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giovedì 25 luglio 2013

Ministero dell'economia e delle finanze Msg. 23-7-2013 n. 93 Interventi in applicazione art. 3, comma 1-bis, del D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito in legge 18 luglio 2013, n. 85.


Ministero dell'economia e delle finanze
Msg. 23-7-2013 n. 93
Interventi in applicazione art. 3, comma 1-bis, del D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito in legge 18 luglio 2013, n. 85.
Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione centrale dei sistemi informativi e dell'innovazione.

Msg. 23 luglio 2013, n. 93 (1).

Interventi in applicazione art. 3, comma 1-bis, del D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito in legge 18 luglio 2013, n. 85.

(1) Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione centrale dei sistemi informativi e dell'innovazione.



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La disposizione in oggetto dispone, a decorrere dal 20 luglio 2013, data di entrata in vigore, il divieto di cumulo tra il trattamento stipendiale previsto per i ministri e sottosegretari di Stato non parlamentari (codici qualifica "LL95 - SOTTOSEGRETARIO N.P." e "LL96 - MINISTRO N.P.") e l'indennità di cui al primo periodo del comma 1 dell'art. 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418 (codice assegno "069/001 - INDENNITÁ LEGGE 418/99") ovvero con il trattamento per cui abbiano eventualmente optato ai sensi del comma 2 del medesimo art. 1 della legge n. 418/1999.

Per consentire i necessari interventi sul personale interessato, si comunica che è stato istituito il nuovo codice di riduzione "085 - L. 85/13 MINISTRI - SOTTOS. N.P." che provvede alla completa riduzione dello stipendio e dell’IIS (codice 550).


Il Dirigente

Roberta Lotti



D.L. 21 maggio 2013, n. 54, art. 3

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