IMPIEGO PUBBLICO - VIGILI DEL FUOCO
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4653 Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
I ricorrenti prospettano di essere dipendenti del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, appartenenti all'area B2 e con qualifica di assistente amministrativo
contabile, ottenuta in seguito ad un concorso di riqualificazione svoltosi nel
2004.
Essi impugnano il provvedimento in epigrafe denunciando "Violazione articoli
3 e 97 della Costituzione - Violazione articolo 76 della Costituzione -
Violazione articolo 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
modificata dalla legge n. 15/2005, e dei principi di diritto comunitario ivi
richiamati - Violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità -
Violazione del principio di affidamento".
Con il ricorso sono stati depositati documenti.
L'Amministrazione si è costituita, depositando anch'essa documenti e, in data
1 febbraio 2011, una memoria.
I ricorrenti hanno depositato ulteriori documenti in data 2 febbraio 2011.
La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 2 marzo 2010.Motivi
della decisione La memoria depositata dall'Amministrazione in data in data 1
febbraio 2011 e il deposito documentale dei ricorrenti in data 2 febbraio 2011
sono tardivi perché oltre i termini, rispettivamente di 30 e 40 giorni liberi
anteriori all'udienza, cui all'art. 73 del codice del processo amministrativo.
Nel merito il ricorso è infondato.
I ricorrenti prospettano di essere dipendenti del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, appartenenti all'area B2 e con qualifica di assistente amministrativo
contabile ottenuta in seguito ad un concorso di riqualificazione svoltosi nel
2004.
Essi lamentano violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e
ragionevolezza nonché violazione di delega legislativa.
Sostengono in particolare che il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
("Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma
dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252") - nel prevedere,
all'articolo 161, comma 1: "il personale appartenente al profilo professionale
di assistente amministrativo contabile, in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo
servizio, è inquadrato nell'istituita qualifica di assistente e, nell'ambito di
essa, nel profilo professionale di assistente amministrativo contabile" - affida
loro mansioni che nel precedente ordinamento erano previste per l'inferiore
profilo professionale di operatore amministrativo contabile (B1), mentre le
mansioni che nel precedente ordinamento erano svolte dagli assistenti
amministrativocontabili sono ora assegnate nel nuovo ordinamento al personale
appartenente al ruolo dei collaboratori, ai sensi dell'articolo 96, comma 1 del
medesimo decreto legislativo n. 217/2005.
Lamentano inoltre che l'articolo 167, comma 4, dello stesso decreto
legislativo n. 217/2005 - nel prevedere: "entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono banditi due concorsi straordinari
per titoli ed esami per la copertura di non più della metà dei posti disponibili
nelle qualifiche di vice collaboratore amministrativocontabile e di vice
collaboratore tecnicoinformatico, riservati, il primo, al personale appartenente
nel previgente ordinamento al profilo professionale di assistente
amministrativocontabile, in possesso del titolo di studio prescritto
dall'articolo 98, comma 1, lettera d), il secondo, al personale appartenente nel
previgente ordinamento ai profili professionali di assistente informatico e di
assistente tecnico professionale, in possesso del titolo di studio prescritto
dall'articolo 109, comma 1, lettera d)" - li costringe a partecipare ad un
concorso (che essi peraltro avrebbero già svolto nel citato concorso di
riqualificazione svoltosi nel 2004) per essere inquadrati non già nella
qualifica corrispondente per mansioni a quelle, espletate nel precedente
ordinamento, dell'attuale collaboratore amministrativo contabile, bensì nella
inferiore qualifica di vice collaboratore amministrativo contabile.
Questi assunti sono infondati, e conseguentemente la prospettata questione di
legittimità costituzionale risulta priva del requisito della non manifesta
infondatezza.
Diversamente da quanto asserito nel ricorso, risulta piena coincidenza:
- tra le mansioni precedentemente proprie dei ricorrenti nel precedente
ordinamento, in virtù della posseduta qualifica di assistente amministrativo
contabile ("Con riferimento ai rispettivi settori di attività, individuati
dall'amministrazione in base alle proprie esigenze organizzative, svolge alle
attività amministrative, istruttorie e di revisione contabile ovvero esegue
operazioni di contabilizzazione ed economato, cassa e magazzino; in assenza di
specifiche professionalità superiore, svolge funzioni di consegnatario e cassa
anche con servizio di sportello; svolge mansioni di segretario in Commissioni
anche di concorso": v. l'Allegato A, Area funzionale B, Posizione economica B2,
del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Aziende e
Amministrazioni Autonome dello Stato ad ordinamento autonomo 1998/2001);
- e le mansioni proprie della nuova qualifica - peraltro avente l'identica
denominazione "assistente amministrativo contabile" - nella quale gli assistenti
amministrativo contabili di cui al citato Contratto collettivo nazionale di
lavoro 1998/2001 sono confluiti ai sensi dell'art. 161, comma 1, del decreto
legislativo n. 217/2005 ("ll personale appartenente ai profili professionali di
assistente amministrativocontabile e assistente amministrativocontabile capo
esercita nel settore di impiego attività di coordinamento e controllo di unità
operative di livello inferiore; svolge anche attività di reperimento e rilascio
di informazioni elementari; collabora con le professionalità superiori, anche
attraverso la redazione e la compilazione di documenti e modulistica, la
predisposizione, la classificazione e il controllo di atti e la tenuta di
strumenti di registrazione e di archiviazione; partecipa alla formazione del
personale di livello inferiore; ad esso possono essere attribuiti incarichi
specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini": v. l'art. 91,
comma 1 del citato decreto legislativo n. 217/2005).
Altresì, diversamente da quanto pure asserito dai ricorrenti, non vi è
coincidenza fra le mansioni delle loro nuova qualifica di inquadramento ex
d.lgs. n. 217/2005 e le mansioni che nel precedente ordinamento erano previste
per l'inferiore profilo professionale di operatore amministrativo contabile
("Collabora con le professionalità superiori alle attività
amministrativocontabili, quali, ad esempio, la redazione e la compilazione di
documenti e modulistica; la predisposizione, la classificazione ed il controllo
degli atti amministrativi e contabili, la tenuta di strumenti di registrazione e
di archiviazione; effettua operazioni di natura contabile, utilizzando la
relativa strumentazione, svolge - ove necessario - attività di dattilografia e
di digitazione di testi e dati, anche con l'ausilio di apparecchiature
informatiche semplici oppure di apparecchiature informatiche complesse di uso
semplice; partecipa al servizio informazioni al pubblico. Espleta, in caso di
necessità, le mansioni di consegnatario": v. l'Allegato A, Area funzionale B,
Posizione economica B1, del citato Contratto collettivo nazionale 1998/2001).
Quanto alla pure contestata modalità di accesso alla qualifica di vice
collaboratore amministrativocontabile mediante concorso ai sensi dell'articolo
167, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 217/2005, anch'essa risulta
manifestamente esente dai vizi di legittimità costituzionale denunciati.
La previsione infatti - data la sostanziale coincidenza fra le qualifiche di
assistente amministrativo contabile del precedente e del nuovo ordinamento (e
non con la nuova qualifica di collaboratore amministrativo contabile) - non
risulta illogica o contraria al principio di buona amministrazione nel
consentire nella fase transitoria degli inquadramenti - mediante concorso
straordinario per titoli ed esami - l'accesso di assistenti amministrativo
contabili del previgente ordinamento, se in possesso del titolo di studio
richiesto, alla metà dei posti disponibili nella qualifica iniziale (vice
collaboratore amministrativocontabile) del superiore ruolo dei collaboratori
amministrativocontabili.
Né la previsione in esame risulta aver violato la delega legislativa disposta
dall'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252.
L'art. 2 citato infatti, alla lettera b), delegava il Governo a una
rideterminazione dell'ordinamento del personale in relazione alle esigenze
operative, funzionali, tecnicologistiche, amministrative e contabili,
attraverso: 1) l'introduzione di nuovi istituti diretti a rafforzare la
specificità del rapporto di impiego, in aggiunta ai peculiari istituti già
previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 10 agosto 2000, n. 246, e dalla
restante normativa di settore; 2) la revisione o la soppressione dei ruoli,
qualifiche, aree funzionali e profili professionali esistenti e l'istituzione di
nuovi ruoli e qualifiche, anche con facoltà di istituire, senza oneri
aggiuntivi, apposite aree di vicedirigenza per l'accesso alle quali è richiesto
il possesso di lauree specialistiche e di eventuali titoli abilitativi; con
riassetto che poteva riguardare, per ciascuno dei ruoli e qualifiche, anche le
funzioni, la consistenza delle dotazioni organiche, i requisiti, i titoli, le
modalità di accesso e i criteri di avanzamento; e con la previsione, riguardo a
questi ultimi, di adeguate modalità di sviluppo verticale e orizzontale basate
principalmente su qualificate esperienze professionali, sui titoli di studio e
sui percorsi di formazione e qualificazione professionali.
Il contestato concorso ex art.167, comma 4, del decreto legislativo n.
217/2005 appare dunque conforme e non in contrasto con questi principi e criteri
direttivi.
Il ricorso va dunque respinto.
Le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 4000,00, seguono la
soccombenza ai sensi dell'art. 26, comma 1, del codice del processo
amministrativo e dell'art. 91 del codice di procedura civile.P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio
dell'Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 4000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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lunedì 13 giugno 2011
TAR "...I ricorrenti prospettano di essere dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, appartenenti all'area B2 e con qualifica di assistente amministrativo contabile, ottenuta in seguito ad un concorso di riqualificazione svoltosi nel 2004. Essi impugnano il provvedimento in epigrafe denunciando "Violazione articoli 3 e 97 della Costituzione - Violazione articolo 76 della Costituzione - Violazione articolo 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge n. 15/2005, e dei principi di diritto comunitario ivi richiamati - Violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità - Violazione del principio di affidamento"...."
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