I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 5-12-2012 n. 20027
Maestri di sci - Obbligo contributivo - Chiarimenti.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate.
Msg. 5 dicembre 2012, n. 20027 (1).
Maestri di sci - Obbligo contributivo - Chiarimenti.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate.
In considerazione delle richieste di chiarimenti formulate da talune sedi in merito all'obbligo contributivo dei maestri di sci in considerazione della stagionalità dell'attività prestata, si espongono di seguito i criteri a cui attenersi.
Preliminarmente si conferma l'ambito di operatività dell'art. 29 della L. 3 giugno 1975, n. 160, che esplicitamente ricomprende la categoria dei maestri di sci tra quelle iscrivibili alla Gestione commercianti allorché l'attività sia svolta in forma autonoma anche per il tramite di una associazione tra professionisti.
Con riferimento al carattere della stagionalità, si rimanda a quanto previsto dalla Circ. 2 novembre 2004, n. 147 e si ricorda che i maestri di sci iscritti alla gestione commercianti, anche qualora abbiano lo status di studenti o pensionati in assenza di altra attività lavorativa che faccia venir meno il requisito della prevalenza, rientrano nell'obbligo di iscrizione per l'intero anno secondo le regole generali della gestione o comunque fino alla data di cessazione dell'attività in CCIAA. Ne consegue che l'obbligo contributivo non può venire meno pur in presenza di una eventuale sospensione ovvero se la società diventa inattiva senza però cessare in CCIAA.
Un ragionamento diverso va fatto per i soggetti che non sono iscritti in CCIAA e non hanno quindi una struttura imprenditoriale di cui necessariamente occuparsi anche nella restante parte dell'anno: essi possono attestare l'eventuale cessazione dell'attività al termine della stagione invernale, presentando domanda di cancellazione tramite il modulo on-line.
In tale ipotesi la sede è tenuta ad effettuare la cancellazione medesima a meno che non se ne dimostri in altro modo l'infondatezza.
Si precisa che la contestuale sussistenza di un partita IVA attiva per l'attività che determina l'iscrizione testimonia la continuazione dell'attività e pertanto non può essere dato seguito alla domanda di cancellazione.
Il Direttore generale
Nori
L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29
Msg. 5-12-2012 n. 20027
Maestri di sci - Obbligo contributivo - Chiarimenti.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate.
Msg. 5 dicembre 2012, n. 20027 (1).
Maestri di sci - Obbligo contributivo - Chiarimenti.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate.
In considerazione delle richieste di chiarimenti formulate da talune sedi in merito all'obbligo contributivo dei maestri di sci in considerazione della stagionalità dell'attività prestata, si espongono di seguito i criteri a cui attenersi.
Preliminarmente si conferma l'ambito di operatività dell'art. 29 della L. 3 giugno 1975, n. 160, che esplicitamente ricomprende la categoria dei maestri di sci tra quelle iscrivibili alla Gestione commercianti allorché l'attività sia svolta in forma autonoma anche per il tramite di una associazione tra professionisti.
Con riferimento al carattere della stagionalità, si rimanda a quanto previsto dalla Circ. 2 novembre 2004, n. 147 e si ricorda che i maestri di sci iscritti alla gestione commercianti, anche qualora abbiano lo status di studenti o pensionati in assenza di altra attività lavorativa che faccia venir meno il requisito della prevalenza, rientrano nell'obbligo di iscrizione per l'intero anno secondo le regole generali della gestione o comunque fino alla data di cessazione dell'attività in CCIAA. Ne consegue che l'obbligo contributivo non può venire meno pur in presenza di una eventuale sospensione ovvero se la società diventa inattiva senza però cessare in CCIAA.
Un ragionamento diverso va fatto per i soggetti che non sono iscritti in CCIAA e non hanno quindi una struttura imprenditoriale di cui necessariamente occuparsi anche nella restante parte dell'anno: essi possono attestare l'eventuale cessazione dell'attività al termine della stagione invernale, presentando domanda di cancellazione tramite il modulo on-line.
In tale ipotesi la sede è tenuta ad effettuare la cancellazione medesima a meno che non se ne dimostri in altro modo l'infondatezza.
Si precisa che la contestuale sussistenza di un partita IVA attiva per l'attività che determina l'iscrizione testimonia la continuazione dell'attività e pertanto non può essere dato seguito alla domanda di cancellazione.
Il Direttore generale
Nori
L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29
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