(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo.
Ai
Sigg. Prefetti
Loro sedi
Al
Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano
39100 - Bolzano
Al
Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Trento
38100 - Trento
Al
Sig. Presidente della Regione Valle d’Aosta
11100 - Aosta
e, p.c.:
Al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione generale dell’immigrazione
Roma
Al
Dipartimento della P.S.
Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere
Roma
Si fa seguito alla circolare congiunta Interno - Lavoro, Circ. 25 febbraio 2011, n. 1602, relativa alle linee generali riguardanti le procedure di attuazione del D.P.C.M. in oggetto indicato.
Al riguardo, si trasmette, per opportuna conoscenza e quanto di competenza, l’allegata Lett.Circ. 21 marzo 2011, n. 984, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto, sulla base dei dati forniti da questo Ministero, all'attribuzione - attraverso il sistema SILEN - per ciascuna provincia, delle quote relative al decreto flussi stagionali 2011.
Con l'occasione vengono fornite indicazioni circa la chiusura delle domande relative ai decreti flussi stagionali degli anni 2007, 2008 e 2009 ed in particolare viene comunicato che le quote relative ai decreti menzionati, assegnate e non impegnate entro il 25 marzo 2011, saranno azzerate dalle Direzioni Provinciali del Lavoro. Analoga procedura sarà utilizzata per la definizione delle istanze relative al D.P.C.M. 3 dicembre 2008, relativo alla programmazione transitoria dei flussi di ingresso per lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2008.
Le SS.LL. dovranno, pertanto, provvedere alla chiusura di tutte le domande per le quali le Direzioni Provinciali del Lavoro esprimeranno parere negativo, con conseguente avvio delle procedure di rigetto delle istanze.
Il rigetto delle predette istanze potrà fornire la soluzione alle criticità segnalate dal Dipartimento della P.S. nell'espletamento dell'attività istruttoria del procedimento di speciale autorizzazione al rientro nel territorio nazionale degli stranieri espulsi disciplinata dall'art. 13, comma 13, del Testo Unico Immigrazione, D.Lgs. n. 286/1998. Infatti, qualora il richiedente nella sua istanza adduca l'esistenza di una proposta di lavoro subordinato avanzata in Italia a suo favore nell'ambito degli annuali decreti di programmazione degli ingressi, il Dipartimento della P.S. - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - deve poter acquisire elementi circa l'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 21 e ss. del D.Lgs. n. 286/1998 presso gli Sportelli Unici dell'Immigrazione, quali titolari del procedimento di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato. Nell'ambito di tale attività il Dipartimento della P.S. ha necessità, quindi, di acquisire l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di nulla osta al lavoro.
Sarà necessario, pertanto, che qualora venga richiesta la definizione dei procedimenti in argomento, ai fini della valutazione delle istanze di speciale autorizzazione al rientro nel territorio nazionale, si proceda alla definizione delle singole istanze attraverso l'adozione di un provvedimento di rigetto da notificare al richiedente, avendo cura di inviare una copia del provvedimento all'Ufficio che ne ha fatto richiesta.
Il Direttore centrale
Malandrino
Allegato
Lett.Circ. 21 marzo 2011, n. 984
D.P.C.M. 17 febbraio 2011concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2011” - Attribuzione territoriale delle quote di cui all’articolo 1 del decreto (2).
(2) Il testo della Lett.Circ. 21 marzo 2011, n. 984, emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è riportato autonomamente.
D.P.C.M. 3 dicembre 2008
D.P.C.M. 17 febbraio 2011, art. 1
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 21 e segg.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali Lett.Circ. 21-3-2011 n. 984 D.P.C.M. 17 febbraio 2011 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2011” - Attribuzione territoriale delle quote di cui all’articolo 1 del decreto.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale dell'immigrazione, Divisione II.
Lett.Circ. 21 marzo 2011, n. 984 (1).
D.P.C.M. 17 febbraio 2011 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2011” - Attribuzione territoriale delle quote di cui all’articolo 1 del decreto (2).
(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale dell'immigrazione, Divisione II.
(2) Cfr., per ulteriori chiarimenti in materia, circolare 5 aprile 2011, n. 2495, emanata dal Ministero dell'interno.
Alle
Direzioni regionali del lavoro
Loro sedi
Alle
Direzioni provinciali del lavoro
Loro sedi
Alla
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Servizio per il lavoro
Trieste
Alla
Regione siciliana
Assessorato al lavoro - Ufficio Reg. Lavoro - Isp. Reg. lavoro
Palermo
Alla
Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 19 - Ufficio lavoro - Isp. Lavoro
Bolzano
Alla
Provincia autonoma di Trento
Dipartimento Servizi Sociali - Servizio lavoro
Trento
e, p.c.:
Alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il coordinamento amministrativo
Roma
Al
Ministero dell'interno
Dipartimento libertà civili e l’immigrazione
Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo
Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione centrale dell'immigrazione
Roma
Al
Ministero degli affari esteri
D.G.P.I.E.M. - Uff. VI - Centro visti
Roma
Agli
Assessorati regionali al lavoro
Loro sedi
All’
Inps
Direzione generale
Roma
Si fa seguito alla Circ. 25 febbraio 2011, n. 1602, a firma del Direttore Generale dell’immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Direttore Centrale delle Politiche dell’Immigrazione e dell'Asilo del Ministero dell’Interno, con la quale sono state fornite istruzioni sulle procedure di attuazione del D.P.C.M. 17 febbraio 2011 indicato in oggetto (v. allegato 1) - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 21 marzo 2011 - con particolare riferimento alle modalità di presentazione delle istanze, al procedimento istruttorio e a quello relativo alle richieste di nulla osta pluriennale per lavoro stagionale.
Ad integrazione di quanto già indicato nella sopra citata circolare - d'intesa con il Ministero dell'Interno - si precisa che i cittadini non comunitari titolari di permesso di lavoro stagionale rilasciato negli anni precedenti, anche se non appartenenti ai paesi elencati dall’articolo 1, comma 2 del decreto in oggetto, maturano - in base a quanto previsto dall'art. 24, comma 4, del T.U. Immigrazione, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dall'art. 38, camma 2 del Regolamento di attuazione, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 - un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale.
Tenuto conto del fabbisogno di manodopera stagionale extracomunitaria segnalato da alcune Regioni, dalle Province Autonome di Trento e Bolzano e dalle Direzioni Provinciali del Lavoro, nonché delle richieste di lavoratori stagionali extracomunitari pervenute agli sportelli unici per l'immigrazione nel corso dell'anno 2010 e del nulla osta rilasciati, viene effettuata la ripartizione territoriale delle quote d’ingresso come da tabella allegata (v. allegato 2).
Anche per quest’anno la scrivente Direzione Generale provvede ad attribuire le quote direttamente agli uffici periferici del lavoro tramite il sistema informatizzato SILEN, ai fini del rapido rilascio dei nulla osta al lavoro da parte degli sportelli unici per l'immigrazione.
Come da prassi consolidata nell’applicazione dei precedenti decreti di programmazione dei flussi, a fronte di fabbisogni locali che si rivelassero superiori alle quote disponibili a livello provinciale, le Direzioni Provinciali del Lavoro provvederanno a richiedere a questa Direzione Generale ulteriori quote eventualmente rimaste disponibili a livello nazionale, al fine di dare riscontro alle richieste presentate agli sportelli unici per l’immigrazione.
Procedure di chiusura flussi anni precedenti
Si fa presente, infine, che per quanto attiene i flussi stagionali degli anni 2007 ( D.P.C.M. 9 gennaio 2007), 2008 ( D.P.C.M. 8 novembre 2007) e 2009 ( D.P.C.M. 20 marzo 2009) - d’intesa con il Ministero dell’interno - saranno attuate le procedure di chiusura delle pratiche, le relative quote assegnate e non impegnate entro il 25 marzo 2011 nel sistema informatizzato SILEN da codeste direzioni provinciali saranno azzerate. Analogamente avverrà per quanto riguarda i flussi non gestionali 2008 ( D.P.C.M. 3 dicembre 2008).
Le eventuali quote già impegnate o che al termine dei procedimenti presso gli sportelli unici per l'immigrazione dovessero risultare non utilizzate a livello provinciale (per es. per effetto di istanze chiuse con provvedimento di rigetto, per rinuncia del datore di lavoro, etc.) e ritornate, pertanto, nella disponibilità degli uffici periferici del lavoro, dovranno essere restituite con specifica nota a questa Direzione Generale dell’immigrazione, che provvederà al loro recupero tramite il SILEN.
Il Direttore generale
Natale Forlani
Allegato 1
D.P.C.M. 17 febbraio 2011
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato, per l'anno 2011 (Gazz. Uff. 21 marzo 2011, n. 65)
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto, in particolare, l'art. 3 del testo unico sull'immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»;
Visto il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione;
Visto, in particolare, l'art. 38-bis del regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione, sopra citato, che prevede la possibilità che il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 3-ter del predetto testo unico, possa richiedere il rilascio di un nulla osta al lavoro pluriennale in favore del medesimo lavoratore;
Considerato che il Documento programmatico triennale non è stato emanato;
Visto il D.P.C.M. 1 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 91 del 20 aprile 2010, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2010, che prevede una quota complessiva di 80.000 unità per i lavoratori extracomunitari stagionali;
Rilevato che è necessario definire la quota di lavoratori extracomunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2011, al fine di rendere disponibili i lavoratori indispensabili, in particolare, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero e che, allo scopo, può provvedersi, in via di programmazione transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel limite delle corrispondenti quote stabilite con il D.P.C.M. 1 aprile 2010, in quanto ultimo decreto emanato per la tipologia dei lavoratori extracomunitari stagionali;
Considerato che, al fine di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l'impiego da parte dei datori di lavoro dei lavoratori extracomunitari stagionali, è opportuno incentivare le richieste di nulla osta al lavoro pluriennali, secondo quanto previsto dalle disposizioni del Testo unico sull'immigrazione e del relativo regolamento di attuazione, sopra richiamate;
Decreta:
Art. 1
1. In via di programmazione transitoria delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2011, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero entro una quota di 60.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda:
a) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Repubblica delle Filippine, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger e Nigeria;
b) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.
Art. 2
1. Nella quota di cui al comma 1 dell'art. 1 sono ricompresi anche i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati nelle lettera a) e b) del comma 2 del medesimo art. 1, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
2. Le disposizioni attuative relative alle procedure informatiche concernenti l'ingresso per lavoro subordinato stagionale pluriennale saranno definite dal Ministero dell'interno di intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero degli affari esteri, con apposita circolare da pubblicarsi sui siti istituzionali delle predette Amministrazioni.
3. Nessuna innovazione è introdotta in relazione alle procedure di ingresso e rilascio del nulla osta per lavoro subordinato stagionale annuale.
Allegato 2
D.P.C.M. 17 febbraio 2011 - Ripartizione territoriale delle quote d'ingresso di lavoratori extracomunitari
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Chieti
80
Matera
300
Catanzaro
200
Avellino
50
L’aquila
900
Potenza
500
Cosenza
300
Benevento
50
Pesscara
60
Crotone
80
Caserta
1.700
Teramo
60
Totale
800
Reggio Calabria
150
Napoli
1.600
Vibo Valentia
70
Salerno
2.500
Totale
1.100
Totale
800
Totale
5..900
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Campania
Bologna
400
Gorizia
5
Frosinone
80
Genova
80
Ferrara
400
Pordenone
25
Latina
4.000
Imperia
200
Forlì-Cesena
1.600
Trieste
15
Rieti
80
La Spezia
20
Modena
1.200
Udine
55
Roma
600
Savona
400
Parma
50
Viterbo
160
Piacenza
400
Totale
100
Totale
700
Ravenna
1.550
Totale
4.920
Reggio Emilia
250
Rimini
1.300
Totale
7.150
Lombardia
Marche
Piemonte
Puglia
Bergamo
400
Ancona
300
Alessandria
350
Bari
1.000
Brescia
900
Ascoli Piceno
300
Asti
400
Brindisi
200
Coma
20
Macerata
100
Biella
15
Foggia
1.500
Cremona
80
Pesaro-Urbino
80
Cuneo
1.500
Lecce
1.000
Lecco
20
Novara
50
Taranto
300
Lodi
80
Totale
780
Torino
450
Mantova
1.500
Verbania C.O.
15
Totale
4.000
Milano
80
Molise
Vercelli
20
Pavia
80
Sondrio
150
Campobasso
600
Totale
2.800
Varese
40
Isernia
100
Totale
3.350
Totale
700
Sardegna
Sicilia
Toscana
P.A. Trento
Cagliari
70
Agrigento
25
Arezzo
400
Trento
3.000
Nuoro
30
Caltanissetta
20
Firenze
200
Oristano
10
Catania
20
Grosseto
350
P.A. Bolzano
Sassari
40
Enna
15
Livorno
200
Messina
350
Lucca
200
Bolzano
800
Totale
150
Palermo
150
Massa Carrara
40
Ragusa
200
Pisa
100
Val d’Aosta
Siracusa
20
Pistoia
100
Trapani
200
Prato
100
Aosta
50
Siena
500
Totale
1.000
Totale
2.100
Umbria
Veneto
Perugia
300
Belluno
170
Terni
100
Padova
550
Rovigo
600
Totale
400
Treviso
200
Venezia
800
Verona
5.000
Vicenza
80
Totale
7.400
D.P.C.M. 17 febbraio 2011, art. 1
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 38
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 24
D.P.C.M. 9 gennaio 2007
D.P.C.M. 8 novembre 2007
D.P.C.M. 20 marzo 2009
D.P.C.M. 3 dicembre 2008
Ministero del lavoro e delle politiche sociali Lett.Circ. 21-3-2011 n. 984 D.P.C.M. 17 febbraio 2011 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2011” - Attribuzione territoriale delle quote di cui all’articolo 1 del decreto.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale dell'immigrazione, Divisione II.
Lett.Circ. 21 marzo 2011, n. 984 (1).
D.P.C.M. 17 febbraio 2011 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2011” - Attribuzione territoriale delle quote di cui all’articolo 1 del decreto (2).
(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale dell'immigrazione, Divisione II.
(2) Cfr., per ulteriori chiarimenti in materia, circolare 5 aprile 2011, n. 2495, emanata dal Ministero dell'interno.
Alle
Direzioni regionali del lavoro
Loro sedi
Alle
Direzioni provinciali del lavoro
Loro sedi
Alla
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Servizio per il lavoro
Trieste
Alla
Regione siciliana
Assessorato al lavoro - Ufficio Reg. Lavoro - Isp. Reg. lavoro
Palermo
Alla
Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 19 - Ufficio lavoro - Isp. Lavoro
Bolzano
Alla
Provincia autonoma di Trento
Dipartimento Servizi Sociali - Servizio lavoro
Trento
e, p.c.:
Alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il coordinamento amministrativo
Roma
Al
Ministero dell'interno
Dipartimento libertà civili e l’immigrazione
Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo
Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione centrale dell'immigrazione
Roma
Al
Ministero degli affari esteri
D.G.P.I.E.M. - Uff. VI - Centro visti
Roma
Agli
Assessorati regionali al lavoro
Loro sedi
All’
Inps
Direzione generale
Roma
Si fa seguito alla Circ. 25 febbraio 2011, n. 1602, a firma del Direttore Generale dell’immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Direttore Centrale delle Politiche dell’Immigrazione e dell'Asilo del Ministero dell’Interno, con la quale sono state fornite istruzioni sulle procedure di attuazione del D.P.C.M. 17 febbraio 2011 indicato in oggetto (v. allegato 1) - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 21 marzo 2011 - con particolare riferimento alle modalità di presentazione delle istanze, al procedimento istruttorio e a quello relativo alle richieste di nulla osta pluriennale per lavoro stagionale.
Ad integrazione di quanto già indicato nella sopra citata circolare - d'intesa con il Ministero dell'Interno - si precisa che i cittadini non comunitari titolari di permesso di lavoro stagionale rilasciato negli anni precedenti, anche se non appartenenti ai paesi elencati dall’articolo 1, comma 2 del decreto in oggetto, maturano - in base a quanto previsto dall'art. 24, comma 4, del T.U. Immigrazione, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dall'art. 38, camma 2 del Regolamento di attuazione, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 - un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale.
Tenuto conto del fabbisogno di manodopera stagionale extracomunitaria segnalato da alcune Regioni, dalle Province Autonome di Trento e Bolzano e dalle Direzioni Provinciali del Lavoro, nonché delle richieste di lavoratori stagionali extracomunitari pervenute agli sportelli unici per l'immigrazione nel corso dell'anno 2010 e del nulla osta rilasciati, viene effettuata la ripartizione territoriale delle quote d’ingresso come da tabella allegata (v. allegato 2).
Anche per quest’anno la scrivente Direzione Generale provvede ad attribuire le quote direttamente agli uffici periferici del lavoro tramite il sistema informatizzato SILEN, ai fini del rapido rilascio dei nulla osta al lavoro da parte degli sportelli unici per l'immigrazione.
Come da prassi consolidata nell’applicazione dei precedenti decreti di programmazione dei flussi, a fronte di fabbisogni locali che si rivelassero superiori alle quote disponibili a livello provinciale, le Direzioni Provinciali del Lavoro provvederanno a richiedere a questa Direzione Generale ulteriori quote eventualmente rimaste disponibili a livello nazionale, al fine di dare riscontro alle richieste presentate agli sportelli unici per l’immigrazione.
Procedure di chiusura flussi anni precedenti
Si fa presente, infine, che per quanto attiene i flussi stagionali degli anni 2007 ( D.P.C.M. 9 gennaio 2007), 2008 ( D.P.C.M. 8 novembre 2007) e 2009 ( D.P.C.M. 20 marzo 2009) - d’intesa con il Ministero dell’interno - saranno attuate le procedure di chiusura delle pratiche, le relative quote assegnate e non impegnate entro il 25 marzo 2011 nel sistema informatizzato SILEN da codeste direzioni provinciali saranno azzerate. Analogamente avverrà per quanto riguarda i flussi non gestionali 2008 ( D.P.C.M. 3 dicembre 2008).
Le eventuali quote già impegnate o che al termine dei procedimenti presso gli sportelli unici per l'immigrazione dovessero risultare non utilizzate a livello provinciale (per es. per effetto di istanze chiuse con provvedimento di rigetto, per rinuncia del datore di lavoro, etc.) e ritornate, pertanto, nella disponibilità degli uffici periferici del lavoro, dovranno essere restituite con specifica nota a questa Direzione Generale dell’immigrazione, che provvederà al loro recupero tramite il SILEN.
Il Direttore generale
Natale Forlani
Allegato 1
D.P.C.M. 17 febbraio 2011
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato, per l'anno 2011 (Gazz. Uff. 21 marzo 2011, n. 65)
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto, in particolare, l'art. 3 del testo unico sull'immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»;
Visto il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione;
Visto, in particolare, l'art. 38-bis del regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione, sopra citato, che prevede la possibilità che il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 3-ter del predetto testo unico, possa richiedere il rilascio di un nulla osta al lavoro pluriennale in favore del medesimo lavoratore;
Considerato che il Documento programmatico triennale non è stato emanato;
Visto il D.P.C.M. 1 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 91 del 20 aprile 2010, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2010, che prevede una quota complessiva di 80.000 unità per i lavoratori extracomunitari stagionali;
Rilevato che è necessario definire la quota di lavoratori extracomunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2011, al fine di rendere disponibili i lavoratori indispensabili, in particolare, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero e che, allo scopo, può provvedersi, in via di programmazione transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel limite delle corrispondenti quote stabilite con il D.P.C.M. 1 aprile 2010, in quanto ultimo decreto emanato per la tipologia dei lavoratori extracomunitari stagionali;
Considerato che, al fine di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l'impiego da parte dei datori di lavoro dei lavoratori extracomunitari stagionali, è opportuno incentivare le richieste di nulla osta al lavoro pluriennali, secondo quanto previsto dalle disposizioni del Testo unico sull'immigrazione e del relativo regolamento di attuazione, sopra richiamate;
Decreta:
Art. 1
1. In via di programmazione transitoria delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2011, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero entro una quota di 60.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda:
a) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Repubblica delle Filippine, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger e Nigeria;
b) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.
Art. 2
1. Nella quota di cui al comma 1 dell'art. 1 sono ricompresi anche i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati nelle lettera a) e b) del comma 2 del medesimo art. 1, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
2. Le disposizioni attuative relative alle procedure informatiche concernenti l'ingresso per lavoro subordinato stagionale pluriennale saranno definite dal Ministero dell'interno di intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero degli affari esteri, con apposita circolare da pubblicarsi sui siti istituzionali delle predette Amministrazioni.
3. Nessuna innovazione è introdotta in relazione alle procedure di ingresso e rilascio del nulla osta per lavoro subordinato stagionale annuale.
Allegato 2
D.P.C.M. 17 febbraio 2011 - Ripartizione territoriale delle quote d'ingresso di lavoratori extracomunitari
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Chieti
80
Matera
300
Catanzaro
200
Avellino
50
L’aquila
900
Potenza
500
Cosenza
300
Benevento
50
Pesscara
60
Crotone
80
Caserta
1.700
Teramo
60
Totale
800
Reggio Calabria
150
Napoli
1.600
Vibo Valentia
70
Salerno
2.500
Totale
1.100
Totale
800
Totale
5..900
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Campania
Bologna
400
Gorizia
5
Frosinone
80
Genova
80
Ferrara
400
Pordenone
25
Latina
4.000
Imperia
200
Forlì-Cesena
1.600
Trieste
15
Rieti
80
La Spezia
20
Modena
1.200
Udine
55
Roma
600
Savona
400
Parma
50
Viterbo
160
Piacenza
400
Totale
100
Totale
700
Ravenna
1.550
Totale
4.920
Reggio Emilia
250
Rimini
1.300
Totale
7.150
Lombardia
Marche
Piemonte
Puglia
Bergamo
400
Ancona
300
Alessandria
350
Bari
1.000
Brescia
900
Ascoli Piceno
300
Asti
400
Brindisi
200
Coma
20
Macerata
100
Biella
15
Foggia
1.500
Cremona
80
Pesaro-Urbino
80
Cuneo
1.500
Lecce
1.000
Lecco
20
Novara
50
Taranto
300
Lodi
80
Totale
780
Torino
450
Mantova
1.500
Verbania C.O.
15
Totale
4.000
Milano
80
Molise
Vercelli
20
Pavia
80
Sondrio
150
Campobasso
600
Totale
2.800
Varese
40
Isernia
100
Totale
3.350
Totale
700
Sardegna
Sicilia
Toscana
P.A. Trento
Cagliari
70
Agrigento
25
Arezzo
400
Trento
3.000
Nuoro
30
Caltanissetta
20
Firenze
200
Oristano
10
Catania
20
Grosseto
350
P.A. Bolzano
Sassari
40
Enna
15
Livorno
200
Messina
350
Lucca
200
Bolzano
800
Totale
150
Palermo
150
Massa Carrara
40
Ragusa
200
Pisa
100
Val d’Aosta
Siracusa
20
Pistoia
100
Trapani
200
Prato
100
Aosta
50
Siena
500
Totale
1.000
Totale
2.100
Umbria
Veneto
Perugia
300
Belluno
170
Terni
100
Padova
550
Rovigo
600
Totale
400
Treviso
200
Venezia
800
Verona
5.000
Vicenza
80
Totale
7.400
D.P.C.M. 17 febbraio 2011, art. 1
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 38
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 24
D.P.C.M. 9 gennaio 2007
D.P.C.M. 8 novembre 2007
D.P.C.M. 20 marzo 2009
D.P.C.M. 3 dicembre 2008
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lunedì 11 aprile 2011
Ministero dell'interno Circ. 5-4-2011 n. 2495 D.P.C.M. 17 febbraio 2011 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2011” - Attribuzione territoriale delle quote di cui all'art. 1 del decreto. Definizione dei procedimenti di nulla osta al lavoro subordinato pendenti presso gli Sportelli Unici per l'Immigrazione. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo.
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