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venerdì 1 luglio 2011

TAR "...Considerato  che parte ricorrente ha partecipato al concorso per l'accesso di nr. 108 (successivamente elevate a nr. 291) unità al corso di formazione professionale per il conseguimento della qualifica di Vice sovrintendente e che con riguardo a detta selezione sono stati inizialmente adottati:..."


GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 12-05-2011, n. 4141
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Considerato  che parte ricorrente ha partecipato al concorso per l'accesso di nr. 108 (successivamente elevate a nr. 291) unità al corso di formazione professionale per il conseguimento della qualifica di Vice sovrintendente e che con riguardo a detta selezione sono stati inizialmente adottati:
- il d.m. datato 10.11.2009 col quale è stata approvata la graduatoria di merito del predetto concorso (che vedeva collocato il ricorrente nella 325^, e non utile, posizione);
- il d.m. 1.12.2009 col quale - di seguito ad alcune motivate istanze presentate da alcuni candidati (fra i quali il ricorrente) - è stata disposta la (ivi denominata) "rettifica" della citata graduatoria, con collocamento del ricorrente nella poziore (ma ancora non utile) 323^ posizione (di idoneo  non vincitore);
Considerato che avverso il d.m. 1.12.2009 parte ricorrente si è gravata con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio (notificato il 29.1.2010 alla resistente amministrazione (presso il domicilio di legge) ed ai soli controinteressati F. #################### e  #################### C. presso la rispettiva sede di servizio (ndr: presso la sede che  dovrebbe identificarsi, in mancanza di ulteriori indicazioni in gravame, col domicilio di servizio) lamentando (non la valutazione riportata nella prova scritta, ma) la mancata valutazione di alcuni propri titoli di servizio: titoli che, ove correttamente presi in considerazione, avrebbero comportato l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo consentendo la sua collocazione nella rosa dei vincitori con conseguente ammissione al corso di formazione professionale;
Considerato che, nell'ambito della medesima procedura concorsuale di cui in premessa, l'Amministrazione, successivamente al provvedimento impugnato col corrente gravame, ha adottato i seguenti ulteriori atti:
- il d.m. 08.2.2010 col quale l'amministrazione, nell'esercizio del potere di autotutela, ha sospeso l'efficacia della graduatoria rettificata col d.m. 1.12.2009 per giorni 90 al fine di assumere le iniziative necessarie volte a risolvere le problematiche emerse;
- il decreto del Capo della Polizia del 29.3.2010, pubblicato sul B.u. del personale del Ministero dell'Interno del 31.3.2010, col quale è stata disposta, nei confronti dei candidati cui, in sede di esame, sono stati somministrati i questionari contraddistinti con le lettere "A", "C", "D" e "I", la ripetizione della  prova scritta a causa del fatto che alcune delle domande ivi contenute indicavano 4 ipotesi di risposte nessuna delle quali esatta; mentre analoga ripetizione non è stata decretata per i candidati cui è stato somministrato il questionario "G" atteso che l'anomalia ivi presente - e  riguardante la domanda nr. 73 la cui risposta esatta era quella indicata dalla lett.a) anziché quella erroneamente indicata alla lett.c)  - è stata superata rideterminando il punteggio di tutti i candidati che  avevano correttamente indicato la risposta di cui alla lett.a);
- il d.m. 07.5.2010 col quale, una volta ultimati gli adempimenti disposti col d.m. 29.3.2010, è stata approvata la graduatoria di merito del concorso di cui in premessa: tale d.m. 07.5.2010 per esplicita menzione contenuta nel relativo art.1, "sostituisce integralmente la precedente (graduatoria: ndr.) di cui al decreto 01.12.2009";
Considerato che il ricorrente - (che ha nuovamente sostenuto la prova scritta (limitatamente a tre sole domande pari a quelle "viziate" contenute nel questionario "A" inizialmente somministrato e quindi annullate dalla Commissione d'esame)) - ha impugnato la graduatoria approvata con d.m. 07.5.2010 (ove figura nella 505^ posizione), con atto di mm.aa. di gravame notificato alla resistente amministrazione ed ai sigg.ri #################### e #################### presso la rispettiva sede di servizio (sede coincidente con quella  presso la quale è stata effettuata la notificazione del ricorso introduttivo);
Considerato che nessuno dei due controinteressati  evocati si è costituito in giudizio e che la sede di servizio presso la  quale è stata effettuata la notificazione degli atti di ricorso è rispettivamente:
- per il sig. C.: -
- per il sig. F.: -
Considerato che entrambi gli atti di gravame di cui trattasi risultano non notificati nelle mani dei destinatari bensì a  persona addetta all'Ufficio dell'Amministrazione presso il quale i controinteressati prestano servizio (invero, con riguardo alla notificazione al sig. F. del ricorso introduttivo del giudizio, non risulta versato in atti neanche il relativo Avviso di ricevimento da parte dell'addetto che dovrebbe aver provveduto al ritiro);
Considerato che, da tempo, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che "è inammissibile il ricorso giurisdizionale notificato ad un controinteressato, pubblico dipendente,  presso la p.a. di servizio, ma non a mani proprie, bensì a persona diversa dal destinatario, ancorché autorizzata a ricevere le notificazioni solo per conto della predetta p.a., non potendosi applicare l'art. 139 comma 2 c.p.c.,  che concerne le notificazioni a mani di persona addetta all'ufficio e che si riferisce esclusivamente agli uffici privati, cioè ai complessi organizzati rientranti nella sfera di disponibilità dei soggetti notificandi" (ex multis, Consiglio Stato, sez. IV, 09 novembre 2005, n. 6255 e sez. V, 12 novembre 1996, n. 1328);
Vista la propria ordinanza nr.2440/2011del 21.3.2011 con cui la Sezione, (in applicazione dell'art.73, c.3 del C.p.a. secondo il quale "Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'Ufficio" che emerge "dopo il passaggio in decisione, il giudice assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie"), ha assegnato alla parte ricorrente il termine di giorni 20 per il deposito di memorie;
Vista la memoria depositata dal ricorrente e preso atto che la, ivi collocata, richiesta di remissione in termini (ai  fini della rinnovazione della notificazione), viene giustificata:
- dal fatto che al momento della proposizione del  ricorso introduttivo e dei mm.aa. di gravame, essa parte non poteva obiettivamente conoscere la residenza di ciascun contro interessato "mentre conosceva il luogo di domiciliazione di fatto del sig. F., cioè quello del Ministero dell'InternoUfficio concorsi ed il luogo ove prestava servizio il sig. C.";
- dal fatto che è ragionevole supporre che l'amministrazione avrebbe soddisfatto solo dopo la scadenza dei termini per la produzione degli atti di ricorso, un'eventuale istanza di essa parte di venire a conoscenza della residenza anagrafica dei controinteressati;
- dal fatto che l'avviso di ricevimento della notificazione (per mezzo del servizio postale) degli atti di ricorso al sig. F. non è mai stato restituito;
Considerato, per quanto riguarda il controinteressato F.:
- che la notificazione degli atti di ricorso è da  ritenersi sia stata effettuata (come si evince dalla memoria da ultimo depositata) non presso la sede di servizio di costui ma presso il luogo di domiciliazione di fatto: luogo che non è dato comprendere perché sia stato ovvero debba identificarsi con la sede dell'Ufficio concorsi all'interno del plesso (Piazza del Viminale, in Roma) che ospita la stessa Amministrazione resistente;
- che, per pacifica giurisprudenza, la notifica a  mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto  ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della l. n. 890/1982 è il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna che la data di essa e l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità ma l'inesistenza dell'atto, in quanto non può accertarsi l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio, anche se risulta provata la tempestività della propria impugnazione;
Considerato che, in ogni caso, nel processo amministrativo e nella sede della giurisdizione generale di legittimità,  perché il ricorso sia ammissibile è sufficiente, ex art.41 del C.p.a., che sia notificato, nel termine decadenziale di rito, ad almeno un controinteressato; e che, pertanto, una volta appurata la giuridica inesistenza della notificazione del gravame nei confronti del sig. F., occorre concentrare l'attenzione sulla notificazione effettuata nei confronti del sig. C. al fine di apprezzarne l'inesistenza ovvero l'eventuale nullità ed, in quest'ultimo caso, apprezzare la presenza di un eventuale errore scusabile (art.37 C.p.a.) ovvero la presenza di una causa non imputabile al notificante (art.44 c.4. C.p.a.);
Considerato che:
- non è contestato (né appare, invero, contestabile), che la notificazione degli atti di ricorso al sig. C. sia  stata eseguita, presso la sede di servizio dello stesso e "non a mani proprie";
- che tale notificazione (effettuata sotto l'impero della disciplina antecedente all'entrata in vigore del C.p.a.) deve ritenersi invalida:
a) in primo luogo, in quanto la regola generale, nel processo amministrativo, è la consegna a mani proprie ex artt. 3 e 8, r.d. n. 642 del 1907 e ex artt.137 e 138 del c.p.c.;
b) l'art. 3 cit. prevede, quando non si faccia luogo a notifica a mani proprie, che la consegna dell'atto si effettui nella residenza, domicilio, dimora, a mani di persona di famiglia, o addetto alla casa o al servizio; la norma non prevede un ordine di priorità né tra forme di notificazione, né in ordine alle altre persone che possono ricevere l'atto; invece il c.p.c. (art. 139) oltre a considerare prioritaria la consegna a mani proprie, stabilisce anche una  graduatoria tra i luoghi di notificazione, e tra le persone che possono  ricevere l'atto. Secondo la giurisprudenza civile tale ordine di priorità è tassativo e vincolante e la sua violazione, al pari della omessa indicazione delle ragioni per le quali l'atto non è stato consegnato al destinatario a mani proprie (come verificatosi nel caso di  specie), comporta la nullità della notificazione (cfr. da ultimo Cass.,  sez. un.,
30 maggio 2005, n. 11332; 20 aprile 2005, n. 8214; sez. III, 22 luglio 2004, n. 13625). Sul versante più strettamente processuale amministrativo la giurisprudenza del Consiglio di Stato è unanime nel ritenere che sia tout court affetta da nullità la notificazione effettuata nella sede di lavoro del destinatario ma non a mani proprie (come verificatosi nel caso di specie, cfr. ex plurimis le decisioni citate nell'Ordinanza della Sezione sopra richiamate e da ultimo Cons.St., n.4400 del 2008 e n.463 del 2006);
Considerato che gli argomenti addotti dalla parte  a sostegno della scusabilità dell'errore commesso e della richiesta di remissione in termini non possono condividersi, atteso che:
- la supposizione evocata in memoria (che l'amministrazione avrebbe soddisfatto solo dopo la scadenza dei termini per la produzione degli atti di ricorso, un'eventuale istanza di essa parte di venire a conoscenza della residenza anagrafica dei contro interessati), è una mera congettura che, allo stato, attesta l'omissione  di un onere minimo di diligenza;
- il ricorrente presta servizio presto la stessa sede lavorativa del controinteressato C., circostanza questa che conferma l'omissione dell'onere cui si è appena detto;
- la notificazione degli atti di ricorso avrebbe potuto essere effettuata, previa autorizzazione del Presidente della Sezione (cfr. artt. 14, r.d. n. 642 del 1907,  e 150 c.p.c.), per pubblici proclami (procedura che, per altro, non necessita della conoscenza della residenza dei destinatari);
- era possibile, previa richiesta motivata all'Ufficiale d'anagrafe comunale (art. 33 del d.P.R. n.223 del 1989), accertare la residenza del C. ovvero appurare che lo stesso in La Spezia  (città ove presta servizio) non è residente (assolvendo così ad un onere di diligenza che il Collegio non avrebbe potuto trascurare di apprezzare);
Considerato, sotto altra angolazione, che:
- a fondamento della rimessione in termini deve sempre configurarsi una giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili e tale incertezza deve avere un fondamento autonomo ed oggettivo; circostanza questa che non si verifica quando l'errore sia  stato determinato da una situazione attinente alla sfera personale dell'interessato, di tal ché il rischio del ritardo grava sulla parte, indipendentemente dal fatto che il ritardo sia imputabile a terzi;
- l'errore scusabile è stato riconosciuto, rigidamente, solo a fronte di una situazione normativa obbiettivamente non conoscibile o confusa, connessa a difficoltà interpretative, alla particolare complessità della fattispecie, ai contrasti giurisprudenziali, al contegno ambiguo dell'amministrazione emanante (cfr. da ultimo Cons. St., sez. V, 7 maggio 2008, n. 2094; sez. V, 21 giugno 2007, n. 3389; ad. plen., 14 febbraio 2001, n. 1);
- nel caso di specie non si rinvengono tali condizioni: l'inadempimento dell'onere è dovuto ad una errata strategia imputabile alla parte; né sono stati dimostrati il caso fortuito o la forza maggiore;
Considerato, pertanto, che il ricorso introduttivo ed i successivi mm.aa. di gravame devono ritenersi inammissibili e che le spese di lite, attesa la peculiarità della controversia, possono compensarsi tra le parti in causa;P.Q.M.
Il  Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) definitivamente pronunciando dichiara, inammissibile, il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



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