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lunedì 25 marzo 2013

Agenzia delle Entrate Circ. 21-3-2013 n. 6/E Cinque per mille per l'esercizio finanziario 2013. Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contribuenti.


Agenzia delle Entrate
Circ. 21-3-2013 n. 6/E
Cinque per mille per l'esercizio finanziario 2013.
Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contribuenti.

Circ. 21 marzo 2013, n. 6/E (1).

Cinque per mille per l'esercizio finanziario 2013.

(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contribuenti.



Premessa

L'art. 23, comma 2, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha confermato, per l'esercizio finanziario 2013, l'istituto del cinque per mille a sostegno delle stesse categorie di soggetti e con le medesime modalità previste per l'esercizio 2012.

I termini per gli adempimenti a carico degli enti interessati nonché quelli previsti per le attività delle Amministrazioni coinvolte rimangono invariati nel mese e nel giorno, mentre sono aggiornati per l'anno di riferimento.

La presente circolare illustra le modalità e i termini degli adempimenti necessari per accedere al beneficio per l'esercizio finanziario 2013 relativamente ai seguenti soggetti:

- enti del "volontariato", per i quali l'Agenzia delle entrate provvede ad acquisire sia la domanda di iscrizione che la dichiarazione sostitutiva e ad effettuare i controlli ai fini dell'ammissione al beneficio;

- associazioni sportive dilettantistiche, per le quali l'Agenzia delle entrate riceve le domande di iscrizione.

La circolare fornisce una guida alla corretta effettuazione degli adempimenti degli enti sopra indicati, richiamando in particolare l'attenzione, anche attraverso l'inserimento di appositi riquadri, sugli aspetti per i quali sono state rilevate maggiori criticità e che sono stati più frequentemente causa di esclusione dal contributo.

Le istruzioni sulle modalità di effettuazione degli adempimenti degli enti della ricerca scientifica e dell'Università, degli enti della ricerca sanitaria e degli enti che effettuano attività di tutela, di promozione o di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici sono fornite dalle Amministrazioni di rispettiva competenza.



1. Adempimenti per gli enti del "volontariato" e per le associazioni sportive dilettantistiche

1.1 Domanda di iscrizione

Gli enti interessati a partecipare al riparto del contributo del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2013 sono tenuti a presentare apposita domanda di iscrizione.

Presentano la domanda di iscrizione all'Agenzia delle entrate gli enti del "volontariato" e le associazioni sportive dilettantistiche.

L'espressione enti del "volontariato" individua sinteticamente tutti gli enti di diritto privato, che operano senza finalità di lucro in settori di rilevanza sociale, elencati all'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.C.M. 23 aprile 2010.

In particolare, la tipologia di soggetti denominata enti del "volontariato" comprende i seguenti enti destinatari del contributo del cinque per mille:

- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nell'Anagrafe delle ONLUS;

- gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di Promozione Sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno iscritti nell'Anagrafe delle ONLUS in quanto ONLUS parziali, cioè limitatamente alle attività svolte nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori di attività elencati all'art. 10, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri del volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;

- le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, iscritte presso il Ministero degli Affari Esteri;

- le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'Albo nazionale delle società cooperative istituito con D.M. 23 giugno 2004 del Ministro delle attività produttive nonché i consorzi di cooperative con la base sociale formata per il cento per cento dalle stesse cooperative sociali;

- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

- le associazioni e fondazioni di diritto privato, iscritte nel registro delle persone giuridiche, che operano senza fine di lucro negli stessi settori di attività delle ONLUS elencati all'art. 10, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 [1].


La tipologia di appartenenza dell'ente deve essere espressamente indicata nella domanda (Sezione I del modello di iscrizione, vedi paragrafo 1.3) e l'iscrizione nell'Anagrafe delle ONLUS ovvero negli appositi elenchi, albi e registri, compreso il registro delle persone giuridiche, deve sussistere fin dal momento della presentazione della domanda ovvero al termine fissato per la presentazione della stessa (7 maggio 2013).

Per le associazioni e fondazioni riconosciute lo svolgimento dell'attività in uno o più dei settori elencati all'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997:

- deve risultare espressamente dallo statuto;

- deve trovare riscontro in concreto nell'attività effettivamente svolta;

- non deve avere carattere meramente occasionale e marginale.

L'assenza di fine di lucro comporta il divieto di distribuzione anche indiretta degli utili e avanzi di gestione e, in caso di scioglimento, il vincolo di devoluzione del patrimonio a un altro ente con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.


Le associazioni sportive dilettantistiche ammesse al riparto del cinque per mille sono quelle riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano nella cui organizzazione è presente il settore giovanile, affiliate alle Federazioni sportive nazionali o alle Discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono prevalentemente una delle seguenti attività:

- avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;

- avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;

- avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.


[1] I settori di operatività delle ONLUS sono 11: 1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 2) assistenza sanitaria; 3) beneficenza; 4) istruzione; 5) formazione; 6) sport dilettantistico; 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 (vd. ora il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409; 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22; 9) promozione della cultura e dell'arte; 10) tutela dei diritti civili; 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità definiti con apposito regolamento emanato con D.P.R. 20 marzo 2003, n. 135.


Modalità di presentazione


La domanda di iscrizione deve essere presentata all'Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica direttamente dai soggetti interessati abilitati ai servizi telematici e in possesso di pin code, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di legge.

L'iscrizione è effettuata attraverso l'apposita procedura per la domanda di iscrizione relativa all'esercizio finanziario 2013, utilizzando il software dedicato al "5 per mille" disponibile sul sito della stessa Agenzia www.agenziaentrate.gov.it.


Il sistema telematico restituisce entro cinque giorni dall'invio della domanda di iscrizione una ricevuta che attesta l'esito della trasmissione.

Qualora dalla ricevuta telematica risulti che l'invio non è andato a buon fine occorre verificare il motivo dello scarto e ripetere successivamente l'invio della domanda con le informazioni corrette.


Termini di presentazione


Le domande di iscrizione vanno presentate a partire dal 22 marzo 2013, data di apertura del canale telematico, ed entro il termine del 7 maggio 2013.


Entro il 20 maggio 2013 il rappresentante legale dell'ente (o un suo delegato) che rileva la presenza di errori nei dati degli elenchi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche pubblicati sul sito dell'Agenzia delle entrate entro il 14 maggio (vedi successivo paragrafo 6) può chiederne la correzione alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'ente, in base alle indicazioni fornite nelle istruzioni al modello di iscrizione al cinque per mille, utilizzando i modelli AA7/10 o AA5/6 a seconda che si tratti o meno di soggetti titolari di partita IVA.


1.2 Dichiarazione sostitutiva


Successivamente alla domanda di iscrizione gli enti del "volontariato" sono tenuti a presentare sempre all'Agenzia delle entrate una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti che danno diritto al contributo.


La presentazione della dichiarazione sostitutiva è condizione necessaria per l'ammissione al riparto della quota del cinque per mille. Pertanto, l'ente presente negli elenchi degli iscritti al cinque per mille non può essere ammesso al beneficio in assenza di trasmissione di regolare dichiarazione sostitutiva.

Nella dichiarazione sostitutiva, il rappresentante legale deve attestare che l'ente è iscritto nell'anagrafe, albo, elenco o registro ai sensi della normativa che disciplina il settore di attività cui l'ente appartiene in base a quanto indicato nella domanda di iscrizione.


Le associazioni sportive dilettantistiche devono trasmettere la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, all'Ufficio del CONI territorialmente competente.


Modalità di presentazione


La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e trasmessa, unitamente alla copia del documento di identità, con raccomandata a.r. alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'ente.

In alternativa, l'anzidetta dichiarazione sostitutiva può essere inviata dagli interessati mediante la propria casella di posta elettronica certificata alla casella di posta elettronica certificata della Direzione Regionale territorialmente competente riportando nell'oggetto l'indicazione "dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2013" e allegando copia della dichiarazione sostitutiva, ottenuta mediante scansione dell'originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché copia del documento di identità.

Gli indirizzi PEC delle Direzioni regionali sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.


Alla dichiarazione sostitutiva, qualunque sia la modalità di trasmissione adottata, deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del rappresentante legale che sottoscrive la dichiarazione.

La copia del documento di identità deve sempre essere allegata anche se il rappresentante legale non è cambiato rispetto all'anno precedente.


Per facilitare la predisposizione della dichiarazione sostitutiva, la procedura telematica di iscrizione dell'Agenzia delle entrate permette agli enti che presentano la domanda di iscrizione all'Agenzia delle entrate (enti del volontariato e associazioni sportive dilettantistiche) la stampa di un modello di dichiarazione sostitutiva precompilato in alcuni campi con le informazioni riportate nella domanda all'atto dell'iscrizione. L'ente che intende utilizzare tale modello precompilato deve completare la dichiarazione con la sottoscrizione e la compilazione dei rimanenti campi.


Termini di presentazione


Il termine per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è il 1° luglio 2013 (termine prorogato in quanto il 30 giugno 2013 cade di domenica).


1.3 Modelli


I modelli per la domanda di iscrizione e per la dichiarazione sostitutiva, relativi all'esercizio finanziario 2013, per gli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche sono pubblicati sul sito dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Il modello da utilizzare per l'iscrizione al cinque per mille è unico, composto di due sezioni: la Sezione I "Riservata a: ONLUS ed enti del "volontariato", la Sezione II "Riservata a: Associazioni Sportive Dilettantistiche ".

I modelli per la dichiarazione sostitutiva sono due: uno per gli enti del "volontariato" e l'altro per le associazioni sportive dilettantistiche.



2. Regolarizzazione della domanda di iscrizione e della dichiarazione sostitutiva

Nel caso in cui:

- la domanda di iscrizione non sia stata regolarmente presentata entro i termini previsti (7 maggio 2013 per gli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche);

- la dichiarazione sostitutiva non sia stata regolarmente presentata entro i termini previsti (1° luglio 2013 per gli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche);

- non sia stata allegata alla dichiarazione sostitutiva copia del documento di identità del rappresentante legale è possibile sanare dette irregolarità entro il 30 settembre 2013.

Per la regolarizzazione è necessario:

- essere in possesso dei requisiti per l'ammissione al riparto della quota del cinque per mille alla data originaria di scadenza dei termini di presentazione della domanda di iscrizione;

- presentare la domanda di iscrizione e/o provvedere alla integrazione documentale (dichiarazione sostitutiva e copia del documento d'identità) entro l'anzidetto termine del 30 settembre;

- versare una sanzione di 258 euro.

La sanzione deve essere versata con il Modello F24, indicando il codice tributo 8115. È esclusa la possibilità di compensare l'importo della sanzione.


La possibilità di sanare gli eventuali ritardi o omissioni relativi alla domanda di iscrizione o alla dichiarazione sostitutiva si applica a tutti gli enti destinatari del contributo del cinque per mille, qualunque sia la categoria di appartenenza. La regolarizzazione delle domande di iscrizione ovvero della dichiarazione sostitutiva deve essere effettuata con le medesime modalità con le quali doveva essere effettuato l'invio originario.



3. Tabella di sintesi

22 marzo 2013
   

Apertura della procedura di iscrizione

7 maggio 2013
   

Termine per l'iscrizione telematica all'Agenzia delle entrate da parte degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche

20 maggio 2013
   

Termine per la presentazione delle istanze all'Agenzia delle entrate per la correzione di errori di iscrizione negli elenchi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche

1° luglio 2013
   

Termine per l'invio delle dichiarazioni sostitutive all'Agenzia delle entrate da parte degli enti del volontariato

30 settembre 2013
   

Termine per la regolarizzazione della domanda di iscrizione e/o delle successive integrazioni documentali
   



4. Comunicazione coordinate bancarie e postali per gli enti del volontariato

Al fine dell'accredito sul conto corrente bancario o postale della quota del cinque per mille spettante, i rappresentanti legali degli enti del "volontariato" possono comunicare le coordinate del conto corrente bancario o postale dell'ente all'Agenzia delle entrate.

La comunicazione delle coordinate va effettuata utilizzando il modello riservato a soggetti diversi dalle persone fisiche per la richiesta di accreditamento su conto corrente bancario o postale dei rimborsi fiscali e delle altre forme di erogazione.

Il modello e le relative istruzioni sono disponibili gratuitamente in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Il modello può essere presentato scegliendo una delle seguenti modalità:

- tramite gli uffici dell'Agenzia delle entrate;

- avvalendosi dei sistemi telematici Entratel o Fisconline.

Gli enti che non comunicano le proprie coordinate, ovvero che non dispongono di un conto corrente, vengono pagati con modalità alternative dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.


I soggetti che hanno provveduto a comunicare le proprie coordinate negli anni passati non sono tenuti a ulteriori adempimenti, salvo che non siano intervenute modifiche del conto corrente di riferimento.

Eventuali variazioni vanno comunicate con le medesime modalità sopra illustrate. In presenza di più coordinate per uno stesso soggetto, si tiene conto di quelle comunicate per ultime.



5. Rendicontazione

I soggetti destinatari del contributo del cinque per mille hanno l'obbligo di redigere e trasmettere all'Amministrazione competente un apposito rendiconto nel quale deve essere rappresentato in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, l'effettivo impiego delle somme percepite.

Gli enti del "volontariato" devono trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Il rendiconto deve essere redatto entro un anno dalla ricezione degli importi, utilizzando il modulo che è reso disponibile sui siti istituzionali delle Amministrazioni competenti.

Il rendiconto e la relativa relazione illustrativa devono essere trasmessi entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, all'Amministrazione che ha provveduto alla erogazione delle somme e che potrà richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa.

Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro sono obbligati alla redazione e conservazione per dieci anni del rendiconto, ma non sono tenuti ad inviarlo.


Sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, oltre al modello di rendiconto sono pubblicate le linee guida per la predisposizione del rendiconto da parte degli enti del volontariato



6. Pubblicazione degli elenchi

Elenco degli enti iscritti al beneficio


Entro il 14 maggio 2013, l'Agenzia delle entrate provvede a pubblicare sul proprio sito istituzionale www.agenziaentrate.gov.it i seguenti elenchi degli enti che hanno presentato la domanda di iscrizione al contributo del cinque per mille, distinti per tipologia:

- elenco degli enti del volontariato;

- elenco degli enti della ricerca scientifica e dell'università;

- elenco degli enti della ricerca sanitaria;

- elenco delle associazioni sportive dilettantistiche.

Per gli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche la stessa Agenzia delle entrate pubblica entro il 27 maggio 2013 l'elenco degli enti iscritti al contributo depurato dagli errori di iscrizione segnalati entro il 20 maggio 2013 dai rappresentanti legali degli stessi enti o dai loro delegati.


Elenco degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio


Al termine delle attività amministrative di controllo effettuate per gli enti del volontariato dalla stessa Agenzia delle entrate e per gli altri enti da ciascuna amministrazione competente, l'Agenzia pubblica gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, distinti per categoria, con l'indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi.

L'Agenzia delle entrate, inoltre, provvede a pubblicare periodicamente gli elenchi, distinti per tipologia, degli enti che si avvalgono della regolarizzazione, entro il 30 settembre 2013, delle domande di iscrizione e delle dichiarazioni sostitutive.

Gli elenchi degli enti che effettuano attività di tutela, di promozione o di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici sono pubblicati dal Ministero per i Beni e le Attività culturali.



Disposizioni in materia di cinque per mille

Art. 23, comma 2, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha confermato per l'esercizio finanziario 2013 la possibilità di destinare una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno delle stesse finalità e con le medesime modalità previste dal D.P.C.M. 23 aprile 2010.


Art. 2, comma 2, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha stabilito che possono partecipare al riparto del cinque per mille anche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo siano in possesso dei requisiti sostanziali e provvedano a presentare la domanda di iscrizione e a effettuare le successive integrazioni documentali entro il 30 settembre, versando una sanzione pari a 258 euro.


Art. 23, comma 46, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha inserito tra le finalità che possono essere finanziate con la quota del cinque per mille dell'Irpef quelle di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.


D.P.C.M. 30 maggio 2012 che ha stabilito le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme relativamente alla finalità del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.


D.P.C.M. 20 aprile 2012, relativamente alla disposizione dell'articolo 3, secondo la quale i termini di presentazione all'Agenzia delle entrate delle domande di iscrizione e delle successive integrazioni documentali che cadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.


D.P.C.M. 23 aprile 2010, le cui disposizioni si applicano, in forza dell'art. 23 del D.L. n. 95 del 2012 all'esercizio finanziario 2013. Il D.P.C.M. disciplina le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme, nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate.


D.M. 2 aprile 2009 del Ministro dell'economia e delle finanze, come modificato dal D.M. 16 aprile 2009 del Ministro dell'economia e delle finanze, recante modalità di ammissione delle associazioni sportive dilettantistiche al riparto di una quota pari al cinque per mille dell'Irpef.



Circolari e risoluzioni

Circ. 20 marzo 2012, n. 10/E con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito al contributo del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2012 e alle novità, concernenti il contributo, introdotte a partire da tale esercizio finanziario.

Circ. 3 marzo 2011, n. 9/E con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito al contributo del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2011.

Circ. 10 dicembre 2010, n. 56/E con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito alle associazioni e fondazioni riconosciute.

Circ. 25 ottobre 2007, n. 57/E con la quale, tra l'altro, sono state fornite indicazioni in merito alle modalità di controllo sulle dichiarazioni sostitutive.

Circ. 22 maggio 2007, n. 30/E con la quale, tra l'altro, sono state fornite indicazioni in merito ai requisiti degli enti del volontariato e alle cause di esclusione dal beneficio.

Ris. 11 maggio 2012, n. 46/E con la quale è stato istituito il codice tributo per il versamento tramite modello F24 della sanzione prevista per la regolarizzazione di eventuali ritardi o omissioni relativi alla presentazione della domanda di iscrizione e/o della dichiarazione sostitutiva.


Le circolari e le risoluzioni citate in questo documento sono consultabili nella banca dati Documentazione Economica e Finanziaria accessibile dal sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.


Il Direttore dell'agenzia

Attilio Befera



D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 23
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 23
D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 2
D.P.C.M. 23 aprile 2010, art. 1

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