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domenica 20 marzo 2011

Tribunale Milano "...Essendo stata proposta opposizione avverso il verbale di accertamento di infrazione al codice della strada redatto dalla Polizia stradale...


CIRCOLAZIONE STRADALE   -   PROCEDIMENTO CIVILE
Trib. Milano Sez. I, 17-01-2011
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con citazione notificata il 29.9.2008 il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Pavia convenivano in giudizio #################### #################### proponendo appello avverso la sentenza emessa tra le parti dal Giudice di Pace di Pavia il 18.12.2007 - pubblicata in pari data e non notificata - nel procedimento di opposizione ex art. 22 L. 689/1981 proposto dalla società oggi appellata, avverso il verbale di accertamento di infrazione al codice della strada n. (...) redatto dalla Polizia Stradale di Pavia il 23.7.2007 e con cui era stata contestata alla società opponente quale proprietaria del veicolo Audi A4 tg (...) e responsabile in solido la violazione dell'art. 142 co. 9 del cod. strada accertata il 24.6.2007 alle ore 11.22 lungo l'autostrada Milano Genova in località Domo nord al km 33,600. Le amministrazioni appellanti censurano la sentenza di primo grado sia per ragioni di rito che di merito e ne chiedono la totale riforma. In primo luogo la difesa appellante deduce che il giudice di primo
grado ha erroneamente instaurato il contraddittorio sull'opposizione con la Prefettura di Pavia anziché con il Ministero dell'Interno, pur avendo poi pronunciato sentenza anche nei confronti dell'amministrazione centrale.

Inoltre l'appellante si duole del fatto che, mentre l'unico motivo di opposizione dedotto dalla controparte nel ricorso introduttivo fosse di aver contestato che l'autoveicolo fotografato dall'autovelox era effettivamente quello di proprietà della società ####################, il giudice di primo grado aveva accolto l'opposizione per ragioni diverse e, in particolare, per l'asserita mancanza di prova circa l'espressa autorizzazione all'uso dell'apparecchiatura autovelox e circa il costante e continuo controllo sul suo funzionamento corretto nonostante l'omologazione.

La società appellata si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e deducendo che la sentenza impugnata fosse priva dei vizi lamentati da controparte. In via di appello incidentale chiedeva l'accoglimento dell'opposizione per le ragioni esposte nel ricorso originario.

Le censure mosse alla sentenza impugnata dall'amministrazione appellante sono fondate.

Essendo stata proposta opposizione avverso il verbale di accertamento di infrazione al codice della strada redatto dalla Polizia stradale, legittimato passivo era il solo Ministero dell'Interno e non anche il Prefetto, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza anteriore alla modifica apportata all'art. 204 bis cod. strada dalla L. n. 120 del 29.7.2010, che ha introdotto il comma 4 bis nell'art. 204 bis citato laddove è prevista la legittimazione passiva del Prefetto anche nelle opposizioni avverso il verbale di contestazione. Il Ministero dell'Interno è stato comunque parte del giudizio di primo grado come si evince dalla sentenza impugnata e, in ogni caso, l'appello proposto dall'Avvocatura distrettuale nell'interesse della predetta amministrazione centrale dello Stato - come detto, all'epoca soggetto legittimato passivo nel giudizio di opposizione proposto direttamente avverso il verbale di accertamento di infrazione al codice della strada redatto dalla Polizia
Stradale - avrebbe sanato il vizio di instaurazione del contraddittorio nel primo grado ravvisabile nella notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza alla Prefettura di Pavia anziché all'Avvocatura distrettuale dello Stato. Come più volte affermato dalla Suprema Corte anche di recente (vd. Cass. 9.6.2010 n. 13886), l'errata individuazione da parte dell'ufficio giudiziario - al quale spetta la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nel procedimento di opposizione disciplinato dalla L. n. 689/1981 - del soggetto legittimato a contraddire nell'opposizione a sanzione amministrativa costituisce una semplice irregolarità e non determina l'inammissibilità dell'opposizione. Inoltre, la nullità della sentenza di primo grado emessa nei confronti di un soggetto non legittimato a contraddire nell'opposizione a sanzione amministrativa non comporterebbe la rimessione al primo giudice da parte del giudice di appello, posto che i casi di
rimessione al giudice di primo grado sono solo quelli tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c., fra i quali non rientra quello di specie.

Peraltro, l'amministrazione statale appellante pur deducendo la nullità della sentenza di primo grado non invoca la rimessione al primo giudice, bensì la riforma della sentenza impugnata e il rigetto dell'originaria opposizione proposta dalla #################### ####################.

Anche le ulteriori censure mosse dall'avvocatura distrettuale alla sentenza del Giudice di Pace di Pavia sono fondate.

Il giudice di primo grado ha infatti accolto l'opposizione per ragioni mai dedotte dall'opponente, se non in parte all'udienza di comparizione, come è agevole rilevare dalla lettura della sentenza impugnata e dell'originario ricorso introduttivo. Come noto, "il giudizio di opposizione avverso ordinanza - ingiunzione di pagamento di somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, è strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del giudizio civile ordinario e risponde agli inerenti principi, in particolare della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della "causa petendi", che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione; ne consegue che il giudice, salve le ipotesi di inesistenza, non ha il potere di rilevare ragioni
di invalidità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto non dedotte nell'atto di opposizione, nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso, e che l'opponente, se ha facoltà di modificare l'originaria domanda nei limiti consentiti dagli art. 183 e 184 cod. proc. civ. (nel testo vigente anteriormente alla sostituzione operata dall'art. 23, lett. c - ter, del d.l. n. 35, del 2005, conv., con modif., in legge n. 80, del 2005, come modificato dall'art. 11, lett. a), della legge n. 263, del 2005, con effetto dall'1 marzo 2006, risultando applicabili le modifiche ai soli procedimenti instaurati successivamente all'1 marzo 2006 ai sensi dell'art. 23 - quinquies d.l. n. 35, cit.), non può introdurre in corso di causa domande nuove. (...)" (in tal senso, fra le altre, Cass. 16.4.2010 n. 9178).

Peraltro, ove pure si volessero ritenere ritualmente dedotti i motivi di invalidità del provvedimento sanzionatorio opposto ravvisati dal Giudice di Pace di Pavia, la decisione adottata dal giudice di primo grado andrebbe comunque riformata perché errata, come puntualmente lamentato dall'appellante. Infatti, "in tema di sanzioni amministrative conseguenti alla violazione dei limiti di velocità previsti dall'art. 142 del codice della strada, il legislatore non ha adottato, in relazione alle apparecchiature di controllo automatico (ed. "autovelox") in dotazione alle Forze di polizia, nessuna disposizione che commini la decadenza delle omologazioni rilasciate; ne consegue che, nel giudizio di opposizione alla relativa sanzione amministrativa, non sussiste alcun ulteriore onere probatorio, a carico dell'Amministrazione, relativo alla perdurante funzionalità delle predette apparecchiature" (Cass. 25.6.2008 n. 17361). Nel caso di specie, essendo incontroverso che l'apparecchiatura
utilizzata per l'accertamento dell'infrazione al codice della strada - puntualmente descritta nel verbale della polizia stradale era regolarmente omologata ed era del tipo di quelle comunemente in uso alle forze dell'ordine per l'accertamento di tali infrazioni, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice l'amministrazione pubblica non doveva affatto provare di aver sottoposto l'apparecchiatura a "costante e continuo controllo" (vd. sentenza di primo grado). Inoltre, nel caso di specie, l'accertamento della violazione dell'art. 142 comma 9 del C.d.S. è avvenuto in autostrada mediante l'utilizzo di apparecchiatura automatica (autovelox) regolarmente approvata e omologata (vd. verbale di contestazione in atti). Pertanto non occorreva alcun decreto prefettizio che autorizzasse l'uso di tale strumento meccanico di rilevazione dell'infrazione, essendo l'utilizzo di tali apparecchiature automatiche espressamente consentito nelle autostrade dall'art. 4 comma 1 della L. 8.1.2002 n.
168 (che ha convertito con modificazioni il D.L. n. 121 del 2002) ed inoltre la medesima norma citata prevede altresì un'esplicita deroga all'obbligo di contestazione immediata dell'infrazione nel caso di accertamento di violazioni dell'art. 142 avvenuto in autostrada mediante apparecchiature automatiche omologate (comma 4 del citato art. 4).

Nell'originario ricorso in opposizione la società appellata deduceva unicamente che l'autoveicolo raffigurato nella foto allegata dalla P.A. al verbale di contestazione dell'infrazione non sarebbe quello di sua proprietà, in quanto - pur coincidendone il modello, il colore e il numero di targa chiaramente visibili nella foto - l'autovettura della società ricorrente sarebbe stata anche dotata di antenna satellitare sul tetto e di sensori di parcheggio, pure visibili nella parte posteriore ed assenti invece nell'auto fotografata dall'autovelox. A sostegno della sua "singolare" prospettazione e della ipotizzata "clonazione" dell'auto, la società appellata ha allegato una foto dell'autovettura di sua proprietà e alcune dichiarazioni scritte di suoi dipendenti nelle quali si legge che il giorno in cui è stata accertata l'infrazione di cui si discute l'auto Audi A4 di colore grigio metallizzato tg. (...) si trovava presso la concessionaria della odierna appellata. E' evidente che
risulta del tutto inverosimile che una targa identica falsificata venisse utilizzata proprio su un'autovettura dello stesso modello e colore di quella contrassegnata dalla targa originale e che le dichiarazioni dei dipendenti della #################### #################### fatte a distanza di molto tempo dal giorno in cui è stata accertata l'infrazione sono del tutto inattendibili. Né si può seriamente sostenere che la prova del fatto che la vettura fotografata dall'autovelox non fosse quella della odierna appellata sulla non visibilità nella foto di particolari dell'auto (antenna, sensori e cerchi) facilmente sostituibili. Dal momento che le doglianze sollevate nell'originario ricorso introduttivo dell'opposizione risultano chiaramente infondate e che la P.A. ha pienamente assolto all'onere probatorio su di essa gravante mediante il deposito della documentazione sin dal primo grado, l'opposizione andava respinta. Ne deriva che va accolto l'appello proposto dall'amministrazione statale e, in riforma della
sentenza impugnata, va rigettata l'opposizione inizialmente proposta dalla #################### #################### avverso il verbale della Polstrada sopra descritto. Considerato che in primo grado la P.A. opposta non ha svolto attività difensiva nulla va disposto in merito alle spese di lite di quel grado, mentre l'appellata soccombente va condannata a rifondere le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con citazione notificata il 29.9.2008, dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura - U.T.G. di Pavia nei confronti di #################### #################### avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Pavia il 18.12.2007, pubblicata in pari data e non notificata, nel contraddicono delle parti, contrariis reiectis, così provvede:

- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da #################### #################### avverso il verbale della Polizia Stradale di Pavia n. (...) emesso il 23.7.2007;

- condanna l'appellata #################### #################### a rifondere le spese di lite del presente grado di giudizio liquidate in complessivi Euro 1.647,00, di cui Euro 497,00 per diritti ed Euro 1.150,00 per onorario, oltre oneri accessori come per legge.

Così deciso in Milano, il 10 gennaio 2011.

Depositata in Cancelleria il 17 gennaio 2011.

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