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lunedì 8 aprile 2013

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 4-4-2013 n. 5603 D.P.C.M. 15 febbraio 2013 - "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2013". Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.


I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 4-4-2013 n. 5603
D.P.C.M. 15 febbraio 2013 - "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2013".
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Msg. 4 aprile 2013, n. 5603 (1).
D.P.C.M. 15 febbraio 2013 - "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2013".
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

È stato pubblicato, sulla Gazz. Uff. 25 marzo 2013, n. 71, il D.P.C.M. 15 febbraio 2013 (allegato 1) concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2013, per le esigenze, in particolare, del settore agricolo e del settore turistico - alberghiero.
Il decreto all'art. 1 prevede, a titolo di anticipazione della programmazione dei flussi d‘ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali per l'anno 2013, una quota massima di ingressi per 30.000 (di cui 5.000 riservate per richieste di nulla osta stagionale pluriennale) cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.


La quota riguarda:
a) lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri-Lanka, Ucraina, Tunisia;
b) nell'ambito della quota, di cui all'art. 1 comma 1, è riservata (art. 1, comma 3) una quota di 5.000 unità per i lavoratori stranieri non comunitari dei Paesi indicati alla lett. a), che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Modalità di presentazione delle istanze e modulistica
Con la circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'Interno, Circ. 19 marzo 2013, n. 1845 (allegato 2) sono state emanate le disposizioni relative alla modalità di inoltro delle istanze.
Le domande di nulla osta stagionale (mod. C - stag) possono essere presentate, esclusivamente per via telematica (tramite il sito internet www.interno.it) dalle h. 8.00 del 26 marzo 2013 e sino alle h. 24.00 del 31 dicembre 2013.
Il sistema di gestione dei procedimenti - rispettando l'ordine cronologico di presentazione - consente di ordinare le domande in base alla data di inizio dell'attività lavorativa, per rendere ancora più razionale la trattazione delle domande stesse e per evitare che la trattazione tardiva possa determinare la cessazione dell'interesse da parte del richiedente.
Al riguardo, si precisa che, nell'ambito delle medesime quote, è consentita anche la presentazione di domande a favore di lavoratori appartenenti a nazionalità non comprese nell'art. 1, comma 2, del decreto, che siano entrati in Italia per lavoro stagionale nell'anno precedente. Tali cittadini, infatti, maturano (art. 24 del T.U. Immigrazione e art. 38, comma 2, Regolamento di attuazione) un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale.

Istruttoria domande
Per l'istruttoria relativa alle domande di lavoro stagionale nonché alle richieste di lavoro stagionale pluriennale, si applicano le disposizioni già diramate con circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circ. 25 febbraio 2011, n. 1602 e Circ. 20 marzo 2012, n. 1960 - concernenti i seguenti adempimenti:
- le competenti Direzioni Provinciali del Lavoro, dovranno valutare gli esiti di specifici accertamenti da svolgere in merito alla sussistenza di pregressi episodi in cui i datori di lavoro, dopo aver ottenuto il rilascio di nulla osta a favore di lavoratori stagionali, non abbiano proceduto all'assunzione, richiedendo la revoca dei nulla osta già rilasciati;
- il datore di lavoro dovrà accompagnare il lavoratore extracomunitario allo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro;
- al momento della presentazione presso lo Sportello Unico, qualora il datore di lavoro non intenda più procedere all'assunzione del lavoratore stagionale, purché con motivate giustificazioni, potrà essere consentito il contestuale subentro di un nuovo datore di lavoro per la stessa tipologia e durata del rapporto di lavoro cessato;
- la richiesta di revoca dei nulla osta già concessi potrà essere accolta solo nei casi in cui non sia già stato rilasciato il visto di ingresso e soltanto in presenza di cause di forza maggiore adeguatamente dimostrate.
Per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale, si richiama, in particolare, la procedura del silenzio assenso (art. 17, comma 2, legge 4 aprile 2012, n. 35 di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"), in base alla quale: qualora lo Sportello Unico per l'immigrazione (SUI), trascorsi venti giorni, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego alla richiesta, questa si ritiene accolta alle seguenti condizioni:
a. nel caso in cui la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
b. il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.
Le domande che avranno soddisfatto i requisiti necessari, decorsi i venti giorni dalla data indicata sulla ricevuta di presentazione della domanda, si intendono accolte anche se non saranno pervenuti i prescritti pareri delle Questure e delle Direzioni Territoriali del lavoro.
In questa fattispecie non è prevista l'emissione del nulla osta.
Si evidenzia che l'Agenzia delle Entrate ha comunicato la possibilità per gli imprenditori agricoli - ai fini del raggiungimento della soglia minima di reddito richiesta dall'art. 1-ter della legge n. 102/2009 (non inferiore a 20.000 euro annui) - di poter ricondurre la capacità economica non, esclusivamente, al reddito agrario (il cui ammontare è quasi sempre insufficiente a raggiungere la predetta soglia), ma anche ad altri indici di ricchezza.

Sottoscrizione del contratto di soggiorno e comunicazione obbligatoria
Si precisa che, al fine di semplificare la procedura e di contrastare il fenomeno dell'ingresso regolare a cui non segue l'effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro, la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico (S.U.I.), in linea con quanto previsto dalla procedura di emersione (ex art. 5, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109), assolve anche agli obblighi, da parte del datore di lavoro, della comunicazione obbligatoria, di cui all'art. 9, comma 2, del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608.

Ripartizione territoriale delle quote d'ingresso di lavoratori non comunitari stagionali e stagionali pluriennali
Con la nota 26 marzo 2013, n. 35/0001998 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (allegato 3), si è proceduto all'attribuzione territoriale delle quote previste all'art. 1 del D.P.C.M. citato.
Le quote distribuite tra le province sono al momento 20.000, le altre 10.000, rimangono come riserva (allegato 4).

Allegato 1


D.P.C.M. 15 febbraio 2013
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2013.


Visto il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto, in particolare, l'art. 3 del Testo unico sull'immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»;
Visto il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, "Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione";
Considerato che il Documento programmatico triennale non è stato emanato;
Visto il D.P.C.M. 13 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 92 del 19 aprile 2012, concernente la "Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2012", che prevede una quota complessiva di 35.000 unità per l'ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro stagionale;
Rilevato che è necessario prevedere una quota di lavoratori non comunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2012, al fine di rendere disponibili i lavoratori indispensabili, in particolare, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero e che, allo scopo, può provvedersi - in via di programmazione transitoria e come anticipazione dei flussi d'ingresso in Italia dei lavoratori non comunitari per l'anno 2013 - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel limite della quota stabilita con il D.P.C.M. 13 marzo 2012, in quanto ultimo decreto emanato per la tipologia dei lavoratori non comunitari stagionali;
Rilevato inoltre che - avuto riguardo ai dati relativi all'andamento degli ingressi in Italia nell'anno 2012 di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro stagionale, che evidenziano un notevole divario tra la quota complessivamente autorizzata con il citato D.P.C.M. 13 marzo 2012 e la sua effettiva utilizzazione - è opportuno prevedere la quota di cui al precedente capoverso in misura ridotta rispetto alla corrispondente quota complessiva di 35.000 unità autorizzata per l'anno 2012;
Considerato che, allo scopo di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l'impiego da parte dei datori di lavoro dei lavoratori non comunitari stagionali, è opportuno incentivare le richieste di nulla osta al lavoro pluriennale, riservando una specifica quota all'interno della quota complessiva stabilita per lavoro stagionale;


Decreta:


Art. 1


1. A titolo di anticipazione della programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali per l'anno 2013, sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini non comunitari residenti all'estero entro una quota di 30.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.
3. Nell'ambito della quota di cui al comma 1 è riservata una quota di 5.000 unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati al comma 2, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.


Art. 2


Le disposizioni attuative relative all'applicazione del presente decreto - con particolare riferimento al nulla osta al lavoro, alla sottoscrizione del contratto di soggiorno ed alla comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 9, comma 2, del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, con legge 28 novembre 1996, n. 608 - saranno definite, in un'ottica di semplificazione, con apposita circolare congiunta del Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Allegato 2


Circ. 19 marzo 2013, n. 1845
D.P.C.M. 15 febbraio 2013, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2013 (2)
(2) Il testo della circolare 19 marzo 2013, n. 1845, emanata congiuntamente dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è riportato autonomamente.

Allegato 3


Nota 26 marzo 2013, n. 35/0001998
D.P.C.M. 15 febbraio 2013 concernente la "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2013" - Attribuzione territoriale delle quote di cui all' art. 1 del decreto (3)
(3) Il testo della nota 26 marzo 2013, n. 35/0001998, emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è riportato autonomamente.

Allegato 4


Tabella ripartizione territoriale lavoratori extracomunitari stagionali


Ripartizione territoriale delle quote d'ingresso di lavoratori non comunitari stagionali e stagionali pluriennali



Regione
Quota stagionale
Quota stagionale pluriennale
ABRUZZO


Chieti
20
10
L'Aquila
60
60
Pescara
50
20
Teramo
40
20
TOTALE
170
110







Regione
Quota stagionale
Quota stagionale pluriennale
BASILICATA


Matera
80
30
Potenza
130
50
TOTALE
210
80







Regione
Quota stagionale
Quota stagionale pluriennale
CALABRIA


Catanzaro
35
20
Cosenza
60
30
Crotone
5
5
Reggio Calabria
15
10
Vibo Valentia
20
10
TOTALE
135
75







Regione
Quota stagionale
Quota stagionale pluriennale
CAMPANIA


Avellino
5
5
Benevento
25
10
Caserta
185
70
Napoli
350
105
Salerno
600
220
TOTALE
1.165
410







Regione
Quota stagionale
Quota stagionale pluriennale
EMILIA ROMAGNA


Bologna
120
50
Ferrara
180
60
Forlì
500
150
Modena
530
190
Parma
20
10
Piacenza
150
60
Ravenna
420
140
Reggio Emilia
20
10
Rimini
600
200
TOTALE
2.540
870







Regione
Quota stagionale
Quota stagionale pluriennale
FRIULI VENEZIA GIULIA


Gorizia
5
3
Pordenone
3
3
Trieste
20
3
Udine
35
11
TOTALE
80
20







Regione
Quota stagionale
Quota stagionale pluriennale
LAZIO


Frosinone
15
10
Latina
800
380
Rieti
35
20
Roma
140
60
Viterbo
60
30
TOTALE
1.050
500







Regione
Quota stagionale
Quota stagionale pluriennale
LIGURIA


Genova
15
10
Imperia
75
30
La Spezia
5
5
Savona
300
90
TOTALE
395
135







Regione
Quota stagionale
Quota stagionale pluriennale
LOMBARDIA


Bergamo
30
20
Brescia
75
30
Como
5
5
Cremona
25
10
Lecco
5
5
Lodi
5
5
Mantova
240
80
Milano
15
10
Pavia
25
10
Sondrio
50
20
Varese
5
5
TOTALE
480
200







Regione
Quota stagionale
Quota stagionale pluriennale
MARCHE


Ancona
25
10
Ascoli Piceno
130
60
Macerata
35
20
Pesaro-Urbino
15
10
TOTALE
205
100







Regione
Quota stagionale
Quota stagionale pluriennale
PIEMONTE


Alessandria
115
50
Asti
165
60
Biella
5
5
Cuneo
720
280
Novara
10
5
Torino
20
10
VerbaniaC.O.
5
5
Vercelli
5
5
TOTALE
1.045
420
Puglia


Bari
80
30
Brindisi
30
20
Foggia
260
80
Lecce
280
85
Taranto
40
20
TOTALE
690
235







Regione
Quota stagionale
Quota stagionale pluriennale
SARDEGNA


Cagliari
20
10
Nuoro
20
10
Oristano
10
5
Sassari
20
10
TOTALE
70
35







Regione
Quota stagionale
Quota stagionale pluriennale
SICILIA


Agrigento
15
10
Caltanissetta
5
5
Catania
5
5
Enna
5
5
Messina
700
300
Palermo
15
10
Ragusa
5
5
Siracusa
5
5
Trapani
60
30
TOTALE
815
375







Regione
Quota stagionale
Quota stagionale pluriennale
TOSCANA


Arezzo
160
60
Firenze
40
20
Grosseto
20
15
Livorno
75
30
Lucca
40
20
Massa Carrara
5
5
Pisa
35
20
Pistoia
35
20
Prato
5
5
Siena
200
70
TOTALE
615
265







Regione
Quota stagionale
Quota stagionale pluriennale
P.A.TRENTO
1.920
80







Regione
Quota stagionale
Quota stagionale pluriennale
P.A. BOLZANO


Bolzano
700
100







Regione
Quota stagionale
Quota stagionale pluriennale
UMBRIA


Perugia
140
60
Terni
30
10
TOTALE
170
70







Regione
Quota stagionale
Quota stagionale pluriennale
VAL D'AOSTA
25
20
Aosta









Regione
Quota stagionale
Quota stagionale pluriennale
Veneto


Belluno
95
45
Padova
225
80
Rovigo
400
100
Treviso
40
25
Venezia
500
150
Verona
1.015
400
Vicenza
25
20
TOTALE
2.300
820





D.P.C.M. 15 febbraio 2013, art. 1
Circ. 19 marzo 2013, n. 1845
Nota 26 marzo 2013, n. 35/0001998

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