzo posta del verbale di accertamento eseguita mediante spedizione del plico da un ufficio postale ubicato in comune diverso da quello cui appartiene l'organo notificante.

 Ma anche posta in questi termini essa va risolta in senso negativo, perchè le amministrazioni comunali sono soltanto tenute ad avvalersi del servizio postale (L. n. 890 del 1982, art. 1) - ossia a rivolgersi all'ente che lo gestisce - per il recapito dei plichi, che dunque può essere in concreto eseguito dall'ente gestore anche con modalità che prevedano la spedizione a cura di uffici postali ubicati fuori del territorio del Comune richiedente, se ritenuto conveniente (e la convenienza non è affatto da escludere in via di principio - come invece mostra di ritenere il controricorrente nelle sue difese - sol che si considerino le opportunità organizzative offerte dalla possibilità di formazione e trasmissione dei documenti amministrativi con sistemi meccanizzati e telematici, disciplinata dalla legge - in primo luogo dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - e non
 ignorata dallo stesso regolamento di esecuzione del codice della strada, all'art. 385, comma 3, u.p.).

 2.5. - Il controricorrente obietta, nelle sue difese, che anche le operazioni di materiale predisposizione della relata di notifica, stampa, imbustamento e spedizione del plico debbono necessariamente essere e-seguite dall'ufficiale comunale notificante e nel territorio del comune di appartenenza.

 L'obiezione non ha pregio. Ciò che la legge riserva al pubblico ufficiale che provvede alla notifica a mezzo posta è l'esercizio della potestà pubblica di certificazione inerente alla notifica stessa, per la parte che gli compete - e dunque l'autenticazione della copia da consegnare al destinatario e la redazione della relata di notifica a mezzo posta (L. n. 890 del 1982, art. 3) - non le attività materiali di stampa, imbustamento e trasmissione. Queste ultime possono essere eseguite anche da altri e anche fuori del territorio comunale, sol che sia assicurata la genuinità delle predette certificazioni anche grazie all'uso - come si è già visto - di sistemi informatici e telematici disciplinato dalla legge.

 Sempre con riferimento al luogo in cui tali attività vengono concretamente svolte, è bene chiarire che - a differenza di quanto mostra di ritenere il controricorrente - anche a tale proposito non si pone certo un problema di competenza territoriale. La competenza del corpo di polizia municipale ad eseguire la notifica è stabilita dalla legge (art. 201 C.d.S., comma 3) in relazione al solo fatto che si tratti violazione accertata da quel medesimo corpo; per cui il riscontro della sussistenza di tale requisito esaurisce ogni questione di competenza.

 3. - In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al seguente principio di diritto: nella notifica del verbale di accertamento di infrazioni al codice della strada eseguita dai corpi di polizia municipale a mezzo posta, la spedizione del plico da un ufficio postale ubicato fuori dal territorio comunale non è, di per sè, causa di nullità della notifica stessa.

 Il giudice di rinvio provveder anche sulle spese del giudizio di legittimità.

 P.Q.M.

 La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Verona in persona di altro giudicante.

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 Corte di Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n. 30380 del 29/12/2008
 Circolazione stradale - Art. 126-bis; 142 e 180 del Codice della Strada - Inottemperanza all'invito di indicare le generalità del conducente del veicolo di proprietà - Il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione.

 FATTO E DIRITTO

 Il Comune di Viverone impugna la sentenza n. 154 del 2005 del Giudice di Pace di Biella, con la quale veniva l'accolta l'opposizione proposta dall'odierna società intimata, H.M.S. SIPAC spa, avverso il verbale di contestazione n. (OMISSIS) del 2004, col quale veniva comminata una sanzione di Euro 343,45, ai sensi dell'art. 180 C.d.S., comma 8, per la società omesso senza giustificato motivo di ottemperare all'invito di indicare le generalità del conducente del veicolo di sua proprietà in relazione al quale era stata accertata la violazione di cui all'art. 142 C.d.S., il 25 giugno del 2004.

 La società oggi intimata, ricevuta la contestazione dell'infrazione e la richiesta di indicazione del nominativo del conducente, aveva comunicato di non essere in grado di fornire tale indicazione in relazione al numero di propri dipendenti autorizzati all'uso dei veicoli aziendali in relazione al parco auto e al tempo trascorso dalla contestazione.

 Il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione, ritenendo giustificata la mancata comunicazione per essere emersa nel corso dell'istruttoria l'effettiva difficoltà della società ricorrente nell'individuare il conducente del mezzo al momento dell'accertata infrazione, in relazione al numero rilevante dei dipendenti della società e di possibili utilizzatori, nonchè allo spazio temporale intercorso tra l'accertamento e la notifica del verbale di contestazione.

 L'amministrazione ricorrente articola due motivi di ricorso. Resiste con controricorso la società intimata.

 Col primo motivo di ricorso viene dedotta la "violazione e errata applicazione dell'art. 126 bis C.d.S., comma 2, e art. 180 C.d.S., comma 8, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3". Col secondo motivo viene dedotta la "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Difetto di istruttoria e contraddittorietà ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5". Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., la Procura Generale concludeva per il rigetto del ricorso.

 Il ricorso è fondato e va accolto.

 Il giudicante è pervenuto a una decisione errata, considerato che l'obbligo di cui all'art. 126 bis C.d.S., (come modificato dalla sentenza della corte costituzionale n. 27 del 2005), sanzionato dall'art. 180 C.d.S., comma 8, non può essere eluso adducendo, come nel coso di specie, la difficoltà di individuazione del dipendente in concreto addetto alla guida del veicolo.

 Infatti, occorre tener conto che nell'ambito di un'attività correttamente organizzata, l'uso dei veicoli normalmente risulta dai turni dei dipendenti e dai relativi registri, dalla cui consultazione è possibile desumere i dati richiesti nella specie.

 Questa Corte ha già avuto occasione di affermare tale principio e di recente con Cass. 2007 n, 13748, la cui massima ufficiale è la seguente:
 In tema di violazioni alle norme del C.d.S., con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l'illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli art. 126 bis c.p.c., comma 2, penultimo periodo, e art. 180 C.d.S., comma 8, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell'eventuale incapacità d'identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l'identità del conducente. Peraltro, la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 - che pure ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 126 bis C.d.S., comma 2, nella parte in cui era
 comminata la riduzione dei punti della patente a carico del proprietario del veicolo che non fosse stato anche responsabile dell'infrazione stradale - ha affermato, con asserzione che in quanto interpretativa e confermativa della validità di norma vigente, trova applicazione anche ai fatti verificatisi precedentemente e regolati dalla norma stessa, che "nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'art. 180 C.d.S., comma 8", e che "in tal modo viene anche fugato il dubbio in ordine ad una ingiustificata disparità di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente ".

 (Nella specie, il Giudice di pace aveva rigettato l'opposizione al verbale di accertamento, per violazione dell'art. 180 C.d.S., comma 8, proposta da una società in a. s., secondo cui le era stato impossibile identificare il conducente a causa dei numerosi automezzi di sua proprietà affidati a vari dipendenti e dell'insussistenza dell'obbligo di registrare ciascun affidamento; la S.C., poichè non era stata fornita idonea ragione per esimersi da responsabilità, ha rigettato il ricorso per erronea interpretazione della norma suddetta in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005).

 Occorre anche aggiungere che le ragioni addotte a sostegno della impossibilità di individuare il conducente trasgressore risultano palesemente generiche, con conseguente carenza di specificità del relativo motivo.

 Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato.

 Sussistendone i presupposti, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., questa Corte può pronunciare sul merito, rigettando l'opposizione originariamente proposta.

 P.Q.M.

 La Corte accoglie ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione originariamente proposta dall'intimato.
 Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 400,00, per onorari e Euro 100,00, per spese, oltre accessori di legge.

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 Corte di Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n. 764 del 14/01/2009
 Circolazione stradale - Artt. 94 e 142 del Codice della Strada - Notifica del verbale di contestazione - La notificazione del V.d.C. al proprietario dell'autoveicolo presso la residenza risultante dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.) è valida ed efficace, anche se la residenza non corrisponde a quella effettiva, qualora il destinatario della contestazione non abbia provveduto ex art. 94 C.d.S. a comunicarne la modifica entro 60 gg. dal cambiamento.

 FATTO E DIRITTO

 F.A. impugna la sentenza del Giudice di Pace di Como n. 2010 del 2005, con la quale veniva respinta la sua opposizione a verbale di contestazione della Polizia stradale di Como per la violazione dell'art. 148 C.d.S., comma 16, accertata il (OMISSIS), nonchè avverso la decurtazione dei punti dalla patente, operata il 18 luglio 2005 con riferimento a tale verbale dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

 In particolare l'opponente deduceva di aver mai ricevuto all'indirizzo risultante dalla caria di circolazione la notifica della violazione al C.d.S., di cui aveva invece avuto notizia solo dalla notifica effettuatagli dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti quanto alla decurtazione dei punti dalla patente.

 La Prefettura di Como, rappresentata dal funzionario dell'amministrazione, deduceva, invece, che la notifica del verbale era intervenuta il 12 marzo 2005, nel luogo risultante dai registri pubblici, pur precisando che il centro di notifica dell'Ente Poste aveva comunicato la "tentata notifica" in quanto "destinatario trasferito".

 Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 201 C.d.S., comma 3. La contestazione della violazione non era stata notificata nei 150 giorni dell'accertamento con conseguente estinzione dell'obbligo di pagamento e di esclusione di ogni addebito ai fini della decurtazione dei punti dalla patente di guida. Infatti, la notifica in questione risultava non effettuata ritualmente. Una volta rilevata dall'ufficiale postale l'irreperibilità del destinatario nel luogo attestato dalla carta di circolazione, doveva intervenire altra notifica secondo le norme del codice di procedura civile.

 Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di trattazione del ricorso in pubblica udienza.

 Tali conclusioni della Procura Generale non ostano alla pronuncia in camera di consiglio. Infatti, l'inammissibilità della pronuncia in camera di consiglio è ravvisabile solo ove la Corte ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui all'art. 375 c.p.c., commi 1 e 2, oppure emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata. In tali casi la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza. Nel caso in cui, invece, la Corte ritenga, come nella specie, che la decisione del ricorso presenta aspetti di evidenza compatibili con l'immediata decisione, può pronunciarsi la manifesta infondatezza o la manifesta fondatezza dell'impugnazione, anche ove le conclusioni del pubblico ministero siano, all'opposto, per la trattazione in pubblica udienza (Cass. 2007 n. 23842; Cass. 2007, n. 1255).

 Il ricorso è manifestamente infondato e va respinto.

 Occorre in primo luogo osservare che la notifica del verbale di accertamento è stata effettuata in via (OMISSIS) e che già dalla relata di tale notifica risultava il trasferimento in altra località con l'indirizzo indicato.

 Questa Corte (Cass. 2008 n. 15831) ha già avuto occasione di affermare che: "In tema di violazione del codice della strada , la notificazione del verbale di contestazione al proprietario dell'autoveicolo presso la residenza risultante dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.) è valida ed efficace, anche se la residenza non corrisponde a quella effettiva, se il destinatario della contestazione non abbia provveduto ex art. 94 C.d.S. a comunicarne la modifica entro 60 gg. dal cambiamento, incombendo su di esso un obbligo di collaborazione la cui omissione integra un illecito amministrativo".

 Infatti, l'art. 201 C.d.S., comma 1, prevede appunto che "Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196 C.d.S., quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento".

 Nel caso in questione, non risulta contestata la circostanza secondo la quale la notifica fu effettuata presso la residenza risultante dalla carta di circolazione all'epoca dell'infrazione, circostanza questa che rende legittima la notifica effettuata in tale luogo, senza che si rendesse necessaria la ulteriore e diversa notifica presso l'eventuale nuova residenza risultante dalle informazioni reperite in luogo dall'ufficiale postale, il quale, non avendo trovato il destinatario in loco era onerato delle sole ulteriori incombenze previste dalla normativa in materia di notifiche a mezzo posta all'epoca vigente.

 Non spettava all'ufficiale postale, nè all'amministrazione che richiedeva tale notifica, effettuare ricerche anagrafiche e procedere alla nuova notifica nel diverso indirizzo così acquisto. E' sufficiente per l'Amministrazione effettuare una regolare notifica all'indirizzo risultante dai pubblici registri automobilistici.

 Nè l'odierno ricorrente ha dedotto di aver tempestivamente provveduto agli adempimenti amministrativi che il trasferimento di residenza rende necessari quanto all'aggiornamento degli archivi, poichè in tal caso la notifica dell'Amministrazione sarebbe risultata evidentemente nulla. Il ricorrente, invece, deduce che nel caso in questione, una volta rilevata dallo stesso ufficiale postale la circostanza dell'avvenuto trasferimento di residenza, risultava applicabile la normativa processuale in materia di notifica.

 Sul punto, questa Corte ha già avuto occasione di affermare la specialità della normativa dettata in materia di notifica delle infrazioni stradali, che pone al centro del sistema da un lato i registri pubblici in materia di proprietà dei veicoli e dall'altro l'onere del proprietario di comunicare tempestivamente il trasferimento della residenza, altrimenti incorrendo non solo nella specifica violazione amministrativa prevista, ma anche nelle conseguenze in ordine alla notifica, da ritenersi regolare, di violazioni amministrative al precedente indirizzo, quanto meno fino alla data della avvenuta comunicazione ai pubblici uffici dell'avvenuto trasferimento. Tale normativa speciale è evidentemente dettata allo scopo di semplificare le attività che gravano sulla Pubblica Amministrazione nella ricerca del responsabile delle relative violazioni.

 Il Giudice di Pace si è attenuto ai principi su esposti e il ricorso risulta, quindi, infondato e va respinto. Nulla per le spese.

 P.Q.M.

 La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

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 Corte di Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n. 1206 del 19/01/2009
 Circolazione stradale - Art. 142 del Codice della Strada - Rilevamento della velocità a mezzo dell'apparecchiatura "Telelaser" - E' legittima la rilevazione della velocità di un veicolo, effettuata a mezzo dell'apparecchiatura elettronica in considerazione, che, pur non rilasciando documentazione fotografica della avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato veicolo, ne consente l'accertamento della velocità in un dato momento, restando affidata all'attestazione dell'organo designato la riferibilità della velocità proprio al veicolo dal medesimo organo individuato.

 FATTO E DIRITTO

 1. Il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di Matera impugnano la sentenza del Giudice di Pace di Pisticci n. 213 del 2005 che accoglieva l'opposizione proposta dall'odierno intimato, G. Q., avverso il verbale di contestazione n. XXXXXXM, elevata in data 17 ottobre 2004 dalla Polizia stradale di Matera, per la violazione dell'articolo 142, nono comma, del Codice della Strada, accertata mediante apparecchiatura telelaser modello LTT 20-20.

 L'opponente, a sostegno del ricorso, invocava l'inidoneità dell'apparecchiatura ad effettuare in modo certo e preciso il rilevamento automatico della velocità.

 Il Giudice di Pace riteneva il telelaser, modello LTI 20-20, apparecchiatura non idonea ad effettuare in modo chiaro e accertabile la misurazione di velocità dei veicoli.

 2. Parte ricorrente articola un unico motivo di ricorso col quale lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 345 del regolamento Codice della Strada.

 3. Nessuna attività in questa sede ha svolto l'intimato.

 4. Attivatasi procedura ex art. 375 CPC, il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di accoglimento del ricorso.

 5. Le conclusioni della Procura Generale possono essere accolte, in quanto il ricorso appare manifestamente fondato alla luce dell'ormai univoca giurisprudenza di legittimità in tema di utilizzazione del dispositivo denominato “telelaser 20-20”, conforme al modello omologato (provvedimento non sindacabile del giudice), da presumersi in condizioni di efficienza (a meno di prova contraria o di specifiche deduzioni dell'opponente), rispondente ai requisiti di cui agli articoli 142 del Codice della Strada e 345 del relativo regolamento e idoneo, con l'integrazione dei verbalizzanti ai fini della identificazione del veicolo apparso sul display, all'accertamento dell'eccesso di velocità.

 In tal senso Cass. 2007 n. 17754 ha affermato che: «non è necessario che l'apparecchio sia munito di dispositivo di documentazione fotografica ma solo che sia debitamente omologato e la velocità venga rilevata in modo chiaro ed accertabile mentre la concreta individuazione del veicolo rimane compito degli agenti di polizia accertatori, diretti ed unici gestori ex art. 12 cod. strada delle apparecchiature in questione».

 Di recente, poi, questa Corte (Cass. 2008 n. 1889), nuovamente affrontando la questione dell'idoneità delle apparecchiature di rilevazione di velocità telelaser con riferimento alla nuova disciplina introdotta dall'art 4 del DL 121 del 2002, ha affermato che:
 «In tema di accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche, la rilevazione effettuata mediante telelaser, prevista dall'art. 142 Codice della strada e dall'art. 345 del d.P.R. n. 495 del 1992, deve ritenersi legittima, restando affidata all'organo di polizia stradale l'attestazione mediante verbalizzazione, assistita da fede privilegiata fino a querela di falso, della riferibilità della velocità al veicolo individuato mediante l'apparecchio. Tale sistema non è stato abrogato dall'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, convertito nella legge n. 168 del 2002 che prescrive la documentazione della violazione mediante sistemi fotografici, di ripresa video ed analoghi, atti ad accertare, anche in tempi successivi, le modalità di realizzazione dell'infrazione, in quanto questa ultima normativa è diretta a regolare la diversa ed ulteriore ipotesi dell'accertamento dell'illecito in un momento successivo a quello della commissione dell'infrazione
 ed in assenza dell'agente, sulla base della documentazione fotografica e video».

 In definitiva il quadro normativo indicato consente di affermare che l'articolo 142 del Codice della Strada si limita a prevedere che possono essere considerate fonti di prova le apparecchiature debitamente omologate, mentre l'articolo 345 del regolamento di esecuzione dispone che le suddette apparecchiature, la cui gestione è affidata direttamente agli organi designati ad effettuare il relativo accertamento, devono essere costruite in modo tale da raggiungere detto scopo, fissando la velocità in un dato momento in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente, senza prevedere che della rilevazione debba necessariamente ed esclusivamente essere attestata la documentazione fotografica.

 Conseguentemente è legittima la rilevazione della velocità di un veicolo, effettuata a mezzo dell'apparecchiatura elettronica in considerazione, che, pur non rilasciando documentazione fotografica della avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato veicolo, ne consente l'accertamento della velocità in un dato momento, restando affidata all'attestazione dell'organo designato la riferibilità della velocità proprio al veicolo dal medesimo organo individuato.

 Il Giudice di Pace non si è attenuto a tali principi. Nel caso in questione non risulta contestato e provato il difettoso funzionamento dell'apparecchiatura.
 Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato. Sussistendone i presupposti, ai sensi dell'art. 384 cpc, questa Corte può pronunciare sul merito, rigettando l'opposizione originariamente proposta.

 Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, mentre per il giudizio di merito non vi è luogo a provvedere non avendo l'Amministrazione, rappresentata in quella sede da personale amministrativo, chiesto e documentato la refusione delle spese vive.

 P.Q.M.

 La Corte accoglie ricorso, cassa sema rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione originariamente proposta dell'intimato.
 Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 400,00 euro per onorari oltre spese prenotate a debito e accessori come per legge.