GUARDIA DI FINANZA
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 31-05-2011, n. 3296 Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione E' impugnata la sentenza
reiettiva del ricorso proposto da #################, già maresciallo capo della
Guardia di Finanza, per l'annullamento del giudizio di non idoneità permanente
al servizio militare incondizionato e di non reimpiegabilità nelle
corrispondenti aree funzionali del ministero dell'Economia e delle Finanze, ai
sensi dell'art. 14 della legge n. 266/1999.
L'appellante denuncia: 1) error in judicando, perplessità e contraddittorietà
della motivazione, travisamento dei fatti, errore nei presupposti di fatto,
erronea applicazione dei principi in materia di sindacato sulle valutazioni
medicolegali, omessa istruttoria in relazione all'art. 35 del D.Lgs. n. 80/98 e
all'art. 44 del R.D. n. 1054/1924; sostiene l'erroneità della pronuncia laddove,
limitandosi a richiamare il tralaticio orientamento giurisprudenziale secondo
cui i giudizi medicodiscrezionali sarebbero insindacabili se non per vizi
manifesti, non ha ravvisato elementi sintomatici di un giudizio manifestamente
illogico, ingiusto ed incongruo, tale da giustificare, quanto meno,
l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, la cui richiesta viene
reiterata in questo grado; 2) error in judicando, violazione e falsa
applicazione dell'art. 14 della legge n. 266/99, violazione del D.M. 18 aprile
2002 n. 22388, in particolare artt. 1 e 2; sostiene che ancor più manifestamente
incongruo e sproporzionato risulti il giudizio della Commissione medico
ospedaliera nella parte in cui si esprime riguardo al suo reimpiego e che del
tutto insufficiente, se non inesistente, sia la motivazione sul punto del
provvedimento, così come della sentenza.
Si è costituita l'Amministrazione intimata.
L'appellante ha dimesso memoria, ulteriormente illustrando le proprie tesi.
Il ricorso è stato posto in decisione all'udienza del 15.02.2011.
L'appellante si duole di essersi trovato espulso dal posto di lavoro, dopo 13
anni di servizio, perché incappato in una sindrome depressiva, poi ampiamente
rientrata a seguito di terapia farmacologia, come certificato dalle competenti
strutture sanitarie, ed a causa di un giudizio della Commissione medica
ospedaliera illogico, contraddittorio e inattendibile, sproporzionato rispetto
all'attuale evoluzione delle sue condizioni, tanto più in relazione alla
possibilità di reimpiego, da ancorarsi a presupposti diversi, ossia alla
idoneità a svolgere ruoli impiegatizi; giudizio viziato, questo, cui non hanno
posto rimedio i primi giudici, che, facendo applicazione meccanicistica e
semplicistica di principi giurisprudenziali di per sé condivisibili ma mal
calati nella concreta fattispecie, hanno frettolosamente abdicato alla propria
funzione, omettendo di far luogo ad approfondimenti istruttori, la cui esigenza
era denotata dai pregressi accertamenti dell'A.S.L. nonchè dalle risultanze
peritali di parte successivamente dimesse in giudizio, omettendo di disporre
c.t.u. per verificare l'attendibilità di quel giudizio alla stregua delle
nozioni scientifiche comunemente accettate.
Egli insiste, pertanto, nel richiedere che venga esperita nel presente grado
consulenza tecnica ovvero verificazione ex artt. 66 e 67 c.p.a. onde procedere
in contraddittorio, anche alla stregua della documentazione dimessa in giudizio,
ad un rinnovato accertamento medico specialistico circa le attuali condizioni
psicofisiche e la sua idoneità ad essere reintegrato nel Corpo della Guardia di
Finanza o, in alternativa, ad essere reimpiegato nei ruoli del personale civile,
con riferimento alla regressione della pregressa patologia psichica ed alla
compatibilità del suo stato di salute con altri impieghi alle dipendenze
dell'amministrazione.
L'istruttoria richiesta appare superflua perché non producente, non potendo
la verificazione o consulenza tecnica auspicate dall'appellante che attenere
allo stato di salute psichica in cui egli attualmente, a distanza di anni
dall'emissione del contestato giudizio, versa, ossia ad elemento insuscettibile
di rilevare come rivelatore delle addotte illogicità e incongruenze della
valutazione medica illo tempore compiuta in relazione allo stato allora
manifestantesi, laddove il giudizio sulla correttezza dell'operato
dell'amministrazione esige che la legittimità del provvedimento sia vagliata in
base allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della relativa
adozione.
Né può farsi, in questa sede, questione di omissioni istruttorie da parte del
giudice di prime cure, il quale ha un ampio potere valutativo in ordine alla
completezza o meno dell'istruttoria processuale, non sindacabile dal giudice di
appello, per la natura non decisoria della controversia di detta valutazione,
dovendosi, invece, considerare gli aspetti di erroneità o ingiustizia della
statuizione contenuta nella sentenza impugnata prospettati dall'appellante.
Il nucleo centrale delle contestazioni svolte da quest'ultimo si condensa
nell'affermazione che il giudizio impugnato fa leva sulla pregressa patologia
senza approfondire l'attuale quadro diagnostico e la sua incidenza sull'attività
di servizio o sull'impiego alternativo ex art. 14 legge n. 266799. Sintomatiche
di eccesso di potere sarebbero il travisamento dei fatti o, comunque,
l'irragionevolezza evidenziati dal raffronto del giudizio di inidoneità con le
certificazioni delle competenti strutture sanitarie (l'appellante cita le
valutazioni del Servizio di Salute mentale dell'A.S.L. Caserta 1 di date
5.09.2007 e 7.06.2008) nonché con la perizia versata in atti, la
contraddittorietà e perplessità del giudizio, che riconosce come pregressa la
patologia delirante, il difetto di motivazione.
Tali deduzioni non risultano persuasive, alla luce della documentazione
dimessa.
L'appellante riferisce che fu costretto all'assenza dal servizio dalla fine
del 2005 al settembre 2007 per un disturbo delirante e che fu reintegrato presso
la caserma della Guardia di Finanza di Napoli a seguito delle indicazioni
dell'A.S.L. del 5.09.2007 secondo le quali era in condizioni di riprendere
servizio.
Con verbale n. 4826 del 17.09.07 la C.M.O. esprimeva il giudizio diagnostico
di "pregresso disturbo delirante tipo persecuzione in via di risoluzione da
ricontrollare con visita specialistica programmata per il 17.10.07",
giudicandolo temporaneamente non idoneo; con verbale n. 5420 del 18.10.07,
richiamati i risultati della visita psichiatrica del 17.10.07 "DMML Caserta -
Diagnosi: Remissione del pregresso disturbo delirante, tipo di persecuzione", la
Commissione medica esprimeva giudizio di idoneità, segnalandolo per
l'applicazione della procedura di controlli periodici.
Con verbale n. 908 del 17.03.08, la C.M.O., richiamati gli esiti di visita
psichiatrica del 14.03.08 presso D.M.M.L. Caserta, indicativi di "Disturbo
delirante, tipo persecuzione, in fase di riacutizzazione" lo dichiarava non
idoneo temporaneamente per 90 gg., invitandolo a tornare munito di referto
specialistico.
Con verbale n. 2462 del 24.06.08, la C.M.O., richiamato il referto di visita
psichiatrica del 7.06.08 dell'A.S.L. CE/1, indicante "In graduale miglioramento
della patologia psichica di cui è affetto. Per il recupero normale sarebbe utile
adibirlo ad altre attività lavorative", e menzionato che l'interessato
"Riferisce persistente malessere psicofisico con depressione, ansia e saltuaria
insonnia e agitazione", formulava all'unanimità il giudizio diagnostico di
"pregresso disturbo delirante in attuale depressione psicotica in trattamento
farmacologico da rivalutare" e di non idoneità temporanea, assegnando ulteriori
30gg..
Con verbale modello ML/B n. 336 del 29.07.08, infine, la Commissione medico
ospedaliera, sulla scorta dell'ulteriore esame "psichiatrico del 15.7.08 DMML
CE: Referto: Depressione psicotica in labile compenso clinico in trattamento
psicofarmacologico", ha espresso il giudizio diagnostico di "Persistente
depressione psicotica (pregressa delirante) in attuale trattamento
psicofarmacologico" concludendo che "è non idoneo permanentemente al S.M.I. in
modo assoluto dalla data odierna e da collocare in congedo assoluto. E' no
reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali..." dei ruoli civili.
Da quanto riferito si ritrae che l'appellante è rimasto assente dal servizio
per un disturbo delirante per quasi tutto il periodo massimo di aspettativa;
che, giudicato idoneo con necessità di monitoraggio in data 18.10.07 e ripreso
servizio, evidenziava presto un riacutizzarsi del disturbo delirante; che gli
esami successivi consentivano di rilevare, in sostanza, il superamento della
patologia delirante ma il perdurare di una depressione psicotica, nel più
recente esame riscontrata in solo "labile" compenso clinico mediante il
trattamento psicofarmacologico.
Non è, quindi, condivisibile la tesi che la Commissione medica abbia basato
il giudizio su uno stato morboso passato, trascurando le condizioni attuali.
Non si ravvedono aspetti di contraddittorietà nel riscontrare superata
("pregressa") la patologia delirante ed al contempo perdurante una situazione di
depressione psicotica, trattandosi della descrizione di un'evoluzione del quadro
clinico.
Né emerge un travisamento dei fatti, al raffronto con le indicazioni fornite
dal Servizio di salute mentale dell'A.S.L.; la prima valutazione positiva, cui
era seguito il rientro in servizio, è stata superata dai fatti, ossia dal
riacutizzarsi del disturbo delirante riscontrato dalla visita psichiatrica del
14.03.08 presso il D.M.M.L. di Caserta e dal verbale della C.M.O. del 17
successivo, non contestati dal ricorrente; col successivo referto del 7.06.08
l'A.S.L. si limita a parlare di un "graduale miglioramento della patologia
psichica di cui è affetto", vale a dire di una situazione ancora in evoluzione,
per gradi, procedente dal disturbo delirante verso forme meno severe di
patologia psichica; dunque un referto che, se certamente esprime margini di
miglioramento rispetto al punto di partenza, non li "quantifica" e, così, non
definisce dal punto di vista clinico lo stato attuale del D. G., limitandosi a
suggerire di adibirlo ad altre attività lavorative, senza sbilanciarsi sulla
relativa idoneità a queste ultime ma osservando che "sarebbe utile" per il
recupero (denotando, con ciò, che tale recupero non era ancora conseguito).
Non appare, pertanto, contrariamente all'avviso dell'appellante, che sussista
uno stridente contrasto tra il referto dell'A.S.L. del 7.06.08 ed il giudizio
della C.M.O., che in luogo del riferimento piuttosto generico a graduale
miglioramento della patologia psichica di cui era affetto l'odierno appellante,
pone quella graduazione in termini più tecnici e stringenti come "pregresso
stato delirante, in atto depressione psicotica" (giudizio diagnostico del
24.06.08), ovvero "persistente depressione psicotica (pregressa delirante) in
attuale trattamento psicofarmacologico" (giudizio del 29.07.08 di inidoneità
permanente impugnato).
Un radicale contrasto, in definitiva, non emerge neppure rispetto alla
perizia tecnica, peraltro di epoca successiva alla valutazione impugnata,
dimessa in giudizio, che esclude la natura cronica del disturbo delirante di
tipo persecutorio e lo riconduce, sotto il profilo del nesso eziologico alle
condizioni lavorative nella quali il D. G. si era venuto a trovare
antecedentemente all'esordio improvviso della malattia, e segnala l'avvenuto
superamento di detta patologia.
Anche la C.M.O. ha escluso (in quanto appunto pregressa) l'attualità di una
malattia psichica quale il disturbo delirante. Ha, peraltro, ritenuto
permanessero condizioni di depressione psicotica comunque ostative all'ulteriore
impiego dell'odierno appellante nei ruoli tanto militare che civile; tale
valutazione è, tra l'altro, supportata (analogamente ai precedenti riscontri
della C.M.O., che danno atto dello stato attuale riferito dal paziente) dal
richiamo anche alle condizioni riferite dall'interessato (il quale, d'altra
parte, non consta abbia chiesto il riesame della Commissione medica di II
istanza).
Né si rendeva, in concreto, necessaria, a giustificazione del giudizio di
inidoneità al servizio, una particolare motivazione ulteriore all'indicazione
della patologia riscontrata; non a caso la difesa dell'appellante non sostiene
che tale patologia sia compatibile con l'impiego militare o civile ma afferma,
piuttosto, essere la malattia non più sussistente se non in forma del tutto
lieve (o, comunque, in fase di quasi totale remissione) al momento dell'adozione
del provvedimento ed in tal senso afferma la sproporzione del congedo assoluto e
senza reimpiego. Nel riferito contesto, neppure, occorreva un'articolata e
specifica motivazione dedicata all'aspetto dell'eventuale assegnazione ai ruoli
civili, trattandosi di patologia psichiatrica avente rilievo non esclusivamente
per il servizio militare.
L'appello non può, pertanto, trovare accoglimento.
Sussistono, in considerazione della natura e delle specificità della
controversia, che attiene a materia di lavoro, giusti motivi di compensazione
delle spese del giudizioP.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo
respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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lunedì 13 giugno 2011
Consiglio di Stato "... E' impugnata la sentenza reiettiva del ricorso proposto da #################, già maresciallo capo della Guardia di Finanza, per l'annullamento del giudizio di non idoneità permanente al servizio militare incondizionato e di non reimpiegabilità nelle corrispondenti aree funzionali del ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 266/1999...."
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