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lunedì 13 giugno 2011

Consiglio di Stato "... E' impugnata la sentenza reiettiva del ricorso proposto da #################, già maresciallo capo della Guardia di Finanza, per l'annullamento del giudizio di non idoneità permanente al servizio militare incondizionato e di non reimpiegabilità nelle corrispondenti aree funzionali del ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 266/1999...."

GUARDIA DI FINANZA
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 31-05-2011, n. 3296 Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione E' impugnata la sentenza reiettiva del ricorso proposto da #################, già maresciallo capo della Guardia di Finanza, per l'annullamento del giudizio di non idoneità permanente al servizio militare incondizionato e di non reimpiegabilità nelle corrispondenti aree funzionali del ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 266/1999.
L'appellante denuncia: 1) error in judicando, perplessità e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti, errore nei presupposti di fatto, erronea applicazione dei principi in materia di sindacato sulle valutazioni medicolegali, omessa istruttoria in relazione all'art. 35 del D.Lgs. n. 80/98 e all'art. 44 del R.D. n. 1054/1924; sostiene l'erroneità della pronuncia laddove, limitandosi a richiamare il tralaticio orientamento giurisprudenziale secondo cui i giudizi medicodiscrezionali sarebbero insindacabili se non per vizi manifesti, non ha ravvisato elementi sintomatici di un giudizio manifestamente illogico, ingiusto ed incongruo, tale da giustificare, quanto meno, l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, la cui richiesta viene reiterata in questo grado; 2) error in judicando, violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della legge n. 266/99, violazione del D.M. 18 aprile 2002 n. 22388, in particolare artt. 1 e 2; sostiene che ancor più manifestamente incongruo e sproporzionato risulti il giudizio della Commissione medico ospedaliera nella parte in cui si esprime riguardo al suo reimpiego e che del tutto insufficiente, se non inesistente, sia la motivazione sul punto del provvedimento, così come della sentenza.
Si è costituita l'Amministrazione intimata.
L'appellante ha dimesso memoria, ulteriormente illustrando le proprie tesi.
Il ricorso è stato posto in decisione all'udienza del 15.02.2011.
L'appellante si duole di essersi trovato espulso dal posto di lavoro, dopo 13 anni di servizio, perché incappato in una sindrome depressiva, poi ampiamente rientrata a seguito di terapia farmacologia, come certificato dalle competenti strutture sanitarie, ed a causa di un giudizio della Commissione medica ospedaliera illogico, contraddittorio e inattendibile, sproporzionato rispetto all'attuale evoluzione delle sue condizioni, tanto più in relazione alla possibilità di reimpiego, da ancorarsi a presupposti diversi, ossia alla idoneità a svolgere ruoli impiegatizi; giudizio viziato, questo, cui non hanno posto rimedio i primi giudici, che, facendo applicazione meccanicistica e semplicistica di principi giurisprudenziali di per sé condivisibili ma mal calati nella concreta fattispecie, hanno frettolosamente abdicato alla propria funzione, omettendo di far luogo ad approfondimenti istruttori, la cui esigenza era denotata dai pregressi accertamenti dell'A.S.L. nonchè dalle risultanze peritali di parte successivamente dimesse in giudizio, omettendo di disporre c.t.u. per verificare l'attendibilità di quel giudizio alla stregua delle nozioni scientifiche comunemente accettate.
Egli insiste, pertanto, nel richiedere che venga esperita nel presente grado consulenza tecnica ovvero verificazione ex artt. 66 e 67 c.p.a. onde procedere in contraddittorio, anche alla stregua della documentazione dimessa in giudizio, ad un rinnovato accertamento medico specialistico circa le attuali condizioni psicofisiche e la sua idoneità ad essere reintegrato nel Corpo della Guardia di Finanza o, in alternativa, ad essere reimpiegato nei ruoli del personale civile, con riferimento alla regressione della pregressa patologia psichica ed alla compatibilità del suo stato di salute con altri impieghi alle dipendenze dell'amministrazione.
L'istruttoria richiesta appare superflua perché non producente, non potendo la verificazione o consulenza tecnica auspicate dall'appellante che attenere allo stato di salute psichica in cui egli attualmente, a distanza di anni dall'emissione del contestato giudizio, versa, ossia ad elemento insuscettibile di rilevare come rivelatore delle addotte illogicità e incongruenze della valutazione medica illo tempore compiuta in relazione allo stato allora manifestantesi, laddove il giudizio sulla correttezza dell'operato dell'amministrazione esige che la legittimità del provvedimento sia vagliata in base allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della relativa adozione.
Né può farsi, in questa sede, questione di omissioni istruttorie da parte del giudice di prime cure, il quale ha un ampio potere valutativo in ordine alla completezza o meno dell'istruttoria processuale, non sindacabile dal giudice di appello, per la natura non decisoria della controversia di detta valutazione, dovendosi, invece, considerare gli aspetti di erroneità o ingiustizia della statuizione contenuta nella sentenza impugnata prospettati dall'appellante.
Il nucleo centrale delle contestazioni svolte da quest'ultimo si condensa nell'affermazione che il giudizio impugnato fa leva sulla pregressa patologia senza approfondire l'attuale quadro diagnostico e la sua incidenza sull'attività di servizio o sull'impiego alternativo ex art. 14 legge n. 266799. Sintomatiche di eccesso di potere sarebbero il travisamento dei fatti o, comunque, l'irragionevolezza evidenziati dal raffronto del giudizio di inidoneità con le certificazioni delle competenti strutture sanitarie (l'appellante cita le valutazioni del Servizio di Salute mentale dell'A.S.L. Caserta 1 di date 5.09.2007 e 7.06.2008) nonché con la perizia versata in atti, la contraddittorietà e perplessità del giudizio, che riconosce come pregressa la patologia delirante, il difetto di motivazione.
Tali deduzioni non risultano persuasive, alla luce della documentazione dimessa.
L'appellante riferisce che fu costretto all'assenza dal servizio dalla fine del 2005 al settembre 2007 per un disturbo delirante e che fu reintegrato presso la caserma della Guardia di Finanza di Napoli a seguito delle indicazioni dell'A.S.L. del 5.09.2007 secondo le quali era in condizioni di riprendere servizio.
Con verbale n. 4826 del 17.09.07 la C.M.O. esprimeva il giudizio diagnostico di "pregresso disturbo delirante tipo persecuzione in via di risoluzione da ricontrollare con visita specialistica programmata per il 17.10.07", giudicandolo temporaneamente non idoneo; con verbale n. 5420 del 18.10.07, richiamati i risultati della visita psichiatrica del 17.10.07 "DMML Caserta - Diagnosi: Remissione del pregresso disturbo delirante, tipo di persecuzione", la Commissione medica esprimeva giudizio di idoneità, segnalandolo per l'applicazione della procedura di controlli periodici.
Con verbale n. 908 del 17.03.08, la C.M.O., richiamati gli esiti di visita psichiatrica del 14.03.08 presso D.M.M.L. Caserta, indicativi di "Disturbo delirante, tipo persecuzione, in fase di riacutizzazione" lo dichiarava non idoneo temporaneamente per 90 gg., invitandolo a tornare munito di referto specialistico.
Con verbale n. 2462 del 24.06.08, la C.M.O., richiamato il referto di visita psichiatrica del 7.06.08 dell'A.S.L. CE/1, indicante "In graduale miglioramento della patologia psichica di cui è affetto. Per il recupero normale sarebbe utile adibirlo ad altre attività lavorative", e menzionato che l'interessato "Riferisce persistente malessere psicofisico con depressione, ansia e saltuaria insonnia e agitazione", formulava all'unanimità il giudizio diagnostico di "pregresso disturbo delirante in attuale depressione psicotica in trattamento farmacologico da rivalutare" e di non idoneità temporanea, assegnando ulteriori 30gg..
Con verbale modello ML/B n. 336 del 29.07.08, infine, la Commissione medico ospedaliera, sulla scorta dell'ulteriore esame "psichiatrico del 15.7.08 DMML CE: Referto: Depressione psicotica in labile compenso clinico in trattamento psicofarmacologico", ha espresso il giudizio diagnostico di "Persistente depressione psicotica (pregressa delirante) in attuale trattamento psicofarmacologico" concludendo che "è non idoneo permanentemente al S.M.I. in modo assoluto dalla data odierna e da collocare in congedo assoluto. E' no reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali..." dei ruoli civili.
Da quanto riferito si ritrae che l'appellante è rimasto assente dal servizio per un disturbo delirante per quasi tutto il periodo massimo di aspettativa; che, giudicato idoneo con necessità di monitoraggio in data 18.10.07 e ripreso servizio, evidenziava presto un riacutizzarsi del disturbo delirante; che gli esami successivi consentivano di rilevare, in sostanza, il superamento della patologia delirante ma il perdurare di una depressione psicotica, nel più recente esame riscontrata in solo "labile" compenso clinico mediante il trattamento psicofarmacologico.
Non è, quindi, condivisibile la tesi che la Commissione medica abbia basato il giudizio su uno stato morboso passato, trascurando le condizioni attuali.
Non si ravvedono aspetti di contraddittorietà nel riscontrare superata ("pregressa") la patologia delirante ed al contempo perdurante una situazione di depressione psicotica, trattandosi della descrizione di un'evoluzione del quadro clinico.
Né emerge un travisamento dei fatti, al raffronto con le indicazioni fornite dal Servizio di salute mentale dell'A.S.L.; la prima valutazione positiva, cui era seguito il rientro in servizio, è stata superata dai fatti, ossia dal riacutizzarsi del disturbo delirante riscontrato dalla visita psichiatrica del 14.03.08 presso il D.M.M.L. di Caserta e dal verbale della C.M.O. del 17 successivo, non contestati dal ricorrente; col successivo referto del 7.06.08 l'A.S.L. si limita a parlare di un "graduale miglioramento della patologia psichica di cui è affetto", vale a dire di una situazione ancora in evoluzione, per gradi, procedente dal disturbo delirante verso forme meno severe di patologia psichica; dunque un referto che, se certamente esprime margini di miglioramento rispetto al punto di partenza, non li "quantifica" e, così, non definisce dal punto di vista clinico lo stato attuale del D. G., limitandosi a suggerire di adibirlo ad altre attività lavorative, senza sbilanciarsi sulla relativa idoneità a queste ultime ma osservando che "sarebbe utile" per il recupero (denotando, con ciò, che tale recupero non era ancora conseguito).
Non appare, pertanto, contrariamente all'avviso dell'appellante, che sussista uno stridente contrasto tra il referto dell'A.S.L. del 7.06.08 ed il giudizio della C.M.O., che in luogo del riferimento piuttosto generico a graduale miglioramento della patologia psichica di cui era affetto l'odierno appellante, pone quella graduazione in termini più tecnici e stringenti come "pregresso stato delirante, in atto depressione psicotica" (giudizio diagnostico del 24.06.08), ovvero "persistente depressione psicotica (pregressa delirante) in attuale trattamento psicofarmacologico" (giudizio del 29.07.08 di inidoneità permanente impugnato).
Un radicale contrasto, in definitiva, non emerge neppure rispetto alla perizia tecnica, peraltro di epoca successiva alla valutazione impugnata, dimessa in giudizio, che esclude la natura cronica del disturbo delirante di tipo persecutorio e lo riconduce, sotto il profilo del nesso eziologico alle condizioni lavorative nella quali il D. G. si era venuto a trovare antecedentemente all'esordio improvviso della malattia, e segnala l'avvenuto superamento di detta patologia.
Anche la C.M.O. ha escluso (in quanto appunto pregressa) l'attualità di una malattia psichica quale il disturbo delirante. Ha, peraltro, ritenuto permanessero condizioni di depressione psicotica comunque ostative all'ulteriore impiego dell'odierno appellante nei ruoli tanto militare che civile; tale valutazione è, tra l'altro, supportata (analogamente ai precedenti riscontri della C.M.O., che danno atto dello stato attuale riferito dal paziente) dal richiamo anche alle condizioni riferite dall'interessato (il quale, d'altra parte, non consta abbia chiesto il riesame della Commissione medica di II istanza).
Né si rendeva, in concreto, necessaria, a giustificazione del giudizio di inidoneità al servizio, una particolare motivazione ulteriore all'indicazione della patologia riscontrata; non a caso la difesa dell'appellante non sostiene che tale patologia sia compatibile con l'impiego militare o civile ma afferma, piuttosto, essere la malattia non più sussistente se non in forma del tutto lieve (o, comunque, in fase di quasi totale remissione) al momento dell'adozione del provvedimento ed in tal senso afferma la sproporzione del congedo assoluto e senza reimpiego. Nel riferito contesto, neppure, occorreva un'articolata e specifica motivazione dedicata all'aspetto dell'eventuale assegnazione ai ruoli civili, trattandosi di patologia psichiatrica avente rilievo non esclusivamente per il servizio militare.
L'appello non può, pertanto, trovare accoglimento.
Sussistono, in considerazione della natura e delle specificità della controversia, che attiene a materia di lavoro, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizioP.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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