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domenica 10 aprile 2011

Consulta...(comma 7) che «le autorità competenti per le funzioni amministrative, ai fini del rilascio del permesso di ricerca e delle concessioni di coltivazione, comprese le funzioni di vigilanza sull’applicazione delle norme di polizia mineraria, riguardanti le risorse geotermiche d’interesse nazionale e locale sono le regioni o enti da esse delegati, nel cui territorio sono rinvenute o il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale, per l’istruttoria e per il con...

SENTENZA N. 112
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 3, 4, 5 6 e 7, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano con ricorso notificato il 23 aprile 2010, depositato in cancelleria il 30 aprile 2010 ed iscritto al n. 70 del registro ricorsi 2010.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica dell’8 febbraio 2011 il Giudice relatore Paolo Maddalena;
uditi gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano e l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 23 aprile 2010 e depositato il successivo 30 aprile la Provincia Autonoma di Bolzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99).
1.1. - Le disposizione impugnate prevedono:
- (comma 3) che «Sono d’interesse nazionale le risorse geotermiche ad alta entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito all’insieme degli impianti nell’ambito del titolo di legittimazione, tale da assicurare una potenza erogabile complessiva di almeno 20 MW termici, alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi; sono inoltre di interesse nazionale le risorse geotermiche economicamente utilizzabili rinvenute in aree marine»;
- (comma 4) che «fatto salvo quanto disposto ai commi 3 e 5 sono di interesse locale le risorse geotermiche a media e bassa entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito all’insieme degli impianti nell’ambito del titolo di legittimazione, di potenza inferiore a 20 MW termici ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi»;
- (comma 5) che «sono piccole utilizzazioni locali le risorse geotermiche come definite e disciplinate dall’articolo 10. Le stesse non sono soggette alla disciplina mineraria di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e all’articolo 826 del codice civile»;
- (comma 6) che «le risorse geotermiche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disciplinato dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e dall’articolo 826 del codice civile sono risorse minerarie, dove le risorse geotermiche di interesse nazionale sono patrimonio indisponibile dello Stato mentre quelle di interesse locale sono patrimonio indisponibile regionale»;
- (comma 7) che «le autorità competenti per le funzioni amministrative, ai fini del rilascio del permesso di ricerca e delle concessioni di coltivazione, comprese le funzioni di vigilanza sull’applicazione delle norme di polizia mineraria, riguardanti le risorse geotermiche d’interesse nazionale e locale sono le regioni o enti da esse delegati, nel cui territorio sono rinvenute o il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale, per l’istruttoria e per il controllo sull'esercizio delle attività, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche – Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi di cui all’articolo 40 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modifiche, alla cui denominazione sono aggiunte le parole «e le georisorse», di seguito denominato UNMIG, nel caso di risorse geotermiche rinvenute nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana».
2. - La Provincia ricorrente sostiene che le disposizioni impugnate violerebbero l’articolo 8, n. 14, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), posto che la disciplina delle risorse geotermiche rientrerebbe “pacificamente” (viene richiamata sul punto la sentenza n. 65 del 2001 della Corte costituzionale) nella propria competenza legislativa primaria in materia di miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere.
La difesa provinciale afferma, inoltre, che, secondo la sentenza n. 165 del 2007 della Corte costituzionale, la particolare forma di autonomia espressa dalle norme del Titolo V della parte Seconda della Costituzione in favore delle Regioni ad autonomia ordinaria in punto di miniere troverebbe applicazione anche alle Regioni a statuto speciale.
La ricorrente sostiene, poi, che le disposizioni impugnate si porrebbero in contrasto anche con l’art. 107 dello Statuto speciale, dato che il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati), ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), hanno trasferito alle Province autonome le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato in materia di cave e torbiere e di attività di ricerca, produzione, stoccaggio, conservazione, trasporto e distribuzione dell’energia.
La Provincia autonoma di Bolzano sostiene, ancora, che le disposizioni impugnate si porrebbero in contrasto con l’art. 105 dello Statuto speciale, nonché con il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), posto che “impingono” in una materia già disciplinata da fonti provinciali. La difesa della ricorrente richiama, in particolare, le leggi della Provincia autonoma di Bolzano 8 novembre 1974, n. 18 (Provvidenze per lo sviluppo delle ricerche minerarie e per la migliore utilizzazione del porfido, marmo, pietre ornamentali e delle risorse idrotermali ed idrominerali), 10 novembre 1978, n. 67 (Disciplina della prospezione, ricerca e concessione delle sostanze minerarie), 19 febbraio 1993, n. 4 (Nuove norme in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), 18 giugno 2002, n. 8 (Disposizioni sulle acque) e 30 settembre 2005, n. 7 (Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici).
2.1. - La Provincia autonoma di Bolzano, dopo avere ricordato la perdurante vigenza del principio del parallelismo fra funzioni legislative ed amministrative aventi fondamento nello Statuto speciale, sostiene che l’art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 22 del 2010 violerebbe anche gli artt. 8, n. 14, e 16 dello Statuto speciale, in quanto detterebbe una espressa disposizione sul riparto delle competenze amministrative in materia di risorse geotermiche, pretermettendo in radice le funzioni amministrative provinciali in materia di miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere.
2.2. - La Provincia autonoma di Bolzano sostiene, infine, che l’art. 1, comma 6, del d.lgs. n. 22 del 2010, nella parte in cui prevede che le risorse geotermiche di interesse nazionale sono patrimonio indisponibile dello Stato, mentre quelle di interesse locale rientrano nel patrimonio indisponibile della Regione, violerebbe l’art. 68 dello Statuto speciale, per il quale le Province, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza, succedono, nell’ambito del proprio territorio, nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della Regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale, nonché le norme di attuazione statutaria dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione) e dal decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 495 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), che avrebbero trasferito alla Provincia autonoma di Bolzano tutti i beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione presenti sul territorio provinciale.
Secondo la difesa provinciale l’art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 22 del 2010 violerebbe, pertanto, l’art. 68 dello Statuto speciale, concretando così una evidente violazione dell’art. 119 Cost., posto che la titolarità della funzione legislativa in materia di miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere, comporterebbe in via diretta la riconducibilità al patrimonio provinciale dei correlati beni e diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare originariamente di pertinenza statale e regionale.
3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, con una memoria nella quale sostiene l’infondatezza delle questioni proposte nel ricorso.
3.1. - In via preliminare la difesa erariale ricorda che la materia delle risorse geotermiche, già disciplinata dalla legge 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), nel generale contesto della disciplina delle miniere, ha poi trovato una specifica e differente regolamentazione da parte della legge 9 dicembre 1986, n. 896 (Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche), e sostiene che ciò sarebbe avvenuto, analogamente a quanto avvenuto in ordine agli idrocarburi (anch’essi inizialmente inclusi nella legge mineraria e, successivamente, oggetto di una disciplina autonoma), in ragione della specificità e particolarità della tipologia dei bisogni da soddisfare mediante l’utilizzazione delle risorse e, pertanto, in ragione della sua valenza quale fonte energetica. Questa tesi sarebbe comprovata dall’inclusione delle risorse geotermiche tra le fonti rinnovabili di energia da parte della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), nell’ambito delle definizione di un piano energetico nazionale.
La difesa erariale afferma, poi, che la riforma della materia recata dall’impugnato d.lgs. n. 22 del 2010 sarebbe stata originata dalla necessità di adeguare al principio della concorrenza la precedente disciplina, che era stata oggetto di segnalazione, ai sensi dell’art. 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per il riconoscimento di alcuni diritti di esclusiva ad Enel s.p.a., per la preferenza accordata ad Enel s.p.a. ed Eni s.p.a. nell’assegnazione dei permessi di ricerca e nelle concessioni di coltivazione, nonché per la durata e la prorogabilità delle concessioni stesse.
3.2. - Ciò premesso, in via generale, il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene l’infondatezza delle questioni proposte sull’assunto che la disciplina delle risorse geotermiche sarebbe riconducibile non a quella delle miniere, di cui all’art. 8, n. 14, dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto-Adige, bensì a quella concorrente della produzione dell’energia, di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.
La difesa erariale richiama, sul punto, la sentenza n. 689 del 1988 della Corte costituzionale, che ha ritenuto che «lo sfruttamento dei fluidi provenienti dal sottosuolo per scopi energetici» rientra «nel novero delle risorse energetiche, la cui competenza, sotto ogni altro aspetto è rimasta riservata allo Stato».
L’Avvocatura dello Stato esclude, poi, che dalla sentenza n. 65 del 2001 della Corte costituzionale possa desumersi, come invece sostenuto dalla ricorrente, la inclusione delle risorse geotermiche nella categoria delle miniere, dato che in questa pronuncia la Corte, pur differenziando entrambe queste due categorie di beni dalle acque minerali e termali, le considererebbe comunque come separate e distinte.
3.3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene, infine, che le disposizioni impugnate avrebbero un contenuto complesso in quanto, oltre a disciplinare la materia della produzione dell’energia, inciderebbero anche su altre materie rientranti nella competenza esclusiva dello Stato ed, in particolare, sulle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell’ambiente. Il d.lgs. n. 22 del 2010, infatti, perseguirebbe e fisserebbe, da un lato, una disciplina a tutela della concorrenza, dettando specifiche disposizioni che assicurino il confronto competitivo nel rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni di sfruttamento, dall’altro, livelli adeguati e non riducibili di tutela su un bene, le risorse geotermiche, che esprimerebbe una multifunzionalità ambientale, oltre ad una funzione economico-produttiva.
4. - In prossimità dell’udienza pubblica, la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato una memoria, nella quale, oltre a ribadire le argomentazioni poste a base del ricorso, rileva che è lo stesso art. 1, comma 6, del d.lgs. n. 22 del 2010 a definire le risorse geotermiche quali risorse minerarie.
La Provincia autonoma di Bolzano lamenta, inoltre, che le disposizioni impugnate violerebbero anche gli articoli 3 e 76 della Costituzione, dato che il decreto legislativo sarebbe stato adottato individualmente dal Governo e senza confronto con la Provincia ricorrente nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nonostante una espressa previsione delle legge di delega (art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»), richiedesse esplicitamente un’intesa tra il Governo e la Conferenza stessa.
Considerato in diritto
1. - La Provincia autonoma di Bolzano solleva questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), che disciplina le risorse geotermiche, assegna al patrimonio indisponibile dello Stato le risorse geotermiche di interesse nazionale ed al patrimonio indisponibile regionale quelle di interesse locale ed individua nelle Regioni o enti da esse delegati le autorità competenti per le funzioni amministrative riguardanti le risorse geotermiche d’interesse nazionale e locale, mentre individua organi statali come competenti nel caso di risorse geotermiche rinvenute nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana.
1.1. - Per la ricorrente queste disposizioni violerebbero:
a) l’art. 8, n. 14, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), posto che la disciplina delle risorse geotermiche rientrerebbe “pacificamente” (viene richiamata sul punto la sentenza n. 65 del 2001 della Corte costituzionale) nella propria competenza legislativa primaria in materia di miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;
b) l’art. 107 dello Statuto speciale, dato che il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati), ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), hanno trasferito alle Province autonome le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato in materia di cave e torbiere e di attività di ricerca, produzione, stoccaggio, conservazione, trasporto e distribuzione dell’energia;
c) l’art. 105 dello Statuto speciale nonché il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), posto che “impingono” in una materia già disciplinata da fonti provinciali.
1.2 ( L’art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 22 del 2010, che individua nelle Regioni o enti da esse delegati le autorità competenti per le funzioni amministrative riguardanti le risorse geotermiche d’interesse nazionale e locale, mentre assegna ad organi statali la competenza nel caso di risorse geotermiche rinvenute nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, inoltre, violerebbe gli artt. 8, n. 14, e 16 dello Statuto speciale, in quanto detterebbe una espressa disposizione sul riparto delle competenze amministrative in materia di risorse geotermiche, pretermettendo in radice le funzioni amministrative provinciali in materia di miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere.
1.3. - L’art. 1, comma 6, del d.lgs. n. 22 del 2010, nella parte in cui prevede che le risorse geotermiche di interesse nazionale sono patrimonio indisponibile dello Stato, mentre quelle di interesse locale rientrano nel patrimonio indisponibile della Regione, infine, violerebbe l’art. 68 dello Statuto speciale e l’art. 119 Cost., in quanto le Province, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza, succedono, nell’ambito del proprio territorio, nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della Regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale, e le norme di attuazione statutaria dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), e dal decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 495 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), avrebbero trasferito alla Provincia autonoma di Bolzano tutti i beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione presenti sul territorio provinciale.
2. - Deve preliminarmente essere dichiarata inammissibile l’ulteriore questione di legittimità costituzionale proposta dalla Provincia autonoma di Bolzano nella memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., sull’assunto che il decreto legislativo sarebbe stato adottato dal Governo senza confronto con la Provincia ricorrente nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nonostante una espressa previsione delle legge di delega (art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»), richiedesse esplicitamente un’intesa tra il Governo e la Conferenza stessa.
La questione è inammissibile, non potendo estendersi il thema decidendum quale fissato dal ricorso introduttivo, una volta decorso il termine decadenziale di giorni sessanta dalla pubblicazione della disposizione normativa impugnata.
3. - Prima di entrare nel merito delle questioni, è utile precisare che, in origine, le risorse geotermiche avevano una disciplina del tutto identica a quella prevista per le miniere. Infatti, l’art. 1, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), disponeva che «La ricerca e la coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma o conduzione fisica, sono regolate dalla presente legge».
Secondo questa disposizione, le risorse geotermiche erano pertanto assimilate alle miniere ed erano considerate beni giuridici di carattere economico – produttivo rientranti nel patrimonio indisponibile dello Stato. Più precisamente erano qualificabili beni originariamente e necessariamente appartenenti all’intera collettività nazionale.
Il sopravvenire dell’emergenza ambientale ha indotto il legislatore statale a distinguere le risorse geotermiche dalle altre risorse minerarie giacenti nel sottosuolo, provvedendo all’emanazione di una disciplina speciale, della quale fa menzione anche il codice dell’ambiente, precisando, all’art. 144, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che «le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da norme specifiche, nel rispetto del riparto delle competenze costituzionalmente determinate».
Detta nuova disciplina è costituita: a) da un insieme di norme contenute nella legge 9 dicembre 1986, n. 896 (Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche), nonché dal suo regolamento di attuazione, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395 (Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896), che, all’art. 10, prevede, per la ricerca delle risorse geotermiche, una procedura ante litteram analoga a quella che sarebbe stata la valutazione di impatto ambientale; dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), la quale, all’art. 3, inserisce tra le fonti rinnovabili di energia le risorse geotermiche; b) dal d.lgs. n. 22 del 2010, oggetto del presente giudizio, che ha successivamente disciplinato la materia; c) ed infine dall’art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), che ha delegato alle Regioni le funzioni amministrative relative alla ricerca ed alla coltivazione delle risorse geotermiche.
Alla luce di quanto sinora esposto, può dunque affermarsi che le “risorse geotermiche” costituiscono un bene giuridico multifunzionale, per le diverse utilità che esse esprimono: quella economica, relativa alla produzione di energia, e quella ambientale conseguente al fatto che esse costituiscono una fonte di energia rinnovabile e, quindi, compatibile con la tutela dell’ambiente. Energia e ambiente, in queste disposizioni, non sono più termini antitetici, ma conciliabili tra loro. Le risorse geotermiche, infatti, sono, contemporaneamente, un bene giuridico economico-produttivo ed un bene ambientale (sentenze n. 1 del 2010, n. 225 del 2009 e n. 105 del 2008).
Le richiamate disposizioni del d.lgs n. 22 del 2010, le quali hanno ad oggetto la gestione e l’utilizzazione delle risorse geotermiche, disciplinandone la ricerca, la coltivazione ed il loro inserimento nel piano energetico nazionale, si innestano nel quadro di una vera e propria rivoluzione della politica energetica, che finora ha visto nella combustione del carburante, e quindi in un fenomeno altamente inquinante, il principale strumento per la produzione di energia. Di conseguenza, esse hanno certamente il valore di una “riforma economico-sociale” di rilevanti importanza e, indipendentemente dal problema delle situazioni dominicali, debbono essere osservate anche dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome, titolari di competenze primarie in tema di “miniere”.
Dette disposizioni, inoltre, che perseguono l’unica ratio di ottenere energia rinnovabile e senza inquinamento, derivano dall’esercizio da parte dello Stato delle competenze esclusive in materia ambientale, in necessario concorso con le competenze in materia di energia, sicché, anche sotto questo profilo, esse sono in grado di imporsi all’osservanza da parte delle Province autonome, le quali sono sprovviste di competenze legislative primarie in materia di tutela dell’ambiente.
4. - Circa le questioni di legittimità costituzionale dei commi 3, 4 e 5, dell’art. 1 del d.lgs n. 22 del 2010, occorre innanzitutto ricordare che queste devono essere risolte tenendo presente che le disposizioni statali (r.d. n. 1443 del 1927) vigenti al momento della promulgazione dello Statuto speciale (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5), riconducevano le risorse geotermiche alla materia delle miniere. Scelta, come visto, confermata anche dalla disciplina statale successiva e dalla stessa disposizione censurata (art. 1, comma 6).
Da ciò non discende, tuttavia, la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale all’esame della Corte.
Al riguardo occorre osservare che gli impugnati commi 3, 4 e 5 dell’art. 1 del d. lgs. n. 22 del 2010 sono strumentali al perseguimento delle finalità enunciate nel precedente comma 1, nel quale si legge che «la ricerca e la coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche effettuate nel territorio dello Stato, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana […] sono considerate di pubblico interesse e di pubblica utilità e sottoposti a regimi abilitativi ai sensi del presente decreto».
È proprio al fine di rendere effettivo il perseguimento di quelle finalità di pubblico interesse e di pubblica utilità sopra citate, che gli impugnati commi 3, 4 e 5 procedono ad una classificazione delle risorse geotermiche secondo il loro tasso di entalpia, cioè di potenza energetica, stabilendo: che le risorse geotermiche ad alta entalpia «sono di interesse nazionale», cioè producono utilità pubblica per l’intero territorio nazionale; che quelle a media e bassa entalpia «sono di interesse locale» (recte regionale o provinciale), soddisfano cioè un interesse pubblico limitato ai residenti in una data Regione o Provincia; e che le risorse definite «piccole utilizzazioni locali» soddisfano un interesse puramente locale e sono sottoposte alla disciplina semplificata di cui all’art. 10 dello stesso decreto.
In sostanza le risorse geotermiche, considerate nel loro valore energetico e nel loro valore ambientale, sono ritenute «di pubblico interesse e di pubblica utilità» solo entro una determinata soglia di potenza energetica e sono, conseguentemente, divise in due categorie: l’una, relativa alle risorse ad alta entalpia, di «interesse nazionale», l’altra, relativa alle risorse a media e bassa entalpia, di «interesse regionale o provinciale».
Si è, dunque, di fronte ad un principio fondamentale di riforma economico-sociale, che la Provincia autonoma di Bolzano è tenuta anch’essa a rispettare, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto di autonomia.
Le questioni di legittimità costituzionale, in proposito avanzate dalla Provincia autonoma di Bolzano, devono, di conseguenza, essere dichiarate non fondate.
5. ( Diverso discorso è da fare in relazione alle questioni sollevate in riferimento al comma 6, dell’art. 1, del d.lgs. n. 22 del 2010, secondo il quale «le risorse geotermiche, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disciplinato dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e dall’art. 826 del codice civile, sono risorse minerarie dove le risorse geotermiche di interesse nazionale sono patrimonio indisponibile dello Stato, mentre quelle di interesse locale, sono patrimonio indisponibile regionale».
In questa disposizione si afferma, in sostanza, che, in conformità all’art. 43 Cost. (secondo il quale «la legge può riservare originariamente […] fonti di energia […] di preminente interesse generale»), le risorse geotermiche sono beni comuni e, ferma tale natura, la legge provvede, ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., ad attribuire le stesse al patrimonio statale o regionale.
Per quanto riguarda la Provincia autonoma di Bolzano, si deve peraltro tener presente che la stessa ha una competenza legislativa primaria in materia di miniere (e quindi di risorse geotermiche) e che l’art. 68 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige prevede che «le province, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza, succedono, nell’ambito del proprio territorio, nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni e nei diritti demaniali della regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale». Va inoltre ricordato che, in attuazione di tale previsione, l’art. 4 delle Norme di attuazione dello Statuto, approvate con d.P.R. n. 115 del 1973, annovera le “miniere” tra i beni e diritti demaniali trasferiti alla Provincia autonoma di Bolzano.
Qui la contraddizione delle norme statali di riforma economico-sociale con le disposizioni statutarie è evidente.
Sennonché occorre tener presente che le disposizioni statutarie, come sopra si è accennato, concernono soltanto l’aspetto patrimoniale delle risorse geotermiche e non quello ambientale, sicché il contrasto delle norme statali con quelle statutarie riguarda soltanto l’appartenenza del bene e non le utilità ambientali che le risorse geotermiche esprimono (sentenze n. 1 del 2010, n. 225 del 2009 e n. 105 del 2008).
Ne consegue che, nel vigente quadro ordinamentale, la Provincia di Bolzano è tenuta ad osservare le norme statali costituenti riforme economico-sociali per quegli aspetti che riguardano la gestione e la migliore utilizzazione delle risorse geotermiche, siano esse di alta, media o bassa entalpia, mentre mantiene tutti i suoi diritti per quanto concerne gli aspetti economici. In altre termini, spettano alla Provincia i canoni relativi ai permessi di ricerca ed alle concessioni delle risorse geotermiche.
Se ne deve concludere che il comma 6 dell’art. 1 del d.lgs n. 22 del 2010, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che la disposizione relativa all’appartenenza delle risorse geotermiche ad alta entalpia al patrimonio indisponibile dello Stato non si applica alla Provincia di Bolzano.
La conclusione appena enunciata deve estendersi anche alla Provincia autonoma di Trento, in base alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma statale, a seguito del ricorso di una Provincia autonoma, qualora sia basata sulla violazione del sistema statutario della Regione Trentino-Alto Adige, deve estendere la sua efficacia anche all’altra (ex plurimis, sentenza n. 133 del 2010).
6. - Le questioni proposte in riferimento al comma 7 dell’art. 1 del d.lgs. n. 22 del 2010 sono, invece, non fondate.
La disposizione impugnata, infatti, conferisce, in base al principio di sussidiarietà, le funzioni amministrative in tema di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche alle Regioni, e, quindi, anche alla Provincia autonoma di Bolzano, e non risulta, pertanto, in alcun modo lesiva, delle attribuzioni costituzionali della ricorrente. Come, d’altronde, non lesiva risulta essere la attribuzione ad organi statali delle funzioni amministrative riguardanti le risorse geotermiche rinvenute nel mare aperto e nella piattaforma continentale italiana, posto che si tratta di ambiti di territorio sottratti alla competenza regionale e ricadenti pacificamente in quella dello Stato.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), nella parte in cui non prevede che la disposizione relativa all’appartenenza delle risorse geotermiche ad alta entalpia al patrimonio indisponibile dello Stato non si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. n. 22 del 2010, sollevate, in riferimento agli articoli 8, n. 14, 105 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati) ed al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), nonché in relazione al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2010 sollevate, in riferimento agli artt. 8, n. 14, 16, 105 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972, in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), al d.P.R. n. 235 del 1977, al d.P.R. n. 1017 del 1978, nonché in relazione al decreto legislativo n. 266 del 1992, dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI

"Le infilitrazioni delle cosche nel Lazio..La Cgil: l'allarme nel dossier del poliziotti"...."Un agguato in pieno centro, una megatruffa ai Parioli e l'allarme del Silp sulla crescita della criminalità nella Capitale"



 

sabato 9 aprile 2011

MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA AVVISO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1600 allievi agenti della Polizia di Stato riservato, ai sensi dell'art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della medesima legge, che, se in servizio, abbiano svolto, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ Serie speciale - "Concorsi ed esami" del 24 agosto 2010, n. 67. (GU n. 28 del 8-4-2011 - Suppl. Straordinario)

Pubblicazione dei 5000 quesiti vertenti sulle materie oggetto della prova d'esame Testo dei cinquemila quesiti da cui saranno estratti i questionari, a cura della Commissione esaminatrice istituita con D.M. 22 settembre 2010, per la prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1600 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale indetto con D.M. 30 luglio 2010. Il testo di ciascuna domanda e' corredato da risposte numerate dalla n. 1 alla n. 4. La risposta indicata con l'asterisco (*) e' quella esatta.

" ALLARME IGIENICO SANITARIO NEGLI UFFICI DI POLIZIA DELLA CAPITALE"


                                                                                               
COMUNICATO STAMPA

ALLARME IGIENICO SANITARIO NEGLI UFFICI DI POLIZIA DELLA CAPITALE

SEMPRE PIU’ALTA LA PREOCCUPAZIONE DEI POLIZIOTTI

                   IL TAGLIO DEL 30% EFFETTUATO DAL 1° APRILE U.S., CHE VA’ AD AGGIUNGERSI A QUELLO PRECEDENTE DEL 20% APPLICATO DAL FEBBRAIO 2009, HA RIDOTTO AI MINIMI TERMINI LA QUALITA’ E LA QUANTITA’ DEI SERVIZI PREVISTI PER LE PULIZIE DEGLI UFFICI DI POLIZIA DELLA CAPITALE.
            LE RICADUTE SULLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE PER I LAVORATORI E PER I CITTADINI CHE NECESSARIAMENTE DOVRANNO USUFRUIRE DEGLI SPAZI COMUNI, SARANNO A DIR POCO DEVASTANTI.
            PER FARE UN ESEMPIO, RIFERENDOCI AD UNO DEI SERVIZI MINIMI “CONSIDERATO INDISPENSABILE”, RAPPRESENTIAMO CHE I LOCALI ADIBITI A SERVIZI IGIENICI SARANNO PULITI E DISINFETTATI SOLO PER “3” GIORNI A SETTIMANA E ALTRESI’, NON SARANNO PIU’ FORNITI DI SAPONI E CARTA IGIENICA.
            MA NON BASTA! GLI SPAZI COMUNI APERTI A PUBBLICO (UFFICI IMMIGRAZIONE – COMMISSARIATI – QUESTURA - POLIZIA STRADALE - POLIZIA FERROVIARIA - UFFICI AMMINISTRATIVI – ANTICRIMINE E PASSAPORTI), AVRANNO IL LAVAGGIO DEI PAVIMENTI CON PERIODICITA’ SETTIMANALE, MENTRE PER GLI UFFICI OPERATIVI E GLI ARCHIVI E’ PREVISTA OGNI “15” GIORNI. 
            QUESTI TAGLI, CHE SONO FRUTTO DI UNA “STRATEGIA PER GLI APPALTI” MIRATA AL SOLO CONTENIMENTO DELLA SPESA, NON TENENGONO CONTO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI OFFERTI E VIOLANO LE RACCOMANDAZIONI IN AMBITO COMUNITARIO.
            IL SILP PER LA CGIL, FACENDOSI CARICO DI UNA VERA E PROPRIA EMERGENZA CHE ABBRACCIA ANCHE I LAVORATORI DEL SETTORE DELLE DITTE APPALTATRICI PER DETTI SERVIZI, ANNUNCIA LO STATO DI MOBILITAZIONE
           
 ROMA, 9 APRILE 2011 

  LA SEGRETERIA PROVINCIALE


                        (331.3772273 – GIANNI CIOTTI)

venerdì 8 aprile 2011

Pacchetto infrazioni: quattro decisioni riguardano l'Italia nell'ambito dell'agenda digitale, l'energia, parità di trattamento e patenti di guida

La risposta della Commissione europea ai flussi migratori provenienti dal Nord Africa

La risposta della Commissione europea ai flussi migratori provenienti dal Nord Africa

Riferimento: MEMO/11/226 Date: 2011/08/04


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MEMO/11/226
Bruxelles, 8 apr 2011
La risposta della Commissione europea ai flussi migratori provenienti dal Nord Africa
I recenti avvenimenti in Nord Africa sono stati una fonte di ottimismo per le riforme democratiche in corso in molti paesi, soprattutto in Egitto e Tunisia, ma anche di grande preoccupazione in vista del violento conflitto che si svolgono in Libia e dei flussi di migrazione irregolare originario dalla Tunisia. Il conflitto in Libia ha portato ad una crisi umanitaria in questo paese e nei paesi limitrofi. L'Unione europea ei suoi Stati membri hanno reagito in modo rapido ed hanno dimostrato la loro solidarietà con i paesi della regione, fornendo un sostegno umanitario nella prima fase e assistenza per le riforme politiche ed economiche immediatamente dopo. L'Unione europea ha anche agito rapidamente per aiutare i più esposti agli Stati membri di far fronte alle pressioni migratorie. La nostra risposta è completa, che comprenda tutti gli aspetti della crisi e riflette il profondo impegno sia della UE ei suoi Stati membri.
Le misure prese per far fronte all'emergenza umanitaria
Secondo le fonti ufficiali più recenti, circa 430.000 persone hanno lasciato la Libia in fuga dalla violenza delle ultime settimane. La Commissione europea è stata in prima linea nella risposta umanitaria internazionale a questo esodo attraverso la mobilitazione di una vasta gamma di misure.
La Commissione ha reagito rapidamente, attraverso la mobilitazione fin dall'inizio i suoi due strumenti di emergenza principale, vale a dire il meccanismo di protezione civile e gli aiuti umanitari attraverso ECHO. Inoltre, la DG ECHO ha mobilitato un team di 16 esperti in campo dell'aiuto umanitario e di protezione civile, che sono ormai schierati in Libia, Tunisia ed Egitto per monitorare la situazione, e lavorare con le Nazioni Unite per valutare la necessità e agevolare la mobilitazione coordinata del UE di assistenza (finanziari e in natura).
L'aiuto di emergenza dell'Unione europea ammonta a € 30 milioni. Questo è stato assegnato, da un lato, per dare un riparo temporaneo, finanziare le esigenze di base e facilitare il rimpatrio rapido ai loro paesi d'origine di migliaia di persone in fuga dal conflitto in Libia e la ricezione di ospitalità nei campi di transito situato vicino al confine con la Libia . D'altra parte, una parte di questi aiuti è stato destinato a finanziare la fornitura di assistenza umanitaria in Libia.
Misure per affrontare i flussi migratori verso l'Unione europea
Urgenti azioni già intraprese
I massicci spostamenti di popolazioni di diversi paesi del Nord Africa è stata messa sistemi di protezione e accoglienza di alcuni degli Stati membri dell'Unione europea, in particolare in Italia ea Malta, a tensioni crescenti. L'Unione europea ha risposto a queste sfide importanti in modo rapido ed efficace con l'obiettivo di stabilizzare la situazione.
Frontex ha implementato il comune Operazione EPN Hermes Extension 2011 per assistere le autorità italiane nella gestione del flusso di migranti dal Nord Africa, la maggior parte dei quali sono arrivati ​​sull'isola di Lampedusa. Questa missione è stata avviata il 20 febbraio 2011, solo quattro giorni dopo aver ricevuto la richiesta ufficiale alle autorità italiane, un chiaro segnale di solidarietà tra Stati membri. FRONTEX è pronta a continuare la missione fino a quando sarà necessario, e di ampliare, a condizione che gli Stati membri metteranno a disposizione il personale necessario, le navi e le attrezzature. In considerazione di quanto precede, la Commissione sta avviando le procedure necessarie per rafforzare la FRONTEX bilancio 2011 con un ulteriore pari a 30 milioni di euro .
Europol ha inoltre implementato un team di esperti in Italia al fine di aiutare le autorità nazionali per contribuire a individuare e prevenire possibili criminali di tratta di esseri umani.
Per quanto riguarda il fabbisogno finanziario connesso con lo spostamento, la Commissione di quattro fondi legate alla migrazione (il Fondo per le frontiere esterne, Fondo per i rimpatri, i rifugiati Fondo per l'integrazione) sono a disposizione degli Stati membri. Per esempio, l'Italia, uno dei principali beneficiari di questi fondi, sono stati stanziati € 55.000.000 per il 2010 e € 75 milioni per il 2011. Inoltre, la Commissione mette a disposizione un supplemento di € 25 milioni di fondi di emergenza che possono essere rapidamente mobilitati nell'ambito dei Fondi frontiere esterne e del Fondo europeo per i rifugiati.
Quali misure sarebbero utili nel breve termine?
Qualora l'afflusso di immigrati irregolari e rifugiati possibile continuare, la Commissione prevede una serie di misure a breve termine che possono essere adottate.
Rafforzare Frontex
  • 1) Il Joint Operation EPN HERMES Estensione coordinate da FRONTEX potrebbe essere notevolmente rafforzata, con ulteriori risorse tecniche messe a disposizione dagli Stati membri, e adeguate risorse finanziarie.
  • 2) E 'essenziale che FRONTEX è finalmente dato un mandato più forte operativa attraverso una revisione della sua base giuridica, che la Commissione ha presentato nel mese di febbraio 2010 ( IP/10/184 )
  • 3) FRONTEX dovrebbe accelerare i negoziati per concludere accordi di lavoro con i paesi di origine e transito dell'immigrazione irregolare nel Mediterraneo della regione (per esempio, con l'Egitto, Marocco e Turchia), e ricevere un mandato per negoziare analoghi accordi di lavoro con altri paesi interessati (ad esempio la Tunisia)
Reinsediamento di cittadini di paesi terzi
Il continuo aumento e possibili nel flusso di rifugiati (ad esempio, somali, eritrei, ecc), che necessitano di protezione internazionale, provenienti dal territorio libico è una questione di grande preoccupazione. L'UE non solo continuerà a fornire assistenza umanitaria attraverso il suo ufficio umanitario (ECHO), ma è anche pronta ad offrire attraverso il Fondo europeo di sostegno finanziario i rifugiati al fine di agevolare il reinsediamento delle persone bisognose di protezione internazionale. Il reinsediamento rappresenta non solo una misura salva-vita per i rifugiati in questione, ma è anche un gesto importante la condivisione di responsabilità nei confronti dei paesi che li ospitano. Solidarietà con i paesi vicini la Libia che sono sotto pressione attraverso il reinsediamento può aiutare a mantenere 'spazio di protezione', oltre a contribuire al dialogo e alla cooperazione su altre questioni di migrazione e di gestione delle frontiere.
La Commissione ha pertanto stati incoraggianti Stati membri dell'Unione europea ad offrire posti di reinsediamento, in uno spirito di condivisione di responsabilità e in stretta cooperazione con le Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). È tenuto un incontro con gli Stati membri il 25 marzo in cui le più urgenti sono state spiegate le esigenze particolari di dall'UNHCR e dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), entrambi i quali sono attivamente impegnati sul campo nella regione.
L'attuale crisi nel Mediterraneo dimostra chiaramente come sia indispensabile che il Consiglio e il Parlamento europeo, fare uno sforzo per raggiungere rapidamente un accordo sulla adozione della proposta della Commissione per la creazione di un programma comune di reinsediamento UE. Questa proposta di fornire una base annuale strutturato per la definizione delle priorità, e che collega queste priorità con incentivi finanziari, incoraggiando così le più Stati membri di impegnarsi in attività di reinsediamento, e di rafforzare la cooperazione pratica tra gli Stati membri a tal fine.
Solidarietà / La direttiva sulla protezione temporanea
In caso di afflusso massiccio di persone che potrebbero aver bisogno di protezione internazionale, la Commissione si attende che gli Stati membri per dimostrare concreta solidarietà con l'altro direttamente assistendo gli Stati cuscinetto il peso maggiore. Ciò potrebbe comportare il trasferimento verso altri Stati membri di alcune persone in cerca di protezione, o che hanno già ottenuto uno status di protezione internazionale.
aiuto concreto potrebbe parimenti essere fornita dal recente creazione Ufficio europeo di sostegno in materia di asilo, uno dei cui compiti è centrale il coordinamento di assistenza agli Stati membri i cui sistemi d'asilo sono sotto pressione eccezionali. Ciò potrebbe comportare la realizzazione di 'squadre di sostegno per l'asilo' cosiddetta di rafforzare le capacità di uno Stato per trattare le domande di asilo e di garantire adeguate condizioni di accoglienza per i richiedenti asilo.
La Commissione dovrebbe anche essere pronti a prevedere di proporre il ricorso al meccanismo previsto la direttiva sulla protezione temporanea 2001 ( 2001/55/CE ), se le condizioni previste dalla direttiva siano soddisfatti. Si potrebbe essere riservato solo a fare questo passo , se è chiaro che le persone interessate possono avere bisogno di protezione internazionale, se non possono essere tranquillamente tornati nei loro paesi di origine, e se il numero di persone in arrivo che sono che necessitano di protezione sono sufficientemente grandi. Resort a questo meccanismo permetterebbe la protezione immediata e di accoglienza nel territorio degli Stati membri dell'UE per le persone in questione, oltre ad offrire uno "spazio di respiro" per i sistemi di asilo nazionali degli Stati membri più direttamente interessati.
Le misure da prevedere nel lungo termine
Le istituzioni dell'UE e gli Stati membri devono sostenere la transizione politica ed economica nella regione meridionale del Mediterraneo, per aiutarli a creare opportunità per i potenziali migranti di trovare un'occupazione a casa. Tale sostegno deve affrontare la questione della mobilità, migrazione e sicurezza insieme.
La comunicazione congiunta della Commissione e l'Alto Rappresentante per " Una partnership per la democrazia e prosperità condivisa per la democrazia e prosperità condivisa con la sponda meridionale del Mediterraneo "ha proposto un nuovo approccio per un lungo periodo di partenariato per la migrazione, mobilità e sicurezza . È stato ampiamente approvato dal Consiglio europeo nelle sue riunioni del 11 e 25 marzo 2011.
E 'anche urgente di sviluppare ulteriormente il programma di protezione regionale (PPR) , designata nel mese di aprile 2010, che comprende l'Egitto, Libia e Tunisia. Nell'ambito del programma tematico di cooperazione con i paesi terzi in materia di migrazione e asilo, la Commissione ha già previsto uno stanziamento di 3,6 milioni di euro per finanziare tali RPP. programmi di protezione regionale sono progettati per aumentare la capacità di protezione delle regioni interessate - sia regioni di origine e di transito delle regioni allo stesso modo - e di migliorare la protezione dei rifugiati attraverso soluzioni durevoli (andata e ritorno, l'integrazione locale o il reinsediamento in un paese terzo).
Quale sarebbe il contenuto della partenariati per la mobilità?
Le esperienze positive dei partenariati per la mobilità sviluppate finora nel quadro della globale dell'UE in materia di migrazione (con la Georgia, Moldova e Capo Verde) mostrano un chiaro valore aggiunto degli sforzi comuni dell'UE.
partenariati per la mobilità fornire un quadro per un movimento ben organizzato delle persone tra l'UE e un paese terzo. Un partenariato per la mobilità è una 'soluzione win-vince e copre visti e accordi di migrazione legale, un quadro giuridico per (economico), le migrazioni, lo sviluppo delle capacità di gestire le rimesse; matching efficiente delle richieste di lavoro e bisogni, programmi di rimpatrio e il reinserimento di irregolari, il potenziamento del sistemi di asilo alle norme UE.
In cambio di una maggiore mobilità, i partner devono essere pronti a impegnarsi per aumentare la loro capacità di gestione delle frontiere, di prevenzione e lotta contro la migrazione irregolare e la tratta di esseri umani, anche attraverso una maggiore sorveglianza marittima, il rimpatrio dei migranti irregolari (accordi di rimpatrio e accordi di riammissione) e potenziando la capacità e le abilità delle autorità di contrasto per combattere efficacemente la criminalità transfrontaliera organizzata e la corruzione.