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mercoledì 20 giugno 2012

Risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata.


Agenzia delle Entrate
Circ. 19-6-2012 n. 25/E
Risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata.
Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa.

Circ. 19 giugno 2012, n. 25/E (1).

Risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata.

(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa.



1. Detrazione del 36 per cento

1.1 Dichiarazioni ICI e detrazione del 36 per cento


Domanda


Stante le modifiche intervenute, si chiede se a decorrere dal 1° gennaio 2012 si rende ancora necessaria la conservazione delle dichiarazioni ICI, come indicato dal Provv. 2 novembre 2011, (n. 149646).


Risposta


Ai fini del controllo sulla spettanza della detrazione, restano valide le disposizioni contenute nel Provv. 2 novembre 2011 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. I contribuenti sono dunque ancora tenuti a conservare ed esibire, a richiesta degli Uffici, le ricevute di pagamento dell'ICI se dovuta. Nel provvedimento non si fa alcun riferimento alle dichiarazioni ICI come riportato nel quesito.

Si ricorda che il soggetto tenuto al pagamento dell'ICI può non coincidere con il soggetto che usufruisce della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Si evidenzia, pertanto, che si procederà al controllo delle ricevute di pagamento dell'ICI solo nel caso in cui il soggetto che usufruisce della detrazione sia anche tenuto al versamento dell'imposta.


1.2 Trasferimento della detrazione ai sensi dell'art. 16-bis, comma 8, del TUIR


Domanda


Per effetto dell'utilizzo della locuzione "... in caso di vendita al comma 8, del nuovo art. 16-bis, del D.P.R. n. 917 del 1986, la detrazione del 36% non utilizzata può essere trasferita o meno, a scelta delle parti, anche in presenza di atti a titolo non oneroso (donazioni) o di altre tipologie (permute)?


Risposta


L'art. 4, comma 1, lett. c) del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214) ha inserito l'art. 16-bis nel testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 (di seguito TUIR), introducendo a regime la detrazione dall'imposta lorda sui redditi delle persone fisiche pari al 36 per cento delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Come evidenziato nella relazione illustrativa al menzionato art. 16-bis, restano confermati non solo l'ambito, soggettivo e oggettivo, di applicazione delle disposizioni relative alla suddetta detrazione - introdotta dall'art. 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 - ma anche le condizioni di spettanza del beneficio fiscale, così da consentire di fare salvo il consolidato orientamento di prassi formatosi in materia.

Il comma 8 dell'art. 16-bis prevede che, in caso di vendita dell'unità immobiliare oggetto degli interventi di ristrutturazione edilizia, "la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare". Con riferimento agli atti di trasferimento a titolo non oneroso, si confermano i chiarimenti già forniti con la Circ. 24 febbraio 1998, n. 57/E del Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III, nella quale, in relazione alla detrazione del 36 per cento, si è precisato che l'espressione "vendita" debba intendersi riferita a tutte le ipotesi in cui si realizza una cessione dell'immobile, anche a titolo gratuito. Pertanto, in caso di cessione a titolo gratuito (ad esempio, la donazione), le parti potranno stabilire che la detrazione permanga in capo al donante.

Le medesime considerazioni valgono anche in caso di permuta poiché, in base all'art. 1555 del codice civile, "le norme stabilite per la vendita si applicano anche alla permuta, in quanto siano con questa compatibili". L'art. 4 del D.L. n. 201 del 2011 entra in vigore il 1° gennaio 2012. Al riguardo si fa presente che già i commi 12-bis e 12-ter dell'art. 2 del D.L. n. 138 del 2011, introdotti in sede di conversione ad opera della L. n. 148 del 2011, hanno modificato le disposizioni che individuano i soggetti cui compete la fruizione della detrazione in caso di vendita e, più in generale, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati interventi agevolabili (art. 1, comma 7, della L. n. 449 del 1997, e art. 2, comma 5, terzo periodo, della L. n. 289 del 2002).

Quindi, dal 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione, L. n. 148 del 2011, in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolabili, in presenza di un espresso accordo delle parti, nell'atto di vendita è consentito il mantenimento delle detrazioni in capo al venditore.

Rimane fermo, anche in base al disposto del comma 8 dell'art. 16-bis del TUIR, che in assenza di detto accordo la detrazione è trasferita all'acquirente.


1.3 Trasferimento della detrazione in ipotesi di cessione di quota della proprietà dell'immobile


Domanda


Sempre con riferimento al trasferimento del bonus, se l'unico proprietario trasferisce ad altro soggetto una quota di proprietà dell'immobile, può mantenere in capo a se stesso o può trasferire al cessionario l'intera detrazione residuale?


Risposta


In merito alla questione prospettata, si confermano i chiarimenti forniti in via interpretativa da ultimo con la Ris. 24 marzo 2009, n. 77/E in cui si è affermato che "la residua detrazione Irpef spettante in materia di ristrutturazioni del patrimonio edilizio, si trasmette alla parte acquirente non solo in ipotesi di cessione dell'intero immobile, ma altresì qualora, per effetto della cessione pro-quota, la parte acquirente diventa proprietaria esclusiva dell'immobile, parimenti verificandosi, in tale ultima ipotesi, i presupposti richiesti dalla riportata disposizione normativa".

Pertanto, le nuove disposizioni sul trasferimento della detrazione troveranno applicazione solo qualora per effetto della cessione pro-quota, il diritto di proprietà si consolida in capo all'acquirente che diventa proprietario esclusivo dell'immobile (ad es. comproprietario per metà che acquista l'altra metà).

Diversamente, la detrazione delle quote residue permane in capo al cedente.



2. IVA

2.1 Aliquota media rimborso IVA e canoni leasing


Domanda


Con Ris. 28 dicembre 2007, n. 392/E meglio esplicitando il precedente orientamento, l'Agenzia ha affermato che la possibilità di considerare ammortizzabili, ai fini del diritto al rimborso, i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria riguarda solo l'impresa concedente e non l'impresa utilizzatrice. Si chiede di sapere se, coerentemente con tale posizione, l'impresa utilizzatrice possa, ai predetti fini, computare l'importo dei canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali nel calcolo dell'aliquota media.


Risposta


L'art. 3, comma 5, del D.L. 28 giugno 1995, n. 250, dispone che "Agli effetti dell'art. 30, terzo comma, lettera a), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il rimborso si intende spettante quando l'aliquota mediamente applicata sulle operazioni registrate o soggette a registrazione per il periodo di riferimento, con esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili, è inferiore a quella mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni registrati o soggetti a registrazione per lo stesso periodo, con esclusione degli acquisti di beni ammortizzabili e delle spese generali."

La norma esclude, quindi, dal computo dell'aliquota media gli "acquisti" e le importazioni aventi ad oggetto i beni ammortizzabili, nel presupposto che ai sensi dell'art. 30, terzo comma, lettera c), del D.P.R. n. 633 del 1972, l'eccedenza detraibile "può essere chiesta a rimborso limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili..."

Ciò posto, poiché il bene acquistato dalla società di leasing, per poi essere concesso in locazione finanziaria, può essere ammortizzato solo dalla concedente - che è, quindi, l'unica a poter invocare il presupposto di cui alla citata lettera c) -l'utilizzatore può computare nel calcolo dell'aliquota media, ai fini del calcolo dell'eccedenza rimborsabile ex lettera a), l'imposta relativa ai canoni di locazione finanziaria.


2.2 Revoca del rimborso IVA


Domanda


L'art. 7, comma 2, lettera i), del D.L. n. 70 del 2011, ha aggiunto nel D.P.R. n. 322 del 1998 l'art. 8-ter, che prevede la possibilità di integrare la dichiarazione dei redditi e dell'Irap per modificare l'originaria richiesta di rimborso, optando per la compensazione del credito, mediante dichiarazione integrativa da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario. Posto che la nuova disposizione non rientra fra quelle del D.P.R. n. 322 del 1998 applicabili anche all'IVA, si chiede di sapere quale sia il termine per presentare la dichiarazione integrativa diretta a revocare la richiesta di rimborso IVA.


Risposta


Dal 1° febbraio 2011, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 10, comma 1, lettera a), n. 3.1, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102), che ha sostituito l'ottavo ed il nono periodo del primo comma dell'art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il rimborso dell'eccedenza a credito IVA annuale non può più essere richiesto utilizzando l'apposito modello cartaceo (denominato Modello VR), bensì unicamente in sede di presentazione della dichiarazione annuale IVA, mediante la compilazione del Quadro VR.

Alla luce di tali recenti modifiche normative e di quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate con la Circ. 6 maggio 2011, n. 17/E in tema di rettifica nel caso di mancata prestazione della garanzia ai fini dell'erogazione di un rimborso IVA, si precisa che il contribuente può rettificare la richiesta di rimborso del credito eccedente presentando - entro il termine di cui all'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo - una dichiarazione integrativa, al fine di indicare il medesimo credito (o parte di esso) come eccedenza da utilizzare in detrazione o compensazione (variazione del Quadro VX).

Tale soluzione è, peraltro, in linea con le indicazioni contenute nel Provv. 28 gennaio 2011, punto 1.3 del Direttore dell'Agenzia delle entrate, laddove prevede che "La rettifica della somma richiesta a rimborso in conto fiscale avviene mediante presentazione di una dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto o di una dichiarazione unificata integrativa. La presentazione di una dichiarazione integrativa determina la valutazione del competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate ai fini dell'esecuzione del rimborso."


2.3 Spesometro: operazioni esenti in regime di dispensa


Domanda


Secondo la Circ. 30 maggio 2011, n. 24/E l'obbligo di comunicazione sussiste anche per le operazioni esenti effettuate in regime di dispensa ex art. 36-bis, D.P.R. n. 633 del 1972. Considerato che, in tal caso, non sussistono gli obblighi di fatturazione e di registrazione delle operazioni, si chiede di sapere quali basi documentali e criteri temporali debbano assumersi, sia da parte del fornitore che del destinatario, ai fini dell’adempimento.


Risposta


La Circ. 30 maggio 2011, n. 24/E specifica che nel campo "data dell'operazione" del tracciato record allegato al Provv. 22 dicembre 2010 va indicata la data di registrazione dell'operazione effettuata nell'anno di riferimento ovvero, in assenza dell'obbligo di registrazione, la data di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972.


2.4 Spesometro: regime del margine globale


Domanda


Nella Circ. 30 maggio 2011, n. 24/E è stato chiarito che, per le operazioni rientranti nel regime del margine per i beni usati, dovrà essere comunicata solo la base imponibile cui è riferibile l'imposta, mentre non si deve tenere conto della quota fuori campo IVA. Nel rappresentare che, così procedendo, la spesa sostenuta dall'acquirente viene assunta in misura inferiore a quella reale, si chiede se l'indicazione valga anche nel caso di applicazione del regime del margine globale, nel quale la base imponibile non è individuata analiticamente, e potrebbe addirittura mancare qualora, nel periodo di effettuazione, gli acquisti siano superiori alle vendite.


Risposta


Con riferimento alle operazioni effettuate da coloro che applicano il regime del margine globale, sembra condivisibile la soluzione di far comunicare l'intero corrispettivo (senza riferirsi a parte imponibile, non imponibile o non soggetta) percepito per ciascuna operazione, nel presupposto che trattasi di un'operazione nel suo complesso rilevante ai fini IVA, così come definita dall'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

Posto infatti che le cessioni di beni usati soggette al regime del margine devono comunque essere fatturate - sia pure senza separata indicazione dell'imposta, ai sensi dell'art. 38 del D.L. n. 41 del 1995 - ne discende la rilevanza ai fini IVA dell'intero importo pagato dal cessionario.

Pertanto, anche al fine di semplificare gli adempimenti, si ritiene che non sia in contrasto con il suddetto art. 21, la comunicazione dell'intero corrispettivo relativo alla cessione di ciascun bene usato, se di importo pari o superiore a 3.000 euro (25.000 per il 2010), indipendentemente dal metodo di calcolo del margine (analitico, forfetario o globale) e, sulla base dei medesimi criteri, di estendere l'obbligo di comunicazione dell'intero importo anche agli acquisti superiori ai predetti limiti se effettuati da soggetti passivi IVA.


2.5 Spesometro: operazioni con pagamento Pos


Domanda


Acquisti di importo netto IVA superiore a 3.000 euro, effettuati da privati consumatori e pagati con carta di credito. Qualora sia stata emessa fattura, l'operazione dovrà essere comunicata dall'esercente, dall'operatore finanziario o da entrambi? Per l'operatore finanziario, che non è in grado di sapere se sia stata emessa fattura, la soglia è di 3.000 euro o di 3.600 euro?


Risposta


L'operazione dovrà essere comunicata dall'operatore finanziario che ha emesso la carta di credito o debito utilizzata per la transazione, per il quale la soglia di riferimento è di 3.600 euro.


2.6 Spesometro: contratti collegati con pagamento Pos


Domanda


Per gli acquisti "sopra soglia" effettuati da privati consumatori e pagati con carta di credito, l'obbligo della comunicazione ricade sull'operatore finanziario, che deve adempiervi secondo le disposizioni del Provv. 29 dicembre 2011. Si chiede conferma che, in tal caso, l'operatore dovrà comunicare soltanto le singole transazioni sopra soglia, non essendo in grado di verificare eventuali collegamenti contrattuali di quelle "sotto soglia".


Risposta


Poiché l'operatore finanziario non è in grado di verificare, in base all'estratto conto relativo allo strumento di pagamento, gli eventuali collegamenti contrattuali, l'obbligo di comunicazione riguarda unicamente le operazioni non inferiori alla soglia di 3.600 euro.



3. Studi di settore

3.1 Misure premiali ex art. 10, D.L. n. 201 del 2011 e studi di settore


Domanda


Si chiede conferma sul fatto che le nuove misure premiali previste nel comma 9 dell'art. 10 del D.L. n. 201 del 2011, seppur inserite nel contesto di una disposizione che introduce un regime semplificato riservato ad alcuni contribuenti, abbiano in realtà una portata generale e si applichino a tutti i contribuenti soggetti a studi di settore.


Risposta


Si conferma che le misure premiali previste nel comma 9 dell'art. 10 del D.L. n. 201 del 2011 hanno una portata generale applicandosi a tutti i contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore di cui all'art. 10 della L. n. 146 del 1998.


3.2 Applicazione della “franchigia” nell'accertamento sintetico e studi di settore


Domanda


L'aumento della franchigia da accertamenti sintetici da un quinto ad un terzo prevista nella lettera c) del comma 9 dell'art. 10 del D.L. n. 201 del 2011 si rende applicabile anche ai soci di società trasparenti (es. snc, sas, etc) congrue, coerenti e fedeli agli studi di settore o solo alle imprese individuali ed ai lavoratori autonomi?


Risposta


Il comma 9 dell'art. 10 del D.L. n. 201 del 2011 prevede limiti ai poteri di accertamento dell'Agenzia "Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore".

In particolare, alla lettera c) è previsto che, per tali soggetti, la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.

Tanto premesso, dall'analisi della disposizione citata si ritiene di dover fornire risposta negativa al quesito posto.

Infatti, dalla lettura congiunta dei due incisi si rileva che il beneficio di cui alla citata lettera c) è riferibile ai soli contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore nei cui confronti si applicano le previsioni normative in materia di determinazione sintetica del reddito.


3.3 Limite ai poteri accertativi: congruità rispetto all'anno precedente


Domanda


L'art. 2, comma 35, del D.L. n. 138 del 2011 ha modificato l'art. 10, comma 4-bis, della L. n. 146 del 1998 ed ha stabilito che per avere la "copertura" dagli ulteriori accertamenti basati su presunzioni semplici fino al 40 per cento dei ricavi dichiarati, con il limite di 50.000 euro, occorre risultare "congrui" alle risultanze degli studi anche per l'anno precedente. L'art. 10, comma 4-bis, della L. n. 146 del 1998 è stato successivamente abrogato dal D.L. n. 201 del 2011, stabilendo che detta previsione trova applicazione fino al periodo d'imposta 2010. Per quali annualità trova applicazione la previsione sulla necessità della "congruità" anche per il periodo precedente?


Risposta


L'art. 2, comma 35, del D.L. n. 138 del 2011 ha modificato il comma 4-bis dell'art. 10 della L. n. 146 del 1998, che prevede la limitazione dei poteri accertativi nel caso in cui un soggetto sia risultato congruo alle risultanze degli studi di settore. La modifica normativa, come chiarito dalla relazione illustrativa al decreto, prevede che "in relazione ad un'annualità di imposta" la limitazione dei poteri accertativi "sussiste solo se il contribuente interessato è risultato congruo, anche a seguito di adeguamento, agli studi di settore anche per l'annualità precedente oggetto di controllo". Si ritiene che tale disposizione abbia natura procedimentale, atteso che non muta il profilo sostanziale dei singoli ambiti impositivi interessati. Ne consegue che la stessa ha efficacia anche per le rettifiche relative ai periodi d'imposta, sino al 2010, ancora accertabili.

Infatti, successivamente l'entrata in vigore della disposizione in commento, il comma 12 dell'art. 10 del D.L. n. 201 del 2011 ha abrogato il citato comma 4-bis "con riferimento alle dichiarazioni relative all'annualità 2011 e successive".



4. Regime fiscale di vantaggio ex art. 27 del D.L. n. 98 del 2011


Domanda


Per entrare nel nuovo regime fiscale di vantaggio (art. 27 del D.L. n. 98 del 2011) il contribuente non deve aver svolto nei 3 anni precedenti un'attività di impresa. Si deve fare riferimento ai tre periodi d'imposta precedenti oppure no? Se la partita IVA della precedente attività è cessata il 10 maggio 2006 e la riapertura interviene il 30 maggio 2009 il contribuente può adottare il regime per il 2012?


Risposta


L'art. 27, comma 2, lett. a) del D.L. n. 98 del 2011, prevede che il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità si applica a condizione che "il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare".

Si ritiene, tenuto conto della lettera della norma, che il limite previsto per l'applicazione del regime fiscale di vantaggio, debba intendersi riferito al periodo di effettivo svolgimento dell'attività precedente e non al periodo di imposta.



5. Reddito d'impresa

5.1 Beni concessi in godimento ad amministratore/socio


Domanda


Se la società concede in uso l'autovettura ad un amministratore/socio che sia anche dipendente della società l'utilizzo configura una fattispecie rientrante nell'art. 67, comma 1, lettera h-ter) del TUIR?


Risposta


L'art. 67, comma 1, lettera h-ter) del TUIR dispone che costituisce reddito diverso "la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore".

Al riguardo si osserva che tale disposizione trova applicazione solo nel caso in cui il TUIR non preveda specifiche norme che limitano la deducibilità dei costi relativi ai beni concessi in godimento in capo al concedente, e che tassano il relativo reddito in capo al soggetto utilizzatore.

Ciò premesso si ritiene che la concessione in uso dell'autovettura ad amministratore/socio che sia anche dipendente della società, configurando un fringe benefit, non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 67, comma 1, lettera h-ter), e resta assoggettato alla specifica disciplina fiscale di cui all’art. 51 del TUIR.


5.2 Comunicazione beni d'impresa in godimento ai soci


Domanda


Come si deve comportare la società in presenza di società fiduciaria socia e bene sociale concesso in godimento a persona fisica riferibile alla quota fiduciaria? (stessa questione si pone con il Trust e godimento bene al disponente)


Risposta


Il Provv. 16 novembre 2011, (n. 166485) del Direttore dell'Agenzia delle entrate, al punto 1.1 dispone che "I soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva, comunicano i dati anagrafici dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente - o dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa ...". Pertanto, nel caso prospettato, va comunicato come soggetto beneficiario il fiduciante ovvero il disponente, trattandosi nella sostanza di detenzione indiretta di quote.


5.3 Comunicazione finanziamenti e versamenti soci e acquisto di beni


Domanda


In ordine alla comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni, l'obbligo sussiste solo se tali operazioni sono strumentali all'acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci o a prescindere da tale circostanza?


Risposta


I finanziamenti ed i versamenti effettuati o ricevuti dai soci vanno comunicati, per l'intero ammontare, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano strumentali all'acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci.


5.4 Beni assegnati in godimento ai soci - Nozione di "valore di mercato"


Domanda


La norma riguarda i beni concessi in godimento ad un corrispettivo inferiore al "valore di mercato". È corretto interpretare la locuzione "valore di mercato" come valore normale quantificato ai sensi dell'art. 9 del TUIR?


Risposta


L'art. 2 comma 36-terdecies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha introdotto, all'art. 67, comma 1, lettera h-ter) una nuova fattispecie di reddito diverso, costituita dalla "differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore". Al riguardo si conferma che per "valore di mercato" del diritto di godimento deve intendersi il valore normale determinato ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del TUIR, corrispondente al " (...) prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. "


5.5 Obbligo di comunicare finanziamenti e versamenti dei soci


Domanda


Il Provv. 16 novembre 2011 prevede l'obbligo di comunicare anche finanziamenti e versamenti dei soci. La prima parte dell'art. 1.3 fa riferimento a quelli "realizzati" nel periodo di imposta, mentre la seconda parte, relativa all'esercizio 2011, si riferisce a quelli "in corso". Mentre dal 2012 sembra chiaro che vadano comunicati gli apporti effettuati nell'anno, per quelli del 2011 non si capisce se occorre comunicare il dato del periodo oppure il totale dei versamenti effettuati fino a tale periodo.


Risposta


Per i finanziamenti ed i versamenti effettuati o ricevuti dai soci, così come per ogni altro bene concesso in godimento, vanno comunicati anzitutto quelli concretizzati nel periodo d'imposta 2011. In sede di prima applicazione, vanno altresì comunicati i finanziamenti ed i versamenti che, pur realizzati in precedenti periodi d'imposta, risultano ancora in essere nel periodo d'imposta in corso al 17 settembre 2011.


5.6 Ammontare dei finanziamenti e versamenti dei soci da comunicare


Domanda


I finanziamenti e i versamenti devono essere segnalati per l'intero ammontare oppure solo per la quota parte riferibile all'acquisto di beni concessi in godimento ai soci?


Risposta


I finanziamenti e i versamenti vanno segnalati per l'intero ammontare


5.7 Deduzione IRAP relativa al costo del personale: rilevanza dei compensi CO.CO.CO.


Domanda


Si chiede se, ai fini del calcolo dell'IRAP relativo alle spese per il personale dipendente e assimilato, il cui ammontare dall'esercizio 2012 è ammesso in deduzione dall'imponibile IRPEF o IRES ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 201 del 2011, siano da considerare, oltre alle retribuzioni dei lavoratori subordinati (al netto delle deduzioni previste ai fini IRAP), anche i compensi (aumentati dei relativi contributi) corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, nonché ad amministratori di società, in quanto costituiscono redditi assimilati a quello di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 del TUIR.


Risposta


L'art. 2, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ha introdotto, a partire dal periodo d'imposta 2012, la deduzione analitica dalle imposte sui redditi per "un importo pari all'imposta regionale sulle attività produttive (...) relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti (...)".

La disposizione in esame vuole consentire di dedurre nell'ambito dell'IRES o dell'IRPEF quota parte dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato che non sono ordinariamente deducibili in base alla normativa dell'IRAP. Considerato lo spirito della norma nonché il suo tenore letterale, che fa riferimento alle "spese per il personale dipendente e assimilato", si ritiene che la stessa trovi applicazione anche in presenza di oneri sostenuti per gli amministratori e i collaboratori coordinati e continuativi, i cui redditi sono assimilati a quelli di lavoro dipendente dall'art. 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR. Si precisa, al riguardo, che ai sensi del medesimo art. 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR si considerano assimilabili al reddito di lavoro dipendente soltanto le retribuzioni percepite per prestazioni non rientranti "nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'art. 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente".

In tale ultima ipotesi, infatti, il compenso erogato non risulterebbe rilevante ai fini della deduzione analitica dell'IRAP dall'IRES, in quanto, in linea di principio, si tratta di un costo integralmente deducibile ai fini IRAP per la società che lo ha sostenuto e di un componente reddituale tassato per il soggetto passivo d'imposta che lo ha percepito.


5.8 Riporto perdite soggetti IRES - Compensazione di perdite dei primi tre esercizi


Domanda


L'art. 23, comma 9, del D.L. n. 98 del 2011 prevede che le perdite dei soggetti IRES sono riportabili entro l'80% del reddito di ciascun esercizio, tetto che non opera per le perdite sorte nei primi tre esercizi. Si chiede conferma del fatto che, in presenza di compensazione sia di perdite dei primi tre esercizi sia di perdite sorte successivamente, il vincolo dell'80% si calcola avendo a base il reddito residuo dopo l'utilizzo integrale delle prime. Esempio. Perdite dei primi tre esercizi: 1.000; perdite sorte in esercizi successivi: 500; reddito: 1.100. La società compensa l'intero importo (1.000) delle perdite dei primi tre esercizi (reddito residuo: 100), oltre a un ammontare di 80 delle perdite successive (pari all'80% di 100). Reddito imponibile: (1.100 - 1.000 - 80) = 20. Perdite ancora riportabili (500 - 80) = 420.


Risposta


L'art. 84 del TUIR, come riformulato dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, ha modificato la disciplina fiscale dettata in materia di riporto in avanti delle perdite. Nella specie, è attualmente stabilito che le perdite pregresse sono utilizzabili in ciascun periodo d'imposta in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile.

Per effetto delle modifiche introdotte dal decreto legge in esame è, dunque, venuto meno il limite temporale quinquennale previsto nel sistema previgente ed è stato introdotto un limite "di periodo" all'utilizzo delle perdite d'impresa. La previsione in esame non si applica alle perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta per le quali, ai sensi del comma 2 del citato art. 84, resta ferma la possibilità di impiego integrale a condizione che le stesse si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

La disposizione in commento non stabilisce alcun ordine di priorità nell'utilizzo qualora il contribuente disponga di perdite pregresse in parte riferibili ai primi tre periodi d'imposta e in parte ai successivi.

In assenza di regole al riguardo, si ritiene che il contribuente abbia la facoltà (e non l'obbligo) di utilizzare prioritariamente le perdite relative ai primi tre periodi d'imposta potendo, in alternativa, scegliere di impiegare dapprima quelle maturate negli esercizi successivi.

A prescindere dalla scelta operata, si è dell'avviso che, in linea con il dato normativo che, ai fini del calcolo del limite forfetario dell'ottanta per cento, fa esplicito riferimento "al reddito imponibile", il predetto limite vada calcolato sul reddito al lordo e non al netto delle perdite relative ai prime tre periodi d'imposta. In ogni caso le perdite devono essere complessivamente utilizzate fino a concorrenza del reddito imponibile.



6. Società di comodo

6.1 Riporto perdite - Limiti di utilizzo da parte di società di comodo


Domanda


Si chiede come operino i due limiti per l'utilizzo di perdite pregresse da parte delle società di capitali "non operative" previsti, rispettivamente, dall'art. 23, comma 9 del D.L. n. 98 del 2011 e dall'art. 30, comma 3, lettera c), della L. n. 724 del 1994. Si chiede in particolare se la compensazione della perdita pregressa possa effettuarsi, dal 2011, per un importo pari al minore tra: a) 80% del reddito complessivo; b) eccedenza del reddito complessivo sul reddito minimo. Esempio: perdita riportabile 100; reddito complessivo 70; reddito minimo 30. Vale il limite dell'eccedenza sul reddito minimo (pari a: 70 - 30 = 40) in quanto inferiore all'80% del reddito complessivo (pari a: 70 x 80% = 56). La società compensa la perdita per un importo di 40, dichiara un imponibile di 30 pari al reddito minimo, che risulta superiore al 20% del reddito complessivo. Perdita residua ancora riportabile: 60.


Risposta


Il limite alla riportabilità delle perdite stabilito dall'art. 23, comma 9 del D.L. n. 98 del 2011 (che ha modificato l'art. 84 del TUIR) e quello speciale previsto per le società non operative dall'art. 30, comma 3, lettera c), ultimo periodo, della L. n. 724 del 1994, trovano entrambi applicazione per le società non operative (quelle che si connotano come "non operative" sia ai sensi del citato art. 30 sia ai sensi dell'art. 2, commi 36-decies e ss., del D.L. n. 138 del 2011). Le perdite relative ai precedenti periodi d'imposta (perdite pregresse) delle società non operative potranno essere utilizzate in diminuzione dal reddito imponibile, con due limitazioni: (a) le perdite pregresse astrattamente utilizzabili non possono eccedere l'ottanta per cento del reddito imponibile ai sensi dell'art. 84, comma 1, del TUIR; (b) le perdite pregresse effettivamente utilizzabili, nei limiti di quelle determinate sub (a), possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito imponibile eccedente quello minimo presunto, ai sensi dell'art. 30, comma 3, della L. n. 724 del 1994 (vedi in proposito quanto già chiarito nella Circ. 2 febbraio 2007, n. 5/E). Quanto al limite sub (a), il "reddito imponibile" rilevante ai fini del calcolo dell'ottanta per cento è rappresentato dall'intero importo del reddito imponibile del periodo d'imposta. Nell'esempio descritto nella domanda, 70 sarà il reddito imponibile su cui calcolare l'ottanta per cento; di conseguenza, il reddito astrattamente compensabile con le perdite pregresse sarà pari a 56 (ossia, l'80% di 70) nei limiti del reddito minimo di 30 (limite c.d. effettivo). Pertanto, la società "non operativa" dichiarerà un reddito imponibile pari 30, con una perdita residua riportabile a nuovo per 60 (ossia, 100 meno le perdite utilizzate in compensazione per 40, su un totale "astrattamente" disponibile di 56).

Si deve evidenziare che con l'eliminazione del limite quinquennale al riporto delle perdite e la contestuale introduzione di una riportabilità illimitata (nel tempo) delle medesime, anche le società non operative "congeleranno" le proprie perdite realizzate in periodi in cui erano considerate "operative", in attesa di utilizzarle nei periodi in cui ritorneranno ad essere "operative" ovvero, ancorché rimangano non operative, nel caso in cui conseguano un reddito imponibile superiore quello minimo presunto, con i limiti sopra indicati.


6.2 Applicabilità della disciplina a soggetti in perdita per tre periodi


Domanda


Con la manovra di ferragosto sono state approvate le disposizioni che vanno a integrare la disciplina normativa che riguarda le cosiddette società di comodo coinvolgendo, a partire dal 2012, anche le società che per tre periodi d'imposta consecutivi hanno dichiarato una perdita fiscale. La norma prevede almeno uno storico di 3 periodi d'imposta rispetto a quello di applicazione, il quarto, per cui sembrerebbe ragionevole ritenere che i soggetti con una anzianità inferiore a questo periodo minimo non siano coinvolti dalle nuove disposizioni ferma restando la possibilità di applicare nei loro confronti la disciplina ordinaria delle società non operative. È corretta questa affermazione?


Risposta


È corretta. Le disposizioni in materia di società c.d. in perdita sistematica ex art. 2, commi 36-decies e ss., del D.L. n. 138 del 2011 presuppongono un c.d. "periodo di osservazione" di tre anni; nei confronti di quelle società che non hanno un'anzianità di almeno tre periodi d'imposta, pertanto, la disciplina sulle società c.d. in perdita sistematica non trova applicazione. Ciò non esclude che per le stesse società la disciplina delle società "di comodo" prevista dall'art. 30 della L. n. 724 del 1994 possa trovare applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti ivi previsti.



7. Controlli bancari

Domanda


Considerando che per l'accesso all'archivio dei rapporti finanziari non è più previsto (per scopi di selezione) il processo autorizzativo, quali sono le regole che consentono all'Agenzia l'accesso alla specifica sezione?


Risposta


L'art. 11, comma 3 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 prevede che sia un Provvedimento direttoriale a stabilire, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari ed il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di comunicazione, nonché adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per il relativo trattamento. Con provvedimento del Direttore dovranno altresì individuarsi i criteri per l'elaborazione con procedure centralizzate delle specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione di cui al successivo comma 4 della norma.

Poiché le questioni sollevate sono di indubbio e rilevante interesse, esse potranno trovare risposta all'interno dell'emanando provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate nonché in apposite istruzioni.



8. Nuovo accertamento sintetico

8.1 Art. 38, comma 4 del D.P.R. n. 600 del 1973 - Adeguamento del reddito dichiarato al reddito effettivo


Domanda


Conferma l'Agenzia che se l'unica fonte reddituale di un soggetto è data dal reddito d'impresa - il quale reddito tiene conto di tutta una serie di variazioni in aumento e in diminuzione, nonché viene determinato per competenza - si debba adeguare tale reddito, nel corso del contraddittorio, alla reale capacità di spesa del soggetto (come nel caso di molti altri redditi "figurativi")? Inoltre, ritiene l'Agenzia che tale "adeguamento" dovrà essere fatto anche nell'eventuale atto di accertamento successivo, nell'ipotesi in cui non si giunga a un accordo nel corso del contraddittorio?


Risposta


Si conferma il riferimento al reddito reale finanziario disponibile che in molti casi può divergere dal reddito dichiarato ai fini fiscali (es. rateizzazione di una plusvalenza ai soli fini fiscali). Relativamente alla seconda parte della domanda l'Ufficio effettuerà le opportune valutazioni caso per caso sulla base delle fattispecie concrete esaminate.


8.2 Adeguamento ex art. 38, comma 4 del D.P.R. n. 600 del 1973 in presenza di spese rilevanti nell'anno


Domanda


Ritiene l'Agenzia che l'"adeguamento" di cui sopra debba essere effettuato anche in presenza di spese rilevanti eseguite dal contribuente nel corso del periodo d'imposta, come nel caso di acquisto di un immobile oppure di un'autovettura (ovviamente, effettuati al di fuori dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo), le quali ragionevolmente non possono ritenersi sostenute con il reddito dell'anno? Quindi, anche in questo caso, se non si giunge ad un accordo nel corso del contraddittorio, l'eventuale accertamento dovrà tenere conto di detto "adeguamento" alla reale capacità di spesa del soggetto?


Risposta


Per la risposta si rinvia a quanto già affermato al quesito precedente. Pertanto si conferma il riferimento al reddito reale finanziario disponibile che in molti casi può divergere dal reddito dichiarato ai fini fiscali (es. rateizzazione di una plusvalenza ai soli fini fiscali). Relativamente alla seconda parte della domanda l'Ufficio effettuerà le opportune valutazioni caso per caso sulla base delle fattispecie concrete esaminate.


8.3 Nuovo art. 38, comma 6 del D.P.R. n. 600 del 1973


Domanda


Si ponga, ad esempio, che il maggiore reddito accertabile per effetto dell'accertamento sintetico risulti pari a 100 mila euro; il contribuente ha dichiarato un reddito complessivo pari a 82 mila euro. L'accertamento sintetico è effettuabile? In altri termini, "un quinto" si calcola su 100 mila o su 82 mila euro?


Risposta


La disposizione normativa prevede che la determinazione sintetica del reddito è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto il reddito dichiarato. Detta previsione non si discosta, per la determinazione della detta eccedenza, dalla precedente formulazione. Pertanto, in continuità con il regime precedente, si ritiene che la norma vada interpretata considerando la percentuale riferita al reddito dichiarato. Con riguardo all'esempio oggetto del quesito, il calcolo dell'eccedenza (un quinto) si baserà sul reddito dichiarato pari a 82 mila euro e, pertanto, l'accertamento pari a 100 mila euro sarà effettuabile.

Occorre, comunque, specificare che l'Agenzia effettuerà analisi del rischio dirette a selezionare le posizioni dei contribuenti che presentano incongruenze significative tra le spese sostenute per consumi e investimenti ed il reddito dichiarato.



9. Accertamento, riscossione e sanzioni

9.1 Notifica per posta degli atti tributari


Domanda


A fronte della nuova disciplina degli accertamenti esecutivi, non sarebbe il caso di abbandonare la prassi, in parte avallata anche dai giudici di legittimità, ma tuttora contrastata da molti giudici di merito, di provvedere alla c.d. notifica per posta direttamente effettuata dagli uffici, senza l'intermediazione di un agente della notificazione?


Risposta


La possibilità per gli uffici finanziari di provvedere "direttamente" alla notificazione degli atti tributari, compresi gli avvisi di accertamento esecutivi, a mezzo della posta è prevista dall'art. 14 della L. n. 890 del 1982, nel rispetto delle modalità previste dalla stessa legge.

Il vigente ordinamento prevede che la notificazione degli atti tributari possa avvenire anche con altre modalità, contenute innanzitutto nella disciplina di riferimento in tema di notifiche, l'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, non escludendo comunque l'uso del mezzo postale per le notifiche, previsto espressamente oltre che dalla richiamata L. n. 890 del 1982 anche da diverse altre disposizioni, con riguardo a specifici atti tributari.

Il principio di economicità dell'azione amministrativa, che necessariamente deve orientare l'operatività degli uffici, impone di non escludere dalla prassi la modalità di notifica in questione, la quale, analogamente alle altre forme previste per legge, assicura la conoscibilità dell'atto da parte del destinatario.

Nel caso concreto, tuttavia, spetta all'ufficio scegliere la modalità della notifica dell'atto preferibile tra quelle consentite, cercando di contemperare le diverse esigenze contingenti, quali celerità, efficacia ed anche, come detto, economicità e verificando, comunque, il buon esito della notifica.


9.2 Misure cautelari e riscossione coattiva


Domanda


Perché alcune Direzioni provinciali avviano richieste di misure cautelari pro fisco (in specie ipoteche e sequestri conservativi, anche d'azienda) davanti alle Commissioni tributarie, ex art. 22 del D.Lgs. n. 472 del 1997, anziché procedere alle iscrizioni a ruolo straordinario, ove ancora possibili, o agli affidamenti in carico straordinario ex art. 29, comma 1, lett. c), del D.L. n. 78 del 2010 convertito in L. n. 122 del 2010, sempre che ne sussistano i presupposti?


Risposta


In via preliminare, occorre sottolineare che, sebbene il presupposto comune sia il pericolo per la riscossione, trattasi di istituti aventi finalità diverse: le misure cautelari ex art. 22 del D.Lgs. n. 472 del 1997 hanno lo scopo di preservare l'integrità del patrimonio contro il rischio di eventuali atti dispositivi del debitore garantendo il soddisfacimento della pretesa erariale; l'iscrizione a ruolo straordinario o l'affidamento del carico straordinario consentono all'Agente della Riscossione di procedere direttamente alla riscossione coattiva del credito. I due istituti, pertanto, non sono alternativi e possono essere adottati entrambi. Tenuto conto, infatti, dei tempi tecnici necessari per la consegna del ruolo o affidamento del carico e per l'inizio della procedura esecutiva da parte dell'Agente della Riscossione, il procedimento di adozione delle misure cautelari ai sensi del citato art. 22, essendo attivabile immediatamente dopo la notifica dell'avviso di accertamento o anche precedentemente sulla base del processo verbale di constatazione, anticipa la tutela del credito erariale in funzione della successiva attività di recupero coattivo.


9.3 Definizione delle sanzioni in caso di procedimento di adesione negativo


Domanda


A norma dell'art. 17, del D.Lgs. n. 472 del 1997, in presenza di sanzioni collegate al tributo è ammessa la definizione agevolata, con il pagamento di un terzo della sanzione irrogata entro il termine previsto per la proposizione del ricorso. Nel caso in cui l'atto di accertamento, che contiene tali sanzioni, sia oggetto di adesione che si conclude negativamente, il contribuente può definire entro i 150 giorni le sanzioni atteso che, in passato, la norma consentiva tale possibilità solo se il pagamento avveniva entro 60 giorni, mentre ora fa riferimento al termine previsto per la proposizione del ricorso che, in caso di adesione, è appunto di 150 giorni?


Risposta


Il vigente comma 2 dell'art. 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 ammette la definizione in maniera agevolata delle sole sanzioni, con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.

A seguito delle modifiche introdotte dalla lettera b) del comma 29 dell'art. 23 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 l'irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, contestualmente all'avviso di accertamento o di rettifica, ai sensi del comma 1 dell'art. 17, del D.Lgs. n. 472 del 1997, non è più rimessa alla facoltà dell'ufficio, ma diventa procedimento ordinario e obbligatorio.

Il termine di proposizione del ricorso è, pertanto, riferito sia all'avviso di accertamento del tributo sia all'irrogazione contestuale delle relative sanzioni.

Il comma 2 dell'art. 17 in commento non prevede quale causa di preclusione alla definizione agevolata la formulazione dell'istanza di adesione così come prevista in caso di omessa impugnazione ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997.

Si ritiene, pertanto, che, stante il rinvio operato dall'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 472 del 1997 ai termini di proposizione del ricorso, anche nell'ipotesi in cui il procedimento di accertamento con adesione si concluda negativamente, il contribuente potrà continuare a beneficiare della definizione agevolata delle sanzioni, a condizione che effettui il pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso.



10. Normativa e contenzioso tributario

10.1 Agenzia delle entrate e agenti della riscossione in giudizio


Domanda


Perché non vengono nuovamente "sintonizzati", sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 39, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, i rapporti tra Agenzia delle Entrate ed Equitalia, ai fini di un migliore, complessivo esercizio della funzione impositiva e di quella esattiva in pendenza di giudizio?


Risposta


I rapporti fra Uffici dell'Agenzia delle entrate ed Agenti della riscossione sono improntati ai principi di collaborazione e coordinamento.

Per quanto riguarda il contenzioso, il debitore che intenda impugnare dinanzi al giudice tributario un atto della riscossione deve ricorrere contro la competente Direzione regionale o provinciale dell'Agenzia se contesta vizi dell'attività della stessa, vale a dire motivi di ricorso concernenti la legittimità della pretesa; deve invece ricorrere contro l'Agente della riscossione se contesta vizi dell'attività dello stesso, vale a dire motivi di ricorso che riguardano l'attività svolta successivamente alla consegna del ruolo all'Agente della riscossione. In materia, l'art. 39 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, in riferimento ai rapporti interni fra Ente impositore ed Agente della riscossione dispone che quest'ultimo, "nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite".


10.2 Accertamento con adesione e mediazione fiscale obbligatoria


Domanda


Come, nel prossimo futuro, si pensa di regolare, a livello operativo, mancando sul punto una chiara presa di posizione del legislatore, le relazioni tra accertamento con adesione e la c.d. mediazione fiscale obbligatoria?


Risposta


L'art. 39, comma 9 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha inserito nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, l'art. 17-bis, concernente l'istituto della mediazione. Tale disposizione ha introdotto, per le controversie tributarie di valore non superiore a ventimila euro, uno strumento deflativo del contenzioso, il quale è preordinato ad anticipare, in pratica, con una determinazione amministrativa, l'esito ragionevolmente atteso del giudizio, evitando così un "rinvio" ai Giudici tributari delle contestazioni che possono essere risolte in sede amministrativa. La ratio del nuovo istituto è quella di prevedere sistematicamente un contraddittorio col contribuente prima dell'instaurazione del contenzioso, al fine di verificare sempre in via preventiva la possibilità di definire la lite potenziale senza le lungaggini e gli oneri del contenzioso giurisdizionale.

Nella fase obbligatoria di mediazione l'Agenzia è tenuta ad esaminare l'istanza del contribuente e ad assumere, al riguardo, una motivata decisione di accoglimento o rigetto dell'istanza ovvero a formulare una proposta di mediazione. In definitiva, il procedimento amministrativo di mediazione consente al contribuente e all'Agenzia di illustrarsi le reciproche ragioni prima di incardinare la lite; e se le ragioni di una delle parti sono fondate e non vengono ragionevolmente accolte dall'altra, è prevedibile ed auspicabile che il Giudice tributario la condanni sempre alla rifusione sia delle spese di lite sia delle spese del procedimento di mediazione, forfetizzate dal legislatore nel 50% delle spese di lite, oltre ovviamente alle altre possibili conseguenze negative della soccombenza in una lite temeraria.

In estrema sintesi, la mediazione è una parentesi di 90 giorni di riesame e ponderazione per entrambe le parti, parentesi che si dispiega fra due termini processuali, quello di 60 giorni per notificare il ricorso all'Agenzia e quello successivo di 30 giorni che ha il ricorrente per depositare in Commissione tributaria il medesimo ricorso.

La mediazione ha un ambito di applicazione più ampio e in parte diverso rispetto all'accertamento con adesione e agli altri istituti deflattivi del contenzioso, considerato, in particolare, che:

- non riguarda solo gli accertamenti, ma tutti gli atti impugnabili, compresi i dinieghi di rimborso;

- obbliga l'Agenzia ad esaminare e rispondere sistematicamente alle contestazioni del contribuente prima che lo stesso si rivolga al giudice;

- la decisione che l'Agenzia deve adottare sull'istanza del contribuente si fonda, per espressa previsione normativa, sul grado di sostenibilità della pretesa, sull'incertezza della questione controversa e sul principio di economicità dell'azione amministrativa.

La mediazione rappresenta infine una grande opportunità per ridurre ulteriormente il contenzioso tributario in misura consistente, con evidenti benefici per tutti ed in allineamento con gli altri Paesi europei, presso i quali i rinvii alla fase giurisdizionale sono molto meno frequenti.

Tale sfidante obiettivo verrà raggiunto se nella fase di mediazione le Aree legali dell'Agenzia e i difensori dei contribuenti si comporteranno applicando concretamente i principi di collaborazione, buona fede, correttezza e ragionevolezza.


10.3 Recupero spese legali


Domanda


Nell'ipotesi in cui l'amministrazione, con sentenza passata in giudicato, venga condannata alle spese di giudizio le quali, di norma, prevedono anche il pagamento dell'IVA e della quota prevista per la cassa previdenziale, il difensore della parte privata può procedere direttamente a richiedere all'amministrazione tali somme, eventualmente dietro autorizzazione del contribuente ricorrente, atteso che l'istituto della distrazione (art. 93 c.p.c.) di fatto non viene applicato nel contenzioso tributario?

La problematica è particolarmente sentita soprattutto nelle ipotesi in cui il ricorrente non sia nella possibilità di emettere fattura all'amministrazione (soggetto estinto, contribuente non titolare di partita IVA, ecc.).


Risposta


L'art. 15 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (di seguito, per brevità, decreto), prevede al comma 1 che "la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza". Ai sensi del successivo art. 69, le spese del giudizio sono esigibili dall'Ente impositore o dall'Agente della riscossione solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che le ha liquidate.

Nessuna disposizione del decreto precisa se il destinatario del pagamento sia la parte vittoriosa o il suo difensore. Conseguentemente, per effetto del rinvio di cui all'art. 1 del decreto, trovano applicazione le norme del codice di procedura civile compatibili con il medesimo decreto.

Per effetto di tale rinvio, la parte soccombente deve corrispondere le spese alla cui rifusione è stata condannata direttamente al difensore della parte vittoriosa, anziché a quest'ultima, solo se ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 93 ("Distrazione delle spese") c.p.c., il cui primo comma dispone che "Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate". Il secondo comma aggiunge che "Finché il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese".

L'applicabilità dell'art. 93 c.p.c. al processo tributario è stata riconosciuta dalla Cassazione [1].


Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.


[1] Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, si richiama la prassi in materia ed in particolare la circolare 6 dicembre 1994, n. 203/E, contenente chiarimenti in ordine al trattamento ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA delle spese di giudizio a favore del legale distrattario della parte vittoriosa, e la Ris. 24 luglio 1998, n. 91/E, contenente chiarimenti in ordine al pagamento dell'IVA sui predetti compensi.


Il Direttore dell'agenzia

Attilio Befera



Provv. 2 novembre 2011
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16-bis
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 4
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2
D.L. 28 giugno 1995, n. 250, art. 3
D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 10
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis
Provv. 28 gennaio 2011, punto 1.3
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2
Provv. 22 dicembre 2010
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 21
Provv. 29 dicembre 2011
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 10
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 27
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51
Provv. 16 novembre 2011, punto 1.1
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 2
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 84
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 23
L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15
D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39

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