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lunedì 11 aprile 2011

Trasmissione per via telematica dei certificati dì malattia. Indicazioni operative per i lavoratori dipendenti e datori di lavoro del settore pubblico e privato. (Nota a margine della Dr.ssa S.Toriello)

vedi circolare (link diretto al documento prodotto dall'autore)

Certificazioni mediche di malattia: i recenti chiarimenti del ministero
(D.ssa Silvana Toriello)


La circolare congiunta di Funzione pubblica e Ministero del lavoro illustra la corretta applicazione delle norme sull’invio telematico all’Inps della certificazione di assenza per malattia da parte del medico o della struttura sanitaria (art. 69 del d.lgs. n. 150/2009 e art. 25 della l. n. 183/2010).
La circolare intende fornire ulteriori istruzioni operative per l’attuazione delle nuove disposizioni nonché sottolineare i vantaggi per per i lavoratori, che non devono più inviare con raccomandata o recapitare a datore di lavoro e Inps la documentazione, giacché all’Istituto giunge direttamente dal medico e al datore di lavoro, sempre in via telematica, dall’Inps. Nel caso in cui il medico non possa procedere all’invio online e rilascia la documentazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore è tenuto a produrre l’attestazione al datore di lavoro e, ove previsto, il certificato all’Inps con le forme tradizionali.
Il lavoratore può visionare l’attestato di malattia con libero accesso al sito www.inps.it utilizzando il proprio codice fiscale e il numero identificativo del certificato. Mentre, registrandosi al portale, ciascun lavoratore può visionare i certificati e attestati di malattia o chiederne l’invio alla propria PEC (Circ. Inps nn. 60 e 164 del 2010).Ai datori di lavoro pubblici e privati l’Inps mette a disposizione le attestazioni di malattia mediante accesso diretto, tramite apposite credenziali rese disponibili dall’istituto, o con invio alla PEC indicata dallo stesso datore di lavoro (Circ. Inps n. 119/2010). Quelli del settore privato possono operare anche tramite intermediari abilitati (art. 1, commi 1 e 4, l. n.12/1979).

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