note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare disposizioni in tema di misure per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare dai commi 1 e 21 del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, e' incrementata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, di 115 milioni di euro. 2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 puo' essere ulteriormente incrementata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto, con i Ministri della difesa e dell'interno: a) a favore del personale delle Forze armate, con quota parte delle risorse corrispondenti alle minori spese effettuate, rispetto al precedente anno, in conseguenza delle missioni internazionali di pace; b) a favore del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con quota parte delle risorse di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, relativo al Fondo unico giustizia. 3. Il fondo di cui al comma 1, come incrementato ai sensi del presente articolo, e' destinato alla corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche con riferimento al personale interessato alla corresponsione, per i medesimi anni, dell'assegno funzionale, del trattamento economico superiore correlato all'anzianita' di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado, degli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, nonche' degli emolumenti corrispondenti previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' all'applicazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del citato articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010. 4. All'onere derivante dal comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2011, 2012 e 2013, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 marzo 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Maroni, Ministro dell'interno La Russa, Ministro della difesa Alfano, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Alfano
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