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giovedì 25 luglio 2013

Cassazione: Licenziamento legittimo per chi non batte lo scontrino di cassa


LAVORO (RAPPORTO DI)
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-07-2013, n. 16929
LAVORO (RAPPORTO DI)
Licenziamento
(impugnazione)


Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente -
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere -
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere -
Dott. BERRINO Umberto - rel. Consigliere -
Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 6262/2011 proposto da:
(Lpd), elettivamente domiciliata in ROMA,
- ricorrente -
contro
SOCIETA' (Lpd) S.P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 8142/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/03/2010 R.G.N. 4626/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/2013 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;
udito l'Avvocato (Lpd) GIANCARLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 29/10/09 - 9/3/10 la Corte d'appello di Roma ha rigettato l'impugnazione proposta da (Lpd) avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma che le aveva respinto la domanda diretta all'annullamento del licenziamento intimatole dalla (Lpd) s.p.a. in data 8 giugno 2006 ed alla reintegra nel posto di lavoro.
La Corte territoriale ha spiegato il rigetto del gravame nei seguenti termini: - Dalla contestazione emergeva chiaramente che la condotta addebitata alla lavoratrice, dipendente con mansioni di addetta al punto vendita all'interno dell'aereoporto di (OMISSIS), era stata quella di aver omesso di registrare le somme di denaro ricevute dai clienti per l'acquisto dei beni, incassando i relativi importi; tale addebito aveva trovato puntuale riscontro nel materiale probatorio raccolto in atti e, infine, la gravità e la reiterazione degli episodi addebitati giustificava ampiamente l'adozione della sanzione espulsiva.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso la P., la quale affida l'impugnazione a tre motivi di censura.
Resiste con controricorso la (Lpd) s.p.a..
Motivi della decisione
1. Col primo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c., e L. n. 300 del 1970, art. 7, assumendo che la Corte ha disatteso l'eccezione con la quale si era lamentata del mutamento, operato dalla controparte per il tramite della memoria difensiva, della contestazione dell'omessa registrazione delle operazioni di vendita e dell'incasso dei relativi importi in quella dell'appropriazione del denaro ricavato dalle suddette vendite.
In pratica, secondo la difesa della lavoratrice, se la datrice di lavoro avesse ribadito in giudizio l'accusa iniziale della mancata emissione degli scontrini fiscali relativi agli articoli commerciali venduti non si sarebbe potuta giovare di elementi utili alla prova della giusta causa del licenziamento, essendo ben diversa l'ipotesi dell'omessa registrazione di una serie di operazioni commerciali da quella dell'appropriazione indebita.
Per tale motivo, prosegue la difesa della lavoratrice, le censure erano state inizialmente formulate con riferimento all'accusa della mancata emissione dei suddetti scontrini, l'unica evincibile dalla formale contestazione dell'addebito disciplinare, con la conseguenza che la mancata autorizzazione al deposito di note scritte avverso la modifica della contestazione l'aveva indotta a sollevare oralmente le relative obiezioni, ragione per cui non poteva esserle imputata la tardiva proposizione di modifiche delle conclusioni nella sede del gravame.
Il motivo è infondato.
Anzitutto, non è condivisibile il ragionamento della ricorrente in base al quale la mancata autorizzazione al deposito di note scritte in primo grado l'avrebbe pregiudicata nel diritto di difesa al punto da indurla ad accontentarsi di esporre oralmente le proprie obiezioni, in quanto uno dei principi dai quali è retto il rito del lavoro è proprio quello della oralità della trattazione del processo, una volta che il tema decisionale è stato delineato dai rispettivi atti introduttivi del giudizio.
In secondo luogo, non sussiste la questione della paventata disamina, da parte della Corte di merito, di un diverso e più grave addebito disciplinare rispetto a quello posto a base del licenziamento, atteso che i giudici d'appello hanno esaminato la stessa contestazione riferita dalla lavoratrice nel ricorso di primo grado, per cui è corretto il rilievo dei giudici di seconde cure sul fatto che le conclusioni volte alla richiesta di dichiarazione di nullità del licenziamento per l'asserita violazione della regola della immutabilità della contestazione esulavano dal tema decisionale delineato per il tramite del ricorso introduttivo del primo giudizio.
Infine, l'insussistenza della lamentata modificazione della contestazione disciplinare, così come già accertata dai giudici d'appello, la si ricava anche dalla lettura del presente ricorso nel quale è riportato il tenore letterale dell'espressione adoperata dalla datrice di lavoro in sede di addebito disciplinare. Orbene, in quest'ultimo atto è contenuto il chiaro riferimento alla circostanza dell'avvenuto incasso, da parte della lavoratrice, degli importi relativi alle omesse registrazioni di cassa delle vendite eseguite, vale a dire allo stesso fatto esaminato dalla Corte territoriale.
Pertanto, è privo di pregio l'attuale tentativo della difesa della ricorrente di tracciare un'apparente, ma in realtà insussistente, linea di differenziazione tra l'ipotesi formalmente contestata e quella dell'appropriazione indebita di somme di denaro, dal momento che la prima corrisponde di fatto alla seconda, per cui la sentenza impugnata non merita le censure mosse col presente motivo.
2. Col secondo motivo ci si duole dell'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al fatto che dalle relazioni di servizio e dalle testimonianze non sarebbe emerso il carattere determinante delle circostanze poste a base della ritenuta sussistenza della giusta causa del licenziamento in quanto si sarebbe trattato, semmai, di una mera negligenza nell'emissione di alcuni scontrini. Inoltre, secondo la ricorrente, le altalenanti differenze di cassa si prestavano a varie interpretazioni e gli indizi difettavano dei requisiti di gravità, concomitanza e precisione necessari a fondare su di essi il convincimento dei giudici sulla sua colpevolezza.
Il motivo è infondato.
In realtà, la ricorrente tenta, attraverso tale censura, di rimettere in discussione il merito degli accertamenti istruttori adeguatamente scrutinati dai giudici d'appello nei loro vari aspetti con giudizio che, in quanto esente da vizi di carattere logico- giuridico, sfugge ai rilievi di legittimità. Infatti, la Corte di merito ha congruamente posto in evidenza che l'addebito della mancata registrazione delle operazioni di cassa relative alla vendita di determinati articoli ed il conseguente incasso dei relativi proventi da parte della lavoratrice aveva trovato puntuale riscontro nel materiale probatorio raccolto, vale a dire quello rappresentato dalle relazioni del personale incaricato di effettuare i controlli, dalle deposizioni dei testi N. ed A. e dalle verifiche di cassa compiute al termine del turno lavorativo della ricorrente.
3. Col terzo motivo, attraverso il quale è denunziata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 cod. civ., la ricorrente imputa alla Corte d'appello di aver errato nel considerare proporzionata la sanzione del licenziamento, pur in assenza di elementi certi sulla sua colpevolezza e sulla base della ritenuta sussistenza di una ipotesi di appropriazione indebita di somme di denaro nonostante che la contestazione vertesse sulla mancata emissione degli scontrini fiscali.
Anche quest'ultimo motivo è infondato.
Anzitutto, la Corte territoriale ha adeguatamente valutato il fatto contestato, che non era limitato alla sola mancata emissione degli scontrini fiscali, essendo esteso anche al denunziato incasso dei relativi importi, ed ha congruamente soppesato le ragioni che l'hanno indotta a ritenere che l'intimato licenziamento era sorretto da giusta causa.
Inoltre, con motivazione esente da vizi di tipo logico-giuridico, i giudici d'appello hanno evidenziato la gravità della condotta posta in essere dalla la ricorrente, la quale, nel rendersi responsabile dell'addebito contestatole, era venuta meno ai suoi compiti di cassiera, aggiungendo che non si trattava di un episodio isolato, ma di più episodi avvenuti in un breve lasso di tempo, per cui le modalità della condotta e la frequenza degli episodi contestati deponevano per la mala fede della lavoratrice, la quale aveva finito, in tal modo, per ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario che avrebbe dovuto sorreggere il rapporto di lavoro.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese del giudizio nella misura di Euro 4000,00 per compensi professionali e di Euro 50,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2013


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