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sabato 1 giugno 2013

TAR: Polizia di Stato . Richiesta attribuzione del beneficio previsto dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 254 del 1999



IMPIEGO PUBBLICO
T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, Sent., 11-04-2013, n. 547
IMPIEGO PUBBLICO
Indennità
varie


Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1140 del 2010, proposto da G.B., M.Be., F.(Lpd), L.(Lpd), B.G., G.L., F.Lu., F.P., M.Pr., G.R., G.Ru., M.T. e G.Z., rappresentati e difesi dall'avv. Ugo Ronchi, con domicilio eletto presso l'avvocato Andrea Coli in Firenze, viale Belfiore n. 36;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Arezzo, Questura di (Lpd) e Questura di (Lpd), rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, e domiciliati per legge presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;
per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità di cui al combinato disposto dell'9 del (Lpd)P.R. 31 luglio 1995, n. 195 e dell'art.50 del (Lpd)P.R. 16 marzo 1999, n. 254, per ogni turno di servizio esterno prestato a partire dal 1.6.1999,
e per la condanna del Ministero dell'Interno a corrispondere ai ricorrenti la predetta indennità per ogni turno di servizio esterno prestato fino all'aprile 2008, così come risulta dai conteggi forniti dalla Questura;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di Arezzo, della Questura di (Lpd) e della Questura di (Lpd);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2013 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
I ricorrenti sono effettivi della Polizia di Stato.
In particolare, gli agenti - prestano servizio esterno alla Questura di appartenenza, assolvendo alle funzioni di Polizia stradale, con presenza organizzata in turni funzionali alle esigenze di servizio; l'agente G. continua a prestare servizio presso il Compartimento di Polizia Postale di (Lpd); il ricorrente L. ha prestato le proprie mansioni presso il Compartimento di Polizia postale di Torino; gli agenti (Lpd) e (Lpd), pur dipendendo dalla Questura di (Lpd), continuano a prestare servizio nel posto fisso di Pubblica Sicurezza dell'Ospedale (Lpd) di (Lpd), nell'interesse del Servizio sanitario nazionale; infine, l'agente P. (adesso in pensione) ha svolto il servizio esterno rispetto alla Questura di appartenenza, essendo stato distaccato, per l'espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria, presso la Procura della Repubblica del Tribunale di (Lpd).
I ricorrenti, ritenendo che rilevino servizi prestati all'esterno della Questura di appartenenza e nell'interesse di un ente terzo, in relazione al periodo dal 1 giugno 1999 al mese di aprile 2008 rivendicano il diritto a percepire l'indennità prevista dal (Lpd)P.R. n. 254 del 1999 a favore del personale che eserciti attività di tutela, scorta, vigilanza, lotta alla criminalità ed impiegato in turni, sulla base di formali ordini di servizio, svolti all'esterno dei comandi o presso enti o strutture di terzi.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno e le Questure di Arezzo, (Lpd) e (Lpd).
All'udienza del 20 marzo 2013 la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
L'attribuzione del beneficio previsto dall'art. 11, comma 1, del (Lpd)P.R. n. 254 del 1999 trova giustificazione in un rilevante quid pluris della prestazione rispetto al normale servizio, riguardando prestazioni svolte presso strutture di terzi ubicate in sedi diverse dall'ufficio costituente l'ordinaria sede di lavoro (TAR Lazio, Roma, I ter, 9.2.2010, n. 1817).
La ratio della predetta norma è stata concordemente individuata dalla giurisprudenza nel senso che l'indennità vada a compensare il personale che operi in particolari condizioni di disagio (costituite dall'assunzione di rischi connessi all'espletamento del servizio in ambienti esterni), fermo restando che non ogni servizio svolto fisicamente al di fuori dell'unità di appartenenza assume carattere esterno (Cons. Stato, IV, 19.12.2008, n. 6383).
Con specifico riferimento alla fattispecie dedotta, va osservato che, ai fini del richiesto riconoscimento economico, assume dirimente rilievo la situazione logistica del servizio svolto: la stessa nozione di servizio presso "enti e strutture di terzi", ex art. 11 del (Lpd)P.R. n. 254 del 1999, deve essere riferita ad organismi del tutto estranei all'organizzazione burocratica in senso lato delle Forze dell'ordine (Cons. Stato, IV, 18.10.2010, n. 7553; Cons. giust. amm. Sic., sez. giurisdiz., 27.12.2006, n. 827; TAR Lazio, Roma, I ter, 9.2.2010, n. 1817).
Orbene, i ricorrenti svolgono le loro mansioni presso strutture in uso alla Polizia di Stato, nella disponibilità del Tribunale, oppure di proprietà di Autostrade s.p.a. (in forza di convenzione pluriennale, esistente sin dalla nascita dell'Autostrada del Sole), del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni o dell'Azienda Ospedaliera; è in tali sedi che i deducenti prestano stabilmente la propria attività: trattasi di assegnazione continuativa ad ufficio coincidente con l'ordinaria sede di servizio.
Per alcuni dei ricorrenti è semmai dovuta l'indennità per i servizi di pattuglia svolti, che infatti risulta essere stata sempre corrisposta (si veda la documentata relazione depositata in giudizio dall'Avvocatura dello Stato in data 30.7.2010).
Pertanto, alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, nel caso di specie non appare configurabile una obiettiva situazione di disagio, trattandosi di uffici pubblici strutturati, comunque riconducibili all'organizzazione burocratica delle Forze di Polizia e quindi non assimilabili agli enti e alle strutture di terzi indicate dall'art. 11, comma 1, del (Lpd)P.R. n. 254 del 1999.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore
Pierpaolo Grauso, Consigliere

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