DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE - PERSONE FISICHE E GIURIDICHE - RESPONSABILITA' CIVILE
Cass. civ. Sez. I, Sent., 28-02-2013, n. 5023
DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE
Danno
in genere
PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
Diritti della personalità
(alla riservatezza)
RESPONSABILITA' CIVILE
Amministrazione Pubblica (responsabilità)
in genere
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - rel. Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso iscritto al n. 17205 del R.G. anno 2006 proposto da:
(Lpd) domiciliato in ROMA, Via Quintino Sella 41 presso l'Avvocato -
- ricorrente -
contro
Comune di Ozzano dell'Emilia dom.to in Roma Via Cola di Rienzo 111 presso l'avvocato -che lo rappresentano e difendono, tutti e tre, per procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
e sul ricorso iscritto al n. 217S3 del R.G. anno 2006 proposto da:
Comune di Ozzano dell'Emilia, rapp.to, difeso e domc.to c.s.;
- ricorrente incidentale -
contro
(Lpd);
- intimato -
entrambi avverso la sentenza 451 del 15.04.2005 della Corte di Appello di Bologna;
udita la relazione della causa svolta nella p.u. del 31.1.2013 dal Cons. Dott. Luigi MACIOCE;
uditi gli avv.ti A. Scavone per il G. e Iannotta (in sost.) per il Comune;
presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso perchè, previa riunione, sia accolto il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il primo, e sia dichiarato inammissibile l'incidentale, cassando con rinvio.
Svolgimento del processo
(Lpd) convenne innanzi al Pretore di Bologna il Corpo di Polizia Municipale di Ozzano dell'Emilia chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti per la violazione della sua privacy, nella somma di L. 5.500.000. A suo dire il 26.4.1998 un apparecchio autovelox aveva ritratto la sua vettura con a bordo una sua cliente e la foto era stata allegata alla notifica del verbale della infrazione ai limiti di velocità, e, dopo la notifica effettuata presso la sua abitazione, la documentazione era stata consegnata irregolarmente nelle mani della moglie, che aveva chiesto il ritiro. Di qui la turbativa della pace domestica e familiare.
Il Comune eccepiva la propria carenza di legittimazione ed il Tribunale, succeduto al Pretore, disattesa detta eccezione sul rilievo che i dipendenti della Polizia Municipale erano evocabili al fine di fondare una responsabilità dell'Ente, accolse la domanda e riconobbe un ristoro di L. 2.000.000. La Corte di Appello di Bologna, accogliendo il gravame del Comune con sentenza 15.4.2005; ne ha dichiarato la carenza di legittimazione a resistere alla proposta domanda risarcitoria posto che il Sindaco, nella sua veste di Capo della Polizia Municipale, avrebbe agito quale organo dello Stato. Per la cassazione di tale sentenza (Lpd) ha proposto ricorso il 30.5.2006 resistito da controricorso del Comune 6.7.2006 articolante ricorso incidentale, cui il G. non ha opposto difese. Entrambe le parti hanno depositato memorie finali ed i loro difensori hanno discusso oralmente.
Motivi della decisione
I ricorsi vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c..
Ad avviso del Collegio è pienamente fondato il secondo, assorbente, motivo del ricorso principale, che denunzia violazione di legge, nel mentre sono inammissibili o assorbiti (come appresso sarà specificato) i motivi del ricorso del Comune.
Il ricorso principale censura in due motivi la inesistenza e comunque la erroneità della motivazione della sentenza della Corte di Appello: ad avviso dell'impugnante, come ampiamente articolato nel secondo assorbente motivo del ricorso, la attribuzione ex lege n. 65 del 1986 delle funzioni di polizia locale ai dipendenti del Comune e la assegnazione delle potestà, quali ufficiali di P.G., della contestazione delle infrazioni al Codice della Strada appare inequivoca scelta in termini di riferibilità diretta all'Ente di appartenenza delle conseguenze del loro agire.
L'assunto dal quale muove il ricorso è esatto, posto che la fissazione in capo al Comune ed al suo personale di Polizia dei compiti di accertamento delle violazioni del codice della strada all'interno del territorio comunale e di effettuazione della loro contestazione nelle forme di legge è frutto di una attribuzione legale sempre rammentata da questa Corte. Si è infatti affermato che rientra nei compiti della polizia municipale l'accertamento delle infrazioni al Codice consumate nel territorio comunale, anche se fuori del centro abitato, posto che l'art. 11 C.d.S., comma 3, che demanda al Ministero dell'interno i servizi di polizia stradale, con la sola salvezza delle attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati, attiene alla direzione e predisposizione di tali servizi, nonchè al loro coordinamento, ma non alla delimitazione delle competenze della polizia municipale, che è regolata della L. 3 luglio 1986, n. 65, art. 3, art. 4, comma 1, nn. 3, e 5, con riferimento all'intero territorio dell'ente di appartenenza (in tal senso Cass. 3019/2002 e quindi Cass. 5771/2008 - 5199/2007 - 15688/2006 - 22366/2006).
E la riferibilità all'Ente di appartenenza dell'agire anzidetto, nei suoi profili di accertamento-contestazione-notificazione, e non certo al Ministero dell'Interno - è completata dalla indiscutibile legittimazione del Sindaco-Comune per i procedimenti di opposizione ex lege n. 689 del 1981, al verbale di contestazione redatto dagli agenti della Polizia Municipale (Cass. 17189/2007 - 21624/2006).
La riferibilità delle conseguenze dannose ex art. 2043 c.c., dell'agire di tali Agenti è poi evidente alla luce del disposto dell'art. 28 Cost. e art. 2049 c.c.. E' dunque errata, come esattamente denunziato, la statuizione della Corte di Bologna di "estraneità" del Comune dalle conseguenze illecite dell'agire dei suoi dipendenti, accertatori e notificatori della contestata violazione del codice della strada.
L'incidentale proposto dal Comune è subordinato e, per tal ragione, accolto il ricorso principale, deve essere esaminato.
Il primo e secondo motivo sub D1 e D2 (afferenti la nullità della citazione per indeterminatezza del soggetto evocato e la nullità del rapporto processuale conseguente) non colgono il fatto che sulla validità del rapporto la Corte di Bologna si è pronunziata con sintetica quanto chiara proposizione (vd. pag. 13 pen. cpv.) condividendo l'interpretazione sanante del Tribunale: quindi è inammissibile una impugnazione per mera riproposizione di una questione che non si faccia carico, come nella specie avvenuto, di criticare la soluzione data alla instaurazione del contraddittorio.
Il terzo motivo sub D3 è del pari inammissibile: la questione di difetto di giurisdizione era stata posta innanzi al Tribunale che la aveva correttamente esclusa, ritenendo che attinesse al merito di una domanda ex art. 2043 c.c., la prospettazione sulla insindacabilità da parte del G.O. delle domande di accesso agli atti; la Corte di Appello, che pur aveva riportato a pag. 9 punto 4^ il riproposto profilo come motivo di appello, pur avendo obbligo di valutarlo in limine, nulla ha osservato, passando alla disamina delle questioni processuali. Ebbene il motivo di ricorso, lungi dal denunziare la omessa pronunzia sul motivo ritualmente formulato, si attarda in critiche della sentenza di primo grado che sono affatto fuor di segno: la censura è quindi inammissibile (e per tal radicale irricevibilità viene decisa dalla Sezione Semplice senza rimessione alle S.U.).
Gli altri motivi (D4-D5-D6-D7: diritto di accesso agli atti - inapplicabilità delle norme a tutela della privacy - inesistenza del danno) sono da ritenersi effettivamente assorbiti, restando quindi la loro cognizione rimessa al giudice del rinvio. Spetterà alla Corte in sede di rinvio, cassata la sentenza, applicare il principio di diritto posto per il ricorso principale ed esaminare quindi nel merito l'appello anche per i profili qui dichiarati assorbiti, regolando infine le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Riuniti i ricorsi, accoglie il secondo motivo del ricorso principale del quale dichiara assorbito il primo; dichiara inammissibili i primi tre motivi del ricorso incidentale ed assorbe i residui motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Bologna in diversa, composizione.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2013
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