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lunedì 29 ottobre 2012

DECISIONE DEL CONSIGLIO a sostegno delle attività per la riduzione del rischio di traffico illegale ed eccessiva accumulazione di armi leggere e di piccolo calibro nella regione coperta dall'Organizzazione sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).


Dec. 25-10-2012 n. 2012/662/PESC
DECISIONE DEL CONSIGLIO a sostegno delle attività per la riduzione del rischio di traffico illegale ed eccessiva accumulazione di armi leggere e di piccolo calibro nella regione coperta dall'Organizzazione sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
Pubblicata nella G.U.U.E. 26 ottobre 2012, n. L 297.

Dec. 25 ottobre 2012, n. 2012/662/PESC   (1).

DECISIONE DEL CONSIGLIO a sostegno delle attività per la riduzione del rischio di traffico illegale ed eccessiva accumulazione di armi leggere e di piccolo calibro nella regione coperta dall'Organizzazione sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 26 ottobre 2012, n. L 297.



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 26, paragrafo 2,

considerando quando segue:

(1) Il 15-16 dicembre 2005 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni (strategia dell'UE in materia di SALW). Detta strategia ha evidenziato che, al fine di ridurre al minimo i rischi rappresentati dal traffico illegale e dall'eccessiva accumulazione di SALW, dovrebbe essere presa in considerazione in particolare la questione delle immense scorte di SALW presenti in Europa orientale e sud-orientale, nonché la questione dei modi di diffusione nelle zone di conflitto.

(2) La strategia dell'UE in materia di SALW indica tra i suoi obiettivi la promozione di un multilateralismo efficace per sviluppare i meccanismi internazionali, regionali e all'interno dell'Unione e dei suoi Stati membri contro l'offerta e la diffusione destabilizzante delle SALW e relative munizioni. Nel piano d'azione la strategia riconosce nell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) una delle organizzazioni regionali con cui occorrerebbe sviluppare la cooperazione. Tale piano d'azione contiene in particolare disposizioni specifiche relative al sostegno da accordare alle azioni dell'OSCE per la lotta contro il traffico illecito di SALW e relative munizioni e la distruzione delle scorte in eccedenza degli Stati partecipanti all'OSCE («Stati partecipanti»).

(3) Il 24 novembre 2000 gli Stati partecipanti hanno adottato il documento OSCE sulle SALW con cui si impegnavano a istituire e attuare controlli nazionali efficaci sui trasferimenti di SALW, compresi i controlli sulle esportazioni e sulle attività di intermediazione. Il documento sottolinea altresì gli effetti destabilizzanti sulla sicurezza nazionale, regionale e internazionale derivanti dall'eccessiva accumulazione di SALW e da un'inadeguata gestione e messa in sicurezza delle scorte. Il documento indica la distruzione quale metodo privilegiato per smaltire le eccedenze di SALW.

(4) Il 26 maggio 2010 gli Stati partecipanti hanno adottato il piano d'azione dell'OSCE sulle SALW, in cui si fa riferimento, tra l'altro, alla necessità di istituire o consolidare il quadro giuridico degli Stati partecipanti per le attività di intermediazione legali, potenziare gli impegni in materia di gestione e di sicurezza delle scorte di SALW, rafforzare l'impegno assunto dagli Stati partecipanti a distruggere le eccedenze di SALW e le SALW illegali e migliorare gli strumenti per aumentare la loro capacità di distruzione delle scorte di SALW e delle SALW illegali.

(5) Il 23 giugno 2003 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la posizione comune 2003/468/PESC sul controllo dell'intermediazione di armi , in cui si richiede agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie, tra cui un quadro giuridico chiaro per le attività di intermediazione lecite, al fine di controllare le attività di intermediazione che hanno luogo nel loro territorio e si esortano gli stessi a prendere in considerazione il controllo delle attività di intermediazione svolte al di fuori del loro territorio da loro cittadini residenti o stabiliti nel loro territorio.

(6) L'8 dicembre 2008 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/944/PESC che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari . La posizione comune 2008/944/PESC stabilisce una serie di criteri che servono da orientamento per gli Stati membri nel valutare le domande in materia di esportazione, riesportazione e intermediazione di armi convenzionali. Essa chiede agli Stati membri di adoperarsi al massimo per incoraggiare altri Stati esportatori di tecnologia o attrezzature militari ad applicare i criteri di detta posizione comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

1.  Al fine di promuovere la pace e la sicurezza, nonché un multilateralismo efficace a livello globale e regionale, l'Unione persegue i seguenti obiettivi:
-  rafforzare la pace e la sicurezza nel vicinato dell'Unione attraverso la riduzione della minaccia rappresentata dal traffico illegale e dall'eccessiva accumulazione di SALW nella regione dell'OSCE,
-  promuovere un multilateralismo efficace a livello regionale incoraggiando l'azione dell'OSCE volta a impedire l'eccessiva accumulazione e il traffico illegale di SALW e relative munizioni.

2.  Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, l'Unione adotta i seguenti progetti:
-  organizzazione di un seminario regionale di formazione destinato ai funzionari dei pertinenti Stati partecipanti responsabili dei controlli sulle intermediazioni di SALW,
-  miglioramento della sicurezza dei siti di deposito di scorte di SALW in Bielorussia e Kirghizistan,
-  distruzione delle SALW in eccedenza in Bielorussia e Kirghizistan al fine di impedirne la distrazione verso il traffico illegale,
-  introduzione di un software per la gestione degli inventari di SALW al fine di migliorare la registrazione delle scorte di SALW e munizioni convenzionali e la loro tracciabilità in vari Stati partecipanti.

Una descrizione particolareggiata di tali progetti figura nell'allegato.



Articolo 2

1.  L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2.  L'esecuzione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è affidata ai seguenti due enti esecutivi:
a)  Il segretariato OSCE provvederà:
-  all'organizzazione di un seminario regionale di formazione destinato ai funzionari dei pertinenti Stati partecipanti riguardante i controlli sulle intermediazioni di SALW,
-  al miglioramento della sicurezza dei siti di deposito di scorte di SALW in Bielorussia e Kirghizistan,
-  alla distruzione delle SALW in eccedenza in Bielorussia e Kirghizistan al fine di impedirne la distrazione verso il traffico illegale,
-  all'introduzione di un software per gli inventari, al fine di migliorare la gestione delle scorte, la registrazione e la tracciabilità delle armi;
b)  L'ufficio del programma di sviluppo delle Nazioni Unite in Bielorussia (ufficio PSNU in Bielorussia) provvederà al miglioramento della sicurezza dei depositi di scorte di armi convenzionali e munizioni in Bielorussia.

3.  Il segretariato OSCE e l'ufficio PSNU in Bielorussia svolgono tali compiti sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine l'AR stabilisce le necessarie modalità con il segretariato OSCE e l'ufficio PSNU in Bielorussia.



Articolo 3

1.  L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 1.680.000 EUR.

2.  Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3.  La Commissione vigila sulla corretta gestione del contributo di cui al paragrafo 1. A tal fine conclude un accordo di finanziamento con il segretariato OSCE e l'ufficio PSNU in Bielorussia. Gli accordi prevedono che il segretariato OSCE e l'ufficio PSNU in Bielorussia abbiano l'obbligo di assicurare la visibilità del contributo dell'Unione corrispondente alla sua entità.

4.  La Commissione si adopera per concludere gli accordi di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio sulle difficoltà di detto processo e sulla data di conclusione degli accordi di finanziamento.



Articolo 4

L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla base delle relazioni periodiche preparate dal segretariato OSCE e dall'ufficio PSNU in Bielorussia. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio.

La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.



Articolo 5

1.  La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

2.  La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data di conclusione degli accordi di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3 o sei mesi dopo la data della sua adozione se nessun accordo di finanziamento è stato concluso entro tale termine. Fatto a Lussemburgo, il 25 ottobre 2012 Per il Consiglio Il presidente E. MAVROU



Allegato

1. Obiettivi

L'obiettivo complessivo della presente decisione è quello di promuovere la pace e la sicurezza nel vicinato dell'Unione mediante la riduzione della minaccia rappresentata dal traffico illegale e dall'accumulazione eccessiva di SALW nella regione dell'OSCE. La presente decisione mira altresì a promuovere un multilateralismo efficace a livello regionale sostenendo l'azione dell'OSCE volta a impedire l'eccessiva accumulazione e il traffico illegale di SALW e relative munizioni. Tali attività comprendono la distruzione delle SALW in eccedenza nella regione dell'OSCE, il miglioramento della sicurezza e della gestione delle scorte di armi, lo sviluppo di strumenti adeguati per la registrazione delle armi e il rafforzamento dei controlli sui trasferimenti, in particolare sulle intermediazioni, di armi convenzionali.

2. Descrizione dei progetti

2.1. Organizzazione di un seminario regionale di formazione destinato ai funzionari dei pertinenti Stati partecipanti riguardante i controlli sulle intermediazioni di SALW

2.1.1. Obiettivo del progetto

- Sensibilizzare gli Stati partecipanti e migliorare l'attuazione, da parte degli stessi, degli impegni internazionali e regionali esistenti nel settore dei controlli sulle intermediazioni di SALW,

- analizzare le migliori pratiche e le lezioni apprese da altri paesi/regioni e valutarne l'applicabilità alle esigenze dei partecipanti.

2.1.2. Descrizione del progetto

- Organizzazione da parte del segretariato OSCE di un seminario regionale di tre giorni destinato ai funzionari pubblici competenti provenienti da un massimo di 15 Stati partecipanti.

All'evento parteciperanno rappresentanti delle organizzazioni internazionali e regionali pertinenti e altri esperti, tra cui esperti dell'Unione. Saranno presenti fino a 70 partecipanti. Il documento di concetto e l'ordine del giorno dettagliati dell'evento saranno messi a punto dal segretariato OSCE in coordinamento con l'AR e i pertinenti organi del Consiglio.

2.1.3. Risultati attesi del progetto

- Miglioramento dei controlli sulle intermediazioni di SALW negli Stati partecipanti invitati a prendere parte al seminario;

- riduzione del rischio di attività di intermediazione illegale e di traffico illecito di SALW e conseguente miglioramento della sicurezza delle popolazioni, dei gruppi e dei singoli cittadini che subiscono le conseguenze negative del traffico illegale di SALW.

2.1.4. Sedi dei seminari

Il segretariato OSCE proporrà alcune sedi possibili per il seminario regionale, che saranno poi avallate dall'AR, in consultazione con i pertinenti organi del Consiglio.

2.1.5. Beneficiari del progetto

- Funzionari pubblici e autorità nazionali degli Stati partecipanti responsabili dei controlli sui trasferimenti di SALW,

- popolazioni, gruppi e singoli cittadini che subiscono le conseguenze negative del traffico illegale di SALW.

2.2. Miglioramento della sicurezza dei depositi di scorte di armi convenzionali e munizioni in Bielorussia e Kirghizistan

2.2.1. Obiettivo del progetto

- Migliorare la sicurezza e la gestione delle scorte in un massimo di due siti di deposito di SALW in Bielorussia e in un massimo di tre siti di deposito di SALW in Kirghizistan,

- contribuire a migliorare la sicurezza in Asia centrale e in Europa orientale e ridurre il rischio di traffico illegale di SALW.

2.2.2. Descrizione del progetto

- Miglioramento dei sistemi di sicurezza in un massimo di due siti di deposito di SALW in Bielorussia, conformemente alle migliori pratiche dell'OSCE sulle SALW, anche mediante l'installazione e/o il rinnovamento degli impianti elettrici, della capacità di primo soccorso e lotta antincendio, della recinzione e illuminazione del perimetro, di sistemi di rilevamento delle intrusioni e di allarme, nonché delle apparecchiature di telecomunicazione necessarie per rafforzare la sicurezza,

- miglioramento e/o creazione di un massimo di tre siti di deposito di SALW in Kirghizistan, conformemente alle migliori pratiche dell'OSCE sulle SALW, anche mediante l'installazione e/o il rinnovamento della recinzione e illuminazione del perimetro, di porte e finestre protette negli edifici di deposito, di sistemi d'allarme, antiintrusione, televisione a circuito chiuso (CCTV) e apparecchiature di telecomunicazione.

Il segretariato OSCE e l'ufficio PSNU in Bielorussia individueranno, in collaborazione con le pertinenti autorità bielorusse e kirghize, i siti di deposito che necessitano di miglioramenti in ordine alla sicurezza e specificherà con precisione i siti che devono essere migliorati con il sostegno della presente decisione, in consultazione con l'AR e gli organi competenti del Consiglio. Tutte le attività, tranne quelle relative al miglioramento dei siti di deposito delle SALW in Bielorussia, saranno realizzate dal segretariato OSCE. In Bielorussia le attività saranno realizzate dall'ufficio PSNU in Bielorussia, poiché l'OSCE non detiene la rappresentanza e lo status giuridico necessari in Bielorussia e anche perché l'attuazione di questa parte del progetto da parte dell'ufficio PSNU in Bielorussia è più proficua sotto il profilo dei costi rispetto ad una gestione del progetto da parte dell'OSCE con base a Vienna. L'OSCE manterrà il ruolo svolto nell'ambito del coordinamento generale del progetto e della supervisione della fase operativa per quanto riguarda la selezione dei siti di deposito, le misure di sicurezza e protezione da attuare, i programmi di lavoro annuali, il controllo della qualità dei lavori ultimati e il contributo nazionale del governo bielorusso. I governi di Bielorussia e Kirghizistan forniranno sostegno al progetto mediante contributi finanziari e/o contributi in natura, a seconda dei casi.

2.2.3. Risultati attesi del progetto

- Miglioramento della sicurezza fisica e della gestione delle scorte in un massimo di due siti di deposito di SALW in Bielorussia e in un massimo di tre siti di deposito di SALW in Kirghizistan,

- riduzione del rischio di traffico illegale di SALW e armi convenzionali e miglioramento della sicurezza in Europa orientale e in Asia centrale.

2.2.4. Beneficiari del progetto

- Ministeri della difesa di Bielorussia e Kirghizistan,

- popolazioni, gruppi e singoli cittadini che subiscono le conseguenze negative del traffico illegale di SALW.

2.3. Distruzione delle SALW in eccedenza in Bielorussia e Kirghizistan al fine di impedirne la distrazione verso il traffico illegale

2.3.1. Obiettivo del progetto

- Ridurre il rischio di traffico illegale di SALW mediante la distruzione delle armi in eccedenza in possesso delle pertinenti autorità nazionali bielorusse e kirghize.

2.3.2. Descrizione del progetto

- Distruzione di un massimo di 12.000 pezzi di SALW in eccedenza in Bielorussia,

- distruzione di un massimo di 2.000 pezzi di SALW in eccedenza e di un massimo di 51 sistemi di difesa antiaerea portatile (MANPADS) in Kirghizistan.

I governi di Bielorussia e Kirghizistan presteranno sostegno al progetto mettendo a disposizione impianti e apparecchiature e contributi in natura, a seconda dei casi. Tutte le attività, tranne quelle relative al miglioramento dei siti di deposito delle SALW, saranno realizzate dal segretariato OSCE.

In Bielorussia le attività relative al miglioramento dei siti di deposito delle SALW saranno realizzate dall'ufficio PSNU in Bielorussia, poiché l'OSCE non detiene la rappresentanza e lo status giuridico necessari in Bielorussia e anche perché l'attuazione di questa parte del progetto da parte dell'ufficio PSNU in Bielorussia è più proficua sotto il profilo dei costi rispetto ad una gestione del progetto da parte dell'OSCE con base a Vienna. L'OSCE manterrà il ruolo svolto nell'ambito del coordinamento generale del progetto e della supervisione della fase operativa per quanto riguarda la selezione dei siti di deposito, le misure di sicurezza e protezione da attuare, i programmi di lavoro annuali, il controllo della qualità dei lavori ultimati e il contributo nazionale del governo bielorusso.

2.3.3. Risultati attesi del progetto

- Distruzione di parte delle eccedenze di SALW e MANPADS in Bielorussia e in Kirghizistan,

- riduzione del rischio di traffico illegale di SALW e miglioramento della sicurezza in Europa orientale e in Asia centrale.

2.3.4. Beneficiari del progetto

- Ministeri della difesa di Bielorussia e Kirghizistan,

- popolazioni, gruppi e singoli cittadini che subiscono le conseguenze negative del traffico illegale di SALW.

2.4. Introduzione di un software per l'inventario delle SALW per migliorare la gestione delle scorte, la registrazione e la tracciabilità delle armi

2.4.1. Obiettivo del progetto

- Migliorare la gestione e registrazione delle scorte di SALW e di munizioni convenzionali in un massimo di otto Stati partecipanti, con conseguente riduzione del rischio di traffico illegale di SALW e munizioni convenzionali.

2.4.2. Descrizione del progetto

- Presentazione agli Stati partecipanti interessati dell'applicazione per l'inventario delle SALW, fino a un massimo di 20 persone,

- riunioni di esperti in un massimo di otto Stati partecipanti per valutare la compatibilità dell'applicazione per l'inventario delle SALW con i requisiti nazionali e il seguito per quanto attiene alle procedure e legislazioni nazionali,

- adeguamenti tecnici dell'applicazione per l'inventario delle SALW in un massimo di otto Stati partecipanti ai fini della compatibilità con i requisiti tecnici concordati, in collaborazione con l'ufficio PSNU in Bielorussia e il Ministero della difesa bielorusso,

- traduzione in un massimo di tre lingue ufficiali (in totale) dell'applicazione per l'inventario delle SALW, secondo le esigenze degli Stati partecipanti che introducono tale applicazione,

- fornitura limitata di hardware in un massimo di otto Stati partecipanti, ove necessario,

- installazione di sistemi di registrazione elettronica in un massimo di otto Stati partecipanti,

- messa a punto di un programma di formazione per un massimo di otto Stati partecipanti (due moduli: uno destinato al personale dei comandi militari nelle capitali degli Stati partecipanti selezionati e l'altro per il personale dei siti di deposito),

- organizzazione di corsi di formazione in un massimo di otto Stati partecipanti, conformemente al programma di formazione di cui sopra.

2.4.3. Risultati attesi del progetto

- Miglioramento e standardizzazione della gestione e registrazione delle scorte di SALW e munizioni convenzionali in un massimo di otto Stati partecipanti,

- riduzione del rischio di traffico illegale di SALW e munizioni convenzionali nella regione dell'OSCE.

2.4.4. Beneficiari del progetto

- Ministeri della difesa di un massimo di otto Stati partecipanti,

- popolazioni, gruppi e singoli cittadini che subiscono le conseguenze negative del traffico illegale di SALW.

Il segretariato OSCE individuerà, in consultazione con l'AR e gli organi competenti del Consiglio, gli Stati partecipanti che beneficeranno del progetto.

3. Durata

La durata totale stimata dei progetti è di 36 mesi.

4. Ente incaricato dell'attuazione del progetto

L'attuazione tecnica della presente decisione sarà affidata al segretariato OSCE e all'ufficio PSNU in Bielorussia, che espleteranno tale compito sotto la responsabilità dell'AR.

5. Presentazione di relazioni

Il segretariato OSCE e l'ufficio PSNU in Bielorussia prepareranno relazioni periodiche, nonché relazioni dopo la realizzazione di ciascuna delle attività descritte. Le relazioni dovrebbero essere presentate all'AR non oltre sei settimane dopo il completamento delle pertinenti attività.

6. Stima del costo totale del progetto e del contributo finanziario dell'UE

Il costo totale dei progetti è di 1.680.000 EUR.

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