IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-05-2011, n. 3187 Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con ricorso al TAR Campania, il si################# G., all'epoca dei fatti
agente del Corpo di Polizia penitenziaria, impugnava il decreto (n.
03907362006/32386/ds6 emesso in data 16.5.2007) con cui il Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria infliggeva al ricorrente la sanzione della
destituzione dal servizio (in applicazione del d.P.R. n. 449/92) a partire dal
20.01.06. Il ricorrente, a sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- di essere stato condannato con sentenza della Corte d'Appello di Napoli in
data 13.07.06 alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, col beneficio della
sospensione condizionale, per i reati di cui agli artt. 61 n. 2, 110, 635 c.p.,
10 e 12 l. 497/74; nonché, con sentenza della Corte d'Appello di Napoli in data
21.06.06, alla pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione per il reato di cui
all'art. 385 co. 3 c.p.;
- di essere stato destituito dal servizio in conseguenze delle predette
sentenze di condanna, divenute irrevocabili. In particolare, in data 13.10.06 la
Corte d'Appello di Napoli trasmetteva la sentenza di condanna alla pena di mesi
2 e giorni 20 di reclusione per il reato di cui all'art. 385 co. 3 c.p. ed in
data 23.10.06 perveniva la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del
13.07.06, di condanna alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, col beneficio
della sospensione condizionale, per i reati di cui agli artt. 61 n. 2, 110, 635
c.p., 10 e 12 l. 497/74.
A seguito di ciò, in data 27.10.06, l'Amministrazione riteneva di avviare
procedimento disciplinare con contestazione degli addebiti (2.11.06); e con
delibera 28.03.07 il Consiglio di disciplina proponeva al Capo Dipartimento
l'applicazione della sanzione della destituzione dal servizio.
A sostegno del ricorso l'esponente deduceva in sintesi:
1) con l'atto introduttivo del giudizio, la violazione dell'art. 6 d.P.R.
449/92, per superamento del termine perentorio di novanta giorni previsto per la
conclusione del procedimento (iniziato il 27.10.06 e terminato il 16.05.07); in
particolare, tra la conoscenza della condanna (20.06.06) e la conclusione del
procedimento disciplinare (22.05.07) è decorso un termine ben superiore ai
novanta giorni; eccesso di potere per violazione del principio di
proporzionalità, atteso che l'Amministrazione ha adottato la sanzione più grave
senza valutare le circostanze attenuanti ed i motivi per cui il ricorrente ha
ceduto agli illeciti;
- con motivi aggiunti, che i termini di 180 e 90 giorni non possono essere
sommati, atteso che si riferiscono a due diverse scansioni procedimentali.
Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo ha respinto il
ricorso.
Il G. ha tuttavia impugnato la sentenza del TAR, chiedendone la riforma alla
stregua di motivi che sono riassunti nella sede della loro trattazione in
diritto in seno alla presente decisione.
Si è costituita nel giudizio l'amministrazione della giustizia, resistendo al
gravame ed esponendo in successiva memoria le proprie argomentazioni difensive,
che si hanno qui per riportate.
Alla pubblica udienza del 22 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto in
decisione.Motivi della decisione
1.- A sostegno della decisione gravata il TAR, nel respingere la censura
fondamentale articolata dal G., ed incentrata sulla violazione del termine
perentorio di 90 giorni per l'irrogazione della sanzione (e sulla impossibilità
di sommare i termini di 180 e 90 giorni), ha richiamato la più recente
giurisprudenza del Consiglio di Stato formatasi sulla disciplina di cui alla l.
n. 19/1990, disciplina del tutto analoga a quella del d.P.R. n. 449/92. Secondo
tale orientamento "Il termine perentorio di novanta giorni per l'irrogazione di
sanzioni disciplinari a impiegati dello Stato comincia a decorrere non già
dall'avvio del procedimento disciplinare, ma dalla "scadenza virtuale" del
termine di centottanta giorni, fissato dall'art. 9 l. n. 19 del 1990, per
l'inizio del procedimento stesso e decorrente "dalla data in cui
l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna". In
sostanza, il legislatore ha inteso sollecitare la definizione della posizione
del dipendente prevedendo un complessivo termine di duecentosettanta giorni,
decorrente dall'avvenuta "notizia della sentenza irrevocabile", ed entro il
quale l'amministrazione può legittimamente attivare e concludere il procedimento
disciplinare. Il lasso temporale che non può quindi essere superato a pena di
violazione della perentorietà del termine è quello totale di duecentosettanta
giorni" (CdS, VI, n. 869/2006). Il primo giudice ha ricordato che anche CdS, IV,
n. 1213/2007 ha ribadito che il termine di 90 giorni, previsto dall'art. 9 l. 7
febbraio 1990 n. 19 per la conclusione del procedimento disciplinare, si cumula
con quello di 180 giorni entro cui deve iniziare il procedimento stesso, con la
conseguenza che all'Amministrazione è concesso un termine globale di 270 giorni,
decorrente dalla data in cui ha avuto piena conoscenza della sentenza di
condanna, per chiudere il procedimento.
2. La sentenza è contrastata dall'appellante con due ordini di censure.
2.1.- Il primo avversa la pronunzia ove afferma che le valutazioni
disciplinari dell'amministrazione non sono sindacabili innanzi al giudice
amministrativo e in contrario fa rilevare la sproporzione tra i fatti accertati
e la sanzione irrogata, profilo che viene in rilievo nell'esercizio della
discrezionalità di scelta tipologica della sanzione da infliggere. La tesi non
può essere accolta. Anzitutto il giudice di prime cure non ha affermato
l'insindacabilità delle valutazioni disciplinari, ma si è limitato a ritenere
non illogica la sanzione prescelta (la massima) in rapporto ai fatti accertati;
il TAR ha infatti affermato che questi ultimi sono di "considerevole gravità,
denotano mancanza di equilibrio e non permettono che egli resti in servizio, per
il discredito che altrimenti arrecherebbero al corpo di appartenenza" - e che
"non sfugge all'ambito del sindacato giurisdizionale di legittimità non potendo
essere considerata né illogica né priva di presupposti". Il giudice di prima
istanza conferma quindi, nel suo riferimento all'insindacabilità delle
valutazioni, che questa emerge in tutti i casi in cui la misura adottata non
risulti priva di logicità o degli indispensabili presupposti fattuali.
2.2. In merito al secondo ordine di motivi, il Collegio rileva che essi
ripropongono la tesi, già svolta in primo grado (e contrastata da ampia
giurisprudenza anche richiamata dal TAR) della non cumulabilità del termine di
90 giorni (art. 9, l. n.19/1990) per la conclusione del procedimento
disciplinare, con quello di 180 giorni entro cui deve iniziare il procedimento
stesso.
E' infatti evidente che i due termini debbono essere applicati nel rispetto
della sequenza procedimentale delineata dalla legge, poiché altrimenti non
avrebbe senso lasciare all'amministrazione un termine di 180 giorni per iniziare
un procedimento che invece deve essere già concluso entro il 90.mo giorno dalla
notizia della sentenza penale.
Correttamente, pertanto, il TAR ha ribadito che il termine per la conclusione
si innesta su quello per l'avvio del procedimento, sicché "il tempo che non può
essere superato, a pena di violazione della perentorietà del termine, è quello
totale di 270 giorni".
3- Conclusivamente l'appello deve essere respinto.
Le spese seguono il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.).P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente
pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di controparte, delle spese del
presente grado del giudizio, che liquida, complessivamente, in Euro tremila,
oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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lunedì 13 giugno 2011
Consiglio di Stato "...Con ricorso al TAR Campania, il si################# G., all'epoca dei fatti agente del Corpo di Polizia penitenziaria, impugnava il decreto (n. 03907362006/32386/ds6 emesso in data 16.5.2007) con cui il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria infliggeva al ricorrente la sanzione della destituzione dal servizio (in applicazione del d.P.R. n. 449/92) a partire dal 20.01.06. Il ricorrente, a sostegno delle sue doglianze, premetteva:..."
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