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lunedì 13 giugno 2011

TAR "...I ricorrenti prospettano di essere dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, appartenenti all'area B2 e con qualifica di assistente amministrativo contabile, ottenuta in seguito ad un concorso di riqualificazione svoltosi nel 2004. Essi impugnano il provvedimento in epigrafe denunciando "Violazione articoli 3 e 97 della Costituzione - Violazione articolo 76 della Costituzione - Violazione articolo 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge n. 15/2005, e dei principi di diritto comunitario ivi richiamati - Violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità - Violazione del principio di affidamento"...."

IMPIEGO PUBBLICO   -   VIGILI DEL FUOCO
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4653 Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
I ricorrenti prospettano di essere dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, appartenenti all'area B2 e con qualifica di assistente amministrativo contabile, ottenuta in seguito ad un concorso di riqualificazione svoltosi nel 2004.
Essi impugnano il provvedimento in epigrafe denunciando "Violazione articoli 3 e 97 della Costituzione - Violazione articolo 76 della Costituzione - Violazione articolo 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge n. 15/2005, e dei principi di diritto comunitario ivi richiamati - Violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità - Violazione del principio di affidamento".
Con il ricorso sono stati depositati documenti.
L'Amministrazione si è costituita, depositando anch'essa documenti e, in data 1 febbraio 2011, una memoria.
I ricorrenti hanno depositato ulteriori documenti in data 2 febbraio 2011.
La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 2 marzo 2010.Motivi della decisione La memoria depositata dall'Amministrazione in data in data 1 febbraio 2011 e il deposito documentale dei ricorrenti in data 2 febbraio 2011 sono tardivi perché oltre i termini, rispettivamente di 30 e 40 giorni liberi anteriori all'udienza, cui all'art. 73 del codice del processo amministrativo.
Nel merito il ricorso è infondato.
I ricorrenti prospettano di essere dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, appartenenti all'area B2 e con qualifica di assistente amministrativo contabile ottenuta in seguito ad un concorso di riqualificazione svoltosi nel 2004.
Essi lamentano violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza nonché violazione di delega legislativa.
Sostengono in particolare che il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ("Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252") - nel prevedere, all'articolo 161, comma 1: "il personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo contabile, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio, è inquadrato nell'istituita qualifica di assistente e, nell'ambito di essa, nel profilo professionale di assistente amministrativo contabile" - affida loro mansioni che nel precedente ordinamento erano previste per l'inferiore profilo professionale di operatore amministrativo contabile (B1), mentre le mansioni che nel precedente ordinamento erano svolte dagli assistenti amministrativocontabili sono ora assegnate nel nuovo ordinamento al personale appartenente al ruolo dei collaboratori, ai sensi dell'articolo 96, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 217/2005.
Lamentano inoltre che l'articolo 167, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 217/2005 - nel prevedere: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono banditi due concorsi straordinari per titoli ed esami per la copertura di non più della metà dei posti disponibili nelle qualifiche di vice collaboratore amministrativocontabile e di vice collaboratore tecnicoinformatico, riservati, il primo, al personale appartenente nel previgente ordinamento al profilo professionale di assistente amministrativocontabile, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 98, comma 1, lettera d), il secondo, al personale appartenente nel previgente ordinamento ai profili professionali di assistente informatico e di assistente tecnico professionale, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 109, comma 1, lettera d)" - li costringe a partecipare ad un concorso (che essi peraltro avrebbero già svolto nel citato concorso di riqualificazione svoltosi nel 2004) per essere inquadrati non già nella qualifica corrispondente per mansioni a quelle, espletate nel precedente ordinamento, dell'attuale collaboratore amministrativo contabile, bensì nella inferiore qualifica di vice collaboratore amministrativo contabile.
Questi assunti sono infondati, e conseguentemente la prospettata questione di legittimità costituzionale risulta priva del requisito della non manifesta infondatezza.
Diversamente da quanto asserito nel ricorso, risulta piena coincidenza:
- tra le mansioni precedentemente proprie dei ricorrenti nel precedente ordinamento, in virtù della posseduta qualifica di assistente amministrativo contabile ("Con riferimento ai rispettivi settori di attività, individuati dall'amministrazione in base alle proprie esigenze organizzative, svolge alle attività amministrative, istruttorie e di revisione contabile ovvero esegue operazioni di contabilizzazione ed economato, cassa e magazzino; in assenza di specifiche professionalità superiore, svolge funzioni di consegnatario e cassa anche con servizio di sportello; svolge mansioni di segretario in Commissioni anche di concorso": v. l'Allegato A, Area funzionale B, Posizione economica B2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Aziende e Amministrazioni Autonome dello Stato ad ordinamento autonomo 1998/2001);
- e le mansioni proprie della nuova qualifica - peraltro avente l'identica denominazione "assistente amministrativo contabile" - nella quale gli assistenti amministrativo contabili di cui al citato Contratto collettivo nazionale di lavoro 1998/2001 sono confluiti ai sensi dell'art. 161, comma 1, del decreto legislativo n. 217/2005 ("ll personale appartenente ai profili professionali di assistente amministrativocontabile e assistente amministrativocontabile capo esercita nel settore di impiego attività di coordinamento e controllo di unità operative di livello inferiore; svolge anche attività di reperimento e rilascio di informazioni elementari; collabora con le professionalità superiori, anche attraverso la redazione e la compilazione di documenti e modulistica, la predisposizione, la classificazione e il controllo di atti e la tenuta di strumenti di registrazione e di archiviazione; partecipa alla formazione del personale di livello inferiore; ad esso possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini": v. l'art. 91, comma 1 del citato decreto legislativo n. 217/2005).
Altresì, diversamente da quanto pure asserito dai ricorrenti, non vi è coincidenza fra le mansioni delle loro nuova qualifica di inquadramento ex d.lgs. n. 217/2005 e le mansioni che nel precedente ordinamento erano previste per l'inferiore profilo professionale di operatore amministrativo contabile ("Collabora con le professionalità superiori alle attività amministrativocontabili, quali, ad esempio, la redazione e la compilazione di documenti e modulistica; la predisposizione, la classificazione ed il controllo degli atti amministrativi e contabili, la tenuta di strumenti di registrazione e di archiviazione; effettua operazioni di natura contabile, utilizzando la relativa strumentazione, svolge - ove necessario - attività di dattilografia e di digitazione di testi e dati, anche con l'ausilio di apparecchiature informatiche semplici oppure di apparecchiature informatiche complesse di uso semplice; partecipa al servizio informazioni al pubblico. Espleta, in caso di necessità, le mansioni di consegnatario": v. l'Allegato A, Area funzionale B, Posizione economica B1, del citato Contratto collettivo nazionale 1998/2001).
Quanto alla pure contestata modalità di accesso alla qualifica di vice collaboratore amministrativocontabile mediante concorso ai sensi dell'articolo 167, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 217/2005, anch'essa risulta manifestamente esente dai vizi di legittimità costituzionale denunciati.
La previsione infatti - data la sostanziale coincidenza fra le qualifiche di assistente amministrativo contabile del precedente e del nuovo ordinamento (e non con la nuova qualifica di collaboratore amministrativo contabile) - non risulta illogica o contraria al principio di buona amministrazione nel consentire nella fase transitoria degli inquadramenti - mediante concorso straordinario per titoli ed esami - l'accesso di assistenti amministrativo contabili del previgente ordinamento, se in possesso del titolo di studio richiesto, alla metà dei posti disponibili nella qualifica iniziale (vice collaboratore amministrativocontabile) del superiore ruolo dei collaboratori amministrativocontabili.
Né la previsione in esame risulta aver violato la delega legislativa disposta dall'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252.
L'art. 2 citato infatti, alla lettera b), delegava il Governo a una rideterminazione dell'ordinamento del personale in relazione alle esigenze operative, funzionali, tecnicologistiche, amministrative e contabili, attraverso: 1) l'introduzione di nuovi istituti diretti a rafforzare la specificità del rapporto di impiego, in aggiunta ai peculiari istituti già previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 10 agosto 2000, n. 246, e dalla restante normativa di settore; 2) la revisione o la soppressione dei ruoli, qualifiche, aree funzionali e profili professionali esistenti e l'istituzione di nuovi ruoli e qualifiche, anche con facoltà di istituire, senza oneri aggiuntivi, apposite aree di vicedirigenza per l'accesso alle quali è richiesto il possesso di lauree specialistiche e di eventuali titoli abilitativi; con riassetto che poteva riguardare, per ciascuno dei ruoli e qualifiche, anche le funzioni, la consistenza delle dotazioni organiche, i requisiti, i titoli, le modalità di accesso e i criteri di avanzamento; e con la previsione, riguardo a questi ultimi, di adeguate modalità di sviluppo verticale e orizzontale basate principalmente su qualificate esperienze professionali, sui titoli di studio e sui percorsi di formazione e qualificazione professionali.
Il contestato concorso ex art.167, comma 4, del decreto legislativo n. 217/2005 appare dunque conforme e non in contrasto con questi principi e criteri direttivi.
Il ricorso va dunque respinto.
Le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 4000,00, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo e dell'art. 91 del codice di procedura civile.P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell'Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 4000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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