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giovedì 25 luglio 2013

Consiglio di Stato: "La sig.ra (Lpd) partecipava al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 210 posti di allievo agente della polizia penitenziaria, di cui 110 nel ruolo maschile e 109 nel ruolo femminile, riservato ai volontari in ferma prefissata."


CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI   -   FORZE ARMATE
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 14-06-2012, n. 3525
CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI
Esclusioni dal concorso

FORZE ARMATE
Forze armate, in genere


Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1125 del 2010, proposto da:
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
(Lpd), rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Carlo Parente, Michele Truppi, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, via Emilia, 81;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I QUA n. 10763/2009, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A POSTI DI ALLIEVO AGENTE DI POLIZIA PENITENZIARIA.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di (Lpd);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2012 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Carlo Parente e Daniela Giacobbe (avv. St.);
Svolgimento del processo
La sig.ra (Lpd) partecipava al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 210 posti di allievo agente della polizia penitenziaria, di cui 110 nel ruolo maschile e 109 nel ruolo femminile, riservato ai volontari in ferma prefissata.
In sede di prove selettive relative all'esame clinico generale e di laboratorio per il possesso dei requisiti di cui agli artt.122 e 123 del D.Lgs. n. 443 del 1992, la predetta veniva giudicata dalla Commissione esaminatrice non idonea, per la presenza di tatuaggio esimente ai sensi del citato art.123 comma 1 lettera C D.Lgs. n. 443 del 1992 . Quindi, con decreto del Ministero della Giustizia-Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del 2 luglio 2009 la F. era esclusa dal concorso pubblico in questione per il motivo sopra evidenziato.
L'interessata impugnava tale provvedimento di esclusione innanzi al Tar per il Lazio, che con sentenza n.10763 accoglieva il ricorso, ritenendolo fondato.
Insorge il Ministero della Giustizia, che con l'appello all'esame denuncia l'erroneità del decisum di primo grado.
In particolare, con un unico, articolato motivo, l'Amministrazione appellante difende la legittimità della misura adottata con il provvedimento de quo, sul rilievo che il tatuaggio rilevato reca le condizioni volute dalla vigente normativa per ritenere la presenza dello stesso incompatibile con lo status e le funzioni di guardia penitenziaria, rivelandosi al riguardo errate le valutazioni diversamente espresse dal giudice di prime cure.
Si è costituita in giudizio l'appellata, che ha contestato la fondatezza del proposto gravame, di cui ha chiesto la reiezione.
All'udienza pubblica del 13 aprile 2012 la causa è stata trattenuta per la definitiva decisione. .
Motivi della decisione
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Si controverte della legittimità o meno di un provvedimento di esclusione dal concorso ad allieva guardia penitenziaria adottato a carico di una candidata, l'attuale appellata, in ragione di un tatuaggio disegnato sul corpo della medesima.
In particolare, in sede di esame clinico generale e di esami di laboratorio, è stata rilevata la presenza di "un tatuaggio raffigurante il sole all'altezza del polpaccio destro della gamba della misura di 5 centimetri", giudicato causa di non idoneità all'arruolamento, in quanto" tatuaggio esimente ex D.Lgs. n. 443 del 1992 art.123 comma 1 lettera e)"
Ebbene, ritiene il Collegio che la misura assunta nei confronti dell'aspirante allieva guardia penitenziaria sia stata legittimamente emessa, rivelandosi il provvedimento espulsivo conforme alla normativa disciplinante la materia di che trattasi.
Il TAR con l'impugnata sentenza rileva in sostanza che il tatuaggio riscontrato sul polpaccio della gamba destra della F. non sia per dimensioni e natura deturpante, né indice di personalità abnorme e come tale non sarebbe riconducibile alla fattispecie di cui all'art.123 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 443 del 1992, ma i rilievi mossi dal primo giudice, ancorché in sé ragionevoli, si rivelano insufficienti e comunque incompleti, rientrando, invero, il caso de quo in una fattispecie normativa, integrativa della disciplina di cui al già citato D.Lgs. n. 443 del 1992, che contempla la figura di un'autonoma causa di non idoneità psico-fisica, costituita precisamente dalla semplice presenza del tatuaggio "in parti del corpo non coperte dall'uniforme", esattamente come avvenuto per la sig.ra F..
Invero, il bando relativo alla procedura selettiva de qua, all'art. 2, a proposito della idoneità fisica, psichica e attitudinale dei candidati, richiama oltre che il D.Lgs. n. 443 del 1992, anche l'art.14 della L. n. 395 del 1990, recante l'ordinamento della polizia penitenziaria, che a sua volta, in ordine ai requisiti dell'accesso nei ruoli del Corpo, fa espresso riferimento ai requisiti psicofisici previsti per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia dello Stato espletante funzioni di polizia, come fissati dal regolamento di cui al D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 904.
Tale ultimo decreto è stato integrato dalla disciplina di cui al D.M. del Ministero dell'Interno 30 giugno 2003, n. 198, che, alla tabella 1, lettera b), prevede, quale causa di inidoneità al reclutamento, "il possesso di tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme", quale fattispecie autonoma, accanto alla quale sussistono le altre due categorie dei "tatuaggi che per natura o sede siano deturpanti" e di quelli che costituiscono "indice di personalità abnorme".
Ora, quanto all'aspetto soggettivo di individuazione dei destinatari della disciplina restrittiva in parola, il rinvio operato alla normativa disciplinante i requisiti di ammissione previsti per la Polizia di Stato appare agevolmente riscontrabile per effetto del recepimento di siffatta normativa nel bando di concorso; del pari, rileva il Collegio che sussistono anche le condizioni di tipo oggettivo per potersi riscontrare la sussistenza della circostanza ostativa all'arruolamento, costituita dalla semplice presenza del tatuaggio in parti del corpo non coperte da uniforme.
Invero, la sig.ra F. è candidata al reclutamento ad allieva agente penitenziaria per l'aliquota femminile; e per le predetti aspiranti è previsto l'utilizzo della gonna quale capo di vestiario della divisa per il personale femminile del Corpo penitenziario, come da D.M. 24 gennaio 2002, che al massimo può arrivare, quanto alla sua misura, a coprire il ginocchio.
Se così è, in ragione del posizionamento sul polpaccio, il tatuaggio, con la gonna che si va ad indossare da parte dell'allieva agente penitenziaria, è pacificamente visibile, concretizzandosi in tal modo pienamente il presupposto al riguardo previsto dalla normativa regolamentare sopra citata ("su parti non coperte dall'uniforme").
La difesa dell'appellata insiste sul fatto che le disposizioni di cui al D.M. n. 198 del 2003 non si applicherebbero al Corpo della polizia penitenziaria, ma l'interpretazione normativa secondo l'ordinario criterio del rinvio recettizio, come rilevabile dal richiamo puntuale contenuto nella lex specialis del concorso, non lascia adito a dubbi in ordine all'applicabilità della disciplina di tipo restrittivo introdotta dal citato DM. rispetto alle assunzioni di aspiranti allievi agenti penitenziari (di sesso sia maschile che femminile).
Parte appellata invoca pure un precedente giurisprudenziale di questa Sezione, quello costituito dalla decisione n.1457/2007, ma le statuizioni richiamate non sono compatibili con la fattispecie all'esame, giacché in quella sede la non applicabilità della disciplina relativa ai requisiti di ammissione previsti per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato è stata affermata in relazione a candidati all'ammissione al Corpo del Vigili del Fuoco, che, com'è noto, non è un corpo militare avente funzioni di polizia (giudiziaria e di ordine pubblico), a differenza del Corpo della Polizia penitenziaria.
Infine, a definizione del regime giuridico da applicare alla fattispecie all'esame in tema di tatuaggi, non è superfluo qui rammentare il recente orientamento giurisprudenziale di questo consesso, secondo cui la presenza su parti del corpo di un tatuaggio, sempreché sia visibile ed abbia una certa consistenza, si rivela incompatibile con lo status di appartenente alle forze di polizia e dell'ordine, in relazione al possesso della divisa che si indossa, senza che possa avere rilevanza alcuna la natura deturpante o meno del disegno raffigurato sulla pelle (in tal senso, Cons. Stato Sez. IV 21 febbraio 2012, n.950).
In forza delle osservazioni che precedono, l'appello si appalesa fondato, con conseguente riforma della sentenza qui impugnata.
Sussistono, peraltro, giusti motivi, attesa la peculiarità della vicenda, per compensare tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado.
Compensa tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Guido Romano, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore

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