Trib. Orvieto, 03-11-2010
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con il presente appello il Comune di Paciano censura la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Città della Pieve nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa ex legge 689/81 sotto il profilo della violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto di modificazione della domanda. Tale censura si palesa fondata.
Il ricorrente, con i motivi di opposizione, delimita la materia del contendere cristallizzando la causa petendi contenuta nella domanda, e ciò in applicazione delle regole ordinarie del processo civile, pacificamente applicabili, per costante giurisprudenza, al giudizio di opposizione a sanzione amministrativa (v. Cass. 27.6.2002 n. 9387; Cass. S.U. 19.4.1990 n. 3271).
Nel caso di specie il ricorso si fondava:
1. sulla omessa taratura dell'apparecchio;
2. sulla presenza di un solo agente;
3. sulla mancata contestazione immediata;
4. sulla incompetenza territoriale della Polizia Municipale del Comune di Paciano.
Pertanto, solo su questi motivi il giudice dell'opposizione avrebbe potuto pronunciarsi.
Al contrario, la sentenza del giudice di primo grado annullava l'impugnato verbale sulla base della non certa identificazione del proprietario del veicolo stante la illeggibilità del numero di targa, eccezione sollevata dal ricorrente solo tardivamente, in udienza, e non nell'atto introduttivo.
Ciò comporta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con conseguente necessità di annullare la sentenza oggetto di gravame.
Ciò posto, il giudice dell'appello deve necessariamente esaminare il merito del ricorso di primo grado.
Sulla incompetenza territoriale l'eccezione è infondata in quanto l'art. 11 comma 3 che demanda al Ministero dell'Interno i servizi di Polizia Stradale con la sola salvezza delle attribuzioni dei Comuni per quanto concerne i centri abitati attiene alla direzione e predisposizione dei servizi nonché al loro coordinamento, ma non alla delimitazione delle competenze della Polizia Municipale, che è regolata dalla legge 3.7.1986 n. 65 con riferimento all'intero territorio di appartenenza (Cass. n. 3019/02); pertanto, nel nostro caso, anche se l'infrazione è stata commessa fuori dal centro abitato, è stata rilevata da organo territorialmente competente.
Quanto alla omessa taratura/omologazione, la censura è infondata: premesso che l'omologazione va riferita al modello e non all'esemplare (Cass. n. 5889/2004) e che l'omologazione d parte del Ministero è stata correttamente indicata nel verbale, deve affermarsi che le disposizioni contenute nella L. 273/1991 e nel D.M. 28.2.2000 n. 182, che prevedono la taratura periodica, non sono applicabili agli apparecchi misuratori della velocità, non trattandosi di strumenti "metrici" nel senso richiesto da tale normativa, come chiarito nella Circ. Min. Infrastrutture e Trasporti n. 1341 del 27 giugno 2005 (tale principio è stato ripetutamente sancito dalla Suprema Corte, tra le altre, con ben sette pronunce in tema di taratura autovelox emesse in data 26.9.2007 ed una recentissima in data 27.2.-14.9.2009 n. 19775, tutte di rigetto di quei ricorsi che sostenevano la necessità della taratura del singolo apparecchio: Cass. 26.9.2007, Sez. 2°, n. 20044, 20035, 20022, 19989, 19988, 19987,
19966).
A tale proposito la sentenza n. 19775/2009 ha affrontato la tematica della taratura compiendo altresì un excursus della normativa comunitaria in materia: nella sentenza si chiarisce che la disciplina legale delle misurazioni (T.U. delle leggi sui pesi e le misure approvato con R.D. 23.8,1890 n. 7088, regolamento sul servizio metrico approvato con R.D. 31.1.1909 n. 242, entrambi successivamente più volte aggiornati ed integrati, in particolare dalla L. 13.12.1928 n. 2886 sulla definizione delle unità legali di peso e di misura) ha sempre avuto quale specifica finalità quella di regolare rapporti di carattere essenzialmente privatistico inerenti l'industria, l'agricoltura, il commercio ed, indirettamente, il pubblico interesse alla certezza nelle transazioni commerciali in genere, tanto che laddove si è resa necessaria la regolamentazione di materie particolari implicanti interessi od esigenze difformi, ovvero non suscettibili d'essere ricondotti alla disciplina generale, il
legislatore è intervenuto con normative ad hoc, in deroga od in aggiunta a quella generale (ad es. L 7.7.1910 n. 480 sul carato metrico, L. 5.2.34 n. 305 sul titolo dei metalli preziosi, D. Lg. 21.3.48 n. 370 sulle unità fotometriche ed elettriche).
Le medesime finalità risultano perseguite dalla normativa comunitaria di base (v. preambolo alla Direttiva 80/181/CEE del Consiglio in data 20.12.1979 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle unità di misura laddove, tra l'altro, si considera "...che le legislazioni degli Stati Membri che prescrivono l'impiego di unità di misura differiscono da uno Stato Membro all'altro e pertanto ostacolano le transazioni commerciali; che, di conseguenza, per eliminare detti ostacoli è necessario armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e ed amministrative).
In particolare, la più recente delle Direttiva in materia, la 2004/22/CE del 31 marzo 2004, elenca specificamente, all'art. 1, gli strumenti nella stessa specificamente considerati, tra i quali non sono ricompresi i misuratori di velocità, onde, ad oggi, non essendo state emanate Direttive comunitarie in materia, il controllo CEE non può ancora essere attuato su tali dispositivi che, in tutti i Paesi Membri, vengono allo stato approvati e disciplinati secondo le rispettive normative nazionali (unica eccezione è data dalla disciplina dei cronotachigrafi, soggetti allo specifico regolamento CEE n. 3821/85 del 20.12.1985 e succ. mod. al quale l'ordinamento italiano si è adeguato con D.M. 10.8.2007 del Ministero dello Sviluppo Economico, normative che riflettono anch'esse, significativamente, esigenze riferite più all'aspetto socio-commerciale delle finalità perseguite nel settore dei trasporti su strada che non a quello attinente alla viabilità ed ai connessi problemi di
sicurezza).
In buona sostanza, quindi, non esistono, allo stato, norme comunitarie vincolanti in materia di misurazione della velocità dei veicoli e di pertinenti apparecchiature.
Al qual riguardo si deve considerare che, contrariamente a quanto a volte sostenuto da alcuni giudici del merito, non è vincolante la normativa UNI EN 30012 (Sistema di Conferma Metrologica di Apparecchi per Misurazioni) che, in assenza di leggi o regolamenti di recepimento, rappresenta unicamente un insieme di regole di buona tecnica, impropriamente definite "norme", alle quali, in assenza di obblighi, giuridici, i costruttori decidono autonomamente di conformarsi.
Occorre rilevare ancora che la materia dell'impiego e della manutenzione dei misuratori di velocità ha una propria disciplina, specifica rispetto alle norme che regolamentano gli altri apparecchi di misura, contenuta nel D.M. 29.10.97, relativo all'approvazione dei prototipi delle apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e alle loro modalità di impiego, il cui art. 4 stabilisce che "gli organi di polizia stradale interessati all'uso delle apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità sono tenuti a rispettare le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d'uso", escludendo, perciò, la necessità di un controllo periodico finalizzato alla taratura dello strumento di misura se non è espressamente richiesto dal costruttore nel manuale d'uso depositato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al momento della richiesta di approvazione, ovvero nel decreto stesso di approvazione (cfr. Cass.
n. 19775/2009).
Pertanto, le censure di illegittimità del verbale sollevate sotto questi profili dalla ricorrente risultano infondate.
Quanto alla presenza di un solo agente deve ricordarsi che le norme che prevedono due unità hanno funzione meramente organizzativa dell'espletamento del servizio, ed è da escludersi che la loro violazione sia sanzionata con la nullità dei provvedimenti emessi senza la loro osservanza. È escluso, d'altro canto, ogni sindacato del giudice di merito su tali scelte organizzative, risolvendosi lo stesso in una inammissibile ingerenza nel modus operandi della p.a. (Cass. 16713/03 e 4048/02). Inoltre il fatto che la pattuglia sia stata composta da un solo agente non è stato posto a fondamento della impossibilità di procedere alla contestazione immediata (v. verbale), e del resto lo stesso ricorrente non deduce in base a quali elementi la presenza di un solo agente abbia potuto concretamente privare di trasparenza l'operato dell'accertatore.
Quanto alla mancata contestazione immediata si osserva che nel verbale in esame sono state ben indicate le ragioni sostanziali per le quali è stato impossibile procedere a contestare immediatamente la violazione al trasgressore.
Sebbene non sia precluso al giudice di merito la verifica di tale impossibilità in base alle circostanze del caso concreto (Cass. 8457/06), tranne che per l'impossibilità dettata da ragioni di organizzazione del servizio, risolvendosi il sindacato del giudice in una inammissibile ingerenza nel modus operandi della p.a. (così Cass. 16713/2003 e Cass. 4048/2002), sussiste a carico del ricorrente un onere di allegazione e di prova circa la concreta inesistenza dell'impossibilità di procedere a contestazione immediata, onere che nel caso di specie non è stato assolto.
Né residua in capo al giudice una qualche facoltà di rilevare d'ufficio fatti e circostanze idonei a provare che l'impossibilità di fermare il veicolo era in concreto inesistente, come affermato chiaramente dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 13.11.1991 n. 12131).
Nel caso di specie il ricorrente si è limitato a definire le motivazioni come pure clausole di stile, omettendo completamente di dedurre in base a quali circostanze sarebbe stato invece - in concreto - possibile procedere ad una contestazione immediata, ed omette altresì di allegare i motivi che giustificarono il superamento dei limiti di velocità e che sarebbero stati verosimilmente rappresentati all'agente in caso di contestazione immediata.
Sulla base di quanto fin qui esposto, la sentenza oggetto di gravame deve essere annullata per vizio di ultrapetizione, ed il verbale redatto dalla Polizia Municipale di Paciano integralmente confermato stante il rigetto del ricorso avverso il verbale medesimo.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Non appare equo compensare le spese di lite non sussistendone giusti motivi, alla luce dell'oramai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione in ordine ai vari profili della materia trattati nel presente procedimento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando;
accoglie l'appello per vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, che per l'effetto annulla.
Rigetta il ricorso proposto avanti al Giudice di Pace di Città della Pieve, confermando l'opposto verbale redatto dalla Polizia Municipale di Paciano.
Condanna #################### al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, che si liquidano per il primo grado in complessivi euro 300,00 per diritti ed onorari, e per il secondo grado in euro 369,00 per diritti, euro 50,40 per spese ed euro 150,00 per onorari; il tutto oltre rimb. Forf. Iva e Cap d legge.
Orvieto, 25.10.2010
Depositata in Cancelleria il 3 novembre 2010
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domenica 20 marzo 2011
Tribunale di Orvieto"...Sulla incompetenza territoriale l'eccezione è infondata in quanto l'art. 11 comma 3 che demanda al Ministero dell'Interno i servizi di Polizia Stradale con la sola salvezza delle attribuzioni dei Comuni per quanto concerne i centri abitati attiene alla direzione e predisposizione dei servizi nonché al loro coordinamento, ma non alla delimitazione delle competenze della Polizia Municipale, che è regolata dalla legge 3.7.1986 n. 65 con riferimento all'intero territorio di appartenenza (Cass. n. 3019/02); pertanto, nel nostro caso, anche se l'infrazione è stata commessa fuori dal centro abitato, è stata rilevata da organo territorialmente competente...."
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