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lunedì 13 giugno 2011

Consiglio di Stato "..Revisione della patente: sull'impugnazione decide il giudice amministrativo..."

Consiglio di Stato

Sezione IV

Ordinanza 1° marzo 2011, n. 964
N. 00964/2011 REG.PROV.CAU.
N. 09828/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9828 del 2010, proposto da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

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per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 00660/2010, resa tra le parti, concernente COMUNICAZIONE DELL'ESAURIMENTO DEL PUNTEGGIO DI 20 PUNTI SULLA PATENTE DI GUIDA

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di P. T.;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Visti l’ordinanza istruttoria n. 152/2011 ed il riscontro fornito dal Ministero;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2011 il Cons. Silvia La Guardia e uditi per le parti gli avvocati -

Ritenuto, ad un sommario esame, che sussista, in relazione all’impugnazione del provvedimento di revisione della patente, la giurisdizione del giudice adito e che non risulta (v. la documentazione dimessa dall’appellato il 25.02.2011) la definitività delle contestazioni delle violazioni cui conseguono le sottrazioni di punti;

Ritenuto sussistere ragioni di compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l'appello (Ricorso numero: 9828/2010).

Spese compensate.


La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Anna Leoni, Presidente FF

Sandro Aureli, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/03/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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