Premessa
1.1. Le Linee Guida approvate da questo Comitato di Coordinamento
per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (nel prosieguo solo:
"Comitato"), pubblicate nella G.U.R.I. del 9 novembre 2012, hanno
dato attuazione alle previsioni dell'art. 5-bis del D.L. 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto
2012, n. 122, come integrato dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
definendo le particolari modalita' dei controlli "antimafia" sul
processo di ricostruzione delle localita' colpite dalla crisi sismica
del maggio del 2012.
In questo contesto, una particolare attenzione e' stata dedicata
alla prevenzione delle infiltrazioni criminali negli interventi,
commissionati dai privati con l'impiego dei contributi pubblici
previsti dal medesimo D.L. n. 74/2012, per il recupero degli immobili
destinati ad uso abitativo ovvero dei siti utilizzati per attivita'
di impresa, da intendersi nell'accezione vasta rinvenibile nell'art.
1 dell'Allegato I del Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione
Europea del 6 agosto 2008. (1)
Gli indirizzi forniti su questo versante hanno il carattere di
una cornice generale, costruita sui tratti comuni a questi due
"segmenti" della ricostruzione privata che, naturalmente, e'
suscettibile di essere arricchita in relazione alle criticita' ed
esigenze destinate ad emergere nel tempo.
1.2. Nell'ottica appena descritta diventano, dunque, importanti
per l'attivita' del Comitato gli spunti di riflessione che provengono
sia dai Prefetti dell'area sismica, sia dai Commissari delegati e
dalle loro Strutture di supporto.
In particolare, le interlocuzioni intercorse con la Struttura di
supporto del Commissario delegato per l'Emilia Romagna hanno
evidenziato come, in questa fase, il "filone" della ricostruzione
privata in cui e' piu' avvertito il rischio di infiltrazioni
criminali sia quello riguardante la ricostruzione degli insediamenti
produttivi.
La sensibilita' di questo settore risale, infatti, ad una
pluralita' di ragioni (maggiore entita' dei contributi, intrinseca
urgenza degli interventi determinata dalla necessita' di riprendere
le attivita' produttive) che fanno si' che le organizzazioni
criminali siano tentate di intravedere in questo "segmento" della
ricostruzione opportunita' piu' allettanti di ingerenza.
A fronte di questi rischi sono gia' state adottate, previe intese
con il Comitato, alcune iniziative in sede locale.
Difatti, il Commissario delegato per la ricostruzione dell'Emilia
Romagna, con Ordinanza n. 91 del 17 dicembre 2012, ha assoggettato al
regime delle white list ulteriori tipologie di forniture e lavori
oltre quelle gia' previste dall'art. 5-bis, comma 2, del D.L. n.
74/2012, tra le quali ve ne sono alcune specificamente connesse
all'esecuzione degli interventi di ripristino di attivita' produttive
nei settori farmaceutici ed alimentari.
La stessa Ordinanza prevede, inoltre, che questo catalogo
"aggiuntivo" possa essere ulteriormente ampliato anche ad altre
attivita' che risultino piu' ricorrenti nell'ambito di questo
"filone" della ricostruzione "privata".
1.3. Anche alla luce di queste evoluzioni, il Comitato - in
virtu' della legittimazione a dettare norme sui controlli antimafia
anche sulla ricostruzione "privata", conferita dall'art. 5-bis, comma
4, del D.L. n. 74/2012 - rileva la necessita' di integrare il modello
generale delle verifiche previste dalle Linee Guida del 9 novembre
scorso, con ulteriori calibrate iniziative dedicate particolarmente
ai lavori, e delle connesse prestazioni, finalizzati al ripristino
delle attivita' produttive dell'area sismica.
In particolare, appare opportuno che dette iniziative assumano il
connotato di un accurato monitoraggio di questo insieme di
interventi, demandandone lo svolgimento ai Prefetti delle province
dell'area sismica; cio' al duplice fine di:
- individuare, tra le varie tipologie di prestazioni, forniture e
lavori, cui si fa ricorso con maggiore frequenza, quelle che
risultano, sulla base di dati concreti, piu' esposte ai rischi di
infiltrazione criminale;
- mettere a disposizione dei Prefetti dell'area sismica una base
conoscitiva di insieme, utile per orientare i controlli in situ che
devono comunque essere eseguiti per il tramite dei Gruppi Interforze
a mente delle Linee Guida del 9 novembre 2012 (si veda, in
particolare, la Parte III, paragrafo 3.3 indicazioni relative
all'attivita' di controllo).
In relazione a quanto precede, sono definite nei seguenti
termini, salvo modifiche e integrazioni che potranno intervenire, le
modalita' di svolgimento di tale azione di monitoraggio.
2. Oggetto del monitoraggio.
2.1. In via preliminare, il Comitato ritiene opportuno
riconfermare che anche questa iniziativa di monitoraggio deve
svolgersi in continuita' con la "filosofia" operativa indicata dal
Comitato nelle Linee Guida del 9 novembre 2012 relativamente alle
verifiche da svilupparsi nel campo della ricostruzione "privata".
Con tale atto di indirizzo (piu' specificamente alla Parte III,
paragrafo 3, punto 3.3), sono stati sottolineate le "coordinate"
entro le quali devono muoversi i controlli sulla ricostruzione
"privata":
- l'esigenza che le verifiche si sviluppino secondo percorsi
amministrativi "fluidi", che sgravino i privati da oneri non
necessari e valorizzino il ricorso a "risorse" gia' presenti nel
sistema, tenendo comunque presenti anche i parametri di
"sostenibilita' amministrativa", onde evitare possibili entropie di
sistema che comprometterebbero l'efficacia complessiva delle
attivita' di prevenzione delle infiltrazioni mafiose;
- di conseguenza, la necessita' che l'attivita' di controllo, per
non essere dispersiva, si focalizzi su specifici filoni di interesse
collegati alla possibilita' che i lavori di ricostruzione attraggano
il prevedibile interesse delle consorterie criminali, determinando
tentativi di inserimento perseguiti anche attraverso sofisticate
forme di schermatura giuridico-finanziaria di piu' difficile
individuazione.
Coerentemente, con i "parametri" appena evocati e con l'assetto
complessivo dei controlli antimafia apprestato per la ricostruzione
privata nel contesto territoriale colpito dal sisma del maggio 2012,
l'iniziativa di monitoraggio in questione dovra' essere portata
avanti secondo una logica di "rete" che coinvolga i diversi soggetti
istituzionali competenti all'erogazione dei contributi pubblici e
faccia leva anche su una consapevole collaborazione pubblico -
privato.
2.2. Cio' premesso, il Comitato ritiene che il monitoraggio sulle
attivita' di ripristino degli insediamenti produttivi debba
concentrarsi su quelle per le quali i Commissari delegati,
direttamente o attraverso i Soggetti attuatori, concedano contributi
la cui entita' lasci presumere una significativa complessita' e
varieta' delle prestazioni da eseguirsi.
Tale tratto di significativita' viene individuato, in questa
fase, negli interventi volti a ristabilire la piena funzionalita'
degli immobili destinata ad attivita' di impresa (nell'accezione
ampia di derivazione comunitaria evocata nella premessa), per i quali
siano assentite erogazioni di importo pari o superiore ai 500mila
euro. (2)
Nell'ambito di questo spettro, il monitoraggio dovra' riguardare
evidentemente, non solo l'impresa direttamente affidataria dei lavori
o comunque delle prestazioni finanziate dai contributi pubblici, ma
anche l'intera "filiera" dei relativi subappaltatori e
sub-contraenti, cosi' come risulta definita dall'art. 6, comma 3, del
D.L. 12 novembre 2010, n. 187 ed illustrata negli indirizzi
applicativi contenuti nella determinazione dell'Autorita' di
vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011.
3. Modalita' del monitoraggio.
3.1. Come si e' gia' anticipato, l'iniziativa in questione andra'
sviluppata massimizzando il ricorso alle informazioni gia' in
possesso dei Soggetti istituzionali competenti all'erogazione dei
cennati contributi pubblici e limitando al minimo possibile gli oneri
per il privato.
A questo proposito, il Comitato rileva che sono stati emanati dai
Commissari delegati specifici provvedimenti volti a disciplinare le
modalita' e le procedure con le quali le imprese interessate
richiedono la concessione dei finanziamenti (si veda a tal proposito
le Ordinanze del Commissario delegato per la Ricostruzione
dell'Emilia Romagna n. 57 del 12 ottobre 2012 e n. 75 del 15 novembre
2012 e le correlate Linee Guida, pubblicate sul Bollettino Ufficiale
Telematico della Regione Emilia Romagna del 16 novembre 2012).
Tali provvedimenti prevedono che, all'atto della presentazione
dell'istanza di concessione dei finanziamenti, il richiedente
indichi, ove gia' individuate, l'impresa affidataria dei lavori
(appaltatore diretto) e le altre ditte esecutrici (nel caso
dell'Emilia Romagna, anche l'impresa fornitrici di eventuali
prefabbricati).
3.2. Tenuto conto di cio', al fine di alimentare il flusso
informativo indispensabile ai Prefetti per avviare il monitoraggio,
si ritiene necessario che i Commissari delegati ovvero i Soggetti
attuatori di cui si avvalgono, all'atto dell'emanazione del
provvedimento di concessione di ciascun contributo di importo pari o
superiore alla predetta "soglia" dei 500mila euro, provvedano a:
- comunicare alla Prefettura-UTG competente per il luogo di
esecuzione degli interventi, i dati identificativi dell'impresa
beneficiaria del contributo e, se gia' indicati nell'istanza, i dati
identificavi dell'appaltatore diretto, nonche' degli altri operatori
economici della filiera;
- prescrivere all'impresa beneficiaria del contributo di inserire
nel contratto stipulato con l'appaltatore diretto clausole che
impegnano quest'ultimo a comunicare alle Strutture competenti (degli
stessi Commissari delegati o dei Soggetti attuatori) l'elenco delle
ditte della filiera e le eventuali variazioni che dovessero
intervenire nel corso della realizzazione degli interventi
finanziati. Si precisa che tali clausole si aggiungono a quelle in
funzione "antimafia" gia' raccomandate dal Comitato nelle citate
Linee Guida che legittimano il beneficiario dei contributi per la
ricostruzione e l'appaltatore diretto a risolvere i contratti
stipulati con imprese eventualmente colpite da provvedimenti
interdittivi del Prefetto;
- trasmettere, per il tramite delle suddette Strutture, alla
Prefettura-UTG competente, i suddetti elenchi relativi agli
interventi rientranti nel campo di interesse del monitoraggio.
In un'ottica tesa a snellire questi adempimenti, il Comitato
segnala l'opportunita' che il flusso di queste comunicazioni si
sviluppino sfruttando al massimo i mezzi di comunicazione telematica.
Si raccomanda, quindi, alle Prefetture di voler individuare e
comunicare ai Commissari delegati e ai relativi Soggetti attuatori
l'indirizzo di posta elettronica che potra' essere utilizzato per le
esigenze in discorso.
3.3. La Prefettura-UTG, sulla base dei dati cosi' acquisiti,
intraprendera' le seguenti azioni:
- sistematizzazione dei dati mano a mano che affluiscono, in modo
da consentire l'elaborazione in progress di statistiche atte ad
individuare le tipologie di forniture, prestazioni e lavori piu'
ricorrenti;
- analisi dei dati da parte del Gruppo Interforze che a questo
fine si avvarra' anche del contributo di "intelligence" che sara'
offerto dal GIRER. Tale attivita' di analisi dovra' essere
finalizzata, oltre che ad individuare le principali linee di tendenza
che si registrano nello specifico "segmento" della ricostruzione
privata, anche ad enucleare le imprese che appaiono di maggiore
interesse ai fini dell'avvio di mirati controlli. Sotto questo punto
di vista, il Comitato ritiene opportuno segnalare che puo' rivelarsi
importante sottoporre a verifiche non solo, com'e' ovvio, gli
operatori economici nei cui riguardi sono gia' emerse indicazioni di
contiguita' mafiosa possibile o conclamata, ma anche imprese che, non
essendo mai state oggetto di controlli in precedenza, possono celare
tentativi di ingerenza mafiosa rimasti occulti.
- esecuzione di controlli sulle imprese di interesse (siano esse
l'appaltatore diretto ovvero subcontraenti), possono avvenire sia
nella forma di accertamenti del tipo di quelli previsti per il
rilascio dell'informazione "antimafia", sia attraverso iniziative
ispettive in cantiere da condursi secondo le modalita' illustrate
nelle piu' volte ricordate Linee Guida del 9 novembre 2012 (Parte
III, paragrafo 3, punti 3.2 e 3.3). Le citate previsioni disciplinano
anche le conseguenze giuridiche scaturenti da eventuali informazioni
antimafia interdittive adottate dai Prefetti.
4. Durata del monitoraggio.
4.1. In considerazione della speditezza che caratterizzera' gli
interventi di ripristino degli insediamenti industriali, il
monitoraggio sara' attuato in un arco temporale predefinito, che il
Comitato fissa, sin da adesso, in sei mesi a decorrere dal
quindicesimo giorno dalla pubblicazione delle presenti Linee Guida
nella G.U.R.I..
Al termine di tale periodo di tempo, i Prefetti dell'area sismica
predisporranno un rapporto conclusivo sugli esiti delle iniziative in
commento, corredato da ragguagli statistici idonei ad evidenziare le
tipologie piu' ricorrenti di prestazioni, forniture e lavori
riscontrate, nonche' gli esiti raggiunti attraverso i controlli a
campione eseguiti.
Sulla scorta di questi dati, il Comitato provvedera' ad
effettuare le opportune analisi proponendo, se del caso, ulteriori
integrazioni del "catalogo" delle attivita' da assoggettare al regime
delle white fist previste dall'art. 5-bis, comma 2, del D.L. n. 74/
2012.
(1) Sono quindi beneficiari dei contributi in questione: gli
operatori economici industriali, dei servizi, commerciali,
artigianali, del turismo, dell'agricoltura, dell'agriturismo,
della zootecnia e delle attivita' professionali.
(2) Giova precisare che i contributi concessi per tali finalita' sono
destinati a finanziare gli interventi di demolizione, costruzione
e ricostruzione di edifici, di rafforzamento strutturale e
miglioramento sismico, nonche' quelli riguardanti la
realizzazione dei relativi impianti tecnologici (idraulici,
elettrici, di riscaldamento e raffrescamento).
Nessun commento:
Posta un commento