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lunedì 8 aprile 2013

Agenzia per l'Italia digitale Circ. 29-3-2013 n. 61/2013 Disposizioni del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici. Obblighi delle pubbliche Amministrazioni. Emanata Agenzia per l'Italia digitale.


Agenzia per l'Italia digitale
Circ. 29-3-2013 n. 61/2013
Disposizioni del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici. Obblighi delle pubbliche Amministrazioni.
Emanata Agenzia per l'Italia digitale.
Circ. 29 marzo 2013, n. 61 (1).
Disposizioni del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici. Obblighi delle pubbliche Amministrazioni.
(1) Emanata dall'Agenzia per l'Italia digitale.


A
Tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165




Premessa
Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di favorire l'accesso delle persone disabili agli strumenti informatici. L'art. 1 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici", riprende il principio costituzionale di uguaglianza e afferma che "la Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'art. 3 della Costituzione".
Il recente D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012 - Suppl. Ordinario n. 194), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (S.O. n. 208, relativo alla Gazz. Uff. 18 dicembre 2012, n. 294) apporta alcune modificazioni alla citata legge 9 gennaio 2004, n. 4 e al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale".
In particolare l'art. 9, rubricato "Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale", del D.L. n. 179/2012 prevede una serie di modifiche sostanzialmente in ambito di accessibilità delle postazioni di lavoro e dei documenti pubblicati nei siti web delle pubbliche amministrazioni, e introduce l'obbligo, a carico delle medesime pubbliche amministrazioni, di pubblicare sul proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità. Inoltre la norma assegna all'Agenzia per l'Italia digitale il compito di monitoraggio e di intervento nei confronti dei soggetti erogatori di servizi, inadempienti in ordine all'accessibilità dei servizi medesimi.
La legge n. 4/2004, con la definizione di "accessibilità" intende riferirsi alla capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Essa riguarda i prodotti hardware e software (compresi i siti web) delle pubbliche amministrazioni.
Con il richiamo all'inclusione digitale, contenuto nella rubrica dell'art. 9 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, si rende necessario che quest'ultima sia garantita a tutti indipendentemente dal settore (pubblico o privato) e dal tipo di strumento di fruizione, con responsabilità specifiche in caso di mancato rispetto delle norme.
Obiettivo della presente circolare è quello di informare le pubbliche amministrazioni sui nuovi adempimenti posti a loro carico dalla recente normativa. In particolare, con riferimento agli obiettivi di accessibilità, l'Agenzia per l'Italia digitale intende anche fornire alle pubbliche amministrazioni sia un questionario, che esse possano utilizzare per effettuare un'autovalutazione circa lo stato di adeguamento dei propri siti e servizi web alla normativa sull'accessibilità, sia un esempio di format per la pubblicazione sui siti web degli obiettivi annuali di accessibilità.

1. Le modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4
La legge n. 4/2004, detta anche Legge Stanca, sancisce il diritto per i disabili di accesso agli strumenti informatici e tutela il diritto di accesso dei medesimi ai servizi informatici e telematici della pubblica Amministrazione. Lo scopo della legge, in applicazione del principio costituzionale di eguaglianza, è quello di abbattere le "barriere" che limitano l'accesso dei disabili agli strumenti della società dell'informazione e li escludono dal mondo del lavoro, dalla partecipazione democratica e da una migliore qualità della vita. Nei confronti della pubblica Amministrazione la legge Stanca ha introdotto l'obbligo di dotarsi di siti web accessibili.
Il comma 4 dell'art. 9 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 introduce una serie di modifiche alla legge n. 4/2004. In particolare esso è intervenuto a modificare l'ambito soggettivo di applicazione della legge ampliando il novero dei soggetti erogatori. Pertanto, sono da considerarsi soggetti erogatori anche "tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet", che vanno ad aggiungersi alle "pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico, alle aziende appaltatrici di servizi informatici".
Il nuovo art. 3, comma 1 della legge Stanca individua come erogatori sostanzialmente tre gruppi di soggetti: il primo è costituito dalle pubbliche amministrazioni ex D.Lgs. n. 165/2001; il secondo è costituito da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni ma accomunati dal fatto di essere erogatori di servizi pubblici o di pubblico interesse, nel caso specifico in quanto erogatori di servizi "informatici o telematici" aventi contenuti di pubblica utilità o di pubblico interesse; il terzo gruppo è costituito da tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet.
L'art. 9 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 è intervenuto anche a modificare l'art. 4, commi 4 e 5 della legge n. 4/2004. Il comma 4 modificato l'obbligo dei datori di lavoro pubblici e privati di mettere a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware, software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore. È stabilito, altresì, che spetta all'Agenzia per l'Italia digitale definire con apposite regole tecniche le specifiche delle postazioni di lavoro, nel rispetto della normativa internazionale. Il nuovo comma 5 prevede che i datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del suddetto obbligo "nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico" e non, come era in precedenza, genericamente "nell'ambito delle disponibilità di bilancio". Ciò significa che l'Amministrazione pubblica è obbligata a pianificare l'acquisto di soluzioni hardware e software idonee all'integrazione del dipendente con disabilità nell'ambiente di lavoro.

2. Le modifiche al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Il comma 6 dell'art. 9 del D.L. n. 179/2012 precisa alcuni principi generali in materia di salvaguardia dei soggetti con disabilità inserendo nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD) alcune definizioni non ancora contemplate dalla normativa vigente, con particolare riferimento al tema dell'accessibilità.
In particolare all'art. 12 del CAD, che disciplina le norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa, è previsto che "le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione" anche "nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione".
Con specifico riferimento alla formazione informatica dei dipendenti pubblici, l'art. 13 del Codice dell'amministrazione digitale, come modificato dall'art. 9 citato, stabilisce che le pubbliche amministrazioni, nella predisposizione dei piani di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. n. 165/2001, e nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano politiche di formazione dei dipendenti pubblici finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ma anche dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell'art. 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. L'art. 7-bis citato disciplina i piani di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 (ad esclusione delle università e degli enti di ricerca) sono obbligate a predisporre annualmente tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche.
In tema di accessibilità dei documenti amministrativi informatici, il nuovo comma 5-bis nell'art. 23-ter del CAD stabilisce che i documenti amministrativi informatici, vale a dire gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.
Per quanto riguarda moduli e formulari, l'art. 57 del Codice dell'amministrazione digitale stabilisce che le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, nonché l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà. Ai sensi del comma 6, lett. e) dell'art. 9 del D.L. n. 179/2012, la pubblicazione online deve avvenire nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. Ciò significa che i moduli e formulari, ma anche gli atti e i provvedimenti amministrativi oggetto di pubblicità legale, devono essere fruibili anche da persone con disabilità. Non è ammessa, pertanto, la pubblicazione di documenti-immagine, vale a dire scansioni digitali di documenti cartacei senza che si sia provveduto ad opportuna digitalizzazione del testo ivi contenuto.
Anche le informazioni contenute nei siti pubblici devono essere accessibili. Alla luce della recente modifica, introdotta dal comma 6, lett. d) dell'art. 9 del D.L. n. 179/2012, l'art. 54 del D.Lgs. n. 82/2005, che definisce il contenuto necessario dei siti pubblici, stabilisce che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a garantire, oltre che le informazioni contenute sui siti sono conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali, dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito, anche le medesime informazioni sono accessibili. Assicurando così il rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione nell'erogazione delle stesse.

3. L'obbligo di pubblicazione sul sito web degli obiettivi annuali di accessibilità
L'art. 9 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, con il comma 7, dispone nel senso di una maggiore trasparenza stabilendo che, entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche sono obbligate a pubblicare nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità e lo stato di attuazione del piano per l'utilizzo del telelavoro. In particolare, l'obbligo di pubblicazione nel sito web è a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ha ad oggetto gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro".
Per quanto riguarda il "piano per l'utilizzo del telelavoro", la norma stabilisce che nel piano devono essere identificate le modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui non è possibile l'utilizzo del telelavoro. Inoltre, è previsto che la redazione del piano, almeno in prima versione, deve essere effettuata entro 60 giorni decorrenti dal 17 dicembre 2012 (data di conversione in legge del D.L. n. 179/2012) e che la mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.
Quanto agli obiettivi di accessibilità, la norma non dà disposizioni circa il contenuto e la modalità di pubblicazione, si limita a fissare l'obbligo di pubblicazione online. Pertanto, al fine di supportare le pubbliche amministrazioni nell'attività di definizione e pubblicazione degli obiettivi annuali di accessibilità, l'Agenzia per l'Italia digitale ha predisposto due modelli (A e B), di cui all'Allegato A) alla presente circolare.
Il modello A "Questionario di autovalutazione" è un esempio di questionario che le amministrazioni possono utilizzare per effettuare un'autovalutazione circa lo stato di adeguamento dei propri siti e servizi web alla normativa sull'accessibilità. I risultati del questionario, ad uso esclusivamente interno, potranno fornire all'Amministrazione un quadro completo delle criticità esistenti per ogni sito web e servizio fornito. I medesimi risultati potranno essere utilizzati dall'Amministrazione per predisporre una checklist utile per la definizione degli obiettivi annuali di accessibilità e degli interventi da realizzare. Il modello B "Obiettivi di accessibilità" è un esempio di format che l'Amministrazione può utilizzare per la pubblicazione degli obiettivi annuali di accessibilità prevista dalla legge.
Con riferimento al "luogo" della pubblicazione degli obiettivi, si ritiene che esso possa essere la sezione "Trasparenza, valutazione e merito" ovvero la pagina "Accessibilità" del sito web istituzionale. La pubblicazione deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

4. Le segnalazioni di inadempienze all'Agenzia per l'Italia digitale
Il comma 8 dell'art. 9 del D.L. n. 179/2012 prevede che "gli interessati" che rilevano inadempienze in ordine all'accessibilità dei servizi erogati dai soggetti di cui al nuovo art. 3, comma 1 della legge n. 4/2004, "fanno formale segnalazione, anche in via telematica, all'Agenzia per l'Italia digitale". Con tale previsione normativa si consente al cittadino di difendersi in prima istanza dalle eventuali inadempiente della pubblica Amministrazione in tema di accessibilità dei servizi erogati attraverso una segnalazione formale all'Agenzia, senza necessariamente ricorrere in giudizio.
L'Agenzia per l'Italia digitale, pertanto, è chiamata a ricevere le segnalazioni e, qualora le ritenga fondate, richiede al soggetto erogatore l'adeguamento dei servizi alle disposizioni in tema di accessibilità assegnando al soggetto medesimo un termine, non superiore a 90 giorni, per adempiere.
L'invio delle suddette segnalazioni potrà essere effettuato, in via telematica, al seguente indirizzo di casella di posta elettronica certificata messo a disposizione, a tal fine, dall'Agenzia per l'Italia digitale:


protocollo@pec.agid.gov.it;


ovvero, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:


Agenzia per l'Italia digitale
Viale Marx, n. 31/49
00137 - Roma.

5. Inosservanza delle disposizioni
Il D.L. n. 179/2012 stabilisce specifiche responsabilità e sanzioni in capo ai dipendenti pubblici in caso di mancato rispetto delle disposizioni.
In particolare il comma 9 dell'art. 9 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel medesimo art. 9, ivi inclusa la mancata pubblicazione degli obiettivi di accessibilità, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili, ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009 e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli artt. 21 e 55 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle disposizioni vigenti.


Si confida che le pubbliche Amministrazioni adempiano agli obblighi previsti dalla recente normativa al fine di realizzare l'inclusione digitale di lavoratori ed utenti disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'art. 3 della Costituzione.

Allegato A


Modello A


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Modello B


Nome amministrazione


Obiettivi di accessibilità per l'anno 2013


Redatto ai sensi dell'art. 9, comma 7 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.


Premessa


L'art. 9, comma 7, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, entro il 31 marzo di ogni anno, le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità nel proprio sito web.


Informazioni generali sull'amministrazione



Denominazione Amministrazione

Sede legale (città)

Responsabile Accessibilità

Indirizzo PEC per le comunicazioni






Descrizione dell'amministrazione


Inserire una descrizione dell'amministrazione.


Obiettivi di accessibilità



Obiettivo
Breve descrizione dell'obiettivo
Intervento da realizzare
Tempi di adeguamento
Sito



istituzionale



Siti web



tematici



Formazione



informatica



Postazioni di



lavoro



Responsabile



dell'accessibilità



...









D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 9
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
L. 9 gennaio 2004, n. 4

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