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lunedì 25 marzo 2013

I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro) Circ. 20-3-2013 n. 15 L. n. 92/2012 (c.d. Riforma lavoro) - Art. 69-bis, D.Lgs. n. 276/2003 - Partite Iva - Indicazioni operative. Obbligo assicurativo. Disciplina contributiva. Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rischi.


I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro)
Circ. 20-3-2013 n. 15
L. n. 92/2012 (c.d. Riforma lavoro) - Art. 69-bis, D.Lgs. n. 276/2003 - Partite Iva - Indicazioni operative. Obbligo assicurativo. Disciplina contributiva.
Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rischi.

Circ. 20 marzo 2013, n. 15 (1).

L. n. 92/2012 (c.d. Riforma lavoro) - Art. 69-bis, D.Lgs. n. 276/2003 - Partite Iva - Indicazioni operative. Obbligo assicurativo. Disciplina contributiva.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rischi.



Quadro Normativo

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124: "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" (Gazz. Uff. 13 ottobre 1965, n. 257);

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" (Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292);

Legge 2 agosto 1990, n. 233: "Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi" (Gazz. Uff. 13 agosto 1990, n. 188);

Legge 8 agosto 1995, n. 335: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare" (Gazz. Uff. 16 agosto 1995, n. 190);

D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38: "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144" (Gazz. Uff. 1° marzo 2000, n. 50);

D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276: "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30" (Gazz. Uff. 9 ottobre 2003, n. 235);

D.L. 22 giugno 2012, n. 83: "Decreto convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134 - Misure urgenti per la crescita del Paese" (Decreto Sviluppo - Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147);

Legge 28 giugno 2012, n. 92: "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" (Gazz. Uff. 3 luglio 2012, n. 153 - Riforma del lavoro);

D.M. 20 dicembre 2012: "Presunzione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 69-bis, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003: ambito di non applicazione";

Circ. 11 dicembre 2012, n. 29/2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: "L. n. 92/2012 (c.d. Riforma lavoro). Collaborazione coordinata e continuativa a progetto - indicazioni operative per il personale ispettivo";

Circ. 27 dicembre 2012, n. 32/2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: "L. n. 92/2012 (c.d. riforma lavoro) - Art. 69-bis, D.Lgs. n. 276/2003 - Partite Iva - Indicazioni operative per il personale ispettivo";

Circ. 11 aprile 2000, n. 32 dell'Inail: "Assicurazione dei lavoratori parasubordinati";

Circ. 18 marzo 2004, n. 22 dell'Inail: "Collaborazioni coordinate e continuative. Lavoro a progetto e lavoro occasionale. Applicazione della nuova disciplina";

Circ. 5 settembre 2012, n. 42 dell'Inail: "Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° gennaio 2012";

Circ. 19 febbraio 2013, n. 13 dell'Inail: "Collaborazione coordinata e continuativa a progetto alla luce delle modifiche apportate agli artt. 61 e segg. del D.Lgs. n. 276/2003 dall'art. 1, commi 23-25 della L. 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Riforma lavoro). Obbligo assicurativo".



Premessa

La Riforma del lavoro ha introdotto l'art. 69-bis nel D.Lgs. n. 276/2003 [1] con l'obiettivo di contrastare il ricorso alle prestazioni dei titolari di partite Iva in regime di mono-committenza.

Ciò attraverso la previsione di presunzioni legali circa la sussistenza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito i presupposti per attuare le nuove disposizioni, con la Circ. 27 dicembre 2012, n. 32/2012 cui ha fatto seguito il D.M. 20 dicembre 2012 che individua, a titolo esemplificativo, albi, ruoli, registri ed elenchi la cui appartenenza esclude l'applicazione della presunzione.


[1] Art. 1, comma 26, L. 28 giugno 2012, n. 92 come modificato dall'art. 46-bis, comma 1, lett. c) del D.L. 22 giugno 2012, n. 83.



1. Nozione di partita Iva

Come precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la partita IVA è un particolare strumento fiscale riservato, oltre che alle imprese, ai lavoratori autonomi ovvero a quei lavoratori che, ai sensi dell'art. 2222 c.c, si obbligano a compiere verso un corrispettivo un 'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Più nello specifico, secondo l'art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, sono titolari di partita IVA i soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione.

Il Ministero precisa, peraltro, che lo stesso strumento (ossia la partita Iva, n.d.r.) non è comunque precluso a soggetti che, sotto il profilo lavoristico, vedono inquadrate le proprie prestazioni nello specifico ambito della collaborazione coordinata e continuativa che - lo si ricorda - costituisce anch'essa una forma di lavoro autonomo.



2. Presunzione legale di collaborazione coordinata e continuativa

2.1 Presupposti


La Riforma [2] stabilisce che il rapporto di lavoro instaurato con un titolare di partita Iva si presume di collaborazione coordinata e continuativa a progetto [3], salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, se sussistano almeno due dei seguenti presupposti, per i quali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito appositi approfondimenti [4] e, in particolare:

a) Durata della collaborazione : tale periodo (da individuare nell'ambito di ciascun anno civile dal 1° gennaio al 31 dicembre) deve essere almeno pari a 8 mesi annui (ossia 241 giorni, anche non continuativi) per due anni consecutivi. Tale presupposto potrà realizzarsi solo a decorrere dai periodi 1° gennaio-31 dicembre degli anni 2013 e 2014. La verifica potrà essere effettuata una volta maturati i due anni indicati dalla normativa in materia.

b) Fatturato : deve essere pari all'80% del ricavato nell'arco di due anni solari consecutivi. Si considerano i soli corrispettivi derivanti da prestazioni autonome (con esclusione delle prestazioni di lavoro subordinato, di lavoro accessorio o di altra natura) fatturate (indipendentemente da un effettivo incasso delle somme pattuite) nel biennio solare (2 periodi di 365 giorni non coincidenti necessariamente con il biennio civile) decorrente dal 18 luglio 2012. Qualora si intenda far valere tale condizione unitamente a quella concernente la durata della prestazione professionale, si ritiene tuttavia che il criterio dell'anno civile - adoperato in relazione alla durata superiore a 8 mesi annui per due anni consecutivi - attragga necessariamente anche il criterio reddituale. In altri termini, poiché, in tal caso, occorre prendere in considerazione, ai fini della durata, i periodi dal 1° gennaio al 31 dicembre di due anni consecutivi, gli anni solari considerati ai fini reddituali dovranno necessariamente coincidere con i citati periodi.

Anche in tal caso, si potrà procedere alla verifica, decorsi i due anni indicati dalla normativa in materia.

c) Postazione fissa di lavoro : tale presupposto si verifica quando, negli archi temporali utili alla realizzazione di una delle altre condizioni indicate, il collaboratore possa usufruire di una postazione ubicata in locali in disponibilità del committente. Pertanto, per i primi due presupposti, la verifica potrà essere fatta solo a posteriori, una volta che siano trascorsi i due anni stabiliti dalla Legge. Invece il terzo presupposto, relativo alla postazione fissa, potrà essere verificato da subito anche se da solo non potrà mai far scattare alcuna presunzione di legge.

In definitiva, il momento a partire dal quale si potrà effettuare una verifica anche da parte dei lavoratori interessati, dipenderà dalla combinazione delle condizioni sopra riportate: ad esempio, se si farà valere la postazione fissa e il fatturato di oltre l'80%, la prima verifica potrà essere fatta non prima del 18 luglio 2014, data di scadenza dei due anni solari previsti dalla legge. Se invece, le condizioni sono la durata della collaborazione e la postazione fissa, oppure la durata della collaborazione e il fatturato, la prima verifica non potrà essere effettuata prima del 2015, atteso che il biennio interessato sarà il 2013/2014.


[2] Art. 69-bis del D.Lgs. n. 276/2003, aggiunto dall'art. 1, comma 26, L. 28 giugno 2012, n. 92 come modificato dall'art. 46-bis comma 1, lett. c) del D.L. 22 giugno 2012, n. 83.

[3] In assenza di progetto specifico, la prestazione si considera resa nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

[4] Circ. 27 dicembre 2012, n. 32/2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


2.2 Operatività della presunzione


Nel caso in cui il collaboratore ricada in almeno due di tali presupposti, scatterà la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa a progetto che sarà considerata legittima, in presenza di uno specifico progetto.

Si tratta di una presunzione relativa, in quanto il committente può dimostrare la genuinità del rapporto di lavoro autonomo.

Quindi, non si applica la presunzione e la prestazione resa dal titolare di partita IVA è genuina, quando il committente dimostra in maniera concreta l'esistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro autonomo.



3. Effetti della presunzione

La presunzione legale di collaborazione coordinata e continuativa per le attività svolte in regime di mono-committenza comporta l'applicazione della disciplina in materia di lavori a progetto [5].

Pertanto, nella prestazione del titolare di partita Iva ricondotta a una collaborazione coordinata e continuativa deve essere individuato un progetto elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato [6] a decorrere dalla data di costituzione del rapporto.

In sintesi, se la prestazione resa da un titolare di partita Iva per conto di un committente non è riconducibile a un incarico di lavoro autonomo occasionale, il contratto si trasforma in:

- collaborazione coordinata e continuativa a progetto, quando sia presente un progetto;

- rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di costituzione del rapporto, se il progetto non è presente.


[5] D.Lgs. n. 276/2003, Titolo VII, Capo I. In tal caso, la prestazione ricondotta a una collaborazione a progetto comporta l'applicazione delle norme sulla sospensione del rapporto in caso di malattia e infortunio e di proroga dello stesso in caso di gravidanza.

[6] Art. 1, comma 24, della L. 28 giugno 2012, n. 92.



4. Regime transitorio

È stato previsto un apposito regime transitorio in base al quale, per i rapporti già in essere, le nuove regole imposte dalla Riforma del lavoro entreranno in vigore solo dal 18 luglio 2013, al fine di consentire ai professionisti e alle aziende di adeguarsi alle nuove disposizioni. Per le nuove collaborazioni, invece, ossia per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della Riforma del lavoro, le nuove disposizioni sono applicabili dal 18 luglio 2012 [7].


[7] Art. 69-bis, comma 4, D.Lgs. n. 276/2003.



5. Obbligo assicurativo e premio assicurativo

In presenza di prestazioni autonome convertite in collaborazioni coordinate e continuative a progetto, l'obbligo assicurativo è assolto secondo le condizioni previste per i lavoratori parasubordinati [8] ossia se sussistano i requisiti oggettivi e soggettivi per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Per quanto riguarda il calcolo del premio assicurativo si confermano le istruzioni in vigore per i lavoratori parasubordinati [9].

Coerentemente con tali disposizioni, il premio assicurativo dovuto - ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente - è calcolato in base al tasso applicabile all'attività svolta, sull'ammontare delle somme effettivamente erogate al collaboratore, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall'Inail [10].


[8] Art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000; Circ. 18 marzo 2004, n. 22 dell'Inail e Circ. 19 febbraio 2013, n. 13 dell'Inail.

[9] Circ. 11 aprile 2000, n. 32 dell'Inail, nota 26 gennaio 2001 della Direzione centrale rischi, "Assicurazione dei lavoratori parasubordinati; innovazioni introdotte dal collegato fiscale alla Finanziaria 2000" e Circ. 18 marzo 2004, n. 22 dell'Inail.

[10] D.P.R. n. 1124/1965, art. 116, cui rinvia il D.Lgs. n. 38/2000, art. 5. Per l'anno 2012 l'imponibile minimo e massimo previsto ai fini del calcolo del premio assicurativo dovuto è riportato nella Circ. 5 settembre 2012, n. 42 dell'Inail, paragrafo 7.



6. Partite Iva genuine

In questi casi, la Riforma cerca di valorizzare le caratteristiche professionali e di accentuarne il carattere di autonomia (Relazione illustrativa al d.d.l.). Non rientrano nella nuova disciplina di cui all'art. 69-bis del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., le prestazioni lavorative che presentano determinati requisiti di professionalità o che hanno un determinato valore economico.

La presunzione legale di collaborazione coordinata e continuativa è esclusa [11], quando la prestazione:

a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;

b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (per il 2012, il reddito minimo annuo di riferimento è di Euro 18.662,50).

Ulteriore esclusione dall'applicazione della presunzione è il caso in cui la prestazione sia resa nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione a un ordine professionale ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali e stabilisce specifici requisiti e condizioni. L'esclusione, in definitiva, non vale per tutte le attività lavorative del professionista, ma solo per quelle prestazioni che costituiscono lo svolgimento dell'attività professionale per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi professionali [12]. La ricognizione di tali attività professionali (escluse dall'ambito applicativo delle presunzioni legali da applicare alle prestazioni rese dai titolari di partita Iva) è stata effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'allegato D.M. 20 dicembre 2012, che demanda agli organismi di certificazione monitoraggi periodici sugli incarichi professionali. Gli ordini o collegi professionali, i registri, gli albi, i ruoli e gli elenchi professionali qualificati sono esclusivamente quelli tenuti o controllati da un'amministrazione pubblica nonché da federazioni sportive, in relazione ai quali l'iscrizione è subordinata al superamento di un esame di stato o comunque alla necessaria valutazione, da parte di specifico organo, dei presupposti legittimanti lo svolgimento della attività [13].


[11] Art. 69-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003.

[12] Art. 61, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003.

[13] D.M. 20 dicembre 2012 che si allega.


Il Direttore generale



Allegato 1


D.M. 20 dicembre 2012

Presunzione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 69-bis, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003: ambito di non applicazione


Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali


Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita");

Visto l'art. 69-bis del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante la disciplina delle "altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonome", introdotto dall'art. 1, comma 26, della citata legge 28 giugno 2012, n. 92;

Considerato che l'art. 69-bis introduce una presunzione relativa all'esistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto in relazione alle prestazioni rese da "persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto" qualora ricorrano taluni presupposti;

Visto in particolare il comma 3 del citato art. 69-bis secondo il quale la citata presunzione "non opera altresì con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni";

Visto altresì che, ai sensi dell'art. 69-bis, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "alla ricognizione delle predette attività si provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti sociali";

Sentite le parti sociali in data 14 e 22 novembre 2012;


Adotta il seguente decreto


Art. 1

Ambito di applicazione.


1. La presunzione di cui all'articolo 69-bis, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 non opera con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine o collegio professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati di cui all'articolo 2.


Art. 2

Ordini professionali, registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati.


1. Gli ordini o collegi professionali, i registri, gli albi, i ruoli e gli elenchi professionali qualificati di cui all'articolo 69-bis, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono esclusivamente quelli tenuti o controllati da una amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché da federazioni sportive, in relazioni ai quali l'iscrizione è subordinata al superamento di un esame di stato o comunque alla necessaria valutazione, da parte di specifico organo, dei presupposti legittimanti lo svolgimento della attività.

2. L'allegato 1 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante, riporta a mero titolo esemplificativo gli ordini, i collegi, i registri, gli albi, i ruoli e gli elenchi di cui al comma 1.


Art. 3

Registro delle imprese.


1. L'iscrizione ai soli fini di pubblicità dichiarativa di impresa individuale al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 non costituisce elemento di esclusione dalla applicazione della presunzione di cui all'articolo 69-bis del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.


Art. 4

Certificazione del contratto e monitoraggio.


1. Le Commissioni di certificazione possono certificare i contratti di incarico professionale anche al fine di accertare il possesso dei requisiti e condizioni di cui all'articolo 2.

2. A fini di monitoraggio, le commissioni di certificazione trasmettono alla Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, con periodicità almeno semestrale, i dati relativi ai contratti di incarico professionale rispetto ai quali è stata richiesta la certificazione, evidenziando i dati relativi ai contratti certificati e l'inapplicabilità della presunzione di cui all'articolo 69-bis, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

3. La Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro predispone annualmente un monitoraggio in relazione alla attività di certificazione di cui al comma 2.


Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Elsa Fornero


Allegato 1 al D.M. 20 dicembre 2012


Ordini professionali riconosciuti (in ordine di attuazione):


Consiglio Nazionale del Notariato (L. n. 89/1913);

Consiglio Nazionale Ingegneri (L. n. 1395/1923, R.D. n. 2537/1925, D.Lgs.Lgt. n. 382/1944);

Consiglio Nazionale dei Chimici (R.D. n. 842/1928, L n. 897/1938, D.Lgs.Lgt. n. 382/1944);

Ordine Nazionale Forense (R.D.L. n. 1578/1933 conv. da L. n. 36/1934);

Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (ex Consiglio Nazionale Architetti) (L. n. 1395/1923, che ha assunto la sua attuale denominazione ai sensi del D.P.R. n. 328/2001);

Ordine Nazionale degli Attuari (L. n. 194/1942);

Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri (D.Lgs.C.P.S. n. 233/1946);

Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (D.Lgs.C.P.S. n. 233/1946 e D.P.R. n. 221/1950);

Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (D.Lgs.C.P.S. n. 233/1946);

Ordine Nazionale dei Giornalisti (L. n. 69/1963);

Consiglio Nazionale dei Geologi (L. n. 112/1963);

Ordine Nazionale dei Biologi (L. n. 396/1967);

Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (L. n. 3/1976);

Ordine Nazionale dei Consulenti del lavoro (L. n. 12/1979);

Ordine Nazionale degli Psicologi (L. n. 56/1989);

Ordine degli Assistenti Sociali (L. n. 84/1993);

Ordine dei Tecnologi Alimentari (L. n. 59/1994);

Ordine dei consulenti in proprietà industriale (D.Lgs. n. 30/2005, recante Codice della proprietà industriale, artt. 201 e ss.);

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, quale nuovo unificato da ex Ordine dei Dottori commercialisti e da ex Collegio dei Ragionieri (D.Lgs. n. 139/2005).


Collegi riconosciuti (in ordine di attuazione):


Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (R.D. n. 275/1929);

Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati (R.D. n. 274/1929 e D.Lgs.Lgt. n. 382/1944);

Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche (D.Lgs.C.P.S. n. 233/1946);

Federazione Nazionale Collegio degli Infermieri e dei Vigilanti dell'infanzia (L. n. 1049/1954);

Collegio provinciale dei tecnici di radiologia e relativa Federazione nazionale (L. n. 1103/1965);

Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati (L. n. 251/1986);

Collegi regionali e provinciali delle Guide alpine (L. n. 6/1989);

Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati (L. n. 54/1991).


Organismi che pur gestendo un albo non sono costituiti in forma di ordine professionale:


Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali (L. n. 1612/1960);

Albo unico dei Promotori Finanziari (D.Lgs. n. 58/1998).



Allegato 2


Circ. 27 dicembre 2012, n. 32/2012

L. n. 92/2012 (c.d. riforma lavoro) - Art. 69-bis, D.Lgs. n. 276/2003 - Partite IVA - Indicazioni operative per il personale ispettivo (2)

(2) Il testo della circolare 27 dicembre 2012, n. 32/2012, emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è riportato autonomamente.



D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 69-bis
L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 46-bis
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 35
Circ. 27 dicembre 2012, n. 32/2012

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