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domenica 30 dicembre 2012

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare D.M. 29-11-2012 Individuazione delle stazioni speciali di misurazione della qualità dell'aria previste dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 8, commi 6 e 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155. Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 dicembre 2012, n. 299.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
D.M. 29-11-2012
Individuazione delle stazioni speciali di misurazione della qualità dell'aria previste dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 8, commi 6 e 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 dicembre 2012, n. 299.

D.M. 29 novembre 2012   (1).

Individuazione delle stazioni speciali di misurazione della qualità dell'aria previste dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 8, commi 6 e 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155. (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 dicembre 2012, n. 299.

(2) Emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Visti in particolare l'articolo 6 e l'articolo 8, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 155/2010, i quali prevedono l'individuazione, mediante apposito decreto ministeriale, di una serie di stazioni speciali di misurazione della qualità dell'aria;

Visto l'articolo 20 del decreto legislativo n. 155/2010 che prevede l'istituzione di un Coordinamento tra il Ministero dell'ambiente, le regioni e province autonome e le autorità competenti in materia di qualità dell'aria, avente tra l'altro il compito di fornire indirizzi in relazione all'attuazione di tale decreto;

Considerato che, al fine di consentire l'individuazione delle stazioni speciali di misurazione, il Coordinamento ha richiesto ad autorità regionali ed enti di ricerca di proporre una o più tra le proprie stazioni ed ha istituito appositi gruppi di lavoro destinati a selezionare, sulla base di una specifica istruttoria, quelle più idonee;

Considerato che la rispondenza ai requisiti previsti dall'articolo 6, dall'articolo 8, commi 6 e 7, e dalle altre pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 155/2010 ha rappresentato il presupposto per la proposta delle stazioni di misurazione;

Considerato che, nell'ambito dell'istruttoria svolta dai gruppi di lavoro, sono state valutate, per ciascun gruppo di stazioni proposte, l'omogenea distribuzione territoriale e, in relazione a ciascuna stazione proposta, l'idoneità dell'ubicazione e della dotazione strumentale, anche al fine di assicurare che la selezione rispondesse ai principi generali di efficienza, efficacia ed economicità previsti dal decreto legislativo n. 155/2010;

Considerato che, nell'esecuzione di questa istruttoria, è stato inoltre osservato il criterio secondo cui si devono individuare, ove tecnicamente possibile, stazioni che possano essere utilizzate per più finalità tra quelle previste dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 155/2010;

Considerato che i gruppi di lavoro istituti per la selezione delle stazioni hanno presentato gli esiti della propria istruttoria al Coordinamento, il quale ha espresso avviso favorevole;

Considerato che, in riferimento all'ozono, le stazioni da individuare ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 155/2010 sono solo quelle relative a zone in cui sussiste, in almeno uno dei cinque anni civili precedenti, il superamento degli obiettivi a lungo termine previsti dal decreto, in quanto non esistono, in Italia, zone caratterizzate dall'assenza di superamenti di tale limite;

Considerato che, con successivo decreto ministeriale, saranno definiti i metodi di campionamento e analisi, ove non ancora individuati dalla vigente normativa, e le prescrizioni necessarie per la comunicazione dei dati relativi alle stazioni speciali;

Sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281/97, la quale ha espresso il proprio parere nella seduta del 21 giugno 2012;

Decreta:



Art. 1  Oggetto

1.  Il presente decreto individua le stazioni speciali di misurazione della qualità dell'aria previste dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 8, commi 6 e 7, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.

2.  Con successivo decreto si provvede alla applicazione delle ulteriori disposizioni richieste dall'articolo 6articolo 6 e dell'articolo 8, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 155/2010, alla specifica dei formati da utilizzare per la comunicazione prevista dall'articolo 19, comma 1, lettere d) ed e) dello stesso decreto ed alla fissazione della data di avvio delle attività.



Art. 2  Stazioni di fondo in siti rurali per la misurazione della concentrazione di massa totale e per speciazione chimica del PM2.5

1.  Operano come stazioni di misurazione previste dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 155/2010 le seguenti stazioni:
Regione     Provincia     Comune     Denominazione     Classificazione
Lombardia     Mantova     Schivenoglia     Schivenoglia     Stazione di fondo in sito rurale
Marche     Ascoli Piceno     Ripatransone     Ripatransone     Stazione di fondo in sito rurale
Puglia     Lecce     Lecce     Santa Maria Cerrate     Stazione di fondo in sito rurale
               



Art. 3  Stazioni di misurazione per la verifica della costanza dei rapporti tra il benzo(a)pirene e gli altri ipa di rilevanza tossicologica

1.  Operano come stazioni di misurazione previste dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 155/2010 le seguenti stazioni:
Regione     Provincia     Comune     Denominazione     Classificazione
Friuli-Venezia Giulia     Pordenone     Pordenone     Pordenone centro     Stazione di traffico in area urbana
Lombardia     Milano     Milano     Milano Pascal - Città Studi     Stazione di fondo in sito urbano
Lombardia     Milano     Milano     Milano Senato     Stazione di traffico in area urbana
Lombardia     Sondrio     Sondrio     Centro, v. Paribelli     Stazione di fondo in sito urbano
Veneto     Padova     Padova     PD - Mandria     Stazione di fondo in sito urbano
Toscana     Firenze     Firenze     FI - Bassi     Stazione di fondo in sito urbano
Lazio     Roma     Roma     Villa Ada     Stazione di fondo in sito urbano
Puglia     Taranto     Taranto     Taranto, via Machiavelli     Stazione industriale in sito urbano
Calabria     Cosenza     Cosenza     Città dei Ragazzi     Stazione di fondo in sito urbano
               

2.  Opera inoltre come stazione di misurazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 155/2010, la seguente stazione:
Regione     Provincia     Comune     Denominazione     Classificazione
Lazio     Roma     Roma     Stazione dell'ISS, viale Regina Elena     Stazione di traffico in area urbana
               

3.  In sede di prima applicazione la stazione di cui al comma 2 opererà per un periodo di tre anni. La prosecuzione dell'attività oltre il periodo sopra indicato sarà disciplinata da singoli accordi tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Istituto Superiore di Sanità.



Art. 4  Stazioni per la misurazione indicativa delle concentrazioni di arsenico, cadmio, nichel, mercurio, benzo(a)pirene ed altri ipa di rilevanza tossicologica e per la misurazione indicativa della relativa deposizione totale

1.  Operano come stazioni di misurazione previste dall'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 155/2010, in relazione all'arsenico, al cadmio, al nichel, al benzo(a)pirene ed agli altri ipa di rilevanza tossicologica, le seguenti stazioni:
Regione     Provincia     Comune     Denominazione     Classificazione
Lombardia     Mantova     Schivenoglia     Schivenoglia     Stazione di fondo in sito rurale
Marche     Ascoli Piceno     Ripatransone     Ripatransone     Stazione di fondo in sito rurale
Puglia     Foggia     Monte Sant'Angelo     Monte Sant'Angelo (Foggia)     Stazione di fondo in sito rurale
               

2.  Opera come stazione di misurazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 155/2010, in relazione alle concentrazioni del mercurio gassoso totale, alla deposizione totale del mercurio e alla misura del mercurio bivalente particolato e gassoso la seguente stazione:
Regione     Provincia     Comune     Denominazione     Classificazione
Lazio     Roma     Montelibretti     Stazione EMEP dell'IIA del CNR     Stazione di fondo in sito suburbano
               

3.  In sede di prima applicazione la stazione di cui al comma 2 opererà per un periodo di tre anni. La prosecuzione dell'attività oltre il periodo sopra indicato sarà disciplinata da singoli accordi tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e il CNR, Istituto Inquinamento Atmosferico.



Art. 5  Stazioni per la misurazione della concentrazione di massa totale e per speciazione chimica del PM10 e del PM2.5 su base annuale

1.  Operano come stazioni di misurazione previste dall'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 155/2010 le seguenti stazioni:
Regione     Provincia     Comune     Denominazione     Classificazione
Lombardia     Milano     Milano     Milano Pascal - Città Studi     Stazione di fondo in sito urbano
Friuli-Venezia Giulia     Udine     Udine     Via Cairoli     Stazione di fondo in sito urbano
Veneto     Padova     Padova     Mandria     Stazione di fondo in sito urbano
Toscana     Firenze     Firenze     Via Ugo Bassi     Stazione di fondo in sito urbano
Puglia     Taranto     Taranto     Taranto, Via Machiavelli     Stazione industriale in sito urbano
Calabria     Cosenza     Cosenza     Città dei Ragazzi     Stazione di fondo in sito urbano
               

2.  Opera inoltre come stazione di misurazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 155/2010, la seguente stazione:
Regione     Provincia     Comune     Denominazione     Classificazione
Lazio     Roma     Roma     Stazione dell'ISS, viale Regina Elena     Stazione di traffico in area urbana
               

3.  In sede di prima applicazione la stazione di cui al comma 2 opererà per un periodo di tre anni. La prosecuzione dell'attività oltre il periodo sopra indicato sarà disciplinata da singoli accordi tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Istituto Superiore di Sanità.



Art. 6  Stazioni di fondo in siti rurali per la misurazione dell'ozono

1.  Operano come stazioni di misurazione previste dall'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 155/2010 le seguenti stazioni:
Regione/Provincia autonoma     Provincia     Comune     Denominazione     Classificazione
Trento     Trento     Mezzolombardo     Piana Rotaliana     Stazione di fondo in sito rurale
Piemonte     Alessandria     Dernice     Dernice - Costa     Stazione di fondo in sito rurale
Lombardia     Mantova     Schivenoglia     Schivenoglia     Stazione di fondo in sito rurale
Emilia-Romagna     Bologna     Molinella     San Pietro Capofiume     Stazione di fondo in sito rurale
Lazio     Roma     Roma     Castel di Guido     Stazione di fondo in sito rurale
Toscana     Arezzo     Chitignano     AR - Casa - Stabbi     Stazione di fondo in sito rurale
Molise     Campobasso     Guardiaregia     Guardiaregia     Stazione di fondo in sito rurale
Puglia     Foggia     Monte Sant'Angelo     Monte Sant'Angelo     Stazione di fondo in sito rurale
Sardegna     Cagliari     Seulo     CENSE0     Stazione di fondo in sito rurale
               



Art. 7  Stazioni di misurazione dei precursori dell'ozono

1.  Operano come stazioni di misurazione previste dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo n. 155/2010 le seguenti stazioni:
Regione     Provincia     Comune     Denominazione     Classificazione
Emilia-Romagna     Bologna     Molinella     San Pietro Capofiume     Stazione di fondo in sito rurale
Marche     Macerata     Macerata     Macerata Collevario - via Verga     Stazione di fondo in sito urbano
Sardegna     Cagliari     Monserrato     CENMO1     Stazione di fondo in sito urbano
Veneto     Padova     Padova     PD - Mandria     Stazione di fondo in sito urbano
               

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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