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martedì 22 gennaio 2013

MINISTERO DELL'INTERNO - COMITATO DI COORDINAMENTO PER L'ALTA SORVEGLIANZA DELLE GRANDI OPERE COMUNICATO Linee guida antimafia concernenti le particolari modalita' di svolgimento dei controlli sui lavori finalizzati alla ricostruzione degli insediamenti produttivi,




MINISTERO DELL'INTERNO - COMITATO DI COORDINAMENTO PER L'ALTA SORVEGLIANZA DELLE GRANDI OPERE

COMUNICATO  

Linee guida antimafia concernenti le particolari modalita' di svolgimento dei controlli sui lavori finalizzati alla ricostruzione degli insediamenti produttivi, adottate ai sensi dell'art. 5-bis, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012». Comunicato del 19 dicembre 2012. (13A00434) (GU n.17 del 21-1-2013) 

 
 
Premessa 
    1.1. Le Linee Guida approvate da questo Comitato di Coordinamento
per l'Alta Sorveglianza  delle  Grandi  Opere  (nel  prosieguo  solo:
"Comitato"), pubblicate nella G.U.R.I. del  9  novembre  2012,  hanno
dato attuazione alle previsioni dell'art. 5-bis  del  D.L.  6  giugno
2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1  agosto
2012, n. 122, come integrato  dal  D.L.  10  ottobre  2012,  n.  174,
definendo le particolari  modalita'  dei  controlli  "antimafia"  sul
processo di ricostruzione delle localita' colpite dalla crisi sismica
del maggio del 2012. 
    In questo contesto, una particolare attenzione e' stata  dedicata
alla prevenzione  delle  infiltrazioni  criminali  negli  interventi,
commissionati dai  privati  con  l'impiego  dei  contributi  pubblici
previsti dal medesimo D.L. n. 74/2012, per il recupero degli immobili
destinati ad uso abitativo ovvero dei siti utilizzati  per  attivita'
di impresa, da intendersi nell'accezione vasta rinvenibile  nell'art.
1 dell'Allegato I del Regolamento  (CE)  800/2008  della  Commissione
Europea del 6 agosto 2008. (1) 
    Gli indirizzi forniti su questo versante hanno  il  carattere  di
una cornice generale,  costruita  sui  tratti  comuni  a  questi  due
"segmenti"  della  ricostruzione  privata   che,   naturalmente,   e'
suscettibile di essere arricchita in  relazione  alle  criticita'  ed
esigenze destinate ad emergere nel tempo. 
    1.2. Nell'ottica appena descritta diventano,  dunque,  importanti
per l'attivita' del Comitato gli spunti di riflessione che provengono
sia dai Prefetti dell'area sismica, sia  dai  Commissari  delegati  e
dalle loro Strutture di supporto. 
    In particolare, le interlocuzioni intercorse con la Struttura  di
supporto  del  Commissario  delegato  per  l'Emilia   Romagna   hanno
evidenziato come, in questa fase,  il  "filone"  della  ricostruzione
privata  in  cui  e'  piu'  avvertito  il  rischio  di  infiltrazioni
criminali sia quello riguardante la ricostruzione degli  insediamenti
produttivi. 
    La  sensibilita'  di  questo  settore  risale,  infatti,  ad  una
pluralita' di ragioni (maggiore entita'  dei  contributi,  intrinseca
urgenza degli interventi determinata dalla necessita'  di  riprendere
le  attivita'  produttive)  che  fanno  si'  che  le   organizzazioni
criminali siano tentate di intravedere  in  questo  "segmento"  della
ricostruzione opportunita' piu' allettanti di ingerenza. 
    A fronte di questi rischi sono gia' state adottate, previe intese
con il Comitato, alcune iniziative in sede locale. 
    Difatti, il Commissario delegato per la ricostruzione dell'Emilia
Romagna, con Ordinanza n. 91 del 17 dicembre 2012, ha assoggettato al
regime delle white list ulteriori tipologie  di  forniture  e  lavori
oltre quelle gia' previste dall'art. 5-bis,  comma  2,  del  D.L.  n.
74/2012, tra le quali  ve  ne  sono  alcune  specificamente  connesse
all'esecuzione degli interventi di ripristino di attivita' produttive
nei settori farmaceutici ed alimentari. 
    La  stessa  Ordinanza  prevede,  inoltre,  che  questo   catalogo
"aggiuntivo" possa  essere  ulteriormente  ampliato  anche  ad  altre
attivita'  che  risultino  piu'  ricorrenti  nell'ambito  di   questo
"filone" della ricostruzione "privata". 
    1.3. Anche alla luce di  queste  evoluzioni,  il  Comitato  -  in
virtu' della legittimazione a dettare norme sui  controlli  antimafia
anche sulla ricostruzione "privata", conferita dall'art. 5-bis, comma
4, del D.L. n. 74/2012 - rileva la necessita' di integrare il modello
generale delle verifiche previste dalle Linee Guida  del  9  novembre
scorso, con ulteriori calibrate iniziative  dedicate  particolarmente
ai lavori, e delle connesse prestazioni,  finalizzati  al  ripristino
delle attivita' produttive dell'area sismica. 
    In particolare, appare opportuno che dette iniziative assumano il
connotato  di  un  accurato  monitoraggio  di   questo   insieme   di
interventi, demandandone lo svolgimento ai  Prefetti  delle  province
dell'area sismica; cio' al duplice fine di: 
    - individuare, tra le varie tipologie di prestazioni, forniture e
lavori,  cui  si  fa  ricorso  con  maggiore  frequenza,  quelle  che
risultano, sulla base di dati concreti, piu'  esposte  ai  rischi  di
infiltrazione criminale; 
    - mettere a disposizione dei Prefetti dell'area sismica una  base
conoscitiva di insieme, utile per orientare i controlli in  situ  che
devono comunque essere eseguiti per il tramite dei Gruppi  Interforze
a  mente  delle  Linee  Guida  del  9  novembre  2012  (si  veda,  in
particolare,  la  Parte  III,  paragrafo  3.3  indicazioni   relative
all'attivita' di controllo). 
    In  relazione  a  quanto  precede,  sono  definite  nei  seguenti
termini, salvo modifiche e integrazioni che potranno intervenire,  le
modalita' di svolgimento di tale azione di monitoraggio. 
    2. Oggetto del monitoraggio. 
    2.1.  In  via  preliminare,   il   Comitato   ritiene   opportuno
riconfermare  che  anche  questa  iniziativa  di  monitoraggio   deve
svolgersi in continuita' con la "filosofia"  operativa  indicata  dal
Comitato nelle Linee Guida del 9  novembre  2012  relativamente  alle
verifiche da svilupparsi nel campo della ricostruzione "privata". 
    Con tale atto di indirizzo (piu' specificamente alla  Parte  III,
paragrafo 3, punto 3.3),  sono  stati  sottolineate  le  "coordinate"
entro le  quali  devono  muoversi  i  controlli  sulla  ricostruzione
"privata": 
    - l'esigenza che le  verifiche  si  sviluppino  secondo  percorsi
amministrativi  "fluidi",  che  sgravino  i  privati  da  oneri   non
necessari e valorizzino il ricorso  a  "risorse"  gia'  presenti  nel
sistema,   tenendo   comunque   presenti   anche   i   parametri   di
"sostenibilita' amministrativa", onde evitare possibili  entropie  di
sistema  che   comprometterebbero   l'efficacia   complessiva   delle
attivita' di prevenzione delle infiltrazioni mafiose; 
    - di conseguenza, la necessita' che l'attivita' di controllo, per
non essere dispersiva, si focalizzi su specifici filoni di  interesse
collegati alla possibilita' che i lavori di ricostruzione  attraggano
il prevedibile interesse delle  consorterie  criminali,  determinando
tentativi di  inserimento  perseguiti  anche  attraverso  sofisticate
forme  di  schermatura  giuridico-finanziaria   di   piu'   difficile
individuazione. 
    Coerentemente, con i "parametri" appena evocati e  con  l'assetto
complessivo dei controlli antimafia apprestato per  la  ricostruzione
privata nel contesto territoriale colpito dal sisma del maggio  2012,
l'iniziativa di  monitoraggio  in  questione  dovra'  essere  portata
avanti secondo una logica di "rete" che coinvolga i diversi  soggetti
istituzionali competenti all'erogazione  dei  contributi  pubblici  e
faccia leva  anche  su  una  consapevole  collaborazione  pubblico  -
privato. 
    2.2. Cio' premesso, il Comitato ritiene che il monitoraggio sulle
attivita'  di  ripristino   degli   insediamenti   produttivi   debba
concentrarsi  su  quelle  per  le  quali   i   Commissari   delegati,
direttamente o attraverso i Soggetti attuatori, concedano  contributi
la cui entita'  lasci  presumere  una  significativa  complessita'  e
varieta' delle prestazioni da eseguirsi. 
    Tale tratto di  significativita'  viene  individuato,  in  questa
fase, negli interventi volti a  ristabilire  la  piena  funzionalita'
degli immobili destinata  ad  attivita'  di  impresa  (nell'accezione
ampia di derivazione comunitaria evocata nella premessa), per i quali
siano assentite erogazioni di importo pari  o  superiore  ai  500mila
euro. (2) 
    Nell'ambito di questo spettro, il monitoraggio dovra'  riguardare
evidentemente, non solo l'impresa direttamente affidataria dei lavori
o comunque delle prestazioni finanziate dai contributi  pubblici,  ma
anche   l'intera   "filiera"   dei    relativi    subappaltatori    e
sub-contraenti, cosi' come risulta definita dall'art. 6, comma 3, del
D.L.  12  novembre  2010,  n.  187  ed  illustrata  negli   indirizzi
applicativi  contenuti   nella   determinazione   dell'Autorita'   di
vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011. 
    3. Modalita' del monitoraggio. 
    3.1. Come si e' gia' anticipato, l'iniziativa in questione andra'
sviluppata  massimizzando  il  ricorso  alle  informazioni  gia'   in
possesso dei Soggetti  istituzionali  competenti  all'erogazione  dei
cennati contributi pubblici e limitando al minimo possibile gli oneri
per il privato. 
    A questo proposito, il Comitato rileva che sono stati emanati dai
Commissari delegati specifici provvedimenti volti a  disciplinare  le
modalita'  e  le  procedure  con  le  quali  le  imprese  interessate
richiedono la concessione dei finanziamenti (si veda a tal  proposito
le  Ordinanze  del  Commissario   delegato   per   la   Ricostruzione
dell'Emilia Romagna n. 57 del 12 ottobre 2012 e n. 75 del 15 novembre
2012 e le correlate Linee Guida, pubblicate sul Bollettino  Ufficiale
Telematico della Regione Emilia Romagna del 16 novembre 2012). 
    Tali provvedimenti prevedono che,  all'atto  della  presentazione
dell'istanza  di  concessione  dei  finanziamenti,   il   richiedente
indichi, ove  gia'  individuate,  l'impresa  affidataria  dei  lavori
(appaltatore  diretto)  e  le  altre  ditte  esecutrici   (nel   caso
dell'Emilia  Romagna,  anche  l'impresa   fornitrici   di   eventuali
prefabbricati). 
    3.2. Tenuto conto di  cio',  al  fine  di  alimentare  il  flusso
informativo indispensabile ai Prefetti per avviare  il  monitoraggio,
si ritiene necessario che i Commissari  delegati  ovvero  i  Soggetti
attuatori  di  cui  si  avvalgono,   all'atto   dell'emanazione   del
provvedimento di concessione di ciascun contributo di importo pari  o
superiore alla predetta "soglia" dei 500mila euro, provvedano a: 
    - comunicare alla  Prefettura-UTG  competente  per  il  luogo  di
esecuzione  degli  interventi,  i  dati  identificativi  dell'impresa
beneficiaria del contributo e, se gia' indicati nell'istanza, i  dati
identificavi dell'appaltatore diretto, nonche' degli altri  operatori
economici della filiera; 
    - prescrivere all'impresa beneficiaria del contributo di inserire
nel  contratto  stipulato  con  l'appaltatore  diretto  clausole  che
impegnano quest'ultimo a comunicare alle Strutture competenti  (degli
stessi Commissari delegati o dei Soggetti attuatori)  l'elenco  delle
ditte  della  filiera  e  le  eventuali  variazioni   che   dovessero
intervenire  nel   corso   della   realizzazione   degli   interventi
finanziati. Si precisa che tali clausole si aggiungono  a  quelle  in
funzione "antimafia" gia'  raccomandate  dal  Comitato  nelle  citate
Linee Guida che legittimano il beneficiario  dei  contributi  per  la
ricostruzione  e  l'appaltatore  diretto  a  risolvere  i   contratti
stipulati  con  imprese  eventualmente   colpite   da   provvedimenti
interdittivi del Prefetto; 
    - trasmettere, per il  tramite  delle  suddette  Strutture,  alla
Prefettura-UTG  competente,  i   suddetti   elenchi   relativi   agli
interventi rientranti nel campo di interesse del monitoraggio. 
    In un'ottica tesa a  snellire  questi  adempimenti,  il  Comitato
segnala l'opportunita' che  il  flusso  di  queste  comunicazioni  si
sviluppino sfruttando al massimo i mezzi di comunicazione telematica. 
    Si raccomanda, quindi, alle Prefetture  di  voler  individuare  e
comunicare ai Commissari delegati e ai  relativi  Soggetti  attuatori
l'indirizzo di posta elettronica che potra' essere utilizzato per  le
esigenze in discorso. 
    3.3. La Prefettura-UTG, sulla  base  dei  dati  cosi'  acquisiti,
intraprendera' le seguenti azioni: 
    - sistematizzazione dei dati mano a mano che affluiscono, in modo
da consentire l'elaborazione  in  progress  di  statistiche  atte  ad
individuare le tipologie di  forniture,  prestazioni  e  lavori  piu'
ricorrenti; 
    - analisi dei dati da parte del Gruppo Interforze  che  a  questo
fine si avvarra' anche del contributo  di  "intelligence"  che  sara'
offerto  dal  GIRER.  Tale  attivita'  di   analisi   dovra'   essere
finalizzata, oltre che ad individuare le principali linee di tendenza
che si registrano  nello  specifico  "segmento"  della  ricostruzione
privata, anche ad enucleare  le  imprese  che  appaiono  di  maggiore
interesse ai fini dell'avvio di mirati controlli. Sotto questo  punto
di vista, il Comitato ritiene opportuno segnalare che puo'  rivelarsi
importante  sottoporre  a  verifiche  non  solo,  com'e'  ovvio,  gli
operatori economici nei cui riguardi sono gia' emerse indicazioni  di
contiguita' mafiosa possibile o conclamata, ma anche imprese che, non
essendo mai state oggetto di controlli in precedenza, possono  celare
tentativi di ingerenza mafiosa rimasti occulti. 
    - esecuzione di controlli sulle imprese di interesse (siano  esse
l'appaltatore diretto ovvero  subcontraenti),  possono  avvenire  sia
nella forma di accertamenti  del  tipo  di  quelli  previsti  per  il
rilascio dell'informazione  "antimafia",  sia  attraverso  iniziative
ispettive in cantiere da condursi  secondo  le  modalita'  illustrate
nelle piu' volte ricordate Linee Guida del  9  novembre  2012  (Parte
III, paragrafo 3, punti 3.2 e 3.3). Le citate previsioni disciplinano
anche le conseguenze giuridiche scaturenti da eventuali  informazioni
antimafia interdittive adottate dai Prefetti. 
    4. Durata del monitoraggio. 
    4.1. In considerazione della speditezza che  caratterizzera'  gli
interventi  di  ripristino   degli   insediamenti   industriali,   il
monitoraggio sara' attuato in un arco temporale predefinito,  che  il
Comitato  fissa,  sin  da  adesso,  in  sei  mesi  a  decorrere   dal
quindicesimo giorno dalla pubblicazione delle  presenti  Linee  Guida
nella G.U.R.I.. 
    Al termine di tale periodo di tempo, i Prefetti dell'area sismica
predisporranno un rapporto conclusivo sugli esiti delle iniziative in
commento, corredato da ragguagli statistici idonei ad evidenziare  le
tipologie  piu'  ricorrenti  di  prestazioni,  forniture   e   lavori
riscontrate, nonche' gli esiti raggiunti  attraverso  i  controlli  a
campione eseguiti. 
    Sulla  scorta  di  questi  dati,  il  Comitato   provvedera'   ad
effettuare le opportune analisi proponendo, se  del  caso,  ulteriori
integrazioni del "catalogo" delle attivita' da assoggettare al regime
delle white fist previste dall'art. 5-bis, comma 2, del D.L.  n.  74/
2012. 

(1) Sono  quindi  beneficiari  dei  contributi  in   questione:   gli
    operatori  economici  industriali,  dei   servizi,   commerciali,
    artigianali,  del  turismo,  dell'agricoltura,  dell'agriturismo,
    della zootecnia e delle attivita' professionali. 

(2) Giova precisare che i contributi concessi per tali finalita' sono
    destinati a finanziare gli interventi di demolizione, costruzione
    e  ricostruzione  di  edifici,  di  rafforzamento  strutturale  e
    miglioramento   sismico,   nonche'    quelli    riguardanti    la
    realizzazione  dei  relativi  impianti  tecnologici   (idraulici,
    elettrici, di riscaldamento e raffrescamento). 
 
     
      
     
     
     
    

 

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