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lunedì 29 ottobre 2012

Conclusioni del Consiglio che invitano all'introduzione dell'identificatore della legislazione europea (ELI).



Concl. 26-10-2012 n. 2012/C325/02
Conclusioni del Consiglio che invitano all'introduzione dell'identificatore della legislazione europea (ELI).
Pubblicata nella G.U.U.E. 26 ottobre 2012, n. C 325.

Concl. 26 ottobre 2012, n. 2012/C325/02   (1) (2).

Conclusioni del Consiglio che invitano all'introduzione dell'identificatore della legislazione europea (ELI).

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 26 ottobre 2012, n. C 325.

(2)  Data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



[Testo delle Conclusioni]

I. INTRODUZIONE

1. L'articolo 67, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede la realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri.

2. Uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia in cui possa avere luogo la cooperazione giudiziaria richiede non solo la conoscenza del diritto europeo ma anche, in particolare, la conoscenza reciproca degli ordinamenti giuridici degli altri Stati membri, inclusa la legislazione nazionale.

3. La formazione «Legislazione on line» del gruppo «Legislazione on line» è competente a trattare gli sviluppi attinenti alle banche dati giuridiche e ai sistemi di informazione gestiti dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (3).

II. INDIVIDUAZIONE DELLE ESIGENZE

4. Il portali EUR-Lex e N-Lex dovrebbero realizzare l'obiettivo di fornire l'accesso all'informazione sugli ordinamenti giuridici dell'UE e degli Stati membri e dovrebbero assistere utilmente i cittadini, i professionisti del diritto e le autorità degli Stati membri.

5. La conoscenza quanto alla sostanza e all'applicazione del diritto dell'Unione europea non può essere acquisita solamente attraverso le fonti giuridiche dell'UE ma deve provenire anche dalle fonti nazionali, in particolare dalla legislazione nazionale di attuazione del diritto dell'Unione europea.

6. Il processo di cooperazione in seno all'Unione europea ha accresciuto la necessità di identificare e scambiare informazioni giuridiche provenienti da autorità regionali e nazionali a livello europeo. Tale esigenza è in parte soddisfatta grazie alla disponibilità digitale di informazioni giuridiche e al diffuso utilizzo di Internet. Tuttavia, lo scambio di informazioni giuridiche è notevolmente limitato dalle differenze esistenti tra i vari ordinamenti giuridici nazionali, nonché tra i sistemi tecnici utilizzati a livello nazionale per la memorizzazione e la presentazione della legislazione tramite i rispettivi siti web. Ciò ostacola l'interoperabilità tra i sistemi di informazione delle istituzioni nazionali ed europee, nonostante la maggiore disponibilità di documenti in formato elettronico.

7. L'utilizzazione di ELI potrebbe contribuire a superare tali problemi. Se gli Stati membri decidono in tal senso, l'uso di identificatori unici e di metadati strutturati per referenziare la legislazione nazionale nelle gazzette ufficiali consentirebbe una ricerca e uno scambio di informazioni efficaci, conviviali e più rapidi e permetterebbe di disporre di meccanismi di ricerca efficienti per i legislatori, i giudici, i professionisti del diritto e i cittadini.

III. INDIVIDUAZIONE DI SOLUZIONI

8. Conformemente al principio di proporzionalità e al principio di decentramento, ciascuno Stato membro dovrebbe continuare a gestire le proprie gazzette ufficiali nel modo che preferisce.

9. Tuttavia, per facilitare l'ulteriore sviluppo di collegamenti tra le legislazioni nazionali e assistere i professionisti del diritto e i cittadini nell'uso di queste banche dati, si ritiene utile un sistema comune di identificazione della legislazione e dei relativi metadati. Tale standard comune è compatibile con i principi enunciati al punto precedente.

10. Per l'identificazione della legislazione dovrebbe essere usato un identificatore unico che possa essere riconosciuto, letto e compreso sia dalle persone che dai computer e che sia compatibile con gli standard tecnologici esistenti. ELI propone inoltre un set di elementi di metadati per descrivere la legislazione nel rispetto di un'ontologia raccomandata. L'identificatore della legislazione europea (ELI) dovrebbe garantire un accesso pubblico economicamente valido ad atti legislativi affidabili e aggiornati. Avvalendosi dell'architettura emergente del web semantico, che consente il trattamento diretto delle informazioni sia da parte delle persone che dei computer, ELI permetterebbe un maggiore e più rapido scambio di dati rendendo possibile uno scambio di informazioni automatico ed efficiente.

11. ELI dovrebbe offrire agli Stati membri e all'Unione europea un sistema flessibile, capace di autodocumentarsi, coerente ed unico per referenziare la legislazione nell'ambito di ordinamenti giuridici diversi. Gli identificatori uniformi di risorse (URI) di ELI identificano in maniera unica e stabile ogni atto legislativo in tutta l'Unione europea, tenendo conto nel contempo delle specificità degli ordinamenti giuridici nazionali.

12. ELI tiene conto non soltanto della complessità e della specificità dei sistemi legislativi regionali, nazionali ed europei ma anche delle modifiche degli strumenti giuridici (ad esempio, consolidamenti, atti abrogati ecc.). È concepito in modo da sovrapporsi in maniera omogenea ai sistemi esistenti che utilizzano dati strutturati e può essere attuato dagli Stati membri secondo il loro ritmo.

13. L'identificatore europeo della giurisprudenza (ECLI) (4), applicabile su base volontaria, fornisce già un sistema europeo per l'identificazione della giurisprudenza. ELI identifica testi legislativi aventi caratteristiche diverse e più complesse, e i due sistemi sono complementari.

IV. CONCLUSIONI

14. Il Consiglio si compiace dell'iniziativa di alcuni Stati membri intesa a sviluppare, su base volontaria a livello nazionale, l'identificatore della legislazione europea (in appresso «ELI»).

15. Rilevando che ciascun elemento di ELI (ossia identificatori unici, metadati e ontologia) di cui all'allegato è oggetto di un'introduzione volontaria, graduale e facoltativa, il Consiglio invita gli Stati membri che decidono di introdurre ELI a provvedere su base volontaria a:

a) applicare ELI ai testi legislativi nazionali riportati nelle gazzette ufficiali nazionali o nelle banche dati gestite dagli Stati membri;

b) attribuire, nel modo a loro avviso tecnicamente più fattibile ai testi legislativi nazionali pubblicati nelle gazzette ufficiali o disponibili nelle loro banche dati:

a) un identificatore unico, basato su un template che utilizzi parte o l'insieme dei componenti di cui al punto 1 dell'allegato;

b) parte dei metadati e dell'ontologia di cui al punto 2 dell'allegato;

c) nominare un coordinatore nazionale di ELI, come indicato al punto 3.1. dell'allegato;

d) condividere e divulgare le informazioni relative ad ELI;

e) discutere ogni anno, in seno al gruppo di lavoro del Consiglio, dei progressi compiuti nell'introduzione di ELI e dei metadati per la legislazione nazionale.

16. Rilevando che ciascun elemento di ELI (ossia identificatori unici, metadati e ontologia) di cui all'allegato è oggetto di un'introduzione volontaria, graduale e facoltativa, si applicano le seguenti raccomandazioni:

a) ELI dovrebbe applicarsi alla legislazione dell'Unione europea riportata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nel portale EUR-Lex, gestiti dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea;

b) l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea dovrebbe pertanto, conformemente alla decisione 2009/496/CE , integrare ELI nel portale EUR-Lex, come indicato al punto 4 dell'allegato;

c) l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea potrebbe ospitare e mantenere nel suo portale EUR-Lex il registro delle descrizioni formali degli schemi degli URI degli Stati membri, le tabelle di autorità referenziate insieme all'ontologia di ELI, nonché informazioni utili.

17. Oltre agli Stati membri, i paesi candidati, gli Stati aderenti alla convenzione di Lugano (5) e gli altri Stati sono incoraggiati ad utilizzare il sistema ELI.

(3)  Cfr. doc. 16113/10.

(4)  Il Consiglio, mediante conclusioni, ha invitano a procedere all'introduzione dell'European Case Law Identifier (ECLI) e di una serie minima di metadata uniformi per la giurisprudenza (GU C 127 del 29.4.2011, pag. 1).

(5)  Islanda, Norvegia e Svizzera.



Allegato
Elementi di ELI

I seguenti elementi di ELI rispondono a livello tecnico a dette esigenze. Tali componenti possono essere attuati indipendentemente l'uno dall'altro ma la combinazione dell'insieme dei medesimi permetterà di beneficiare appieno di ELI.

1. Identificazione della legislazione - Come identificare in maniera unica e denominare la legislazione nazionale ed europea e come accedervi

ELI utilizza gli «URI HTTP» per identificare specificamente tutte le informazioni giuridiche online pubblicate ufficialmente in tutta Europa. Tali URI sono descritti in maniera formale mediante template URI leggibili elettronicamente (IETF RFC 6570), che utilizzano componenti che comprendono dati semantici sia dal punto di vista giuridico che da quello dell'utente finale. Ciascuno Stato membro costruirà i propri URI, mediante tecniche di autodescrizione, utilizzando i componenti descritti e tenendo conto dei requisiti specifici della propria lingua.

Tutti i componenti sono facoltativi, possono essere selezionati in base a requisiti nazionali e non hanno un ordine prestabilito. Per consentire lo scambio di informazioni il template URI prescelto deve essere documentato utilizzando il meccanismo previsto dal template stesso (cfr. esempio in appresso):

/eli/{jurisdiction}/{agent}/{sub-agent}/{year}/{month}/{day}/{type}/{natural identifier}/{level 1…}/{point in time}/ {version}/{language}

ELI template components

      Name     Comments
      eli    
Jurisdiction     Jurisdiction     Use of DCTERMS.ISO3166: 2 alpha country codes, e.g. ‘LÙ' For international organisations, the registered domain name can be used: e.g. ‘EÙ' or ‘WTO'
      Agent     Administrative hierarchical structure, e.g. federal States, constitutional court, parliament ecc.
      Subagent     Administrative hierarchical substructure, e.g. the responsible ministry
Reference     Year     YYYY
            Various interpretations allowed depending on countries' requirements, e.g. date of signature or date of publication ecc.
      Month     MM
      Day     DD
      Type     Nature of the act (law, decree, draft bill ecc.) Various interpretations depending on countries' requirements
      Subtype     Subcategory of an act depending on countries' requirements (e.g. corrigendum)
      Domain     Can be used if acts are classified by themes, e.g. codes
      Natural identifier     Reference or number to distinguish an act of same nature signed or published on the same day
Subdivision     Level 1     Reference to a subdivision of an act, e.g. Article 15
      Level 2     Reference to a smaller subdivision than level 1, e.g. Article 15.2
      Level 3     Reference to a smaller subdivision than level 2
      Level n     Reference to a smaller subdivision
Point in time     Point in time     YYYYMMDD
            Version of the act as valid at a given date
Version     Version     To distinguish between original act or consolidated version
Language     Language     To differ different official expressions of the same act
            Use of DCTERMS.ISO3166: 3 alpha
       

2. Proprietà che descrivono ciascun atto legislativo

Un URI strutturato può già identificare atti utilizzando una serie di componenti predefiniti ma l'attribuzione di metadati supplementari stabiliti nel contesto di una sintassi condivisa porrà le basi per promuovere lo scambio ed accrescere l'interoperabilità tra i diversi sistemi di informatica giuridica. Grazie all'identificazione dei metadati con la descrizione delle caratteristiche essenziali di una risorsa, gli Stati membri saranno in grado di riutilizzare informazioni pertinenti trattate da altri utenti per le loro proprie esigenze, senza dover creare ulteriori sistemi d'informazione.

Pertanto, gli Stati membri sono liberi di utilizzare il loro proprio sistema di metadati ma sono incoraggiati a seguire e utilizzare gli standard di metadati di ELI con tabelle di autorità condivise ma estensibili, che permettono di rispondere ad esigenze specifiche. Il sistema di metadati di ELI è destinato ad essere utilizzato in combinazione con sistemi di metadati personalizzati.

Perché lo scambio di dati diventi più efficace, gli elementi di metadati di ELI possono essere serializzati conformemente alla raccomandazione del W3C «RDFa in XHTML: Syntax and Processing».

a) Metadati

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b) Ontologia

L'ontologia è la specificazione formale esplicita di una concettualizzazione condivisa e rappresenta la descrizione formale di una serie di concetti e delle relazioni esistenti tra di essi in un determinato dominio. Grazie alla descrizione delle caratteristiche della legislazione e delle relazioni tra i diversi concetti si rende possibile una comprensione condivisa evitando ambiguità tra i termini. Poiché si tratta di una specificazione formale è direttamente elaborabile in modo automatizzato.

L'ELI si basa su un modello consolidato per i «Requisiti funzionali per record bibliografici» (FRBR, http://archive. ifla.org/VII/s13/frbr/), allineato con altre iniziative attuali di standardizzazione nel settore. L'FRBR distingue tra i concetti di: «opera» (creazione intellettuale o artistica specifica), «espressione» (realizzazione intellettuale o artistica di un'opera) e «manifestazione» (materializzazione di un'espressione).

L'ELI descrive gli strumenti giuridici seguendo la stessa astrazione:

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3. In merito all'attuazione a livello nazionale

3.1. Coordinatore nazionale ELI

1. Ogni Stato membro che usa l'ELI deve nominare un coordinatore nazionale ELI. Un paese non può avere più di un coordinatore ELI.

2. Il coordinatore nazionale ELI è responsabile degli aspetti seguenti:

a) comunicazione sui progressi realizzati nell'attuazione dell'ELI;

b) definizione dei template URI e relativa comunicazione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea;

c) documentazione dei metadati disponibili e relazione con lo schema di metadati dell'ELI (se applicabile);

d) condivisione e divulgazione delle informazioni relative all'ELI.

3. Il coordinatore nazionale ELI dovrebbe fornire informazioni da pubblicare sul sito web ELI, definito al punto 4, informazioni che descrivono il modo in cui è costituito il numero ordinale.

3.2. Attuazione

1. L'attuazione dell'ELI è di competenza nazionale.

2. L'ELI può essere anche usato nell'ambito della manifestazione fisica dell'atto legislativo stesso per facilità di riferimento.

4. Sito web ELI

1. È opportuno istituire un sito dell'ELI, che dovrebbe far parte del portale EUR-Lex.

2. Il sito dovrebbe contenere:

a) informazioni sul formato e l'utilizzo dell'ELI. Riguardo al formato, esso dovrebbe contenere:

i) le regole di formattazione di cui al punto 1;

ii) l'elenco delle abbreviazioni dei paesi partecipanti (o un riferimento ad esso);

iii) informazioni tecniche;

b) informazioni sulla disponibilità di metadati e ontologia, come indicato al punto 2;

c) informazioni sui coordinatori nazionali ELI: loro ruolo e responsabilità, ma anche le informazioni di contatto per paese.

5. ELI in ambito UE

1. Il coordinatore ELI per l'UE è l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.

2. Ove opportuno, nell'allegato i termini «paese» o «Stato membro» dovrebbero essere intesi come «UE».

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