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lunedì 11 aprile 2011

Ministero dell'interno Circ. 5-4-2011 n. 2495 D.P.C.M. 17 febbraio 2011 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2011” - Attribuzione territoriale delle quote di cui all'art. 1 del decreto. Definizione dei procedimenti di nulla osta al lavoro subordinato pendenti presso gli Sportelli Unici per l'Immigrazione. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo.

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo.



     

Ai
   

Sigg. Prefetti
           

Loro sedi
     

Al
   

Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano
           

39100 - Bolzano
     

Al
   

Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Trento
           

38100 - Trento
     

Al
   

Sig. Presidente della Regione Valle d’Aosta
           

11100 - Aosta

e, p.c.:
   

Al
   

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
           

Direzione generale dell’immigrazione
           

Roma
     

Al
   

Dipartimento della P.S.
           

Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere
           

Roma
       



Si fa seguito alla circolare congiunta Interno - Lavoro, Circ. 25 febbraio 2011, n. 1602, relativa alle linee generali riguardanti le procedure di attuazione del D.P.C.M. in oggetto indicato.

Al riguardo, si trasmette, per opportuna conoscenza e quanto di competenza, l’allegata Lett.Circ. 21 marzo 2011, n. 984, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto, sulla base dei dati forniti da questo Ministero, all'attribuzione - attraverso il sistema SILEN - per ciascuna provincia, delle quote relative al decreto flussi stagionali 2011.

Con l'occasione vengono fornite indicazioni circa la chiusura delle domande relative ai decreti flussi stagionali degli anni 2007, 2008 e 2009 ed in particolare viene comunicato che le quote relative ai decreti menzionati, assegnate e non impegnate entro il 25 marzo 2011, saranno azzerate dalle Direzioni Provinciali del Lavoro. Analoga procedura sarà utilizzata per la definizione delle istanze relative al D.P.C.M. 3 dicembre 2008, relativo alla programmazione transitoria dei flussi di ingresso per lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2008.

Le SS.LL. dovranno, pertanto, provvedere alla chiusura di tutte le domande per le quali le Direzioni Provinciali del Lavoro esprimeranno parere negativo, con conseguente avvio delle procedure di rigetto delle istanze.

Il rigetto delle predette istanze potrà fornire la soluzione alle criticità segnalate dal Dipartimento della P.S. nell'espletamento dell'attività istruttoria del procedimento di speciale autorizzazione al rientro nel territorio nazionale degli stranieri espulsi disciplinata dall'art. 13, comma 13, del Testo Unico Immigrazione, D.Lgs. n. 286/1998. Infatti, qualora il richiedente nella sua istanza adduca l'esistenza di una proposta di lavoro subordinato avanzata in Italia a suo favore nell'ambito degli annuali decreti di programmazione degli ingressi, il Dipartimento della P.S. - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - deve poter acquisire elementi circa l'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 21 e ss. del D.Lgs. n. 286/1998 presso gli Sportelli Unici dell'Immigrazione, quali titolari del procedimento di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato. Nell'ambito di tale attività il Dipartimento della P.S. ha necessità, quindi, di acquisire l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di nulla osta al lavoro.

Sarà necessario, pertanto, che qualora venga richiesta la definizione dei procedimenti in argomento, ai fini della valutazione delle istanze di speciale autorizzazione al rientro nel territorio nazionale, si proceda alla definizione delle singole istanze attraverso l'adozione di un provvedimento di rigetto da notificare al richiedente, avendo cura di inviare una copia del provvedimento all'Ufficio che ne ha fatto richiesta.


Il Direttore centrale

Malandrino



Allegato


Lett.Circ. 21 marzo 2011, n. 984

D.P.C.M. 17 febbraio 2011concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2011” - Attribuzione territoriale delle quote di cui all’articolo 1 del decreto (2).

(2) Il testo della Lett.Circ. 21 marzo 2011, n. 984, emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è riportato autonomamente.



D.P.C.M. 3 dicembre 2008
D.P.C.M. 17 febbraio 2011, art. 1
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 21 e segg.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali Lett.Circ. 21-3-2011 n. 984 D.P.C.M. 17 febbraio 2011 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2011” - Attribuzione territoriale delle quote di cui all’articolo 1 del decreto.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale dell'immigrazione, Divisione II.

Lett.Circ. 21 marzo 2011, n. 984 (1).

D.P.C.M. 17 febbraio 2011 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2011” - Attribuzione territoriale delle quote di cui all’articolo 1 del decreto (2).

(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale dell'immigrazione, Divisione II.

(2) Cfr., per ulteriori chiarimenti in materia, circolare 5 aprile 2011, n. 2495, emanata dal Ministero dell'interno.



     

Alle
   

Direzioni regionali del lavoro
           

Loro sedi
     

Alle
   

Direzioni provinciali del lavoro
           

Loro sedi
     

Alla
   

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
           

Servizio per il lavoro
           

Trieste
     

Alla
   

Regione siciliana
           

Assessorato al lavoro - Ufficio Reg. Lavoro - Isp. Reg. lavoro
           

Palermo
     

Alla
   

Provincia autonoma di Bolzano
           

Ripartizione 19 - Ufficio lavoro - Isp. Lavoro
           

Bolzano
     

Alla
   

Provincia autonoma di Trento
           

Dipartimento Servizi Sociali - Servizio lavoro
           

Trento

e, p.c.:
   

Alla
   

Presidenza del Consiglio dei Ministri
           

Dipartimento per il coordinamento amministrativo
           

Roma
     

Al
   

Ministero dell'interno
           

Dipartimento libertà civili e l’immigrazione
           

Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo
           

Dipartimento della pubblica sicurezza
           

Direzione centrale dell'immigrazione
           

Roma
     

Al
   

Ministero degli affari esteri
           

D.G.P.I.E.M. - Uff. VI - Centro visti
           

Roma
     

Agli
   

Assessorati regionali al lavoro
           

Loro sedi
     

All’
   

Inps
           

Direzione generale
           

Roma
       



Si fa seguito alla Circ. 25 febbraio 2011, n. 1602, a firma del Direttore Generale dell’immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Direttore Centrale delle Politiche dell’Immigrazione e dell'Asilo del Ministero dell’Interno, con la quale sono state fornite istruzioni sulle procedure di attuazione del D.P.C.M. 17 febbraio 2011 indicato in oggetto (v. allegato 1) - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 21 marzo 2011 - con particolare riferimento alle modalità di presentazione delle istanze, al procedimento istruttorio e a quello relativo alle richieste di nulla osta pluriennale per lavoro stagionale.

Ad integrazione di quanto già indicato nella sopra citata circolare - d'intesa con il Ministero dell'Interno - si precisa che i cittadini non comunitari titolari di permesso di lavoro stagionale rilasciato negli anni precedenti, anche se non appartenenti ai paesi elencati dall’articolo 1, comma 2 del decreto in oggetto, maturano - in base a quanto previsto dall'art. 24, comma 4, del T.U. Immigrazione, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dall'art. 38, camma 2 del Regolamento di attuazione, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 - un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale.

Tenuto conto del fabbisogno di manodopera stagionale extracomunitaria segnalato da alcune Regioni, dalle Province Autonome di Trento e Bolzano e dalle Direzioni Provinciali del Lavoro, nonché delle richieste di lavoratori stagionali extracomunitari pervenute agli sportelli unici per l'immigrazione nel corso dell'anno 2010 e del nulla osta rilasciati, viene effettuata la ripartizione territoriale delle quote d’ingresso come da tabella allegata (v. allegato 2).

Anche per quest’anno la scrivente Direzione Generale provvede ad attribuire le quote direttamente agli uffici periferici del lavoro tramite il sistema informatizzato SILEN, ai fini del rapido rilascio dei nulla osta al lavoro da parte degli sportelli unici per l'immigrazione.

Come da prassi consolidata nell’applicazione dei precedenti decreti di programmazione dei flussi, a fronte di fabbisogni locali che si rivelassero superiori alle quote disponibili a livello provinciale, le Direzioni Provinciali del Lavoro provvederanno a richiedere a questa Direzione Generale ulteriori quote eventualmente rimaste disponibili a livello nazionale, al fine di dare riscontro alle richieste presentate agli sportelli unici per l’immigrazione.



Procedure di chiusura flussi anni precedenti

Si fa presente, infine, che per quanto attiene i flussi stagionali degli anni 2007 ( D.P.C.M. 9 gennaio 2007), 2008 ( D.P.C.M. 8 novembre 2007) e 2009 ( D.P.C.M. 20 marzo 2009) - d’intesa con il Ministero dell’interno - saranno attuate le procedure di chiusura delle pratiche, le relative quote assegnate e non impegnate entro il 25 marzo 2011 nel sistema informatizzato SILEN da codeste direzioni provinciali saranno azzerate. Analogamente avverrà per quanto riguarda i flussi non gestionali 2008 ( D.P.C.M. 3 dicembre 2008).

Le eventuali quote già impegnate o che al termine dei procedimenti presso gli sportelli unici per l'immigrazione dovessero risultare non utilizzate a livello provinciale (per es. per effetto di istanze chiuse con provvedimento di rigetto, per rinuncia del datore di lavoro, etc.) e ritornate, pertanto, nella disponibilità degli uffici periferici del lavoro, dovranno essere restituite con specifica nota a questa Direzione Generale dell’immigrazione, che provvederà al loro recupero tramite il SILEN.


Il Direttore generale

Natale Forlani



Allegato 1


D.P.C.M. 17 febbraio 2011


Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato, per l'anno 2011 (Gazz. Uff. 21 marzo 2011, n. 65)


Il Presidente del Consiglio dei Ministri


Visto il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto, in particolare, l'art. 3 del testo unico sull'immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»;

Visto il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione;

Visto, in particolare, l'art. 38-bis del regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione, sopra citato, che prevede la possibilità che il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 3-ter del predetto testo unico, possa richiedere il rilascio di un nulla osta al lavoro pluriennale in favore del medesimo lavoratore;

Considerato che il Documento programmatico triennale non è stato emanato;

Visto il D.P.C.M. 1 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 91 del 20 aprile 2010, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2010, che prevede una quota complessiva di 80.000 unità per i lavoratori extracomunitari stagionali;

Rilevato che è necessario definire la quota di lavoratori extracomunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2011, al fine di rendere disponibili i lavoratori indispensabili, in particolare, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero e che, allo scopo, può provvedersi, in via di programmazione transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel limite delle corrispondenti quote stabilite con il D.P.C.M. 1 aprile 2010, in quanto ultimo decreto emanato per la tipologia dei lavoratori extracomunitari stagionali;

Considerato che, al fine di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l'impiego da parte dei datori di lavoro dei lavoratori extracomunitari stagionali, è opportuno incentivare le richieste di nulla osta al lavoro pluriennali, secondo quanto previsto dalle disposizioni del Testo unico sull'immigrazione e del relativo regolamento di attuazione, sopra richiamate;


Decreta:


Art. 1


1. In via di programmazione transitoria delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2011, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero entro una quota di 60.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. La quota di cui al comma 1 riguarda:

a) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Repubblica delle Filippine, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger e Nigeria;

b) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.


Art. 2


1. Nella quota di cui al comma 1 dell'art. 1 sono ricompresi anche i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati nelle lettera a) e b) del comma 2 del medesimo art. 1, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

2. Le disposizioni attuative relative alle procedure informatiche concernenti l'ingresso per lavoro subordinato stagionale pluriennale saranno definite dal Ministero dell'interno di intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero degli affari esteri, con apposita circolare da pubblicarsi sui siti istituzionali delle predette Amministrazioni.

3. Nessuna innovazione è introdotta in relazione alle procedure di ingresso e rilascio del nulla osta per lavoro subordinato stagionale annuale.



Allegato 2


D.P.C.M. 17 febbraio 2011 - Ripartizione territoriale delle quote d'ingresso di lavoratori extracomunitari


Abruzzo
               

Basilicata
               

Calabria
               

Campania
   
                                                           

Chieti
   

80
         

Matera
   

300
         

Catanzaro
   

200
         

Avellino
   

50

L’aquila
   

900
         

Potenza
   

500
         

Cosenza
   

300
         

Benevento
   

50

Pesscara
   

60
                           

Crotone
   

80
         

Caserta
   

1.700

Teramo
   

60
         

Totale
   

800
         

Reggio Calabria
   

150
         

Napoli
   

1.600
                                   

Vibo Valentia
   

70
         

Salerno
   

2.500

Totale
   

1.100
                                                   
                                   

Totale
   

800
         

Totale
   

5..900


Emilia Romagna
         

Friuli Venezia Giulia
         

Lazio
               

Campania
   
                                                           

Bologna
   

400
         

Gorizia
   

5
         

Frosinone
   

80
         

Genova
   

80

Ferrara
   

400
         

Pordenone
   

25
         

Latina
   

4.000
         

Imperia
   

200

Forlì-Cesena
   

1.600
         

Trieste
   

15
         

Rieti
   

80
         

La Spezia
   

20

Modena
   

1.200
         

Udine
   

55
         

Roma
   

600
         

Savona
   

400

Parma
   

50
                           

Viterbo
   

160
               

Piacenza
   

400
         

Totale
   

100
                           

Totale
   

700

Ravenna
   

1.550
                           

Totale
   

4.920
               

Reggio Emilia
   

250
                                                   

Rimini
   

1.300
                                                   
                                                           

Totale
   

7.150
                                                   
                                                           

Lombardia
               

Marche
               

Piemonte
               

Puglia
   
                                                           

Bergamo
   

400
         

Ancona
   

300
         

Alessandria
   

350
         

Bari
   

1.000

Brescia
   

900
         

Ascoli Piceno
   

300
         

Asti
   

400
         

Brindisi
   

200

Coma
   

20
         

Macerata
   

100
         

Biella
   

15
         

Foggia
   

1.500

Cremona
   

80
         

Pesaro-Urbino
   

80
         

Cuneo
   

1.500
         

Lecce
   

1.000

Lecco
   

20
                           

Novara
   

50
         

Taranto
   

300

Lodi
   

80
         

Totale
   

780
         

Torino
   

450
               

Mantova
   

1.500
         

Verbania C.O.
   

15
         

Totale
   

4.000

Milano
   

80
         

Molise
               

Vercelli
   

20
               

Pavia
   

80
                                                   

Sondrio
   

150
         

Campobasso
   

600
         

Totale
   

2.800
               

Varese
   

40
         

Isernia
   

100
                                 
                                                           

Totale
   

3.350
         

Totale
   

700
                                 


Sardegna
               

Sicilia
               

Toscana
               

P.A. Trento
   
                                                           

Cagliari
   

70
         

Agrigento
   

25
         

Arezzo
   

400
         

Trento
   

3.000

Nuoro
   

30
         

Caltanissetta
   

20
         

Firenze
   

200
               

Oristano
   

10
         

Catania
   

20
         

Grosseto
   

350
         

P.A. Bolzano
   

Sassari
   

40
         

Enna
   

15
         

Livorno
   

200
               
                 

Messina
   

350
         

Lucca
   

200
         

Bolzano
   

800

Totale
   

150
         

Palermo
   

150
         

Massa Carrara
   

40
               
                 

Ragusa
   

200
         

Pisa
   

100
         

Val d’Aosta
   
                 

Siracusa
   

20
         

Pistoia
   

100
               
                 

Trapani
   

200
         

Prato
   

100
         

Aosta
   

50
                                   

Siena
   

500
               
                 

Totale
   

1.000
                                 
                 

Totale
   

2.100
               


Umbria
               

Veneto
         
                       

Perugia
   

300
         

Belluno
   

170

Terni
   

100
         

Padova
   

550
                 

Rovigo
   

600

Totale
   

400
         

Treviso
   

200
                 

Venezia
   

800
                 

Verona
   

5.000
                 

Vicenza
   

80
                       
                 

Totale
   

7.400
                                       



D.P.C.M. 17 febbraio 2011, art. 1
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 38
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 24
D.P.C.M. 9 gennaio 2007
D.P.C.M. 8 novembre 2007
D.P.C.M. 20 marzo 2009
D.P.C.M. 3 dicembre 2008

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Lett.Circ. 21-3-2011 n. 984 D.P.C.M. 17 febbraio 2011 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2011” - Attribuzione territoriale delle quote di cui all’articolo 1 del decreto.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale dell'immigrazione, Divisione II.

Lett.Circ. 21 marzo 2011, n. 984 (1).

D.P.C.M. 17 febbraio 2011 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2011” - Attribuzione territoriale delle quote di cui all’articolo 1 del decreto (2).

(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale dell'immigrazione, Divisione II.

(2) Cfr., per ulteriori chiarimenti in materia, circolare 5 aprile 2011, n. 2495, emanata dal Ministero dell'interno.



     

Alle
   

Direzioni regionali del lavoro
           

Loro sedi
     

Alle
   

Direzioni provinciali del lavoro
           

Loro sedi
     

Alla
   

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
           

Servizio per il lavoro
           

Trieste
     

Alla
   

Regione siciliana
           

Assessorato al lavoro - Ufficio Reg. Lavoro - Isp. Reg. lavoro
           

Palermo
     

Alla
   

Provincia autonoma di Bolzano
           

Ripartizione 19 - Ufficio lavoro - Isp. Lavoro
           

Bolzano
     

Alla
   

Provincia autonoma di Trento
           

Dipartimento Servizi Sociali - Servizio lavoro
           

Trento

e, p.c.:
   

Alla
   

Presidenza del Consiglio dei Ministri
           

Dipartimento per il coordinamento amministrativo
           

Roma
     

Al
   

Ministero dell'interno
           

Dipartimento libertà civili e l’immigrazione
           

Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo
           

Dipartimento della pubblica sicurezza
           

Direzione centrale dell'immigrazione
           

Roma
     

Al
   

Ministero degli affari esteri
           

D.G.P.I.E.M. - Uff. VI - Centro visti
           

Roma
     

Agli
   

Assessorati regionali al lavoro
           

Loro sedi
     

All’
   

Inps
           

Direzione generale
           

Roma
       



Si fa seguito alla Circ. 25 febbraio 2011, n. 1602, a firma del Direttore Generale dell’immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Direttore Centrale delle Politiche dell’Immigrazione e dell'Asilo del Ministero dell’Interno, con la quale sono state fornite istruzioni sulle procedure di attuazione del D.P.C.M. 17 febbraio 2011 indicato in oggetto (v. allegato 1) - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 21 marzo 2011 - con particolare riferimento alle modalità di presentazione delle istanze, al procedimento istruttorio e a quello relativo alle richieste di nulla osta pluriennale per lavoro stagionale.

Ad integrazione di quanto già indicato nella sopra citata circolare - d'intesa con il Ministero dell'Interno - si precisa che i cittadini non comunitari titolari di permesso di lavoro stagionale rilasciato negli anni precedenti, anche se non appartenenti ai paesi elencati dall’articolo 1, comma 2 del decreto in oggetto, maturano - in base a quanto previsto dall'art. 24, comma 4, del T.U. Immigrazione, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dall'art. 38, camma 2 del Regolamento di attuazione, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 - un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale.

Tenuto conto del fabbisogno di manodopera stagionale extracomunitaria segnalato da alcune Regioni, dalle Province Autonome di Trento e Bolzano e dalle Direzioni Provinciali del Lavoro, nonché delle richieste di lavoratori stagionali extracomunitari pervenute agli sportelli unici per l'immigrazione nel corso dell'anno 2010 e del nulla osta rilasciati, viene effettuata la ripartizione territoriale delle quote d’ingresso come da tabella allegata (v. allegato 2).

Anche per quest’anno la scrivente Direzione Generale provvede ad attribuire le quote direttamente agli uffici periferici del lavoro tramite il sistema informatizzato SILEN, ai fini del rapido rilascio dei nulla osta al lavoro da parte degli sportelli unici per l'immigrazione.

Come da prassi consolidata nell’applicazione dei precedenti decreti di programmazione dei flussi, a fronte di fabbisogni locali che si rivelassero superiori alle quote disponibili a livello provinciale, le Direzioni Provinciali del Lavoro provvederanno a richiedere a questa Direzione Generale ulteriori quote eventualmente rimaste disponibili a livello nazionale, al fine di dare riscontro alle richieste presentate agli sportelli unici per l’immigrazione.



Procedure di chiusura flussi anni precedenti

Si fa presente, infine, che per quanto attiene i flussi stagionali degli anni 2007 ( D.P.C.M. 9 gennaio 2007), 2008 ( D.P.C.M. 8 novembre 2007) e 2009 ( D.P.C.M. 20 marzo 2009) - d’intesa con il Ministero dell’interno - saranno attuate le procedure di chiusura delle pratiche, le relative quote assegnate e non impegnate entro il 25 marzo 2011 nel sistema informatizzato SILEN da codeste direzioni provinciali saranno azzerate. Analogamente avverrà per quanto riguarda i flussi non gestionali 2008 ( D.P.C.M. 3 dicembre 2008).

Le eventuali quote già impegnate o che al termine dei procedimenti presso gli sportelli unici per l'immigrazione dovessero risultare non utilizzate a livello provinciale (per es. per effetto di istanze chiuse con provvedimento di rigetto, per rinuncia del datore di lavoro, etc.) e ritornate, pertanto, nella disponibilità degli uffici periferici del lavoro, dovranno essere restituite con specifica nota a questa Direzione Generale dell’immigrazione, che provvederà al loro recupero tramite il SILEN.


Il Direttore generale

Natale Forlani



Allegato 1


D.P.C.M. 17 febbraio 2011


Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato, per l'anno 2011 (Gazz. Uff. 21 marzo 2011, n. 65)


Il Presidente del Consiglio dei Ministri


Visto il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto, in particolare, l'art. 3 del testo unico sull'immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»;

Visto il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione;

Visto, in particolare, l'art. 38-bis del regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione, sopra citato, che prevede la possibilità che il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 3-ter del predetto testo unico, possa richiedere il rilascio di un nulla osta al lavoro pluriennale in favore del medesimo lavoratore;

Considerato che il Documento programmatico triennale non è stato emanato;

Visto il D.P.C.M. 1 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 91 del 20 aprile 2010, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2010, che prevede una quota complessiva di 80.000 unità per i lavoratori extracomunitari stagionali;

Rilevato che è necessario definire la quota di lavoratori extracomunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2011, al fine di rendere disponibili i lavoratori indispensabili, in particolare, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero e che, allo scopo, può provvedersi, in via di programmazione transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel limite delle corrispondenti quote stabilite con il D.P.C.M. 1 aprile 2010, in quanto ultimo decreto emanato per la tipologia dei lavoratori extracomunitari stagionali;

Considerato che, al fine di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l'impiego da parte dei datori di lavoro dei lavoratori extracomunitari stagionali, è opportuno incentivare le richieste di nulla osta al lavoro pluriennali, secondo quanto previsto dalle disposizioni del Testo unico sull'immigrazione e del relativo regolamento di attuazione, sopra richiamate;


Decreta:


Art. 1


1. In via di programmazione transitoria delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2011, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero entro una quota di 60.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. La quota di cui al comma 1 riguarda:

a) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Repubblica delle Filippine, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger e Nigeria;

b) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.


Art. 2


1. Nella quota di cui al comma 1 dell'art. 1 sono ricompresi anche i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati nelle lettera a) e b) del comma 2 del medesimo art. 1, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

2. Le disposizioni attuative relative alle procedure informatiche concernenti l'ingresso per lavoro subordinato stagionale pluriennale saranno definite dal Ministero dell'interno di intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero degli affari esteri, con apposita circolare da pubblicarsi sui siti istituzionali delle predette Amministrazioni.

3. Nessuna innovazione è introdotta in relazione alle procedure di ingresso e rilascio del nulla osta per lavoro subordinato stagionale annuale.



Allegato 2


D.P.C.M. 17 febbraio 2011 - Ripartizione territoriale delle quote d'ingresso di lavoratori extracomunitari


Abruzzo
               

Basilicata
               

Calabria
               

Campania
   
                                                           

Chieti
   

80
         

Matera
   

300
         

Catanzaro
   

200
         

Avellino
   

50

L’aquila
   

900
         

Potenza
   

500
         

Cosenza
   

300
         

Benevento
   

50

Pesscara
   

60
                           

Crotone
   

80
         

Caserta
   

1.700

Teramo
   

60
         

Totale
   

800
         

Reggio Calabria
   

150
         

Napoli
   

1.600
                                   

Vibo Valentia
   

70
         

Salerno
   

2.500

Totale
   

1.100
                                                   
                                   

Totale
   

800
         

Totale
   

5..900


Emilia Romagna
         

Friuli Venezia Giulia
         

Lazio
               

Campania
   
                                                           

Bologna
   

400
         

Gorizia
   

5
         

Frosinone
   

80
         

Genova
   

80

Ferrara
   

400
         

Pordenone
   

25
         

Latina
   

4.000
         

Imperia
   

200

Forlì-Cesena
   

1.600
         

Trieste
   

15
         

Rieti
   

80
         

La Spezia
   

20

Modena
   

1.200
         

Udine
   

55
         

Roma
   

600
         

Savona
   

400

Parma
   

50
                           

Viterbo
   

160
               

Piacenza
   

400
         

Totale
   

100
                           

Totale
   

700

Ravenna
   

1.550
                           

Totale
   

4.920
               

Reggio Emilia
   

250
                                                   

Rimini
   

1.300
                                                   
                                                           

Totale
   

7.150
                                                   
                                                           

Lombardia
               

Marche
               

Piemonte
               

Puglia
   
                                                           

Bergamo
   

400
         

Ancona
   

300
         

Alessandria
   

350
         

Bari
   

1.000

Brescia
   

900
         

Ascoli Piceno
   

300
         

Asti
   

400
         

Brindisi
   

200

Coma
   

20
         

Macerata
   

100
         

Biella
   

15
         

Foggia
   

1.500

Cremona
   

80
         

Pesaro-Urbino
   

80
         

Cuneo
   

1.500
         

Lecce
   

1.000

Lecco
   

20
                           

Novara
   

50
         

Taranto
   

300

Lodi
   

80
         

Totale
   

780
         

Torino
   

450
               

Mantova
   

1.500
         

Verbania C.O.
   

15
         

Totale
   

4.000

Milano
   

80
         

Molise
               

Vercelli
   

20
               

Pavia
   

80
                                                   

Sondrio
   

150
         

Campobasso
   

600
         

Totale
   

2.800
               

Varese
   

40
         

Isernia
   

100
                                 
                                                           

Totale
   

3.350
         

Totale
   

700
                                 


Sardegna
               

Sicilia
               

Toscana
               

P.A. Trento
   
                                                           

Cagliari
   

70
         

Agrigento
   

25
         

Arezzo
   

400
         

Trento
   

3.000

Nuoro
   

30
         

Caltanissetta
   

20
         

Firenze
   

200
               

Oristano
   

10
         

Catania
   

20
         

Grosseto
   

350
         

P.A. Bolzano
   

Sassari
   

40
         

Enna
   

15
         

Livorno
   

200
               
                 

Messina
   

350
         

Lucca
   

200
         

Bolzano
   

800

Totale
   

150
         

Palermo
   

150
         

Massa Carrara
   

40
               
                 

Ragusa
   

200
         

Pisa
   

100
         

Val d’Aosta
   
                 

Siracusa
   

20
         

Pistoia
   

100
               
                 

Trapani
   

200
         

Prato
   

100
         

Aosta
   

50
                                   

Siena
   

500
               
                 

Totale
   

1.000
                                 
                 

Totale
   

2.100
               


Umbria
               

Veneto
         
                       

Perugia
   

300
         

Belluno
   

170

Terni
   

100
         

Padova
   

550
                 

Rovigo
   

600

Totale
   

400
         

Treviso
   

200
                 

Venezia
   

800
                 

Verona
   

5.000
                 

Vicenza
   

80
                       
                 

Totale
   

7.400
                                       



D.P.C.M. 17 febbraio 2011, art. 1
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 38
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 24
D.P.C.M. 9 gennaio 2007
D.P.C.M. 8 novembre 2007
D.P.C.M. 20 marzo 2009
D.P.C.M. 3 dicembre 2008

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