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sabato 1 giugno 2013

TAR:..Il ricorrente, vigile del fuoco dal 2001 e in servizio presso il Nucleo Sommozzatori dal 2004, con il ricorso n. 3/2011 rappresenta di aver superato positivamente tutte le visite mediche di idoneità al servizio, ivi compresa quella del 2006 dove, a mezzo dell'esame rinologico, gli è stata rilevata la deviazione del setto nasale..



T.A.R. Liguria Genova Sez. II, Sent., 13-08-2012, n. 1140
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
G(Lpd), rappresentato e difeso dagli avv. Gian Maria Tavella, Micaela Rossi, con domicilio eletto presso Micaela Rossi in Genova, via Nino Bixio 3/2a;
contro
Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, Commissione Tecnico Sanitaria Personale Sommozzatore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Genova, v.le B. Partigiane, 2;
sul ricorso numero di registro generale 1263 del 2011, proposto da:
G(Lpd), rappresentato e difeso dagli avv. Micaela Rossi, Gian Maria Tavella, con domicilio eletto presso Micaela Rossi in Genova, via Nino Bixio 3/2a;
contro
Ministero dell'Interno, Comando Provinciale Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Genova, v.le B. Partigiane, 2; Nucleo Soccorso Subacqueo Servizio Sommozzatori;
nei confronti di
G(Lpd)M., rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Andrianopoli, Carlo Bilanci, con domicilio eletto presso Carlo Bilanci in Genova, via Roma 11/1;
sul ricorso numero di registro generale 389 del 2012, proposto da:
G(Lpd), rappresentato e difeso dagli avv. Micaela Rossi, Gian Maria Tavella, con domicilio eletto presso Micaela Rossi in Genova, via Nino Bixio 3/2a;
contro
Ministero dell'Interno, Comando Provinciale Vigili del Fuoco Genova, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Genova, v.le B. Partigiane, 2;
nei confronti di
M.G. Capo Nucleo Soccorso Subacqueo Servizio Sommozzatori, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Bilanci, Francesco Andrianopoli, con domicilio eletto presso Carlo Bilanci in Genova, via Roma 11/1;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 3 del 2011:
del giudizio di verifica idoneita' psico-fisica alle attivita' subacquee ed iperbariche;
del provvedimento del comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova n. 238 dd. 28.5.2010, oggetto dei motivi aggiunti di gravame
quanto al ricorso n. 1263 del 2011:
del provvedimento di sospensione temporanea dal servizio del 26.7.2011 del comando provinciale dipartimento dei vigili del fuoco di Genova;
della nota del 3.8.2011 del direttore centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del ministero dell'interno che concorda con il contenuto del provvedimento indicato in precedenza;
nota ministeriale del 25.7.2011;
ordine di servizio del 10.8.2011 nr. 277;.
quanto al ricorso n. 389 del 2012:
provvedimento attribuzione incarico.
Per il risarcimento del danno conseguente agli illegittimi provvedimenti impugnati con i ricorsi in esame.
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e Difesa Civile e della Commissione Tecnico Sanitaria Personale Sommozzatore e del Ministero dell'Interno e del Comando Provinciale Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e di G(Lpd)M. e del Ministero dell'Interno e del Comando Provinciale Vigili del Fuoco Genova e di M.G. Capo Nucleo Soccorso Subacqueo Servizio Sommozzatori;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2012 il dott. Enzo Di Sciascio e uditi per le parti i difensori Rossi, per il ricorrente, e De Napoli, per le amministrazioni resistenti ;
Svolgimento del processo
Il ricorrente, vigile del fuoco dal 2001 e in servizio presso il Nucleo Sommozzatori dal 2004, con il ricorso n. 3/2011 rappresenta di aver superato positivamente tutte le visite mediche di idoneità al servizio, ivi compresa quella del 2006 dove, a mezzo dell'esame rinologico, gli è stata rilevata la deviazione del setto nasale.
Peraltro il 24 ottobre 2009, nel corso di una immersione, ha avuto un malore, in seguito al quale è stato sottoposto a visita medica specialistica nEurologica, con cui sono stati rilevati probabili esiti di ischemia - embolia tronco encefalica, nonché difficoltà nella sfera emotivo relazionale, consigliando nuovi accertamenti.
Inviato all'organo medico legale competente è stato ritenuto temporaneamente non idoneo all'attività subacquea, fino al giudizio della Commissione tecnico sanitaria dei vigili sommozzatori del Ministero dell'interno che, con nota 12.4.2010, lo ha dichiarato, dopo i dovuti accertamenti diagnostici, temporaneamente non idoneo alla prosecuzione delle attività subacquee ed iperbariche per "probabili esiti di ischemia/embolia tronco encefalica. Anamnesi positiva per barotrauma post-immersione il 24/10/2009 con cefalea, vomito e vertigini", disponendo la trasmissione dell'esito degli accertamenti effettuati all'Ufficio Sanitario del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile.
In possesso di detti accertamenti dell'Ufficio sanitario in data 22.9.2010 la Commissione medico - ospedaliera confermava il giudizio, oggetto del gravame principale, di non idoneità alle attività subacquee ed iperbariche, in quanto sono state riscontrate le patologie impeditive di cui ai punti D11 "Sinusiti croniche e cronicizzate" e L1 "Tutte le malattie e i traumi con postumi invalidanti".
Ne è conseguito il provvedimento dd. 11.10.2010, anch'esso oggetto di detto gravame,, del Direttore centrale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con cui, in base agli indicati accertamenti medici, si precede al ritiro del brevetto di sommozzatore a suo tempo rilasciato al ricorrente, pur precisando che il C. va impiegato nel Nucleo sommozzatori, come da volontà da lui manifestata in attività diverse da quelle subacquee e, precisamente, come da ordine di servizio del Comando provinciale VV.FF. di Genova, in qualità di Guida sub..
Deduce al riguardo i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere per contraddittorietà, in quanto le infermità diagnosticate al ricorrente in sede di accertamento provvisorio dell'idoneità alle attività subacquee non corrisponderebbero a quelle determinanti l'inidoneità definitiva.
2) Eccesso di potere per difetto di presupposti, contraddittorietà, illogicità, incongruità della motivazione, in quanto la deviazione del setto nasale e le irregolarità ai turbinati, riscontrati al ricorrente datano da alcuni anni e, in sede delle numerose visite mediche sostenute hanno portato sempre a un giudizio di idoneità, che inspiegabilmente ora viene disatteso.
3) Violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990, considerato che il giudizio di inidoneità si fonda sulle lettere D.11 e L.1 dei "criteri di valutazione per l'idoneità dei Vigili del fuoco sommozzatori" senza che sia dato conoscere il relativo documento.
4) Mancata comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto entrambi gli atti impugnati non sono stati preceduti da detta prescritta comunicazione.
5) Violazione dell'art. 3, ultimo comma, della L. n. 241 del 1990 in quanto nessuno degli atti dell'iter procedimentale reca l'indicazione dell'autorità a cui è possibile fare ricorso.
6) Violazione del giusto procedimento, dato che la prima visita medica di idoneità si è svolta mentre il ricorrente si trovava ancora in malattia per infortunio.
Il ricorrente chiede, in via subordinata, anche il risarcimento del danno, con condanna dell'amministrazione ai sensi dell'art. 30 CPA, in quanto, distaccato dal 9.5.2010 a seguito del giudizio di provvisoria inidoneità, pur dovendo essere sospeso dall'attività subacquea doveva, nelle more impegnato presso il Nucleo Sommozzatori e tenuto aggiornato su tecniche e procedure, in attesa della riabilitazione sanitaria, in base alla circolare N. SAP 2084/3708/C, mentre il ricorrente è stato sottoutilizzato rispetto al profilo di appartenenza ed impiegato solo in mansioni di soccorso ordinario in seguito a ordine di servizio del 28.5.2010.
In via istruttoria ha richiesto l'acquisizione dei criteri di valutazione per l'idoneità dei vigili del fuoco sommozzatori, di cui è menzione nell'atto impugnato, della cartella medica, con gli esami effettuati, relativi alla visita del 21.9.2010, nonché CTU sulla sussistenza delle patologie riscontrate e, ove occorra, sulla loro ostatività al servizio.
Con il ricorso per motivi aggiunti il ricorrente, premesso che egli doveva, fin dalla sua provvisoria sospensione continuare, sia pure con funzioni di supporto che non prevedessero attività subacquea, a far parte del Nucleo sommozzatori, deduce, dopo aver rilevato che tale attività gli veniva negata, di essere venuto a conoscenza dell'esistenza di una lettera dd. 27.5.2010, con cui cinque sommozzatori del turno B hanno chiesto che il ricorrente non sia reinserito nel turno stesso né come guida né come sommozzatore, dato che i rapporti con lo stesso si sono deteriorati e non sussiste più la necessaria serenità, turbata dalla sua aggressività verbale, né hanno avuto successo i tentativi di ristabilire un clima più sereno. A detta missiva faceva immediatamente seguito l'ordine di servizio n. 238 del 28.5.2010 con cui il ricorrente veniva assegnato al ruolo ordinario.
Illegittimamente l'amministrazione avrebbe autorizzato un utilizzo improprio del C. senza aver avviato un procedimento in contraddittorio, con palese sviamento.
Si è costituita in giudizio per l'amministrazione intimata l'Avvocatura dello Stato, controdeducendo.
Con il ricorso n. 1263/11, notificato, oltre che al Ministero dell'Interno, al Comando provinciale di Genova dei Vigili del fuoco, in persona del Comandante in carica e al Capo nucleo sommozzatori, lo stesso ricorrente impugna, chiedendone l'annullamento:
l'ordine di servizio n. 277 dd. 26.7.2011 del Comandante provinciale, con cui il ricorrente è stato temporaneamente sospeso dalla funzione di Guida sub fino ad allora ricoperta;
la nota riservata del 3.8.2011 del Direttore centrale del Dipartimento dei Vigili del fuoco del Ministero dell'interno, con cui si concorda con il Comandante provinciale in ordine alla destinazione del ricorrente ad incarico estraneo al Nucleo sommozzatori;
la presupposta nota riservata del Capo Nucleo sommozzatori dd. 25.7.2011, con cui si prospetta una destinazione del ricorrente, estranea al ruolo di Guida sub o di qualsiasi altra funzione all'interno del Nucleo, ove manchi l'affiatamento con i componenti del Nucleo stesso;
l'ordine di servizio dd. 10.8.2011 n. 277 con cui il ricorrente viene assegnato al Laboratorio auto protettori;
Rileva inoltre che, per effetto dei provvedimenti oggetto di gravame egli avrebbe subito una palese dequalificazione professionale, poiché, pur rimanendo formalmente assegnato al Nucleo sommozzatori deve portare l'uniforme dei Vigili del fuoco ordinari e non quella dei Vigili del fuoco specializzati, da cui non è stato mai escluso, pur non potendo svolgere attività subacquea, ed inoltre non è stato più chiamato ad effettuare attività di addestramento e aggiornamento per le attività pertinenti a detto Nucleo, né a svolgere attività di elisoccorso del Reparto volo dei Vigili del fuoco, che come servizio ausiliario straordinario può essere svolta dagli appartenenti al Nucleo sommozzatori, sia via terra che via mare, che prima poteva svolgere quale Guida sub, da cui è stato sospeso e poi sollevato con gli atti impugnati, cui erano affidate le attività di supporto in superficie, subendo un danno economico, dato che il servizio di elisoccorso comporta una retribuzione a parte, anche con fondi regionali
Al riguardo deduce i seguenti motivi:
Violazione degli artt. 7 e 10 della L. n. 241 del 1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento, nonché difetto di motivazione, contraddittorietà dell'operato della P.A. rispetto alla nota ministeriale prot. n. 28337 dd. 11.10.2010
Il ricorrente, adibito, in forza della constatata inidoneità all'attività subacquea è stato adibito, con regolare ordine di servizio ad attività di supporto al Nucleo sommozzatori. Peraltro egli ne veniva rimosso in seguito a relazione del Capo nucleo sommozzatori, condivisa dal Direttore centrale del Dipartimento dei VV.FF., con gli ordini di servizio impugnati, che hanno fatto seguito a uno scambio di corrispondenza, di cui il ricorrente non sarebbe mai stato informato, in buona parte acquisita mediante accesso agli atti, e che non recherebbe motivazione alcuna, senza che sia stato iniziato un procedimento disciplinare. Peraltro la nota ministeriale 11.10.2010, che lo assegnava in via permanente al Nucleo sommozzatori non sarebbe mai stata revocata, con palese contraddittorietà.
Eccesso di potere per difetto di presupposto
I provvedimenti lesivi impugnati difetterebbero di presupposto, essendo quelli indicati dal Capo Nucleo palesemente inconferenti, quali due segnalazioni disciplinari risalenti agli anni 2006 e 2007, ormai prive di efficacia ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001 e della L. n. 300 del 1970, una lettera di lamentela da parte dei colleghi del Nucleo che, a parte il fatto che è rimasta a lungo sconosciuta e che non parrebbe di alcuna consistenza, appare inoltrata al rientro del ricorrente dopo una lunga assenza per infortunio sul lavoro, onde non apparirebbe aver inciso sui colleghi stessi. Inoltre sono riferite esperienze e circostanze del Capo nucleo sul carattere e il comportamento in servizio del ricorrente che non sarebbe dato comprendere, per la loro gravità, come non abbiano dato luogo a procedimenti disciplinari.
Nella sostanza tali aspetti non offrirebbero sufficiente supporto al mutamento di mansioni del ricorrente, che ne è conseguito, anche perché, pur volendo, per amor di discussione, ammetterne la fondatezza, essi non sarebbero idonei a distogliere il C. dai compiti affidatigli con la nota ministeriale sopra citata.
Eccesso di potere per perplessità, illogicità e sviamento
Il provvedimento del Direttore centrale 3.8.2011, che in ogni caso si impugna, pur affermando di concordare con le affermazioni del Comandante provinciale, si limita a dichiarare che il ricorrente dev'essere tenuto estraneo al servizio subacqueo, com'era già stato stabilito con il precedente provvedimento della stessa autorità 11.10.2010. E' la relazione del Capo Nucleo a indurre alla conclusione che si sia voluto, con il suo trasferimento, perseguire un fine disciplinare, a cui sarebbe estraneo il motivo presunto di mancanza di affiatamento, tant'è vero che non è citato alcun preciso episodio che possa far indurre ad allontanarlo dal Nucleo di appartenenza e dalle mansioni finora svolte.
Violazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 2103 c(Lpd) e della circolare 4.8.2005 n. 2084
Come emergerebbe anche dagli atti impugnati con il ricorso n. 3/2011 e dai motivi aggiunti in quella sede prodotti , il ricorrente è stato progressivamente privato dei compiti propri del ruolo rivestito e, pur mantenendo, salvo una indennità, lo stesso stipendio, è stato assegnato dal 26.7.2011 a un reparto di cui fanno parte i VV.FF. semplici, che non hanno conseguito specializzazioni. Sarebbe irrilevante che egli non può più, perché ritenuto fisicamente inidoneo, mantenere le mansioni proprie della specializzazione conseguita, essendo principio ben noto e sancito dall'art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001 che il lavoratore ha diritto a svolgere le mansioni per cui è stato assunto o altre equivalenti. Il distogliere da queste mansioni il lavoratore determina un inadempimento contrattuale, cui consegue oltre l'obbligo di corrispondere la retribuzione dovuta anche quello di risarcimento del danno per demansionamento. L'art. 2103 c(Lpd) vieta, per questo motivo che, tranne che in ipotesi che qui non ricorrono, il lavoratore possa essere trasferito da un'unità produttiva a un'altra, se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò per non fargli perdere la professionalità acquisita, come è invece avvenuto al ricorrente, trasferito da un'unità specializzata a una non specializzata, con deperimento della sua professionalità e una più difficile sua futura utilizzazione e mai chiamato ad attività di aggiornamento o addestramento, nonostante appartenga dal 2009 al Nucleo sommozzatori, pur essendo stato escluso delle attività subacquee. Inoltre è stato altresì privato della possibilità di svolgere lavoro straordinario.
Ne consegue che si ripropone anche nel presente gravame l'istanza di risarcimento del danno, già proposta, sia pure per motivi in parte diversi, nel ricorso n. 3/2011.
In via istruttoria si chiede al Collegio di voler disporre l'acquisizione agli atti di causa dei c.d. "Fogli di Servizio Giornaliero Operativo".custoditi presso il Comando provinciale dei VV:FF. di Genova per il periodo dal luglio 2011 alla data del ricorso ed ammettere prova testimoniale sui capitoli meglio dettagliati nel testo del ricorso o in forma scritta o mediante interrogatorio libero.
Si +è costituito in giudizio il Capo nucleo del Servizio sommozzatori, intimato quale controinteressato, il quale ha richiesto la propria estromissione dal giudizio, e in particolare dalla domanda di risarcimento del danno, in quanto non titolare di un interesse contrario a quello del ricorrente né nominativamente indicato nei provvedimenti impugnati. Ha quindi, in subordine, controdedotto ai motivi di gravame, che ritiene infondati.
Si è altresì costituita, per l'amministrazione intimata nel presente gravame l'Avvocatura dello Stato.
Il ricorrente e i soggetti intimati hanno tutti depositato memorie a tutela delle rispettive prospettazioni, e quella della difesa erariale è stata estesa anche al ricorso n. 3/2011.
Con il ricorso n. 389/12, notificato, oltre che al Ministero dell'Interno, al Comando provinciale di Genova dei Vigili del fuoco, in persona del Comandante in carica e al Capo nucleo sommozzatori, lo stesso ricorrente impugna, chiedendone l'annullamento, la disposizione di servizio n. 4107 dd. 1.3.2012, che conferma l'ordine di servizio n. 277 dd. 10.8.2011 e il risarcimento del danno, conseguente all'illegittimo demansionamento del ricorrente.
Dando per noti i fatti che hanno portato ai due precedenti ricorsi n. 3/2011 e n. 1263/2011 ed aggiunto che questo TAR, in relazione a tale ultimo gravame, con ordinanza cautelare n. 553 dd. 14.12.2011 ha rilevato che la ritenuta incompatibilità del ricorrente, con conseguente spostamento ad altre funzioni, con gli altri componenti del Nucleo sommozzatori sia stata assunta, con i provvedimenti in quella sede impugnati "senza un approfondimento istruttorio che abbia accertato le ragioni" di detta incompatibilità "dal momento che un comportamento comunque lesivo delle attribuzioni specialistiche del ricorrente non poteva essere adottato senza una valutazione, anche in contraddittorio con l'interessato, delle ragioni della supposta incompatibilità" ed ha ritenuto "che l'amministrazione debba nuovamente valutare con i dovuti approfondimenti la situazione che è stata segnalata dal comandante del Nucleo sommozzatori" ha sospeso l'efficacia degli atti in quella sede impugnati.
Peraltro perveniva , in data 14.1.2012 una richiesta urgente del Comando provinciale VV.FF. di Grosseto di personale sommozzatore per il noto naufragio, il giorno precedente, all'isola del Giglio, della nave "Costa Concordia" che, sorprendentemente, era redatto in termini nominativi, escludendo il ricorrente, e tale nota, non essendo i chiamati noti a Grosseto, era redatta su segnalazione dell'omologo Comando di Genova,come è stato ammesso dal Comando chiamante, su richiesta del ricorrente, nonostante egli fosse stato riammesso in servizio da un mese in virtù della citata ordinanza cautelare. Sono stati invece chiamati due Vigili appena smontati dal turno notturno, uno che si trovava in ferie ed inoltre il Capo nucleo.
Nel frattempo è stato avviato il procedimento in contraddittorio in esecuzione dell'ordinanza di questo TAR, che è consistito nella raccolta di "sommarie informazioni" da parte di alcuni colleghi, rese note al ricorrente solo successivamente. Egli è intervenuto nel procedimento con proprie memorie, che non hanno trovato positivo accoglimento, posto che il Comando provinciale, con disposizione di servizio 1.3.2012 n. 4107, ha confermato l'incarico che gli è stato conferito con l'avversato ordine di servizio 10.10.2011 n. 277, sospeso dal TAR, avvertendo che esso "sostituisce ogni altro incarico precedentemente attribuito".
Contro tale atto si muovono le seguenti censure:
Eccesso di potere per difetto di presupposto, contraddittorietà e perplessità della motivazione.
L'incompatibilità del C. col Nucleo sommozzatori viene desunta dai seguenti episodi:
il comportamento irrispettoso e violento del ricorrente nelle operazioni di recupero di un mezzo nautico a Sestri Ponente nel settembre 2008, che imprecava e bestemmiava e infine gettava sulla banchina l'attrezzatura nautica;
il rifiuto di prestare assistenza ai sommozzatori durante un'immersione presso Portofino, disposta su mandato della Procura di Chiavari, in data 31.7.2010;
il rifiuto, in data 3.5.2011, in qualità di Guida sub di passare le consegne con i colleghi che smontavano, determinando ritardi nell'attività di addestramento;
la mancanza di passaggio delle consegne in data 3.2.2012.
Ad avviso dell'amministrazione, espresso nella disposizione di servizio 1.3.2012, ne risulterebbe un grave clima di paura nei suoi confronti all'interno del Nucleo sommozzatori.
Questi episodi avrebbero determinato, ad avviso dell'amministrazione, "un grave clima di paura nell'ambito del NSSA nei confronti del V.E. C., come riferito da varie dichiarazioni a verbale" ,il che la induce a concludere che"il parere negativo del Capo del NSSA G(Lpd)M. nella relazione datata 11 luglio 2011 e ribadito nella nota prot. n. 2180/ris del 3 febbraio 2012, nonché il parere negativo espresso dal Coordinatore del NSSA Emilio Dispenza nella nota prot. 2220/ris del 6.2.2012 sono basate su idonee e concrete motivazioni; in considerazione di detta situazione di grave incompatibilità non è possibile dar seguito all'auspicio di cui alla circolare N. SAP 2084/C del 4.8.2005 del Ministero dell'Interno; non è materialmente possibile impiegare il VE Corsetti in qualità di Guida sub esclusivamente con i 5 sommozzatori su 23 componenti perché il servizio specialistico del NSSA presuppone lo scambio di personale tra i turni e il frequente contestuale intervento di coppie di turni, in particolare durante le calamità".
Peraltro gli episodi che, ad avviso dell'amministrazione, determinerebbero l'incompatibilità al servizio di Guida sub del ricorrente si sono svolti nell'ambito di tre anni e, pur essendo noti alla P.A. fin dal loro verificarsi ed in particolare al Capo nucleo M. e al Coordinatore Dispenza non hanno formato oggetto di rapporto, come era obbligo dei predetti in funzione al ruolo ricoperto.
Anche la lettera di protesta, da cui ha avuto origine l'intera vicenda, era sottoscritta fra gli altri dal Dispenza e indirizzata al M..
Nonostante ciò nessun provvedimento, fondato su di essi, è stato preso nei confronti del ricorrente, dimostrando in tal modo che considerava tali fatti come marginali.
Si ribadisce in questa sede, come già esposto nelle considerazioni difensive, che non si può attribuire oggi a quegli episodi una più grave valenza di quella avuta nell'imminenza del loro accadimento, quando non avevano inciso sul ruolo, la funzione e le mansioni del ricorrente.
Evidentemente la P.A., nella sua discrezionalità, ha ritenuto allora che quei fatti non fossero da sanzionare, né turbassero il buon andamento del Nucleo e i rapporti fra i suoi componenti.
Il mancato passaggio delle consegne, di cui all'ultima contestazione, in quanto successivo al provvedimento contestato, sarebbe in conferente e irrilevante, dovendo l'esame fermarsi, al più, alla data di deposito dell'ordinanza cautelare del TAR. Comunque esso non è stato ritenuto meritevole di alcuna snzione e non sarebbe quindi idoneo a radicare un giudizio di incompatibilità col NSSA.
L'esistenza di un "clima di paura" all'interno del Nucleo a causa del C. è desunta, da persona non presente ai fatti, dalle dichiarazioni del Vigile R. del 2.2.2012, che prima ha affermato che il ricorrente "con me personalmente non ha avuto difficoltà specifiche. Questo suo modo di fare aggressivo mi crea paura nel rapporto con lui. Di conseguenza ho tagliato qualsiasi tipo di rapporto.
Ritengo che una persona (che) abbia certi atteggiamenti di nervosismo e difficoltà a comunicare sia un problema per il nostro tipo di lavoro, perché mette in difficoltà la mia tranquillità lavorativa e dunque la mia sicurezza di sommozzatore"
Il successivo 6.2.2012 quest'ultimo paragrafo sarebbe stato annullato dal dichiarante , che lo ha qualificato come "un giudizio mio personale, che ritengo ininfluente e che non debba essere preso in considerazione"
Ha poi continuato: "Recentemente ho provato a parlarci spiegandogli quali erano le mie paure nei suoi confronti e lui ha dimostrato di ascoltarmi e di capire alcune cose che gli ho detto. Il rapporto è cambiato e mi sono rimesso in gioco cercando di capire le sue difficoltà"
Ne emergerebbe il quadro di una persona che ha certo asperità di carattere, ma se affrontato con sincerità sarebbe pronto a migliorarsi.
In ogni caso la dichiarazione del Vigile R. non giustificherebbe assolutamente le conclusioni che l'amministrazione ha voluto trarne.
L'atto impugnato si fonda sui pareri, definiti vincolanti, del Capo nucleo M..
Il primo (relazione dell'11.7.2011) è stato sospeso da questo TAR in quanto sarebbe stato, sia pure soltanto in sede cautelare, riconosciuto inidoneo a fondare il successivo provvedimento 8.8.2011 di trasferimento del ricorrente al reparto auto protettori, onde non potrebbe essergli riconosciuto alcun carattere di vincolatività per l'amministrazione.
Le note prot. 2180/ris. dd. 3.2.2012, e 2220/ris. del 6.2.2012, in quanto verbalizzazioni di dichiarazioni spontanee avrebbero la natura di atti istruttori, in relazione all'approfondimento istruttorio disposto con l'ordinanza del TAR 14.12.2011 n. 553.
Gli atti di un procedimento, consistenti in dichiarazioni personali non potrebbero considerarsi pareri, cioè atti di giudizio emessi nell'esercizio della funzione consultiva, e quelli di cui si tratta, in quanto espressione di opinioni soggettive, sarebbero privi di ogni carattere di vincolatività, soprattutto perché vincolanti possono essere solo taluni pareri obbligatori, resi da organi consultivi, qualità che né il Capo nucleo né il Coordinatore rivestirebbero.
Le opinioni di cui si tratta, in quanto afferenti alla fase istruttoria del procedimento, non possono essere perciò ritenute insindacabili, in quanto espressione di convincimenti personali.
Violazione dell'ordinanza del TAR Liguria 14.12.2011 n. 553. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Violazione del giusto procedimento
In seguito all'ordinanza in epigrafe l'amministrazione avrebbe dovuto valutare nuovamente, con i dovuti approfondimenti istruttori, le ragioni dell'incompatibilità fra il ricorrente e altri componenti del Nucleo sommozzatori, attraverso una valutazione in contraddittorio.
L'ordinanza cautelare non avrebbe autorizzato la creazione di nuovi atti, ma solo avrebbe disposto un più approfondito esame, in contraddittorio fra le parti, di quelli esistenti, segnalati dal Comandante del Nucleo, e non avrebbe quindi autorizzato la sorta di sondaggio referendario fra i colleghi del Nucleo stesso, cui è stato demandato di esprimere un giudizio sul ricorrente, il che ha consentito di cercare ex novo le ragioni del provvedimento allora impugnato, per giustificare il suo allontanamento dal Nucleo. A tale scopo i suopi componenti sono stati convocati per esprimere le ragioni di incompatibilità col C.. Quanto è stato in tal modo riferito non meriterebbe pertanto la denominazione, definita dall'amministrazione, di "dichiarazioni spontanee".
Si sarebbero perciò cercate nuove prove a sostegno delle determinazioni assunte, il che non può costituire l'approfondimento istruttorio richiesto dal TAR "in contraddittorio con l'interessato".
Al limite, avendo il Nucleo sommozzatori, costituito su base regionale, due sedi, una a Genova e l'altra alla Spezia, avrebbero dovuto essere sentiti tutti i sommozzator, mentre si sono presentati solo quelli di Genova e su 23 si sono astenuti tre, cinque hanno rilasciato dichiarazioni favorevoli al ricorrente mentre hanno segnalato problemi relazionali i rimanenti 15, mentre l'incompatibilità, se esistente, andrebbe accertata nei confronti di tutti i componenti del Nucleo, ivi compresi quelli in servizio alla Spezia.
Violazione dell'art. 10 della L. n. 241 del 1990
Illegittimamente l'amministrazione, nonostante l'ordinanza del TAR, non avrebbe condotto la rinnovata istruttoria in contraddittorio con l'interessato, disponendo l'audizione dei soli membri del Nucleo sommozzatori e non quella dell'interessato, cui è stato consentito soltanto di intervenire nel procedimento mediante osservazioni scritte a posteriori. Inoltre non è stata divulgata né è stata resa disponibile la disposizione di servizio 2.2.2012 n. 2043, indirizzata ai componenti di detto Nucleo, onde se il ricorrente avesse voluto presenziare alle loro deposizioni non avrebbe saputo dove andare. Avendo poi depositato tempestivamente memorie in argomento, l'amministrazione ha solo dato atto a verbale che sono state contestate, mediante controdeduzioni, le circostanze descritte nei verbali., con violazione dell'obbligo di motivazione, che dev'essere comprensibile, anche se non necessariamente dettagliata, il motivo per cui essa non ritenga di adeguarsi alle istanze dei privati. Nel caso in esame le controdeduzioni del ricorrente non avrebbero trovato alcuna valutazione analitica da parte della P.A.
4) Violazione del D.Lgs. n. 217 del 2005 e del D.M.
Viene da ultimo contestato il provvedimento impugnato nella parte in cui richiama la disposizione a margine per giustificare l'adibizione del ricorrente al reparto autorprotettori che, a detta dell'amministrazione, non costituirebbe un demansionamento rispetto all'incarico di Guida sub in precedenza attribuito, in quanto ricompreso da quelli descritti nell'art. 14 del D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217 e quindi costituendo un incarico che legtittimamente l'amministrazione potrebbe attribuirgli.
Se parte ricorrente conviene che non sarebbe necessario che gli sia ridato l'incarico di Guida sub, contesta che quello attributo gli non costituisca un avvilimento della sua professionalità, essendo egli pur sempre un Vigile del fuoco addetto al Nucleo sommozzatori, specializzato a seguito del superamento di un corso di cinque mesi mentre il Servizio autoprotettori (che sono, più comunemente parlando, gli autorespiratori), si occupa degli interventi di protezione delle vie respiratorie, intervenendo in ambienti saturi di gas nocivi e tossici o in cui comunque manca l'ossigeno utilizzando detti apparecchi, che consistono in maschere collegate a una bombola o latro recipiente contenente ossigeno. Tali attrezzature sono utilizzate solo dai Vigili che compiono servizio elusivamente a terra, senza alcun particolare addestramento, e non possono essere maneggiate dai sub, onde l'incarico assegnato al ricorrente deve riteneri estraneo alle sue mansioni.
Viene richiesta anche in questa sede prova testimoniale, o in forma scritta o tramite interrogatorio libero, sui capitoli indicati in ricorso.
Motivi della decisione
I ricorsi in esame vanno riuniti per evidente connessione.
Con il ricorso n. 3/11 il ricorrente impugna, innanzitutto, il giudizio definitivo della Commissione per la valutazione del Personale Sommozzatore dei Vigili del fuoco del Ministero dell'Interno del 22.9.2010, con cui lo stesso è stato dichiarato non idoneo alle attività subacquee ed iperbariche e il consequenziale provvedimento del Direttore centrale del Dipartimento dei vigili del fuoco del medesimo Ministero, con cui è stato revocato al C. il brevetto di sommozzatore, atto che peraltro precisava che detto vigile andava reimpiegato come guida nell'ambito del Nucleo sommozzatori, chiedendo altresì il risarcimento del danno.
Al riguardo il Collegio ritiene infondate le censure esposte contro detto giudizio che, come risulta dalla nota del Presidente della predetta Commissione del 28.9.2010, non presenta profili di contraddittorietà, essendo motivato, come rileva l'Avvocatura dello Stato, con il riscontro delle stesse infermità già rilevate dall'ASL n. 3 Genovese del 25.8.2010. Detta nota indica, per ciascuna infermità, anche la collocazione tabellare in uso da parte della Commissione, e le patologie indicate sono tutte fra quelle che inibiscono l'attività subacquea..
Essendo essa l'unico organo deputato a pronunciarsi in merito al delicato profilo dell'idoneità o meno di un Vigile sommozzatore al servizio subacqueo non può esserle opposto, come si tenta di fare da parte ricorrente, il parere di un medico privato, ancorché specialista qualificato.
Trattandosi di un accertamento necessario di idoneità, che il ricorrente ha conosciuto, essendo stato convocato a ciascuna visita e il cui esito è stato debitamente notificato all'interessato, sono del pari infondate tutte le censure relative a pretesi vizi del procedimento.
I motivi originari di ricorso, che si dirigono contro detto accertamento medico legale sono quindi infondati.
Con i motivi aggiunti di gravame. viene impugnato l'ordine di servizio n. 238 del 26.7.2011, con il quale il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Genova ha disposto, nell'attesa di un pronunciamento ministeriale, che il ricorrente venga sospeso dalla funzione di Guida sub e impegnato nel servizio ordinario..
Invero si deduce in ricorso che detto provvedimento si pone in evidente connessione con una lettera di cinque colleghi del turno B del 27.3.2010, indirizzata al predetto Comandante e protocollata il 27.5.2010, i quali denunciano un atteggiamento di aggressività, che degenera in frequenti scontri verbali, del C., che inciderebbe sulla serenità dell'ambiente di lavoro e sulla sicurezza stessa del servizio, e utilizzarlo per una modifica delle funzioni assegnate all'istante costituisce palese sviamento.
Il Collegio peraltro rileva che la materia su cui incide l'atto in parola è del tutto estranea a quella trattata nel ricorso principale e che, per giunta, esso è impugnato anche nel successivo ricorso n. 1263/11, dove trova la sua più opportuna sede, come atto, oltre che di per sé lesivo, altresì presupposto a quelli oggetto di gravame.
Pertanto come motivo aggiunto nel presente ricorso è da ritenersi inammissibile..
Il ricorso stesso è pertanto da ritenersi in parte inammissibile e in parte infondato, nei sensi di cui in motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Con riguardo al successivo ricorso n. 1263/11, con cui si contestano l'assegnazione del ricorrente, con ordine di servizio n. 277 dd. 10.8.2011 al Laboratorio autoprotettori e gli atti ad esso presupposti (ordine di servizio n. 277 dd. 26.7.2011 del Comandante provinciale, di temporanea sospensione del ricorrente dalle funzioni di Guida sub, la nota riservata del Capo Nucleo sommozzatori dd. 25.7.2011 con cui si propone una destinazione del ricorrente comunque estranea al Nucleo stesso, la nota riservata dd. 3.8.2011 del Direttore centrale del dipartimento dei Vigili del Fuoco, con cui si concorda con detta proposta) dev'essere affrontato un problema preliminare.
Invero in questo, come nel successivo ricorso n. 389/12, è stato citato come controinteressato il Capo Nucleo Sommozzatori M., che si è costituito in giudizio chiedendo la propria estromissione.
Il Collegio, pur rilevando dagli atti impugnati e dalla memoria dell'Avvocatura dello Stato il ruolo decisivo, nella composizione di detto Nucleo, dell'avviso del Capo Nucleo, ritiene che allo stesso non possa essere attribuita la qualità di controinteressato, in quanto in capo allo stesso, così come ad ogni pubblica autorità che interviene in un procedimento amministrativo, non può essere individuato un interesse personale e diretto alla conservazione del provvedimento impugnato, venendo esso assorbito nell'interesse pubblico, che fa capo all'Amministrazione intimata procedente e a cui lo stesso ha contribuito con una mera proposta, anche se indispensabile per l'avvio del procedimento stesso.
Invero si deve presumere che gli organi della P.A., nell'ambito procedimento amministrativo. non si fanno portatori di interessi personali, salvo gravi ed evidenti posizioni di sviamento, nel caso non dimostrate.
Il Capo Nucleo M. va pertanto estromesso dal presente giudizio.
Per quanto riguarda i profili impugnatori il ricorso va dichiarato improcedibile, essendo i provvedimenti impugnati stati sostituiti dall'amministrazione, in ottemperanza all'ordinanza cautelare n. 553 dd. 14.12.2011, che li ha sospesi, con i nuovi atti, oggetto del ricorso n. 389/2012, di conferma dei precedenti ma adottati in seguito a nuova istruttoria.
Detta improcedibilità non impedisce la condanna dell'amministrazione alle spese di giudizio, come da dispositivo, per aver adottato atti lesivi nei confronti del ricorrente in assenza di contraddittorio e con insufficiente istruttoria, come rilevato in ricorso e conformemente alla pronuncia di questo TAR in sede cautelare, vizi che l'amministrazione stessa ha ritenuto di dover riconoscere con l'adozione di nuovi atti.
Possono compensarsi le spese nei confronti del presunto controinteressato, estromesso dal giudizio.
La domanda risarcitoria, che va esaminata ai sensi dell'art. 34, 3 comma, CPA, può ritenersi fondata con riferimento alle due ultime voci di danno elencate in ricorso (danno patrimoniale e biologico) con liquidazione forfettaria nei termini di cui in dispositivo.
Con il ricorso n. 389/12 vengono impugnati sia il provvedimento del Comandante provinciale dei VV. FF. di Grosseto dd.14.1.2012, con cui sono stati chiamati, per le operazioni di soccorso conseguenti al naufragio della nave "Costa Concordia" presso l'isola del Giglio vigili del fuoco indicati nominativamente, escludendo il ricorrente, su ipotizzata designazione del Comando provinciale di Genova, sia la disposizione di servizio n. 4107 dd. 1.3.2012 del medesimo Comando, con cui è stato confermato l'orine di servizio n. 277 dd. 10.8.2011 di attribuzione di diverso incarico al Vigile ricorrente, con richiesta di accertamento dell'attribuzione di deteriori mansioni al ricorrente e condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno.
Preliminarmente va ribadita, per le ragioni già sopra esposte con riguardo al ricorso1263/11, l'estromissione dal giudizio, anche con riguardo al presente gravame, del Capo Nucleo M. e la domanda risarcitoria va intesa come diretta nei confronti dell'amministrazione intimata.
In secondo luogo il Collegio non vede quale relazione vi possa essere tra i due atti impugnati.
In ogni caso l'indicazione nominativa dei sommozzatori genovesi da impiegare nei soccorsi all'Isola del Giglio è stata fatta dall'autorità competente, né rileva se scaturisca motu proprio o da indicazione di altri, dato che la responsabilità dell'atto è sempre dell'autorità emanante, né si vede quale titolo avesse il ricorrente ad essere designato lui a preferenza di altri colleghi.
Per questa parte, pertanto, il ricorso è privo di fondamento.
Il ricorso è infondato anche là dove impugna il Provv. n. 4107 del 1 marzo 2012, con cui il C. viene assegnato al Laboratorio auto protettori.
In questo caso il Comando provinciale dei VV. FF: di Genova ha avvitato una inappuntabile istruttoria, previa comunicazione di avvio del procedimento, sentendo coloro che avevano lavorato insieme al ricorrente, con dichiarazioni verbalizzate, cui il C. ha potuto puntualmente replicare.
Con il primo motivo di gravame si deduce che la grande maggioranza dei fatti portati a supporto dell'atto impugnato erano a conoscenza del Capo Nucleo e del Coordinatore fin dal loro materiale accadimento, ma l'amministrazione è stata, fino ad oggi, inerte, considerandoli evidentemente privi di rilevanza e inidonei a turbare il buon andamento del Nucleo.
Il Collegio non condivide questa tesi.
In disparte il fatto che sono state formalizzate segnalazioni disciplinari a carico del ricorrente nel 2006 e nel 2007, deve essere tenuto per fermo che il caso in esame nulla a che vedere con un procedimento disciplinare, ma si riferisce a un suo ventilato trasferimento ad altro reparto per incompatibilità ambientale, onde la mancanza di atti di avvio di procedimenti sanzionatori nulla ha a che vedere con la materia del contendere.
Si tratta invece esclusivamente di verificare se il Nucleo sommozzatori può assolvere il proprio ruolo con la presenza, in qualità di guida sub, del C..
Allo scopo hanno rilevanza, e devono essere considerati, anche fatti ben anteriori a detto procedimento, derivanti da quell'istruttoria in contraddittorio sollecitata dalla stessa parte ricorrente e oggetto di ordinanza cautelare di questo TAR, nella misura in cui hanno rilevanza attuale.
Ad esempio, la minaccia a Geraci di fare attenzione alla sua famiglia avvenuta nel 2006 induce lo stesso a dire oggi che non vuole più lavorare con C.. La stessa minaccia, unita a reazioni scomposte ad ogni eventuale cambiamento di turno e al getto dell'attrezzatura dal gommone di servizio davanti al pubblico nel 2008, che dimostra totale noncuranza verso i mezzi che garantiscono la sicurezza del sommozzatore, fanno ancor oggi dire a Orsini che non intende più lavorare con il ricorrente. Analoghi episodi fanno arrivare altri colleghi alla stessa conclusione (Borsese, 2009; Maiani 2008, per assalto fisico) fino al caso emblematico di Benedetto che, richiamando, fra gli altri, anche episodi del 2007 e 2008 di violente espressioni verbali verso i colleghi, conclude di non aver voluto fare più straordinari per non essere in turno con C., ritenuto incapace, come guida sub, di garantire la sicurezza della squadra.
E' agevole immaginare con quale serenità può oggi lavorare con C. il collega Durante, aggredito da lui nel 2004 con un badile e a stento salvato dall'intervento dei compagni.
Questi, che sono solo alcuni degli analoghi episodi risultanti dall'istruttoria, riferiti a fatti lontani nel tempo, fanno concludere che essi sono tuttora rilevanti, perché portatori di difficoltà nel formare le squadre e i turni e comunque legati da nesso causale all'incompatibilità, che incide sull'ordinato svolgimento del servizio, che qui si tratta di accertare.
Sono comunque ad abundantiam sufficienti i fatti avvenuti dopo il suo rientro dal servizio.
Valga per tutti il gravissimo e più volte reiterato rifiuto del ricorrente di prendere le consegne dal turno precedente e di darle a quello seguente, che compromette gravemente, senza possibilità di dubbio, la continuità e l'ordinato svolgimento del servizio.
Sono altresì di particolare gravità gli episodi di abbandono del posto.
Il 31.7.2010 un equipaggio su gommone, con il ricorrente, in qualità di guida sub, insieme al Capo nucleo M. e al collega Bortolus è stato comandato in servizio nei pressi della grotta di S. Giorgio a Portofino, sul luogo di un incidente dove avevano trovato la morte due subacquei. Su mandato della competente Procura della Repubblica i due subacquei dovevano immergersi all'interno della grotta. Fortunatamente a Camogli era salito sul gommone il Vigile Arthemalle, colà residente e buon conoscitore del posto, perché C. non ha fornito alcuna assistenza ai due che si sono immersi e il ruolo di guida sub è stato ricoperto, volontariamente, da Arthemalle, benché non comandato in servizio.
Nella stessa giornata detto equipaggio si recava a S. Giorgio di Camogli, per recare assistenza a una festa popolare con fiaccolata in acqua, dove bisognava valutare l'idoneità dell'attrezzatura delle persone che intendevano parteciparvi e, successivamente un sommozzatore, insieme a un carabiniere subacqueo, dovevano immergersi. Il ricorrente, durante tutta la serata, si è allontanato e il terzo componente dell'equipaggio doveva assumere il ruolo di guida sub. Si tratta di comportamenti che diffondono incertezza nel servizio dei sommozzatori in ordine alla propria sicurezza e non dimostrano coscienza del ruolo della guida sub.
Valgano infine i numerosi episodi in cui il ricorrente ha dato in escandescenze nei confronti dei colleghi (G., B., C., B.) dimostrando una così scarsa padronanza delle proprie reazioni e spregio dei più elementari doveri di educazione, insultando i colleghi e perdendo il controllo per fatti banali, da indurre il legittimo dubbio che possa ricoprire il ruolo di guida sub, votata all'assistenza, anche in condizioni di emergenza, dei sommozzatori e al cui ruolo il non lasciarsi travolgere dalle emozioni è requisito necessario.
Il motivo di gravame è pertanto infondato.
Anche il secondo motivo è infondato.
Non importa se sia più o meno tecnica l'espressione "clima di paura" ma sta di fatto che diversi colleghi (R., G.) condividono questa espressione nel definire i rapporti col ricorrente.
E' vero che R. ha poi ritrattato questa espressione, ma infine ha ritrattato la ritrattazione, onde essa permane.
Con riguardo al terzo motivo non vede il Collegio quale giovamento possa trarre il ricorrente dal disquisire sulla natura di determinati atti, dal momento che rilevano, in ordine al presente gravame, soltanto le dichiarazioni rese, in base a ordinanza di questo TAR, da color che sono stati interpellati per rendere dichiarazioni in contraddittorio e le conclusioni che da esse ha tratto la P.A., che non possono essere contestate in ordine alla loro asserita natura, ma solo dalla verità o non del loro contenuto. Al di là di questi limiti il motivo è inammissibile.
Il terzo motivo è infondato.
Se fossero state sufficienti le dichiarazioni dei cinque sommozzatori, che hanno sottoscritto la nota lettera, sarebbe bastato un motivo aggiunto per contestarle. Questo TAR ha invece ritenuto che fosse necessario rifare l'istruttoria previo contraddittorio, senza porre al riguardo limiti alla P.A.
Infondato è pure il quarto motivo, dove l'audizione dell'interessato mediante scritti, che rientra pienamente nel concetto di legittimo contraddittorio, gli ha consentito di utilizzare anche l'assistenza dei propri legali per le proprie controdeduzioni.
Contesta infine il mancato riconoscimento di un demansionamento da parte della P.A. e presente istanze istruttorie, come da ricorso.
Trattandosi di una istanza di risarcimento del danno essa va rigettata per mancanza di colpa dell'amministrazione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe rigetta i ricorsi n. 3/11 e 389/12 e condanna il ricorrente alle spese di giudizio a favore dell'amministrazione intimata, che liquida in complessivi Euro 2500 (duemila cinquecento).
Dichiara improcedibile il ricorso n. 1263/11 e condanna, per le ragioni di cui in motivazione, l'amministrazione resistente alle spese per complessivi Euro 1500 (mille e cinquecento). Compensa le spese nei confronti del soggetto estromesso dal giudizio.
Accoglie la domanda di risarcimento del danno, per le ragioni di cui in motivazione, nei limiti di Euro 1000 (mille).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Enzo Di Sciascio, Presidente, Estensore
Giuseppe Caruso, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere

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