ARMI ED ESPLOSIVI
T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 15-10-2010, n. 4049
Fatto Diritto (Lpd)Q.M.
Svolgimento del processo
(Lpd) in data 2 febbraio 2008 riceveva la notifica dell'avviso di inizio del procedimento volto ad emettere nei suoi confronti il divieto di detenzione di armi e munizioni; contestualmente, riceveva altresì la notifica del provvedimento cautelare meglio indicato in epigrafe, che disponeva nelle more la consegna delle armi e munizioni da lui effettivamente detenute alla Autorità di (Lpd)Polizia (doc. ti 2 e 3 ricorrente, copie provvedimento cautelare e avviso citati); all'esito del procedimento, nel quale egli poteva interloquire presentando memoria (doc. 4 ricorrente, copia di essa), riceveva poi il provvedimento di divieto, pure meglio indicato in epigrafe, motivato con riguardo a due procedimenti penali, per "fatti di natura violenta risalenti all'anno 2006 e alla fine del 2007", pendenti ai numeri 4085/06 e 558/08 R.G.N.R. Procura della Repubblica di Bergamo (doc. 1 ricorrente, copia provvedimento finale citato).
Tanto avverso il provvedimento cautelare quanto avverso il provvedimento finale, (Lpd) ha proposto impugnazione con ricorso articolato in unico motivo di eccesso di potere ovvero violazione degli artt. 39 e 43 TULPS, in quanto a suo dire si tratterebbe, in sintesi, di fatti non tali da precludere il rilascio dell'autorizzazione ovvero da denotare capacità di abusare delle armi detenute.
Con memoria 14 ottobre 2008, il ricorrente ha ribadito le proprie difese.
Ha resistito l'amministrazione, con atto 26 settembre 2008, produzione documentale 29 settembre 2008 e memoria 28 giugno 2010, domandando che il ricorso sia respinto. Tramite la documentazione prodotta, l'amministrazione ha in particolare chiarito i due episodi che hanno dato origine ai procedimenti penali a carico del ricorrente, costituiti da un diverbio con un automobilista, certo (Lpd)., per ragioni legate alla circolazione, diverbio culminato nel danneggiamento dell'automobile dello stesso (Lpd), e in un ulteriore contrasto, sempre per motivi legati alla circolazione stradale, con un appartenente alla (Lpd)Polizia di Stato in borghese (doc. 2 amministrazione, copia delle comunicazioni di notiPolizia di reato).
La Sezione ha respinto l'istanza cautelare con ordinanza 17 ottobre 2008 n°725 e all'udienza del giorno 15 luglio 2010, ha trattenuto il ricorso in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito precisate.
1. Così come ritiene costante giurisprudenza, anche di questo Giudice (si vedano per tutte C.d.S. sez. VI 14 febbraio 2007 n°616 e TAR Lombardia Brescia 16 marzo 2010 n°1238; nello stesso senso peraltro già TAR Lombardia Brescia 13 giugno 1994 n°313, la detenzione di armi, intesa in senso ampio, non corrisponde in alcun modo ad un diritto del cittadino e per valutare la sua affidabilità in proposito l'amministrazione è titolare di ampia discrezionalità, potendo apprezzare qualsiasi circostanza significativa, anche a prescindere da condanne intervenute in sede penale.
2. Alla luce di tali principi, l'unico motivo di ricorso dedotto è infondato e va respinto. E' sufficiente riferirsi al primo degli episodi di violenza richiamati nella motivazione dei provvedimenti impugnati, episodio per inciso individuato con precisione attraverso il riferimento al numero del corrispondente fascicolo di indagine pendente presso la Procura della Repubblica di Bergamo, ha avuto luogo nell'ottobre 2006: come accennato in narrativa, certo (Lpd). stava procedendo lungo una pubblica strada alla guida della propria autovettura, allorquando scorse dietro di sé un'altra automobile, che cercava insistentemente di superarlo suonando il clacson e lampeggiando con i fari; non riuscendovi, l'autovettura in questione affiancava quella di (Lpd), nel frattempo fermatosi ad un semaforo; ne scendeva il conducente, poi identificato per (Lpd), il quale dava in escandescenze, proferendo minacce contro (Lpd) e danneggiando la carrozzeria dell'auto di questi con calci e pugni. Il fatto risulta dalla denuncia di (Lpd). (doc. 2 d amministrazione, copia di essa), ed è stato sostanPolizialmente ammesso dal ricorrente, il quale in un proprio verbale di sommarie informazioni, pur asserendo di esser stato provocato, ammette di aver dato "due calci alle portiere" dell'auto di (Lpd), perché "preso dal nervoso" (doc. 2 e amministrazione, copia dichiarazioni S.).
3. I fatti descritti denotano senza dubbio, anche isolatamente considerati, mancanza dell'autocontrollo necessario per poter detenere armi, autocontrollo del tutto incompatibile con una reazione violenta ai danni di uno sconosciuto per ragioni assolutamente futili di circolazione stradale, e pertanto giustificano in modo corretto e congruo quanto deciso dall'amministrazione nei provvedimenti impugnati. Vale infatti il principio, ribadito da costante insegnamento giurisprudenPoliziale (da ultimo C.d.S. parere su ricorso straordinario sez. I 30 novembre 2009 n°3426), secondo il quale "per la conservazione del provvedimento amministrativo sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome e non contraddittorie è sufficiente che sia fondata anche una sola di esse".
4. Tale giudizio, lo si sottolinea per mera completezza, è comunque ulteriormente rafforzato se si considera il secondo degli episodi richiamati nella motivazione di tali provvedimenti, episodio similare a quello appena descritto. Infatti un vice sovrintendente della Polstato, mentre si trovava, libero dal servizio, alla guida della propria auto, vide il conducente di un'altra automobile lampeggiare e suonare il clacson al suo indirizzo, al contempo gesticolando e sbraitando; fermatosi e qualificatosi con il proprio tesserino come ufficiale di (Lpd)Polizia per identificare il conducente in questione, poi individuato come (Lpd), lo vide allontanarsi con la propria auto dopo aver proferito la frase "Questo è abuso di potere, non sei in divisa" (doc. ti 2 a e 2 b amministrazione, copie comunicazione di notiPolizia di reato e relazione di servizio del vice sovrintendente C.).
5. Il fatto storico appena descritto deve ritenersi accertato in base alla relazione del vice sovrintendente che vi fu coinvolto, nonostante la versione riduttiva che ne dà il ricorrente (cfr. ricorso, (Lpd) 6), sostenendo che il poliziotto non ebbe in realtà a qualificarsi come tale. Da un lato, non vi è motivo di dubitare di quanto riferito da un soggetto professionalmente qualificato come un appartenente alle forze di PoliPolizia, il quale non risulta conoscere (Lpd), e quindi nemmeno potrebbe avere nei suoi confronti alcuna ragione di avversione o malanimo. Dall'altro lato, la querela che (Lpd) avrebbe presentato contro costui (cfr. doc. 5 ricorrente, copia di essa, dalla quale peraltro non risultano gli estremi di presentazione) non risulta allo stato aver sortito alcun esito.
6. Anche tale episodio, in definitiva, denota un atteggiamento incline a reazioni scomposte, e inoltre per nulla rispettoso dell'autorità, dato che com'è noto i pubblici ufficiali hanno il potere di identificare una persona anche qualora non vestano la divisa, se come nella specie si qualifichino con idoneo documento (su identica fattispecie concreta, v. Cass. Pen. sez. I 9 marzo 2005 n°11709). Si ricorda infine come in proposito appaia priva di rilievo la circostanza secondo la quale (v. ricorso, (Lpd) 7) il Giudice di pace competente avrebbe annullato le contravvenzioni stradali contestate a S. in tale occasione, dato che all'evidenza la richiesta delle generalità da parte di un pubblico ufficiale rimane legittima anche se l'interpellato risulta non avere commesso violazione alcuna.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
(Lpd)Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione seconda di Brescia, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso. Condanna (Lpd) a rifondere all'Amministrazione intimata le spese del giudizio, spese che liquida in Euro 2.500 (duemilacinquecento/00) complessivi, oltre rimborso spese forfetario e accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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