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domenica 30 dicembre 2012

Ministero dell'interno D.M. 10-12-2012 Aggiornamento normativo della componente aerea del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 dicembre 2012, n. 297.

Ministero dell'interno
D.M. 10-12-2012
Aggiornamento normativo della componente aerea del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 dicembre 2012, n. 297.

D.M. 10 dicembre 2012   (1).

Aggiornamento normativo della componente aerea del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 dicembre 2012, n. 297.

(2) Emanato dal Ministero dell'interno.



IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti gli articoli 744 e 748 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che disciplinano, rispettivamente, gli aeromobili di Stato e le relative norme applicabili;

Visto l'art. 6 della legge 8 dicembre 1970, n. 996 e successive modificazioni, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità di Protezione civile;

Visto l'art. 13 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, concernente le misure di potenziamento delle forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto il regolamento (CE) 20 febbraio 2008, n. 216, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, "Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

Visto il decreto del Ministro dell'interno n. 8251 del 26 novembre 1986, istitutivo del Registro degli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Ministro dell'interno n. 10838 del 23 aprile 1991, "Regolamento recante la disciplina per l'ammissione ai corsi teorico-pratici, per lo svolgimento degli stessi, per gli esami, il rilascio, il rinnovo nonché le cause di revoca e di sospensione dei titoli per il personale pilota e specialista di elicottero del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" come modificato con decreto 8 giugno 1998, n. 219/29200;

Visto il decreto del Ministro dell'interno n. 11014 del 26 luglio 1991, relativo all'organizzazione del servizio reso dalla componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 marzo 2002, che individua gli uffici e le posizioni funzionali di livello non generale, nonché i relativi compiti da attribuire ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

Visto il decreto del Direttore Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi del Ministero dell'interno n. 10863 del 7 maggio 1991, "Regolamento recante i requisiti e le modalità di svolgimento dei corsi per le abilitazioni sui vari tipi di aeromobile e per le qualificazioni professionali del personale pilota e specialista di elicottero del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 748 del codice della navigazione laddove prevede che: "salva diversa disposizione non si applicano le disposizioni del codice agli aeromobili militari, di dogana, delle forze di Polizia dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di cui al primo comma è effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le speciali regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello Stato";

Rilevata la necessità di provvedere all'aggiornamento normativo ed organizzativo della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di armonizzare la stessa al vigente contesto normativo nazionale ed internazionale in ambito aeronautico;

Decreta:



Art. 1

1.  Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, espleta le funzioni di Autorità di regolazione operativa e tecnica, certificazione, vigilanza e controllo della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Corpo, secondo quanto previsto dall'art. 748 della parte aeronautica del Codice della navigazione.

2.  Sono fatte salve le competenze specifiche di altre autorità ed enti aeronautici, civili e militari, in ambito nazionale ed internazionale, nei cui confronti il Dipartimento attiva il necessario coordinamento e stipula, all'occorrenza, convenzioni per attività di cooperazione e consulenza.



Art. 2

1.  La Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico del Dipartimento, avvalendosi dell'Area soccorso aereo, svolge le funzioni di operatore aereo nell'ambito delle attività affidate al Corpo e, in relazione alle risorse economiche assegnate e nel rispetto di principi di efficienza, efficacia ed economicità del servizio reso, provvede all'organizzazione dei reparti di volo sul territorio, all'acquisizione e gestione di aeromobili, relative parti e pertinenze, materiali operativi, tecnici e di supporto al suolo nonché alle esigenze di formazione ed addestramento del personale pilota, specialista ed elisoccorritore.



Art. 3

1.  Nell'espletamento delle attività previste nei precedenti articoli, il Dipartimento assicura gli obiettivi del Regolamento (CE) n. 216/2008, secondo quanto previsto all'art. 1, comma 2, del Regolamento stesso.

2.  La normativa tecnica applicabile in ambito operazioni volo, aeronavigabilità e manutenzione dei prodotti aeronautici, formazione e certificazione del personale aeronavigante è sviluppata tenuto conto degli specifici compiti d'istituto del Corpo con il mezzo aereo, avendo a riferimento i regolamenti di implementazione emessi dall'European Aviation Safety Agency EASA ovvero la normativa nazionale emanata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) o dal Ministero della difesa ed assicurando adeguati livelli di qualità e sicurezza del volo.



Art. 4

1.  Con successivi decreti, il Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico della difesa civile provvede:
a)  a ridefinire l'organizzazione centrale e periferica della componente aerea del Corpo, con riguardo agli organici, ai compiti ed alle figure responsabili;
b)  ad aggiornare le disposizioni concernenti l'istituzione e la gestione del Registro degli aeromobili del Corpo ed i relativi requisiti per l'ammissione degli stessi alla navigazione aerea;
c)  ad aggiornare la disciplina dei requisiti per l'ammissione ai corsi teorico-pratici, per lo svolgimento degli stessi, per gli esami, il rilascio ed il rinnovo, nonché delle cause di revoca e di sospensione dei titoli per il personale pilota e specialista di aeromobile del Corpo;
d)  ad aggiornare i requisiti per le abilitazioni sui vari tipi di aeromobili e per le qualificazioni professionali del personale pilota e specialista di aeromobile del Corpo e stabilire le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami.

2.  Con successivi provvedimenti del Dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono approvati i manuali operativi per definire norme tecniche e procedure necessarie per l'espletamento delle attività di volo e per il mantenimento degli aeromobili in condizione di aeronavigabilità.



Art. 5

1.  La disciplina attuale rimane in vigore fino all'emanazione dei decreti indicati all'art. 4. Ogni ulteriore disposizione in contrasto con le previsioni del presente decreto è abrogata.

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