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venerdì 7 dicembre 2012

Pensionati ex IPOST, ex INPDAP, ex ENPALS ultrasessantacinquenni iscritti presso le gestioni autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. Riduzione contributiva di cui all'art. 59, comma 15, L. n. 449/1997.

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 5-12-2012 n. 20028
Pensionati ex IPOST, ex INPDAP, ex ENPALS ultrasessantacinquenni iscritti presso le gestioni autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. Riduzione contributiva di cui all'art. 59, comma 15, L. n. 449/1997.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate.
Msg. 5 dicembre 2012, n. 20028 (1).
Pensionati ex IPOST, ex INPDAP, ex ENPALS ultrasessantacinquenni iscritti presso le gestioni autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. Riduzione contributiva di cui all'art. 59, comma 15, L. n. 449/1997.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota n. 29/0005868/L del 15 novembre 2012, su conforme parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha ritenuto non applicabile il beneficio della riduzione contributiva al 50%, previsto dall'art. 59, comma 15 della legge n. 449/1997, ai lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni ex Ipost, ex Inpdap ed ex Enpals che abbiano compiuto l'età di 65 anni.
Pertanto, la contribuzione dovuta da tali soggetti deve essere riscossa nella sua interezza e le domande volte ad ottenere il beneficio in questione devono essere respinte, ivi comprese quelle già presentate e non ancora definite.
L'Istituto provvederà a comunicare agli interessati le modalità per il recupero di eventuali importi indebitamente fruiti.


Il Direttore generale
Nori

L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 15

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