Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
D.M. 29-11-2012
Individuazione delle stazioni speciali di misurazione della qualità dell'aria previste dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 8, commi 6 e 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 dicembre 2012, n. 299.
D.M. 29 novembre 2012 (1).
Individuazione delle stazioni speciali di misurazione della qualità dell'aria previste dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 8, commi 6 e 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155. (2)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 dicembre 2012, n. 299.
(2) Emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
Visti in particolare l'articolo 6 e l'articolo 8, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 155/2010, i quali prevedono l'individuazione, mediante apposito decreto ministeriale, di una serie di stazioni speciali di misurazione della qualità dell'aria;
Visto l'articolo 20 del decreto legislativo n. 155/2010 che prevede l'istituzione di un Coordinamento tra il Ministero dell'ambiente, le regioni e province autonome e le autorità competenti in materia di qualità dell'aria, avente tra l'altro il compito di fornire indirizzi in relazione all'attuazione di tale decreto;
Considerato che, al fine di consentire l'individuazione delle stazioni speciali di misurazione, il Coordinamento ha richiesto ad autorità regionali ed enti di ricerca di proporre una o più tra le proprie stazioni ed ha istituito appositi gruppi di lavoro destinati a selezionare, sulla base di una specifica istruttoria, quelle più idonee;
Considerato che la rispondenza ai requisiti previsti dall'articolo 6, dall'articolo 8, commi 6 e 7, e dalle altre pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 155/2010 ha rappresentato il presupposto per la proposta delle stazioni di misurazione;
Considerato che, nell'ambito dell'istruttoria svolta dai gruppi di lavoro, sono state valutate, per ciascun gruppo di stazioni proposte, l'omogenea distribuzione territoriale e, in relazione a ciascuna stazione proposta, l'idoneità dell'ubicazione e della dotazione strumentale, anche al fine di assicurare che la selezione rispondesse ai principi generali di efficienza, efficacia ed economicità previsti dal decreto legislativo n. 155/2010;
Considerato che, nell'esecuzione di questa istruttoria, è stato inoltre osservato il criterio secondo cui si devono individuare, ove tecnicamente possibile, stazioni che possano essere utilizzate per più finalità tra quelle previste dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 155/2010;
Considerato che i gruppi di lavoro istituti per la selezione delle stazioni hanno presentato gli esiti della propria istruttoria al Coordinamento, il quale ha espresso avviso favorevole;
Considerato che, in riferimento all'ozono, le stazioni da individuare ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 155/2010 sono solo quelle relative a zone in cui sussiste, in almeno uno dei cinque anni civili precedenti, il superamento degli obiettivi a lungo termine previsti dal decreto, in quanto non esistono, in Italia, zone caratterizzate dall'assenza di superamenti di tale limite;
Considerato che, con successivo decreto ministeriale, saranno definiti i metodi di campionamento e analisi, ove non ancora individuati dalla vigente normativa, e le prescrizioni necessarie per la comunicazione dei dati relativi alle stazioni speciali;
Sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281/97, la quale ha espresso il proprio parere nella seduta del 21 giugno 2012;
Decreta:
Art. 1 Oggetto
1. Il presente decreto individua le stazioni speciali di misurazione della qualità dell'aria previste dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 8, commi 6 e 7, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.
2. Con successivo decreto si provvede alla applicazione delle ulteriori disposizioni richieste dall'articolo 6articolo 6 e dell'articolo 8, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 155/2010, alla specifica dei formati da utilizzare per la comunicazione prevista dall'articolo 19, comma 1, lettere d) ed e) dello stesso decreto ed alla fissazione della data di avvio delle attività.
Art. 2 Stazioni di fondo in siti rurali per la misurazione della concentrazione di massa totale e per speciazione chimica del PM2.5
1. Operano come stazioni di misurazione previste dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 155/2010 le seguenti stazioni:
Regione Provincia Comune Denominazione Classificazione
Lombardia Mantova Schivenoglia Schivenoglia Stazione di fondo in sito rurale
Marche Ascoli Piceno Ripatransone Ripatransone Stazione di fondo in sito rurale
Puglia Lecce Lecce Santa Maria Cerrate Stazione di fondo in sito rurale
Art. 3 Stazioni di misurazione per la verifica della costanza dei rapporti tra il benzo(a)pirene e gli altri ipa di rilevanza tossicologica
1. Operano come stazioni di misurazione previste dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 155/2010 le seguenti stazioni:
Regione Provincia Comune Denominazione Classificazione
Friuli-Venezia Giulia Pordenone Pordenone Pordenone centro Stazione di traffico in area urbana
Lombardia Milano Milano Milano Pascal - Città Studi Stazione di fondo in sito urbano
Lombardia Milano Milano Milano Senato Stazione di traffico in area urbana
Lombardia Sondrio Sondrio Centro, v. Paribelli Stazione di fondo in sito urbano
Veneto Padova Padova PD - Mandria Stazione di fondo in sito urbano
Toscana Firenze Firenze FI - Bassi Stazione di fondo in sito urbano
Lazio Roma Roma Villa Ada Stazione di fondo in sito urbano
Puglia Taranto Taranto Taranto, via Machiavelli Stazione industriale in sito urbano
Calabria Cosenza Cosenza Città dei Ragazzi Stazione di fondo in sito urbano
2. Opera inoltre come stazione di misurazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 155/2010, la seguente stazione:
Regione Provincia Comune Denominazione Classificazione
Lazio Roma Roma Stazione dell'ISS, viale Regina Elena Stazione di traffico in area urbana
3. In sede di prima applicazione la stazione di cui al comma 2 opererà per un periodo di tre anni. La prosecuzione dell'attività oltre il periodo sopra indicato sarà disciplinata da singoli accordi tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Istituto Superiore di Sanità.
Art. 4 Stazioni per la misurazione indicativa delle concentrazioni di arsenico, cadmio, nichel, mercurio, benzo(a)pirene ed altri ipa di rilevanza tossicologica e per la misurazione indicativa della relativa deposizione totale
1. Operano come stazioni di misurazione previste dall'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 155/2010, in relazione all'arsenico, al cadmio, al nichel, al benzo(a)pirene ed agli altri ipa di rilevanza tossicologica, le seguenti stazioni:
Regione Provincia Comune Denominazione Classificazione
Lombardia Mantova Schivenoglia Schivenoglia Stazione di fondo in sito rurale
Marche Ascoli Piceno Ripatransone Ripatransone Stazione di fondo in sito rurale
Puglia Foggia Monte Sant'Angelo Monte Sant'Angelo (Foggia) Stazione di fondo in sito rurale
2. Opera come stazione di misurazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 155/2010, in relazione alle concentrazioni del mercurio gassoso totale, alla deposizione totale del mercurio e alla misura del mercurio bivalente particolato e gassoso la seguente stazione:
Regione Provincia Comune Denominazione Classificazione
Lazio Roma Montelibretti Stazione EMEP dell'IIA del CNR Stazione di fondo in sito suburbano
3. In sede di prima applicazione la stazione di cui al comma 2 opererà per un periodo di tre anni. La prosecuzione dell'attività oltre il periodo sopra indicato sarà disciplinata da singoli accordi tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e il CNR, Istituto Inquinamento Atmosferico.
Art. 5 Stazioni per la misurazione della concentrazione di massa totale e per speciazione chimica del PM10 e del PM2.5 su base annuale
1. Operano come stazioni di misurazione previste dall'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 155/2010 le seguenti stazioni:
Regione Provincia Comune Denominazione Classificazione
Lombardia Milano Milano Milano Pascal - Città Studi Stazione di fondo in sito urbano
Friuli-Venezia Giulia Udine Udine Via Cairoli Stazione di fondo in sito urbano
Veneto Padova Padova Mandria Stazione di fondo in sito urbano
Toscana Firenze Firenze Via Ugo Bassi Stazione di fondo in sito urbano
Puglia Taranto Taranto Taranto, Via Machiavelli Stazione industriale in sito urbano
Calabria Cosenza Cosenza Città dei Ragazzi Stazione di fondo in sito urbano
2. Opera inoltre come stazione di misurazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 155/2010, la seguente stazione:
Regione Provincia Comune Denominazione Classificazione
Lazio Roma Roma Stazione dell'ISS, viale Regina Elena Stazione di traffico in area urbana
3. In sede di prima applicazione la stazione di cui al comma 2 opererà per un periodo di tre anni. La prosecuzione dell'attività oltre il periodo sopra indicato sarà disciplinata da singoli accordi tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Istituto Superiore di Sanità.
Art. 6 Stazioni di fondo in siti rurali per la misurazione dell'ozono
1. Operano come stazioni di misurazione previste dall'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 155/2010 le seguenti stazioni:
Regione/Provincia autonoma Provincia Comune Denominazione Classificazione
Trento Trento Mezzolombardo Piana Rotaliana Stazione di fondo in sito rurale
Piemonte Alessandria Dernice Dernice - Costa Stazione di fondo in sito rurale
Lombardia Mantova Schivenoglia Schivenoglia Stazione di fondo in sito rurale
Emilia-Romagna Bologna Molinella San Pietro Capofiume Stazione di fondo in sito rurale
Lazio Roma Roma Castel di Guido Stazione di fondo in sito rurale
Toscana Arezzo Chitignano AR - Casa - Stabbi Stazione di fondo in sito rurale
Molise Campobasso Guardiaregia Guardiaregia Stazione di fondo in sito rurale
Puglia Foggia Monte Sant'Angelo Monte Sant'Angelo Stazione di fondo in sito rurale
Sardegna Cagliari Seulo CENSE0 Stazione di fondo in sito rurale
Art. 7 Stazioni di misurazione dei precursori dell'ozono
1. Operano come stazioni di misurazione previste dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo n. 155/2010 le seguenti stazioni:
Regione Provincia Comune Denominazione Classificazione
Emilia-Romagna Bologna Molinella San Pietro Capofiume Stazione di fondo in sito rurale
Marche Macerata Macerata Macerata Collevario - via Verga Stazione di fondo in sito urbano
Sardegna Cagliari Monserrato CENMO1 Stazione di fondo in sito urbano
Veneto Padova Padova PD - Mandria Stazione di fondo in sito urbano
Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
D.M. 29-11-2012
Individuazione delle stazioni speciali di misurazione della qualità dell'aria previste dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 8, commi 6 e 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 dicembre 2012, n. 299.
D.M. 29 novembre 2012 (1).
Individuazione delle stazioni speciali di misurazione della qualità dell'aria previste dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 8, commi 6 e 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155. (2)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 dicembre 2012, n. 299.
(2) Emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
Visti in particolare l'articolo 6 e l'articolo 8, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 155/2010, i quali prevedono l'individuazione, mediante apposito decreto ministeriale, di una serie di stazioni speciali di misurazione della qualità dell'aria;
Visto l'articolo 20 del decreto legislativo n. 155/2010 che prevede l'istituzione di un Coordinamento tra il Ministero dell'ambiente, le regioni e province autonome e le autorità competenti in materia di qualità dell'aria, avente tra l'altro il compito di fornire indirizzi in relazione all'attuazione di tale decreto;
Considerato che, al fine di consentire l'individuazione delle stazioni speciali di misurazione, il Coordinamento ha richiesto ad autorità regionali ed enti di ricerca di proporre una o più tra le proprie stazioni ed ha istituito appositi gruppi di lavoro destinati a selezionare, sulla base di una specifica istruttoria, quelle più idonee;
Considerato che la rispondenza ai requisiti previsti dall'articolo 6, dall'articolo 8, commi 6 e 7, e dalle altre pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 155/2010 ha rappresentato il presupposto per la proposta delle stazioni di misurazione;
Considerato che, nell'ambito dell'istruttoria svolta dai gruppi di lavoro, sono state valutate, per ciascun gruppo di stazioni proposte, l'omogenea distribuzione territoriale e, in relazione a ciascuna stazione proposta, l'idoneità dell'ubicazione e della dotazione strumentale, anche al fine di assicurare che la selezione rispondesse ai principi generali di efficienza, efficacia ed economicità previsti dal decreto legislativo n. 155/2010;
Considerato che, nell'esecuzione di questa istruttoria, è stato inoltre osservato il criterio secondo cui si devono individuare, ove tecnicamente possibile, stazioni che possano essere utilizzate per più finalità tra quelle previste dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 155/2010;
Considerato che i gruppi di lavoro istituti per la selezione delle stazioni hanno presentato gli esiti della propria istruttoria al Coordinamento, il quale ha espresso avviso favorevole;
Considerato che, in riferimento all'ozono, le stazioni da individuare ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 155/2010 sono solo quelle relative a zone in cui sussiste, in almeno uno dei cinque anni civili precedenti, il superamento degli obiettivi a lungo termine previsti dal decreto, in quanto non esistono, in Italia, zone caratterizzate dall'assenza di superamenti di tale limite;
Considerato che, con successivo decreto ministeriale, saranno definiti i metodi di campionamento e analisi, ove non ancora individuati dalla vigente normativa, e le prescrizioni necessarie per la comunicazione dei dati relativi alle stazioni speciali;
Sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281/97, la quale ha espresso il proprio parere nella seduta del 21 giugno 2012;
Decreta:
Art. 1 Oggetto
1. Il presente decreto individua le stazioni speciali di misurazione della qualità dell'aria previste dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 8, commi 6 e 7, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.
2. Con successivo decreto si provvede alla applicazione delle ulteriori disposizioni richieste dall'articolo 6articolo 6 e dell'articolo 8, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 155/2010, alla specifica dei formati da utilizzare per la comunicazione prevista dall'articolo 19, comma 1, lettere d) ed e) dello stesso decreto ed alla fissazione della data di avvio delle attività.
Art. 2 Stazioni di fondo in siti rurali per la misurazione della concentrazione di massa totale e per speciazione chimica del PM2.5
1. Operano come stazioni di misurazione previste dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 155/2010 le seguenti stazioni:
Regione Provincia Comune Denominazione Classificazione
Lombardia Mantova Schivenoglia Schivenoglia Stazione di fondo in sito rurale
Marche Ascoli Piceno Ripatransone Ripatransone Stazione di fondo in sito rurale
Puglia Lecce Lecce Santa Maria Cerrate Stazione di fondo in sito rurale
Art. 3 Stazioni di misurazione per la verifica della costanza dei rapporti tra il benzo(a)pirene e gli altri ipa di rilevanza tossicologica
1. Operano come stazioni di misurazione previste dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 155/2010 le seguenti stazioni:
Regione Provincia Comune Denominazione Classificazione
Friuli-Venezia Giulia Pordenone Pordenone Pordenone centro Stazione di traffico in area urbana
Lombardia Milano Milano Milano Pascal - Città Studi Stazione di fondo in sito urbano
Lombardia Milano Milano Milano Senato Stazione di traffico in area urbana
Lombardia Sondrio Sondrio Centro, v. Paribelli Stazione di fondo in sito urbano
Veneto Padova Padova PD - Mandria Stazione di fondo in sito urbano
Toscana Firenze Firenze FI - Bassi Stazione di fondo in sito urbano
Lazio Roma Roma Villa Ada Stazione di fondo in sito urbano
Puglia Taranto Taranto Taranto, via Machiavelli Stazione industriale in sito urbano
Calabria Cosenza Cosenza Città dei Ragazzi Stazione di fondo in sito urbano
2. Opera inoltre come stazione di misurazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 155/2010, la seguente stazione:
Regione Provincia Comune Denominazione Classificazione
Lazio Roma Roma Stazione dell'ISS, viale Regina Elena Stazione di traffico in area urbana
3. In sede di prima applicazione la stazione di cui al comma 2 opererà per un periodo di tre anni. La prosecuzione dell'attività oltre il periodo sopra indicato sarà disciplinata da singoli accordi tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Istituto Superiore di Sanità.
Art. 4 Stazioni per la misurazione indicativa delle concentrazioni di arsenico, cadmio, nichel, mercurio, benzo(a)pirene ed altri ipa di rilevanza tossicologica e per la misurazione indicativa della relativa deposizione totale
1. Operano come stazioni di misurazione previste dall'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 155/2010, in relazione all'arsenico, al cadmio, al nichel, al benzo(a)pirene ed agli altri ipa di rilevanza tossicologica, le seguenti stazioni:
Regione Provincia Comune Denominazione Classificazione
Lombardia Mantova Schivenoglia Schivenoglia Stazione di fondo in sito rurale
Marche Ascoli Piceno Ripatransone Ripatransone Stazione di fondo in sito rurale
Puglia Foggia Monte Sant'Angelo Monte Sant'Angelo (Foggia) Stazione di fondo in sito rurale
2. Opera come stazione di misurazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 155/2010, in relazione alle concentrazioni del mercurio gassoso totale, alla deposizione totale del mercurio e alla misura del mercurio bivalente particolato e gassoso la seguente stazione:
Regione Provincia Comune Denominazione Classificazione
Lazio Roma Montelibretti Stazione EMEP dell'IIA del CNR Stazione di fondo in sito suburbano
3. In sede di prima applicazione la stazione di cui al comma 2 opererà per un periodo di tre anni. La prosecuzione dell'attività oltre il periodo sopra indicato sarà disciplinata da singoli accordi tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e il CNR, Istituto Inquinamento Atmosferico.
Art. 5 Stazioni per la misurazione della concentrazione di massa totale e per speciazione chimica del PM10 e del PM2.5 su base annuale
1. Operano come stazioni di misurazione previste dall'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 155/2010 le seguenti stazioni:
Regione Provincia Comune Denominazione Classificazione
Lombardia Milano Milano Milano Pascal - Città Studi Stazione di fondo in sito urbano
Friuli-Venezia Giulia Udine Udine Via Cairoli Stazione di fondo in sito urbano
Veneto Padova Padova Mandria Stazione di fondo in sito urbano
Toscana Firenze Firenze Via Ugo Bassi Stazione di fondo in sito urbano
Puglia Taranto Taranto Taranto, Via Machiavelli Stazione industriale in sito urbano
Calabria Cosenza Cosenza Città dei Ragazzi Stazione di fondo in sito urbano
2. Opera inoltre come stazione di misurazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 155/2010, la seguente stazione:
Regione Provincia Comune Denominazione Classificazione
Lazio Roma Roma Stazione dell'ISS, viale Regina Elena Stazione di traffico in area urbana
3. In sede di prima applicazione la stazione di cui al comma 2 opererà per un periodo di tre anni. La prosecuzione dell'attività oltre il periodo sopra indicato sarà disciplinata da singoli accordi tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Istituto Superiore di Sanità.
Art. 6 Stazioni di fondo in siti rurali per la misurazione dell'ozono
1. Operano come stazioni di misurazione previste dall'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 155/2010 le seguenti stazioni:
Regione/Provincia autonoma Provincia Comune Denominazione Classificazione
Trento Trento Mezzolombardo Piana Rotaliana Stazione di fondo in sito rurale
Piemonte Alessandria Dernice Dernice - Costa Stazione di fondo in sito rurale
Lombardia Mantova Schivenoglia Schivenoglia Stazione di fondo in sito rurale
Emilia-Romagna Bologna Molinella San Pietro Capofiume Stazione di fondo in sito rurale
Lazio Roma Roma Castel di Guido Stazione di fondo in sito rurale
Toscana Arezzo Chitignano AR - Casa - Stabbi Stazione di fondo in sito rurale
Molise Campobasso Guardiaregia Guardiaregia Stazione di fondo in sito rurale
Puglia Foggia Monte Sant'Angelo Monte Sant'Angelo Stazione di fondo in sito rurale
Sardegna Cagliari Seulo CENSE0 Stazione di fondo in sito rurale
Art. 7 Stazioni di misurazione dei precursori dell'ozono
1. Operano come stazioni di misurazione previste dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo n. 155/2010 le seguenti stazioni:
Regione Provincia Comune Denominazione Classificazione
Emilia-Romagna Bologna Molinella San Pietro Capofiume Stazione di fondo in sito rurale
Marche Macerata Macerata Macerata Collevario - via Verga Stazione di fondo in sito urbano
Sardegna Cagliari Monserrato CENMO1 Stazione di fondo in sito urbano
Veneto Padova Padova PD - Mandria Stazione di fondo in sito urbano
Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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