COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE -
CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI - ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA
T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 30-05-2011, n. 4880 Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con il ricorso in esame la ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento
di esclusione della ricorrente dalla Graduatoria permanente provinciale e dalle
graduatorie di Istituto per A.S. 2008/2009, della Nota prot. 11527/1 del
5.11.2008 di comunicazione del Decreto sopra citato e della Nota prot. n. 2834
del 18.11.2008 con la quale il Dirigente Scolastico della Scuola Media
################# ha comunicato la decadenza della ricorrente dalla graduatoria
di Istituto e la conseguente rescissione del contratto di assunzione a tempo
determinato stipulato il 9.9.2008, con espressa domanda di risarcimento danni,
deducendo i seguenti motivi di gravame:
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE;, VIOLAZIONE DELL' ART. 16, COMMA
l, DEL D. LGs. 30.12.1992, N. 503; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL' ART.
509 DEL D. LGS 16.4.1994, N. 297 E DELL' ART. 3 DELLA L. 15.5.1997, N. 127.
VIOLAZIONE DEL D. LGs. 16.4.1994, N. 297; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA
L. 4.6.2004, N. 143; VIOLAZIONE DEL D. LGS. 216/2003. ECCESSO DI POTERE PER
DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, SVIAMENTO DI POTERE ED
INGIUSTIZIA MANIFESTA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
Il Decreto impugnato è palesemente illegittimo perché il limite di età dei 65
anni, è in violazione, sotto molteplici profili, della normativa richiamata nel
titolo del motivo.
L'esclusione è certamente in contrasto con l'art. 16, comma 1, del D. Lgs.
30.12.1992, n. 503 e con l'art. 509 del D. Lgs 16.4.1994, n. 297.
La norma appena citata è richiamata nell' ambito del Titolo relativo ai
docenti, ma non essendovi altra e/o diversa disciplina per il personale A.T.A.,
che è personale della scuola, la richiamata normativa può analogicamente
applicarsi anche per detto personale.
Il limite dei 65 anni, è contrario alle norme ora ricordate, poiché la
normativa vigente prevede la possibilità del collocamento a riposo al compimento
del settantesimo anno di età del personale e non si vede perché tale diritto
potestativo debba essere in radice negato a coloro che sono inseriti nelle
graduatorie permanenti.
Non certo perché essi non sono titolari di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, poiché in questo modo, si verrebbe a creare una illegittima
disparità di trattamento fra personale docente a tempo indeterminato e personale
docente a tempo determinato, disparità che non ha ragione d'essere nell' assetto
normativo generale ed è irragionevole e sanzionato dal D. Lgs. 216/2003, di
attuazione della Direttiva Comunitaria 2000/78 per la parità di trattamento in
materia di occupazione e condizioni di lavoro, il quale, all'art. 2 dispone che:
"1. Ai fini del presente decreto e salvo quanto disposto dall'articolo 3, commi
da 3 a 6, per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di
qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle
convinzioni personali, degli handicap, dell'età o dell'orientamento sessuale.".
Peraltro, va ricordato che la ricorrente era al momento della presentazione
della domanda di aggiornamento ed integrazione delle graduatorie permanenti,
iscritta nelle graduatorie permanenti e titolare di contratti di lavoro e,
dunque, a tutti gli effetti personale della pubblica amministrazione resistente.
Se ciò, in ogni caso, poteva non conferire automaticamente il diritto di
prolungare il rapporto di lavoro, certamente non poteva escluderlo
dall'esercizio dei diritti connessi allo status posseduto, quanto meno ai fini
della partecipazione alla procedura concorsuale diretta alla immissione nei
ruoli delle scuole statali e sino al limite massimo dei settanta anni.
Peraltro, tali considerazioni sono assolutamente conformi alle norme generali
in materia di snellimento dell' attività amministrativa.
L'art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, come è noto, ha abolito i limiti
di età per la partecipazione alle procedure concorsuali pubbliche con chiara ed
incontestabile disposizione: "La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da
regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad
oggettive necessità dell'amministrazione". Limiti particolari di età per la
partecipazione ai concorsi pubblici sono stati stabiliti:
- con D.M. 6 aprile 1999, n. 115, per l'accesso ai ruoli del personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
- con D.M. 23 aprile 1999, n. 142 e con D.M. lO aprile 2000, n. 128, per i
concorsi indetti dal corpo della guardia di finanza;
- con D.M. 22 aprile 1999, n. 188, per il reclutamento del personale
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
- con D.M. 20 maggio 1999, n. 187, per l'accesso al profilo di ispettore
antincendi dell'area operativatecnica del corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- con D.M. 2 giugno 1999, n. 295, per i concorsi per il corpo forestale dello
Stato;
- con D.M. 29 luglio 1999, n. 357, per l'accesso ai ruoli del personale della
carriera prefettizia;
- con D.M. I° febbraio 2000, n. 50, per l'accesso ai ruoli del personale del
corpo di polizia penitenziaria;
- con D.M. 6 marzo 2000, n. 102, per la partecipazione a concorsi a uditore
giudiziario militare;
- con D.P.C.M. 13 aprile 2000, n. 141, per la partecipazione al concorso per
procuratore dello stato;
- con D.M. 29 ottobre 2004, n. 296, per l'emissione ai concorsi a posti di
Direttore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Non risulta adottato alcun provvedimento specifico per il personale A.T.A Che
il sistema previsto dagli artt. 400 e segg. del D. Lgs. 297/94 in materia di
immissione nei ruoli dell' insegnamento con il meccanismo delle graduatorie
permanenti provinciali sia un sistema concorsuale, non è lecito dubitare; da ciò
deriva l'applicazione chiara delle norme generali ricordate, valide anche per il
personale A.T.A..
Ed in tal senso, proprio le norme contenute nel T.U. 297/94, segnatamente
l'art. 402, cita fra i requisiti generali di ammissione i limiti di età previsti
dalle norme vigenti, con ciò intendendosi che il limite dei sessantacinque anni
di età non ha ragione d'essere.
Peraltro, a tali disposizioni, l'Amministrazione resistente si è adeguata,
attraverso la Circolare Ministeriale del 7.9.1998, n. 378, la quale, nel
riportare anche la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del
26.8.1998, n. 9 ed il parere espresso dal Consiglio di Stato sul punto, ha preso
atto dell'abolizione dei limiti di età disposta dalla L. 127/97.
Non risulta, peraltro, né che l'amministrazione resistente abbia mai dettato
deroghe specifiche, né abbia mai esposto oggettive necessità in tal senso.
Quindi, sotto questo profilo, il limite dei 65 anni è del tutto illegittimo.
Si costituisce in giudizio l'Amministrazione resistente che nel controdedurre
alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso.Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Va, infatti, rilevato che la pretesa della ricorrente consiste
nell'annullamento della esclusione della ricorrente dalla graduatoria permanente
provinciale e dalle graduatorie di Istituto per A.S. 2008/2009 adottata
dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma e della decadenza della ricorrente
dalla graduatoria di Istituto con conseguente rescissione del contratto di
assunzione a tempo determinato stipulato il 9.9.2008, avendo raggiunto il
sessantacinquesimo anno di età.
Così delineata la pretesa in ricorso non può non rilevarsi che essa attiene
al rapporto di lavoro in corso della ricorrente, laddove risultava inserita
nella graduatoria permanente del personale ATA presso l'Ufficio Scolastico
Provinciale di Roma.
Già questa Sezione con sentenza 22 ottobre 2009 n.10265 ha avuto modo di
pronunciarsi su identica questione evidenziando che ".....È da rilevare che il
discrimen temporale che incardina la giurisdizione di un rapporto di lavoro alle
dipendenze dalle pubbliche amministrazioni è costituito dalla data di cessazione
dal servizio, sicché le controversie relative al servizio prestato prima di tale
data compresi i provvedimenti con i quali il dipendente è collocato in
quiescenza restano attribuiti al giudice del rapporto di lavoro, (Consiglio di
Stato, sezione VI, 19 febbraio 2001, n. 876), mentre le controversie relative ai
provvedimenti adottati dopo il collocamento a riposo, comprese quelle relative
al diritto a percepire il trattamento di quiescenza, sono attribuite al giudice
pensionistico, (Corte dei Conti, sezione giurisdizionale, 20 febbraio 2002, n.
5).
" Nel caso in specie la controversia riguarda appunto la data della
cessazione dal servizio della ricorrente, che invece auspicherebbe a permanervi
oltre il compimento del 65° anno di età non avendo raggiunto il minimo
contributivo, sicché essa va incardinata dinanzi al giudice del rapporto di
lavoro, che attualmente è il giudice ordinario...". (cfr. T.A.R. Campania
Salerno, sez. I, 08 novembre 2010, n. 12345, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II,
10 giugno 2010, n. 1093, T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 10 novembre 2010, n.
2570) E tale orientamento giurisprudenziale si è oramai consolidato con l'ultima
pronuncia della Cassazione(Cassazione Sezioni Unite civili sentenza n.22805 del
12 ottobre 2010) che ha avuto modo di ribadire, in materia delle c.d.
graduatorie ad esaurimento, originate dalle vecchie graduatorie permanenti di
cui agli artt. 1 della 1egge n. 297 del 1994 e 1 della legge n. 97 del 2004,
trasformate poi in graduatorie a numero chiuso, cioè aggiornabili nei punteggi
ma non più integrabili con nuovi aspiranti le quali poi, ai sensi dell'art.1,
comma 605, lett. c) della legge n. 206 del 2006, che:
"... la gestione delle suddette graduatorie operata dall'Amministrazione.
esorbita dalla competenza del giudice amministrativo per la sua estraneità alle
procedure concorsuali e rientra pertanto nella giurisdizione dei giudice
ordinario ai sensi dell'art. 63, comma 1, del citato d.lgs. n. 165 del 2001.
"....La giurisdizione amministrativa,............... si applica ai sensi
dell'art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 - solo alle controversie
inerenti a procedure concorsuali per l'assunzione ed è pertanto limitata (cfr.
Cass. S.U. 13 febbraio 2008 n. 3399) a quelle procedure che iniziano con
l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei
candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione,
individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento.
"...Non rientra, pertanto, nella giurisdizione amministrativa la controversia
in esame che, avendo ad oggetto la possibilità, o meno, di modificare
determinate graduatorie ad esaurimento mediante l'attribuzione ad alcuni docenti
di punteggi aggiuntivi dagli stessi maturati ed agli stessi già riconosciuti in
altre graduatorie ad esaurimento (relative ad altre classi di concorso),
riguarda. in sostanza, l'accertamento del diritto al collocamento nella
graduatoria con precedenza rispetto ad altri docenti (cfr., in particolare,
Casso S.U. 28 luglio 2009 n. 17466).
"....Ciò perché l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e,
soprattutto dell'atto di approvazione, colloca la fattispecie in esame al di
fuori della materia concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a
valutare la pretesa allo spostamento del punteggio aggiuntivo da una graduatoria
all'altra, pretesa che ha ad oggetto, in sostanza, la conformità a legge degli
atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Né la
suddetta conclusione può mutare in relazione alla circostanza che il divieto di
effettuare il suddetto spostamento è previsto da un Decreto Ministeriale. (D.M.
g aprile 2009 n. 42) che, come è pacifico fra le parti, reca i criteri di
massima concernenti l'integrazione e aggiornamento delle graduatorie a
esaurimento del personale docente per il biennio 2009 - 2011. Si è infatti in
presenza di un atto che, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali
per l'assunzione, né potendo essere ascritto ad altre categorie di attività
autoritativa (identificate dal D.Lgs. n.1 65 del 2001, art. 2, comma 1),:non può
che restare compreso tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri
del datore del lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di
fronte alle quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di
cui all'art. 2907 c.c.
"....In definitiva, in applicazione del principi già enunciati da queste
Sezioni Unite con le decisioni sopra richiamate, deve essere dichiarata la
giurisdizione del giudice ordinario sulla base del seguente principio di
diritto: In materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente della
scuola di cui all'art.1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296
(legge finanziaria 2007) e con riferimento alle controversie promosse per
l'accertamento del diritto di modificare dette graduatorie ad esaurimento
mediante l'attribuzione (previo spostamento da altra graduatoria) di punteggi
aggiuntivi maturati da alcuni docenti ed agli stessi già riconosciuti in altre
analoghe graduatorie, diritto negato dall'amministrazione in applicazione del
divieto previsto da apposito Decreto Ministeriale (D.M. 8. aprile 2009 n. 42),
la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti che non
possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i
poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del
2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la
pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della
graduatoria utile per l'eventuale assunzione..."
Per le considerazioni di cui sopra il ricorso va dichiarato inammissibile in
tutte le sue domande e per la parte inerente il rilevato difetto di
giurisdizione, avuto riguardo alle decisioni della Corte Costituzionale sulla
translatio iudicii in data 12 marzo 2007, n. 77, del Consiglio di Stato, V,
14.4.2008, n.1605 e VI, 28.6.2007, n.3801, vanno fatti salvi gli effetti
processuali e sostanziali della domanda, che dovrà essere riassunta, ai sensi
dell'art. 428, comma 2, cpc. innanzi al giudice fornito di giurisdizione e
competente nel termine di giorni novanta, decorrente dalla comunicazione a cura
della Segreteria o dalla notificazione (se anteriore), della presente sentenza.
Quanto alle spese di lite possono essere compensate.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza bis
definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile,
con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda,
subordinatamente alla riassunzione del giudizio, pena l'estinzione, nel rispetto
dei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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lunedì 13 giugno 2011
TAR "...L'art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, come è noto, ha abolito i limiti di età per la partecipazione alle procedure concorsuali pubbliche con chiara ed incontestabile disposizione: "La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione". Limiti particolari di età per la partecipazione ai concorsi pubblici sono stati stabiliti:..."
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