ALLEGATO
Interrogazione 5-04092 Lovelli: Distanza minima obbligatoria tra il segnale che indica il limite massimo di velocità e gli apparecchi di rilevazione della velocità medesima.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con l'interrogazione iscritta all'ordine del giorno della seduta odierna, gli onorevoli interroganti chiedono di rivedere la circolare del 29 dicembre 2010, emanata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, d'intesa con il Dipartimento degli Affari interni e territoriali, sentito il Ministero delle infrastrutture e trasporti con la quale sono state fornite indicazioni applicative ed operative, sull'articolo 25, comma 2, della legge n. 120 del 2010 recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale».
Tale disposizione stabilisce che i dispositivi di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni dei limiti di velocità, «... fuori dai centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità».
Al fine di chiarire l'esatto ambito applicativo della norma ed evitare ambiguità dal punto di vista pratico, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con la circolare richiamata, ha specificato che, qualora lungo il tratto soggetto a controllo siano presenti intersezioni stradali che comportano la ripetizione del segnale indicante il limite di velocità, ai sensi dell'articolo 104 del regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992), la distanza minima di un chilometro va calcolata a partire dal segnale posto subito dopo l'intersezione.
L'articolo 104 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nel prescrivere la ripetizione del segnale dopo l'intersezione, svolge proprio la funzione di garantire la conoscibilità delle limitazioni di velocità da parte dell'utente che si immette dalle strade laterali, condizione, quest'ultima, necessaria per imputare allo stesso l'eventuale violazione del precetto.
La questione sollevata dagli onorevoli interroganti si colloca nell'ambito della più generale attività di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade.
La sicurezza stradale, infatti, costituisce un obiettivo strategico nell'azione del Governo, nel quadro dei programmi prioritari dell'Unione europea che prevedono il contenimento del fenomeno dell'incidentalità stradale e mirano, in particolare, ad una sensibile riduzione della mortalità.
In questa direzione vanno lette le nuove disposizioni contenenti prescrizioni più rigorose, che rendono possibile l'impiego di nuove tecnologie di controllo remoto delle violazioni e costituiscono uno strumento essenziale al fine di contrastare efficacemente le condotte di guida non rispettose dei limiti di velocità imposti ex lege.
In particolare, la puntuale applicazione della normativa di riferimento e la precisa esecuzione, da parte delle Forze di Polizia, delle connesse direttive ministeriali hanno fatto registrare, negli ultimi anni, una significativa diminuzione del numero di incidenti stradali.
Infatti, come si evince dalle rilevazioni effettuate dalla Polizia Stradale e dall'Arma dei Carabinieri, si è passati dai 111.493 incidenti del 2009, ai 105.006 del 2010, con una riduzione del 5,8 per cento.
L'esigenza di garantire la sicurezza stradale va comunque bilanciata con l'altra di rispettare il principio di legalità dell'azione amministrativa nella contestazione degli illeciti derivanti dalle violazioni al Codice della Strada.
In quest'ottica, infatti, non si può muovere al conducente di un autoveicolo il rimprovero per aver violato una regola di prudenza alla guida se quest'ultimo non è stato messo nelle condizioni di conoscere il precetto. Se così non fosse, infatti, non sarebbe possibile pretendere da quest'ultimo una condotta alternativa lecita e conforme alle prescrizioni della normativa che regola la circolazione stradale.
Pertanto, la circolare risulta perfettamente rispondente all'assetto normativo vigente - teleologicamente orientato alla sicurezza della circolazione ed alla tutela della vita umana, ma al contempo volto a garantire la legalità e trasparenza dell'azione amministrativa - realizzando un equo contemperamento delle esigenze che ho in precedenza citato. Una diversa interpretazione, infatti, sarebbe ammissibile solo in presenza di una modifica dell'attuale quadro normativo.
Interrogazione 5-04092 Lovelli: Distanza minima obbligatoria tra il segnale che indica il limite massimo di velocità e gli apparecchi di rilevazione della velocità medesima.
Con l'interrogazione iscritta all'ordine del giorno della seduta odierna, gli onorevoli interroganti chiedono di rivedere la circolare del 29 dicembre 2010, emanata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, d'intesa con il Dipartimento degli Affari interni e territoriali, sentito il Ministero delle infrastrutture e trasporti con la quale sono state fornite indicazioni applicative ed operative, sull'articolo 25, comma 2, della legge n. 120 del 2010 recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale».
Tale disposizione stabilisce che i dispositivi di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni dei limiti di velocità, «... fuori dai centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità».
Al fine di chiarire l'esatto ambito applicativo della norma ed evitare ambiguità dal punto di vista pratico, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con la circolare richiamata, ha specificato che, qualora lungo il tratto soggetto a controllo siano presenti intersezioni stradali che comportano la ripetizione del segnale indicante il limite di velocità, ai sensi dell'articolo 104 del regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992), la distanza minima di un chilometro va calcolata a partire dal segnale posto subito dopo l'intersezione.
L'articolo 104 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nel prescrivere la ripetizione del segnale dopo l'intersezione, svolge proprio la funzione di garantire la conoscibilità delle limitazioni di velocità da parte dell'utente che si immette dalle strade laterali, condizione, quest'ultima, necessaria per imputare allo stesso l'eventuale violazione del precetto.
La questione sollevata dagli onorevoli interroganti si colloca nell'ambito della più generale attività di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade.
La sicurezza stradale, infatti, costituisce un obiettivo strategico nell'azione del Governo, nel quadro dei programmi prioritari dell'Unione europea che prevedono il contenimento del fenomeno dell'incidentalità stradale e mirano, in particolare, ad una sensibile riduzione della mortalità.
In questa direzione vanno lette le nuove disposizioni contenenti prescrizioni più rigorose, che rendono possibile l'impiego di nuove tecnologie di controllo remoto delle violazioni e costituiscono uno strumento essenziale al fine di contrastare efficacemente le condotte di guida non rispettose dei limiti di velocità imposti ex lege.
In particolare, la puntuale applicazione della normativa di riferimento e la precisa esecuzione, da parte delle Forze di Polizia, delle connesse direttive ministeriali hanno fatto registrare, negli ultimi anni, una significativa diminuzione del numero di incidenti stradali.
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Infatti, come si evince dalle rilevazioni effettuate dalla Polizia Stradale e dall'Arma dei Carabinieri, si è passati dai 111.493 incidenti del 2009, ai 105.006 del 2010, con una riduzione del 5,8 per cento.
L'esigenza di garantire la sicurezza stradale va comunque bilanciata con l'altra di rispettare il principio di legalità dell'azione amministrativa nella contestazione degli illeciti derivanti dalle violazioni al Codice della Strada.
In quest'ottica, infatti, non si può muovere al conducente di un autoveicolo il rimprovero per aver violato una regola di prudenza alla guida se quest'ultimo non è stato messo nelle condizioni di conoscere il precetto. Se così non fosse, infatti, non sarebbe possibile pretendere da quest'ultimo una condotta alternativa lecita e conforme alle prescrizioni della normativa che regola la circolazione stradale.
Pertanto, la circolare risulta perfettamente rispondente all'assetto normativo vigente - teleologicamente orientato alla sicurezza della circolazione ed alla tutela della vita umana, ma al contempo volto a garantire la legalità e trasparenza dell'azione amministrativa - realizzando un equo contemperamento delle esigenze che ho in precedenza citato. Una diversa interpretazione, infatti, sarebbe ammissibile solo in presenza di una modifica dell'attuale quadro normativo.
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